Corte dei Conti
2018: chiesta apposita consulenza tecnica medico legale e ciò al
fine di procedere per la verifica delle condizioni sanitarie
legittimanti la pretesa in ordine al riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio
Corte dei Conti
Calabria 324/2018
CALABRIA
Esito
SENTENZA
Materia
PENSIONI
Anno
2018
Numero
324
Pubblicazione
26/10/2018
Codice ecli
ECLI:IT:CONT:2018:324SGCAL
Provvedimenti
collegati
Nessun provvedimento
collegato presente
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Il Giudice Unico
delle Pensioni, Cons. Quirino LORELLI
ha pronunciato la
seguente
Sentenza N.324/2018
sul ricorso in
materia di pensioni, iscritto al n.21707 del registro di segreteria,
proposto da
xxx rappresentato e
difeso dall’avv. Lilia Cianfrone
nei confronti
del Ministero
dell’Interno, in persona del ministro in carica, legale rapp.te
pro-tempore, rappresentata e difesa dal direttore della divisione
III, giusta memoria depositata il 10-10-2018
esaminati gli atti e
documenti tutti del fascicolo processuale;
uditi all’udienza
del 22 ottobre 2018, l’avv.to Lilia Cianfrone, per il ricorrente,
nessuno comparso per il Ministero degli Interni, esperito il
tentativo di conciliazione come da verbale di udienza
F A T T O
Con atto
introduttivo del presente giudizio, depositato l’11-7-2018, il sig.
xx dipendente di P.S. in quiescenza dal dicembre 2014, ha chiesto
alla Corte dei conti di a) disporre apposita consulenza tecnica
medico legale e ciò al fine di procedere per la verifica delle
condizioni sanitarie legittimanti la pretesa in ordine al
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità
ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico, cardiopatia
ipertensiva con sussistenza di correlazione eziopatogenetica, per
interdipendenza con l'infermità/lesione;
b) accogliere il
ricorso e, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del
ricorrente ad ottenere il beneficio della dipendenza da causa di
servizio per infermità ipertensione arteriosa in buon compenso
emodinamico, cardiopatia ipertensiva con sussistenza di correlazione
eziopatogenetica, per interdipendenza con l'infermità/lesione e
della domanda di Equo indennizzo di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001
n.6, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Precisa il
ricorrente di aver presentato, in data 15-4-2008, domanda di
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio D.P.R. 461/01
art. 2, nonché il 5.05.2008 richiesta di Equo Indennizzo ai sensi
della L. 1094/70; che in data 26.06.2014 con protocollo
MDE24385/12303 di essere stato convocato dal "Ministero della
difesa- Dipartimento militare di medicina legale di Messina -
Commissione Ospedaliera 1A" a visita medico collegiale per
definizione della pratica di - Dipendenza da causa di Servizio.
Precisa anche che in data 10-1-2018, gli veniva notificato il
giudizio sanitario espresso dal competente comitato di verifica e
fatto proprio dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica
Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio
Trattamento di Pensione e Previdenza, Divisione II, con decreto
n°8515/17 del 4-12-2017, che non riconosceva la dipendenza da causa
di servizio per l'infermità IPERTENSIONE ARTERIOSA IN BUON COMPENSO
EMODINAMICO, respingendo altresì la domanda di equo indennizzo
presentata in data 5-5-2008. Sul punto il ricorrente lamenta come il
giudizio espresso, risulterebbe assolutamente generico, mancante di
alcuni caratteri fondanti di una valutazione medica, essendo stata
omessa l'applicazione di qualsivoglia metodologia scientifica di
indagine; inoltre la conclusione a cui la commissione è pervenuta
sarebbe non sorretta da un iter logico argomentativo persuasivo e
convincente, mancherebbe l'indicazione, certa e priva di dubbi
scientifici, in ordine al fatto che le infermità, da cui risulta
affetto non possano essere riconducibili al servizio prestato,
neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante.
Si è costituito in
giudizio il Ministero dell’Interno, depositando memoria di
costituzione in data 10-10-2018, del direttore della III^ Divisione,
della Direzione centrale per le risorse umane, Servizio trattamento
di pensione e previdenza, precisando come la Commissione Medico
Ospedaliera di Messina abbia solamente accertato l'infermità in
questione e non ha mai espresso — non rientrando nelle proprie
competenze - alcun giudizio in merito alla dipendenza da causa di
servizio delle infermità oggetto del presente contenzioso quindi,
il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non ha disatteso
alcun giudizio positivo. Rappresenta ancora il Ministero come nel
presentare in data 07.07.2018 il ricorso alla Corte dei conti, appaia
evidente il tentativo del ricorrente di eludere il termine di 60
giorni dalla data di notifica del provvedimento, scaduto in data
11/03/2018, di presentazione del gravame al TAR ovvero il termine di
120 giorni da detta notifica, scaduto in data 10/05/2018 al
Presidente della Repubblica, il tutto in quanto il provvedimento
risulta notificato all'interessato in data 10/01/2018. Tutto ciò
comporterebbe, secondo l’amministrazione resistente, che vi sia un
difetto di giurisdizione in quanto il ricorso, pur comportando una
contestazione sulla dipendenza da causa di servizio, sarebbe stato
presentato avverso un provvedimento ministeriale vertente materia
(equo indennizzo) che, ai sensi della legislazione vigente è
affidata ai Tribunali Amministrativi Regionali o dal Presidente della
Repubblica.
