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venerdì 14 settembre 2018

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 107 Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. (18G00130) (GU n.214 del 14-9-2018) Vigente al: 29-9-2018





DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 107

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni  del
regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di  mercato  e  che
abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE
e 2004/72/CE. (18G00130)

(GU n.214 del 14-9-2018)


 Vigente al: 29-9-2018 




                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di  mercato  e  che
abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
e  le  direttive  2003/124/CE,   2003/125/CE   e   2004/72/CE   della
Commissione;
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, ed
in  particolare  l'articolo  8,  contenente  delega  al  Governo  per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 596/2014;
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2018;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 2018;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e
dello sviluppo economico;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

           Modifiche alla parte I del decreto legislativo
                       24 febbraio 1998, n. 58

  1. All'articolo 4-duodecies del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'alinea del comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «La  Banca
d'Italia e la Consob:»;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla Consob, da
chiunque effettuate, di violazioni del regolamento (UE) n.  596/2014.
Le procedure  sono  adottate  dalla  Consob  conformemente  a  quanto
previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.»;
    c) al comma 2 le parole:  «al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».

                               Art. 2

          Modifiche alla parte III del decreto legislativo
                       24 febbraio 1998, n. 58

  1. All'articolo 83-duodecies, comma 4, del decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «, con le modalita'  e  nei  termini
indicati nell'articolo 114, comma 1» sono sostituite dalle  seguenti:
«tempestivamente, secondo le  modalita'  previste  dalla  Consob  con
regolamento».

                               Art. 3

           Modifiche alla parte IV del decreto legislativo
                       24 febbraio 1998, n. 58

