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giovedì 8 novembre 2018
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 26 ottobre 2018 Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (18A07138) (GU n.260 del 8-11-2018)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 26 ottobre 2018
Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. (18A07138)
(GU n.260 del 8-11-2018)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifiche dell'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto l'art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
concernente «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito in
legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 7 aprile
2017, n. 45, ai sensi del quale il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da
destinare alle unita' cinofile mediante avvio di procedura speciale
di reclutamento riservata al personale volontario utilizzato nella
sezione cinofila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che risulti
iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui all'art. 6
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato non
meno di centoventi giorni di servizio;
Visto l'art. 1, commi 287 e 289, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,
che prevedono, rispettivamente, l'assunzione straordinaria, nell'arco
di un quinquennio a decorrere dal 2018, di un contingente di
personale del ruolo iniziale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' l'incremento di trecento unita' della dotazione
organica della qualifica di vigile del fuoco;
Visto l'art. 1, comma 295, della richiamata legge n. 205 del 2017,
che riserva, nel limite massimo del trenta per cento, le assunzioni
ivi previste al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e deroga il limite di eta' anche per le assunzioni di cui
all'art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004,
n. 76, recante il «Regolamento concernente disciplina delle procedure
per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78,
recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n.
163, concernente il «Regolamento recante la disciplina del concorso
pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili
del fuoco. Art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile 30 maggio 2005, n. 2,
costitutivo della sezione cinofila nazionale e dei nuclei cinofili
territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che i citati art. 1, comma 295, della legge n. 205 del
2017 e art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, prevedono
che con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso
dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del
fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, nonche', per le unita'
cinofile, il conseguimento della prescritta certificazione operativa
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
predetto decreto-legge, sono stabiliti i criteri di verifica
dell'idoneita' psico-fisica e modalita' abbreviate per il corso di
formazione;
Ravvisata, inoltre, l'esigenza di individuare le modalita' di
espletamento della procedura selettiva ai fini della formazione della
graduatoria di merito, anche assicurando la verifica dei requisiti di
idoneita' operativa, allo scopo di garantire l'incolumita' del
personale interessato allo svolgimento dei servizi di istituto,
nonche' dei terzi.
Decreta:
Art. 1
Requisiti per l'accesso
1. L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del corrispondente
ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato
Corpo nazionale, avviene nei limiti e per le finalita' di cui
all'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, nonche' di quelli di cui all'art. 19-bis del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, mediante procedura speciale di reclutamento a
domanda, riservata al personale volontario di cui al penultimo
periodo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, che abbia maturato entro il 1° gennaio 2018 i requisiti
previsti dall'art. 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017, ovvero,
in relazione al personale volontario utilizzato nei nuclei cinofili
territoriali del medesimo Corpo, che abbia conseguito la prescritta
certificazione operativa alla data dell'11 aprile 2017.
2. Resta fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per
l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa
vigente. Non e' ammesso alla procedura speciale di reclutamento il
personale volontario che abbia riportato la sanzione disciplinare
della sospensione dai richiami, di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e quello che abbia maturato, alla
data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione
delle domande e comunque sino alla data di assunzione, l'eta'
prevista per il collocamento a riposo del personale del Corpo
nazionale dall'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Art. 2
Modalita' di espletamento della procedura selettiva
1. La procedura prevede l'attribuzione del punteggio per formare la
graduatoria di merito e l'accertamento dell'idoneita' tramite
apposita prova di capacita' operativa.
2. L'attribuzione del punteggio viene determinata da:
a) i giorni di servizio. A ciascun giorno di servizio prestato in
una delle qualifiche del personale volontario sono attribuiti punti
0,01. Non concorrono al computo dei giorni di servizio quelli
relativi al corso di formazione iniziale di cui all'art. 9, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
Nella quantificazione dei giorni di servizio previsti dall'art. 1,
comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' ai fini del
presente articolo, sono computati i giorni di servizio prestati nel
Corpo nazionale dal personale il cui rapporto di impiego sia cessato
nell'ultimo quinquennio per cause diverse da quelle indicate dagli
articoli 136 e 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. I
giorni di servizio devono essere attestati dal Comando dei vigili del
fuoco presso il quale sono stati effettuati e computati secondo le
indicazioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante
del presente decreto;
b) anzianita' di iscrizione negli appositi elenchi del personale
volontario. A ciascun anno di anzianita' di iscrizione sono
attribuiti 0,15 punti;
c) le patenti di cui all'allegato B, che costituisce parte
integrante del presente decreto. Nel medesimo allegato sono indicati
i punti da attribuire in funzione delle diverse tipologie di patenti
ivi indicate entro un massimo di punti 1. I punteggi delle patenti
non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il
titolo che da' luogo al punteggio piu' elevato;
d) servizio di leva. Al personale volontario che ha prestato
l'intero servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono attribuiti 0,15 punti;
e) per le unita' cinofile, in luogo della lettera c), si applica
quanto segue: l'aver ricoperto la mansione di formatore cinofilo,
attestata dalla Direzione centrale per la formazione, per la quale
sono attribuiti punti 1.
3. I requisiti per l'attribuzione del punteggio di cui al presente
articolo devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2018.
Art. 3
Commissione esaminatrice
1. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato
Dipartimento, e' nominata una commissione esaminatrice per
l'attribuzione del punteggio nonche' per l'accertamento
dell'idoneita'.
2. La commissione e' presieduta da un dirigente di qualifica non
inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale ed e'
composta da un numero di componenti, non inferiore a tre, in servizio
nel Dipartimento e appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale,
al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale e alla carriera
prefettizia.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, non inferiore a quello dei
collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo contabili,
ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile
dell'interno con la qualifica equiparata, in servizio presso il
Dipartimento.
