Corte dei Conti
2018: diritto del ricorrente, previo riconoscimento
dell’applicazione dei coefficienti di rendimento previsti per il
personale proveniente dal disciolto Corpo di Agenti di Custodia
Corte dei Conti
Toscana 223/2018
Sezione
TOSCANA
Esito
SENTENZA
Materia
PENSIONI
Anno
2018
Numero
223
Pubblicazione
24/09/2018
Codice ecli
ECLI:IT:CONT:2018:223SGTOS
Provvedimenti
collegati
Nessun provvedimento
collegato presente
Sentenza n.223/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
In composizione
monocratica nella persona del Consigliere, dott. Nicola Ruggiero, in
funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizioiscritto
al n. 60838 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso
depositato in data 17 luglio 2017 e proposto dal Sig. xxx xxx xxx,
xx, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Marchi ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Duca D’Aosta n. 5,
come da mandato in calce al ricorso;
contro
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, in
persona del legale rappresentante pro-tempore in carica, con sede in
Roma, Via Largo L. Daga n. 2;
e per quanto di
ragione
INPS, in persona del
legale rappresentante pro-tempore in carica, con sede in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato in Viale Belfiore n.
28/a, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e
disgiuntamente, dagli Avv.ti Ilario Maio e Marco Fallaci in forza di
procura generale alle liti del 21 luglio 2015, rep. 80974;
per la declaratoria
del diritto del
ricorrente, previo riconoscimento dell’applicazione dei
coefficienti di rendimento previsti per il personale proveniente dal
disciolto Corpo di Agenti di Custodia (ex art. 6 legge n. 1543/63 ,
richiamato dall’ art. 73 d.lgs 443/92 ), all’applicazione nei
suoi confronti del coefficiente di rendimento nella misura massima
dell’80% (0,8000) della base pensionale, con conseguente
rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento a far
data dal collocamento in quiescenza (19.7.2015) e con condanna al
pagamento in favore del Sig. xxx di tutte le somme ad esso dovute, a
titolo di arretrati a seguito della predetta rideterminazione del
trattamento pensionistico a far data dal 19.7.2015, maggiorate di
interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze
fino all’effettivo pagamento;
Visto l’atto
introduttivo del giudizio;
Visti gli altri
attiedocumenti di causa;
Uditi nella pubblica
udienza del 23 novembre 2017, celebrata con l’assistenza del
Segretario, Sig. Carmina Carlini, l’Avv. Luca Marchi per il
ricorrente e l’Avv. Paola Forgione per l’INPS, non comparso il
Ministero della Giustizia;
Ritenuto in
FATTO
1. Con il ricorso
indicato in epigrafe, il ricorrente ha premesso:
a)di essereentrato a
far parte del Corpo degli Agenti di Custodia del Ministero della
Giustizia il 27.11.1978;
b) di essere
transitato, a seguito di concorso, nei ruoli civili del Ministero
della Giustizia, con mansioni di commesso giudiziario, con assunzione
in servizio presso il Tribunale di Firenze dal 24.9.1989;
c) di essere stato
riammesso nel Corpo degli Agenti di Custodia, nel frattempo
smilitarizzato, con assunzione della nuova denominazione di Corpo di
Polizia Penitenziaria ( legge n. 395/90 ) con decreto del 25.9.1995 e
assunzione in servizio dal 30.10.1995, a seguito di domanda del
23.12.1992 (in applicazione dell’art. 132 del T.U. n. 3/57,
richiamato dal d.lgs 30.10.1992, n. 443 );
d) di essere stato
collocato in quiescenza, con il metodo retributivo, dal 19.7.2015.
Si è lamentato
della mancata applicazione nei suoi confronti del coefficiente di
rendimento nella misura massima dell’80% (0,8000)
della base
pensionabile ex art. art. 6 legge n. 1543/63 , richiamato dall’
art. 73 d.lgs 443/92 , avendo il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, considerato anche
tutto il servizio prestato dall’1.11.1995, ossia successivamente
alla riammissione nel Corpo (e fino al collocamento in riposo), come
“servizio civile”.
Tale servizio
sarebbe stato, dunque, erroneamente considerato come una nuova
assunzione, con conseguente applicazione dei coefficienti di
rendimento previsti per il personale civile.
L’ art. 73, comma
3, d.lgs n. 443/92 non limiterebbe, infatti, l’applicazione dell’
art. 6 della legge n. 1543/63 al solo personale in “servizio” al
momento dell’entrata in vigore della legge n. 395/90 (prevedente
l’istituzione del Corpo di Polizia penitenziaria e la soppressione
di quello degli agenti di custodia), non potendo allora il xxx essere
considerato alla stregua dei dipendenti assunti ex novo dopo tale
ultima legge.
Tutto ciò sarebbe
confermato dalla circolare INPDAP dell’1.6.2005 n. 19, all’uopo
richiamata ed adottata proprio per il personale del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria.
Di qui la
proposizione del presente ricorso, finalizzato ad ottenere la
riliquidazione del trattamento pensionistico, a decorrere dalla data
del collocamento in quiescenza (19.7.2015), previo riconoscimento del
diritto all’applicazione del coefficiente di rendimento nella
misura massima dell’80% (0,8000) della base pensionale.
2. L’INPS si è
costituito in giudizio con memoria depositata il 6 novembre 2017.
