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venerdì 14 settembre 2018
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 107 Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. (18G00130) (GU n.214 del 14-9-2018) Vigente al: 29-9-2018
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 107
Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che
abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE
e 2004/72/CE. (18G00130)
(GU n.214 del 14-9-2018)
Vigente al: 29-9-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che
abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della
Commissione;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, ed
in particolare l'articolo 8, contenente delega al Governo per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 596/2014;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'8 agosto 2018;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alla parte I del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea del comma 1 e' sostituito dal seguente: «La Banca
d'Italia e la Consob:»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla Consob, da
chiunque effettuate, di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014.
Le procedure sono adottate dalla Consob conformemente a quanto
previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.»;
c) al comma 2 le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».
Art. 2
Modifiche alla parte III del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 83-duodecies, comma 4, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «, con le modalita' e nei termini
indicati nell'articolo 114, comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«tempestivamente, secondo le modalita' previste dalla Consob con
regolamento».
Art. 3
Modifiche alla parte IV del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 104, comma 1-ter, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Tali deroghe sono altresi' tempestivamente comunicate al pubblico
secondo le modalita' previste dalla Consob con regolamento».
2. All'articolo 104-ter, comma 4, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'autorizzazione prevista dal presente comma e' tempestivamente
comunicata al mercato secondo le modalita' previste dalla Consob con
regolamento».
3. All'articolo 108, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, la parola: «114» e' sostituita dalle seguenti: «17 del
regolamento (UE) n. 596/2014».
4. All'articolo 113, comma 3, lettere h) e i), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «64, comma 1-bis,
lettera c), puo' chiedere alla societa' di gestione» sono sostituite
dalle seguenti: «66-quater, comma 1, puo' chiedere al gestore».
5. All'articolo 113-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole: «nel presente Titolo» sono
inserite le seguenti: «nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014,»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la
Consob e il gestore del mercato per il quale l'emittente ha richiesto
o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori
mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio
delle funzioni attribuite a detto gestore ai sensi della Parte III,
Titolo I-bis, del presente decreto.»;
c) all'alinea del comma 9, le parole: «64, comma 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «66-quater, comma 1».
6. All'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Fermi gli obblighi di
pubblicita' previsti da specifiche disposizioni di legge, gli
emittenti quotati comunicano al pubblico, senza indugio, le
informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano
direttamente detti emittenti e le societa' controllate.» sono
sostituite dalle seguenti: «Gli emittenti quotati comunicano al
pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del
regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalita' stabilite dalle
norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai
sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10.»;
b) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
Consob detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al
gestore del mercato con le proprie e puo' individuare compiti da
affidargli per il corretto svolgimento delle funzioni previste
dall'articolo 64, comma 2, lettera d).»;
c) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni
occorrenti affinche' le societa' controllate forniscano tutte le
notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione
previsti dalla legge e dal regolamento (UE) n. 596/2014. Le societa'
controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3. Gli emittenti quotati, in caso di ritardo nella
comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono
su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante
l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4,
del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di
attuazione.»;
d) il comma 4 e' abrogato;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al dieci per
cento del capitale sociale, nonche' ogni altro soggetto che controlla
l'emittente quotato, comunicano alla Consob e al pubblico le
operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri
strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
interposta persona. Tale comunicazione e' effettuata anche dalle
persone strettamente legate ai soggetti sopra indicati, individuati
dalla Consob con regolamento. La Consob individua con lo stesso
regolamento le operazioni, le modalita' e i termini delle
comunicazioni, le modalita' e i termini di diffusione al pubblico
delle informazioni, nonche' i casi in cui detti obblighi si applicano
anche con riferimento alle societa' in rapporto di controllo con
l'emittente.»;
f) il comma 8 e' abrogato;
g) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Al fine di garantire che il pubblico sia correttamente
informato, la Consob puo' richiedere la pubblicazione delle
raccomandazioni in materia di investimenti e delle altre informazioni
che raccomandano o consigliano una strategia di investimento da parte
degli emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonche' dei soggetti
in rapporto di controllo con essi, secondo le modalita' stabilite con
regolamento.
10. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, con le
modalita' da essa stabilite, la sussistenza delle condizioni indicate
dall'articolo 20, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n.
596/2014, con riguardo alle norme di autoregolamentazione dei
soggetti che esercitano l'attivita' giornalistica, e comunica il
relativo esito, nonche' le medesime norme di autoregolamentazione, al
Ministero dell'economia e delle finanze.»;
h) il comma 11 e' abrogato;
i) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai soggetti italiani ed esteri che:
a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione di strumenti
finanziari di propria emissione alla negoziazione su un mercato
regolamentato italiano;
b) hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli
strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale
di negoziazione italiano;
c) hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti
finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di
negoziazione italiano.».
7. All'articolo 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
confronti degli emittenti che hanno chiesto o autorizzato la
negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un
sistema multilaterale di negoziazione italiano, nonche' degli
emittenti che hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti
finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di
negoziazione italiano.».
