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lunedì 20 agosto 2018

LEGGE 7 agosto 2018, n. 99 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. (18G00125) (GU n.192 del 20-8-2018) Vigente al: 21-8-2018





LEGGE 7 agosto 2018, n. 99

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni  criminali,  anche  straniere.
(18G00125)

(GU n.192 del 20-8-2018)


 Vigente al: 21-8-2018 





  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1


Istituzione, compiti  e  poteri  della  Commissione  parlamentare  di
  inchiesta sul fenomeno  delle  mafie  e  sulle  altre  associazioni
  criminali, anche straniere

  1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione,  per
la durata della XVIII legislatura, una  Commissione  parlamentare  di
inchiesta  sul  fenomeno  delle  mafie  e  sulle  altre  associazioni
criminali,  anche  straniere  in  quanto  operanti   nel   territorio
nazionale, di seguito denominata «Commissione». La Commissione  ha  i
seguenti compiti:
    a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646,
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della  legge  17
ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonche'  degli
indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e  alle
altre principali organizzazioni criminali, indicando le iniziative di
carattere normativo  o  amministrativo  che  ritenga  necessarie  per
rafforzarne l'efficacia;
    b) verificare l'attuazione delle disposizioni  del  decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29  marzo  1993,  n.  119,
della legge 13 febbraio 2001,  n.  45,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004,  n.  161,  e  della
legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone  che  collaborano
con la giustizia e le persone che prestano  testimonianza,  indicando
le iniziative di carattere normativo  o  amministrativo  che  ritenga
necessarie per rafforzarne l'efficacia;
    c) verificare l'attuazione  e  l'adeguatezza  delle  disposizioni
della legge 7 marzo 1996, n. 108, della legge 23  febbraio  1999,  n.
44, del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.  225,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  della  legge  27
gennaio 2012,  n.  3,  e  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60,  in  materia  di
tutela delle vittime di estorsione e di  usura,  indicando  eventuali
iniziative  di  carattere  normativo  o  amministrativo  che  ritenga
necessarie per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa  dello
Stato, delle regioni e degli enti locali;
    d) verificare l'attuazione e  l'adeguatezza  della  normativa  in
materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie,  indicando
eventuali iniziative di  carattere  normativo  o  amministrativo  che
ritenga necessarie;
    e) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui  alla  legge
23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione  del  regime
carcerario previsto dagli articoli 4-bis  e  41-bis  della  legge  26
luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate  per  delitti
di  tipo  mafioso,  anche  con   riguardo   al   monitoraggio   delle
scarcerazioni;
    f)  acquisire  informazioni  sull'organizzazione   degli   uffici
giudiziari e delle  strutture  investigative  competenti  in  materia
nonche' sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono;
    g) accertare  la  congruita'  della  normativa  vigente  e  della
conseguente azione dei pubblici poteri, indicando  le  iniziative  di
carattere normativo o amministrativo ritenute opportune  per  rendere
piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni  e
degli  enti  locali  e  piu'  adeguate   le   intese   internazionali
concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza  e
la cooperazione giudiziaria, anche al fine di  costruire  uno  spazio
giuridico antimafia al livello dell'Unione europea  e  di  promuovere
accordi in sede internazionale;
    h) verificare  l'adeguatezza  e  la  congruita'  della  normativa
vigente e della sua attuazione in materia di  sistemi  informativi  e
banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di  polizia
ai  fini  della  prevenzione  e  del  contrasto  della   criminalita'
organizzata di tipo mafioso;
    i) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo  alla
sua articolazione nel territorio e negli organi  amministrativi,  con
particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti  e  delle
candidature per le assemblee elettive, in relazione anche  al  codice
di autoregolamentazione  sulla  formazione  delle  liste  elettorali,
proposto dalla Commissione parlamentare  di  inchiesta  sul  fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni  criminali,  anche  straniere,
istituita dalla legge  19  luglio  2013,  n.  87,  con  la  relazione
approvata nella seduta del 23 settembre 2014, sia riguardo  alle  sue
manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti  storici,
hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;
    l) accertare e  valutare  la  natura  e  le  caratteristiche  dei
mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di  tutte  le
sue connessioni,  comprese  quelle  istituzionali,  approfondendo,  a
questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche,  sociali
e  culturali  delle  aree  di   origine   e   di   espansione   delle
organizzazioni criminali, con particolare riguardo:
      1) alle  modalita'  di  azione  delle  associazioni  mafiose  e
similari mediante condotte corruttive, collusive o comunque illecite;
      2)  agli  insediamenti  stabilmente  esistenti  nelle   regioni
diverse  da   quelle   di   tradizionale   inserimento   e   comunque
caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva;
      3) all'infiltrazione all'interno di associazioni  massoniche  o
comunque di carattere segreto o riservato;
      4) ai processi di  internazionalizzazione  e  cooperazione  con
altre organizzazioni criminali finalizzati  alla  gestione  di  nuove
forme  di  attivita'  illecite  contro  la  persona,  l'ambiente,   i
patrimoni, i diritti di proprieta' intellettuale e la sicurezza dello
Stato, anche con riferimento al traffico internazionale  di  sostanze
stupefacenti e di armi,  alla  promozione  e  allo  sfruttamento  dei
flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte;
    m)  valutare  la  penetrazione  nel  territorio  nazionale  e  le
modalita' operative delle mafie straniere e autoctone  tenendo  conto
delle specificita' di ciascuna struttura mafiosa  e  individuare,  se
