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sabato 17 novembre 2018

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018



 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 28 agosto 2018, n. 129

Regolamento    recante    istruzioni    generali    sulla    gestione
amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 143, della  legge  13  luglio  2015,  n.  107.
(18G00155)

(GU n.267 del 16-11-2018)


 Vigente al: 17-11-2018 



Titolo I
GESTIONE FINANZIARIA
Capo I
Disposizioni generali e principi



    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni, recante  «Disciplina  dell'attivita'
di  Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
ministri»;
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti» e, in  particolare,  l'articolo  1,
comma 143, il quale prevede che: «Ai fini di incrementare l'autonomia
contabile delle istituzioni scolastiche ed  educative  statali  e  di
semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  provvede,  con
proprio decreto, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  ad  apportare  le  necessarie  modifiche  al
regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica  istruzione
1º febbraio 2001, n. 44,  provvedendo  anche  all'armonizzazione  dei
sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attivita'  di
revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati»;
  Visto il regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni,  con   cui   vengono   dettate   «Nuove   disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato»;
  Visto il regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e  successive
modificazioni,  contenente  «Regolamento  per  l'amministrazione  del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni,  recante   «Approvazione   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado»;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59,  e  successive  modificazioni,
recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e  compiti
alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma   della   Pubblica
amministrazione  e  per  la  semplificazione  amministrativa»  e,  in
particolare,  l'articolo  21,  che  ha  sancito   l'autonomia   delle
istituzioni scolastiche e degli istituti educativi e ha  delegato  il
Governo ad adottare uno o piu' regolamenti contenenti, tra l'altro, i
parametri per la definizione della  dotazione  finanziaria  ordinaria
delle scuole,  e  le  istruzioni  per  l'autonoma  allocazione  delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse
ivi  iscritte  e  per  la  scelta  dell'affidamento  dei  servizi  di
tesoreria o di cassa, nonche' per le modalita'  del  riscontro  delle
gestioni delle istituzioni scolastiche;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
  Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  e  successive
modificazioni,  avente  ad  oggetto  «Riordino  e  potenziamento  dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei  costi,  dei
rendimenti   e   dei   risultati    dell'attivita'    svolta    dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'articolo 1, comma 1,  lettera
a), nonche' il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123  avente  ad
oggetto  «Riforma  dei  controlli  di  regolarita'  amministrativa  e
contabile e potenziamento dell'attivita'  di  analisi  e  valutazione
della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31  dicembre  2009,
n. 196», recanti disposizioni relative al  controllo  di  regolarita'
amministrativa e contabile svolto  nei  confronti  delle  istituzioni
scolastiche;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni,  concernente  «Norme  generali  sull'ordinamento   del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
  Vista  la  legge  del  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni,  contenente  «Disposizioni  per  la   formazione   del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
  Vista  la  legge  del  23  dicembre  2009,  n.  191,  e  successive
modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
  Vista  la  legge  del  13  agosto  2010,  n.  136,   e   successive
modificazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie,  nonche'
delega  al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia»   e,   in
particolare, l'articolo 3 che detta disposizioni volte ad  assicurare
la tracciabilita' dei flussi finanziari;
  Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  91,  e  successive
modificazioni, recante «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo
2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento  ed
armonizzazione dei sistemi contabili»;
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario» e,  in  particolare,
l'articolo 7, commi 33  e  34,  che  ha  previsto  inserimento  delle
istituzioni scolastiche nel novero degli enti tenuti all'applicazione
della normativa in materia di tesoreria unica, nonche' l'articolo  1,
comma 7, che ha dettato disposizioni in materia di acquisti in  forma
centralizzata;
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», da ultimo modificato dal decreto legislativo
19 aprile 2017, n. 56;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233, concernente «Regolamento recante norme  per  il  dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione  degli
organici funzionali dei singoli istituti, a  norma  dell'articolo  21
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente «Regolamento recante norme in materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della  legge  15
marzo 1997, n. 59»;
  Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante
«Regolamento  concernente  le  «Istruzioni  generali  sulla  gestione
amministrativo-contabile delle  istituzioni  scolastiche»»,  che,  in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 21 della legge  15  marzo
1997, n. 59, detta norme relative  alla  gestione  delle  istituzioni
scolastiche  cui  e'  stata  attribuita  personalita'  giuridica   ed
autonomia;
  Ritenuto pertanto di dover procedere ai sensi  di  quanto  previsto
dal succitato articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio  2015,  n.
107;
  Udito il parere del Consiglio superiore della  pubblica  istruzione
reso in data 20 settembre 2017;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  reso  dalla   sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 2017;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con nota prot. n. 1693 del 22 febbraio 2018;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


                               Oggetto

  1. Il  presente  regolamento  detta  i  principi  e  le  istruzioni
generali sulla gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni
scolastiche  cui  e'  stata  attribuita  personalita'  giuridica   ed
autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.  59,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233  e
del decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n.  275,
anche alla luce della riforma del sistema nazionale di  istruzione  e
formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107.

                               Art. 2


                              Principi

  1.  La  gestione  finanziaria  ed  amministrativo-contabile   delle
istituzioni scolastiche si  esprime  in  termini  di  competenza,  e'
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita',  e  si
conforma  ai  principi  di  trasparenza,  annualita',  universalita',
integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione,
confrontabilita' e monitoraggio.
  2.   La   gestione   amministrativo-contabile   delle   istituzioni
scolastiche si uniforma, altresi', ai principi contabili generali  di
cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  91.
L'armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 1,  comma
143, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, e' demandata ad  apposito
successivo provvedimento.
  3. Le risorse  assegnate  dallo  Stato,  costituenti  la  dotazione
finanziaria di istituto sono utilizzate, a  norma  dell'articolo  21,
comma 5, della legge  n.  59  del  1997  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione
che  quello  prioritario  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie  dell'istituzione
interessata,  come  previste  ed  organizzate  nel  piano   triennale
dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.
  4.  Le  istituzioni  scolastiche,  sempre  che  non  si  tratti  di
finanziamenti  vincolati  a   specifiche   destinazioni,   provvedono
altresi'   all'autonoma   allocazione   delle   risorse   finanziarie
derivanti:
    a) da finanziamenti dell'Unione europea;
    b) da altri finanziamenti dello Stato;
    c) da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti
pubblici;
    d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati;
    e) da entrate proprie.

                               Art. 3


                   Responsabilita' della gestione

  1. Ai sensi di quanto  previsto  dall'articolo  25,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  dall'articolo  1,  comma
78, della legge n. 107 del 2015, il dirigente scolastico assicura  la
gestione  unitaria  dell'istituzione  scolastica,  ne  ha  la  legale
rappresentanza  e,  nel  rispetto  delle  competenze   degli   organi
collegiali, svolge compiti di  direzione,  gestione,  organizzazione,
coordinamento e valorizzazione delle risorse  umane.  Nell'ambito  di
tali funzioni, il dirigente scolastico e' responsabile della gestione
delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati.
  2. Il direttore dei servizi generali e amministrativi,  di  seguito
denominato D.S.G.A., ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, sovrintende con  autonomia  operativa  e
nell'ambito delle direttive di massima impartite  e  degli  obiettivi
assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi  ed  ai
servizi  generali   dell'istituzione   scolastica,   coordinando   il
personale assegnato.

Capo II
Programma annuale

                               Art. 4


                Programma annuale e anno finanziario

  1. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si  svolge
in base al programma annuale redatto in termini di competenza  ed  in
coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;  della  stessa  si  fornisce
inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa.
  2. E' vietata la gestione  di  fondi  al  di  fuori  del  programma
annuale, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 25, 26 e 27.
  3. L'unita' temporale della  gestione  e'  l'anno  finanziario  che
comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre  dello  stesso  anno;
dopo tale termine  non  possono  essere  effettuati  accertamenti  di
entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
  4.  Con  l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono
autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi
previste.   Resta,   comunque,   fermo   il   dovere   di   procedere
all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel  programma
medesimo.

