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sabato 11 agosto 2018
LEGGE 9 agosto 2018, n. 96 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese. (18G00122) (GU n.186 del 11-8-2018) Vigente al: 12-8-2018
LEGGE 9 agosto 2018, n. 96
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignita' dei
lavoratori e delle imprese. (18G00122)
(GU n.186 del 11-8-2018)
Vigente al: 12-8-2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge n. 79 del 2018.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 agosto 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico e del lavoro e delle
politiche sociali
Bussetti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-bis) e'
aggiunta la seguente:
"d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le
attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74"»;
alla lettera a):
al numero 1), capoverso 1, lettera a), le parole: «esigenze
sostitutive di altri lavoratori» sono sostituite dalle seguenti:
«esigenze di sostituzione di altri lavoratori»;
dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata
superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma
1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla
data di superamento del termine di dodici mesi"»;
alla lettera b), numero 1), capoverso 01:
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «In caso di
violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato»;
al terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono
inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 2, le parole: «dei contratti in corso alla medesima data»
sono sostituite dalle seguenti: «contrattuali successivi al 31
ottobre 2018».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis. (Esonero contributivo per favorire l'occupazione
giovanile). - 1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile
stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020
assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno
di eta', cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, e' riconosciuto, per un
periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50
per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del
datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato
e applicato su base mensile.
2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti
che alla data della prima assunzione per la quale si applica
l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e non
sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro
datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli
eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di
lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di
fruizione dell'esonero di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni
di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020,
in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di euro
per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23
milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5,
pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni di euro
per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,38
milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l'anno
2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e a 46,8 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5 milioni
di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, a
13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per
l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;
b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2 milioni
di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo
9, comma 6.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48
milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l'anno
2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,08 milioni di
euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e di
46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
6. Al fine di garantire la neutralita' sui saldi di finanza
pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al
monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica
le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese
successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione
delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17
della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
All'articolo 2:
al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "nei casi
individuati dai contratti collettivi," sono inserite le seguenti:
"nonche' quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale
temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.
84,".
02. All'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati
dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo
23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo
determinato non puo' eccedere complessivamente il 30 per cento del
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso
l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti
contratti, con arrotondamento del decimale all'unita' superiore
qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio
dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa
sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento
della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. E' in
ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo
determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge
23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno
sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di
ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto
svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali"»;
al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le
seguenti: «21, comma 2,»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, e' inserito il seguente:
"Art. 38-bis. (Somministrazione fraudolenta). - 1. Ferme
restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro e'
posta in essere con la specifica finalita' di eludere norme
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al
lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la
pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per
ciascun giorno di somministrazione".
1-ter. Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel caso
di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano
esclusivamente all'utilizzatore».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. (Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito
delle prestazioni occasionali). - 1. All'articolo 54-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 8, alinea, dopo le parole: "rese dai seguenti
soggetti" sono aggiunte le seguenti: ", purche' i prestatori stessi,
all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di
cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione";
b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del
settore agricolo, il prestatore e' tenuto ad autocertificare, nella
piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato
iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli";
c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture
ricettive che operano nel settore del turismo, per le attivita'
lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle
proprie dipendenze fino a otto lavoratori";
d) al comma 15:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 6,
lettera b), versa" sono inserite le seguenti: ", anche tramite un
intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma
restando la responsabilita' dell'utilizzatore";
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "a favore dell'INPS";
e) al comma 17:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione
ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera
o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente
locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con
riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni";
2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore
continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui
alla lettera d) del presente comma";
f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
"A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione
nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalita'
indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore
puo' essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la
dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella
procedura informatica e' divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi
sportello postale a fronte della generazione e presentazione di
univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla
piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato
al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della
prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento
del compenso riferiti a tale modalita' sono a carico del prestatore";
g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", salvo che la violazione del comma 14 da parte
dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o
non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella
piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8"».
