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giovedì 8 novembre 2018

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 26 ottobre 2018 Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (18A07138) (GU n.260 del 8-11-2018)



MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 26 ottobre 2018
Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. (18A07138)
(GU n.260 del 8-11-2018)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  concernente  il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai  sensi  dell'art.  11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
  Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifiche  dell'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»;
  Visto l'art. 19-bis  del  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,
concernente «Nuovi interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016  e  del  2017»,  convertito  in
legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della  legge  7  aprile
2017, n. 45, ai sensi del quale il Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato  personale  da
destinare alle unita' cinofile mediante avvio di  procedura  speciale
di reclutamento riservata al personale  volontario  utilizzato  nella
sezione cinofila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che risulti
iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui all'art.  6
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato  non
meno di centoventi giorni di servizio;
  Visto l'art. 1, commi 287 e 289, della legge 27 dicembre  2017,  n.
205,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020»,
che prevedono, rispettivamente, l'assunzione straordinaria, nell'arco
di un  quinquennio  a  decorrere  dal  2018,  di  un  contingente  di
personale del ruolo iniziale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco,  nonche'  l'incremento  di trecento  unita'  della   dotazione
organica della qualifica di vigile del fuoco;
  Visto l'art. 1, comma 295, della richiamata legge n. 205 del  2017,
che riserva, nel limite massimo del trenta per cento,  le  assunzioni
ivi previste al personale volontario del Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco e deroga il limite di eta' anche per le assunzioni  di  cui
all'art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6  febbraio  2004,
n. 76, recante il «Regolamento concernente disciplina delle procedure
per  il  reclutamento,  l'avanzamento  e  l'impiego   del   personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre  2015,
n. 207, recante il «Regolamento in materia di  parametri  fisici  per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo  2008,  n.  78,
recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» e successive modifiche;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 18  settembre  2008,  n.
163, concernente il «Regolamento recante la disciplina  del  concorso
pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei  Vigili
del fuoco. Art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre  2005,
n. 217»;
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile 30  maggio  2005,  n.  2,
costitutivo della sezione cinofila nazionale e  dei  nuclei  cinofili
territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Considerato che i citati art. 1, comma 295, della legge n. 205  del
2017 e art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, prevedono
che con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso
dei requisiti ordinari per l'accesso alla  qualifica  di  vigile  del
fuoco previsti dalle vigenti disposizioni,  nonche',  per  le  unita'
cinofile, il conseguimento della prescritta certificazione  operativa
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
predetto  decreto-legge,  sono  stabiliti  i  criteri   di   verifica
dell'idoneita' psico-fisica e modalita' abbreviate per  il  corso  di
formazione;
  Ravvisata, inoltre,  l'esigenza  di  individuare  le  modalita'  di
espletamento della procedura selettiva ai fini della formazione della
graduatoria di merito, anche assicurando la verifica dei requisiti di
idoneita'  operativa,  allo  scopo  di  garantire  l'incolumita'  del
personale interessato  allo  svolgimento  dei  servizi  di  istituto,
nonche' dei terzi.

                              Decreta:

                               Art. 1

                       Requisiti per l'accesso

  1. L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del  corrispondente
ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato
Corpo nazionale, avviene  nei  limiti  e  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, nonche' di quelli di cui all'art.  19-bis  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, mediante procedura speciale  di  reclutamento  a
domanda, riservata  al  personale  volontario  di  cui  al  penultimo
periodo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8  marzo  2006,
n. 139, che abbia maturato entro  il  1°  gennaio  2018  i  requisiti
previsti dall'art. 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017, ovvero,
in relazione al personale volontario utilizzato nei  nuclei  cinofili
territoriali del medesimo Corpo, che abbia conseguito  la  prescritta
certificazione operativa alla data dell'11 aprile 2017.
  2. Resta fermo il  possesso  degli  altri  requisiti  ordinari  per
l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa
vigente. Non e' ammesso alla procedura speciale  di  reclutamento  il
personale volontario che abbia  riportato  la  sanzione  disciplinare
della sospensione dai  richiami,  di  cui  all'art.  11  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e quello che  abbia  maturato,  alla
data di scadenza del termine previsto nel bando per la  presentazione
delle domande  e  comunque  sino  alla  data  di  assunzione,  l'eta'
prevista per  il  collocamento  a  riposo  del  personale  del  Corpo
nazionale dall'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
                               Art. 2