                               Art. 5


                   Redazione del programma annuale

  1. Il programma annuale e' redatto secondo il criterio  finanziario
della competenza ed  e'  distinto  in  due  sezioni,  rispettivamente
denominate «entrate» e «spese».
  2. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la
loro provenienza.
  3. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come  finalita'
di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte  in  attivita'
amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.
Nel caso in cui in istituti di istruzione secondaria di secondo grado
funzionano,  unitamente  ad  altri  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria di secondo grado, corsi  di  studio  che  richiedono  beni
strumentali,  laboratori  e  officine  d'alto  valore   artistico   o
tecnologico,  le  maggiori  risorse  per  il   raggiungimento   degli
obiettivi  di  tali  corsi,  purche'  coerenti   con   il   P.T.O.F.,
confluiscono in uno specifico progetto.
  4. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo,  le
entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.
  5. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma  annuale
per l'attuazione del P.T.O.F. e'  allegata  una  scheda  illustrativa
finanziaria, predisposta dal  D.S.G.A.,  nella  quale  sono  indicati
l'arco temporale di riferimento,  le  fonti  di  finanziamento  e  il
dettaglio delle spese distinte per natura.
  6. Per ogni progetto annuale o pluriennale devono  essere  indicate
la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per  la  sua
realizzazione  e  le  quote  di  spesa  attribuite  a  ciascun   anno
finanziario, fatta salva la possibilita' di rimodulare queste  ultime
in  relazione  all'andamento  attuativo  del  progetto,  mediante  il
riporto nella competenza dell'esercizio successivo  delle  somme  non
impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento,  anche  prima
dell'approvazione del conto consuntivo.
  7. Al programma annuale e' allegata una relazione illustrativa, che
descrive  dettagliatamente  gli  obiettivi   da   realizzare   e   la
destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.
ed espone sinteticamente i risultati della  gestione  in  corso  alla
data di presentazione del programma  medesimo,  come  rilevati  nelle
schede  di  cui  al  comma  5,  e  quelli  del  precedente  esercizio
finanziario. La relazione evidenzia, altresi', in modo specifico,  le
finalita' e le  voci  di  spesa  cui  vengono  destinate  le  entrate
derivanti dal contributo volontario delle  famiglie,  nonche'  quelle
derivanti da erogazioni liberali, anche  ai  sensi  dell'articolo  1,
commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e  quelli  reperiti
mediante sistemi di raccolta fondi o di  adesione  a  piattaforme  di
finanziamento collettivo. Ove vi sono gestioni  economiche  separate,
la relazione deve riportare gli elementi di  cui  agli  articoli  25,
comma 5, 26, comma 4, 27, comma 5.
  8. Il programma annuale e' predisposto dal dirigente scolastico con
la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria  ed
e'  proposto  dalla  Giunta  esecutiva,  unitamente  alla   relazione
illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a  quello  di
riferimento al Consiglio  d'istituto  per  l'approvazione.  Entro  la
stessa  data  del  30  novembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento, il programma annuale e la  relazione  illustrativa  sono
sottoposti ai  revisori  dei  conti  per  il  parere  di  regolarita'
contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere,
che puo' essere acquisito anche con modalita' telematiche  ed  essere
verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro  il  31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
  9. La delibera di approvazione del programma  annuale  e'  adottata
dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente  a
quello di riferimento, anche nel caso  di  mancata  acquisizione  del
predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata  per  la
deliberazione stessa. In caso di parere dei revisori  dei  conti  non
favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di regolarita'
contabile, l'istituzione scolastica tiene  conto  delle  osservazioni
formulate dai revisori dei conti e, in caso di  mancato  recepimento,
fornisce adeguata motivazione, anche nel  caso  in  cui  il  predetto
parere sia  stato  acquisito  dopo  la  deliberazione  del  Consiglio
d'istituto.
  10. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma annuale, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi
dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 107 del 2015, entro  il  30
settembre  di  ciascun  anno  provvede  a  erogare  alle  istituzioni
scolastiche, il  fondo  di  funzionamento  in  relazione  alla  quota
corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese
di dicembre dell'anno scolastico di riferimento.  Entro  la  medesima
data, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
comunica  in  via  preventiva  l'ulteriore  risorsa  finanziaria  che
compone  il  fondo  di  funzionamento,   tenuto   conto   di   quanto
eventualmente previsto nel disegno di legge del bilancio dello Stato,
relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed  il  mese
di agosto dell'anno scolastico di riferimento, da erogarsi nei limiti
di quelle iscritte in bilancio a legislazione  vigente  entro  e  non
oltre il 28 febbraio dell'esercizio finanziario cui fa riferimento il
programma annuale.
  11. Il  programma  annuale  e'  pubblicato  entro  quindici  giorni
dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17  e  136,  della
legge n. 107 del 2015, nel  Portale  unico  dei  dati  della  scuola,
nonche' nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione
amministrazione trasparente.

                               Art. 6


                        Gestione provvisoria

  1. Nei casi in cui  il  programma  annuale  non  e'  approvato  dal
Consiglio d'istituto entro la  data  del  31  dicembre  il  dirigente
scolastico  provvede  alla  gestione  provvisoria  per  garantire  il
funzionamento didattico e amministrativo generale e  la  prosecuzione
dei progetti e delle attivita' pluriennali  oggetto  di  approvazione
con il programma annuale dell'esercizio finanziario precedente.
  2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente  scolastico,  entro  il
primo giorno lavorativo successivo alla  scadenza  del  31  dicembre,
comunica all'Ufficio scolastico regionale  competente  l'avvio  della
gestione provvisoria. L'Ufficio scolastico regionale nomina, entro  i
dieci  giorni  successivi  alla  ricezione  della  comunicazione,  un
commissario ad acta che provvede all'approvazione del programma entro
15 giorni dalla nomina.
  3.  La  gestione  provvisoria  e'  realizzata,  nel  limite  di  un
dodicesimo degli  stanziamenti  di  spesa  definitivi  del  programma
annuale, regolarmente approvato, relativo al precedente  esercizio  e
non puo' eccedere i termini stabiliti dal comma 2 per  l'approvazione
del programma da parte del commissario ad acta.

                               Art. 7


                Avanzo o disavanzo di amministrazione

  1. Nel programma annuale e'  iscritta  come  posta  a  se'  stante,
rispettivamente dell'entrata e della spesa in termini di  competenza,
l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto  al  31  dicembre
dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
  2. Al programma annuale e' allegata una  tabella  dimostrativa  del
predetto avanzo di amministrazione presunto e un prospetto nel  quale
sono   indicati   i   singoli   stanziamenti   di   spesa   correlati
all'utilizzazione  dell'avanzo.  Detti  stanziamenti  possono  essere
impegnati solo dopo la  realizzazione  dell'effettiva  disponibilita'
finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.
  3. Nella formulazione del programma annuale deve tenersi conto  del
disavanzo di amministrazione presunto al fine del  suo  assorbimento.
Il Consiglio d'istituto, nella deliberazione del  programma  annuale,
deve illustrare i criteri  adottati  per  pervenire  all'assorbimento
dello stesso disavanzo di amministrazione.

                               Art. 8


                          Fondo di riserva

  1. Nel programma annuale deve essere iscritto,  tra  le  spese,  un
fondo di riserva, da determinarsi in misura non  superiore  al  dieci
per cento della dotazione finanziaria ordinaria.
  2. Il fondo di riserva puo' essere  utilizzato  esclusivamente  per
aumentare gli stanziamenti la cui entita' si dimostri  insufficiente,
per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente  a
quanto previsto dall'articolo 11, comma 3.
  3. Non e' consentita l'emissione di mandati di pagamento  a  valere
sul fondo di riserva.
  4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con  provvedimento
del dirigente scolastico, e comunicati al Consiglio d'istituto  nella
prima riunione  utile  per  la  conseguente  modifica  del  programma
annuale.

                               Art. 9


                           Partite di giro

  1. Le partite di giro comprendono:
    a) le entrate e le spese che si effettuano  per  conto  di  terzi
che,  costituendo  al  tempo  stesso  un  debito  e  un  credito  per
l'istituzione scolastica, non incidono  sulle  risultanze  economiche
del bilancio;
    b) la dotazione del fondo economale di cui all'articolo 21.