All'articolo 3:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a
diciotto mensilita'" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a
tre e non superiore a ventisette mensilita'". Alle minori entrate
derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per
l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni
di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il contributo
addizionale e' aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di
ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di
somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si
applicano ai contratti di lavoro domestico"».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. (Destinazione di quote delle facolta' assunzionali
delle regioni all'operativita' dei centri per l'impiego). - 1. Per il
triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto
disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, una quota delle proprie facolta' assunzionali, definita in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli
organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo
decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena
operativita', secondo modalita' definite con accordo da concludere in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di
ciascun anno.
Art. 3-ter. (Relazione alle Camere). - 1. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una
relazione sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo».
Prima dell'articolo 4 e' inserita la seguente rubrica: «Capo I-bis -
Misure finalizzate alla continuita' didattica».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto,» sono soppresse;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di salvaguardare la continuita' didattica
nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico
2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e
disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui
al comma 1:
a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato
stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a
tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;
b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della
supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo
determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.
1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti
di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di
potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in
quella primaria e' coperto annualmente, sino al loro esaurimento,
attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento
delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti
vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure
concorsuali di cui al comma 1-quater del presente articolo.
1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e
disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di
sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi
dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
nella scuola dell'infanzia e in quella primaria e' coperto
annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle
seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorita' a quella di cui
alla lettera a):
a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1,
comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro
che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al
termine di validita' delle graduatorie medesime, fermo restando il
diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al
quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), e' destinato il 50
per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di
ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale e'
soppressa al suo esaurimento;
c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza
biennale, ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 1, commi
109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali
sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per
cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i
posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di
cui alle lettere a) e b).
1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a bandire il concorso straordinario di
cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure
autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in
ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola
dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia
comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il
concorso e' riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal
bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i
corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo
conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli
abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno
due annualita' di servizio specifico, anche non continuative, su
posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche
statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico
2001/2002, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano
svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due
annualita' di servizio specifico, anche non continuative, su posto
comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124.
1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di
sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di
uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies,
nonche' dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno
conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di
specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai
sensi della normativa vigente.
1-septies. Ciascun docente puo' partecipare al concorso di cui al
comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto
per le quali sia abilitato o specializzato.
1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso
di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai
titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura
didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il
superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo
docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello
universitario e di ulteriori titoli universitari ed e'
particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono
riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai
titoli.
1-novies. Il contenuto del bando, i termini e le modalita' di
presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalita' di
svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e
della prova, nonche' la composizione delle commissioni di valutazione
e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono
disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. L'entita' del contributo e' determinata in misura
tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello
stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di
una delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la decadenza
dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonche' dalle
graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui
all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di
cui al comma 1-quater, lettere b) e c), continua ad applicarsi quanto
disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015,
n. 107»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia
di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente
vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola
primaria».
Nel capo I-bis, dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis. (Modifica in materia di contratti a termine nel
settore scolastico). - 1. Il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107, e' abrogato».
All'articolo 5:
al comma 2, la parola: «Eeropeo» e' sostituita dalla seguente:
«europeo»;
al comma 3, le parole: «maggiorato di un tasso di interesse pari
al» sono sostituite dalle seguenti: «maggiorato di un interesse
calcolato secondo il» e le parole: «dell'aiuto, maggiorato» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'aiuto, aumentato»;
al comma 4, la parola: «banditi» e' sostituita dalle seguenti: «per
i quali sono stati pubblicati i bandi»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate
ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali dello
Stato sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 43,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al
finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione
del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione
dell'attivita' economica, eventualmente anche sostenendo
l'acquisizione da parte degli ex dipendenti»;
al comma 6, le parole: «di attivita' economica» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'attivita' economica specificamente incentivata»
e le parole: «con la quale vi sia rapporto» sono sostituite dalle
seguenti: «che sia con essa in rapporto».
