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sabato 11 agosto 2018

LEGGE 9 agosto 2018, n. 96 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese. (18G00122) (GU n.186 del 11-8-2018) Vigente al: 12-8-2018



LEGGE 9 agosto 2018, n. 96

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12  luglio
2018, n.  87,  recante  disposizioni  urgenti  per  la  dignita'  dei
lavoratori e delle imprese. (18G00122)

(GU n.186 del 11-8-2018)


 Vigente al: 12-8-2018




  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1

  1. Il decreto-legge 12 luglio 2018,  n.  87,  recante  disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate  in  allegato  alla  presente
legge.
  2. Il decreto-legge 28 giugno 2018, n.  79,  e'  abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge n. 79 del 2018.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 9 agosto 2018

                             MATTARELLA

                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Di  Maio,  Ministro  dello   sviluppo
                                economico  e  del  lavoro   e   delle
                                politiche sociali

                                Bussetti,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

                                                             Allegato

           Modificazioni apportate in sede di conversione
               al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87

All'articolo 1:
  al comma 1:
    alla lettera a) e' premessa la seguente:
      «0a) all'articolo  2,  comma  2,  dopo  la  lettera  d-bis)  e'
aggiunta la seguente:
        "d-ter) alle collaborazioni degli operatori che  prestano  le
attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74"»;
    alla lettera a):
      al numero 1), capoverso 1, lettera  a),  le  parole:  «esigenze
sostitutive di altri  lavoratori»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«esigenze di sostituzione di altri lavoratori»;
      dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
        «1-bis) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
          "1-bis. In caso di stipulazione di un contratto  di  durata
superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui  al  comma
1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla
data di superamento del termine di dodici mesi"»;
    alla lettera b), numero 1), capoverso 01:
      dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «In  caso  di
violazione di quanto disposto dal primo e  dal  secondo  periodo,  il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato»;
      al terzo periodo, dopo le parole: «di  cui  al  comma  2»  sono
inserite le seguenti: «del presente articolo»;
  al comma 2, le parole: «dei contratti in corso alla medesima  data»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «contrattuali  successivi  al  31
ottobre 2018».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
  «Art. 1-bis.   (Esonero  contributivo  per  favorire  l'occupazione
giovanile). -  1.  Al  fine  di  promuovere  l'occupazione  giovanile
stabile, ai datori di lavoro privato  che  negli  anni  2019  e  2020
assumono lavoratori che non hanno compiuto il  trentacinquesimo  anno
di eta', cui si applicano le disposizioni in materia di contratto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al
decreto legislativo 4 marzo 2015, n.  23,  e'  riconosciuto,  per  un
periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal  versamento  del  50
per cento dei  complessivi  contributi  previdenziali  a  carico  del
datore di lavoro,  con  esclusione  dei  premi  e  contributi  dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato
e applicato su base mensile.
  2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento  ai  soggetti
che alla  data  della  prima  assunzione  per  la  quale  si  applica
l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e non
sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro
datore di lavoro.  Non  ostano  al  riconoscimento  dell'esonero  gli
eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro  datore  di
lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  di
fruizione dell'esonero di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83  milioni
di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per  l'anno  2020,
in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di  euro
per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e  in  3,23
milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti  dal  comma  5,
pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni  di  euro
per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro  per  l'anno  2021,  a  16,38
milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di  euro  per  l'anno
2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e  a  46,8  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
    a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5  milioni
di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per  l'anno  2022,  a
13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a  0,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;
    b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2  milioni
di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo
9, comma 6.
  5. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48
milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro  per  l'anno
2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di  6,08  milioni  di
euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024  e  di
46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  6. Al fine  di  garantire  la  neutralita'  sui  saldi  di  finanza
pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale  provvede  al
monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica
le relative risultanze al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze  entro  il  mese
successivo al trimestre di riferimento, anche ai  fini  dell'adozione
delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17
della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
All'articolo 2:
  al comma 1 sono premessi i seguenti:
    «01.  All'articolo  29,  comma  2,  lettera   b),   del   decreto
legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  dopo  le  parole:  "nei  casi
individuati dai contratti collettivi,"  sono  inserite  le  seguenti:
"nonche' quelli  instaurati  per  la  fornitura  di  lavoro  portuale
temporaneo di cui all'articolo 17 della legge  28  gennaio  1994,  n.
84,".
    02. All'articolo 31 del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.
81, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati
dall'utilizzatore e fermo restando il limite  disposto  dall'articolo
23,  il  numero  dei  lavoratori  assunti  con  contratto   a   tempo
determinato  ovvero  con  contratto  di  somministrazione   a   tempo
determinato non puo' eccedere complessivamente il 30  per  cento  del
numero  dei  lavoratori  a  tempo  indeterminato  in   forza   presso
l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione  dei  predetti
contratti,  con  arrotondamento  del  decimale  all'unita'  superiore
qualora esso sia eguale  o  superiore  a  0,5.  Nel  caso  di  inizio
dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale si  computa
sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza  al  momento
della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. E' in
ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione  a  tempo
determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge
23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da  almeno
sei  mesi  di  trattamenti  di  disoccupazione  non  agricola  o   di
ammortizzatori  sociali  e  di  lavoratori   svantaggiati   o   molto
svantaggiati ai sensi  dei  numeri  4)  e  99)  dell'articolo  2  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,
come  individuati  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali"»;
  al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le
seguenti: «21, comma 2,»;
  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
    «1-bis. Dopo l'articolo 38  del  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, e' inserito il seguente:
      "Art.  38-bis.  (Somministrazione  fraudolenta).  -  1.   Ferme
restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del  decreto  legislativo
10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione  di  lavoro  e'
posta  in  essere  con  la  specifica  finalita'  di  eludere   norme
inderogabili  di  legge  o  di  contratto  collettivo  applicate   al
lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono  puniti  con  la
pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto  e  per
ciascun giorno di somministrazione".
      1-ter. Le condizioni di  cui  all'articolo  19,  comma  1,  del
decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.   81,   come   sostituito
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel  caso
di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro,  si  applicano
esclusivamente all'utilizzatore».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
  «Art. 2-bis. (Disposizioni per favorire il  lavoratore  nell'ambito
delle  prestazioni  occasionali).  -  1.  All'articolo   54-bis   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma  8,  alinea,  dopo  le  parole:  "rese  dai  seguenti
soggetti" sono aggiunte le seguenti: ", purche' i prestatori  stessi,
all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di
cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione";
    b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
      "8-bis. Per prestazioni da rendere  a  favore  di  imprese  del
settore agricolo, il prestatore e' tenuto ad  autocertificare,  nella
piattaforma informatica di cui  al  comma  9,  di  non  essere  stato
iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli";
    c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: ", ad eccezione delle aziende alberghiere e  delle  strutture
ricettive che operano nel  settore  del  turismo,  per  le  attivita'
lavorative rese dai soggetti di cui al comma  8,  e  che  hanno  alle
proprie dipendenze fino a otto lavoratori";
    d) al comma 15:
      1) al primo periodo, dopo  le  parole:  "di  cui  al  comma  6,
lettera b), versa" sono inserite le seguenti:  ",  anche  tramite  un
intermediario di cui  alla  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  ferma
restando la responsabilita' dell'utilizzatore";
      2) al secondo periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "a favore dell'INPS";
    e) al comma 17:
      1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
        "d) la data e l'ora di inizio e di termine della  prestazione
ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera
o struttura ricettiva che opera nel settore del  turismo  o  di  ente
locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto  con
riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni";
      2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
", fermo  restando  che  per  il  settore  agricolo  le  quattro  ore
continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale  di  cui
alla lettera d) del presente comma";
    f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
"A richiesta del prestatore  espressa  all'atto  della  registrazione
nella piattaforma informatica  INPS,  invece  che  con  le  modalita'
indicate al primo periodo, il pagamento del  compenso  al  prestatore
puo' essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la
dichiarazione relativa alla  prestazione  lavorativa  inserita  nella
procedura informatica e'  divenuta  irrevocabile,  tramite  qualsiasi
sportello postale a  fronte  della  generazione  e  presentazione  di
univoco mandato ovvero di autorizzazione di  pagamento  emesso  dalla
piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato
al prestatore, che identifica le parti, il  luogo,  la  durata  della
prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli  oneri  del  pagamento
del compenso riferiti a tale modalita' sono a carico del prestatore";
    g) al comma 20, secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", salvo che la violazione del  comma  14  da  parte
dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o
