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giovedì 9 agosto 2018

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 8 maggio 2018 Modalita' operative per l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto. (18A05265) (GU n.184 del 9-8-2018)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 maggio 2018
Modalita' operative per l'erogazione dei contributi  per  l'avvio  di
progetti di formazione professionale nel settore  dell'autotrasporto.
(18A05265)
(GU n.184 del 9-8-2018)



                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto il regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  n.  157  del  9  luglio  2009,  recante
modalita' di ripartizione e di  erogazione  delle  risorse  destinate
agli incentivi  per  la  formazione  professionale  di  cui  all'art.
83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato  regolamento  in
base al quale, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sono  stabiliti  termini  e  modalita'  per  accedere  agli
incentivi sopra richiamati, nonche' i  modelli  delle  istanze  e  le
indicazioni che le stesse dovranno contenere;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante modalita' operative per
l'erogazione  dei  contributi  a  favore  delle  iniziative  per   la
formazione professionale, di cui all'art.  4,  comma  1,  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009;
  Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea ed in  particolare
l'art. 87;
  Vista la raccomandazione della Commissione  europea  del  6  maggio
2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola  e  media
impresa;
  Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea,  del
17 giugno 2014 e successive modifiche  e  integrazioni  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
  Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della Sezione
5,  l'esenzione  per  aiuti  relativi  a   progetti   di   formazione
professionale;
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205  che  destina  al  settore
dell'autotrasporto per l'annualita' 2018 risorse finanziarie pari  ad
euro 236.181.685;
  Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 27 marzo 2018, n.  153
che, sulla base dell'art. l, comma 150 della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, ripartisce le risorse complessivamente destinate  al  settore
dell'autotrasporto per  l'annualita'  2018  tra  le  diverse  ipotesi
d'intervento;
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma   1,   lettera   c)   del
summenzionato decreto interministeriale che  destina  euro  9.600.000
all'incentivazione  di   interventi   a   favore   della   formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto;
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono  attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
La stessa norma dispone che gli  oneri  relativi  alla  gestione  dei
predetti fondi ed interventi pubblici siano a  carico  delle  risorse
finanziarie dei fondi stessi;
  Ritenuto   necessario   definire   le   modalita'   operative   per
l'erogazione dei contributi per l'avvio  di  progetti  di  formazione
professionale   nel   settore   dell'autotrasporto   e   sentite   le
Associazioni di categoria dell'autotrasporto;

                              Decreta:

                               Art. 1


         Finalita', beneficiari e intensita' del contributo

  1. Ai sensi dell'art. 1, comma  1,  lettera  c),  del  decreto  del
Ministro infrastrutture e dei trasporti di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze 27 marzo 2018  n.  153  le  risorse  da
destinare   all'agevolazione   per   nuove   azioni   di   formazione
professionale    nel     settore     dell'autotrasporto     ammontano
complessivamente ad euro 9.600.000.
  2. I soggetti destinatari della  presente  misura  incentivante  e,
quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese  di
autotrasporto di merci per conto di  terzi,  i  cui  titolari,  soci,
amministratori, nonche' dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto
collettivo nazionale logistica, trasporto e  spedizioni,  partecipino
ad iniziative  di  formazione  o  aggiornamento  professionale  volte
all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle
nuove   tecnologie,   allo   sviluppo   della    competitivita'    ed
all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul
lavoro. Da  tali  iniziative  sono  esclusi  i  corsi  di  formazione
finalizzati  all'accesso  alla  professione  di  autotrasportatore  e
all'acquisizione o al rinnovo di titoli  richiesti  obbligatoriamente
per l'esercizio di una determinata attivita'  di  autotrasporto.  Non
sono concessi aiuti, ai sensi dell'art.  31,  comma  2  del  predetto
regolamento (CE) n. 651/2014 e successive modifiche  e  integrazioni,
alla  formazione  organizzata  dalle  imprese  per  conformarsi  alla
normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
  3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani
formativi   aziendali,   oppure   interaziendali,   territoriali    o
strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione
della domanda, e' necessario specificare  la  volonta'  di  tutte  le
imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche'
esplicitare  l'articolazione  interaziendale,  territoriale   o   per
filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di
cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale  6  novembre
2009, nel rispetto dei requisiti previsti  all'art.  2  del  presente
decreto. Indipendentemente  dal  piano  formativo  proposto,  possono
essere  oggetto  di  finanziamento  esclusivamente  le  attivita'  di
formazione  dirette  ai  destinatari  che  possiedano   i   requisiti
richiesti al precedente comma 2.
  4. Ai fini del finanziamento,  l'attivita'  formativa  deve  essere
avviata a partire dal 4 dicembre 2018 e deve avere termine entro il 3
giugno  2019.  Potranno  essere  ammessi  costi  di  preparazione  ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data,
purche'  successivi  alla  data  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale del presente decreto.
  5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le
relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in  base
a quanto  previsto  dall'art.  31  del  citato  regolamento  (CE)  n.
651/2014 e successive modifiche e integrazioni.
                               Art. 2