All'articolo 6:
al comma 1, dopo la parola: «riduca» sono inserite le seguenti: «in
misura superiore al 50 per cento» e le parole da: «in presenza di una
riduzione di tali livelli» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore
al 10 per cento, il beneficio e' ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del livello occupazionale»;
al comma 3, la parola: «banditi» e' sostituita dalle seguenti: «per
i quali sono stati pubblicati i bandi».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» sono
soppresse;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «degli investimenti» sono
sostituite dalle seguenti: «dei beni»;
al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni del comma 2 non si applicano altresi' nei casi in cui i
beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in
piu' sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di
temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato»;
alla rubrica, le parole: «degli investimenti» sono sostituite dalle
seguenti: «dei beni».
Nella rubrica del capo III, le parole: «alla ludopatia» sono
sostituite dalle seguenti: «del disturbo da gioco d'azzardo».
All'articolo 9:
al comma 1, primo periodo:
le parole: «alla ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: «del
disturbo da gioco d'azzardo»;
le parole: «e dall'articolo 1, commi da 937 a 940» sono
sostituite dalle seguenti: «e in conformita' ai divieti contenuti
nell'articolo 1, commi da 937 a 940»;
dopo le parole: «a giochi o scommesse con vincite di denaro» sono
inserite le seguenti: «nonche' al gioco d'azzardo»;
la parola: «internet» e' sostituita dalle seguenti: «i canali
informatici, digitali e telematici, compresi i social media»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonche' negli
atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i
disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono
definiti "disturbi da gioco d'azzardo (DGA)".
1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate
da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non
sono compresi nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita"»;
al comma 2, le parole: «commisurata nella misura del 5%» sono
sostituite dalle seguenti: «di importo pari al 20 per cento»;
al comma 6, le parole da: «e nel 19,5 per cento» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «, nel 19,6 per cento e nel
6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e
nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per
cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6
per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una
riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da
assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco
d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno
dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle
corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti
dal comma 6»;
al comma 7, dopo le parole: «198 milioni di euro» e' inserita la
seguente: «annui».
Al capo III, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis. (Formule di avvertimento). - 1. I tagliandi delle
lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana,
stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento
della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai
rischi connessi al gioco d'azzardo.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentito l'Osservatorio per il contrasto della
diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave,
di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le
caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I
tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con
dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata
visibilita', la dicitura: "Questo gioco nuoce alla salute".
3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data,
per un periodo massimo di dodici mesi.
4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica
dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli
apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' nelle aree e
nei locali dove questi vengono installati.
5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi
derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'articolo 7, comma 5,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
Art. 9-ter. (Monitoraggio dell'offerta di gioco). - 1. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della
salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche
attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e
sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio
considera in particolare le aree piu' soggette al rischio di
concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione
sui risultati del monitoraggio.
Art. 9-quater. (Misure a tutela dei minori). - 1. L'accesso agli
apparecchi di intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentito
esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di
impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020
gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a
impedire ai minori di eta' l'accesso al gioco devono essere rimossi
dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo
periodo e' punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per
ciascun apparecchio.
Art. 9-quinquies. (Logo No Slot). - 1. E' istituito il logo
identificativo "No Slot".
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per
il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della
dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per
il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo
"No Slot".
3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo "No Slot" ai
titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si
impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui
all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 10:
al comma 2, le parole: «, con effetto dall'anno di imposta in corso
al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «. Le
disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli
anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «all'adempimento comunicativo» sono
sostituite dalle seguenti: «all'obbligo di comunicazione»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica
delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis e' inserito il
seguente:
"3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle
fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo
sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di
cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633".
2-ter. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e' abrogato.
2-quater. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "A
decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i
soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-quater, valutato in
3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis. (Proroga del termine di entrata in vigore degli
obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante).
- 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: "per motori" sono
aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle cessioni di carburante
per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per
le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019";
b) il comma 927 e' sostituito dal seguente:
"927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si
applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922
a 925 si applicano dal 1° luglio 2018".
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89;
b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni
di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per
l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni
di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le
maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 12:
al comma 3, lettera d), dopo le parole: «quanto a 35 milioni» sono
inserite le seguenti: «di euro».
Al capo IV, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis. (Compensazione delle cartelle esattoriali in favore
di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della
pubblica amministrazione). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo
12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si
applicano, con le modalita' previste dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2018,
con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione
entro il 31 dicembre 2017».
