Consiglio di Stato
2018-Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
(“Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”), al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
(“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della L. 29 luglio 2003, n. 229”) e al decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217 (“Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30
settembre 2004, n. 252”).
Numero 02221/2018 e
data 19/09/2018 Spedizione
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva
per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione
del 6 settembre 2018
NUMERO AFFARE
01425/2018
OGGETTO:
Presidenza del
Consiglio dei ministri - Ufficio legislativo del Ministro per la
Pubblica Amministrazione.
Schema di decreto
legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97 (“Disposizioni recanti modifiche
al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni
e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”), al decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139 (“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni
ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229”) e al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (“Ordinamento del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L.
30 settembre 2004, n. 252”).
LA SEZIONE
Vista la relazione
con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto il parere
del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e
uditi i relatori, consiglieri Giancarlo Luttazi e Francesco Paolo
Tronca.
Premesso:
1. - Con nota
pervenuta il 23 luglio 2018 la Presidenza del Consiglio dei ministri
(il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica
amministrazione, d’ordine del Ministro), ha trasmesso ai fini
dell'acquisizione del prescritto parere lo Schema di decreto
legislativo in oggetto (in seguito anche “Schema”), approvato in
via preliminare dal Consiglio dei ministri il 6 luglio 2018.
Lo Schema ha
ottenuto il visto di conformità (“bollinatura”) dalla Ragioneria
generale dello Stato, ed è corredato da Relazione illustrativa e
Relazione tecnica nonché – in esito a parere interlocutorio di
questa Sezione - da analisi di impatto della regolamentazione
(A.I.R.) e analisi tecnico-normativa (A.T.N.).
Sullo Schema è
stato reso, ai sensi dell’articolo 8, commi 5 e 6, della legge 7
agosto 2015, n. 124, il concerto del Ministro dell'economia e delle
finanze (a firma del Capo dell’Ufficio del coordinamento
legislativo, d’ordine del Ministro) e del Ministro dell’interno
(a firma del Direttore dell’Ufficio affari legislativi e relazioni
parlamentari, d’ordine del Ministro).
Non consta in atti
il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previsto dall’articolo
8, commi 5 e 6, della legge n. 124/2015 e citato nella premessa del
presente articolato.
Lo Schema consta di
sei Capi, un Allegato 1, e Tabelle A, B e C; ed ha il seguente
contenuto:
- il Capo I
(“Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”) reca
l’articolo 1, pure intitolato “Modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139”;
- il Capo II
(“Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”) reca
gli articoli da 2 a 7 e introduce ampia riorganizzazione
dell’ordinamento del personale del Corpo dei vigili del fuoco (in
seguito anche “Corpo”);
- il Capo III
(“Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
97”) reca l’articolo 8, pure intitolato “Modifiche al Capo III
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97”) e contiene una
normazione ulteriore, rispetto a quella già contenuta nel suddetto
Capo III del 97, dei ruoli ad esaurimento del personale del Corpo;
- il Capo IV
(“Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
97”) reca l’articolo 9, pure intitolato “Modifiche al Capo IV
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97” e contiene ulteriori
disposizioni transitorie rispetto a quelle già previste
dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 97/2017;
- il Capo V
(“Modifiche al Capo V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
97”) reca l’articolo 10, pure intitolato “Modifiche al Capo V
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97” e introduce
modifiche al decreto legislativo n. 97/2017 in materia di
disposizioni economico-finanziarie;
- il Capo VI
(“Disposizioni finali”) reca l’articolo 11, pure intitolato
“Disposizioni finali”, e indica l’entrata in vigore e
disciplina la decorrenza di taluni effetti dell’emanando decreto
legislativo;
- l’Allegato 1
indica le risorse finanziarie destinate a incrementare dall'anno 2018
i fondi di incentivazione del personale del Corpo;
- la Tabella A (come
modificata dall’articolo 6 dello Schema e già modificata
dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 97/2017) reca la
dotazione organica dei ruoli del personale Corpo;
- la Tabella B (come
modificata dall’articolo 6 dello Schema e già modificata
dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 97/2017) reca le
qualifiche dei dirigenti del Corpo e gli incarichi di funzione ad
essi conferibili;
- la Tabella C (a
modifica della tabella C allegata al decreto legislativo n. 217/2005)
reca le misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio
e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo.
2. - Sullo Schema
risultano espresse le seguenti osservazioni:
- il Comitato ex
funzionari tecnici geometri e periti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, con nota datata 23 luglio 2018 indirizzata a questo
Consiglio di Stato e alle Commissioni affari costituzionali della
Camera e del Senato, ha chiesto che venga valutata la propria
proposta di istituzione di un ruolo direttivo speciale ad esaurimento
riservato agli ex funzionari operativi diplomati, indicando in
proposito criteri; e, in subordine, di valutare la proposta di
modifica dell’istituendo ruolo dei direttivi aggiunti secondo
specifici criteri di modifica destinati, in via transitoria, ai soli
ex funzionari operativi;
- il CONAPO -
Sindacato autonomo vigili del fuoco ha indirizzato a molteplici
autorità istituzionali e a questo Consiglio di Stato: 1) una nota
datata 30 luglio 2018 avente come oggetto prospettazioni sulla
qualifica di agente di pubblica sicurezza del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 2) una nota datata 31 luglio 2018
avente come oggetto rivendicazioni relative all’inquadramento del
personale dei vigili del fuoco avente la qualifica di caporeparto
esperto, caporeparto e caposquadra esperto; 3) una nota datata 31
luglio 2018 avente come oggetto problematiche connesse al
riconoscimento dell’anzianità giuridica di servizio in fase di
inquadramento nel Corpo del personale proveniente, per mobilità, dai
Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di
Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta; 4) una nota datata
1 agosto 2018 avente come oggetto rilievi relativi al “ruolo
Tecnico Professionale”; 5) un nota datata 4 settembre 2018 avente
come oggetto “Assurdo inquadramento del personale del ruolo ginnico
- sportivo all'interno degli istituendi ruoli "tecnico-professionali
del personale direttivo e dirigente";
- vigili del fuoco
facenti parte dei reparti volo presenti sul territorio nazionale,
elicotteristi e specialisti, con atto datato 4 agosto 2018
indirizzato a molteplici autorità istituzionali e recante procura ad
litem ad avvocato, hanno richiesto modifiche e/o le integrazioni del
presente Schema con specifico riguardo alla propria figura
professionale;
- l’Associazione
nazionale personale amministrativo, tecnico, informatico dei vigili
del fuoco, con nota inviata il 17 agosto 2018, ha ravvisato vari
profili di irragionevolezza, ritenendo che essi possano dar luogo ad
illegittimità dell’emanando decreto;
-l’Associazione
“Alte professionalità dei vigili del fuoco”, con nota datata 27
agosto 2018, ha rilevato criticità di ordine generale sul progetto
di riordino delle carriere e sulla istituzione del ruolo dei
“direttivi aggiunti” ed ha prospettato in proposito soluzioni.
3. - Nell’adunanza
di Sezione del 26 luglio 2018 sono stati disposti incombenti, tra cui
l’audizione dell’Amministrazione di riferimento nella presente
adunanza del 6 settembre 2018.