non  veritiere  contenute   nelle   autocertificazioni   rese   nella
piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8"».
All'articolo 3:
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4  marzo
2015, n. 23, le parole: "non  inferiore  a  due  e  non  superiore  a
diciotto mensilita'" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a
tre e non superiore a ventisette  mensilita'".  Alle  minori  entrate
derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni  di  euro  per
l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni
di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
  il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n.  92,
sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti   periodi:   "Il   contributo
addizionale e' aumentato di 0,5 punti  percentuali  in  occasione  di
ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di
somministrazione. Le  disposizioni  del  precedente  periodo  non  si
applicano ai contratti di lavoro domestico"».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 3-bis. (Destinazione di  quote  delle  facolta'  assunzionali
delle regioni all'operativita' dei centri per l'impiego). - 1. Per il
triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto
disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 150, una quota delle proprie facolta'  assunzionali,  definita  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli
organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo
decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne  la  piena
operativita', secondo modalita' definite con accordo da concludere in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il  31  marzo  di
ciascun anno.
  Art. 3-ter. (Relazione alle Camere). - 1. Il Ministro del lavoro  e
delle  politiche  sociali  presenta  annualmente  alle   Camere   una
relazione  sugli  effetti  occupazionali   e   finanziari   derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo».
Prima dell'articolo 4 e' inserita la seguente rubrica: «Capo I-bis  -
Misure finalizzate alla continuita' didattica».
All'articolo 4:
  al comma 1, le parole: «fino alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,» sono soppresse;
  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
    «1-bis.  Al  fine  di  salvaguardare  la  continuita'   didattica
nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno  scolastico
2018/2019, il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca provvede, nell'ambito  e  nei  limiti  dei  posti  vacanti  e
disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di  cui
al comma 1:
      a) trasformando i contratti di  lavoro  a  tempo  indeterminato
stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti  di  lavoro  a
tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;
      b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in  luogo  della
supplenza annuale in  precedenza  conferita,  un  contratto  a  tempo
determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.
    1-ter. Ai sensi dell'articolo 399  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti
di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli  di
potenziamento, che di  sostegno,  nella  scuola  dell'infanzia  e  in
quella primaria e' coperto annualmente,  sino  al  loro  esaurimento,
attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  In  caso  di  esaurimento
delle predette graduatorie per ciascuna provincia,  i  posti  rimasti
vacanti  si  aggiungono  a  quelli  disponibili  per   le   procedure
concorsuali di cui al comma 1-quater del presente articolo.
    1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e
disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di
sostegno,  la  cui  messa  a  concorso  sia  autorizzata   ai   sensi
dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
nella  scuola  dell'infanzia  e  in  quella   primaria   e'   coperto
annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle
seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorita' a quella di cui
alla lettera a):
      a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro
che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando,  sino  al
termine di validita' delle graduatorie medesime,  fermo  restando  il
diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
      b) concorso straordinario,  bandito  in  ciascuna  regione,  al
quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), e' destinato il  50
per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di
ciascuna graduatoria regionale;  ciascuna  graduatoria  regionale  e'
soppressa al suo esaurimento;
      c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con  cadenza
biennale, ai sensi dell'articolo  400  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 1,  commi
109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai  quali
sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50  per
cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque  i
posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure  di
cui alle lettere a) e b).
    1-quinquies. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e' autorizzato a bandire il concorso  straordinario  di
cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure
autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive  immissioni  in
ruolo,  in  ciascuna  regione   e   distintamente   per   la   scuola
dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei  posti  sia
comuni, ivi compresi quelli di potenziamento,  che  di  sostegno.  Il
concorso e' riservato ai docenti in possesso, alla data prevista  dal
bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
      a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso  i
corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo
conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della
normativa vigente, purche' i docenti in possesso dei predetti  titoli
abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni  scolastici,  almeno
due annualita' di servizio  specifico,  anche  non  continuative,  su
posto  comune  o  di  sostegno,  presso  le  istituzioni  scolastiche
statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo  11,  comma  14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124;
      b) diploma magistrale con  valore  di  abilitazione  o  analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi  della
normativa vigente,  conseguiti,  comunque,  entro  l'anno  scolastico
2001/2002, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli  abbiano
svolto, nel corso degli  ultimi  otto  anni  scolastici,  almeno  due
annualita' di servizio specifico, anche non  continuative,  su  posto
comune o di sostegno,  presso  le  istituzioni  scolastiche  statali,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124.
    1-sexies.  Alla  procedura  concorsuale  relativa  ai  posti   di
sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso  di
uno dei titoli di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  1-quinquies,
nonche' dello  specifico  titolo  di  specializzazione  sul  sostegno
conseguito ai sensi della normativa vigente o di  analogo  titolo  di
specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto  in  Italia  ai
sensi della normativa vigente.
    1-septies. Ciascun docente puo' partecipare al concorso di cui al
comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto
per le quali sia abilitato o specializzato.
    1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso
di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti  ai
titoli  posseduti  e  30   punti   alla   prova   orale   di   natura
didattico-metodologica.  Tra  i  titoli   valutabili   rientrano   il
superamento di tutte le prove di precedenti  concorsi  per  il  ruolo
docente  e  il  possesso  di  titoli  di  abilitazione   di   livello
universitario   e   di   ulteriori   titoli   universitari   ed    e'
particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le  istituzioni
scolastiche del  sistema  nazionale  di  istruzione,  al  quale  sono
riservati sino a 50 dei 70  punti  complessivamente  attribuibili  ai
titoli.
    1-novies. Il contenuto del bando, i termini  e  le  modalita'  di
presentazione delle domande, i titoli  valutabili,  le  modalita'  di
svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli  e
della prova, nonche' la composizione delle commissioni di valutazione
e l'idonea misura del contributo  di  cui  al  secondo  periodo  sono
disciplinati    con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. L'entita' del contributo e' determinata  in  misura
tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello
stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
    1-decies. L'immissione in ruolo a seguito  dello  scorrimento  di
una delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la  decadenza
dalle altre graduatorie  di  cui  al  medesimo  comma  nonche'  dalle
graduatorie di istituto e dalle graduatorie  ad  esaurimento  di  cui
all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre  2006,
n. 296.
    1-undecies. Per la partecipazione alle procedure  concorsuali  di
cui al comma 1-quater, lettere b) e c), continua ad applicarsi quanto
disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015,
n. 107»;
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia
di diplomati magistrali e per  la  copertura  dei  posti  di  docente
vacanti e disponibili  nella  scuola  dell'infanzia  e  nella  scuola
primaria».
Nel capo I-bis, dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente:
  «Art. 4-bis. (Modifica  in  materia  di  contratti  a  termine  nel
settore scolastico). - 1. Il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107, e' abrogato».
All'articolo 5:
  al comma 2, la parola:  «Eeropeo»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«europeo»;
  al comma 3, le parole: «maggiorato di un tasso  di  interesse  pari
al» sono sostituite  dalle  seguenti:  «maggiorato  di  un  interesse
calcolato secondo il» e  le  parole:  «dell'aiuto,  maggiorato»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'aiuto, aumentato»;
  al comma 4, la parola: «banditi» e' sostituita dalle seguenti: «per
i quali sono stati pubblicati i bandi»;
  dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
    «5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle  sanzioni  applicate
ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni  centrali  dello
Stato sono versate ad apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui  all'articolo  43,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al
finanziamento di contratti di sviluppo ai  fini  della  riconversione
del  sito  produttivo  in  disuso  a  causa  della   delocalizzazione
dell'attivita'    economica,    eventualmente    anche     sostenendo
l'acquisizione da parte degli ex dipendenti»;
  al comma 6, le parole: «di  attivita'  economica»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'attivita' economica specificamente incentivata»
e le parole: «con la quale vi sia  rapporto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «che sia con essa in rapporto».
All'articolo 6:
  al comma 1, dopo la parola: «riduca» sono inserite le seguenti: «in
misura superiore al 50 per cento» e le parole da: «in presenza di una
riduzione di tali livelli» fino alla fine del comma  sono  sostituite
dalle seguenti: «; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore
al 10 per cento, il beneficio e' ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del livello occupazionale»;
  al comma 3, la parola: «banditi» e' sostituita dalle seguenti: «per
i quali sono stati pubblicati i bandi».
All'articolo 7:
  al comma 1, le parole:  «di  cui  all'articolo  6,  comma  1»  sono
soppresse;
  al comma 2, secondo periodo, le parole: «degli  investimenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei beni»;
  al  comma  4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
disposizioni del comma 2 non si applicano altresi' nei casi in cui  i
beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in
piu'  sedi  produttive  e,  pertanto,  possano  essere   oggetto   di
temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato»;
  alla rubrica, le parole: «degli investimenti» sono sostituite dalle
seguenti: «dei beni».