                               Art. 10


      Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale

  1. Il Consiglio  d'istituto  verifica,  almeno  una  volta  durante
l'esercizio finanziario, con apposita  delibera  di  assestamento  al
programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le  disponibilita'
finanziarie  dell'istituto,  nonche'  lo  stato  di  attuazione   del
programma e le modifiche che  si  rendono  eventualmente  necessarie.
Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico.
  2. L'attivita' di verifica e' effettuata  sulla  base  di  apposita
relazione predisposta dal dirigente scolastico e  dal  D.S.G.A.,  che
evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza  degli  impegni
assunti, nonche' i pagamenti eseguiti.
  3.  Le  variazioni  del   programma   annuale,   che   si   rendono
eventualmente necessarie a garantire la  realizzazione  del  medesimo
programma  in  relazione  anche   all'andamento   del   funzionamento
amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei  singoli
progetti, sono deliberate  dal  Consiglio  d'istituto  con  decisione
motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente
scolastico.
  4. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche'  tra
la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
  5. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa,  conseguenti
a entrate finalizzate, e  gli  storni,  conseguenti  a  delibere  del
Consiglio  d'istituto,  sono  disposte  con  decreto  del   dirigente
scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'istituto.
  6. Durante l'ultimo mese  dell'esercizio  finanziario  non  possono
essere apportate variazioni al programma, salvo casi  eccezionali  da
motivare.

Capo III
Realizzazione del programma annuale

                               Art. 11


                        Attivita' gestionale

  1. Spetta al dirigente scolastico la  realizzazione  del  programma
annuale  nell'esercizio  dei  compiti  e  della  responsabilita'   di
gestione di cui all'articolo 25 del decreto legislativo  n.  165  del
2001.
  2.  Il  D.S.G.A.,  sulla  base  delle  codifiche  stabilite   nella
modulistica di cui all'articolo 41 e  su  indicazione  del  dirigente
scolastico,  imputa  le  spese  al  funzionamento  amministrativo   e
didattico generale, ai compensi spettanti al personale dipendente per
effetto di norme contrattuali e di disposizioni di legge, alle  spese
di investimento e ai progetti, nei limiti della rispettiva  dotazione
finanziaria stabilita nel programma annuale  e  delle  disponibilita'
riferite  ai  singoli  progetti.  A  tal  fine,  le  schede  di   cui
all'articolo 5, comma 5, sono costantemente  aggiornate  a  cura  del
D.S.G.A. medesimo, con riferimento alle spese sostenute.
  3. Nel caso  in  cui  la  realizzazione  di  un  progetto  richieda
l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria,  il
dirigente scolastico puo' ordinare la  spesa  eccedente,  nel  limite
massimo del dieci percento della dotazione originaria  del  progetto,
mediante l'utilizzo del fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 8.

                               Art. 12


                     Accertamento delle entrate

  1. L'accertamento delle entrate e' di competenza del D.S.G.A.  che,
sulla base di idonea documentazione, appura la ragione del credito  e
il soggetto debitore ed  effettua  le  necessarie  annotazioni  nelle
apposite  scritture,  con  imputazione  alle  pertinenti   fonti   di
finanziamento.
  2.  Le  entrate  accertate  e  non  riscosse   entro   il   termine
dell'esercizio costituiscono residui attivi da ricomprendersi tra  le
disponibilita' del conto del patrimonio.

                               Art. 13


                      Riscossione delle entrate

  1. Le entrate sono riscosse dall'istituto che gestisce il  servizio
di cassa a norma dell'articolo  20,  previa  emissione  di  reversali
d'incasso da parte dell'istituzione  scolastica,  tramite  ordinativo
informatico, secondo le disposizioni vigenti in materia.
  2. L'istituto cassiere non puo' rifiutare la riscossione  di  somme
destinate  all'istituzione  scolastica,  ancorche'  non  siano  state
emesse le relative reversali, salvo  a  richiedere,  subito  dopo  la
riscossione,   la    regolarizzazione    contabile    all'istituzione
scolastica.
  3. L'istituto cassiere, all'atto del versamento sulla  contabilita'
speciale  intestata  alla  istituzione  scolastica  presso  la  Banca
d'Italia  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti   in   materia   di
assoggettamento al sistema di tesoreria unica, provvede alla corretta
imputazione delle  entrate  al  pertinente  sottoconto  fruttifero  o
infruttifero.
  4. La riscossione delle rette, delle tasse, dei  contributi  e  dei
depositi di  qualsiasi  natura  posti  a  carico  degli  studenti  e'
effettuata mediante il servizio dei conti  correnti  postali,  ovvero
tramite altri strumenti di  incasso,  tra  i  quali  il  servizio  di
pagamento con avviso (MAV) bancario e postale, il servizio di incasso
con rapporto interbancario  diretto  (RID)  bancario  e  postale,  il
servizio di pagamento elettronico tramite il sistema pagoPA,  incasso
domiciliato, bollettino ed altri strumenti di acquisizione  di  somme
(acquiring POS fisico o virtuale).
  5. Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite, con
frequenza  non  superiore  a  quindici  giorni,  sul  conto  corrente
bancario presso l'istituto  cassiere.  Sul  predetto  conto  corrente
postale non possono essere ordinati pagamenti.
  6. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad accettare i  pagamenti
ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con  l'uso  delle
tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  ai  sensi  di
quanto previsto dalla normativa vigente.

                               Art. 14


                        Reversali di incasso

  1. Le reversali di incasso sono firmate dal dirigente scolastico  e
dal D.S.G.A. Il contenuto delle reversali di incasso e' il seguente:
    a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di incassare una  certa
somma di denaro;
    b) il numero progressivo, l'esercizio finanziario e  la  data  di
emissione;
    c) l'importo in cifre e lettere della somma da  riscuotere  e  la
sua provenienza contraddistinta da apposito codice;
    d) la causale della riscossione;
    e) il nome ed il cognome o la denominazione del debitore.

                               Art. 15


                               Impegni

  1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le  sole  somme
dovute  dall'istituzione  scolastica  a   seguito   di   obbligazioni
giuridicamente perfezionate.
  2. Gli impegni non possono eccedere in nessun caso lo  stanziamento
dello specifico aggregato, come individuato nel programma  annuale  e
nelle eventuali variazioni apportate al medesimo.
  3. Gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio  in  corso,
ad eccezione di quelli relativi a:
    a) spese in conto capitale ripartite in  piu'  esercizi,  per  le
quali l'impegno puo' estendersi  a  piu'  anni.  I  pagamenti  devono
comunque essere contenuti nei limiti delle disponibilita' finanziarie
di ogni esercizio;
    b) spese per l'estinzione di mutui;
    c) spese correnti o  connesse  ai  progetti  pluriennali  di  cui
all'articolo 5, comma 6, ove cio' sia indispensabile  per  assicurare
la continuita' dei servizi e dell'esecuzione dei progetti.
  4. Dopo la chiusura  dell'esercizio,  non  possono  essere  assunti
impegni a carico dell'esercizio scaduto.
  5. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio
costituiscono residui passivi, da ricomprendersi  tra  le  passivita'
del conto del patrimonio.
  6. L'impegno delle spese e' assunto dal dirigente scolastico ed  e'
registrato dal D.S.G.A.

                               Art. 16


        Liquidazione delle spese e ordinazione dei pagamenti

  1. La liquidazione della spesa,  consistente  nella  determinazione
dell'esatto importo dovuto e del soggetto  creditore,  e'  effettuata
dal D.S.G.A., previo accertamento, nel caso di  acquisto  di  beni  e
servizi o di esecuzione di lavori, della regolarita'  della  relativa
fornitura o  esecuzione,  sulla  base  dei  titoli  e  dei  documenti
giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
  2. I  pagamenti  sono  ordinati,  tramite  ordinativo  informatico,
secondo le  disposizioni  vigenti  in  materia,  con  mandati  tratti
sull'istituto cassiere o effettuati a mezzo della carta  di  credito,
con immediata contabilizzazione.