All'articolo 13:
al comma 5, dopo le parole: «5,2 milioni di euro» e' inserita la
seguente: «annui».
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: «4,5 milioni» sono inserite le
seguenti: «di euro» e dopo le parole: «71,3 milioni di euro» e'
inserita la seguente: «annui»;
al comma 2:
all'alinea, dopo le parole: «dagli articoli 1 e 3,» sono inserite
le seguenti: «comma 2,» e le parole: «e in 72,7 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo pari a
4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020,
di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per
l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni
di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di
70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per
l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, e dal
comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno
2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 68,9 milioni di euro
per l'anno 2021, a 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 69,5
milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di euro per l'anno
2024, a 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 70,7 milioni di euro
per l'anno 2026, a 71 milioni di euro per l'anno 2027 e a 71,3
milioni di euro annui»;
alla lettera a), le parole: «per anno» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno»;
alla lettera c), dopo le parole: «4,5 milioni» sono inserite le
seguenti: «di euro» e dopo le parole: «a 36 milioni di euro» e'
inserita la seguente: «annui»;
alla lettera d):
le parole: «in 104,1» sono sostituite dalle seguenti: «a
104,1»;
le parole: «128,7 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «a 128,7 milioni di euro annui»;
le parole: «articoli 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti:
«articoli 1 e 3, comma 2»;
al comma 3, le parole: «l'Istituto nazionale di previdenza sociale»
sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale della
previdenza sociale» e le parole: «di cui agli articoli 1 e 2 e 3»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, 2 e 3, comma
2,».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87
Testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 161 del 13 luglio 2018), coordinato con la
legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: «Disposizioni urgenti per la
dignita' dei lavoratori e delle imprese.». (18A05455)
(GU n.186 del 11-8-2018)
Vigente al: 11-8-2018
Capo I
Misure per il contrasto al precariato
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... ))
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro
a tempo determinato
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
(( 0a) all'art. 2, comma 2, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la
seguente:
«d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le
attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74»; ))
a) all'art. 19:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un
termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo'
avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro
mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria
attivita', ovvero (( esigenze di sostituzione di altri lavoratori; ))
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e
non programmabili, dell'attivita' ordinaria.»;
(( 1-bis) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata
superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma
1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla
data di superamento del termine di dodici mesi»; ))
2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei» e'
sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore
a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di
effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve
essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque
giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui
al comma 1 in base alle quali e' stipulato; in caso di proroga dello
stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi.»;
b) all'art. 21:
1) prima del comma 1, e' inserito il seguente:
«01. Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte delle
condizioni di cui all'art. 19, comma 1. Il contratto puo' essere
prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo
in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. (( In caso
di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. )) I
contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2 (( del presente
articolo )), possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza
delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1.»;
2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola «cinque» e'
sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «sesta» e'
sostituita dalla seguente: «quinta»;
c) all'art. 28, comma 1, le parole «centoventi giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai rinnovi e alle
proroghe (( contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. ))
3. Le disposizioni di cui al presente art., nonche' quelle di cui
agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
(( Art. 1 bis
Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile
1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori
di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che
non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta', cui si applicano
le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 23, e' riconosciuto, per un periodo massimo di
trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei
complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite
massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su
base mensile.
2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti
che alla data della prima assunzione per la quale si applica
l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e non
sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro
datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli
eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di
lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di
fruizione dell'esonero di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni
di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020,
in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di euro
per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23
milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5,
pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni di euro
per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,38
milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l'anno
2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e a 46,8 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5 milioni
di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, a
13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per
l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;
b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2 milioni
di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'art. 9,
comma 6.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e' incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48
milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l'anno
2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,08 milioni di
euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e di
46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
6. Al fine di garantire la neutralita' sui saldi di finanza
pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al
monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica
le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese
successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione
delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'art. 17
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ))
Art. 2
Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro
(( 01. All'art. 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «nei casi individuati dai
contratti collettivi,» sono inserite le seguenti: «nonche' quelli
instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui
all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,».