  1. All'articolo  104,  comma  1-ter,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Tali deroghe sono altresi' tempestivamente  comunicate  al  pubblico
secondo le modalita' previste dalla Consob con regolamento».
  2. All'articolo  104-ter,  comma  4,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«L'autorizzazione prevista  dal  presente  comma  e'  tempestivamente
comunicata al mercato secondo le modalita' previste dalla Consob  con
regolamento».
  3. All'articolo 108, comma 4, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, la parola: «114» e' sostituita dalle seguenti:  «17  del
regolamento (UE) n. 596/2014».
  4. All'articolo  113,  comma  3,  lettere  h)  e  i),  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le  parole:  «64,  comma  1-bis,
lettera c), puo' chiedere alla societa' di gestione» sono  sostituite
dalle seguenti: «66-quater, comma 1, puo' chiedere al gestore».
  5. All'articolo 113-ter del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, prima delle parole:  «nel  presente  Titolo»  sono
inserite le seguenti: «nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014,»;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Le informazioni regolamentate  sono  depositate  presso  la
Consob e il gestore del mercato per il quale l'emittente ha richiesto
o ha approvato  l'ammissione  alla  negoziazione  dei  propri  valori
mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare  l'esercizio
delle funzioni attribuite a detto gestore ai sensi della  Parte  III,
Titolo I-bis, del presente decreto.»;
    c) all'alinea del comma 9, le  parole:  «64,  comma  1-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «66-quater, comma 1».
  6. All'articolo 114 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Fermi gli  obblighi  di
pubblicita'  previsti  da  specifiche  disposizioni  di  legge,   gli
emittenti  quotati  comunicano  al  pubblico,   senza   indugio,   le
informazioni privilegiate di  cui  all'articolo  181  che  riguardano
direttamente  detti  emittenti  e  le  societa'  controllate.»   sono
sostituite dalle  seguenti:  «Gli  emittenti  quotati  comunicano  al
pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo  17  del
regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le  modalita'  stabilite  dalle
norme tecniche di attuazione adottate dalla  Commissione  europea  ai
sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10.»;
    b) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
Consob detta disposizioni per coordinare le  funzioni  attribuite  al
gestore del mercato con le proprie  e  puo'  individuare  compiti  da
affidargli  per  il  corretto  svolgimento  delle  funzioni  previste
dall'articolo 64, comma 2, lettera d).»;
    c) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
      «2.  Gli  emittenti  quotati   impartiscono   le   disposizioni
occorrenti affinche' le  societa'  controllate  forniscano  tutte  le
notizie  necessarie  per  adempiere  gli  obblighi  di  comunicazione
previsti dalla legge e dal regolamento (UE) n. 596/2014. Le  societa'
controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
      3.  Gli  emittenti  quotati,   in   caso   di   ritardo   nella
comunicazione al pubblico di informazioni  privilegiate,  trasmettono
su successiva richiesta della Consob  la  documentazione  comprovante
l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17,  paragrafo  4,
del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme  tecniche  di
attuazione.»;
    d) il comma 4 e' abrogato;
    e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
      «7. Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al dieci  per
cento del capitale sociale, nonche' ogni altro soggetto che controlla
l'emittente  quotato,  comunicano  alla  Consob  e  al  pubblico   le
operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse  dall'emittente  o  altri
strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
interposta persona. Tale  comunicazione  e'  effettuata  anche  dalle
persone strettamente legate ai soggetti sopra  indicati,  individuati
dalla Consob con regolamento.  La  Consob  individua  con  lo  stesso
regolamento  le  operazioni,  le  modalita'   e   i   termini   delle
comunicazioni, le modalita' e i termini  di  diffusione  al  pubblico
delle informazioni, nonche' i casi in cui detti obblighi si applicano
anche con riferimento alle societa'  in  rapporto  di  controllo  con
l'emittente.»;
    f) il comma 8 e' abrogato;
    g) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
