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lunedì 20 agosto 2018
LEGGE 7 agosto 2018, n. 99 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. (18G00125) (GU n.192 del 20-8-2018) Vigente al: 21-8-2018
LEGGE 7 agosto 2018, n. 99
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
(18G00125)
(GU n.192 del 20-8-2018)
Vigente al: 21-8-2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per
la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio
nazionale, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha i
seguenti compiti:
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646,
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17
ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonche' degli
indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle
altre principali organizzazioni criminali, indicando le iniziative di
carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per
rafforzarne l'efficacia;
b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119,
della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, e della
legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano
con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, indicando
le iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga
necessarie per rafforzarne l'efficacia;
c) verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni
della legge 7 marzo 1996, n. 108, della legge 23 febbraio 1999, n.
44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, della legge 27
gennaio 2012, n. 3, e del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, in materia di
tutela delle vittime di estorsione e di usura, indicando eventuali
iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga
necessarie per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello
Stato, delle regioni e degli enti locali;
d) verificare l'attuazione e l'adeguatezza della normativa in
materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie, indicando
eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che
ritenga necessarie;
e) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge
23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime
carcerario previsto dagli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti
di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle
scarcerazioni;
f) acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici
giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia
nonche' sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono;
g) accertare la congruita' della normativa vigente e della
conseguente azione dei pubblici poteri, indicando le iniziative di
carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere
piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e
degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali
concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e
la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio
giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere
accordi in sede internazionale;
h) verificare l'adeguatezza e la congruita' della normativa
vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e
banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia
ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalita'
organizzata di tipo mafioso;
i) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla
sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con
particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle
candidature per le assemblee elettive, in relazione anche al codice
di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali,
proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere,
istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione
approvata nella seduta del 23 settembre 2014, sia riguardo alle sue
manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici,
hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;
l) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei
mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le
sue connessioni, comprese quelle istituzionali, approfondendo, a
questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali
e culturali delle aree di origine e di espansione delle
organizzazioni criminali, con particolare riguardo:
1) alle modalita' di azione delle associazioni mafiose e
similari mediante condotte corruttive, collusive o comunque illecite;
2) agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni
diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque
caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva;
3) all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o
comunque di carattere segreto o riservato;
4) ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con
altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove
forme di attivita' illecite contro la persona, l'ambiente, i
patrimoni, i diritti di proprieta' intellettuale e la sicurezza dello
Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze
stupefacenti e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei
flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte;
m) valutare la penetrazione nel territorio nazionale e le
modalita' operative delle mafie straniere e autoctone tenendo conto
delle specificita' di ciascuna struttura mafiosa e individuare, se
necessario, specifiche misure legislative e operative di contrasto;
n) indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e
sulle modalita' di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti
dalle attivita' delle organizzazioni criminali e accertare le
modalita' di difesa dai condizionamenti mafiosi del sistema degli
appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e della realizzazione delle opere pubbliche;
o) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e
sociale, delle attivita' delle associazioni mafiose o similari sul
sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei
principi di liberta' dell'iniziativa privata, di libera concorrenza
nel mercato, di liberta' di accesso al sistema creditizio e
finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione
europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla
crescita e al sistema delle imprese;
p) programmare un'attivita' volta a monitorare e valutare il
rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento
alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione
nei confronti dei giornalisti, nonche' alle conseguenze sulla
qualita' complessiva dell'informazione, e indicare eventuali
iniziative che ritenga opportune per adeguare la normativa in
materia, conformandola ai livelli europei con particolare riferimento
alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto-dovere di
informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non
contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele
temerarie;
q) valutare la congruita' della normativa vigente per la
prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei
patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o
altre utilita' che rappresentino il provento delle attivita' della
criminalita' organizzata mafiosa o similare, con particolare
attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa,
all'intestazione fittizia di beni e societa' collegate ad esse e al
sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, verificando
l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi
amministrative, e indicare le iniziative di carattere normativo o
amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese
internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;
r) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e
sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle piu'
efficaci;
s) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla
prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonche' al
controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi
istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle
attivita' delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine di
approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate;
t) esaminare la natura e le caratteristiche storiche del
movimento civile antimafia e monitorare l'attivita' svolta dalle
associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il
contrasto delle attivita' delle organizzazioni criminali di tipo
mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito; nell'ambito dei
compiti di cui alla presente lettera la Commissione puo' procedere
alla mappatura delle principali iniziative e pratiche educative