Nella  rubrica  del  capo  III,  le  parole:  «alla  ludopatia»  sono
sostituite dalle seguenti: «del disturbo da gioco d'azzardo».
All'articolo 9:
  al comma 1, primo periodo:
    le parole: «alla ludopatia» sono sostituite dalle seguenti:  «del
disturbo da gioco d'azzardo»;
    le  parole:  «e  dall'articolo  1,  commi  da  937  a  940»  sono
sostituite dalle seguenti: «e in  conformita'  ai  divieti  contenuti
nell'articolo 1, commi da 937 a 940»;
    dopo le parole: «a giochi o scommesse con vincite di denaro» sono
inserite le seguenti: «nonche' al gioco d'azzardo»;
    la parola: «internet» e' sostituita  dalle  seguenti:  «i  canali
informatici, digitali e telematici, compresi i social media»;
  dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. Nelle leggi e negli altri atti  normativi  nonche'  negli
atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo,  i
disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite  di  denaro  sono
definiti "disturbi da gioco d'azzardo (DGA)".
    1-ter.  All'articolo  7,  comma  4-bis,  del   decreto-legge   13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o  ristampate
da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della  giocata  non
sono compresi nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita"»;
  al comma 2, le parole:  «commisurata  nella  misura  del  5%»  sono
sostituite dalle seguenti: «di importo pari al 20 per cento»;
  al comma 6, le parole da: «e nel 19,5 per cento» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «, nel 19,6  per  cento  e  nel
6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento  e
nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio  2020,  nel  19,75  per
cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6
per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023»;
  dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
    «6-bis. Entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  il  Governo  propone  una
riforma  complessiva  in  materia  di  giochi  pubblici  in  modo  da
assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al  disturbo  da  gioco
d'azzardo e  contrastare  il  gioco  illegale  e  le  frodi  a  danno
dell'erario, e comunque tale da garantire almeno  l'invarianza  delle
corrispondenti entrate, ivi comprese le  maggiori  entrate  derivanti
dal comma 6»;
  al comma 7, dopo le parole: «198 milioni di euro»  e'  inserita  la
seguente: «annui».
Al capo III, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 9-bis. (Formule di avvertimento).  -  1.  I  tagliandi  delle
lotterie istantanee devono contenere  messaggi  in  lingua  italiana,
stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento
della  corrispondente  superficie,  recanti  avvertenze  relative  ai
rischi connessi al gioco d'azzardo.
  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  sentito  l'Osservatorio  per  il  contrasto  della
diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza  grave,
di cui all'articolo 1, comma 133,  quarto  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto  del  testo  e  le
caratteristiche grafiche delle  avvertenze  di  cui  al  comma  1.  I
tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi  i  lati  e  con
dimensioni adeguate e,  comunque,  tali  da  assicurarne  l'immediata
visibilita', la dicitura: "Questo gioco nuoce alla salute".
  3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
possono essere posti in vendita anche successivamente  a  tale  data,
per un periodo massimo di dodici mesi.
  4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla  pratica
dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche  sugli
apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo  110,  comma  6,
lettere a) e b), del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' nelle aree  e
nei locali dove questi vengono installati.
  5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi
derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'articolo 7, comma  5,
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
  Art. 9-ter. (Monitoraggio dell'offerta di gioco). - 1. Il Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa  con  il  Ministero  della
salute,  svolge  il  monitoraggio  dell'offerta  dei  giochi,   anche
attraverso una banca di dati sull'andamento del  volume  di  gioco  e
sulla sua distribuzione nel  territorio  nazionale.  Il  monitoraggio
considera  in  particolare  le  aree  piu'  soggette  al  rischio  di
concentrazione di giocatori affetti da disturbo da  gioco  d'azzardo.
Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione
sui risultati del monitoraggio.
  Art. 9-quater. (Misure a tutela dei minori). -  1.  L'accesso  agli
apparecchi di intrattenimento, di  cui  all'articolo  110,  comma  6,
lettere a) e b), del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
di cui al regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e'  consentito
esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di
impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020
gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei  a
impedire ai minori di eta' l'accesso al gioco devono  essere  rimossi
dagli esercizi. La violazione della prescrizione di  cui  al  secondo
periodo e' punita con la sanzione amministrativa di euro  10.000  per
ciascun apparecchio.
  Art. 9-quinquies. (Logo  No  Slot).  -  1.  E'  istituito  il  logo
identificativo "No Slot".
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  adottare
entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, su proposta  dell'Osservatorio  per
il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della
dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133,  quarto  periodo,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per
il rilascio e la regolamentazione dell'uso  del  logo  identificativo
"No Slot".
  3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo "No Slot"  ai
titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si
impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento  di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b),  del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 10:
  al comma 2, le parole: «, con effetto dall'anno di imposta in corso
al  31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «.   Le
disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per  gli
anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015».
All'articolo 11:
  al  comma  1,  le  parole:  «all'adempimento   comunicativo»   sono
sostituite dalle seguenti: «all'obbligo di comunicazione»;
  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
    «2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.
127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica
delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis e' inserito il
seguente:
      "3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati  delle
fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente  articolo
sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito  registro,  di
cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633".
    2-ter. Il comma  8-bis  dell'articolo  36  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, e' abrogato.
    2-quater. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122,  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "A
decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati  dalla  comunicazione  i
soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma  6,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
    2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-quater, valutato  in
3,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
  «Art. 11-bis. (Proroga del  termine  di  entrata  in  vigore  degli
obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di  carburante).
- 1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 917, lettera a), dopo le parole:  "per  motori"  sono
aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle  cessioni  di  carburante
per autotrazione presso gli impianti stradali di  distribuzione,  per
le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019";
    b) il comma 927 e' sostituito dal seguente:
      "927. Le disposizioni di  cui  ai  commi  920,  921  e  926  si
applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922
a 925 si applicano dal 1° luglio 2018".
  2. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a  29  milioni
di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020,  si
provvede:
    a)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettere a)  e  b),  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89;
    b)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi
dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a  29  milioni
di euro per l'anno  2019,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico  per  1  milione  di  euro  per
l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno  2019  e  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9  milioni
di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;
    d) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    e) quanto a 12,6 milioni di euro per  l'anno  2020,  mediante  le
maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 12:
  al comma 3, lettera d), dopo le parole: «quanto a 35 milioni»  sono
inserite le seguenti: «di euro».
Al capo IV, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
  «Art. 12-bis. (Compensazione delle cartelle esattoriali  in  favore
di imprese e professionisti titolari di crediti nei  confronti  della
pubblica amministrazione). - 1. Le disposizioni di  cui  all'articolo
12,  comma  7-bis,  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si
applicano,  con  le  modalita'  previste  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 24  settembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2018,
con riferimento ai carichi affidati  agli  agenti  della  riscossione
entro il 31 dicembre 2017».
All'articolo 13:
  al comma 5, dopo le parole: «5,2 milioni di euro»  e'  inserita  la
seguente: «annui».
All'articolo 14:
  al comma  1,  dopo  le  parole:  «4,5  milioni»  sono  inserite  le
seguenti: «di euro» e dopo le  parole:  «71,3  milioni  di  euro»  e'
inserita la seguente: «annui»;
  al comma 2:
    all'alinea, dopo le parole: «dagli articoli 1 e 3,» sono inserite
le seguenti: «comma 2,» e le parole: «e in 72,7  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo pari  a
4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno  2020,
di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro  per
l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni
di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025,  di
70,7 milioni di euro per l'anno 2026,  di  71  milioni  di  euro  per
l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro» sono sostituite  dalle  seguenti:
«e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2028,  e  dal
comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per  l'anno
2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 68,9 milioni di  euro
per l'anno 2021, a 69,2 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  a  69,5
milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di  euro  per  l'anno
2024, a 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 70,7 milioni di  euro
per l'anno 2026, a 71 milioni di  euro  per  l'anno  2027  e  a  71,3
milioni di euro annui»;
    alla lettera a), le parole:  «per  anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno»;
    alla lettera c), dopo le parole: «4,5 milioni» sono  inserite  le
seguenti: «di euro» e dopo le parole:  «a  36  milioni  di  euro»  e'
inserita la seguente: «annui»;
    alla lettera d):
      le parole:  «in  104,1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
104,1»;
      le parole:  «128,7  milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a 128,7 milioni di euro annui»;
      le parole: «articoli 1, 2 e 3» sono sostituite dalle  seguenti:
«articoli 1 e 3, comma 2»;
  al comma 3, le parole: «l'Istituto nazionale di previdenza sociale»
sono  sostituite  dalle   seguenti:   «l'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale» e le parole: «di cui agli articoli 1  e  2  e  3»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, 2 e 3, comma
2,».