      «9. Al fine di garantire  che  il  pubblico  sia  correttamente
informato,  la  Consob  puo'  richiedere   la   pubblicazione   delle
raccomandazioni in materia di investimenti e delle altre informazioni
che raccomandano o consigliano una strategia di investimento da parte
degli emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonche' dei soggetti
in rapporto di controllo con essi, secondo le modalita' stabilite con
regolamento.
      10. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, con le
modalita' da essa stabilite, la sussistenza delle condizioni indicate
dall'articolo 20, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE)  n.
596/2014,  con  riguardo  alle  norme  di  autoregolamentazione   dei
soggetti che esercitano  l'attivita'  giornalistica,  e  comunica  il
relativo esito, nonche' le medesime norme di autoregolamentazione, al
Ministero dell'economia e delle finanze.»;
    h) il comma 11 e' abrogato;
    i) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
      «12. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche
ai soggetti italiani ed esteri che:
        a) hanno chiesto  o  autorizzato  l'ammissione  di  strumenti
finanziari di propria  emissione  alla  negoziazione  su  un  mercato
regolamentato italiano;
        b)  hanno  chiesto  o  autorizzato  la   negoziazione   degli
strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale
di negoziazione italiano;
        c)  hanno  autorizzato  la   negoziazione   degli   strumenti
finanziari  di  propria  emissione  su  un  sistema  organizzato   di
negoziazione italiano.».
  7. All'articolo 115 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis. Le disposizioni  del  comma  1  si  applicano  anche  nei
confronti  degli  emittenti  che  hanno  chiesto  o  autorizzato   la
negoziazione degli strumenti finanziari di propria  emissione  su  un
sistema  multilaterale  di  negoziazione  italiano,   nonche'   degli
emittenti che  hanno  autorizzato  la  negoziazione  degli  strumenti
finanziari  di  propria  emissione  su  un  sistema  organizzato   di
negoziazione italiano.».
  8. L'articolo 115-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, e' abrogato.
  9. Dopo l'articolo 115-bis  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente:
    «Art. 115-ter (Comunicazioni relative alle quote di emissioni). -
1. Ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni, come definiti
dall'articolo  3,  paragrafo  1,  n.  20,  del  regolamento  (UE)  n.
596/2014, si applicano gli articoli 114 e 115, comma 1.
    2. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo  8,  e
19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli articoli 114,
commi 5 e 6, e 115, comma 1,  si  applicano  altresi'  nei  confronti
delle piattaforme d'asta, dei commissari d'asta  e  dei  sorveglianti
d'asta, in relazione alle aste di  quote  di  emissioni  o  di  altri
prodotti correlati messi all'asta tenute  ai  sensi  del  regolamento
(UE) n. 1031/2010.».
  10. All'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1.  La  Consob  stabilisce  con  regolamento  i  criteri   per
l'individuazione degli emittenti strumenti finanziari che,  ancorche'
non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi  tra  il
pubblico in misura rilevante.»;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis. Gli emittenti indicati al  comma  1  informano,  quanto
prima possibile, il  pubblico  dei  fatti  non  di  pubblico  dominio
concernenti direttamente detti emittenti e  che,  se  resi  pubblici,
potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli  strumenti
finanziari di propria emissione. Con il medesimo regolamento  di  cui
al comma 1, la Consob stabilisce le  modalita'  di  informazione  del
pubblico e i casi di esenzione dall'osservanza dei predetti  obblighi
informativi,  qualora  gli  emittenti  siano  comunque  tenuti   agli
obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014.»;
    c) al comma 2, dopo le parole: «si applicano»  sono  inserite  le
seguenti: «gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, nonche'»;
    d) il comma 2-bis e' abrogato.
  11. All'articolo 132 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
    «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche
agli acquisti di azioni proprie effettuati  da  emittenti  che  hanno
richiesto  o  autorizzato  la  negoziazione  di  azioni  di   propria
emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o  da
societa' controllate.».

