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lunedì 20 agosto 2018
LEGGE 7 agosto 2018, n. 100 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. (18G00126) (GU n.192 del 20-8-2018) Vigente al: 4-9-2018
LEGGE 7 agosto 2018, n. 100
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali ad esse correlati. (18G00126)
(GU n.192 del 20-8-2018)
Vigente al: 4-9-2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione e compiti della Commissione
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per
la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su
illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata
«Commissione», con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attivita' illecite
connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte
o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo
svolto dalla criminalita' organizzata, con specifico riferimento alle
associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
b) individuare le connessioni tra le attivita' illecite nel
settore dei rifiuti e altre attivita' economiche, con particolare
riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e
provinciali, tra le diverse regioni del territorio nazionale e verso
Stati esteri;
c) individuare le specifiche attivita' illecite connesse al
traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare
riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in
partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, e,
contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le
autorita' di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per
individuare attivita' volte a immettere nel mercato nazionale beni e
prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime
secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle
caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa
nazionale;
d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti
nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e
dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei
rifiuti, anche in riferimento alle modalita' di gestione dei servizi
di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di
affidamento;
e) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite
relative ai siti inquinati e alle attivita' di bonifica nonche' alla
gestione dei rifiuti radioattivi, verificando altresi' lo stato di
attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;
f) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite nella
gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene alla
gestione degli impianti di depurazione delle acque nonche' alla
gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da
tali impianti;
g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in
materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della
Commissione di inchiesta istituita dalla presente legge nonche'
all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante
disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;
h) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite
relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti
amianto nonche' il rispetto della normativa vigente ed eventuali
inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;
i) indagare sulle attivita' illecite legate al fenomeno degli
incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di
deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi
di discarica;
l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli
impianti che adottano procedimenti riconosciuti di migliore qualita'
e maggiore efficacia in campo ambientale, ovvero adottano tecnologie
e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive
di sviluppo e applicazione, in attuazione dei principi dell'economia
circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali.
2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole
relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la
necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di
procedura penale.
Art. 2
Composizione della Commissione
1. La Commissione e' composta da quindici senatori e da quindici
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando
la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in
almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo
conto anche della specificita' dei compiti assegnati alla
Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla
Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti
sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di
autoregolamentazione proposto dalla Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n.
87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014.
Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di
autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a
carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa
immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. La Commissione e' rinnovata dopo il primo biennio dalla sua
costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della
Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni
dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di
presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti la
Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e'
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se
nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di
parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu'
anziano di eta'.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei
due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del
comma 4.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le
elezioni suppletive.
Art. 3
Testimonianze
1. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le
disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.
Art. 4
Acquisizione di atti e documenti
1. La Commissione puo' ottenere copie di atti e documenti relativi
a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o
altri organi inquirenti nonche' copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La
Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino
a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da
segreto. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo'
ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con
decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto
ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando tali
ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede
tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo'
essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini
preliminari.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorita'
giudiziaria che procede sono coperti dal segreto gli atti e i
documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle
indagini preliminari.
4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti
dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e
416-bis del codice penale non puo' essere opposto ad altre
Commissioni parlamentari di inchiesta.
Art. 5
Obbligo del segreto
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e
ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o
concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza
per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4,
comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione
del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applicano le
pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a
chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o
informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei
quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 6
Organizzazione interna
1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione
stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre
la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso
uno o piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al
comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione puo'
riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di
polizia giudiziaria, nonche' di magistrati collocati fuori ruolo, e
puo' avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di
soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato
autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio'
deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di
cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaborazioni di
cui puo' avvalersi la Commissione.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai
Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro
per ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta' a carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
del bilancio interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti
e prodotti nel corso dell'attivita' propria e delle analoghe
Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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