Con la predetta
memoria, l’Istituto previdenziale ha chiesto il rigetto del
ricorso.
A tal riguardo, ha
evidenziato di essersi attenuto alla natura giuridica del rapporto
comunicata dal Ministero della Giustizia, essendosi limitato a
calcolare il trattamento pensionistico secondo l’inquadramento
giuridico operato dal predetto Ministero, tenuto conto dello “status”
del ricorrente di dipendente civile (e non militare) per il periodo
dal 24.9.1989 in poi, in conseguenza dello svolgimento del proprio
rapporto di lavoro quale commesso giudiziario per il periodo dal
24.9.1989 al 30.10.1995.
D’altro canto, il
successivo reintegro nel Corpo di Polizia Penitenziaria, dopo
l’avvenuta smilitarizzazione di quello degli Agenti di Custodia,
non comporterebbe la reviviscenza del rapporto di lavoro come
militare (qualifica perduta dal ricorrente dal 24.9.1989), atteso che
il Corpo, alla data di ricostituzione del rapporto, non avrebbe
rivestito più natura militare.
3. Alla pubblica
udienza del 23 novembre 2017, l’Avv. Luca Marchi per il ricorrente
si è riportato al ricorso, ribadendo, in particolare, che l’ art.
73 del d.lgs n. 443/92 troverebbe spazio anche nei confronti del
personale proveniente dal disciolto Corpo degli Agenti di Custodia.
L’Avv. Paola
Forgione per l’INPS si è riporta agli atti scritti.
Il giudizio è
passato, dunque, in decisione, con lettura del dispositivo in
udienza.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente
ricorso risulta infondato e va, come tale, rigettato.
A tal riguardo,
giova osservare che, in base all’ art. 73 del d.lgs n. 443/92 ,
comma 3, “Al personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo
degli agenti di custodia continua ad applicarsi l’ articolo 6 della
legge 3 novembre 1963, n. 1543 ”.
A sua volta, il
richiamato art. 6 prevede che la pensione, tra gli altri, dei
militari del Corpo degli agenti di custodia “..è liquidata sulla
base dell’importo complessivo dell’ultimo stipendio o paga e
delle indennità pensionabili godute. Essa è ragguagliata, al
compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base
pensionabile come sopra determinata.
Per ciascun anno di
servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni
successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per
cento”.
Il medesimo art. 6,
con i criteri di liquidazione della pensione ivi previsti, può,
dunque, trovare spazio (unicamente) nei confronti del “..personale
proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia”.
Tale non può
ritenersi, a giudizio di questo Giudice, l’odierno ricorrente.
Egli, infatti, deve
ritenersi proveniente dai ruoli civili dell’Amministrazione della
Giustizia, nei quali risulta transitato, con le mansioni di commesso
giudiziario, sin dal 24.9.1989.
Aggiungasi che il
Corpo degli agenti di custodia è stato “smilitarizzato” in epoca
en antecedente a quella di proposizione dell’istanza di
riammissione nel Corpo stesso (23.12.1992) e di assunzione in
servizio dopo la predetta riammissione (30.10.1995, giusta decreto
del 25.9.1995).
Nello specifico, la
legge 15.12.1990, n. 395 (entrata in vigore l’11.1.1991), agli
artt. 1 e 2, ha previsto la soppressione del Corpo degli agenti di
custodia, con il transito del relativo personale, in quello,
contestualmente istituito, di Polizia penitenziaria.
Quest’ultimo, a
sua volta, per espressa previsione normativa, costituisce un Corpo
civile, facente parte delle Forze di Polizia, rispetto al quale
trovano spazio, se non diversamente previsto e nei limiti di
compatibilità, le norme relative agli impiegati civili dello Stato
(art. 1).
Ne consegue, in
armonia con quanto correttamente rilevato dall’INPS, che la
riammissione del ricorrente nel Corpo degli agenti di custodia (in
realtà, Corpo di Polizia penitenziaria) non poteva comportare la
reviviscenza del rapporto di lavoro come militare, non rivestendo più
il Corpo natura militare.
La posizione del
ricorrente deve, dunque, ritenersi equiparata a quella degli assunti
in servizio (con rapporto di natura civile) in epoca successiva
all’entrata in vigore della legge n. 395/90 , cui fa espresso
riferimento la circolare INPDAP n. INPDAP dell’1.6.2005 n. 19.
Né le conclusioni
testè esposte risultano inficiate dal richiamo operato dal
ricorrente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, alla cui
stregua la riammissione in servizio ex art. 132 T.U. 3/57 non
comporterebbe l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.
Tutto ciò a ragione
della peculiarità della fattispecie vagliata in questa sede,
caratterizzata dall’intervenuto mutamento medio tempore della
natura del Corpo presso il quale il ricorrente è stato riammesso.
In conclusione, alla
luce di tutto quanto sopra esposto, l’operato dell’Amministrazione
risulta immune da censure.
Il presente ricorso
va, dunque, rigettato.
Nondimeno, la
peculiarità della situazione concreta sottesa al ricorso giustifica
l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti,
Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione
monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente
pronunciando, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in
Firenze, nella camera di consiglio del 23 novembre 2017.
IL GIUDICE
F.to dott. Nicola
RUGGIERO
Depositato in
Segreteria 24/09/2018
Il Direttore della
Segreteria
F.to Paola Altini
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