                          Soggetto gestore

  1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione
operativa, l'istruttoria  delle  domande,  nonche'  l'esecuzione  dei
monitoraggi e dei controlli affidati dal Ministero di cui al presente
regolamento  sono  svolti  dal   soggetto   gestore   RAM   Logistica
Infrastrutture e Trasporti Spa, ai sensi dell'art. 19, comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le  modalita'  e  nei  termini
previsti da apposito Atto Attuativo, da stipularsi tra  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore ai  sensi
dell'Accordo di servizio firmato tra le suddette Parti  il  31  marzo
2017.
  2. Le  funzioni  e  le  attivita'  che  il  soggetto  gestore  deve
svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto Atto Attuativo,  sono
quelle di seguito elencate:
    a) collaborare  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per  la  predisposizione  delle  procedure  di  accesso  ai
suddetti incentivi;
    b) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ed ai beneficiari;
    c) realizzare la gestione operativa del provvedimento in oggetto,
ivi comprese tutte le  attivita'  di  informatizzazione/archiviazione
dei dati, istruttoria, verifica, analisi  e  comunicazione  operativa
con i beneficiari, seguendo le indicazioni  fornite  dalla  Direzione
generale per il trasporto stradale e per l' intermodalita';
    d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nella fase di chiusura delle attivita' relative a  tali
incentivi;
    e)  monitorare  l'andamento  dei  provvedimenti  e  svolgere   le
relative attivita' di controllo, sulla base delle specifiche  fornite
dalla Direzione generale competente.
  3. Gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal  comma
1 sono a carico delle risorse di cui all'art. 1 nei limiti del 2%,  e
sono definiti in base ad uno specifico preventivo  che  tenga  conto,
per il personale impiegato, delle  giornate/uomo  impegnate  e  delle
relative tariffe applicabili, per  i  costi  direttamente  imputabili
all'esecuzione delle attivita', della  spesa  da  sostenere,  per  le
componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per
gli  eventuali  costi   per   viaggi   e   trasferte,   delle   spese
preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti
previa presentazione  ed  approvazione  di  apposita  rendicontazione
redatta secondo le  specifiche  contenute  nell'Accordo  di  servizio
medesimo in conformita' al sopracitato preventivo.
  4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare  dell'interesse
primario, esercita  le  funzioni  di  iniziativa,  di  vigilanza,  di
controllo e decisorie in ordine alle attivita' espletate dal soggetto
gestore. A tal riguardo il  predetto  soggetto  assicura  la  massima
collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta'  nell'adempimento
delle richieste, degli ordini e delle  sollecitazioni  del  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  sulle  attivita'  tecniche  e
istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile.
                               Art. 3