         Modalita' di espletamento della procedura selettiva

  1. La procedura prevede l'attribuzione del punteggio per formare la
graduatoria  di  merito  e  l'accertamento   dell'idoneita'   tramite
apposita prova di capacita' operativa.
  2. L'attribuzione del punteggio viene determinata da:
    a) i giorni di servizio. A ciascun giorno di servizio prestato in
una delle qualifiche del personale volontario sono  attribuiti  punti
0,01. Non  concorrono  al  computo  dei  giorni  di  servizio  quelli
relativi al corso di formazione iniziale di cui all'art. 9, comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004,  n.  76.
Nella quantificazione dei giorni di servizio  previsti  dall'art.  1,
comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' ai fini  del
presente articolo, sono computati i giorni di servizio  prestati  nel
Corpo nazionale dal personale il cui rapporto di impiego sia  cessato
nell'ultimo quinquennio per cause diverse da  quelle  indicate  dagli
articoli 136 e 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. I
giorni di servizio devono essere attestati dal Comando dei vigili del
fuoco presso il quale sono stati effettuati e  computati  secondo  le
indicazioni di cui all'allegato A, che costituisce  parte  integrante
del presente decreto;
    b) anzianita' di iscrizione negli appositi elenchi del  personale
volontario.  A  ciascun  anno  di  anzianita'  di   iscrizione   sono
attribuiti 0,15 punti;
    c) le patenti  di  cui  all'allegato  B,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. Nel medesimo allegato sono  indicati
i punti da attribuire in funzione delle diverse tipologie di  patenti
ivi indicate entro un massimo di punti 1. I  punteggi  delle  patenti
non sono fra loro  cumulabili,  ma  si  considera  esclusivamente  il
titolo che da' luogo al punteggio piu' elevato;
    d) servizio di leva. Al  personale  volontario  che  ha  prestato
l'intero servizio di leva nel Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco
sono attribuiti 0,15 punti;
    e) per le unita' cinofile, in luogo della lettera c), si  applica
quanto segue: l'aver ricoperto la  mansione  di  formatore  cinofilo,
attestata dalla Direzione centrale per la formazione,  per  la  quale
sono attribuiti punti 1.
  3. I requisiti per l'attribuzione del punteggio di cui al  presente
articolo devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2018.
                               Art. 3

                      Commissione esaminatrice

  1. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,  del
soccorso pubblico  e  della  difesa  civile,  di  seguito  denominato
Dipartimento,  e'   nominata   una   commissione   esaminatrice   per
l'attribuzione   del    punteggio    nonche'    per    l'accertamento
dell'idoneita'.
  2. La commissione e' presieduta da un dirigente  di  qualifica  non
inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale  ed  e'
composta da un numero di componenti, non inferiore a tre, in servizio
nel Dipartimento e appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale,
al  ruolo  ginnico-sportivo  del  Corpo  nazionale  e  alla  carriera
prefettizia.
  3. Le funzioni di segretario della commissione sono  svolte  da  un
appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, non inferiore a quello dei
collaboratori e dei  sostituti  direttori  amministrativo  contabili,
ovvero  da  un  appartenente  ai  ruoli  dell'amministrazione  civile
dell'interno con la  qualifica  equiparata,  in  servizio  presso  il
Dipartimento.
  4. Per ipotesi di assenza o impedimento del presidente,  di  uno  o
piu' componenti e del segretario della commissione,  e'  prevista  la
nomina dei relativi supplenti,  da  effettuarsi  con  il  decreto  di
nomina della commissione medesima.
                               Art. 4

                      Formazione, approvazione
                  e pubblicazione delle graduatorie

  1. La commissione esaminatrice  forma  le  graduatorie  di  merito,
riferite rispettivamente al personale da assumere ai sensi  dell'art.
1, comma 295, della legge n. 205 del  2017  e  dell'art.  19-bis  del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in base al punteggio complessivo
riportato dai  candidati  nella  valutazione  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2.
  2. Sulla base  di  tali  graduatorie  l'amministrazione  redige  le
graduatorie finali, approvate con decreti del Capo del  Dipartimento,
pubblicati nel  Bollettino  Ufficiale  del  personale  del  Ministero
dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
  3. Qualora, durante il periodo di validita' delle  graduatorie,  si
rendano disponibili per la copertura  ulteriori  posti,  l'assunzione
degli altri  candidati  e'  subordinata,  comunque,  all'accertamento
dell'idoneita'  e  dei  requisiti   di   idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale, secondo le modalita' di cui agli articoli  5  e  6  del
presente decreto.
  4. Al personale  assunto  all'esito  delle  procedure  speciali  di
reclutamento si applica quanto disposto dall'art.  35,  comma  5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
                               Art. 5

                     Accertamento dell'idoneita'

  1. Secondo l'ordine della graduatoria  finale  per  ciascuna  delle
annualita' previste dall'art. 1, comma 287, della legge  27  dicembre
2017, n. 205, nonche' secondo  l'ordine  della  graduatoria  riferita
alle unita' cinofile, i candidati sono convocati  per  l'accertamento
dell'idoneita'  da  parte  della  commissione  esaminatrice.  Per  le
annualita' successive  alla  prima  la  commissione  esaminatrice  e'
nominata secondo i criteri stabiliti dall'art. 3.
  2. La prova di capacita' operativa, anche allo scopo  di  garantire
la propria e l'altrui incolumita' nei servizi operativi,  e'  diretta
ad accertare l'efficienza fisica per l'esercizio delle  funzioni  del
ruolo dei vigili del fuoco,  pure  con  riferimento  all'utilizzo  di
attrezzature e mezzi operativi. La prova mira a valutare la capacita'
pratica, di forza,  di  equilibrio,  di  coordinazione,  di  reazione
motoria e di acquaticita'. La tipologia della  prova  e  le  relative
modalita' di esecuzione sono specificate nel bando di concorso.
  3. I candidati si presentano all'accertamento dell'idoneita' muniti
di certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica,  dal
quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica  di
attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti  enti:
azienda  sanitaria  locale,  federazione  medico  sportiva  italiana,
centro convenzionato con la  federazione  medico  sportiva  italiana,
ambulatorio o studio autorizzato dalla  regione  di  appartenenza.  I
certificati  devono  essere  rilasciati  in  data   non   antecedente
a quarantacinque  giorni  dall'effettuazione  dell'accertamento.   La
mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del
candidato al suddetto accertamento e la conseguente esclusione  dalla
procedura speciale di reclutamento.
  4. Il  mancato  superamento  della  prova  di  capacita'  operativa
comporta  l'esclusione  dalla  procedura  speciale  di  reclutamento,
nonche' determina gli effetti di cui  all'art.  20  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all'art. 12  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
                               Art. 6

       Accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali

  1. I candidati risultati idonei all'accertamento di cui all'art.  5
sono sottoposti agli  accertamenti  per  l'idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale ai sensi dell'art. 5 del regolamento 18 settembre  2008,
n. 163.
  2. A tal fine i candidati  sono  sottoposti  ad  un  esame  clinico
generale,  a  prove  strumentali  e  di  laboratorio  anche  di  tipo
tossicologico, nonche' ad un colloquio integrato con eventuali  esami
o  test  neuropsicodiagnostici.  E'   facolta'   dell'amministrazione
richiedere che i candidati esibiscano, al  momento  della  visita  di
accertamento, l'esito di visite mediche  preventive  corredate  dagli
accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.
  3. I giudizi di inidoneita' espressi dalla commissione, nominata ai
sensi  dell'art.  5  del  regolamento  18  settembre  2008,  n.  163,
comportano l'esclusione dalla procedura speciale di  reclutamento  e,
qualora integrino un caso di inidoneita' ai sensi dell'art. 20, comma
1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio
2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti.
  4. Nei confronti dei candidati che, in  sede  di  accertamento  dei
requisiti   di   idoneita'   psico-fisica   ed   attitudinale,   sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di presumibile breve durata, tali da  lasciar  prevedere
il  possibile  recupero  dei  requisiti  in   tempi   contenuti,   la
commissione  fissa  il  termine  entro  il  quale  sottoporre   detti
candidati al  previsto  accertamento  sanitario,  per  verificare  la
sussistenza dell'idoneita' fisica.
  5. Al fine di completare le procedure  selettive  entro  i  termini
previsti per le assunzioni  per  ciascuna  delle  annualita'  di  cui
all'art. 1, comma 295, della legge  n.  205  del  2017,  qualora  nel
giorno fissato per l'accertamento dell'idoneita' o per l'accertamento
dei requisiti  psico-fisico  ed  attitudinali  il  candidato  risulti
assente giustificato, si procedera', per l'annualita' in corso,  allo
scorrimento della graduatoria, fermo restando il diritto del medesimo
alla riconvocazione alle procedure di reclutamento per le  successive
annualita'.
                               Art. 7

                         Corso di formazione

  1. Il corso di formazione, della durata di sei mesi  esclusivamente
per le finalita' del presente decreto, si articola in  due  fasi:  la
prima della durata  di  cinque  mesi,  la  seconda,  di  applicazione
pratica, della durata di un mese e si svolge presso le sedi  centrali
o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili
esigenze organizzative, il corso puo' svolgersi  anche  presso  altre
sedi.
  2. Il corso, che ha carattere  residenziale,  e'  finalizzato  allo
sviluppo di  competenze  di  ruolo  e  all'acquisizione  di  tecniche
operative basilari per il soccorso  tecnico  urgente  allo  scopo  di
dotare gli allievi della preparazione  necessaria  per  operare  come
vigili del fuoco di ruolo nel Corpo nazionale.
  3. Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e i  relativi
criteri di valutazione, nonche' i piani di  studio  sono  individuati
con  decreto  del  direttore   centrale   per   la   formazione   del
Dipartimento,  nell'ambito  delle  finalita'  indicate  dal  presente
articolo.
                               Art. 8

                            Norme finali

  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 26 ottobre 2018

                                                 Il Ministro: Salvini

                                                           Allegato A
                                         (art. 2, comma 2, lettera a)

    Per il computo dei «giorni di servizio» del personale  volontario
del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  si  osservano  i  seguenti
criteri:
      a) per il personale volontario richiamato in  servizio  per  le
esigenze delle strutture centrali e periferiche del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, si considera giorno di servizio ciascun  giorno
di richiamo, ivi comprese le  assenze  per  malattia  conseguente  ad
infortunio in servizio;
      b) per il personale volontario che  presta  servizio  presso  i
distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  si
considera giorno di  servizio  ciascun  giorno  in  cui  il  medesimo
personale inserito nel  dispositivo  di  soccorso  provinciale  abbia
effettuato almeno un intervento.
                                                           Allegato B
                                         (art. 2, comma 2, lettera c)

                               PATENTI

              Parte di provvedimento in formato grafico

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