                               Art. 17


                        Mandati di pagamento

  1. I mandati di pagamento sono firmati dal dirigente  scolastico  e
dal D.S.G.A., fermo  restando  l'obbligo  di  fatturazione  in  forma
elettronica  previsto  dalla  normativa  vigente.  Il  contenuto  dei
mandati di pagamento e' il seguente:
    a)  l'ordine  rivolto  all'istituto  cassiere   di   pagare   una
determinata somma di denaro ad una persona o ente;
    b) il numero progressivo e la data di emissione;
    c) l'importo in cifre e in lettere della somma  da  pagare  e  la
causale del pagamento;
    d) i dati anagrafici  o  identificativi  e  i  dati  fiscali  del
creditore o della persona abilitata a rilasciare quietanza;
    e) il progetto al quale la spesa si riferisce;
    f) la codifica della spesa come prevista nella modulistica di cui
all'articolo 41;
    g) nel caso in  cui  riguardi  il  pagamento  delle  retribuzioni
fondamentali e accessorie, l'indicazione delle  ritenute  che  su  di
esse gravano.
  2. Ogni mandato di pagamento  e'  sempre  corredato  dei  documenti
giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture  e
servizi, il mandato e' corredato, altresi', dei documenti comprovanti
la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture.
  3.  Sulle  fatture  riguardanti  l'acquisto  di  beni  soggetti  ad
inventario e' annotata l'avvenuta  presa  in  carico  con  il  numero
d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, e', inoltre,
allegato il verbale di collaudo.

                               Art. 18


                 Modalita' di estinzione dei mandati

  1. I mandati sono estinti mediante:
    a)  accreditamento  in  conto  corrente  bancario,  intestato  al
creditore;
    b)  accreditamento  o  versamento  su  conto  corrente   postale,
intestato al creditore;
    c) su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti  da
parte dell'istituto  cassiere,  ovvero  con  assegno  circolare,  nei
limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di tracciabilita'  dei
pagamenti, antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.
  2.  Le  dichiarazioni  di  accreditamento,  che  sostituiscono   la
quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da
annotazione recante gli  estremi  relativi  alle  operazioni  a  cura
dell'istituto cassiere.

                               Art. 19


                   Pagamento con carta di credito

  1.   L'utilizzazione   della   carta   di   credito,   nel   limite
dell'assegnazione allo scopo disposta nel  programma  annuale  e  con
l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di  autorizzazione
alla spesa, e' consentita, qualora non sia  possibile  o  conveniente
ricorrere alle procedure  ordinarie,  nel  rispetto  delle  norme  in
materia di utilizzo dello strumento da  parte  delle  Amministrazioni
pubbliche.
  2. Il titolare della carta di credito e' il  dirigente  scolastico,
il quale ne puo' altresi' autorizzare l'uso da parte del  D.S.G.A.  o
di docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.
  3. Per  i  pagamenti  cosi'  effettuati,  documentati  da  ricevute
intestate  all'istituzione  scolastica,  il  D.S.G.A.   provvede   al
riscontro contabile entro cinque giorni dal ricevimento dei  relativi
estratti conto. La carta di credito non puo', in  ogni  caso,  essere
utilizzata per prelievi di contante.
  4. I rapporti  con  gli  istituti  di  credito  o  con  altri  enti
emittenti  le  carte  di  credito  sono  disciplinati  con   apposita
convenzione, da inserirsi eventualmente nell'atto di  affidamento  di
cui all'articolo 20.

Capo IV
Servizi di cassa e fondo economale per le minute spese

                               Art. 20


                  Affidamento del servizio di cassa

  1. Il servizio di  cassa  risponde  alle  disposizioni  vigenti  in
materia di tesoreria unica e ha per oggetto:
    a) la riscossione  delle  entrate  e  il  pagamento  delle  spese
facenti capo all'istituzione scolastica e dalla stessa ordinate;
    b) la custodia e l'amministrazione di titoli e valori.
  2. Il servizio di cassa e' affidato ad un unico operatore economico
in possesso delle  necessarie  autorizzazioni  previste  dalla  legge
utilizzando gli strumenti di acquisto e di negoziazione eventualmente
predisposti   da   Consip   S.p.A.,   d'intesa   con   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche  sulla  base
degli schemi di cui al comma 5.
  3. In assenza degli strumenti di acquisto e di negoziazione di  cui
al precedente  comma  l'affidamento  del  servizio  viene  effettuato
mediante le procedure ad evidenza pubblica con le modalita' stabilite
dalla normativa vigente. A tali fini, il dirigente scolastico stipula
apposita convenzione alle migliori condizioni del mercato per  quanto
concerne i  tassi  d'interesse  attivi  e  passivi,  il  costo  delle
operazioni e  le  spese  di  tenuta  conto,  comparate,  in  caso  di
sostanziale  parita',  con  altri  benefici  concessi  dal   predetto
istituto, sulla base degli  schemi  tipo  predisposti  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  d'intesa  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. L'affidamento del servizio di cassa puo' essere  effettuato,  da
una  rete  di  istituzioni  scolastiche,  per  tutte  le  istituzioni
scolastiche aderenti, in virtu' di una delega ad essa conferita.
  5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'
adottare schemi di atti di gara per  l'affidamento  del  servizio  di
cassa, al fine di uniformare le relative procedure selettive.
  6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della  determinazione  a
contrarre, possono derogare agli  schemi  di  cui  al  comma  5,  con
espressa motivazione.

                               Art. 21


                 Fondo economale per le minute spese

  1. Ciascuna istituzione scolastica  puo'  costituire,  in  sede  di
redazione del programma annuale, un fondo  economale  per  le  minute
spese per l'acquisizione  di  beni  e  servizi  di  modesta  entita',
necessari  a  garantire  il  regolare  svolgimento  delle   ordinarie
attivita'.
  2. La consistenza massima del fondo economale per le minute  spese,
nonche' la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa  minuta,  da
contenere comunque entro il limite  massimo  previsto  dalla  vigente
normativa  in  materia  di  antiriciclaggio  e  utilizzo  del  denaro
contante,  e'  stabilita  dal  Consiglio  d'istituto   in   sede   di
approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.
  3. E' sempre vietato l'uso del fondo economale per le minute  spese
per acquisti per i quali l'istituzione  scolastica  ha  un  contratto
d'appalto in corso.
  4. La gestione del fondo economale per le minute  spese  spetta  al
D.S.G.A. che, a tal  fine,  contabilizza  cronologicamente  tutte  le
operazioni  di  cassa  da   lui   eseguite   nell'apposito   registro
informatizzato di cui  all'articolo  40,  comma  1,  lettera  e).  Il
D.S.G.A. puo' nominare uno o piu' soggetti incaricati di  sostituirlo
in caso di assenza o impedimento.
  5. Il fondo economale per le minute spese e' anticipato, in tutto o
in parte, con apposito mandato in  conto  di  partite  di  giro,  dal
dirigente scolastico al D.S.G.A. Ogni volta che la  somma  anticipata
e' prossima ad esaurirsi, il D.S.G.A. presenta  le  note  documentate
delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a
suo favore, imputati  al  funzionamento  amministrativo  e  didattico
generale e ai singoli progetti.  Il  rimborso  deve  comunque  essere
chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.
  6. I rimborsi previsti dal comma 5 avvengono, in ogni  caso,  entro
il limite stabilito dal Consiglio d'istituto con la delibera  di  cui
al comma 2. Detto limite  puo'  essere  superato  solo  con  apposita
variazione al programma annuale, proposta dal dirigente scolastico ed
approvata dal Consiglio d'istituto.
  7. A conclusione dell'esercizio finanziario  il  D.S.G.A.  provvede
alla chiusura del fondo economale per le  minute  spese,  restituendo
l'importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale  di
incasso.
  8. La costituzione e la gestione del fondo  cassa  devono  avvenire
nel rispetto della  normativa  vigente  in  materia  di  obblighi  di
tracciabilita' dei flussi finanziari.