                       Termine di proposizione
                      delle domande e requisiti

  1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:
    a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede principale o secondaria  in  Italia,  regolarmente  iscritte  al
Registro elettronico nazionale  istituito  dal  regolamento  (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009
e le imprese di  autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi  che
esercitano  la  professione  esclusivamente  con  veicoli  di   massa
complessiva fino a 1,5  tonnellate,  regolarmente  iscritte  all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    b) le strutture societarie regolarmente  iscritte  nella  sezione
speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art.  1  del
decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle
imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e
II-bis,  del   codice   civile,   limitatamente   alle   imprese   di
autotrasporto di' merci per  conto  di  terzi  regolarmente  iscritte
nella citata sezione speciale dell'Albo.
  2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  accesso  al
contributo. In caso di presentazione di piu' domande sara'  presa  in
considerazione solo la domanda presentata per prima.
  3. Le domande per accedere ai contributi devono essere  presentate,
a partire dal 25 settembre 2018 ed entro il termine perentorio del 29
ottobre 2018, in via telematica, sottoscritte con firma digitale  dal
rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa
richiedente, seguendo le specifiche modalita' che saranno pubblicate,
a partire dall'11  settembre  2018,  sul  sito  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto  merci  -
Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi.
  4. Il contributo massimo erogabile  per  l'attivita'  formativa  e'
fissato secondo le seguenti soglie:
    euro  15.000  per  le  microimprese  (che  occupano  meno  di  10
persone);
    euro 50.000 per le piccole  imprese  (che  occupano  meno  di  50
persone);
    euro 130.000 per le medie  imprese  (che  occupano  meno  di  250
persone);
    euro 200.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o
superiore a 250 unita').
  I raggruppamenti di imprese potranno ottenere  un  contributo  pari
alla  somma  dei  contributi  massimi  riconoscibili  alle   imprese,
associate al raggruppamento, che partecipano al piano  formativo  con
un tetto massimo di euro 800.000.
  Per la determinazione del contributo si terra' altresi'  conto  dei
seguenti massimali:
    a) ore di formazione: 24 per ciascun partecipante  con  qualifica
di autista e 40 per gli altri dipendenti;
    b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
    c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
    d) servizi di consulenza a  qualsiasi  titolo  prestati:  20  per
cento del totale dei costi ammissibili.
  Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive  inerenti
l'attivita' didattica di cui a: personale docente,  tutor,  spese  di
trasferta,  materiali  e  forniture  con   attinenza   al   progetto,
ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota  parte
da riferire al loro uso esclusivo per il  progetto  di  formazione  e
costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori  al
50 per cento di tutti i  costi  ammissibili.  Relativamente  ad  ogni
progetto formativo, la formazione a distanza non potra'  superare  il
20 per cento del totale delle ore di formazione. Qualora nel progetto
formativo sia presente  attivita'  di  formazione  a  distanza  sara'
obbligatorio fornire, all'atto  della  presentazione  della  domanda,
idonee informazioni al fine  di  consentire  eventuali  controlli  in
itinere sullo svolgimento di tali corsi.
  5. Al momento della  compilazione  della  domanda  dovranno  essere
obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati
identificativi  del  richiedente  ed   alle   informazioni   previste
dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  29
maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi:
    a) il soggetto attuatore delle  azioni  formative,  conformemente
all'art. 3, comma  2,  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 83 del 2009,  che  non  potra'  in  alcun  caso  essere
modificato  successivamente  alla  presentazione  della  domanda;  in
particolare, laddove il soggetto attuatore dovesse  presentarsi  come
«articolazione territoriale», l'impresa richiedente  dovra'  produrre
lettera di accreditamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  83/2009  rilasciata  in  data
successiva alla pubblicazione del presente decreto;
    b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di
inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo  delle
ore di  insegnamento,  il  numero  e  la  tipologia  dei  destinatari
dell'iniziativa e l'eventuale presenza di corsi FAD);
    c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  con  la  quale  il  soggetto
attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione  del  corso
formativo presentato e si  impegni  a  realizzarlo  nel  rispetto  di
quanto previsto dal presente decreto;
    d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:
      1) costi della docenza in aula;
      2) costi dei tutor;
      3) altri costi per l'erogazione della formazione;
      4)  spese  di  viaggio  e  alloggio  relative  a  formatori   e
partecipanti alla formazione;
      5) materiali e forniture con attinenza diretta al progetto;
      6) ammortamento degli  strumenti  e  delle  attrezzature  nella
misura in cui sono  utilizzati  esclusivamente  per  il  progetto  di
formazione;
      7) costi dei  servizi  di  consulenza  relativi  all'iniziativa
formativa programmata;
      8)  costi  di  personale  dei  partecipanti  al   progetto   di
formazione;
      9) spese  generali  indirette,  secondo  le  modalita'  dettate
dall'art. 31 del regolamento generale in materia di  esenzione  dagli
aiuti di Stato adottato dalla commissione europea in data  17  giugno
2014 e successive modifiche e integrazioni, imputate  con  un  metodo
equo e corretto debitamente giustificato;
    e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora e  sede
di svolgimento del corso medesimo). Qualsiasi modifica di uno o  piu'
dei  predetti  elementi  del  calendario  del  corso  dovra'   essere
effettuata direttamente online almeno tre giorni prima rispetto  alla
prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di  comprovata
forza maggiore. Per tali casi,  la  modifica  potra'  infatti  essere
effettuata online in un termine  di  tempo  anche  inferiore  ai  tre
giorni,  ma  la  variazione  dovra'  essere  documentata  e  motivata
oggettivamente  a  pena  di  esclusione  della   giornata   formativa
modificata. L'ammissibilita' della documentazione inviata a  comprova
della causa di forza maggiore sara' oggetto di apposita  verifica  in
fase di valutazione della rendicontazione dei costi sostenuti.
  6. Ciascun soggetto richiedente  sara'  tenuto,  obbligatoriamente,
alla  compilazione  di  un  registro  di  presenze  elettronico,   da
eseguirsi  entro  e  non  oltre  le  ore  24,00  della  giornata   di
svolgimento  della  lezione,   accedendo   all'apposita   piattaforma
informatica, secondo le modalita' comunicate con la  relativa  «Guida
Gestione Incentivi per la Formazione in ambito  Autotrasporto  2018»,
che  verra'  pubblicata  sul  sito  www.ramspa.it →   nella   sezione
Incentivi → Formazione professionale.
                               Art. 4