Considerato:
1.1 - L’emanando
decreto legislativo reca, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 7 agosto 2015, n. 124, disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.
Quest’ultimo, sul
quale una Commissione speciale di questo Consiglio di Stato ha
espresso il parere n. 918/217, aveva attuato la delega, contenuta
nell'articolo 8, comma l, lettera a), n. 4), ultimo periodo, della
citata legge n. 124/2015, a provvedere, nell’ambito della più
generale riorganizzazione delle Amministrazioni dello Stato,
all’ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (“Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n.
229”), in relazione alle funzioni e ai compiti del personale
permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (“Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”), anche con
soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed
eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con
conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e
utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di
una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco dall'attuazione della delega legislativa, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 23 (“Disposizioni finanziarie”)
della stessa legge n. 124/2015 sulla neutralità finanziaria dei
previsti decreti legislativi ovvero sui nuovi o maggiori oneri da
essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
Lo stesso iniziale
decreto legislativo n. 97/2017, inoltre, aveva anche attuato, con
riferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la delega della
legge n. 124/2015 quanto alla riorganizzazione del Corpo forestale
dello Stato e all’eventuale assorbimento del medesimo (poi
intervenuto in seguito all’esercizio della delega della stessa
legge n. 124/2015 attuata con il decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 177), laddove la delega della legge n. 124/2015 prevedeva che
venissero “fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale
in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di
spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse”.
Le presenti
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n.
97/2017 demandate all’emanando decreto legislativo in attuazione
del citato articolo 8, comma 6, della legge n. 124/2015 proseguono la
riforma ordinamentale del Corpo.
Esse recano un
notevole impianto normativo, perché finalizzate, come precisa
l’Autorità riferente, anche nell’A.I.R., a superare il
necessario contenimento delle importanti modifiche ordinamentali di
cui al decreto legislativo n. 97/2017, che era fortemente
condizionato dalla iniziale limitatezza delle risorse per il
riordino.
Queste risorse,
infatti, erano affidate dalla legge delega:
- in prima battuta,
alla sola spending review domestica operata dall'Amministrazione [v.
il citato articolo 8, comma 1, lettera a), n. 4), ultimo periodo,
della legge n. 124/2015 e il comma 1 del citato articolo 23 della
stessa legge n. 124/2015];
- in caso di decreti
legislativi recanti – come il presente decreto legislativo
integrativo e correttivo - nuovi o maggiori oneri che non trovassero
compensazione al proprio interno, ad appositi provvedimenti
legislativi – contestuali o precedenti - che stanziassero quelle
risorse finanziarie.
Relativamente a
questa decisiva tematica delle risorse finanziarie con cui far fronte
alla riforma delineata dalla legge-delega l’Autorità riferente
precisa che la relativa disponibilità (pari a 16,03 milioni di euro:
v. l’emanando articolo 17-ter del decreto legislativo n. 97/2017,
previsto dall’articolo 10 del presente Schema) – alla base del
presente decreto legislativo di completamento della riforma – si è
concretata solo di recente, dopo un articolato iter istituzionale,
che ha visto:
- l’istituzione di
un fondo con l'articolo l, comma 365, lettera c), della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (“legge di bilancio” per l'anno 2017);
- la relativa
ripartizione con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 27 febbraio 2017;
- la formulazione di
un testo, poi divenuto il decreto legislativo n. 97/2017, non
esaustivo della riforma ma predisposto comunque per l'approssimarsi
della data di scadenza della delega legislativa e per l'impossibilità
di una esatta definizione del quadro delle risorse finanziarie da
destinare agli interventi di riordino; testo normativo dunque non
definitivo della riforma, e per questo recante, all’articolo 15
(“Fondo per l'operatività del soccorso pubblico”), rinvio
all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri (da trasmettere previamente alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari) per l'individuazione dello
strumento attraverso il quale ripartire le risorse messe a
disposizione dalla richiamata legge di bilancio n. 232/2016, nonché
(al comma 2) rinvio a un decreto interministeriale che determinasse
l'importo delle risorse previste dal richiamato articolo l, comma
365, lettera c), secondo periodo, della legge di bilancio 2017 e
generate da interventi di razionalizzazione dì alcuni settori di
spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- l’adozione,
rispettivamente il 17 novembre 2017 e il 14 febbraio 2018, del testé
citato decreto interministeriale sull'importo delle risorse, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha individuato
la suddetta disponibilità di 16,03 milioni di euro.
1.2 - Come riferito
dall’Autorità riferente, anche in sede di audizione, lo Schema è
già stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il
6 luglio 2018 ed è frutto di ampia istruttoria e di ampia dialettica
istituzionale e procedimentale, anche con i soggetti associativi
latori delle osservazioni citate in premessa.
Alcuni di essi hanno
richiesto di prospettare anche verbalmente le loro indicazioni.
In proposito questo
organo consultivo – anche a voler prescindere (data la particolare
ampiezza, nella fattispecie, della materia oggetto di
correzione/integrazione: v. il precedente Capo 1.1) dalla non piena
compatibilità delle istanze di soggetti o di associazioni di
soggetti interessati con la normazione correttiva/integrativa di un
impianto normativo già impostato dal decreto legislativo oggetto di
correzione/integrazione (v. in tal senso il parere di questo
Consiglio di Stato n. 1897/2018, reso sull’affare n. 731/2018,
concernente lo Schema di decreto legislativo integrativo/correttivo
del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante il “Codice
del Terzo settore”) - ritiene di non acquisire anche verbalmente
apporti procedimentali già noti e formulati per iscritto, e dunque
di non accedere in questa sede alle richieste di dialettica verbale
formulate in alcune delle sopra riferite osservazioni e proposte di
soggetti rappresentativi di interessi di categoria (v. il Capo 2
della parte espositiva del presente parere). Anche perché, a fronte
di un impianto normativo ricco e ponderato, molte delle problematiche
sollevate dalla citate osservazioni appaiono meritevoli piuttosto di
adeguata interpretazione della nuova completa normativa oggetto dello
Schema, o di specifiche e organiche iniziative legislative.
2. - Nel riportare
qui di seguito i tratti salienti dello Schema, questo Consiglio di
Stato – considerate le opzioni di discrezionalità
politico-amministrativa che ne sono alla base - osserva che
sull’ampio disegno generale e sulle fondamentali opzioni di questa
riforma ordinamentale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si
ravvisano criticità o vizi logico valutativi, precisando che
seguendo l’ordine dell’articolato si esprimeranno all’occorrenza
le eventuali osservazioni, anche di natura formale.
2.0 –
Relativamente al titolo dell’emanando decreto legislativo
(<<Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche">>) appare più adeguato, perché
recante gli estremi completi di tutti i decreti legislativi ivi
citati, il seguente titolo (in esso le - inevitabili - prolissità e
difficoltosa intellegibilità sarebbero mitigate dall’uso delle
parentesi e del carattere corsivo): << Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
(“Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”), al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
(“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della L. 29 luglio 2003, n. 229”) e al decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217 (“Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30
settembre 2004, n. 252”).