8. L'articolo 115-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' abrogato.
9. Dopo l'articolo 115-bis del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 115-ter (Comunicazioni relative alle quote di emissioni). -
1. Ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni, come definiti
dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 20, del regolamento (UE) n.
596/2014, si applicano gli articoli 114 e 115, comma 1.
2. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo 8, e
19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli articoli 114,
commi 5 e 6, e 115, comma 1, si applicano altresi' nei confronti
delle piattaforme d'asta, dei commissari d'asta e dei sorveglianti
d'asta, in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri
prodotti correlati messi all'asta tenute ai sensi del regolamento
(UE) n. 1031/2010.».
10. All'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per
l'individuazione degli emittenti strumenti finanziari che, ancorche'
non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il
pubblico in misura rilevante.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli emittenti indicati al comma 1 informano, quanto
prima possibile, il pubblico dei fatti non di pubblico dominio
concernenti direttamente detti emittenti e che, se resi pubblici,
potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti
finanziari di propria emissione. Con il medesimo regolamento di cui
al comma 1, la Consob stabilisce le modalita' di informazione del
pubblico e i casi di esenzione dall'osservanza dei predetti obblighi
informativi, qualora gli emittenti siano comunque tenuti agli
obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014.»;
c) al comma 2, dopo le parole: «si applicano» sono inserite le
seguenti: «gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, nonche'»;
d) il comma 2-bis e' abrogato.
11. All'articolo 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli acquisti di azioni proprie effettuati da emittenti che hanno
richiesto o autorizzato la negoziazione di azioni di propria
emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o da
societa' controllate.».
Art. 4
Modifiche alla parte V del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 172 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «sul mercato regolamentato» sono
soppresse;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La disposizione prevista dal comma 1 si applica agli
amministratori di societa' con azioni negoziate su un sistema
multilaterale di negoziazione italiano.».
2. La rubrica del Titolo I-bis della Parte V, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalle seguente:
«Abusi di mercato».
3. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 1), le parole da: «, nonche'» a:
«europea» sono soppresse;
b) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2,
ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata una
richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale
di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea.»;
c) alla lettera a), dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:
«2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema
organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione
europea;
2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti
numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno
strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale
prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default
swap e i contratti differenziali;»;
d) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) "contratto a pronti su merci": un contratto a pronti su
merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del
regolamento (UE) n. 596/2014;»;
e) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) "programma di riacquisto di azioni proprie": la
negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132;
b-ter) "informazione privilegiata": l'informazione contemplata
dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n.
596/2014;
b-quater) "indice di riferimento (benchmark)": l'indice di
riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1,
punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;»;
f) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) "prassi di mercato ammessa": prassi ammessa dalla Consob
conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.»;
g) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) "stabilizzazione": la stabilizzazione quale definita
nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n.
596/2014;
c-ter) "emittente": l'emittente quale definito nell'articolo 3,
paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.».
4. L'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e' abrogato.
5. All'articolo 182 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o a
strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di
negoziazione italiano»;
b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e
187-ter si applicano anche alle condotte o alle operazioni, comprese
le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata
come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri
prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto
d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE)
n. 1031/2010.»;
6. L'articolo 183 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 183 (Esenzioni). - 1. Le disposizioni di cui al presente
titolo non si applicano:
a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti
dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi
indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei
cambi o nella gestione del debito pubblico, nonche' nell'ambito delle
attivita' della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della
politica agricola comune o della politica comune della pesca
dell'Unione;
b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi
dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.».
7. All'articolo 184 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;»;
b) al comma 3-bis, le parole: «numero 2)» sono sostituite dalle
seguenti: «numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti
finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di
uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un
effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una
piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote
di emissioni»;
c) il comma 4 e' abrogato.
8. All'articolo 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per il tramite
di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi
legittimi e in conformita' a prassi di mercato ammesse, ai sensi
dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.»;
b) al comma 2-bis, le parole: «numero 2)» sono sostituite dalle
seguenti: «numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti
finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di
uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un
effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una
piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote
di emissioni»;
c) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche:
a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non
sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una
sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti
finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i
contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del
rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del
prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il
prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali
strumenti finanziari;
c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento
(benchmark).».
9. All'articolo 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Abuso e
comunicazione illecita di informazioni privilegiate)»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro
a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di
informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni
privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n.
596/2014.»;
c) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di
dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per
effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati
all'articolo 194-bis e della entita' del prodotto o del profitto
dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel
massimo.».
10. All'articolo 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro
a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione
del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Non puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa ai
sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi
legittimi e in conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato
interessato.»;
d) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.