                 Attivita' istruttoria ed erogazione
                           dei contributi

  1. Qualora in esito  all'istruttoria  di  ammissibilita',  emergano
vizi che possano determinare  l'inammissibilita'  della  domanda,  ai
sensi del presente decreto e  della  normativa  vigente,  l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento della  fase
procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,
n. 241. Qualora  l'attivita'  formativa  venga  avviata  prima  della
chiusura della suddetta fase procedimentale,  le  giornate  formative
svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai  fini  del
contributo. Resta fermo che, anche in caso di ammissibilita', non  e'
riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa
formulato, che verra' considerato quale massimale, ma,  ai  fini  del
riconoscimento del contributo, si procedera' alla verifica dei  costi
rendicontati e del mantenimento in  capo  all'impresa  dei  requisiti
previsti.
  2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del  progetto  formativo,  che  dovra'
essere completato entro il termine  perentorio  del  3  giugno  2019.
Entro e non  oltre  quarantacinque  giorni  dal  termine  di  ciascun
progetto formativo, dovra' essere inviata  via  telematica  specifica
rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo  presentato
all'atto della domanda, risultanti da fatture in  originale  o  copia
conforme, ovvero da fatture proforma, indicate  in  apposito  elenco;
tali fatture dovranno essere accompagnate  da  idonea  documentazione
contabile attestante la prova certa del loro pagamento, ovvero da una
garanzia fideiussoria  «a  prima  richiesta»  che  l'impresa  istante
stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno,  rinnovabile
automaticamente fino al perfezionamento del relativo svincolo di  cui
al successivo art. 5, comma 4, a garanzia del pagamento  delle  spese
rendicontate -  e  non  ancora  pagate  -  a  fronte  dell'iniziativa
formativa effettuata,  IVA  inclusa.  Le  modalita'  di  invio  della
rendicontazione e dei  documenti,  inclusa  tra  questi,  la  polizza
fideiussoria a favore del beneficiario, in formato originale, saranno
pubblicate  sul  sito  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti  nella  sezione  Autotrasporto  merci  -  Documentazione  -
Autotrasporto contributi ed incentivi. A tale  documentazione  dovra'
essere  allegata  alla  relazione  di  fine   attivita'   debitamente
sottoscritta dall'impresa, dal consorzio o dalla  cooperativa,  dalla
quale si evinca la corrispondenza con piano  formativo  presentato  e
con  i   costi   preventivati   ovvero   i   motivi   della   mancata
corrispondenza.  La  documentazione  contabile  dovra',  a  pena   di
inammissibilita',  essere   certificata   da   un   revisore   legale
indipendente e iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali di
cui  al  decreto  legislativo  n.  39/2012  e  successive  modifiche,
integrazioni e norme  attuative:  il  relativo  costo  potra'  essere
rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui  all'art.
3, comma 5, lettera d), punto 7 ma non concorrera' a  determinare  le
soglie previste dall'art. 3, comma 4 del presente decreto.
  All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere  allegati,
i seguenti documenti:
    a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti,
indicazione del contratto  di  lavoro  applicato  e  della  qualifica
professionale oltre all'indicazione delle date di frequentazione  dei
corsi. Nel caso delle strutture societarie di cui all'art.  3,  comma
1, lettera  b),  andra'  allegato  l'elenco  completo  delle  aziende
partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e
numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle  imprese
che esercitano la professione di autotrasportatore su strada  (ovvero
all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di  terzi  per  le
imprese  che   esercitano   la   professione   di   autotrasportatore
esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a
1,5 tonnellate), e, per  ciascuna  di  esse,  il  numero  di  singoli