                               Art. 4

           Modifiche alla parte V del decreto legislativo
                       24 febbraio 1998, n. 58

  1. All'articolo 172 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma  2,  le  parole:  «sul  mercato  regolamentato»  sono
soppresse;
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
      «2-bis. La disposizione prevista dal comma 1  si  applica  agli
amministratori  di  societa'  con  azioni  negoziate  su  un  sistema
multilaterale di negoziazione italiano.».
  2.  La  rubrica  del  Titolo  I-bis  della  Parte  V,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'  sostituita  dalle  seguente:
«Abusi di mercato».
  3. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a), numero 1),  le  parole  da:  «,  nonche'»  a:
«europea» sono soppresse;
    b) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
      «2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo  1,  comma  2,
ammessi alla negoziazione o per  i  quali  e'  stata  presentata  una
richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale
di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea.»;
    c) alla lettera a), dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:
      «2-bis)  gli  strumenti  finanziari  negoziati  su  un  sistema
organizzato di negoziazione italiano o  di  altro  Paese  dell'Unione
europea;
      2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai  precedenti
numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno
strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un  effetto  su  tale
prezzo o valore, compresi, non in via  esclusiva,  i  credit  default
swap e i contratti differenziali;»;
    d) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
      «b) "contratto a pronti su merci": un  contratto  a  pronti  su
merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo  1,  punto  15),  del
regolamento (UE) n. 596/2014;»;
    e) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
      «b-bis)  "programma  di  riacquisto  di  azioni  proprie":   la
negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132;
      b-ter) "informazione privilegiata": l'informazione  contemplata
dall'articolo 7,  paragrafi  da  1  a  4,  del  regolamento  (UE)  n.
596/2014;
      b-quater) "indice  di  riferimento  (benchmark)":  l'indice  di
riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1,
punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;»;
    f) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
      «c) "prassi di mercato ammessa": prassi  ammessa  dalla  Consob
conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.»;
    g) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
      «c-bis) "stabilizzazione": la  stabilizzazione  quale  definita
nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d),  del  regolamento  (UE)  n.
596/2014;
      c-ter) "emittente": l'emittente quale definito nell'articolo 3,
paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.».
  4. L'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e' abrogato.
  5. All'articolo 182 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o  a
strumenti  finanziari  negoziati  su  un   sistema   organizzato   di
negoziazione italiano»;
    b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
      «2-bis. Le disposizioni degli  articoli  184,  185,  187-bis  e
187-ter si applicano anche alle condotte o alle operazioni,  comprese
le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta  autorizzata
come un mercato regolamentato  di  quote  di  emissioni  o  di  altri
prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando  i  prodotti  oggetto
d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del  regolamento  (UE)
n. 1031/2010.»;
  6. L'articolo 183 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e' sostituito dal seguente:
    «Art. 183 (Esenzioni). - 1. Le disposizioni di  cui  al  presente
titolo non si applicano:
      a) alle  operazioni,  agli  ordini  o  alle  condotte  previsti
dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014,  dai  soggetti  ivi
indicati, nell'ambito della politica monetaria,  della  politica  dei
cambi o nella gestione del debito pubblico, nonche' nell'ambito delle
attivita' della politica climatica dell'Unione  o  nell'ambito  della
politica  agricola  comune  o  della  politica  comune  della   pesca
dell'Unione;
      b) alle negoziazioni di  azioni  proprie  effettuate  ai  sensi
dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.».
  7. All'articolo 184 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole:  «o  di  un  sondaggio  di  mercato   effettuato   ai   sensi
dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;»;
    b) al comma 3-bis, le parole: «numero 2)» sono  sostituite  dalle
seguenti: «numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente  agli  strumenti
finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore  di
uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero  ha  un
effetto su tale  prezzo  o  valore,  o  relative  alle  aste  su  una
piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote
di emissioni»;
    c) il comma 4 e' abrogato.
  8. All'articolo 185 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per il tramite
di  ordini  di  compravendita  o  operazioni  effettuate  per  motivi
legittimi e in conformita' a prassi  di  mercato  ammesse,  ai  sensi
dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.»;
    b) al comma 2-bis, le parole: «numero 2)» sono  sostituite  dalle
seguenti: «numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente  agli  strumenti
finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore  di
uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero  ha  un
effetto su tale  prezzo  o  valore,  o  relative  alle  aste  su  una
piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote
di emissioni»;
    c) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
      «2-ter. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
anche:
        a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non
sono  prodotti  energetici  all'ingrosso,  idonei  a  provocare   una
sensibile  alterazione  del  prezzo  o  del  valore  degli  strumenti
finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
        b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi  i
contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento  del
rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione  del
prezzo o del valore di un contratto a pronti  su  merci,  qualora  il
prezzo o il  valore  dipendano  dal  prezzo  o  dal  valore  di  tali
strumenti finanziari;
        c)  ai  fatti   concernenti   gli   indici   di   riferimento
(benchmark).».
  9. All'articolo 187-bis del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «(Abuso   e
comunicazione illecita di informazioni privilegiate)»;
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro
a cinque milioni di euro  chiunque  viola  il  divieto  di  abuso  di
informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni
privilegiate  di  cui  all'articolo  14  del  regolamento   (UE)   n.
596/2014.»;
    c) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      «5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo  di
dieci volte il profitto conseguito  ovvero  le  perdite  evitate  per