4. Per ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o
piu' componenti e del segretario della commissione, e' prevista la
nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con il decreto di
nomina della commissione medesima.
Art. 4
Formazione, approvazione
e pubblicazione delle graduatorie
1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito,
riferite rispettivamente al personale da assumere ai sensi dell'art.
1, comma 295, della legge n. 205 del 2017 e dell'art. 19-bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in base al punteggio complessivo
riportato dai candidati nella valutazione dei requisiti di cui
all'art. 2.
2. Sulla base di tali graduatorie l'amministrazione redige le
graduatorie finali, approvate con decreti del Capo del Dipartimento,
pubblicati nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero
dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
3. Qualora, durante il periodo di validita' delle graduatorie, si
rendano disponibili per la copertura ulteriori posti, l'assunzione
degli altri candidati e' subordinata, comunque, all'accertamento
dell'idoneita' e dei requisiti di idoneita' psico-fisica e
attitudinale, secondo le modalita' di cui agli articoli 5 e 6 del
presente decreto.
4. Al personale assunto all'esito delle procedure speciali di
reclutamento si applica quanto disposto dall'art. 35, comma 5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5
Accertamento dell'idoneita'
1. Secondo l'ordine della graduatoria finale per ciascuna delle
annualita' previste dall'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, nonche' secondo l'ordine della graduatoria riferita
alle unita' cinofile, i candidati sono convocati per l'accertamento
dell'idoneita' da parte della commissione esaminatrice. Per le
annualita' successive alla prima la commissione esaminatrice e'
nominata secondo i criteri stabiliti dall'art. 3.
2. La prova di capacita' operativa, anche allo scopo di garantire
la propria e l'altrui incolumita' nei servizi operativi, e' diretta
ad accertare l'efficienza fisica per l'esercizio delle funzioni del
ruolo dei vigili del fuoco, pure con riferimento all'utilizzo di
attrezzature e mezzi operativi. La prova mira a valutare la capacita'
pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione
motoria e di acquaticita'. La tipologia della prova e le relative
modalita' di esecuzione sono specificate nel bando di concorso.
3. I candidati si presentano all'accertamento dell'idoneita' muniti
di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, dal
quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di
attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti:
azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana,
centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana,
ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I
certificati devono essere rilasciati in data non antecedente
a quarantacinque giorni dall'effettuazione dell'accertamento. La
mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del
candidato al suddetto accertamento e la conseguente esclusione dalla
procedura speciale di reclutamento.
4. Il mancato superamento della prova di capacita' operativa
comporta l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento,
nonche' determina gli effetti di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all'art. 12 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Art. 6
Accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali
1. I candidati risultati idonei all'accertamento di cui all'art. 5
sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e
attitudinale ai sensi dell'art. 5 del regolamento 18 settembre 2008,
n. 163.
2. A tal fine i candidati sono sottoposti ad un esame clinico
generale, a prove strumentali e di laboratorio anche di tipo
tossicologico, nonche' ad un colloquio integrato con eventuali esami
o test neuropsicodiagnostici. E' facolta' dell'amministrazione
richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di
accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli
accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.
3. I giudizi di inidoneita' espressi dalla commissione, nominata ai
sensi dell'art. 5 del regolamento 18 settembre 2008, n. 163,
comportano l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento e,
qualora integrino un caso di inidoneita' ai sensi dell'art. 20, comma
1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio
2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti.
4. Nei confronti dei candidati che, in sede di accertamento dei
requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale, sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, tali da lasciar prevedere
il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la
commissione fissa il termine entro il quale sottoporre detti
candidati al previsto accertamento sanitario, per verificare la
sussistenza dell'idoneita' fisica.
5. Al fine di completare le procedure selettive entro i termini
previsti per le assunzioni per ciascuna delle annualita' di cui
all'art. 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017, qualora nel
giorno fissato per l'accertamento dell'idoneita' o per l'accertamento
dei requisiti psico-fisico ed attitudinali il candidato risulti
assente giustificato, si procedera', per l'annualita' in corso, allo
scorrimento della graduatoria, fermo restando il diritto del medesimo
alla riconvocazione alle procedure di reclutamento per le successive
annualita'.
Art. 7
Corso di formazione
1. Il corso di formazione, della durata di sei mesi esclusivamente
per le finalita' del presente decreto, si articola in due fasi: la
prima della durata di cinque mesi, la seconda, di applicazione
pratica, della durata di un mese e si svolge presso le sedi centrali
o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili
esigenze organizzative, il corso puo' svolgersi anche presso altre
sedi.
2. Il corso, che ha carattere residenziale, e' finalizzato allo
sviluppo di competenze di ruolo e all'acquisizione di tecniche
operative basilari per il soccorso tecnico urgente allo scopo di
dotare gli allievi della preparazione necessaria per operare come
vigili del fuoco di ruolo nel Corpo nazionale.
3. Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e i relativi
criteri di valutazione, nonche' i piani di studio sono individuati
con decreto del direttore centrale per la formazione del
Dipartimento, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente
articolo.
Art. 8
Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 26 ottobre 2018
Il Ministro: Salvini
Allegato A
(art. 2, comma 2, lettera a)
Per il computo dei «giorni di servizio» del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si osservano i seguenti
criteri:
a) per il personale volontario richiamato in servizio per le
esigenze delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, si considera giorno di servizio ciascun giorno
di richiamo, ivi comprese le assenze per malattia conseguente ad
infortunio in servizio;
b) per il personale volontario che presta servizio presso i
distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si
considera giorno di servizio ciascun giorno in cui il medesimo
personale inserito nel dispositivo di soccorso provinciale abbia
effettuato almeno un intervento.
Allegato B
(art. 2, comma 2, lettera c)
PATENTI
Parte di provvedimento in formato grafico
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