partecipanti e,  in  caso  di  dipendenti  ed  addetti,  il  relativo
contratto di lavoro applicato e della qualifica  professionale  oltre
all'indicazione delle date di frequentazione dei corsi;
    b) dettaglio dei costi per singole voci;
    c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di  lavoratori
svantaggiati o disabili;
    d)  documentazione  comprovante  l'eventuale  caratteristica   di
piccola o media impresa;
    e) registri di  presenza  firmati  dai  partecipanti  e  vidimati
dall'ente attuatore contenenti, a  pena  di  non  riconoscimento  dei
costi rendicontati per la relativa  lezione,  nome,  cognome,  codice
fiscale,   codice   INPS   e    qualifica    (autista,    funzionario
amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che  ha
preso parte alla lezione;
    f) tracciati della formazione svolta in modalita' e-learning;
    g) dichiarazione del docente/tutor o responsabile del  corso  (in
caso di  FAD),  resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la veridicita'  delle
informazioni riportate nei registri di  presenza  e/o  nei  tracciati
della   formazione   svolta   in   modalita'   e-learning   di    cui
rispettivamente ai punti e) ed f);
    h) dichiarazione dell'ente  di  formazione,  resa  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante il possesso di competenze da parte  dei  docenti  rispetto
alle materie oggetto del corso;
    i) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  con  la  quale  l'impresa  di
autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa  di
autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;
    j) coordinate bancarie dell'impresa.
  3. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione,  l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri  di
cui all'art. 3, comma 4 del presente decreto venga superato, il piano
dei costi  verra'  riparametrato  d'ufficio  sulla  base  dei  limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti  giustificativi  delle  attivita'  o  dei  costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno
invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il
termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo,
l'istrutttoria verra' conclusa sulla base della  sola  documentazione
valida disponibile.
  4. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009,
procede, entro il 29 novembre 2018, alla verifica  dei  requisiti  di
ammissibilita' e comunica ai richiedenti, tramite  posta  elettronica
certificata, l'eventuale esclusione. Contestualmente la Commissione e
il soggetto gestore RAM procederanno alla pubblicazione sul sito  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nella   sezione
Autotrasporto merci → Documentazione  → Autotrasporto  Contributi  ed
Incentivi  e  sul  sito  www.ramspa.it  → nella   sezione   Incentivi
→ Formazione professionale dell'elenco delle  domande  presentate  ai
sensi  del  presente   decreto,   completo   dell'indicazione   delle
rispettive   somme   di   spesa   preventivate,   con   l'indicazione
dell'avanzamento  delle  fasi  procedimentali;  tale  elenco   verra'
aggiornato periodicamente secondo  l'evoluzione  delle  singole  fasi
procedimentali previste dall'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,
n.  241.  Scaduto  il  termine  per la  presentazione  di  tutte   le
rendicontazioni, la Commissione, valutati  gli  esiti  dell'attivita'
istruttoria sulle rendicontazioni presentate, redige  l'elenco  delle
imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica  alla  Direzione
generale per il trasporto stradale  e  per  l'intermodalita',  per  i
conseguenti adempimenti.
  5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei  contributi  per
la formazione avverra',  in  ogni  caso,  nei  limiti  delle  risorse
richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in  cui,  al  termine  delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non  fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di  spesa,
il  contributo   da   erogarsi   alle   imprese   richiedenti   sara'
proporzionalmente ridotto.
                               Art. 5