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87

Testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 161 del 13  luglio  2018),  coordinato  con  la
legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 (in questa stessa  Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1 ),  recante:  «Disposizioni  urgenti  per  la
dignita' dei lavoratori e delle imprese.». (18A05455)

(GU n.186 del 11-8-2018)


 Vigente al: 11-8-2018 



Capo I

Misure per il contrasto al precariato


Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.

                               Art. 1

          Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro
                         a tempo determinato

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    (( 0a) all'art. 2, comma 2, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la
seguente:
      «d-ter) alle collaborazioni degli  operatori  che  prestano  le
attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74»; ))
    a) all'art. 19:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Al contratto di  lavoro  subordinato  puo'  essere  apposto  un
termine di durata non superiore a  dodici  mesi.  Il  contratto  puo'
avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i  ventiquattro
mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
      a) esigenze  temporanee  e  oggettive,  estranee  all'ordinaria
attivita', ovvero (( esigenze di sostituzione di altri lavoratori; ))
      b) esigenze connesse a incrementi temporanei,  significativi  e
non programmabili, dell'attivita' ordinaria.»;
  (( 1-bis) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis. In  caso  di  stipulazione  di  un  contratto  di  durata
superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui  al  comma
1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla
data di superamento del termine di dodici mesi»; ))
      2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei»  e'
sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non  superiore
a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e'  priva  di
effetto se non risulta da atto scritto,  una  copia  del  quale  deve
essere consegnata dal datore di lavoro  al  lavoratore  entro  cinque
giorni  lavorativi  dall'inizio  della  prestazione.  L'atto  scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui
al comma 1 in base alle quali e' stipulato; in caso di proroga  dello
stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi.»;
      b) all'art. 21:
        1) prima del comma 1, e' inserito il seguente:
  «01. Il  contratto  puo'  essere  rinnovato  solo  a  fronte  delle
condizioni di cui all'art. 19, comma  1.  Il  contratto  puo'  essere
prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,  solo
in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. (( In  caso
di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo,  il
contratto si trasforma in  contratto  a  tempo  indeterminato.  ))  I
contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2 (( del presente
articolo )), possono essere rinnovati o prorogati  anche  in  assenza
delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1.»;
        2) al comma 1, la parola  «trentasei»,  ovunque  ricorra,  e'
sostituita dalla seguente:  «ventiquattro»,  la  parola  «cinque»  e'
sostituita  dalla  seguente:  «quattro»  e  la  parola   «sesta»   e'
sostituita dalla seguente: «quinta»;
      c) all'art. 28, comma 1, le  parole  «centoventi  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai  contratti  di
lavoro a tempo determinato stipulati  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, nonche'  ai  rinnovi  e  alle
proroghe (( contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. ))
  3. Le disposizioni di cui al presente art., nonche' quelle  di  cui
agli articoli 2 e 3, non si applicano ai  contratti  stipulati  dalle
pubbliche amministrazioni,  ai  quali  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.

                            (( Art. 1 bis

      Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori
di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori  che
non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta', cui si applicano
le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a tutele crescenti di  cui  al  decreto  legislativo  4
marzo 2015, n.  23,  e'  riconosciuto,  per  un  periodo  massimo  di
trentasei mesi,  l'esonero  dal  versamento  del  50  per  cento  dei
complessivi contributi previdenziali a carico del datore  di  lavoro,
con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'Istituto  nazionale
per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  nel  limite
massimo di 3.000 euro su base annua,  riparametrato  e  applicato  su
base mensile.
  2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento  ai  soggetti
che alla  data  della  prima  assunzione  per  la  quale  si  applica
l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e non
sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro
datore di lavoro.  Non  ostano  al  riconoscimento  dell'esonero  gli
eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro  datore  di
lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  di
fruizione dell'esonero di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83  milioni
di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per  l'anno  2020,
in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di  euro
per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e  in  3,23
milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti  dal  comma  5,
pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni  di  euro
per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro  per  l'anno  2021,  a  16,38
milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di  euro  per  l'anno
2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e  a  46,8  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
    a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5  milioni
di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per  l'anno  2022,  a
13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a  0,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;
    b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2  milioni
di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'art.  9,
comma 6.
  5. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e' incrementato di 6,97 milioni di euro  per  l'anno  2019,  di  0,48
milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro  per  l'anno
2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di  6,08  milioni  di
euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024  e  di
46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  6. Al fine  di  garantire  la  neutralita'  sui  saldi  di  finanza
pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale  provvede  al
monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica
le relative risultanze al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze  entro  il  mese
successivo al trimestre di riferimento, anche ai  fini  dell'adozione
delle eventuali iniziative da intraprendere  ai  sensi  dell'art.  17
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ))

                               Art. 2

     Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro

  (( 01. All'art. 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15
giugno 2015, n.  81,  dopo  le  parole:  «nei  casi  individuati  dai
contratti collettivi,» sono inserite  le  seguenti:  «nonche'  quelli
instaurati per la fornitura di  lavoro  portuale  temporaneo  di  cui
all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,».
  02. All'art. 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. Salva diversa previsione dei contratti  collettivi  applicati
dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto  dall'art.  23,
il numero dei lavoratori assunti con contratto  a  tempo  determinato
ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non puo'
eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza  presso  l'utilizzatore  al  1°  gennaio
dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con  arrotondamento
del decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore
a 0,5. Nel caso di inizio  dell'attivita'  nel  corso  dell'anno,  il
limite percentuale si computa  sul  numero  dei  lavoratori  a  tempo
indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di
somministrazione  di  lavoro.  E'  in  ogni  caso  esente  da  limiti
quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di
cui all'art. 8, comma 2, della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  di
soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti  di
disoccupazione  non  agricola  o  di  ammortizzatori  sociali  e   di
lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e
99) dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,
del 17 giugno 2014, come individuati con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali». ))
  1. All'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «In  caso  di
assunzione  a  tempo  determinato   il   rapporto   di   lavoro   tra
somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina  di  cui  al
capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli  21,
(( comma 2 )), 23 e 24.».
  (( 1-bis. Dopo l'art. 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, e' inserito il seguente:
  «Art. 38-bis (Somministrazione fraudolenta). - 1. Ferme restando le
sanzioni di cui all'art. 18  del  decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro e' posta in essere
con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di  legge  o
di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e
l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di  20  euro  per
ciascun   lavoratore   coinvolto   e   per    ciascun    giorno    di
somministrazione».
  1-ter. Le condizioni di cui  all'art.  19,  comma  1,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall'art. 1, comma
1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto
di  somministrazione   di   lavoro,   si   applicano   esclusivamente
all'utilizzatore. ))