realizzate dalla societa' civile e dalle associazioni attive nella
diffusione della cultura antimafia e nel contrasto delle mafie, al
fine di definire nuove e piu' efficaci strategie da attuare, anche
attraverso forme di integrazione, in tale ambito;
u) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di
infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo
alla componente amministrativa, e indicare le iniziative di carattere
normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a
contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni
vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo
scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli
amministratori locali;
v) esaminare la possibilita' di impiegare istituti e strumenti
previsti dalla normativa per la lotta contro il terrorismo ai fini
del contrasto delle mafie, indicando eventuali iniziative ritenute
utili a questo fine;
z) riferire alle Camere al termine dei propri lavori nonche' ogni
volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta'
personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo
133 del codice di procedura penale.
3. Ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione
sulla formazione delle liste elettorali richiamato al comma 1,
lettera i), la Commissione puo' richiedere al procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni,
non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle
banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di
procedura penale.
4. La Commissione puo' promuovere la realizzazione e valutare
l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico
sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le
mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione
all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo scopo di
creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema
nazionale di istruzione e formazione. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 6, la Commissione puo' promuovere forme di
comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle
attivita' svolte ai sensi del comma 1, lettera t), del presente
articolo.
5. I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla
Commissione anche con riferimento alle altre associazioni criminali
comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale
ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti
i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui
all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di
estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.
Art. 2
Composizione della Commissione
1. La Commissione e' composta da venticinque senatori e venticinque
deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando
la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in
almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo
conto anche della specificita' dei compiti assegnati alla
Commissione. I componenti la Commissione dichiarano, entro dieci
giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza se
nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice
di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali,
proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere,
istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione
approvata nella seduta del 23 settembre 2014, e nelle eventuali
determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII
legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice
di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a
carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa
immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della
Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni
dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di
presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti la
Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e'
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se
nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto il
candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita'
di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano
di eta'.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei
due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del
comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le
elezioni suppletive.
Art. 3
Comitati
1. La Commissione puo' organizzare i suoi lavori attraverso uno o
piu' comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di
cui all'articolo 7, comma 1.
Art. 4
Audizioni a testimonianza
1. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le
disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei
compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto
d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.
3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
Art. 5
Richiesta di atti e documenti
1. La Commissione puo' ottenere, anche in deroga al divieto
stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di
atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso
l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di
atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle
richieste ad essa rivolte l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi
dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e documenti
anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai
sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. La Commissione puo' ottenere, da parte degli organi e degli
uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da
essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente
alle finalita' della presente legge.
4. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo'
ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con
decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto
ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando tali
ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo
a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere rinnovato
o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al
vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni
parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla
Commissione di cui alla presente legge.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso.
Art. 6
Segreto
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di
qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra
persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a
compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni
di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto
riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione
del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene
si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per
riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di
inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 7
Organizzazione interna
1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei comitati
istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un
regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima
dell'inizio dell'attivita' di inchiesta. Ciascun componente puo'
proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che
lo ritenga opportuno, la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali
di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni
all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il
loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministeri
competenti, nonche' di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie
da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le universita' e gli enti
di ricerca, ovvero privati. Con il regolamento interno di cui al
comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaboratori di cui puo'
avvalersi la Commissione.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai
Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 300.000 euro
per ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta' a carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con
determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare
annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo,
comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di
richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate
esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti dalle
analoghe Commissioni precedentemente istituite nel corso della loro
attivita' e ne cura l'informatizzazione.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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