Nel merito delle
questioni dedotte l’Amministrazione rappresenta come il Comitato
abbia effettuato una precisa e approfondita valutazione del caso
concreto prospettato, alla luce di tutti i documenti disponibili e
come se detto Comitato non avesse ritenuto sufficiente la
documentazione esaminata avrebbe avuto facoltà sia di evidenziare
l'eventuale carenza sia di chiedere all’Amministrazione un
supplemento di documentazione ad integrazione come effettuato in
altri casi. Inoltre il ricorrente nel ricorso non avrebbe fornito
elementi nuovi o indicato circostanze specifiche che non risultino
già dagli atti della pratica e che possano consentire
all'Amministrazione di chiedere un ulteriore nuovo parere al citato
Consesso, previo riesame, ai sensi del citato art. 14 del DPR
461/2001. Chiede quindi il rigetto del ricorso in via principale per
inammissibilità per difetto di giurisdizione (anche alla luce delle
già citate Sentenze di varie Sezioni Giurisdizionali di codesta
Corte nonché della Sentenza n.458/2014 depositata il 09/05/2014) e,
in via subordinata, in quanto infondato, con vittoria di spese di
giudizio.
All’udienza di
discussione della causa del 22-10-2018 le parti, espletato il
tentativo di conciliazione come da verbale, si sono riportate alle
rispettive richieste e conclusioni.
D I R I T T O
Preliminarmente va
vagliata l’eccezione di rito formulata dal Ministero degli Interni
circa il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti in ordine
alla domanda di equo indennizzo.
Nella fattispecie
appare evidente che la richiesta di riconoscimento della causa di
servizio avanzata all’Amministrazione di appartenenza dal
ricorrente, risultava finalizzata ad ottenere l’equo indennizzo e
non la pensione privilegiata, come dimostrato dalla assenza di una
apposita domanda amministrativa di beneficio pensionistico e dallo
stesso tenore del ricorso introduttivo del giudizio, che, nelle
conclusioni, scinde la domanda di riconoscimento della causa di
servizio da quella di equo indennizzo, riportandole in capi diversi,
ma finendo con l’ammettere l’inesistenza di una domanda di
pensione, circostanza che, senza alcun dubbio, porta ad escludere che
sia stato introdotto un ricorso pensionistico (art.151 C.G.C.) e
dunque a dover declinare la giurisdizione contabile. D’altro canto
il ricorso introduttivo del giudizio non contiene alcuna
esplicitazione di una intenzione del ricorrente di ottenere il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della
presentazione successiva di una domanda di pensione privilegiata –
circostanza che, secondo parte della giurisprudenza della Corte dei
conti (Sez. Appello Sicilia, 25 settembre 2018, n.191), rende
ammissibili i ricorsi volti ad ottenere una sola declaratoria di
riconoscimento – ma finalizza espressamente la domanda a quella a
suo tempo presentata dal ricorrente per ottenere l’equo indennizzo.
L’equo indennizzo
è una prestazione indennitaria, di natura non previdenziale,
attribuita dallo Stato al dipendente che abbia subito una perdita o
menomazione della integrità psicofisica in conseguenza di infermità
o lesione contratta per causa di servizio ed a prescindere dalla
responsabilità a titolo di colpa o dolo del datore di lavoro.
Tale materia esula,
quindi, dalla giurisdizione della Corte dei Conti in materia
pensionistica (delineata già dall’art.62 del T.U. 12 luglio 1934,
n.1214, dall’art.6 della Legge 14 gennaio 1994, n.19 e dall’art.5
della Legge 21 luglio 2000, n.205 ed, oggi, dall’art.18 del C.G.C.
e dagli artt.151 e segg. del medesimo Codice), come anche sancito
dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. SS.UU, 15 luglio
2008, n.19342; 31 marzo 2006, n.7581) e da quella consolidata della
Corte dei Conti (per tutte SS.RR. n.67/c del 8 ottobre 1987),
rimanendo attratta dalla giurisdizione amministrativa posto che il
ricorrente era dipendente delle Forze di P.S., onde trova
applicazione la previsione dell’art.3, comma 1 del d. lgs.
n.165/2001, rimanendo in regime di diritto pubblico e che sull’equo
indennizzo rimane competente a decidere il TAR.
Le spese vanno
compensate stante la natura di mero rito della presente pronuncia.
P. Q. M.
La Corte dei conti,
Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, Giudice unico delle
pensioni, definitivamente pronunciando
d i c h i a r a
Il difetto di
giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice
amministrativo, assegnando al ricorrente un termine di novanta giorni
per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice competente. Spese
compensate.
Così deciso in
Catanzaro alla pubblica udienza del 22 ottobre 2018.
Il giudice unico
f.to Cons. Quirino
Lorelli
Depositata in
segreteria il 26/10/2018
Il responsabile
delle segreterie pensioni
Dott.ssa
Francesca Deni
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