2.1.1 - Il Capo I il
suo unico articolo, entrambi intitolati “Modifiche al decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, recano alcune modifiche di
dettaglio a quel decreto legislativo n. 139/2006, già oggetto di più
incisive modifiche da parte del decreto legislativo n. 97/2017.
In particolare
l’articolo 1 del presente Schema modifica:
- l’articolo 3 del
decreto legislativo n. 139/2006 qualificando ulteriormente la figura
del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente al
quale: viene eliminata la qualifica di “dirigente generale”
(nuovo testo della rubrica e del comma 1 dell’articolo 3 citato); è
soppressa, per ragioni di inconferibilità e incompatibilità (ai
sensi del decreto legislativo di riferimento: il decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39) la previsione che lo individua quale componente
di diritto del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di
assistenza per il personale del Corpo [nuovo testo dell’articolo 3
citato, lettera d)]; sono espressamente attribuite funzioni di
autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale e di
Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza
del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e
militari aperti al trasporto aereo commerciale [nuove lettere e-ter)
ed e-quater) dell’articolo 3 citato]; è precisata la sua funzione
di rappresentatività del Corpo nazionale nelle cerimonie e nei
consessi nazionali e internazionali ed il suo potere di disporre la
mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse del Corpo
in caso di calamità [nuove lettere e-quinquies) ed e-sexties)
dell’articolo 3 citato];
- gli articoli 13 e
14 del decreto legislativo n. 139/2006 in materia di prevenzione
incendi;
- l'articolo 19,
comma 3, del decreto legislativo n. 139/2006 in materia di vigilanza
ispettiva (correggendo un refuso);
- l'articolo 29,
comma l, del decreto legislativo n. 139/2006 al fine di meglio
individuare l'oggetto delle convenzioni o dei contratti di permuta di
cui all'articolo l, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(“legge di stabilità” 2015);
- l'articolo 35,
comma l, lettera z), del decreto legislativo n. 139/2006, al fine di
esplicitare l'abrogazione del terzo comma (sulla iscrizione fra i
volontari discontinui del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850 (“Aumento
degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”), in
coerenza, precisa la Relazione allo Schema, con la nuova disciplina
del personale volontario delineata dall'articolo 14 del decreto
legislativo n. 97/2017.
2.1.2 -
Relativamente alle testé riassunte ulteriori modifiche al decreto
legislativo n. 139/2006 si rileva quanto segue.
Sulla nuova
denominazione del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Con riferimento
all’articolo 1, lettera a), punto 2.1, il quale sopprime le parole
“dirigente generale” nell’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo n. 139/2006 – appare necessario precisare che delle due
locuzioni “dirigente generale” contenute nel citato articolo 3,
comma 1 (“Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente
generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente
generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco […]”)
quella soppressa è la seconda. E in proposito, anche in
considerazione che nell’attuale testo dell’articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo n. 139/2006 andrebbe soppresso anche il
trattino che segue le soppresse parole “dirigente generale”,
appare preferibile che la novella indicasse l’intera locuzione
sostitutiva, ad esempio: “Al vertice del Corpo nazionale è posto
un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la qualifica di
Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco […]”.
Sulle funzioni di
autorità aeronautica del Capo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Si ritiene in
proposito che, per maggior chiarezza normativa, il richiamo fatto in
materia dalla relazione illustrativa all’articolo 748 del Codice
della navigazione (il quale indica una specifica disciplina per gli
aeromobili militari, di dogana, delle forze di polizia dello Stato,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per quelli equiparati agli
aeromobili di Stato) sia esplicitato anche nel proposto nuovo
articolo 3, comma 1, lettera e-ter, del decreto legislativo n.
139/2006.
2.2.1 – Il Capo II
(“Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”)
dello Schema reca appunto, negli articoli da 2 a 7, modifiche - di
notevole momento - al decreto legislativo n. 217/2005 sull’
ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
in aggiunta a quelle disposte con il precedente decreto legislativo
n. 97/2017.
In particolare –
riferisce l’Amministrazione - il Capo II dello Schema di decreto
legislativo riorganizza il personale del Corpo in due macro categorie
(personale non direttivo e non dirigente - personale direttivo e
dirigente), sulla base delle funzioni espletate e del titolo di
studio posseduto, individuando ruoli, qualifiche e compiti, con il
fine di incrementare l’efficienza dell'attuale assetto
ordinamentale. In ognuna delle due macro categorie, precisa
l’Amministrazione, viene ricompreso sia il personale che espleta
funzioni operative, sia quello che svolge funzioni di carattere
tecnico-professionale.
Quanto agli
ulteriori tratti caratterizzanti della riforma, la relazione
ministeriale indica:
- la semplificazione
delle procedure e delle modalità di progressione in carriera, con
riconoscimento della professionalità e dell'esperienza maturate dal
personale, ivi compreso quello specialista, mediante i percorsi
formativi interni;
- elevazione del
titolo di studio richiesto per l'accesso ad alcuni ruoli;
- previsione di
percorsi di carriera per quanto possibile omologhi per il personale
operativo e non operativo, con conseguente valorizzazione anche della
componente amministrativa e tecnica laureata;
- rivisitazione, in
un'ottica più coerente e sistematica, delle funzioni del personale
di tutti i ruoli;
- ampliamento delle
percentuali dei posti riservati al personale interno nei concorsi
pubblici per l'accesso ai vari ruoli;
- introduzione del
ruolo dei “direttivi aggiunti” con funzioni operative, in cui
viene in prima applicazione inquadrato il personale in possesso di
adeguata anzianità di servizio (e quindi di consolidata esperienza
professionale) e di laurea in ingegneria o architettura;
- un incremento
(nella prevista nuova tabella A del decreto legislativo n. 217/2005)
di 300 unità della dotazione organica del personale appartenente al
ruolo dei vigili del fuoco.
2.2.1.1 –
Relativamente alla regolamentazione delle modalità di svolgimento
dei vari concorsi del nuovo ordinamento si osserva quanto segue.
Lo Schema prevede
per i concorsi [v. ad esempio: il proposto nuovo articolo 5 (“Accesso
al ruolo dei vigili del fuoco”), comma 6, del decreto legislativo
n. 217/2005; il proposto nuovo articolo 33 (“Concorso pubblico per
l’accesso alla qualifica di pilota di aeromobile vigile del
fuoco”), comma 6; il proposto nuovo articolo 126 (“Accesso ai
ruoli della banda musicale”), comma 5] che le modalità di
svolgimento del concorso e dell’eventuale preselezione, la
composizione della Commissione esaminatrice, le categorie dei titoli
da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di
esse, i criteri di formazione della graduatoria finale siano
demandati a un decreto del Capo del Dipartimento.
Si ritiene che per
questa particolare normazione, che può incidere anche su rilevanti
posizioni giuridiche soggettive, debba – come nella attuale
formulazione del decreto legislativo n. 217/2005 (v. l’attuale
articolo 5, comma 7: “Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per
la partecipazione al concorso di cui al comma l, le modalità di
svolgimento del concorso medesimo, la composizione della Commissione
esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale”)
- essere attribuita espressamente natura regolamentare, per le
garanzie di buona normazione e di buona amministrazione che ciò
comporta (v. il citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n 400).