Capo V
Conto consuntivo

                               Art. 22


                          Conto consuntivo

  1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto
del patrimonio. Ad esso sono allegati:
    a) l'elenco dei residui attivi e passivi, con  l'indicazione  del
nome del debitore o del creditore, della causale del  credito  o  del
debito e del loro ammontare;
    b) la situazione amministrativa che dimostra il  fondo  di  cassa
all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle  pagate,  tanto
in conto competenza quanto in conto residui, e il fondo di cassa alla
chiusura dell'esercizio, il totale complessivo delle somme rimaste da
riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste  da  pagare  (residui
passivi) nonche' l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
    c) il prospetto delle spese per il personale e  per  i  contratti
d'opera;
    d) il rendiconto delle singole attivita' e dei singoli progetti;
    e) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale;
    f) il rendiconto delle eventuali attivita' di vendita di  beni  e
di servizi a favore di terzi;
    g) il rendiconto dell'eventuale convitto annesso.
  2.  Il  conto  finanziario,  in  relazione  all'aggregazione  delle
entrate e delle spese contenute nel programma  annuale  comprende  le
entrate di competenza dell'anno  accertate,  riscosse  o  rimaste  da
riscuotere e le spese di competenza dell'anno,  impegnate,  pagate  o
rimaste da pagare.
  3. Il conto del patrimonio indica  la  consistenza  degli  elementi
patrimoniali   attivi   e   passivi   all'inizio   ed   al    termine
dell'esercizio,  e  le  relative  variazioni,   nonche'   il   totale
complessivo  dei  crediti  e  dei   debiti   risultanti   alla   fine
dell'esercizio.
  4. Il prospetto delle spese per il  personale  e  per  i  contratti
d'opera, conseguenti  allo  svolgimento  ed  alla  realizzazione  dei
progetti, evidenzia la  consistenza  numerica  del  personale  e  dei
contratti  d'opera,  l'entita'  complessiva  della  spesa  e  la  sua
articolazione, in relazione agli istituti retributivi  vigenti  e  ai
corrispettivi dovuti.

                               Art. 23


                   Redazione del Conto consuntivo

  1. Il conto consuntivo e' predisposto  dal  D.S.G.A.  entro  il  15
marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce
ed e' corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento
della gestione dell'istituzione scolastica e i  risultati  conseguiti
in relazione agli obiettivi programmati.  La  relazione  illustrativa
della gestione evidenzia, altresi', in modo specifico le finalita'  e
le voci di spesa cui  sono  stati  destinati  i  fondi  eventualmente
acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonche' quelli
derivanti da erogazioni liberali, anche  ai  sensi  dell'articolo  1,
commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai
sensi dell'articolo 43, comma 5.
  2. Il conto consuntivo  e'  sottoposto  dal  dirigente  scolastico,
entro la stessa data del 15 marzo, all'esame dei revisori  dei  conti
che esprimono il proprio  parere  con  apposita  relazione  entro  il
successivo 15 aprile. Il conto consuntivo, corredato della  relazione
dei revisori dei conti, e' quindi trasmesso al Consiglio  d'istituto,
che lo approva entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a  quello
cui si riferisce.
  3. Il conto  consuntivo,  approvato  dal  Consiglio  d'istituto  in
difformita' dal parere espresso dai revisori dei conti, e'  trasmesso
entro il 10 giugno, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti
di  competenza,  dal  dirigente  scolastico  all'Ufficio   scolastico
regionale, unitamente  agli  allegati,  al  programma  annuale,  alle
relative variazioni e delibere, nonche' a una  dettagliata  relazione
che dia conto dei motivi per i quali il  conto  consuntivo  e'  stato
approvato in difformita' dal parere dei revisori dei conti.
  4. Nel caso in cui il Consiglio d'istituto non delibera  sul  conto
consuntivo  entro  la  data  indicata  nel  comma  3,  il   dirigente
scolastico ne da' comunicazione immediata ai  revisori  dei  conti  e
all'Ufficio scolastico regionale, che nomina, entro  i  dieci  giorni
successivi alla comunicazione, un commissarioad actail quale provvede
al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina.
  5. Entro quindici giorni dall'approvazione il conto  consuntivo  e'
pubblicato, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136 della  legge  n.
107 del 2015, nel Portale unico dei dati della  scuola,  nonche'  nel
sito dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.

                               Art. 24


                Armonizzazione dei flussi informativi

  1. Le istituzioni  scolastiche  adottano  le  misure  organizzative
necessarie  per  la  rilevazione  e  l'analisi  delle  spese  e   dei
rendimenti  dell'attivita'  amministrativa,  collegando  le   risorse
umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti
e le connesse responsabilita' dirigenziali.
  2. Le rilevazioni e le risultanze delle  attivita'  sopra  indicate
sono   utilizzate   dall'istituzione   scolastica    interessata    e
dall'Ufficio scolastico regionale, anche ai  fini  della  valutazione
dell'istituzione scolastica e del dirigente scolastico.

Titolo II
GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE

                               Art. 25


                 Aziende agrarie e aziende speciali

  1. Alle istituzioni  scolastiche  possono  essere  annesse  aziende
agrarie o  speciali  prive  di  autonomia  e  personalita'  giuridica
propria, con finalita' didattiche  e  formative  perseguite  mediante
attivita' pratiche e dimostrative.
  2.  La  direzione  dell'azienda  spetta  di  norma   al   dirigente
scolastico. Qualora  ricorrano  speciali  circostanze,  la  direzione
dell'azienda  puo'  essere  affidata  dal  dirigente  a  un   docente
particolarmente  competente,  che  sottopone   all'approvazione   del
dirigente stesso le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e  la
gestione economica e finanziaria.
  3. La gestione dell'azienda deve essere condotta secondo criteri di
rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicita', pur
soddisfacendo le finalita'  di  cui  al  comma  1.  Al  fine  di  non
compromettere il perseguimento  dei  predetti  criteri  di  gestione,
l'attivita' didattica,  che  puo'  riferirsi  a  tutte  le  attivita'
produttive dell'azienda, si  svolge,  di  norma,  su  una  superficie
limitata   dell'azienda   stessa,   predeterminata   dal    dirigente
scolastico.
  4. La  gestione  dell'azienda  annessa  all'istituzione  scolastica
costituisce una specifica  attivita'  del  programma  annuale,  della
quale il programma stesso indica,  in  apposita  scheda  illustrativa
finanziaria, le entrate e le spese.
  5. La relazione illustrativa di cui all'articolo 5, comma  7,  deve
indicare in particolare:
    a) l'indirizzo economico produttivo;
    b) gli obiettivi che si intendono perseguire;
    c) le risorse umane e strumentali e le superfici dell'azienda con
i relativi costi e le attivita' didattiche che possono svolgersi  con
l'utilizzazione delle medesime;
    d) le entrate  e  le  spese  complessive  che  l'azienda  prevede
rispettivamente  di  riscuotere  e  sostenere  e,  qualora  non   sia
possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie tratte  dagli
appositi  accantonamenti  dell'azienda  o  dall'eventuale  avanzo  di
amministrazione   dell'istituzione   scolastica,    necessarie    per
conseguirlo secondo quanto previsto dal comma 9.
  6. I risultati della gestione dell'azienda in termini  di  utili  e
perdite  sono  riportati  nel   conto   consuntivo   dell'istituzione
scolastica, cui e' allegata una specifica relazione illustrativa  del
direttore dell'azienda.
  7. Le scritture contabili  dell'azienda  sono  distinte  da  quelle
dell'istituzione  scolastica  e  sono  tenute  con  le  regole  e   i
meccanismi contabili stabiliti dal codice civile e con i  registri  e
libri ausiliari che si rendono necessari.
  8. I ricavi rinvenienti dalla predetta attivita' sono impiegati per
la copertura dei relativi costi. Gli eventuali utili sono accantonati
in  un  apposito   fondo   dello   stato   patrimoniale,   destinato,
prioritariamente, alla copertura di eventuali perdite di  gestione  e
in  subordine  al  miglioramento  e  incremento  delle   attrezzature
didattiche.
  9. Qualora il fondo di cui al comma  8  non  sia  sufficiente  alla
copertura di eventuali perdite di gestione, le stesse possono  essere
coperte,  previa  delibera   del   Consiglio   d'istituto,   mediante
prelevamento   dall'avanzo   di   amministrazione    dell'istituzione
scolastica.
  10. Nei casi in cui la perdita di gestione dell'azienda sia  dovuta
a cause permanenti o non rimuovibili entro tre esercizi finanziari  e
non  sia  possibile  un  ridimensionamento  strutturale  dell'azienda
medesima, il  Consiglio  d'istituto  ne  dispone  la  chiusura  e  il
direttore dell'azienda provvede  alla  liquidazione  del  patrimonio,
destinando  le  attivita'   eventualmente   residuate   a   finalita'
didattiche e formative.
  11.  Le  riscossioni  e  i  pagamenti  dell'azienda  sono  gestiti,
unitamente a quelli dell'istituzione scolastica,  su  un  solo  conto
corrente per il servizio di cassa e attraverso un'unica  contabilita'
speciale di tesoreria unica, mantenendo  a  livello  di  contabilita'
interna la separazione contabile tra le due gestioni.
  12. In  relazione  alle  dimensioni  e  alle  capacita'  produttive
dell'azienda puo' essere aperto, presso l'istituto  che  gestisce  il
servizio di cassa dell'istituzione scolastica a  norma  dell'articolo
20, un distinto conto corrente per il servizio di cassa dell'azienda.
In ogni caso, le entrate derivanti dalla gestione  dell'azienda  sono
riversate dall'istituto  cassiere  sul  sottoconto  fruttifero  della
contabilita' speciale di tesoreria statale intestata  all'istituzione
scolastica  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti  in  materia   di
assoggettamento al sistema di tesoreria unica.
  13. I beni delle aziende  agrarie  o  speciali  sono  iscritti  nel
relativo inventario dell'istituzione scolastica.
  14. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto  per
i produttori agricoli che svolgono le attivita' di  cui  all'articolo
2135 del Codice civile, salvo che non sia diversamente disposto. Alle
altre aziende speciali si applica il regime  fiscale  previsto  dalla
normativa vigente secondo il tipo di attivita' svolta.