                            (( Art. 2 bis

Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni
                             occasionali

  1. All'art.  54-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma  8,  alinea,  dopo  le  parole:  «rese  dai  seguenti
soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, purche' i prestatori  stessi,
all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di
cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione»;
    b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
  «8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del  settore
agricolo,  il  prestatore  e'  tenuto   ad   autocertificare,   nella
piattaforma informatica di cui  al  comma  9,  di  non  essere  stato
iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli»;
    c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e  delle  strutture
ricettive che operano nel  settore  del  turismo,  per  le  attivita'
lavorative rese dai soggetti di cui al comma  8,  e  che  hanno  alle
proprie dipendenze fino a otto lavoratori»;
    d) al comma 15:
      1) al primo periodo, dopo  le  parole:  «di  cui  al  comma  6,
lettera b), versa» sono inserite le seguenti:  «,  anche  tramite  un
intermediario di cui  alla  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  ferma
restando la responsabilita' dell'utilizzatore»;
      2) al secondo periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «a favore dell'INPS»;
    e) al comma 17:
      1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
        «d) la data e l'ora di inizio e di termine della  prestazione
ovvero, se imprenditore agricolo,  azienda  alberghiera  o  struttura
ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di
inizio e il monte orario complessivo presunto con  riferimento  a  un
arco temporale non superiore a dieci giorni»;
      2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, fermo  restando  che  per  il  settore  agricolo  le  quattro  ore
continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale  di  cui
alla lettera d) del presente comma»;
    f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:
«A richiesta del prestatore  espressa  all'atto  della  registrazione
nella piattaforma INPS, invece che con le modalita' indicate al primo
periodo,  il  pagamento  del  compenso  al  prestatore  puo'   essere
effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione
lavorativa  inserita  nella  procedura  informatica  e'  consolidata,
tramite qualsiasi sportello postale  a  fronte  della  generazione  e
presentazione  di  univoco  mandato  ovvero  di   autorizzazione   di
pagamento  emesso  dalla  piattaforma  informatica  INPS  e  stampato
dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della
prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli  oneri  del  pagamento
del compenso riferiti a tale modalita' sono a carico del prestatore»;
    g) al comma 20, secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, salvo che la violazione del  comma  14  da  parte
dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o
non  veritiere  contenute   nelle   autocertificazioni   rese   nella
piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8». ))

                               Art. 3

Indennita' di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione
                    contratto a tempo determinato

  (( 1. All'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro
mensilita'» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore  a  sei  e
non superiore a trentasei mensilita'».
  1-bis. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 4  marzo  2015,
n. 23, le parole: «non inferiore a due e  non  superiore  a  diciotto
mensilita'» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore  a  tre  e
non superiore a ventisette mensilita'». Alle minori entrate derivanti
dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018,
in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro  per
l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma  1,  lettera  a),
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. All'art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contributo addizionale  e'
aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione  di  ciascun  rinnovo
del   contratto   a   tempo   determinato,   anche   in   regime   di
somministrazione. Le  disposizioni  del  precedente  periodo  non  si
applicano ai contratti di lavoro domestico». ))

                            (( Art. 3 bis

Destinazione di  quote  delle  facolta'  assunzionali  delle  regioni
              all'operativita' dei centri per l'impiego

  1. Per il  triennio  2019-2021,  le  regioni  destinano,  anche  in
relazione a quanto disposto dall'art. 28 del decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  150,   una   quota   delle   proprie   facolta'
assunzionali,  definita  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per  l'impiego
di cui all'art. 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del  2015,
al fine  di  garantirne  la  piena  operativita',  secondo  modalita'
definite con accordo da concludere in sede di  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno. ))

                            (( Art. 3 ter

                        Relazione alle Camere

  1. Il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  presenta
annualmente alle Camere una relazione sugli effetti  occupazionali  e
finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di  cui  al
presente capo. ))

(( Capo I-bis

Misure finalizzate alla continuita' didattica ))

                               Art. 4

Disposizioni in materia di diplomati magistrali e  per  la  copertura
  dei  posti  di  docente  vacanti   e   disponibili   nella   scuola
  dell'infanzia e nella scuola primaria

  1. Al fine di  assicurare  l'ordinato  avvio  dell'anno  scolastico
2018/2019 e di salvaguardare la continuita' didattica  nell'interesse
degli alunni,  all'esecuzione  delle  decisioni  giurisdizionali  che
comportano  la  decadenza  dei  contratti,  a  tempo  determinato   o
indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche  statali,
con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito
entro  l'anno  scolastico  2001-2002,  si  applica,  anche  a  fronte
dell'elevato numero dei  destinatari  delle  predette  decisioni,  il
termine di cui all'art. 14, comma 1, del  decreto-legge  31  dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1997, n. 30; conseguentemente, le predette  decisioni  sono  eseguite
entro centoventi giorni decorrenti dalla data  di  comunicazione  del
provvedimento   giurisdizionale   al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
  ((  1-bis.  Al  fine  di  salvaguardare  la  continuita'  didattica
nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno  scolastico
2018/2019, il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca provvede, nell'ambito  e  nei  limiti  dei  posti  vacanti  e
disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di  cui
al comma 1:
    a) trasformando i  contratti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato
stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti  di  lavoro  a
tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;
    b) stipulando con i docenti di cui al comma  1,  in  luogo  della
supplenza annuale in  precedenza  conferita,  un  contratto  a  tempo
determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.
  1-ter. Ai sensi dell'art. 399 del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50  per  cento  dei  posti  di
docente vacanti e disponibili, sia comuni,  ivi  compresi  quelli  di
potenziamento, che di  sostegno,  nella  scuola  dell'infanzia  e  in
quella primaria e' coperto annualmente,  sino  al  loro  esaurimento,
attingendo alle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso  di  esaurimento  delle
predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti  vacanti
si aggiungono a quelli disponibili per le  procedure  concorsuali  di
cui al comma 1-quater del presente articolo.
  1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente  vacanti  e
disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di
sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi  dell'art.
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  nella  scuola
dell'infanzia e in quella primaria e' coperto annualmente mediante lo
scorrimento delle graduatorie  di  merito  delle  seguenti  procedure
concorsuali, attribuendo priorita' a quella di cui alla lettera a):
    a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi  dell'art.  1,  comma
114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a  coloro  che
hanno raggiunto il punteggio  minimo  previsto  dal  bando,  sino  al
termine di validita' delle graduatorie medesime,  fermo  restando  il
diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
    b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale,
al netto dei posti di cui alla lettera a), e'  destinato  il  50  per
cento dei posti di cui all'alinea sino  a  integrale  scorrimento  di
ciascuna graduatoria regionale;  ciascuna  graduatoria  regionale  e'
soppressa al suo esaurimento;
    c) concorsi ordinari per titoli ed esami,  banditi,  con  cadenza
biennale, ai sensi dell'art. 400 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109, lettera
b), e 110, della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  ai  quali  sono
destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento
dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i  posti
rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle  procedure  di  cui
alle lettere a) e b).
  1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e' autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui  al
comma 1-quater,  lettera  b),  in  deroga  alle  ordinarie  procedure
autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive  immissioni  in
ruolo,  in  ciascuna  regione   e   distintamente   per   la   scuola
dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei  posti  sia
comuni, ivi compresi quelli di potenziamento,  che  di  sostegno.  Il
concorso e' riservato ai docenti in possesso, alla data prevista  dal
bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
    a) titolo di abilitazione all'insegnamento  conseguito  presso  i
corsi di laurea in scienze della formazione  primaria  o  di  analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi  della
normativa vigente, purche' i docenti in possesso dei predetti  titoli
abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni  scolastici,  almeno
due annualita' di servizio  specifico,  anche  non  continuative,  su
posto  comune  o  di  sostegno,  presso  le  istituzioni  scolastiche
statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14,  della
legge 3 maggio 1999, n. 124;
    b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo
conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della
normativa vigente,  conseguiti,  comunque,  entro  l'anno  scolastico
2001/2002, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli  abbiano
svolto, nel corso degli  ultimi  otto  anni  scolastici,  almeno  due
annualita' di servizio specifico, anche non  continuative,  su  posto
comune o di sostegno,  presso  le  istituzioni  scolastiche  statali,
valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della  legge  3
maggio 1999, n. 124.
  1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di  sostegno
possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di  uno  dei
titoli di cui alle lettere a) e b)  del  comma  1-quinquies,  nonche'
dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai
sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione
conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della
normativa vigente.
  1-septies. Ciascun docente puo' partecipare al concorso di  cui  al
comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto
per le quali sia abilitato o specializzato.
  1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative  al  concorso
di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti  ai
titoli  posseduti  e  30   punti   alla   prova   orale   di   natura
didattico-metodologica.  Tra  i  titoli   valutabili   rientrano   il
superamento di tutte le prove di precedenti  concorsi  per  il  ruolo
docente  e  il  possesso  di  titoli  di  abilitazione   di   livello
universitario   e   di   ulteriori   titoli   universitari   ed    e'
particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le  istituzioni
scolastiche del  sistema  nazionale  di  istruzione,  al  quale  sono
riservati sino a 50 dei 70  punti  complessivamente  attribuibili  ai
titoli.
  1-novies. Il contenuto del bando,  i  termini  e  le  modalita'  di
presentazione delle domande, i titoli  valutabili,  le  modalita'  di
svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli  e
della prova, nonche' la composizione delle commissioni di valutazione
e l'idonea misura del contributo  di  cui  al  secondo  periodo  sono
disciplinati    con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. L'entita' del contributo e' determinata  in  misura
tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello
stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
  1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di  una
delle graduatorie di cui al  comma  1-quater  comporta  la  decadenza
dalle altre graduatorie  di  cui  al  medesimo  comma  nonche'  dalle
graduatorie di istituto e dalle graduatorie  ad  esaurimento  di  cui
all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre  2006,  n.
296.
  1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui
al comma 1-quater, lettere b) e c),  continua  ad  applicarsi  quanto
disposto all'art. 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015,  n.
107. ))