2.2.2 - L’articolo
2 del presente Capo II dello Schema sostituisce integralmente il
Titolo I (“Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che espleta funzioni
tecnico-operative”) del decreto legislativo n. 217/2005,
attribuendo a quel Titolo I, ora composto di 140 articoli, la nuova
denominazione, significativa del mutamento ordinamentale,
“Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco”, così eliminando, nella citata
ottica di percorsi di carriera per quanto possibile omologhi per il
personale operativo e non operativo, il precedente inciso “che
espleta funzioni tecnico-operative”.
Il previsto nuovo
Titolo I del decreto legislativo n. 217/2005 disciplina partitamente
in altrettanti Capi:
I) i ruoli del
personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni
operative (ruolo dei vigili del fuoco; ruolo dei capi squadra e dei
capi reparto; ruolo degli ispettori antincendi);
II) i ruoli del
personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni
specialistiche: ruoli delle specialità aeronaviganti [a) ruolo dei
piloti di aeromobile; b) ruolo degli specialisti di aeromobile; c)
ruolo degli elisoccorritori]; ruoli delle specialità nautiche e dei
sommozzatori [a) ruolo dei nautici di coperta; b) ruolo dei nautici
di macchina; c) ruolo dei sommozzatori];
III) le promozioni
per merito straordinario del personale non direttivo e non dirigente
che espleta funzioni operative e funzioni specialistiche, il relativo
procedimento, la relativa decorrenza;
IV) i ruoli
tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente (un
rivisitato ruolo degli operatori e degli assistenti; un rivisitato
ruolo degli ispettori logistico-gestionali; un rivisitato ruolo degli
ispettori informatici; un nuovo ruolo degli ispettori
tecnico-scientifici; un nuovo ruolo degli ispettori sanitari;
V) i ruoli di
rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente (neo
istituiti ruoli della banda musicale; neo istituito ruolo degli
atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse);
VI) disposizioni
comuni al personale non direttivo e non dirigente (rectius: la
valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli
ispettori: v. infra nel Capo 2.2.2.1);
VII) la negoziazione
sindacale del personale non direttivo e non dirigente.
2.2.2.1 –
Relativamente al testé riassunto nuovo Titolo I del decreto
legislativo n. 217/2005 si rileva quanto segue.
Sulle funzioni di
polizia giudiziaria.
In considerazione
della circostanza che nell’attuale ordinamento il personale oggetto
del ridefinito Titolo I del decreto legislativo n. 217/2005 è
indicato come titolare, nell'esercizio delle funzioni previste per il
ruolo di appartenenza, della qualifica di agente o ufficiale di
polizia giudiziaria, e altresì in un’ottica di omogeneità,
compatibilmente con le diverse funzioni espletate, tra il personale
del Corpo e quello delle forze di polizia a ordinamento militare e
civile (un’ottica di omogeneità prospettata anche in più punti
della relazione illustrativa), la Sezione ritiene di prospettare
all’autorità redigente di valutare l’opportunità di mantenere
in proposito le attuali locuzioni “riveste la qualifica di agente
di polizia giudiziaria” o “riveste la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria”, e simili, contenute nel decreto legislativo
n. 217/2005, in luogo delle nuove locuzioni “svolge funzioni di
agente di polizia giudiziaria” o “svolge le funzioni di ufficiale
di poliziagiudiziaria”, e simili, introdotte nello Schema.
Sull’accesso al
ruolo dei vigili del fuoco.
Si sottolinea,
condividendo l’innovazione, che il nuovo articolo 5 (“Accesso al
ruolo dei vigili del fuoco”) indica tra l’altro tra i requisiti
per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco il più qualificante
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in
luogo del precedente requisito costituito dal titolo di studio della
scuola dell’obbligo.
Sul concorso
pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi.
Relativamente al
concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore
antincendi (nuovo articolo 20, comma 1, prima parte: “Ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, lettera a), l’accesso alla qualifica di
ispettore antincendi avviene mediante concorso pubblico al quale
possono partecipare i cittadini italiani ….”) e al concorso
interno per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi (nuovo
articolo 23 comma 1, prima parte: “Ai sensi dell'articolo 19, comma
l, lettera b), l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi
avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il
personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco “) si rileva
che - da un punto di vista sintattico e al fine di un’immediata
differenziazione (non percepibile nell’attuale stesura) tra le due
modalità di accesso alla qualifica di ispettore antincendi -
appaiono più corrette le seguenti rispettive formulazioni: quanto al
citato articolo 20, comma 1, prima parte: “L’accesso alla
qualifica di ispettore antincendi ai sensi dell'articolo 19, comma 1,
lettera a) avviene mediante concorso pubblico al quale possono
partecipare i cittadini italiani ….”; quanto al citato articolo
23, comma 1, prima parte: “L'accesso alla qualifica di ispettore
antincendi ai sensi dell'articolo 19, comma l, lettera b), avviene
mediante concorso interno al quale può partecipare il personale
appartenente al ruolo dei vigili del fuoco…..”.
Sulle promozioni per
merito straordinario.
Il Capo III
(articoli 66 e 67) del Titolo I del proposto nuovo testo del decreto
legislativo n. 217/2005 riformula i vigenti articoli 32
(“Conferimento delle promozioni per merito straordinario”) e 33
(“Decorrenza delle promozioni per merito straordinario”) del
decreto legislativo n. 217/2005, anche istituendo (articolo 67, commi
3 e 4) un'apposita Commissione per la valutazione delle proposte
finalizzate al conferimento di tali promozioni al personale non
direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e funzioni
specialistiche che si è distinto in attività di eccezionale
rilevanza.
Si suggerisce che la
rubricazione dell’articolo 67 (“Decorrenza delle promozioni per
merito straordinario”) dello Schema, il quale disciplina non solo
la decorrenza delle promozioni per merito straordinario ma anche la
relativa Commissione e il relativo procedimento, rechi questa
indicazione, ad esempio con la diversa rubrica “Decorrenza,
procedimento e Commissione per le promozioni per merito
straordinario”.
Si ritiene altresì
che, per corretta terminologia giuridica, la parte finale del comma 3
del medesimo articolo 67 (… “ed è valutata da una apposita
Commissione istituita con decreto del Capo del Dipartimento”) debba
essere così riformulata: “ed è valutata da una apposita
Commissione costituita con decreto del Capo del Dipartimento”,
essendo la Commissione in argomento “istituita” dal comma 3
citato e successivamente “costituita” con il decreto del Capo del
Dipartimento.
Si segnala inoltre
che il comma 6 del medesimo articolo 67 (“6. Un'ulteriore
promozione per merito straordinario non può essere conferita se non
siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso,
qualora si verifichino le condizioni previste dall'articolo 66, al
personale interessato può essere attribuito il trattamento economico
della qualifica iniziale del ruolo superiore”), attenendo alla
disciplina generale della promozione per merito straordinario, trovi
migliore collocazione nel precedente articolo 66, il quale appunto
reca la disciplina generale dell’istituto.
Sulle disposizioni
comuni al personale non direttivo e non dirigente (rectius: la
valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli
ispettori).
