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venerdì 2 novembre 2018

Corte dei Conti 2018: chiesta apposita consulenza tecnica medico legale e ciò al fine di procedere per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio Corte dei Conti Calabria 324/2018



Corte dei Conti 2018: chiesta apposita consulenza tecnica medico legale e ciò al fine di procedere per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
Corte dei Conti Calabria 324/2018

CALABRIA
Esito

SENTENZA
Materia

PENSIONI
Anno

2018
Numero

324
Pubblicazione

26/10/2018
Codice ecli

ECLI:IT:CONT:2018:324SGCAL
Provvedimenti collegati
Nessun provvedimento collegato presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Il Giudice Unico delle Pensioni, Cons. Quirino LORELLI

ha pronunciato la seguente

Sentenza N.324/2018

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n.21707 del registro di segreteria, proposto da

xxx rappresentato e difeso dall’avv. Lilia Cianfrone

nei confronti

del Ministero dell’Interno, in persona del ministro in carica, legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa dal direttore della divisione III, giusta memoria depositata il 10-10-2018

esaminati gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale;

uditi all’udienza del 22 ottobre 2018, l’avv.to Lilia Cianfrone, per il ricorrente, nessuno comparso per il Ministero degli Interni, esperito il tentativo di conciliazione come da verbale di udienza

F A T T O

Con atto introduttivo del presente giudizio, depositato l’11-7-2018, il sig. xx dipendente di P.S. in quiescenza dal dicembre 2014, ha chiesto alla Corte dei conti di a) disporre apposita consulenza tecnica medico legale e ciò al fine di procedere per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico, cardiopatia ipertensiva con sussistenza di correlazione eziopatogenetica, per interdipendenza con l'infermità/lesione;

b) accogliere il ricorso e, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio della dipendenza da causa di servizio per infermità ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico, cardiopatia ipertensiva con sussistenza di correlazione eziopatogenetica, per interdipendenza con l'infermità/lesione e della domanda di Equo indennizzo di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001 n.6, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Precisa il ricorrente di aver presentato, in data 15-4-2008, domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio D.P.R. 461/01 art. 2, nonché il 5.05.2008 richiesta di Equo Indennizzo ai sensi della L. 1094/70; che in data 26.06.2014 con protocollo MDE24385/12303 di essere stato convocato dal "Ministero della difesa- Dipartimento militare di medicina legale di Messina - Commissione Ospedaliera 1A" a visita medico collegiale per definizione della pratica di - Dipendenza da causa di Servizio. Precisa anche che in data 10-1-2018, gli veniva notificato il giudizio sanitario espresso dal competente comitato di verifica e fatto proprio dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza, Divisione II, con decreto n°8515/17 del 4-12-2017, che non riconosceva la dipendenza da causa di servizio per l'infermità IPERTENSIONE ARTERIOSA IN BUON COMPENSO EMODINAMICO, respingendo altresì la domanda di equo indennizzo presentata in data 5-5-2008. Sul punto il ricorrente lamenta come il giudizio espresso, risulterebbe assolutamente generico, mancante di alcuni caratteri fondanti di una valutazione medica, essendo stata omessa l'applicazione di qualsivoglia metodologia scientifica di indagine; inoltre la conclusione a cui la commissione è pervenuta sarebbe non sorretta da un iter logico argomentativo persuasivo e convincente, mancherebbe l'indicazione, certa e priva di dubbi scientifici, in ordine al fatto che le infermità, da cui risulta affetto non possano essere riconducibili al servizio prestato, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando memoria di costituzione in data 10-10-2018, del direttore della III^ Divisione, della Direzione centrale per le risorse umane, Servizio trattamento di pensione e previdenza, precisando come la Commissione Medico Ospedaliera di Messina abbia solamente accertato l'infermità in questione e non ha mai espresso — non rientrando nelle proprie competenze - alcun giudizio in merito alla dipendenza da causa di servizio delle infermità oggetto del presente contenzioso quindi, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non ha disatteso alcun giudizio positivo. Rappresenta ancora il Ministero come nel presentare in data 07.07.2018 il ricorso alla Corte dei conti, appaia evidente il tentativo del ricorrente di eludere il termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento, scaduto in data 11/03/2018, di presentazione del gravame al TAR ovvero il termine di 120 giorni da detta notifica, scaduto in data 10/05/2018 al Presidente della Repubblica, il tutto in quanto il provvedimento risulta notificato all'interessato in data 10/01/2018. Tutto ciò comporterebbe, secondo l’amministrazione resistente, che vi sia un difetto di giurisdizione in quanto il ricorso, pur comportando una contestazione sulla dipendenza da causa di servizio, sarebbe stato presentato avverso un provvedimento ministeriale vertente materia (equo indennizzo) che, ai sensi della legislazione vigente è affidata ai Tribunali Amministrativi Regionali o dal Presidente della Repubblica.