                               Art. 26


                      Attivita' per conto terzi

  1.  Le  istituzioni  scolastiche  possono  svolgere  attivita'   di
progettazione e vendita di beni e servizi a favore di terzi, al  fine
di soddisfare specifiche esigenze didattiche e formative.
  2. La gestione delle attivita' per conto terzi deve essere condotta
secondo criteri di rendimento economico, di efficacia,  efficienza  e
di economicita', nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1.
  3. La gestione delle attivita'  per  conto  terzi  costituisce  una
specifica attivita' del programma  annuale,  della  quale  lo  stesso
programma indica, in apposita  scheda  illustrativa  finanziaria,  le
entrate  e  le  spese,  nonche'  una  quota  di  spese  generali,  di
ammortamento   e   deperimento   delle    attrezzature    a    favore
dell'istituzione scolastica.
  4. La relazione illustrativa di cui all'articolo 5, comma  7,  deve
indicare:
    a) il tipo di attivita' che si intende realizzare;
    b) i criteri di amministrazione e le modalita' della gestione;
    c) gli obiettivi che si intendono perseguire;
    d) le risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con
i relativi costi e le attivita' didattiche che possono svolgersi  con
l'utilizzazione delle medesime;
    e)  le  entrate  e  le   spese   complessive   che   si   prevede
rispettivamente di riscuotere e sostenere.
  5. Le attivita'  per  conto  terzi  sono  oggetto  di  contabilita'
separata da quella dell'istituzione scolastica. I relativi  movimenti
finanziari  sono   rilevati   nella   contabilita'   della   medesima
istituzione scolastica, in specifiche voci  di  entrata  e  di  spesa
classificate «attivita' per conto terzi».
  6. I risultati conseguiti, in termini  di  entrate  e  spese,  sono
riportati nel rendiconto  e  nel  conto  consuntivo  dell'istituzione
scolastica  e  specificamente  illustrati  nella  relazione  di   cui
all'articolo 23. L'eventuale eccedenza di entrate rispetto alle spese
costituisce     incremento     dell'avanzo     di     amministrazione
dell'istituzione scolastica. Qualora i proventi non coprano tutte  le
spese  previste,  il   Consiglio   d'istituto   dispone   l'immediata
cessazione delle attivita' a favore di terzi.
  7. Le riscossioni e i pagamenti sono gestiti  unitamente  a  quelli
dell'istituzione scolastica con un solo conto corrente  e  attraverso
un'unica contabilita' speciale di tesoreria statale.
  8. Per le attivita' previste dal presente articolo, sono  dovuti  i
tributi nella misura e con  le  modalita'  previste  dall'ordinamento
tributario.

                               Art. 27


     Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche

  1. I convitti annessi alle istituzioni scolastiche,  con  finalita'
di cura dell'educazione e dello sviluppo intellettuale e  fisico  dei
giovani che vi sono accolti, sono privi di personalita'  giuridica  e
di autonomia proprie.
  2. La direzione e l'amministrazione dei convitti di cui al comma  1
e' affidata  agli  organi  delle  istituzione  scolastiche  cui  sono
annessi secondo le disposizioni normative vigenti e  le  attribuzioni
previste dal presente regolamento.
  3. La gestione dei convitti annessi  alle  istituzioni  scolastiche
deve essere condotta secondo  criteri  di  rendimento  economico,  di
efficacia, efficienza e di economicita', nel rispetto delle finalita'
di cui al  comma  1,  e  deve  garantire  l'utilizzo  ottimale  delle
strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori.
  4. La gestione dei convitti annessi  alle  istituzioni  scolastiche
costituisce una specifica  attivita'  del  programma  annuale,  della
quale lo stesso programma indica,  in  apposita  scheda  illustrativa
finanziaria, le entrate e  le  spese,  nonche'  una  quota  di  spese
generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature  a  favore
dell'istituzione scolastica.
  5. La relazione illustrativa di cui all'articolo 5, comma  7,  deve
indicare:
    a) il tipo di attivita' che si intende realizzare;
    b) i criteri di amministrazione e le modalita' della gestione;
    c) gli obiettivi che si intendono perseguire;
    d) le risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con
i relativi costi;
    e)  le  entrate  e  le   spese   complessive   che   si   prevede
rispettivamente di riscuotere e sostenere.
  6. Le attivita' convittuali sono oggetto di  contabilita'  separata
da  quella  dell'istituzione   scolastica.   I   relativi   movimenti
finanziari  sono   rilevati   nella   contabilita'   della   medesima
istituzione scolastica, in specifiche voci  di  entrata  e  di  spesa
classificate «attivita' convittuali».
  7. I risultati conseguiti, in termini  di  entrate  e  spese,  sono
riportati nel rendiconto  e  nel  conto  consuntivo  dell'istituzione
scolastica  e  specificamente  illustrati  nella  relazione  di   cui
all'articolo 23. L'eventuale eccedenza di entrate rispetto alle spese
costituisce     incremento     dell'avanzo     di     amministrazione
dell'istituzione scolastica ed e' prioritariamente utilizzato per  la
riduzione  della  retta  dei  convittori  e  il  miglioramento  delle
attrezzature per le attivita' convittuali. Qualora per  piu'  di  tre
esercizi finanziari i proventi non coprano tutte le  spese  previste,
l'istituzione scolastica, previa consultazione con l'ente  locale  di
riferimento e con  delibera  del  Consiglio  d'istituto,  dispone  la
cessazione dell'attivita', destinando  le  strutture  a  un  utilizzo
economico produttivo,  comunque  connesso  ai  compiti  formativi  ed
educativi dell'istituzione medesima.
  8. Le riscossioni e i pagamenti sono gestiti  unitamente  a  quelli
dell'istituzione scolastica, con un solo conto corrente e  attraverso
un'unica contabilita' speciale di tesoreria statale.
  9. Ai fini di una  gestione  ottimale  delle  strutture  e  di  una
maggiore valorizzazione delle risorse professionali, fatto  salvo  il
normale funzionamento delle  attivita'  istituzionali,  l'istituzione
puo' svolgere attivita' e servizi convittuali a favore di  terzi  con
le modalita' previste dall'articolo 26. Gli utili  di  gestione  sono
destinati a ridurre la retta dei  convittori  nonche'  a  coprire  la
quota di spese generali  imputabile  a  dette  attivita'  e  servizi,
comprensiva della quota di ammortamento delle attrezzature.
  10. I beni dei convitti ed educandati sono  iscritti  nel  relativo
inventario dell'istituzione scolastica.
  11. Per le attivita' previste dal presente articolo sono  dovuti  i
tributi nella misura e con  le  modalita'  previste  dall'ordinamento
tributario vigente.