Il proposto nuovo
Capo VI del Titolo I del decreto legislativo n. 217 2005 reca il
titolo “Disposizioni comuni al personale non direttivo dirigente”
e consta di un unico articolo, l’articolo 134, rubricato
“Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli
ispettori”, il quale appunto introduce e disciplina una valutazione
annuale per il personale appartenente a tutti i ruoli degli ispettori
(antincendi, logistico-gestionali, informatici, tecnico-scientifici,
sanitari) ai fini della progressione in carriera.
In proposito si
osserva che l’intitolazione del proposto Capo VI in argomento
(“Disposizioni comuni al personale non direttivo e non dirigente”)
appare fuorviante, perché l’unico articolo di questo Capo non reca
“disposizioni comuni al personale non direttivo dirigente” ma
reca invece la specifica disciplina del nuovo istituto della
valutazione annuale, ai fini della progressione in carriera, degli
appartenenti ai ruoli degli ispettori. Appare pertanto più adeguato
che l’intitolazione del presente Capo VI riproduca l’intitolazione
dell’unico suo articolo: “Valutazione annuale del personale
appartenente ai ruoli degli ispettori”.
Sulla negoziazione
sindacale del personale non direttivo e non dirigente.
Il proposto nuovo
Capo VII del Titolo I del decreto legislativo n. 217/2005 disciplina
la negoziazione sindacale del personale non direttivo e non
dirigente, caratterizzandosi (come l’analoga disciplina del
personale direttivo e dirigente contenuta nel Capo VI del successivo
proposto nuovo Titolo II del decreto legislativo n. 217/2005) per
l’introduzione della consultazione delle organizzazioni sindacali
del personale del Corpo in occasione della predisposizione del
documento di economia e finanza (DEF) e della deliberazione del
disegno di legge di bilancio, analogamente a quanto già avviene per
le rappresentanze del personale delle forze di polizia e delle forze
armate. Sulla relativa scelta politico-istituzionale non si hanno
rilievi.
Sull’articolato si
formulano invece le seguenti osservazioni:
Relativamente
all’articolo 136, comma 1 (“La definizione degli aspetti
economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito
del comparto autonomo di negoziazione denominato <<Vigili del
fuoco e soccorso pubblico>>“) si rileva l’eccessiva
genericità della locuzione “determinati aspetti giuridici”,
nonché la sua superfluità, posto che le materie di negoziazione
sono elencate nel successivo articolo 138 ad esse dedicato.
Appare pertanto più
adeguata una diversa formulazione del presente comma 1, quale ad
esempio: “Nelle materie di negoziazione di cui all’articolo 138 i
relativi aspetti del rapporto di impiego del personale non direttivo
e non dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di
negoziazione di cui all’articolo 139, nell'ambito del comparto
autonomo di negoziazione denominato <<Vigili del fuoco e
soccorso pubblico>>“.
Relativamente al
comma 2 dello stesso articolo 136 (“Il procedimento negoziale di
cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del
Presidente della Repubblica la cui disciplina ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa.”) si osserva che la
parte della disposizione che indica la conclusione del procedimento
troverebbe migliore collocazione nell’articolo 139, appunto
dedicato alla procedura di negoziazione; e segnatamente aggiungendo
un periodo al comma 1 dell’articolo (“La procedura negoziale è
avviata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine
triennale di cui all'articolo 136, comma 2. Le trattative si svolgono
tra i soggetti di cui all'articolo 137 e si concludono con la
sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.”), che indica i tratti
essenziali della procedura.
Parrebbe pertanto
più adeguato il seguente diverso testo dei citati articolo 136,
comma 2, e articolo 139, comma 1:
- articolo 136,
comma 2: “La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui
al comma 1 ha durata triennale sia per la parte economica sia per la
parte normativa”;
- articolo 139,
comma 1: (“La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione almeno quattro mesi
prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 136,
comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo
137 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.
Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto
del Presidente della Repubblica”.
2.2.3 - L’articolo
3 del presente Capo II dello Schema sostituisce integralmente Titolo
II (“Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco”) del decreto legislativo n.
217/2005. Ed è dedicato alla seconda delle macro categorie di
personale in cui la presente riforma intende riorganizzare il Corpo.
Il previsto nuovo
Titolo II del decreto legislativo n. 217/2005 disciplina partitamente
in altrettanti Capi:
I) i ruoli dei
direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative;
II) i ruoli
tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente (ruoli dei
direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali; ruoli dei direttivi e
dei dirigenti informatici; ruolo dei direttivi tecnico-scientifici:
ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari; ruoli dei direttivi e
dei dirigenti ginnico-sportivi);
IV) (sic)
disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente;
V) il ruolo dei
direttivi aggiunti del personale del Corpo nazionale;
VI) il procedimento
negoziale del personale direttivo e dirigente.
2.2.3.1 -
Relativamente al testé riassunto nuovo Titolo II del decreto
legislativo n. 217/2005 si rileva quanto segue.
Sulla intestazione
del presente nuovo Titolo II.
Relativamente alla
intestazione del presente nuovo Titolo II (“Ordinamento del
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale”) non appare
adeguata alla intitolazione di una partizione del testo normativo
l’abbreviazione “Corpo nazionale” in luogo della completa
locuzione “Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. Si ritiene
pertanto più adeguata l’intestazione “Ordinamento del personale
direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
Sulla numerazione
dei Capi.
Nel presente
riformulato Titolo II non risulta un Capo III, poiché la relativa
numerazione passa direttamente dal Capo II al Capo IV. Essa va dunque
riformulata.
Sulle rubricazioni
nel Capo I (concernente i direttivi e i dirigenti che espletano
funzioni operative) del presente titolo.
Si rileva che nel
presente Capo I, dedicato ai direttivi e ai dirigenti che espletano
funzioni operative, le varie rubricazioni non specificano ciò (v.,
per tutti, l’articolo 143: “Accesso al ruolo dei direttivi”),
potendo così ingenerare dubbi di applicabilità e fraintendimenti
tra le disposizioni del presente Capo I e le successive disposizioni
del Titolo II relative ai direttivi e dirigenti del Corpo che non
espletano funzioni operative. Appare pertanto opportuno che le
rubricazioni relative ai direttivi e dirigenti che espletano funzioni
operative rechino questa indicazione.
Sulle funzioni di
polizia giudiziaria
Si rinvia in
proposito a quanto già rilevato, relativamente al personale non
direttivo e non dirigente del Corpo, nel precedente Capo 2.2.2.1.
Sul conferimento
degli incarichi di funzione ai primi dirigenti e ai dirigenti
superiori (nuovo articolo 201 del decreto legislativo n. 217/2005).
Si rileva in
proposito che il proposto nuovo articolo 201, comma 4, prevede che
gli incarichi di funzione siano conferiti ai primi dirigenti e ai
dirigenti superiori dal Capo Dipartimento, sulla base dei criteri
generali preventivamente definiti con decreto del Capo del
Dipartimento medesimo, così come previsto dal vigente articolo 69,
comma 4, del decreto legislativo n. 217/2005, ma aggiunge nel
procedimento la proposta del Capo del Corpo. Si condivide
l’innovazione perché in linea con la diversa e più pregnante
figura di Capo del Corpo dei vigili del fuoco delineata nel nuovo
ordinamento.
