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venerdì 2 novembre 2018

Corte dei Conti 2018: i ricorrenti domandano la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico Corte dei Conti Puglia 719/2018




Corte dei Conti 2018: i ricorrenti  domandano la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico
Corte dei Conti Puglia 719/2018


PUGLIA
Esito

SENTENZA
Materia

PENSIONI
Anno

2018
Numero

719
Pubblicazione

25/10/2018
Codice ecli

ECLI:IT:CONT:2018:719SGPUG
Provvedimenti collegati
Nessun provvedimento collegato presente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI    Sent 719/2018

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

- in funzione di Giudice Unico delle Pensioni -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 33942 del registro di segreteria, proposto da

xxx

tutti rappresentati e difesi dall’avv. Laura Lieggi ed elettivamente domiciliati come da mandato in atti,

contro

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., non costituito;

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex art. 158, c.g.c.

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

udite, nella pubblica udienza del 10.10.2018, le parti, come da verbale.

FATTO

Con l’epigrafato ricorso, i ricorrenti, a mezzo di cumulative domande connesse ex art. 103 c.p.c., domandano la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, goduto in qualità di sottufficiali dell’esercito (e “riservisti” dal 31.7.2012), in quanto ritenuto affetto da plurimi errori di calcolo (per omessa valutazione dei periodi di missione all’estero e/o delle promozioni medio tempore ottenute), meglio illustrate nell’atto introduttivo di giudizio (cfr. pagg. 2-4), cui si rimanda, breviter, ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c., siccome evidenziate dalle perizie contabili di parte all’uopo esibite.

Concludono, dunque, per la condanna del Ministero alle differenze loro spettanti a tale titolo maturate - quantificate in € 5.826,52 in favore del M. M.; in € 8.590,59, in favore del P. N. e in € 6.538,83, in favore del D. P. – e maturande. Il tutto oltre accessori come per legge, spese e competenze della presente procedura, con attribuzione al loro difensore, dichiaratosi antistatario.

Il Ministero si è tardivamente costituito, concludendo per la declaratoria di cessata materia del contendere con riguardo alla domanda riguardante il M. M. e per il rinvio della trattazione delle altre due, all’uopo sostanzialmente deducendo il già avvenuto (ovvero l’imminente) soddisfacimento della pretesa attorea.

L’INPS, seppur ritualmente convenuta, non ha inteso costituirsi.

Dopo un precedente rinvio il 12.9.2018, per consentire ai ricorrenti di presentare ulteriori note difensive autorizzate, alla luce della tardiva costituzione del Ministero, all’udienza del 10.10.2018, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, insistendo sulle originarie conclusioni. Il giudizio è stato definito, come da dispositivo letto all’esito della camera di consiglio.

DIRITTO

Pregiudizialmente, in rito, va dichiarata la contumacia dell’INPS e rigettata la domandata declaratoria di cessata materia del contendere avanzata dal Ministero, mancando le imprenscindibili conclusioni conformi di tutte le parti e permanendo, inoltre, evidentemente, l’interesse dei ricorrenti ad avere una pronuncia sul loro diritto, stante l’assenza – allo stato – di provvedimenti (e/o pagamenti) concretamente aderenti alla pretesa attorea, pur preannunciati.

Nel merito, il ricorso va accolto in quanto fondato.

In assenza di una sostanziale contestazione – comportamento processualmente rilevante sotto il profilo probatorio, ex art. 95, comma 1, c.g.c. - del datore di lavoro pubblico (quale ordinatore primario della spesa riconnessa al trattamento previdenziale che ne occupa), in ordine alla pretesa avanzata dai ricorrenti, è in facoltà di questo giudice motivare sinteticamente la presente decisione, rimandando alle risultanze delle perizie contabile allegate e alle ulteriori considerazioni espresse in ricorso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art, 17 comma 1, disp. att., c.g.c.

Dall’analisi delle stesse, invero, si evince la debenza delle somme domandate in giudizio e il diritto alla riliquidazione della maggior pensione anche per i ratei a venire, negli importi indicati in perizia. Per l’effetto, l’INPS è condannato a pagare le somme dapprima riportate e a liquidare il futuro trattamento pensionistico con le maggiorazioni richieste.

Le spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ma vengono compensate interamente con riguardo all’INPS, sia in ragione della mancata attività processuale svolta, sia in relazione alla funzione di mero ordinatore secondario di spesa, che esclude qualsivoglia ruolo causale nel ritardo con cui si è provveduto nei sensi richiesti, ciò integrando la reciproca soccombenza rilevante ai sensi di cui all’art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, dichiara la contumacia dell’INPS e accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00, onnicomprensive, oltre iva, cpa e spese generali, con loro distrazione in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018.

                                                                                                               IL GIUDICE

                                                                                                  F.to  (Cons. Aurelio Laino)

Depositata in Segreteria il 25/10/2018

Il Funzionario di Cancelleria

F.to (dott. Pasquale ARBORE)

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