                               Art. 28


              Gestione dei convitti e degli educandati
                 con istituzioni scolastiche annesse

  1.  La  gestione  amministrativo-contabile  dei  convitti  e  degli
educandati  e'  autonoma  e  separata  da  quella  delle  istituzioni
scolastiche annesse ai medesimi.
  2. Le istituzioni scolastiche annesse ai convitti e agli educandati
sono dotate di autonomia e sono gestite secondo le  disposizioni  del
presente regolamento.
  3. La gestione dei convitti e degli educandati e' condotta  secondo
criteri di  rendimento  economico,  di  efficacia,  efficienza  e  di
economicita' e deve garantire l'utilizzo ottimale delle strutture, al
fine di ridurre i costi a carico dei convittori.
  4.  La  gestione  amministrativo-contabile  dei  convitti  e  degli
educandati e' disciplinata dalla  normativa  vigente  in  materia  di
contabilita' e finanza pubblica e da apposito  regolamento,  adottato
con  delibera  del  Consiglio   di   amministrazione   e   sottoposto
all'approvazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca.  Essa  si  conforma,  altresi',  alle  regole  e   ai
meccanismi contabili stabiliti dal codice civile, con  i  registri  e
libri ausiliari che si rendono necessari.

Titolo III
GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E INVENTARI

                               Art. 29


                                Beni

  1.  I  beni  che  costituiscono  il  patrimonio  delle  istituzioni
scolastiche si distinguono in immobili, mobili  e  mobili  registrati
secondo le norme del codice  civile.  I  beni  sono  descritti  negli
inventari in conformita' alle disposizioni contenute  nei  successivi
articoli.
  2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e  degli  enti
locali che sono concessi  in  uso  alle  istituzioni  scolastiche  si
osservano, oltre  che  le  disposizioni  del  codice  civile,  quelle
impartite dagli enti medesimi.
  3.  Ciascuna  istituzione  scolastica  approva,  con  delibera  del
Consiglio d'istituto, il proprio  regolamento  per  la  gestione  del
patrimonio e degli inventari, nel rispetto  di  quanto  previsto  dal
presente regolamento e dalle altre norme generali vigenti in materia.
Il predetto  regolamento  contiene,  altresi',  disposizioni  per  la
gestione dei beni non  soggetti  all'iscrizione  negli  inventari  ai
sensi dell'articolo 31, comma 5 secondo  linee  guida  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   sentito   il
Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' trasmesso  all'Ufficio
scolastico regionale territorialmente competente.

                               Art. 30


               Consegnatario, sostituto consegnatario,
                          sub-consegnatario

  1. Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, ferme
restando le responsabilita'  del  dirigente  scolastico  in  materia,
provvede a:
    a) conservare e gestire i beni dell'istituzione scolastica;
    b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati  e  altro
materiale di facile consumo;
    c) curare la manutenzione dei  beni  mobili  e  degli  arredi  di
ufficio;
    d)  curare  il  livello  delle  scorte  operative  necessarie  ad
assicurare il regolare funzionamento degli uffici;
    e) vigilare sul regolare e corretto uso dei  beni  affidati  agli
utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il materiale;
    f) vigilare, verificare e  riscontrare  il  regolare  adempimento
delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti  negoziali
sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.
  2. Il dirigente scolastico nomina, con proprio provvedimento, uno o
piu' impiegati incaricati della  sostituzione  del  consegnatario  in
caso di assenza o di impedimento temporaneo.
  3.  Nel  caso  di  particolare  complessita'  e   di   dislocazione
dell'istituzione scolastica su piu' plessi, il  dirigente  scolastico
puo'   nominare,   con   proprio   provvedimento,    uno    o    piu'
sub-consegnatari,  i  quali  rispondono  della  consistenza  e  della
conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario
le variazioni intervenute durante  l'esercizio  finanziario  mediante
apposito prospetto.
  4. E' fatto divieto  ai  consegnatari  ed  ai  sub-consegnatari  di
delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti,
rimanendo ferma, in  ogni  caso,  la  personale  responsabilita'  dei
medesimi e dei loro sostituti.
  5. Quando il D.S.G.A.  cessa  dal  suo  ufficio,  il  passaggio  di
consegne  avviene  mediante  ricognizione  materiale  dei   beni   in
contraddittorio con il consegnatario  subentrante,  in  presenza  del
dirigente scolastico  e  del  presidente  del  Consiglio  d'istituto.
L'operazione deve risultare da  apposito  verbale  ed  e'  effettuata
entro sessanta giorni dalla cessazione dall'ufficio.

                               Art. 31


                              Inventari

  1.  I  beni  che  costituiscono  il  patrimonio  delle  istituzioni
scolastiche si iscrivono in distinti  inventari  per  ciascuna  delle
seguenti categorie:
    a) beni mobili;
    b) beni di valore storico-artistico;
    c) libri e materiale bibliografico;
    d) valori mobiliari;
    e) veicoli e natanti;
    f) beni immobili.
  2. I beni mobili di cui alle lettere da a) a d)  si  iscrivono  nel
relativo  inventario   in   ordine   cronologico,   con   numerazione
progressiva e ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli  elementi
che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si  trovano,
la quantita' o il numero, lo stato di conservazione, il valore  e  la
eventuale rendita. L'inventario dei beni immobili deve  riportare  il
titolo di provenienza, i dati  catastali,  il  valore  e  l'eventuale
rendita annua, l'eventuale esistenza di diritti a favore di terzi, la
destinazione d'uso e l'utilizzo attuale.
  3. Ogni oggetto e' contrassegnato col numero progressivo col  quale
e' stato iscritto in inventario.
  4. I beni mobili e immobili appartenenti a soggetti terzi, pubblici
o privati, concessi a qualsiasi titolo alle istituzioni  scolastiche,
sono iscritti in appositi e  separati  inventari,  con  l'indicazione
della  denominazione  del  soggetto   concedente,   del   titolo   di
concessione e delle disposizioni impartite dai soggetti concedenti.
  5. Non si iscrivono in inventario gli  oggetti  di  facile  consumo
che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed
i beni mobili di  valore  pari  o  inferiore  a  duecento  euro,  IVA
compresa, salvo che non costituiscano elementi di  una  universalita'
di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa.
  6. Non si inventariano altresi', pur dovendo essere conservati  nei
modi  di  uso  o  con   le   modalita'   previste   dal   regolamento
dell'istituzione, le riviste ed  altre  pubblicazioni  periodiche  di
qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe.
  7. Qualsiasi variazione, in aumento  o  in  diminuzione,  dei  beni
soggetti  ad  inventario  e'   annotata,   in   ordine   cronologico,
nell'inventario di riferimento.
  8. L'inventario e' tenuto e curato  dal  D.S.G.A.,  che  assume  le
responsabilita'  del  consegnatario,  fatto  salvo  quanto   previsto
dall'articolo 35.
  9. Con cadenza almeno quinquennale si  provvede  alla  ricognizione
dei beni e con cadenza almeno decennale al rinnovo degli inventari  e
alla rivalutazione dei beni.

                               Art. 32


                     Valore di beni inventariati

  1. Ad ogni bene iscritto in inventario e' attribuito un valore  che
corrisponde:
    a) al prezzo di fattura, per  i  beni  acquistati,  ivi  compresi
quelli acquisiti dall'istituzione scolastica al termine di  eventuali
operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto;
    b) al prezzo di costo, per quelli prodotti nell'istituto;
    c) al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.
  2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli
altri valori mobiliari pubblici e privati si iscrivono, se il  prezzo
e' inferiore al valore  nominale,  al  prezzo  di  borsa  del  giorno
precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario o,
se  il  prezzo  e'  superiore,   al   loro   valore   nominale,   con
l'indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza.