Sul nuovo ruolo dei
direttivi aggiunti.
Il proposto nuovo
Capo V del decreto legislativo n. 217/2005 (articoli da 213 a 224)
istituisce il nuovo ruolo dei direttivi aggiunti con funzioni
operative, collocati posizione di subordinazione funzionale nei
confronti del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che
espletano funzioni operative.
La relazione
illustrativa riferisce che l'istituzione del nuovo ruolo ha un
duplice scopo:
- implementare la
funzionalità delle strutture operative con personale di livello
professionale qualificato in possesso di laurea;
- consentire, in
modo sistematico, anche una progressione di carriera al personale
appartenente al ruolo degli ispettori antincendi (fermo restando
peraltro il requisito della laurea in ingegneria o architettura,
espressamente richiesto, come riferito dall’autorità redigente in
sede di audizione, dal Dipartimento della funzione pubblica).
In proposito - pur
nel rispetto delle opzioni di discrezionalità amministrativa e di
politica del personale alla base della istituzione di questo nuovo
ruolo, e dunque non manifestando nel presente parere contrarietà
condizionante - deve però osservarsi che l’innovazione appare nel
disegno complessivo dei ruoli del Corpo, se non superflua e
ridondante, quantomeno non strettamente necessaria ai fini
operativo-istituzionali.
Valuti
l’Amministrazione altresì le complicazioni e complicanze
patologiche giuridico amministrative della innovazione, foriere di
contenzioso, che sembrano sconsigliare di procedere su questa strada,
peraltro non battuta nel decreto legislativo da correggere, e come
tale produttiva di fondati dubbi di eccesso di delega per esercizio
tardivo della stessa.
Sul procedimento
negoziale del personale direttivo e dirigente.
I proposti nuovi
articoli da 225 a 230 del decreto legislativo n. 217/2005
disciplinano il procedimento negoziale del personale direttivo e
dirigente.
La disciplina
ricalca quella del personale non direttivo e non dirigente posta nei
già considerati articoli da 135 a 139 dello Schema (vedi nel
precedente Capo 2.2.2.1 di questo parere, ed ivi i rilievi sulla
negoziazione sindacale del personale non direttivo e non dirigente),
differenziandosene: per una meno incisiva disciplina delle
delegazioni negoziali (confr. i rispettivi articoli 137 e 227),
differenziazione comprensibile in considerazione della diversa
rispettiva consistenza numerica dei soggetti rappresentati; per le
diverse materie di contrattazione, diversità parimenti comprensibile
per la rispettiva diversità di funzioni tra i soggetti
rappresentati.
Pertanto quanto alla
analoga disciplina e alla parte di articolato pressoché identico si
rinvia, con i necessari adeguamenti, ai rilievi espressi nel citato
Capo di questo parere 2.2.2.1.
2.2.4 - L’articolo
4 dello Schema (“Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217”), reca (negli articoli da 231 a 244) varie
disposizioni comuni a tutto personale del Corpo nazionale (in materia
di: accesso al Corpo; mobilità degli appartenenti ai corpi
permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e
di Bolzano e della regione Valle d’Aosta; comando e collocamento
fuori ruolo; mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per
sopravvenuta inidoneità psico-fisica; riammissione in servizio;
cause di cessazione dal servizio e limiti di età per il collocamento
a riposo; diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio;
diritti e doveri del personale del Corpo; sanzioni disciplinari;
regolamento di servizio; modifica e ripartizione territoriale delle
dotazioni organiche; formazione; scrutini di promozione e a concorsi;
rapporto di impiego a tempo parziale e telelavoro), sostituendo e
integrando i parimenti rubricati articoli da 137 a 144 dell’attuale
Titolo IV (“Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco”).
Si esprimono in
proposito i seguenti rilievi.
La rubrica del
presente articolo 4 dello Schema (“Modifiche al Titolo III del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”) andrebbe così
riformulata: “Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217”, poiché è questo Titolo IV che l’emanando
decreto legislativo intende sostituire.
Parimenti da
sostituire, pertanto, è il primo periodo del comma 1 del presente
articolo 4 dello Schema (“Il Titolo III del decreto legislativo l3
ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:”), che dovrà
pertanto essere così riformulato: “Il Titolo IV del decreto
legislativo l3 ottobre 2005, n. 217 è sostituito dal seguente:”.
Quanto all’attuale
Titolo III (“Ordinamento del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta
attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche”)
il suo contenuto è nel presente Schema superato e sostituito dalle
disposizioni del Capo IV (“Ruoli tecnico-professionali del
personale non direttivo e non dirigente”) del Titolo I
(“Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco”), sicché dovrebbe esserne
espressamente prevista l’abrogazione nel successivo articolo 7
dello Schema, appunto dedicato alle abrogazioni (v. infra il Capo
2.2.7 del presente parere).
2.2.5 - L’articolo
5 dello Schema (“Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217”) reca (negli articoli da 245 a 262) varie ed
eterogenee disposizioni di natura transitoria (in materia di
inquadramento, concorsi straordinari, salvaguardia retributiva)
nonché, all’articolo 262, in materia di stipendio tabellare.
Si esprimono in
proposito i seguenti rilievi.
La rubrica del
presente articolo 5 dello Schema (“Modifiche al Titolo IV del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”) andrebbe così
riformulata: “Modifiche al Titolo VI del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217”, poiché è questo Titolo VI (“Norme di
inquadramento, transitorie economico-finanziarie e finali”) -
recante, come il proposto nuovo Titolo di cui al presente articolo 5,
disposizioni di natura transitoria in materia di inquadramento,
concorsi straordinari, salvaguardia retributiva - che l’emanando
decreto legislativo intende sostituire.
Parimenti da
sostituire, pertanto, è il primo periodo del comma 1 del presente
articolo 5 dello Schema (“Il Titolo IV del decreto legislativo l3
ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:”), che dovrà
pertanto essere così riformulato: “Il Titolo VI del decreto
legislativo l3 ottobre 2005, n. 217 è sostituito dal seguente:”.
Quanto all’attuale
Titolo IV del decreto legislativo n. 217/2005 (“Disposizioni comuni
al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”) il suo
contenuto risulterà nell’emanando decreto legislativo superato e
sostituito dalla nuova formulazione posta dall’articolo 4 dello
Schema (v. il precedente Capo 2.2.4 del presente parere).
2.2.6 - L’articolo
6 dello Schema reca modifiche alle Tabelle A, B (come già modificate
dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 97/2017) e C del
decreto legislativo n. 217/2005, rispettivamente recanti: la
dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo (incrementato di
300 unità nella dotazione organica del personale appartenente al
ruolo dei vigili del fuoco); le qualifiche dei dirigenti del Corpo e
gli incarichi di funzione ad essi conferibili; le misure dello
stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e
dell'assegno di specificità del personale del Corpo.
In proposito non si
hanno rilievi da formulare.