necessario, specifiche misure legislative e operative di contrasto;
    n) indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e
sulle modalita' di investimento e riciclaggio dei proventi  derivanti
dalle  attivita'  delle  organizzazioni  criminali  e  accertare   le
modalita' di difesa dai condizionamenti  mafiosi  del  sistema  degli
appalti  e  dei  contratti  pubblici  disciplinato  dal  codice   dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, e della realizzazione delle opere pubbliche;
    o) verificare l'impatto negativo, sotto  i  profili  economico  e
sociale, delle attivita' delle associazioni mafiose  o  similari  sul
sistema produttivo,  con  particolare  riguardo  all'alterazione  dei
principi di liberta' dell'iniziativa privata, di  libera  concorrenza
nel  mercato,  di  liberta'  di  accesso  al  sistema  creditizio   e
finanziario  e  di  trasparenza  della  spesa  pubblica   dell'Unione
europea, dello Stato e delle regioni destinata  allo  sviluppo,  alla
crescita e al sistema delle imprese;
    p) programmare un'attivita' volta  a  monitorare  e  valutare  il
rapporto tra le mafie e l'informazione, con  particolare  riferimento
alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o  l'intimidazione
nei  confronti  dei  giornalisti,  nonche'  alle  conseguenze   sulla
qualita'  complessiva   dell'informazione,   e   indicare   eventuali
iniziative  che  ritenga  opportune  per  adeguare  la  normativa  in
materia, conformandola ai livelli europei con particolare riferimento
alla tutela  dovuta  ai  giornalisti  e  al  loro  diritto-dovere  di
informare, anche al fine  di  favorire  l'emersione  del  lavoro  non
contrattualizzato  e  di  contrastare   normativamente   le   querele
temerarie;
    q)  valutare  la  congruita'  della  normativa  vigente  per   la
prevenzione e il contrasto delle varie  forme  di  accumulazione  dei
patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro  o
altre utilita' che rappresentino il provento  delle  attivita'  della
criminalita'  organizzata  mafiosa  o   similare,   con   particolare
attenzione alle intermediazioni  finanziarie,  alle  reti  d'impresa,
all'intestazione fittizia di beni e societa' collegate ad esse  e  al
sistema lecito e illecito del gioco e  delle  scommesse,  verificando
l'adeguatezza   delle   strutture   e   l'efficacia   delle    prassi
amministrative, e indicare le iniziative  di  carattere  normativo  o
amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle  intese
internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;
    r) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e
sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle piu'
efficaci;
    s)  verificare  l'adeguatezza  delle  strutture   preposte   alla
prevenzione  e  al  contrasto  dei  fenomeni  criminali  nonche'   al
controllo del territorio  e  curare  i  rapporti  con  gli  organismi
istituiti a  livello  regionale  e  locale  per  il  contrasto  delle
attivita' delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine  di
approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate;
    t)  esaminare  la  natura  e  le  caratteristiche  storiche   del
movimento civile antimafia  e  monitorare  l'attivita'  svolta  dalle
associazioni di carattere nazionale  o  locale  che  operano  per  il
contrasto delle attivita'  delle  organizzazioni  criminali  di  tipo
mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito; nell'ambito dei
compiti di cui alla presente lettera la  Commissione  puo'  procedere
alla mappatura  delle  principali  iniziative  e  pratiche  educative
realizzate dalla societa' civile e dalle  associazioni  attive  nella
diffusione della cultura antimafia e nel contrasto  delle  mafie,  al
fine di definire nuove e piu' efficaci strategie  da  attuare,  anche
attraverso forme di integrazione, in tale ambito;
    u) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di
infiltrazione mafiosa negli enti  locali,  con  particolare  riguardo
alla componente amministrativa, e indicare le iniziative di carattere
normativo  o  amministrativo  ritenute  idonee  a   prevenire   e   a
contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni
vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente  lo
scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli
amministratori locali;
    v) esaminare la possibilita' di impiegare  istituti  e  strumenti
previsti dalla normativa per la lotta contro il  terrorismo  ai  fini
del contrasto delle mafie, indicando  eventuali  iniziative  ritenute
utili a questo fine;
    z) riferire alle Camere al termine dei propri lavori nonche' ogni
volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
  2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri  e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.   La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti  alla  liberta'
personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo
133 del codice di procedura penale.
  3. Ai fini dell'applicazione  del  codice  di  autoregolamentazione
sulla formazione  delle  liste  elettorali  richiamato  al  comma  1,
lettera i), la Commissione puo' richiedere al  procuratore  nazionale
antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni,
non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e  nelle
banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis,  del  codice  di
procedura penale.
  4. La Commissione  puo'  promuovere  la  realizzazione  e  valutare
l'efficacia delle iniziative per la  sensibilizzazione  del  pubblico
sul valore storico, istituzionale e sociale  della  lotta  contro  le
mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche  in  relazione
all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo  scopo  di
creare e  valorizzare  percorsi  specifici  all'interno  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione. Fermo restando quanto  disposto
dall'articolo  6,   la   Commissione   puo'   promuovere   forme   di
comunicazione e divulgazione circa gli esiti e  le  risultanze  delle
attivita' svolte ai sensi del  comma  1,  lettera  t),  del  presente
articolo.
  5. I compiti previsti dal presente articolo  sono  attribuiti  alla
Commissione anche con riferimento alle altre  associazioni  criminali
comunque denominate, alle mafie straniere o di natura  transnazionale
ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti
i raggruppamenti criminali che  abbiano  le  caratteristiche  di  cui
all'articolo 416-bis del  codice  penale  o  che  siano  comunque  di
estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