effetto dell'illecito  quando,  tenuto  conto  dei  criteri  elencati
all'articolo 194-bis e della entita'  del  prodotto  o  del  profitto
dell'illecito,  esse  appaiono  inadeguate  anche  se  applicate  nel
massimo.».
  10. All'articolo 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
      «1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro
a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto  di  manipolazione
del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.
      2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.»;
    b) il comma 3 e' abrogato;
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      «4. Non puo' essere assoggettato a sanzione  amministrativa  ai
sensi del presente articolo chi dimostri di avere  agito  per  motivi
legittimi e in conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato
interessato.»;
    d) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.
  11. Dopo l'articolo 187-ter del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente:
    «Art.  187-ter.1  (Sanzioni  relative   alle   violazioni   delle
disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 16 aprile 2014). - 1. Nei confronti di un ente o
di una societa',  in  caso  di  violazione  degli  obblighi  previsti
dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1,  2,
4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014,  dagli  atti  delegati  e
dalle relative norme tecniche di regolamentazione  e  di  attuazione,
nonche' dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si  applica
una sanzione amministrativa pecuniaria  da  cinquemila  euro  fino  a
duemilionicinquecentomila  euro,  ovvero  al  due   per   cento   del
fatturato,     quando     tale     importo     e'     superiore     a
duemilionicinquecentomila euro e il  fatturato  e'  determinabile  ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
    2. Se le violazioni indicate dal comma 1  sono  commesse  da  una
persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino  a  un  milione  di
euro.
    3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la  sanzione  indicata  dal
comma 2 si applica nei confronti  degli  esponenti  aziendali  e  del
personale della societa' o dell'ente responsabile  della  violazione,
nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
    4. Nei confronti di un  ente  o  di  una  societa',  in  caso  di
violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a
6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e  11,  dall'articolo
20, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.  596/2014,  dagli  atti
delegati e dalle relative norme tecniche  di  regolamentazione  e  di
attuazione, si applica  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
cinquemila euro fino a un milione di euro.
    5. Se le violazioni indicate dal comma 4  sono  commesse  da  una
persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino  a  cinquecentomila
euro.
    6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la  sanzione  indicata  dal
comma 5 si applica nei confronti  degli  esponenti  aziendali  e  del
personale della societa' o dell'ente responsabile  della  violazione,
nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
    7. Se il vantaggio ottenuto  dall'autore  della  violazione  come
conseguenza della violazione stessa e' superiore  ai  limiti  massimi
indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria
e' elevata fino al  triplo  dell'ammontare  del  vantaggio  ottenuto,
purche' tale ammontare sia determinabile.
    8. La  Consob,  anche  unitamente  alle  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal presente articolo, puo' applicare una o  piu'
delle misure amministrative previste dall'articolo 30,  paragrafo  2,
lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
    9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa  offensivita'  o
pericolosita',  in  luogo  delle  sanzioni  pecuniarie  previste  dal
presente articolo, la  Consob,  ferma  la  facolta'  di  disporre  la
confisca  di  cui  all'art.  187-sexies,  puo'  applicare  una  delle
seguenti misure amministrative:
      a)  un  ordine  di  eliminare  le  infrazioni  contestate,  con
eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del  termine  per
l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
      b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto  la  violazione
commessa e il soggetto responsabile, quando  l'infrazione  contestata
e' cessata.
    10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui
all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro
il termine stabilito,  importa  l'aumento  fino  ad  un  terzo  della
sanzione amministrativa  pecuniaria  irrogata  ovvero  l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per  la  violazione
originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
    11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge  24
novembre 1981, n. 689.».
    12. All'articolo 187-quater del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. L'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:
        a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai
sensi del presente decreto,  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  o
presso fondi pensione;
        b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di
amministrazione, direzione e  controllo  di  societa'  quotate  e  di
societa' appartenenti al medesimo gruppo di societa' quotate;
        c) la sospensione dal Registro, ai  sensi  dell'articolo  26,
commi 1, lettera d), e 1-bis,  del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39, del revisore legale, della societa' di revisione  legale
o del responsabile dell'incarico;
        d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma  4,
per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
        e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilita' per  i
partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).»;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la  Consob,  con  il
provvedimento   di   applicazione   delle   sanzioni   amministrative
pecuniarie  previste  dall'articolo  187-ter.1,  puo'  applicare   le
sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e
b).»;
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi  1  e
1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre
anni.»;
    d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
      «2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha gia' commesso,  due  o
piu' volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti  nel  Capo
II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle  disposizioni
previste dagli articoli 187-bis e 187-ter,  si  applica  la  sanzione
amministrativa   accessoria   dell'interdizione   permanente    dallo
svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e  controllo
all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e  b),  nel
caso  in  cui  al  medesimo  soggetto  sia   stata   gia'   applicata
l'interdizione per un periodo  complessivo  non  inferiore  a  cinque
anni.»;
    e) al comma  3  le  parole:  «alle  societa'  di  gestione»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai gestori»;
    f) al comma 3, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,
nonche'  applicare  nei  confronti   dell'autore   della   violazione