2.2.7 – L’articolo
7 (“Abrogazioni”) dello Schema dispone l’abrogazione degli
attuali Titoli V (“Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del
personale dei gruppi sportivi e della banda musicale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco”) e VI (“Norme di inquadramento,
transitorie economico-finanziarie e finali”) del decreto
legislativo n. 217/2005, così rispettivamente sostituiti dallo
Schema:
- l’attuale Titolo
V: con il nuovo Capo V (“Ruoli di rappresentanza del personale non
direttivo e non dirigente”: v. il precedente Capo 2.2.2 del
presente parere) del Titolo I;
- l’attuale Titolo
VI: con il riformulato Titolo IV (recte: VI) (“Norme di
inquadramento, concorsi straordinari e disposizioni
economico-finanziarie”: articolo 5 dello Schema, v. il precedente
Capo 2.2.5 del presente parere) del decreto legislativo n. 217/2005;
con il nuovo Capo III ("Capo III - ruoli ad esaurimento":
articolo 8 dello Schema, v. il successivo Capo 2.2.8 del presente
parere) del decreto legislativo n. 97/2017; con il nuovo Capo IV
(“Norme transitorie in materia di personale di ruolo e volontario”:
articolo 9 dello Schema, v. il successivo Capo 2.2.9 del presente
parere) del decreto legislativo n. 97/2017; con il nuovo Capo V
(“Disposizioni economico-finanziarie e finali”: articolo 10 dello
Schema, v. il successivo Capo 2.2.10 del presente parere) del decreto
legislativo n. 97/2017.
Si rileva in
proposito che:
- l’abrogazione
dell’attuale Titolo VI è erronea, poiché nell’emanando decreto
legislativo il suo contenuto risulterà sostituito dalla nuova
formulazione posta dall’articolo 5 dello Schema, che sostituisce
questo attuale Titolo VI (v. il precedente Capo 2.2.5);
- come già
osservato nel precedente Capo 2.2.4 di questo parere, l’articolo 7
in esame dovrebbe indicare anche l’abrogazione del Titolo III
(“Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche,
amministrativo-contabili e tecnico-informatiche”) del decreto
legislativo n. 217/2005, il cui contenuto è nel presente Schema
superato e sostituito dalle disposizioni del Capo IV (“Ruoli
tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente”)
del Titolo I (“Ordinamento del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”).
2.2.8 – Il Capo
III (“Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 97”) dello Schema reca l’articolo 8, pure intitolato
“(Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
97”, e – come espone la Relazione illustrativa - disciplina
l'introduzione di ulteriori ruoli ad esaurimento, ad integrazione di
quelli già previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo n.
97/2017 [“Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad
esaurimento”, che riarticolava i ruoli speciali antincendio
boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, già istituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 177, per il personale transitato dal Corpo forestale
dello Stato e individuati nella tabella B allegata a quel decreto
legislativo], il quale viene a sua volta modificato al fine, tra
l'altro, di istituire anche il ruolo dei direttivi aggiunti
antincendi AIB ad esaurimento.
La finalità, come
precisato dalla Relazione illustrativa, è quella, tipica dei ruoli
ad esaurimento, di consentire il passaggio graduale ad un nuovo
ordinamento del personale, senza penalizzazioni o disparità per il
personale già in servizio o (come si verifica nella fattispecie per
il personale transitato dal Corpo forestale dello Stato) proveniente
da altre Amministrazioni.
I nuovi ruoli ad
esaurimento, indicati nell’articolo 13-bis e disciplinati nei
successivi articoli del proposto nuovo Capo III del decreto
legislativo n. 97/2017 (i quali vanno dal successivo articolo 13-ter
all’articolo 13-undecies) sono i seguenti:
a) ruoli ad
esaurimento del personale specialista;
b) ruoli ad
esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni
logistico-gestionali e informatiche;
c) ruoli
professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti medici;
d) ruoli
professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti
ginnico-sportivi.
2.2.8.1 -
Relativamente al presente articolo 8 dello Schema si rileva quanto
segue.
Sulla rubrica del
proposto nuovo Capo III.
Nella rubrica del
proposto nuovo Capo III del decreto legislativo n. 97/2017 ("Capo
III - Ruoli ad esaurimento" la locuzione “Capo III -” è da
eliminare, perché nel testo l’intitolazione “Capo III” già
precede la rubrica, e comunque non deve farne parte.
Sulle proposte varie
articolazioni, orizzontali e verticali, delle qualifiche ad
esaurimento nella nuova figura professionale di direttore aggiunto.
In proposito si
richiamano le osservazioni formulate nel precedente Capo 2.2.3.1 di
questo parere con riferimento al proposto Capo V del nuovo Titolo II
del decreto legislativo n. 217/2005.
2.2.9 – Il Capo IV
(“Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
97”) dello Schema reca l’articolo 9, pure intitolato “Modifiche
al Capo IV del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97”, e –
oltre ad adeguare il riferimento normativo dell’attuale articolo
14, comma 1, in materia di ammissione agli scrutini di promozione,
alla nuova numerazione degli articoli conseguente al nuovo articolato
dello Schema - contiene ulteriori disposizioni transitorie rispetto a
quelle già previste dall'unico articolo (appunto l’articolo 14)
del Capo IV del decreto legislativo n. 97/2017, anche al fine di
adeguare quest’ultimo decreto legislativo alle innovazioni al
decreto legislativo n. 217/2005 introdotte dal presente Schema.
Queste ulteriori
disposizioni transitorie (contenute nei nuovi articoli da 14-bis a
14-septies del decreto legislativo n. 97/2017) concernono:
- il personale dei
ruoli delle specialità nautiche;
- il personale dei
ruoli delle specialità aeronaviganti;
- la progressione in
carriera dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento
e quanto agli scrutini per l'accesso, rispettivamente, alle
qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente
informatico, primo dirigente sanitario e primo dirigente
ginnico-sportivo, e al servizio prestato nei ruoli dei funzionari
amministrativo-contabili direttori e dei funzionari
tecnico-informatici direttori dell’attuale ordinamento;
- i corsi di
formazione per la progressione in carriera;
- salvaguardia e
ulteriori disposizioni per il personale appartenente al gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del
Corpo;
- l'espletamento dei
concorsi.
In proposito, in
considerazione della già rilevata (v. il Capo 2 del presente parere)
ampia discrezionalità politico-amministrativa alla base del presente
Schema, non si hanno rilievi da formulare.
2.2.10 – Il Capo V
(“Modifiche al Capo V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
97”) dello Schema:
- sostituisce
l’articolo 16 (“Clausola di salvaguardia retributiva”) del
decreto legislativo n. 97/2017, demandando, analogamente a quanto
previsto per il personale delle forze di polizia, ad un decreto
interministeriale in luogo dell'attuale decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri l’autorizzazione allo svolgimento del lavoro
straordinario del personale del Corpo nazionale; e prevedendo nelle
more l’autorizzazione entro i limiti massimi stabiliti con il
decreto autorizzativo relativo all'anno precedente;
- aggiunge al
medesimo decreto legislativo n. 97/2017 l’articolo 17-bis
(“Disposizioni economico-finanziarie”);
- aggiunge al
medesimo decreto legislativo n. 97/2017 l’articolo 17-ter
(“Copertura finanziaria”), prevedendo in proposito, a decorrere
dall’anno 2018, l’importo - di cui si è detto nel precedente
Capo 1.1 - di euro 16.030.000,00;
- aggiunge al
medesimo decreto legislativo n. 97/2017 l’articolo 17-quater
(“Valorizzazione retributiva e interpretazione dell'articolo 15”),
che reca, con l’esplicito richiamo, in rubrica, all’attuale
articolo 15 (“Fondo per l'operatività del soccorso pubblico”)
del decreto legislativo n. 97/2017, interpretazione autentica del
citato articolo 15 con riferimento alla tredicesima mensilità per
l’anno 2017.