11. Dopo l'articolo 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 187-ter.1 (Sanzioni relative alle violazioni delle
disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 aprile 2014). - 1. Nei confronti di un ente o
di una societa', in caso di violazione degli obblighi previsti
dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2,
4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e
dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione,
nonche' dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a
duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a
duemilionicinquecentomila euro e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una
persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di
euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal
comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del
personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione,
nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una societa', in caso di
violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a
6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo
20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti
delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una
persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila
euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal
comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del
personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione,
nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come
conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi
indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria
e' elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto,
purche' tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente articolo, puo' applicare una o piu'
delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2,
lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensivita' o
pericolosita', in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal
presente articolo, la Consob, ferma la facolta' di disporre la
confisca di cui all'art. 187-sexies, puo' applicare una delle
seguenti misure amministrative:
a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per
l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione
commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata
e' cessata.
10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui
all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro
il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della
sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione
originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
12. All'articolo 187-quater del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:
a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai
sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o
presso fondi pensione;
b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di
amministrazione, direzione e controllo di societa' quotate e di
societa' appartenenti al medesimo gruppo di societa' quotate;
c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26,
commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, del revisore legale, della societa' di revisione legale
o del responsabile dell'incarico;
d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4,
per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilita' per i
partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il
provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, puo' applicare le
sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e
b).»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e
1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre
anni.»;
d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha gia' commesso, due o
piu' volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo
II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni
previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo
svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo
all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel
caso in cui al medesimo soggetto sia stata gia' applicata
l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque
anni.»;
e) al comma 3 le parole: «alle societa' di gestione» sono
sostituite dalle seguenti: «ai gestori»;
f) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' applicare nei confronti dell'autore della violazione
l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero
alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta
di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni».
13. All'articolo 187-quinquies del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, l'alinea del comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«L'ente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al
quindici per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
quindici milioni di euro e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo
interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui
all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento
(UE) n. 596/2014:».
14. All'articolo 187-sexies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del
profitto dell'illecito.».
15. All'articolo 187-octies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Consob e' l'autorita' nazionale competente ai sensi
dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli
abusi di mercato.»;
b) al comma 2, le parole: «di cui al» sono sostituite dalle
seguenti: «contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel»;
c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) richiedere le registrazioni esistenti relative a
conversazioni telefoniche, a comunicazioni elettroniche e allo
scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa
trasmissione;»;
d) al comma 3, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) in relazione a strumenti derivati su merci,
richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente ai sistemi
dei partecipanti al mercato;»;
e) al comma 3, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, anche mediante autorizzazione di revisori legali o
societa' di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per
suo conto quando sussistono particolari necessita' e non sia
possibile provvedere con risorse proprie; il soggetto autorizzato a
procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di
pubblico ufficiale»;
f) al comma 4, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) accedere direttamente, mediante apposita connessione
telematica, ai dati contenuti negli elenchi di cui all'articolo 55,
comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;»;
g) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, o acquisire direttamente tali dati mediante connessione
telematica»;
h) al comma 5, le parole: «, dai soggetti indicati
nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai
sensi del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e dagli
altri soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 e
del presente decreto»;
i) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere
l'esistenza di violazioni delle norme del regolamento (UE) n.
596/2014 e del presente titolo, la Consob puo' anche in via
cautelare:
a) ordinare la cessazione temporanea o permanente di
qualunque pratica o condotta;
b) salvo quanto previsto dall'articolo 114, comma 5,
adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia
correttamente informato con riguardo, tra l'altro, alla correzione di
informazioni false o fuorvianti precedentemente divulgate, anche
imponendo ai soggetti interessati di pubblicare una dichiarazione di
rettifica.»;
l) al comma 11, lettera c), le parole: «14 della legge 24
novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «187-septies,
comma 1».
16. L'articolo 187-novies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' abrogato.
17. L'articolo 187-terdecies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 187-terdecies (Applicazione ed esecuzione delle
sanzioni penali ed amministrative). - 1. Quando per lo stesso fatto
e' stata applicata, a carico del reo, dell'autore della violazione o
dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi
dell'articolo 187-septies ovvero una sanzione penale o una sanzione
amministrativa dipendente da reato:
a) l'autorita' giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al
momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle
misure punitive gia' irrogate;
b) l'esazione della pena pecuniaria, della sanzione
pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria
amministrativa e' limitata alla parte eccedente quella riscossa,
rispettivamente, dall'autorita' amministrativa ovvero da quella
giudiziaria.».
18. All'articolo 190.3, comma 1, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, la lettera e) e' soppressa.
19. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «114, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter
e 154-quater, o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115,
116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154-quater,»;
b) al comma 1.1, le parole: «salvo che ricorra la causa di
esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10,» sono soppresse.
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'autorita'
interessata provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina emanata
dalla Consob ai sensi dell'articolo 116, comma 1-bis, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto, gli emittenti strumenti finanziari diffusi comunicano al
pubblico, senza indugio, le informazioni indicate nel medesimo
articolo 116, comma 1-bis, come modificato dal presente decreto,
secondo le modalita' e i termini stabiliti, per tali emittenti, dalle
disposizioni emanate dalla Consob, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, in attuazione dell'articolo 114 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 agosto 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Savona, Ministro per gli affari
europei
Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze
Bonafede, Ministro della giustizia
Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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