l'interdizione temporanea dalla  conclusione  di  operazioni,  ovvero
alla immissione di ordini di compravendita in  contropartita  diretta
di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni».
    13.  All'articolo  187-quinquies  del  decreto   legislativo   24
febbraio 1998,  n.  58,  l'alinea  del  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente:
      «L'ente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da
ventimila euro fino a  quindici  milioni  di  euro,  ovvero  fino  al
quindici per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore  a
quindici milioni di euro e il fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel  suo
interesse o a  suo  vantaggio  una  violazione  del  divieto  di  cui
all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del  regolamento
(UE) n. 596/2014:».
    14. All'articolo 187-sexies del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. L'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste dal presente capo importa la confisca  del  prodotto  o  del
profitto dell'illecito.».
    15. All'articolo 187-octies del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
        «1. La Consob e' l'autorita' nazionale  competente  ai  sensi
dell'articolo 22 del regolamento  (UE)  n.  596/2014,  relativo  agli
abusi di mercato.»;
      b) al comma 2, le parole: «di cui  al»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel»;
      c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
        «b)  richiedere  le  registrazioni   esistenti   relative   a
conversazioni  telefoniche,  a  comunicazioni  elettroniche  e   allo
scambio  di   dati,   stabilendo   il   termine   per   la   relativa
trasmissione;»;
      d) al comma 3, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
        «c-bis)  in  relazione  a  strumenti   derivati   su   merci,
richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente  ai  sistemi
dei partecipanti al mercato;»;
      e) al comma 3, lettera e), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole:  «,  anche  mediante  autorizzazione  di  revisori  legali  o
societa' di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni  per
suo  conto  quando  sussistono  particolari  necessita'  e  non   sia
possibile provvedere con risorse proprie; il soggetto  autorizzato  a
procedere alle predette verifiche ed ispezioni  agisce  in  veste  di
pubblico ufficiale»;
      f) al comma 4, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
        «a-bis) accedere direttamente, mediante apposita  connessione
telematica, ai dati contenuti negli elenchi di cui  all'articolo  55,
comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;»;
      g) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, o acquisire direttamente tali  dati  mediante  connessione
telematica»;
      h)  al  comma  5,  le  parole:   «,   dai   soggetti   indicati
nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai
sensi del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e  dagli
altri soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE) n.  596/2014  e
del presente decreto»;
      i) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
        «6.  Qualora  sussistano  elementi  che  facciano   presumere
l'esistenza  di  violazioni  delle  norme  del  regolamento  (UE)  n.
596/2014  e  del  presente  titolo,  la  Consob  puo'  anche  in  via
cautelare:
          a)  ordinare  la  cessazione  temporanea  o  permanente  di
qualunque pratica o condotta;
          b)  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  114,  comma  5,
adottare tutte le misure necessarie a garantire che il  pubblico  sia
correttamente informato con riguardo, tra l'altro, alla correzione di
informazioni false  o  fuorvianti  precedentemente  divulgate,  anche
imponendo ai soggetti interessati di pubblicare una dichiarazione  di
rettifica.»;
      l) al comma 11, lettera c),  le  parole:  «14  della  legge  24
novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti:  «187-septies,
comma 1».
    16. L'articolo 187-novies del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' abrogato.
    17. L'articolo 187-terdecies del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
        «Art.  187-terdecies  (Applicazione   ed   esecuzione   delle
sanzioni penali ed amministrative). - 1. Quando per lo  stesso  fatto
e' stata applicata, a carico del reo, dell'autore della violazione  o
dell'ente   una   sanzione   amministrativa   pecuniaria   ai   sensi
dell'articolo 187-septies ovvero una sanzione penale o  una  sanzione
amministrativa dipendente da reato:
        a) l'autorita' giudiziaria o  la  CONSOB  tengono  conto,  al
momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza,  delle
misure punitive gia' irrogate;
        b)  l'esazione  della   pena   pecuniaria,   della   sanzione
pecuniaria dipendente  da  reato  ovvero  della  sanzione  pecuniaria
amministrativa e' limitata  alla  parte  eccedente  quella  riscossa,
rispettivamente,  dall'autorita'  amministrativa  ovvero  da   quella
giudiziaria.».
    18. All'articolo 190.3,  comma  1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, la lettera e) e' soppressa.
    19. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al comma 1, le parole: «114, 114-bis, 115, 154-bis,  154-ter
e 154-quater, o soggetti agli obblighi di cui  all'articolo  115-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «114, commi 5, 7 e 9,  114-bis,  115,
116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154-quater,»;
      b) al comma 1.1, le parole: «salvo  che  ricorra  la  causa  di
esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10,» sono soppresse.

                               Art. 5

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  a  carico  della   finanza   pubblica.   L'autorita'
interessata provvede agli adempimenti di cui al presente decreto  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente.

                               Art. 6

                         Disposizioni finali

  1. Fino alla data di entrata in  vigore  della  disciplina  emanata
dalla Consob ai sensi dell'articolo 116,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal  presente
decreto, gli emittenti strumenti  finanziari  diffusi  comunicano  al
pubblico,  senza  indugio,  le  informazioni  indicate  nel  medesimo
articolo 116, comma 1-bis,  come  modificato  dal  presente  decreto,
secondo le modalita' e i termini stabiliti, per tali emittenti, dalle
disposizioni emanate dalla Consob, prima dell'entrata in  vigore  del
presente decreto, in attuazione dell'articolo 114 del citato  decreto
legislativo n. 58 del 1998.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 agosto 2018

                             MATTARELLA

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Savona,  Ministro  per  gli  affari
                                  europei

                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze

                                  Bonafede, Ministro della giustizia

                                  Moavero  Milanesi,  Ministro  degli
                                  affari esteri e della  cooperazione
                                  internazionale

                                  Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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