Nel merito delle questioni dedotte l’Amministrazione rappresenta come il Comitato abbia effettuato una precisa e approfondita valutazione del caso concreto prospettato, alla luce di tutti i documenti disponibili e come se detto Comitato non avesse ritenuto sufficiente la documentazione esaminata avrebbe avuto facoltà sia di evidenziare l'eventuale carenza sia di chiedere all’Amministrazione un supplemento di documentazione ad integrazione come effettuato in altri casi. Inoltre il ricorrente nel ricorso non avrebbe fornito elementi nuovi o indicato circostanze specifiche che non risultino già dagli atti della pratica e che possano consentire all'Amministrazione di chiedere un ulteriore nuovo parere al citato Consesso, previo riesame, ai sensi del citato art. 14 del DPR 461/2001. Chiede quindi il rigetto del ricorso in via principale per inammissibilità per difetto di giurisdizione (anche alla luce delle già citate Sentenze di varie Sezioni Giurisdizionali di codesta Corte nonché della Sentenza n.458/2014 depositata il 09/05/2014) e, in via subordinata, in quanto infondato, con vittoria di spese di giudizio.

All’udienza di discussione della causa del 22-10-2018 le parti, espletato il tentativo di conciliazione come da verbale, si sono riportate alle rispettive richieste e conclusioni.

D I R I T T O

Preliminarmente va vagliata l’eccezione di rito formulata dal Ministero degli Interni circa il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti in ordine alla domanda di equo indennizzo.

Nella fattispecie appare evidente che la richiesta di riconoscimento della causa di servizio avanzata all’Amministrazione di appartenenza dal ricorrente, risultava finalizzata ad ottenere l’equo indennizzo e non la pensione privilegiata, come dimostrato dalla assenza di una apposita domanda amministrativa di beneficio pensionistico e dallo stesso tenore del ricorso introduttivo del giudizio, che, nelle conclusioni, scinde la domanda di riconoscimento della causa di servizio da quella di equo indennizzo, riportandole in capi diversi, ma finendo con l’ammettere l’inesistenza di una domanda di pensione, circostanza che, senza alcun dubbio, porta ad escludere che sia stato introdotto un ricorso pensionistico (art.151 C.G.C.) e dunque a dover declinare la giurisdizione contabile. D’altro canto il ricorso introduttivo del giudizio non contiene alcuna esplicitazione di una intenzione del ricorrente di ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della presentazione successiva di una domanda di pensione privilegiata – circostanza che, secondo parte della giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. Appello Sicilia, 25 settembre 2018, n.191), rende ammissibili i ricorsi volti ad ottenere una sola declaratoria di riconoscimento – ma finalizza espressamente la domanda a quella a suo tempo presentata dal ricorrente per ottenere l’equo indennizzo.

L’equo indennizzo è una prestazione indennitaria, di natura non previdenziale, attribuita dallo Stato al dipendente che abbia subito una perdita o menomazione della integrità psicofisica in conseguenza di infermità o lesione contratta per causa di servizio ed a prescindere dalla responsabilità a titolo di colpa o dolo del datore di lavoro.

Tale materia esula, quindi, dalla giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica (delineata già dall’art.62 del T.U. 12 luglio 1934, n.1214, dall’art.6 della Legge 14 gennaio 1994, n.19 e dall’art.5 della Legge 21 luglio 2000, n.205 ed, oggi, dall’art.18 del C.G.C. e dagli artt.151 e segg. del medesimo Codice), come anche sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. SS.UU, 15 luglio 2008, n.19342; 31 marzo 2006, n.7581) e da quella consolidata della Corte dei Conti (per tutte SS.RR. n.67/c del 8 ottobre 1987), rimanendo attratta dalla giurisdizione amministrativa posto che il ricorrente era dipendente delle Forze di P.S., onde trova applicazione la previsione dell’art.3, comma 1 del d. lgs. n.165/2001, rimanendo in regime di diritto pubblico e che sull’equo indennizzo rimane competente a decidere il TAR.

Le spese vanno compensate stante la natura di mero rito della presente pronuncia.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando

d i c h i a r a

Il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice amministrativo, assegnando al ricorrente un termine di novanta giorni per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice competente. Spese compensate.

Così deciso in Catanzaro alla pubblica udienza del 22 ottobre 2018.

Il giudice unico

f.to Cons. Quirino Lorelli

Depositata in segreteria il 26/10/2018

Il responsabile delle segreterie pensioni

Dott.ssa Francesca Deni

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