                            (( Art. 4 bis

Modifica  in   materia   di   contratti   a   termine   nel   settore
                    dell'insegnamento scolastico

  1. Il comma 131 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,  e'
abrogato. ))

Capo II

Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei
livelli occupazionali

                               Art. 5

  Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti

  1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali,  le
imprese italiane ed estere, operanti nel  territorio  nazionale,  che
abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede  l'effettuazione
di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione  del  beneficio,
decadono  dal  beneficio  medesimo  qualora   l'attivita'   economica
interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati
non  appartenenti  all'Unione  europea,  ad  eccezione  degli   Stati
aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla  data
di conclusione  dell'iniziativa  agevolata.  In  caso  di  decadenza,
l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se  priva  di
articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto  previsto
dalla legge 24 novembre 1981, n.  689,  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due  a
quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.
  2. Fuori dai casi previsti dal comma 1  e  fatti  salvi  i  vincoli
derivanti dalla normativa europea, le  imprese  italiane  ed  estere,
operanti nel territorio nazionale,  che  abbiano  beneficiato  di  un
aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi
specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio,
decadono  dal  beneficio  medesimo  qualora   l'attivita'   economica
interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito
incentivato in favore  di  unita'  produttiva  situata  al  di  fuori
dell'ambito territoriale del  predetto  sito,  in  ambito  nazionale,
dell'Unione europea e degli  Stati  aderenti  allo  Spazio  economico
europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione  dell'iniziativa
o del completamento dell'investimento agevolato.
  3. I tempi e le modalita' per il controllo del rispetto del vincolo
di cui ai commi 1 e 2,  nonche'  per  la  restituzione  dei  benefici
fruiti in caso di accertamento  della  decadenza,  sono  definiti  da
ciascuna   amministrazione   con   propri   provvedimenti   volti   a
disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di  aiuto  di
propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto
della decadenza e', comunque, (( maggiorato di un interesse calcolato
secondo )) il tasso ufficiale di riferimento  vigente  alla  data  di
erogazione o fruizione (( dell'aiuto, aumentato ))  di  cinque  punti
percentuali.
  4. Per i benefici gia' concessi o per i quali sono stati pubblicati
i  bandi,  nonche'  per  gli  investimenti  agevolati  gia'  avviati,
anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,
resta ferma l'applicazione  della  disciplina  vigente  anteriormente
alla medesima data, inclusa, nei casi ivi  previsti,  quella  di  cui
all'art. 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  5. Si applica l'art. 9, comma 5, del decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 123. Per gli aiuti  di  Stato  concessi  da  Amministrazioni
centrali dello Stato, gli importi restituiti ai  sensi  del  presente
articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per  essere
riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della
misura e vanno a incrementare le disponibilita' della misura stessa.
  (( 5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle  sanzioni  applicate
ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni  centrali  dello
Stato sono versate ad apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 43, comma
3,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al
finanziamento di contratti di sviluppo ai  fini  della  riconversione
del  sito  produttivo  in  disuso  a  causa  della   delocalizzazione
dell'attivita'    economica,    eventualmente    anche     sostenendo
l'acquisizione da parte degli ex dipendenti. ))
  6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il
trasferimento (( dell'attivita' economica specificamente  incentivata
)) o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro  sito,
da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto  o  di  altra
impresa  ((  che  sia  con  essa  in  rapporto  ))  di  controllo   o
collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

                               Art. 6

     Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti

  1. Qualora una impresa italiana o estera, operante  nel  territorio
nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la
valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi  riconducibili
a giustificato motivo oggettivo, riduca (( in misura superiore al  50
per  cento  ))  i  livelli  occupazionali  degli  addetti  all'unita'
produttiva o all'attivita' interessata dal beneficio nei cinque  anni
successivi alla data di completamento dell'investimento,  decade  dal
beneficio; (( qualora la riduzione di tali livelli sia  superiore  al
10 per cento, il beneficio e' ridotto in  misura  proporzionale  alla
riduzione del livello occupazionale. ))
  2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di
cui all'art. 5, commi 3 e 5.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  ai  benefici
concessi o (( per i quali sono stati pubblicati i bandi  )),  nonche'
agli investimenti agevolati avviati,  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.

                               Art. 7

Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di  cessione  o
                      delocalizzazione dei beni

  1. L'iper ammortamento di cui all'art. 1, comma 9, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione  che  i  beni  agevolabili
siano  destinati  a  strutture  produttive  situate  nel   territorio
nazionale.
  2. Se nel corso del periodo di fruizione  della  maggiorazione  del
costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati  a
strutture produttive situate all'estero, anche se  appartenenti  alla
stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di  cui
al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in  aumento
del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui  si  verifica  la
cessione a titolo oneroso  o  la  delocalizzazione  ((  dei  beni  ))
agevolati per un importo  pari  alle  maggiorazioni  delle  quote  di
ammortamento  complessivamente   dedotte   nei   precedenti   periodi
d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   agli
investimenti effettuati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.
  4. Le disposizioni del comma 2 non  si  applicano  agli  interventi
sostitutivi effettuati ai sensi dell'art. 1, commi  35  e  36,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano  anche
in caso di delocalizzazione dei beni agevolati.  ((  Le  disposizioni
del comma 2 non  si  applicano  altresi'  nei  casi  di  cui  i  beni
agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in piu'
sedi produttive e, pertanto, possano  essere  oggetto  di  temporaneo
utilizzo anche fuori del territorio dello Stato. ))

                               Art. 8

Applicazione del credito d'imposta ricerca e  sviluppo  ai  costi  di
           acquisto da fonti esterne dei beni immateriali

