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martedì 28 agosto 2018
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 10 agosto 2018 Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia». (18A05590) (GU n.199 del 28-8-2018)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 agosto 2018
Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine,
di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n.
123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di
celiachia». (18A05590)
(GU n.199 del 28-8-2018)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione
della direttiva 89/398/CEE, concernente i prodotti alimentari
destinati ad una alimentazione particolare, per quanto previsto
dall'art. 7 sulla commercializzazione dei prodotti;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2001 sull'assistenza
sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una
alimentazione particolare;
Vista la legge 4 luglio 2005, n. 123 recante «Norme per la
protezione dei soggetti malati di celiachia»;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006 sui limiti massimi di
spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4,
commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante «Norme per la
protezione dei soggetti malati di celiachia», in particolare l'art. 3
sui tetti di spesa;
Visto il regolamento (UE) 1155/2013 che modifica il regolamento
(UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto
riguarda le informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua presenza
in misura ridotta negli alimenti;
Visto il regolamento (UE) 828/2014 relativo alle prescrizioni
riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o
sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2016 sulla assistenza
sanitaria integrativa per i prodotti inclusi nel campo di
applicazione del regolamento (UE) 609/2013 e per i prodotti
alimentari destinati ai celiaci e modifiche al decreto 8 giugno 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 sulla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, in particolare l'art. 14;
Considerato che e' opportuno rendere uniformi le modalita' di
erogazione degli alimenti senza glutine specificamente formulati per
celiaci al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su
tutto il territorio nazionale e di contenere i costi per il Servizio
sanitario nazionale;
Considerato che il celiaco deve seguire una dieta varia ed
equilibrata con un apporto energetico giornaliero da carboidrati
stimabile in almeno il 55%, che deve derivare anche da alimenti
naturalmente privi di glutine provenienti da riso, mais, patate e
legumi come fonte di carboidrati complessi, per cui la quota da
soddisfare con alimenti senza glutine di base (pane, pasta e farina)
e' stimabile nel 35% dell'apporto energetico totale;
Ritenuto di revisionare le categorie di alimenti senza glutine
incluse nel registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto
ministeriale 8 giugno 2001 per mantenervi, ai fini dell'erogabilita',
solo quelle relative ai sostituti degli alimenti caratterizzati
tradizionalmente dalla presenza di cereali contenenti glutine, alla
luce della possibilita' intervenuta per gli alimenti destinati al
consumo generale di riportare la dicitura «senza glutine», come
informazione accessoria, quando composti da ingredienti naturalmente
privi di glutine;
Rivalutati i limiti massimi di spesa, distinti per sesso e per
fasce di eta', secondo i fabbisogni energetici totali definiti dai
Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia (LARN)
2014 al secondo livello di attivita' fisica incrementati del 30% per
tener conto di particolari esigenze nutrizionali, sulla base dei
prezzi medi di mercato del canale di distribuzione prevalente che e'
quello delle farmacie;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi
dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Atti CSR
repertorio n. 106 del 10 maggio 2018);
Decreta:
Art. 1
Diritto all'erogazione
1. Ai soggetti affetti da celiachia, compresa la variante della
dermatite erpetiforme, e' riconosciuto il diritto all'erogazione
gratuita degli alimenti con dicitura «senza glutine, specificatamente
formulati per celiaci» o «senza glutine, specificatamente formulati
per persone intolleranti al glutine», ai sensi dell'art. 1
del decreto ministeriale 17 maggio 2016.
Art. 2
Categorie erogabili di alimenti senza glutine specificamente
formulati per celiaci
1. Ai fini dell'erogazione a carico del Servizio sanitario
nazionale sono inclusi nel registro nazionale, istituito presso la
Direzione generale per l'igiene, la sicurezza degli alimenti e la
nutrizione del Ministero della salute, gli alimenti di cui all'art. 1
rientranti nelle seguenti categorie:
a) pane e affini, prodotti da forno salati;
b) pasta e affini; pizza e affini; piatti pronti a base di pasta;
c) preparati e basi pronte per dolci, pane, pasta, pizza e
affini;
d) prodotti da forno e altri prodotti dolciari;
e) cereali per la prima colazione.
2. Ai fini dell'inclusione nel registro nazionale, gli operatori
del settore alimentare devono notificare tali alimenti con le
modalita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 111.
3. Il Ministero della salute pubblica sul proprio sito internet
aggiornamenti periodici del registro nazionale.
Art. 3
Limiti di spesa
1. I limiti massimi di spesa per l'erogazione gratuita degli
alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci sono
riportati nell'allegato 1 del presente decreto.
2. I limiti massimi di spesa di cui all'allegato sono aggiornati
periodicamente dal Ministero della salute considerando la variazione
dei prezzi medi al consumo degli alimenti senza glutine di base
specificamente formulati per celiaci (pane e pasta).
Art. 4
Norme transitorie
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto viene pubblicato il registro nazionale privo degli alimenti
senza glutine che non rientrano nelle categorie di cui all'art. 2,
comma 1.
2. Entro tre mesi dalla pubblicazione del registro nazionale di cui
al comma 1 le regioni provvedono ad adeguare le modalita' di
erogazione degli alimenti senza glutine conformemente a quanto
previsto dal presente decreto.
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Alle disposizioni recate dal presente decreto si provvede
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 6
Abrogazione
Il presente decreto abroga il decreto ministeriale 4 maggio 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
Roma, 10 agosto 2018
Il Ministro: Grillo
Allegato
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| | Limite mensile |Limite mensile |
|Fasce di eta'| maschi (€) | femmine (€) |
+=============+=====================+===============+
| 6 mesi - 5 | |
| anni | 56 |
+-------------+-------------------------------------+
| 6 - 9 anni | 70 |
+-------------+-------------------------------------+
|10 - 13 anni | 100 | 90 |
+-------------+---------------------+---------------+
|14 - 17 anni | 124 | 99 |
+-------------+---------------------+---------------+
|18 - 59 anni | 110 | 90 |
+-------------+---------------------+---------------+
| ≥ 60 anni | 89 | 75 |
+-------------+---------------------+---------------+
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