                    Verifiche, controlli e revoca
                           dai contributi

  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione
generale per il  trasporto  stradale  e  per  l'intermodalita'  -  si
riserva la facolta' di verificare il corretto svolgimento  dei  corsi
di formazione, sia durante la  loro  effettuazione  che  al  termine,
anche attraverso  l'evenutuale  verifica  delle  registrazioni  delle
apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione,
nonche' di controllare l'esatto adempimento  degli  impegni  connessi
con i costi sostenuti per l'iniziativa.
  2. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
predetto decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009
provvede ad escludere la domanda dell'impresa in caso di:
      a) accertamento di irregolarita'  o  violazioni  della  vigente
normativa o di quanto previsto dal presente decreto;
      b) mancata effettuazione del corso nella data  e/o  nella  sede
indicata nel  calendario,  come  eventualmente  modificato  ai  sensi
dell'art. 3, comma 5, lettera e);
      c) mancata effettuazione dell'eventuale corso di  formazione  a
distanza secondo le modalita' indicate in sede di domanda;
      d)  dichiarazione  di  presenza  o  frequenza  ai   corsi   non
corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione  degli  iscritti
ai medesimi corsi.
  3. Nel caso in cui il numero degli accertamenti di anche  una  sola
delle  irregolarita'  previste  dal   precedente   comma   risultasse
superiore a 4,  l'Amministrazione  provvede  ad  escludere  l'impresa
dalla facolta' di accedere al contributo per le successive edizioni.
  4. Nel caso in cui il  contributo  fosse  gia'  erogato,  l'impresa
sara' tenuta  alla  restituzione  degli  importi  corrisposti  e  dei
relativi  interessi,  ferma  restando   la   denuncia   all'Autorita'
giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.
  5. In caso di presentazione  della  garanzia  fideiussoria  di  cui
all'art. 4, comma 2, l'impresa e' tenuta a trasmettere alla Direzione
generale per il trasporto stradale e per  l'intermodalita',  entro  e
non oltre trenta giorni  decorrenti  dalla  data  di  erogazione  del
contributo spettante,  ai  fini  dello  svincolo  della  polizza,  le
fatture quietanzate corredate di copia del  bonifico  dei  versamenti
effettuati. In caso di mancato adempimento secondo i termini  citati,
la  medesima  Direzione  generale  procede  con  l'escussione   della
garanzia, fatti salvi i  diritti  di  regresso  del  fideiussore  nei
confronti del debitore.
  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi  di
controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
    Roma, 8 maggio 2018

                                                  Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 2414

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