In merito al
presente Capo V dello Schema si rileva preliminarmente che gli oneri
finanziari ivi previsti hanno ottenuto, nel contesto dell’intero
presente Schema di decreto legislativo, il visto di conformità (la
“bollinatura”) della competente Ragioneria generale dello Stato.
Ciò premesso, si
osserva quanto segue.
Sul proposto nuovo
articolo 17-bis, comma 5, lettera b).
La disposizione
prevede che a decorrere dall’anno 2019 il procedimento negoziale di
cui ai proposti nuovi articoli 136 e 226 del decreto legislativo n.
217/2005 definisca tra l’altro, analogamente a quanto previsto
negli ordinamenti delle forze di polizia “l'eventuale previsione di
benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità
specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio
per infermità dipendente da causa di servizio e nei casi di
decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque
denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso
tecnico specialistico” (il cosiddetto trascinamento).
In proposito, anche
alla luce di quanto emerso in sede di audizione, si prospetta
all’autorità redigente di valutare l’opportunità:
- in un’ottica di
omogeneizzazione con gli analoghi istituti delle forze di polizia,
d’una possibile previsione di un’effettiva e non soltanto
“eventuale” previsione dei benefici economici in argomento, sia
pure tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili;
- di tener conto
della differenza di regime fra perdita temporanea e perdita
definitiva della idoneità fisica.
Sul proposto nuovo
articolo 17-quater.
Si sottolinea che su
questo articolo la Ragioneria generale dello Stato ha ritenuto di
annotare espressamente, in sede di “bollinatura”, che la
disposizione ha carattere prettamente interpretativo in ordine
all’applicazione, limitatamente all’anno 2017, della tredicesima
mensilità su voci retributive ben definite, e non comporta nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.2.11 - Il Capo VI
(“Disposizioni finali”) reca l’articolo 11, pure intitolato
“Disposizioni finali”, e disciplina in quattro commi la
decorrenza degli effetti dell’emanando decreto legislativo.
In proposito si
osserva quanto segue.
Il comma 1 (“Il
presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana; le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 10 si
applicano a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018”)prevede –
oltre alla ordinaria vacatio legis quindicinale - la decorrenza
retroattiva dal 1° gennaio 2018 degli effetti giuridici ed economici
dei proposti nuovi Titolo I (“Ordinamento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
che espleta funzioni tecnico-operative”), Titolo II (“Ordinamento
del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale”) e Titolo
IV (recte: VI, v. il precedente Capo 2.2.5) (Norme di inquadramento,
concorsi straordinari e disposizioni economico-finanziarie”), delle
proposte nuove Tabelle A (“Dotazione organica dei ruoli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco”), B(“Qualifiche dei dirigenti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione ad essi
conferibili”) e C (“Misure dello stipendio tabellare, delle
indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del
personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco”) del decreto
legislativo n. 217/2005 e dei nuovi Capo III (“Ruoliad
esaurimento”, con istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento) e
Capo V (“Disposizioni economico-finanziarie e finali”) del
decreto legislativo n. 97/2017.
Sulla norma
retroattiva in generale e sui suoi effetti, pur rilevando i notevoli
e complessi adempimenti, presumibile fonte di contenzioso, che essa
comporta, non si hanno rilievi da formulare, in considerazione sia
della già rilevata ampia discrezionalità politico-amministrativa
alla base del presente Schema, sia in considerazione, quanto alla
ricaduta finanziaria, della “bollinatura” della Ragioneria
generale dello Stato.
Sulla terminologia
della disposizione si osserva che in luogo della parola
“disposizioni” appare più adeguata la locuzione “effetti
giuridici ed economici“, e che in luogo della locuzione “ si
applicano a decorrere” appare più adeguata la locuzione
“decorrono”; sicché per la seconda parte del presente comma 1 in
esame appare preferibile seguente testo: “gli effetti giuridici ed
economici di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 10 decorrono dalla
data del 1° gennaio 2018”.
Relativamente al
comma 2 (“Il termine previsto dall'articolo 18, comma l, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, decorre dalla data di
entrata in vigore del presente decreto”) non si hanno rilievi da
formulare (tranne il rilievo minimale della superfluità della
virgola dopo l’indicazione del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 97), trattandosi di una proroga della decorrenza, dalla ordinaria
data di entrata in vigore dell’emanando decreto legislativo,
relativamente al termine di centottanta giorni previsto dall'articolo
18, comma l, del decreto legislativo n. 97/2017 per armonizzare il
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314
(“Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali
periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”) e il decreto
del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 (“Regolamento
di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”)
con le nuove disposizioni.
Relativamente al
comma 3 (“Gli effetti ostativi connessi all'applicazione di
sanzioni disciplinari pari a quella pecuniaria previsti nel presente
decreto conseguono esclusivamente da condotte rilevanti ai fini
disciplinari poste in essere in data successiva all'entrata in vigore
del presente decreto”), il quale, quanto ai vari possibili effetti
ostativi, esclude dalla retroattività di cui al comma 1 le “sanzioni
disciplinari pari a quella pecuniaria”, non appare comprensibile -
a fronte delle possibili sanzioni disciplinari di gravità inferiore
a quella pecuniaria (v. l’attuale articolo 139 del decreto
legislativo n. 217/2005 e l’identico articolo 239 dello Schema) -
la ragione per cui l’esclusione di retroattività sia limitata alla
sola sanzione pecuniaria e non a sanzioni meno gravi.
Relativamente al
comma 4 (“I provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni
di cui ai decreti legislativi 8 marzo 2006, n. 139 e 13 ottobre 2005,
n. 217, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei corrispondenti
provvedimenti previsti dalle medesime disposizioni sostituite,
modificate o integrate dal presente decreto.”) si ritiene, anche in
esito a quanto emerso dalla audizione, che il comma debba essere
espunto perché superfluo, e altresì perché si ravvisa la
possibilità che in dichiarata applicazione di questo comma 4 siano
emessi provvedimenti amministrativi che, in violazione dei principi
generali, prevedano effetti retroattivi non consentiti dalla legge.
3. - Da ultimo,
relativamente alla redazione finale del decreto legislativo, si
raccomanda una verifica complessiva del testo secondo le indicazioni
della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio
2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 (“Guida alla redazione dei testi
normativi”) per l’eliminazione di refusi e l’uniformazione dei
criteri di citazione.
P.Q.M.
Nei termini esposti,
e con le osservazioni riportate, è il parere favorevole della
Sezione.
GLI ESTENSORI IL
PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi,
Francesco Paolo Tronca Claudio Zucchelli
IL SEGRETARIO
Cesare Scimia
Nessun commento:
Posta un commento