02. All'art. 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati
dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'art. 23,
il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non puo'
eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio
dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento
del decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore
a 0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il
limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di
somministrazione di lavoro. E' in ogni caso esente da limiti
quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di
cui all'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di
soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di
disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di
lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e
99) dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali». ))
1. All'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di
assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina di cui al
capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21,
(( comma 2 )), 23 e 24.».
(( 1-bis. Dopo l'art. 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, e' inserito il seguente:
«Art. 38-bis (Somministrazione fraudolenta). - 1. Ferme restando le
sanzioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro e' posta in essere
con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di legge o
di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e
l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per
ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di
somministrazione».
1-ter. Le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall'art. 1, comma
1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto
di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente
all'utilizzatore. ))
(( Art. 2 bis
Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni
occasionali
1. All'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, alinea, dopo le parole: «rese dai seguenti
soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, purche' i prestatori stessi,
all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di
cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione»;
b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore
agricolo, il prestatore e' tenuto ad autocertificare, nella
piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato
iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli»;
c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture
ricettive che operano nel settore del turismo, per le attivita'
lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle
proprie dipendenze fino a otto lavoratori»;
d) al comma 15:
1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6,
lettera b), versa» sono inserite le seguenti: «, anche tramite un
intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma
restando la responsabilita' dell'utilizzatore»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «a favore dell'INPS»;
e) al comma 17:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione
ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura
ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di
inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un
arco temporale non superiore a dieci giorni»;
2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore
continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui
alla lettera d) del presente comma»;
f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:
«A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione
nella piattaforma INPS, invece che con le modalita' indicate al primo
periodo, il pagamento del compenso al prestatore puo' essere
effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione
lavorativa inserita nella procedura informatica e' consolidata,
tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e
presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di
pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato
dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della
prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento
del compenso riferiti a tale modalita' sono a carico del prestatore»;
g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte
dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o
non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella
piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8». ))
Art. 3
Indennita' di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione
contratto a tempo determinato
(( 1. All'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro
mensilita'» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei e
non superiore a trentasei mensilita'».
1-bis. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 23, le parole: «non inferiore a due e non superiore a diciotto
mensilita'» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a tre e
non superiore a ventisette mensilita'». Alle minori entrate derivanti
dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018,
in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per
l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contributo addizionale e'
aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo
del contratto a tempo determinato, anche in regime di
somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si
applicano ai contratti di lavoro domestico». ))
(( Art. 3 bis
Destinazione di quote delle facolta' assunzionali delle regioni
all'operativita' dei centri per l'impiego
1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in
relazione a quanto disposto dall'art. 28 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facolta'
assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego
di cui all'art. 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015,
al fine di garantirne la piena operativita', secondo modalita'
definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno. ))
(( Art. 3 ter
Relazione alle Camere
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta
annualmente alle Camere una relazione sugli effetti occupazionali e
finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al
presente capo. ))
(( Capo I-bis
Misure finalizzate alla continuita' didattica ))
Art. 4
Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura
dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola
dell'infanzia e nella scuola primaria
1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2018/2019 e di salvaguardare la continuita' didattica nell'interesse
degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che
comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o
indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali,
con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito
entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte
dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il
termine di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite
entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del
provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
(( 1-bis. Al fine di salvaguardare la continuita' didattica
nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico
2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e
disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui
al comma 1:
a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato
stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a
tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;
b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della
supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo
determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.
1-ter. Ai sensi dell'art. 399 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di
docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di
potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in
quella primaria e' coperto annualmente, sino al loro esaurimento,
attingendo alle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle
predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti
si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di
cui al comma 1-quater del presente articolo.
1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e
disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di
sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell'art.
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola
dell'infanzia e in quella primaria e' coperto annualmente mediante lo
scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure
concorsuali, attribuendo priorita' a quella di cui alla lettera a):
a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma
114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che
hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al
termine di validita' delle graduatorie medesime, fermo restando il
diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale,
al netto dei posti di cui alla lettera a), e' destinato il 50 per
cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di
ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale e'
soppressa al suo esaurimento;
c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza
biennale, ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109, lettera
b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono
destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento
dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti
rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui
alle lettere a) e b).