  1. Agli effetti della disciplina  del  credito  d'imposta  per  gli
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, di cui  all'art.  3,
comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano
ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso,
dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d), del predetto art.
3, derivanti da operazioni intercorse  con  imprese  appartenenti  al
medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al  medesimo  gruppo  le
imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile inclusi i soggetti  diversi
dalle societa' di capitali; per le persone  fisiche  si  tiene  conto
anche di partecipazioni, titoli o  diritti  posseduti  dai  familiari
dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'art.  5,  comma  5,  del
Testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. In deroga all'art. 3 della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  la
disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  anche
in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili  ai  periodi
d'imposta rilevanti per la determinazione della media  di  raffronto.
Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute  nel
corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  resta  comunque   ferma
l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di  acquisto
corrispondente ai costi  gia'  attributi  in  precedenza  all'impresa
italiana in ragione della partecipazione ai  progetti  di  ricerca  e
sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
  3. Resta comunque ferma la condizione  secondo  cui,  agli  effetti
della  disciplina  del  credito  d'imposta,  i  costi  sostenuti  per
l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei  suddetti  beni  immateriali,
assumono  rilevanza  solo  se  i  suddetti  beni   siano   utilizzati
direttamente ed esclusivamente  nello  svolgimento  di  attivita'  di
ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Capo III

Misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo

                               Art. 9

              Divieto di pubblicita' giochi e scommesse

  1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per  un
piu' efficace contrasto (( del disturbo da gioco d'azzardo )) , fermo
restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del  decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, (( e in  conformita'  ai  divieti  contenuti
nell'art. 1, commi da 937 a 940 )), della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' vietata qualsiasi forma di pubblicita', anche indiretta,  relativa
a giochi o scommesse con  vincite  di  denaro  ((  nonche'  al  gioco
d'azzardo )), comunque effettuata e su qualunque  mezzo,  incluse  le
manifestazioni sportive,  culturali  o  artistiche,  le  trasmissioni
televisive o radiofoniche,  la  stampa  quotidiana  e  periodica,  le
pubblicazioni in genere, le affissioni e  ((  i  canali  informatici,
digitali e telematici, compresi i social media.  ))  Dal  1°  gennaio
2019 il divieto di cui  al  presente  comma  si  applica  anche  alle
sponsorizzazioni di  eventi,  attivita',  manifestazioni,  programmi,
prodotti o servizi e a tutte  le  altre  forme  di  comunicazione  di
contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la
sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita' o prodotti  la
cui pubblicita', ai sensi del presente  articolo,  e'  vietata.  Sono
esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali  a
estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6,  del  decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n.  102,  le  manifestazioni  di  sorte  locali  di  cui
all'art. 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
  (( 1-bis. Nelle leggi e negli altri atti  normativi  nonche'  negli
atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo,  i
disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite  di  denaro  sono
definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)».
  1-ter. All'art. 7, comma  4-bis,  del  decreto-legge  13  settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2012, n. 189, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Per  le
lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da  tale
data, i premi eguali o inferiori al  costo  della  giocata  non  sono
compresi nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita». ))
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  7,  comma   6,   del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,  l'inosservanza
delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  comporta  a  carico  del
committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di
destinazione e  dell'organizzatore  della  manifestazione,  evento  o
attivita',  ai  sensi  della  legge  24  novembre   1981,   n.   689,
l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  ((  di
importo pari al 20 per cento )) del valore della  sponsorizzazione  o
della pubblicita' e in ogni caso non inferiore, per ogni  violazione,
a euro 50.000.
  3. L'Autorita'  competente  alla  contestazione  e  all'irrogazione
delle sanzioni di cui al presente  articolo  e'  l'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689.
  4. I proventi delle sanzioni amministrative per  le  violazioni  di
cui al comma 1, compresi quelli  derivanti  da  pagamento  in  misura
ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,
sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e
riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero  della
salute per essere destinati  al  fondo  per  il  contrasto  al  gioco
d'azzardo patologico di cui all'art. 1, comma  946,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208.
  5. Ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione alla data  di
entrata in vigore del presente decreto resta applicabile,  fino  alla
loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, la  normativa  vigente  anteriormente
alla medesima data di entrata in vigore.
  6. La misura del prelievo erariale unico sugli  apparecchi  di  cui
all'art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del  testo  unico  di
cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.   773,   e'   fissata,
rispettivamente,  nel  19,25  per  cento  e  nel   6,25   per   cento
dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018,
(( nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1°  maggio
2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per  cento  a  decorrere
dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per  cento  e  nel  6,6  per  cento  a
decorrere dal 1° gennaio 2023.
  6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, il Governo propone  una  riforma
complessiva in materia di  giochi  pubblici  in  modo  da  assicurare
l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco  d'azzardo  e
contrastare il gioco illegale e  le  frodi  a  danno  dell'erario,  e
comunque tale da garantire almeno l'invarianza  delle  corrispondenti
entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6. ))
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,
si provvede mediante quota parte delle maggiori  entrate  di  cui  al
comma 6.

                            (( Art. 9 bis

                       Formule di avvertimento

  1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere  messaggi
in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in  modo  da  coprire
almeno il 20  per  cento  della  corrispondente  superficie,  recanti
avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.
  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  sentito  l'Osservatorio  per  il  contrasto  della
diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza  grave,
di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre
2014,  n.  190,  sono  stabiliti  il  contenuto  del   testo   e   le
caratteristiche grafiche delle  avvertenze  di  cui  al  comma  1.  I
tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi  i  lati  e  con
dimensioni adeguate e,  comunque,  tali  da  assicurarne  l'immediata
visibilita', la dicitura: «Questo gioco nuoce alla salute».
  3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
possono essere posti in vendita anche successivamente  a  tale  data,
per un periodo massimo di dodici mesi.
  4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla  pratica
dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche  sugli
apparecchi  da  intrattenimento  previsti  dall'art.  110,  comma  6,
lettere a) e b); del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' nelle aree  e
nei locali dove questi vengono installati.
  5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi
derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'art. 7, comma 5,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. ))

                            (( Art. 9 ter

                 Monitoraggio dell'offerta di gioco

  1. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa  con  il
Ministero della  salute,  svolge  il  monitoraggio  dell'offerta  dei
giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del  volume
di gioco e sulla  sua  distribuzione  nel  territorio  nazionale.  Il
monitoraggio considera  in  particolare  le  aree  piu'  soggette  al
rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo  da  gioco
d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro  della  salute,  presenta  annualmente  alle  Camere  una
relazione sui risultati del monitoraggio. ))

                          (( Art. 9 quater

                     Misure a tutela dei minori

  1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento,  di  cui  all'art.
110, comma 6, lettere a)  e  b),  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
e'  consentito  esclusivamente  mediante  l'utilizzo  della   tessera
sanitaria al fine di  impedire  l'accesso  ai  giochi  da  parte  dei
minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al  presente  comma
privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di eta' l'accesso  al
gioco devono essere  rimossi  dagli  esercizi.  La  violazione  della
prescrizione di cui al secondo periodo  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio. ))

                         (( Art. 9 quinquies

                            Logo No Slot

  1. E' istituito il logo identificativo «No Slot».
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  adottare
entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, su proposta  dell'Osservatorio  per
il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della
dipendenza grave, di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le  condizioni  per  il
rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo  identificativo  «No
Slot».
  3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot»  ai
titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si
impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento  di  cui
all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico  delle  leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.
773.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

Capo IV

Misure in materia di semplificazione fiscale

                               Art. 10

               Disposizioni in materia di redditometro

  1. All'art. 38 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo  la  parola  «biennale»
sono  inserite  le  seguenti:  «,  sentiti  l'Istituto  nazionale  di
statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di  ricostruzione
induttiva del reddito complessivo in base alla capacita' di  spesa  e
alla propensione al risparmio dei contribuenti».
  2. E' abrogato  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223
del 25 settembre  2015.  ((  Le  disposizioni  del  predetto  decreto
cessano di avere efficacia per  gli  anni  di  imposta  successivi  a
quello in corso al 31 dicembre 2015. ))
  3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati
e notizie rilevanti ai  fini  dell'accertamento  e  agli  altri  atti
previsti dall'art. 38, settimo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al  31
dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti gia'  notificati
e non si fa luogo al rimborso delle somme gia' pagate.