                               Art. 2


                   Composizione della Commissione

  1. La Commissione e' composta da venticinque senatori e venticinque
deputati, scelti rispettivamente  dal  Presidente  del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque  assicurando
la presenza di un rappresentante  per  ciascun  gruppo  esistente  in
almeno un ramo del Parlamento. I  componenti  sono  nominati  tenendo
conto  anche  della   specificita'   dei   compiti   assegnati   alla
Commissione. I componenti  la  Commissione  dichiarano,  entro  dieci
giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza  se
nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel  codice
di autoregolamentazione  sulla  formazione  delle  liste  elettorali,
proposto dalla Commissione parlamentare  di  inchiesta  sul  fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni  criminali,  anche  straniere,
istituita dalla legge  19  luglio  2013,  n.  87,  con  la  relazione
approvata nella seduta del  23  settembre  2014,  e  nelle  eventuali
determinazioni  assunte  dalla  Commissione  nel  corso  della  XVIII
legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato  codice
di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla  nomina,  a
carico di uno dei componenti della  Commissione,  questi  ne  informa
immediatamente il presidente della Commissione  e  i  Presidenti  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della
Camera dei deputati convocano  la  Commissione,  entro  dieci  giorni
dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di
presidenza.
  3.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da  due  segretari,  e'  eletto  dai  componenti  la
Commissione a scrutinio segreto. Per  l'elezione  del  presidente  e'
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione;  se
nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto  il
candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso  di  parita'
di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu'  anziano
di eta'.
  4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due  vicepresidenti  e  dei
due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parita' di voti si procede  ai  sensi  del
comma 3.
  5. Le disposizioni dei commi 3  e  4  si  applicano  anche  per  le
elezioni suppletive.