1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e' autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al
comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure
autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in
ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola
dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia
comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il
concorso e' riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal
bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i
corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli
abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno
due annualita' di servizio specifico, anche non continuative, su
posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche
statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della
legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo
conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico
2001/2002, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano
svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due
annualita' di servizio specifico, anche non continuative, su posto
comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali,
valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3
maggio 1999, n. 124.
1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno
possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei
titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonche'
dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai
sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione
conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente.
1-septies. Ciascun docente puo' partecipare al concorso di cui al
comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto
per le quali sia abilitato o specializzato.
1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso
di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai
titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura
didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il
superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo
docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello
universitario e di ulteriori titoli universitari ed e'
particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono
riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai
titoli.
1-novies. Il contenuto del bando, i termini e le modalita' di
presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalita' di
svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e
della prova, nonche' la composizione delle commissioni di valutazione
e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono
disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. L'entita' del contributo e' determinata in misura
tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello
stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una
delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la decadenza
dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonche' dalle
graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui
all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui
al comma 1-quater, lettere b) e c), continua ad applicarsi quanto
disposto all'art. 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n.
107. ))
(( Art. 4 bis
Modifica in materia di contratti a termine nel settore
dell'insegnamento scolastico
1. Il comma 131 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e'
abrogato. ))
Capo II
Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei
livelli occupazionali
Art. 5
Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti
1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le
imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che
abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione
di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio,
decadono dal beneficio medesimo qualora l'attivita' economica
interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati
non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati
aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data
di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza,
l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di
articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a
quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli
derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere,
operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un
aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi
specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio,
decadono dal beneficio medesimo qualora l'attivita' economica
interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito
incentivato in favore di unita' produttiva situata al di fuori
dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale,
dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico
europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa
o del completamento dell'investimento agevolato.
3. I tempi e le modalita' per il controllo del rispetto del vincolo
di cui ai commi 1 e 2, nonche' per la restituzione dei benefici
fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da
ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a
disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di
propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto
della decadenza e', comunque, (( maggiorato di un interesse calcolato
secondo )) il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
erogazione o fruizione (( dell'aiuto, aumentato )) di cinque punti
percentuali.
4. Per i benefici gia' concessi o per i quali sono stati pubblicati
i bandi, nonche' per gli investimenti agevolati gia' avviati,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente
alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui
all'art. 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Si applica l'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni
centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente
articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della
misura e vanno a incrementare le disponibilita' della misura stessa.
(( 5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate
ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali dello
Stato sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 43, comma
3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al
finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione
del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione
dell'attivita' economica, eventualmente anche sostenendo
l'acquisizione da parte degli ex dipendenti. ))
6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il
trasferimento (( dell'attivita' economica specificamente incentivata
)) o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito,
da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra
impresa (( che sia con essa in rapporto )) di controllo o
collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
Art. 6
Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti
1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio
nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la
valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili
a giustificato motivo oggettivo, riduca (( in misura superiore al 50
per cento )) i livelli occupazionali degli addetti all'unita'
produttiva o all'attivita' interessata dal beneficio nei cinque anni
successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal
beneficio; (( qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al
10 per cento, il beneficio e' ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del livello occupazionale. ))
2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di
cui all'art. 5, commi 3 e 5.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici
concessi o (( per i quali sono stati pubblicati i bandi )), nonche'
agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7
Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o
delocalizzazione dei beni
1. L'iper ammortamento di cui all'art. 1, comma 9, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili
siano destinati a strutture produttive situate nel territorio
nazionale.
2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del
costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a
strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla
stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui
al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento
del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la
cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione (( dei beni ))
agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di
ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi
d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli
investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi
sostitutivi effettuati ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche
in caso di delocalizzazione dei beni agevolati. (( Le disposizioni
del comma 2 non si applicano altresi' nei casi di cui i beni
agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in piu'
sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo
utilizzo anche fuori del territorio dello Stato. ))
Art. 8
Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di
acquisto da fonti esterne dei beni immateriali
1. Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3,
comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano
ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso,
dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d), del predetto art.
3, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al
medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le
imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi
dalle societa' di capitali; per le persone fisiche si tiene conto
anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari
dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'art. 5, comma 5, del
Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
2. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi
d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.
Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel
corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma
l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto
corrispondente ai costi gia' attributi in precedenza all'impresa
italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e
sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti
della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per
l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali,
assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati
direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attivita' di
ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.
Capo III
Misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo
Art. 9
Divieto di pubblicita' giochi e scommesse
1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un
piu' efficace contrasto (( del disturbo da gioco d'azzardo )) , fermo
restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, (( e in conformita' ai divieti contenuti
nell'art. 1, commi da 937 a 940 )), della legge 28 dicembre 2015, n.
208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' vietata qualsiasi forma di pubblicita', anche indiretta, relativa
a giochi o scommesse con vincite di denaro (( nonche' al gioco
d'azzardo )), comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le
manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni
televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le
pubblicazioni in genere, le affissioni e (( i canali informatici,
digitali e telematici, compresi i social media. )) Dal 1° gennaio
2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle
sponsorizzazioni di eventi, attivita', manifestazioni, programmi,
prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di
contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la
sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita' o prodotti la
cui pubblicita', ai sensi del presente articolo, e' vietata. Sono
esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a
estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui
all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
(( 1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonche' negli
atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i
disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono
definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)».
1-ter. All'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le
lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale
data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono
compresi nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita». ))
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza
delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del
committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di
destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o
attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689,
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (( di
importo pari al 20 per cento )) del valore della sponsorizzazione o
della pubblicita' e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione,
a euro 50.000.
3. L'Autorita' competente alla contestazione e all'irrogazione
delle sanzioni di cui al presente articolo e' l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di
cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura
ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e
riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della
salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco
d'azzardo patologico di cui all'art. 1, comma 946, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
5. Ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla
loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente
alla medesima data di entrata in vigore.
6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
all'art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata,
rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento
dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018,
(( nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio
2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere
dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2023.
6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma
complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare
l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e
contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e
comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti
entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6. ))
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,
si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al
comma 6.
(( Art. 9 bis
Formule di avvertimento
1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi
in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire
almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti
avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentito l'Osservatorio per il contrasto della
diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave,
di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le
caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I
tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con
dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata
visibilita', la dicitura: «Questo gioco nuoce alla salute».
3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data,
per un periodo massimo di dodici mesi.
4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica
dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli
apparecchi da intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 6,
lettere a) e b); del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' nelle aree e
nei locali dove questi vengono installati.
5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi
derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'art. 7, comma 5, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. ))
(( Art. 9 ter
Monitoraggio dell'offerta di gioco
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei
giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume
di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il
monitoraggio considera in particolare le aree piu' soggette al
rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco
d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una
relazione sui risultati del monitoraggio. ))
(( Art. 9 quater
Misure a tutela dei minori
1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'art.
110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e' consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera
sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei
minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma
privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di eta' l'accesso al
gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della
prescrizione di cui al secondo periodo e' punita con la sanzione
amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio. ))
(( Art. 9 quinquies
Logo No Slot
1. E' istituito il logo identificativo «No Slot».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per
il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della
dipendenza grave, di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il
rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No
Slot».
3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot» ai
titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si
impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui
all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Capo IV
Misure in materia di semplificazione fiscale
Art. 10
Disposizioni in materia di redditometro
1. All'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale»
sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione
induttiva del reddito complessivo in base alla capacita' di spesa e
alla propensione al risparmio dei contribuenti».
2. E' abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223
del 25 settembre 2015. (( Le disposizioni del predetto decreto
cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2015. ))
3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati
e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti
previsti dall'art. 38, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31
dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti gia' notificati
e non si fa luogo al rimborso delle somme gia' pagate.