                               Art. 11

Disposizioni in materia di invio dei  dati  delle  fatture  emesse  e
                              ricevute

  1. Con riferimento  ((  all'obbligo  di  comunicazione  ))  di  cui
all'art. 21, comma 1,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i
dati relativi al terzo trimestre del 2018  possono  essere  trasmessi
entro il 28 febbraio 2019.
  2. All'art. 1-ter,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172,  dopo  le  parole  «cadenza  semestrale»  sono
aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo  semestre
ed  entro  il  28  febbraio  dell'anno  successivo  per  il   secondo
semestre,».
  (( 2-bis. All'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
in materia di  fatturazione  elettronica  e  trasmissione  telematica
delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis e' inserito il
seguente:
  «3-ter. I soggetti obbligati  alla  comunicazione  dei  dati  delle
fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente  articolo
sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito  registro,  di
cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633».
  2-ter. Il comma 8-bis dell'art. 36  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, e' abrogato.
  2-quater. All'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1°
gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di
cui all'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633».
  2-quinquies. All'onere derivante dal comma  2-quater,  valutato  in
3,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. ))

                           (( Art. 11 bis

Proroga  del  termine  di  entrata  in  vigore  degli   obblighi   di
  fatturazione elettronica per le cessioni di carburante

  1. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al comma 917, lettera a), dopo le parole:  «per  motori»  sono
aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle  cessioni  di  carburante
per autotrazione presso gli impianti stradali di  distribuzione,  per
le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019»;
    b) il comma 927 e' sostituito dal seguente:
      «927. Le disposizioni di  cui  ai  commi  920,  921  e  926  si
applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922
a 925 si applicano dal 1° luglio 2018».
  2. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e' incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a  29  milioni
di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020,  si
provvede:
    a)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi
dell'art. 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89;
    b)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico ai  sensi
dell'art. 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a  29  milioni
di euro per l'anno  2019,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico  per  1  milione  di  euro  per
l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno  2019  e  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9  milioni
di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;
    d) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'art.  1,  comma  199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    e) quanto a 12,6 milioni di euro per  l'anno  2020,  mediante  le
maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
))

                               Art. 12

                            Split payment

  1. All'art. 17-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633,  dopo  il  comma  1-quinquies  e'  aggiunto  il
seguente: «1-sexies. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
applicano alle prestazioni di servizi rese  ai  soggetti  di  cui  ai
commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i  cui  compensi  sono  assoggettati  a
ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta
a titolo di acconto di cui all'art. 25  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per  le
quali e' emessa fattura  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di
euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro  per  l'anno  2019,  a  35
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
    a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1  milione  di
euro  per  l'anno  2020,  mediante  corrispondente  riduzione   delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2018, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni  di
euro  per  l'anno  2019,  l'accantonamento  relativo   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1  milione
di euro per  l'anno  2019,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per  5  milioni  di
euro  per  l'anno  2019,  l'accantonamento  relativo   al   Ministero
dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali per 2 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  l'accantonamento
relativo al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale  per  5  milioni   di   euro   per   l'anno   2019   e
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1
milione di euro per l'anno 2020;
    b) quanto  a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi
dell'art. 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89;
    c)  quanto  a  8  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione del  fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307;
    d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a  6  milioni  di
euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
quota parte delle maggiori entrate di cui all'art. 9, comma 6.

                           (( Art. 12 bis

Compensazione delle cartelle  esattoriali  in  favore  di  imprese  e
  professionisti titolari di crediti  nei  confronti  della  pubblica
  amministrazione

  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  12,   comma   7-bis,   del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano,  con
le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2014,  anche  per  l'anno  2018,  con  riferimento  ai
carichi affidati agli agenti della riscossione entro il  31  dicembre
2017. ))

Capo V

Disposizioni finali e di coordinamento

                               Art. 13

                 Societa' sportive dilettantistiche

  1. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  i  commi  353,
354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all'art. 3,  comma
1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del comma 355 ha
effetto a decorrere dal periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.
  2. All'art. 2, comma 2, lettera  d),  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81, le parole  «,  nonche'  delle  societa'  sportive
dilettantistiche lucrative» sono soppresse.
  3. Alla tabella A, parte III, allegata al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il  numero  123-quater)  e'
soppresso.
  4. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni
sportive dilettantistiche e alle societa'  sportive  dilettantistiche
senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti:  «a  tutte  le
societa' e associazioni sportive»;
    b) al comma 25, dopo  la  parola  «societa'»  sono  soppresse  le
seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
    c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di
societa'  sportive  dilettantistiche   senza   scopo   di   lucro   e
associazioni  sportive  dilettantistiche»   sono   sostituite   dalle
seguenti:  «a  disposizione  di  societa'  e  associazioni   sportive
dilettantistiche».
  5.  Nello  stato  di   previsione   della   spesa   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, ai fini del trasferimento
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,  un
fondo da destinare a interventi in  favore  delle  societa'  sportive
dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro  nell'anno
2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di  euro
nell'anno 2020, di 10,2 milioni  di  euro  nell'anno  2021,  di  10,3
milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2024.  Le
suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo  sport  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si  provvede
mediante le maggiori  entrate  e  le  minori  spese  derivanti  dalle
disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

                               Art. 14

                        Copertura finanziaria

  1. Il fondo di cui all'art.  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 4,5 milioni (( di  euro  ))
per l'anno 2018, 28,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  di  68,9
milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro  per  l'anno
2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023,  di  69,9  milioni  di
euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro  per  l'anno  2025,  di
70,7 milioni di euro per l'anno 2026,  di  71  milioni  di  euro  per
l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro (( annui )) a decorrere  dall'anno
2028.
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli  1  e  3,  ((  comma  2  )),
valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di
euro per l'anno 2019, in 67,10 milioni di euro per  l'anno  2020,  in
67,80 milioni di euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni
di euro per l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025,  in
71,2 milioni di euro per l'anno 2026,  in  72  milioni  di  euro  per
l'anno 2027 (( e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro
per l'anno 2018, a 28,1 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  a  68,9
milioni di euro per l'anno 2021, a 69,2 milioni di  euro  per  l'anno
2022, a 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di  euro
per l'anno 2024, a 70,3 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  a  70,7
milioni di euro per l'anno 2026, a 71 milioni di euro per l'anno 2027
e a 71,3 milioni di euro annui ))  a  decorrere  dall'anno  2028,  si
provvede:
    a) quanto a 5,9 milioni di euro (( per l'anno ))  2018  e  a  7,4
milioni di euro per l'anno 2019,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,  comma  107,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    b) quanto a 10,8 milioni (( di euro )) per l'anno 2019,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307;
    c) quanto a 4,5 milioni (( di euro )) per  l'anno  2018,  a  42,5
milioni di euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno  2020
e a 36 milioni di euro  ((  annui  ))  a  decorrere  dall'anno  2021,
mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'art. 9,  comma
6;
    d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5  milioni
di euro per l'anno 2019, (( a 104,1 )) milioni  di  euro  per  l'anno
2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di  euro
per l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per  l'anno  2023,  a  123,6
milioni di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro  per  l'anno
2025, a 126,2 milioni di euro per l'anno 2026,  a  127,5  milioni  di
euro per l'anno 2027 e  ((  a  128,7  milioni  di  euro  annui  ))  a
decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate  e  le  minori
spese di cui agli (( articoli 1 e 3, comma 2. ))
  3. Al fine  di  garantire  la  neutralita'  sui  saldi  di  finanza
pubblica,  ((  l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   ))
provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori  spese  e  minori
entrate di cui agli (( articoli 1, 2 e 3, comma 2 )), e  comunica  le
relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo
al trimestre  di  riferimento,  anche  ai  fini  dell'adozione  delle
eventuali iniziative da intraprendere ai sensi  dell'art.  17,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente decreto.

                               Art. 15

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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