                               Art. 3


                              Comitati

  1. La Commissione puo' organizzare i suoi lavori attraverso  uno  o
piu' comitati, costituiti secondo la disciplina  del  regolamento  di
cui all'articolo 7, comma 1.

                               Art. 4


                      Audizioni a testimonianza

  1. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per  le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124. In nessun  caso,  per  i  fatti  rientranti  nei
compiti  della  Commissione,  possono  essere  opposti   il   segreto
d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.
  3.  E'  sempre  opponibile  il  segreto  tra  difensore   e   parte
processuale nell'ambito del mandato.
  4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

                               Art. 5


                    Richiesta di atti e documenti

  1. La  Commissione  puo'  ottenere,  anche  in  deroga  al  divieto
stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie  di
atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso  presso
l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche'  copie  di
atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.  Sulle
richieste ad essa rivolte l'autorita' giudiziaria provvede  ai  sensi
dell'articolo  117,  comma  2,  del  codice  di   procedura   penale.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di  atti  e  documenti
anche di propria iniziativa.
  2.  La  Commissione  garantisce  il  mantenimento  del  regime   di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai
sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
  3. La Commissione puo' ottenere, da  parte  degli  organi  e  degli
uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti  da
essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti  in  materia  attinente
alle finalita' della presente legge.
  4.  L'autorita'  giudiziaria  provvede   tempestivamente   e   puo'
ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con
decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria.  Il  decreto
ha efficacia per sei  mesi  e  puo'  essere  rinnovato.  Quando  tali
ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza  ritardo
a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere  rinnovato
o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  5. Quando gli atti  o  i  documenti  siano  stati  assoggettati  al
vincolo di segreto funzionale da parte delle  competenti  Commissioni
parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto  alla
Commissione di cui alla presente legge.
  6. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso.

                               Art. 6


                               Segreto

  1. I componenti la Commissione, i  funzionari  e  il  personale  di
qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra
persona che collabora con  la  Commissione  o  compie  o  concorre  a
compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza  per  ragioni
di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per  tutto  quanto
riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  la  violazione
del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse  pene
si applicano a chiunque diffonda in  tutto  o  in  parte,  anche  per
riassunto o  informazione,  atti  o  documenti  del  procedimento  di
inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

                               Art. 7


                       Organizzazione interna

  1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei  comitati
istituiti  ai  sensi  dell'articolo  3  sono   disciplinati   da   un
regolamento  interno  approvato  dalla   Commissione   stessa   prima
dell'inizio dell'attivita'  di  inchiesta.  Ciascun  componente  puo'
proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le  volte  che
lo ritenga opportuno, la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti  e  ufficiali
di  polizia  giudiziaria,  di  collaboratori   interni   ed   esterni
all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra  e  con  il
loro  consenso,  dagli  organi  a  cio'  deputati  e  dai   Ministeri
competenti, nonche' di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie
da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le universita' e gli enti
di ricerca, ovvero privati. Con il  regolamento  interno  di  cui  al
comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaboratori di  cui  puo'
avvalersi la Commissione.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione  fruisce  di
personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dai
Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite
nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 300.000  euro
per ciascuno degli anni successivi e sono poste per  meta'  a  carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
del bilancio interno della Camera  dei  deputati.  I  Presidenti  del
Senato  della  Repubblica  e   della   Camera   dei   deputati,   con
determinazione  adottata  d'intesa  tra  loro,  possono   autorizzare
annualmente un incremento delle spese di cui al  precedente  periodo,
comunque in misura non superiore  al  30  per  cento,  a  seguito  di
richiesta formulata dal presidente  della  Commissione  per  motivate
esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
  6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti  dalle
analoghe Commissioni precedentemente istituite nel corso  della  loro
attivita' e ne cura l'informatizzazione.

                               Art. 8


                          Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 7 agosto 2018

                             MATTARELLA


                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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