Art. 11
Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e
ricevute
1. Con riferimento (( all'obbligo di comunicazione )) di cui
all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i
dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi
entro il 28 febbraio 2019.
2. All'art. 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «cadenza semestrale» sono
aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo semestre
ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo
semestre,».
(( 2-bis. All'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica
delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis e' inserito il
seguente:
«3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle
fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo
sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di
cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633».
2-ter. Il comma 8-bis dell'art. 36 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e' abrogato.
2-quater. All'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1°
gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di
cui all'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633».
2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-quater, valutato in
3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. ))
(( Art. 11 bis
Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di
fatturazione elettronica per le cessioni di carburante
1. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono
aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante
per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per
le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019»;
b) il comma 927 e' sostituito dal seguente:
«927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si
applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922
a 925 si applicano dal 1° luglio 2018».
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e' incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'art. 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89;
b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico ai sensi
dell'art. 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni
di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per
l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni
di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le
maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
Art. 12
Split payment
1. All'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies e' aggiunto il
seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai
commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a
ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta
a titolo di acconto di cui all'art. 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le
quali e' emessa fattura successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di
euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 35
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di
euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione
di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per 5 milioni di
euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1
milione di euro per l'anno 2020;
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'art. 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89;
c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 6 milioni di
euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
quota parte delle maggiori entrate di cui all'art. 9, comma 6.
(( Art. 12 bis
Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e
professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica
amministrazione
1. Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7-bis, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con
le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2018, con riferimento ai
carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre
2017. ))
Capo V
Disposizioni finali e di coordinamento
Art. 13
Societa' sportive dilettantistiche
1. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 353,
354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all'art. 3, comma
1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del comma 355 ha
effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. All'art. 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, le parole «, nonche' delle societa' sportive
dilettantistiche lucrative» sono soppresse.
3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-quater) e'
soppresso.
4. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni
sportive dilettantistiche e alle societa' sportive dilettantistiche
senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le
societa' e associazioni sportive»;
b) al comma 25, dopo la parola «societa'» sono soppresse le
seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di
societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e
associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle
seguenti: «a disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche».
5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, ai fini del trasferimento
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo da destinare a interventi in favore delle societa' sportive
dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno
2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro
nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3
milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno
2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le
suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede
mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi 1 e 3.
Art. 14
Copertura finanziaria
1. Il fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 4,5 milioni (( di euro ))
per l'anno 2018, 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9
milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno
2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di
euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di
70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per
l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro (( annui )) a decorrere dall'anno
2028.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, (( comma 2 )),
valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di
euro per l'anno 2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in
67,80 milioni di euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro per
l'anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni
di euro per l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in
71,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per
l'anno 2027 (( e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro
per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 68,9
milioni di euro per l'anno 2021, a 69,2 milioni di euro per l'anno
2022, a 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di euro
per l'anno 2024, a 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 70,7
milioni di euro per l'anno 2026, a 71 milioni di euro per l'anno 2027
e a 71,3 milioni di euro annui )) a decorrere dall'anno 2028, si
provvede:
a) quanto a 5,9 milioni di euro (( per l'anno )) 2018 e a 7,4
milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 107, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 10,8 milioni (( di euro )) per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 4,5 milioni (( di euro )) per l'anno 2018, a 42,5
milioni di euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020
e a 36 milioni di euro (( annui )) a decorrere dall'anno 2021,
mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'art. 9, comma
6;
d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5 milioni
di euro per l'anno 2019, (( a 104,1 )) milioni di euro per l'anno
2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di euro
per l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6
milioni di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno
2025, a 126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5 milioni di
euro per l'anno 2027 e (( a 128,7 milioni di euro annui )) a
decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate e le minori
spese di cui agli (( articoli 1 e 3, comma 2. ))
3. Al fine di garantire la neutralita' sui saldi di finanza
pubblica, (( l'Istituto nazionale della previdenza sociale ))
provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori
entrate di cui agli (( articoli 1, 2 e 3, comma 2 )), e comunica le
relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo
al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle
eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'art. 17, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente decreto.
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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