                               Art. 33


                Eliminazione dei beni dell'inventario

  1. Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa  di  forza
maggiore,   o   divenuti   inservibili   all'uso,   sono    eliminati
dall'inventario con  provvedimento  del  dirigente,  nel  quale  deve
essere indicato l'obbligo  di  reintegro  a  carico  degli  eventuali
responsabili ovvero l'avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause
di responsabilita' amministrativa, con adeguata motivazione.
  2. Al provvedimento di cui al  comma  1  e'  allegata  copia  della
denuncia presentata alla  locale  autorita'  di  pubblica  sicurezza,
qualora trattasi di materiale mancante per furto, ovvero e'  allegato
il verbale redatto dalla commissione di cui all'articolo 34, nel caso
di materiale reso inservibile all'uso.
  3. Nell'ipotesi di  beni  mancanti  per  furto  o  causa  di  forza
maggiore, al provvedimento di cui al comma 1 e',  altresi',  allegata
la relazione del  D.S.G.A.  in  ordine  alle  circostanze  che  hanno
determinato la sottrazione o la perdita dei beni.

                               Art. 34


                   Vendita di materiali fuori uso
                   e di beni non piu' utilizzabili

  1. I materiali di risulta, i beni  fuori  uso,  quelli  obsoleti  e
quelli non piu' utilizzabili sono ceduti dall'istituzione scolastica,
con provvedimento del dirigente scolastico, previa determinazione del
loro valore calcolato sulla base del valore  di  inventario,  dedotti
gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore  dell'usato  per  beni
simili, individuato da apposita commissione interna.
  2. La  vendita  avviene  previo  avviso  da  pubblicarsi  sul  sito
internet dell'istituzione  scolastica  e  comunicato  agli  studenti,
sulla base  delle  offerte  pervenute  entro  il  termine  assegnato.
L'aggiudicazione e' fatta al migliore offerente. Il provvedimento  di
discarico inventariale di cui all'articolo  33,  comma  1,  da'  atto
dell'avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione.
  3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta,  i  materiali  fuori
uso per cause tecniche possono essere ceduti a trattativa privata o a
titolo gratuito e,  in  mancanza,  destinati  allo  smaltimento,  nel
rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di
smaltimento dei rifiuti.
  4. I soli beni non piu' utilizzabili per fini istituzionali possono
essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre  istituzioni
scolastiche o altri enti pubblici.

                               Art. 35


      Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico,
                   dei laboratori e delle officine

  1. La custodia del materiale didattico, tecnico e  scientifico  dei
gabinetti, dei laboratori e delle officine e' affidata dal  D.S.G.A.,
su  indicazione  vincolante  del  dirigente  scolastico,  ai  docenti
utilizzatori o ad insegnanti  di  laboratorio,  ovvero  al  personale
tecnico, che operano in osservanza di quanto stabilito in materia nel
regolamento dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 29.
  2. L'affidamento di cui al  comma  1  deve  risultare  da  apposito
verbale cui sono allegati elenchi descrittivi di  quanto  costituisce
oggetto di affidamento, compilati in doppio esemplare e  sottoscritti
dal  D.S.G.A.  e  dall'interessato.  L'affidatario  assume  tutte  le
responsabilita' connesse alla  custodia  e  conservazione  di  quanto
incluso nei medesimi elenchi descrittivi. Le predette responsabilita'
cessano con la riconsegna al direttore di quanto affidato,  la  quale
deve avvenire con le stesse modalita' dell'affidamento e  implica  la
cessazione dall'incarico.
  3.  Qualora  piu'  docenti  o  insegnanti  di  laboratorio   devono
avvalersi dei medesimi laboratori, officine o gabinetti, il dirigente
scolastico individua colui al quale  affidarne  la  direzione  tra  i
soggetti  di  cui  al  comma  1.  Il   relativo   incarico   comporta
l'affidamento e le responsabilita' di cui al comma 2.

                               Art. 36


                        Le opere dell'ingegno

  1. Il  diritto  d'autore  sulle  opere  dell'ingegno  di  carattere
creativo prodotte  nello  svolgimento  delle  attivita'  scolastiche,
curricolari e non curricolari, rientranti nelle  finalita'  formative
istituzionali spetta  all'istituzione  scolastica,  che  lo  esercita
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
  2. E' sempre  riconosciuto  agli  autori  il  diritto  morale  alla
paternita' dell'opera, nei limiti previsti dalla normativa di settore
vigente.
  3.  Il  dirigente   dell'istituzione   scolastica   provvede   agli
adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del  diritto
dell'istituto, nonche' per il suo esercizio, nel rispetto  di  quanto
deliberato dal Consiglio d'istituto.
  4. Lo sfruttamento economico delle opere  dell'ingegno  di  cui  al
comma 1 e' deliberato dal Consiglio d'istituto.  Qualora  l'autore  o
uno dei coautori dell'opera abbiano invitato il Consiglio  d'istituto
a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico  e
questi ometta  di  provvedere  entro  i  successivi  novanta  giorni,
l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito puo'  autonomamente
intraprendere tali attivita'.
  5.  All'istituzioni  scolastica  spetta  la  meta'   dei   proventi
derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera. La parte  restante
compete all'autore o ai coautori.

                               Art. 37


                      La proprieta' industriale

  1. Ferme restando le norme vigenti in  materia  di  diritto  morale
d'autore, spettano all'istituzione scolastica i diritti di proprieta'
industriale, come disciplinati  dalle  disposizioni  in  materia,  su
marchi  ed   altri   segni   distintivi,   indicazioni   geografiche,
denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni,  modelli  di
utilita', topografie  dei  prodotti  a  semiconduttori,  informazioni
aziendali  riservate  e  nuove  varieta'  vegetali   prodotti   nello
svolgimento  delle   attivita'   scolastiche,   curricolari   e   non
curricolari, rientranti nelle finalita' formative istituzionali.
  2.  Il  dirigente   dell'istituzione   scolastica   provvede   agli
adempimenti prescritti dalla legge  per  l'acquisto  del  diritto  di
proprieta' industriale dell'istituto, nonche' per il  suo  esercizio,
nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto.
  3. Lo sfruttamento economico dei diritti di proprieta'  industriale
e' deliberato dal Consiglio d'istituto. Qualora l'autore  o  uno  dei
coautori  dell'opera  abbiano  invitato  il  Consiglio  d'istituto  a
intraprendere iniziative finalizzate allo  sfruttamento  economico  e
questi ometta  di  provvedere  entro  i  successivi  novanta  giorni,
l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito puo'  autonomamente
intraprendere tali attivita'.
  4.  All'istituzione  scolastica  spetta  la  meta'   dei   proventi
derivanti dallo sfruttamento  economico  del  diritto  di  proprieta'
industriale. La parte restante compete all'autore o ai coautori.

                               Art. 38


         Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico

  1.  Le  istituzioni   scolastiche   possono   concedere   a   terzi
l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio  scolastico,  nel
rispetto di quanto previsto nella delibera di  cui  all'articolo  45,
comma 2,  lett.  d),  a  condizione  che  cio'  sia  compatibile  con
finalita' educative, formative, ricreative, culturali,  artistiche  e
sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.
  2. La concessione in uso dei locali dell'edificio  scolastico  puo'
avvenire anche nei periodi di sospensione  dell'attivita'  didattica,
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n.
107 del 2015.
  3. Il concessionario assume gli obblighi  di  custodia  dei  locali
ricevuti e dei beni ivi contenuti ed e' gravato in via  esclusiva  di
ogni responsabilita' connessa alle attivita' che svolge nei  predetti
locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati  a  persone,  a
beni, nonche' alle strutture scolastiche. Il  concessionario  assume,
altresi', l'obbligo di sostenere le spese connesse  all'utilizzo  dei
locali.
  4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali
dell'edificio scolastico possono essere concessi  esclusivamente  per
utilizzazioni  precarie   e   di   carattere   sporadico   e   previa
stipulazione, da parte del concessionario,  di  una  polizza  per  la
responsabilita' civile con un istituto assicurativo.

                               Art. 39


                Manutenzione degli edifici scolastici

  1. Con riferimento agli edifici scolastici e alle loro  pertinenze,
le  istituzioni  scolastiche   possono   effettuare   interventi   di
manutenzione  ordinaria,   previa   delega   dell'ente   territoriale
competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4,
della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
  2. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma  precedente,  le
istituzioni  scolastiche   possono   procedere   all'affidamento   di
interventi, indifferibili  ed  urgenti,  di  piccola  manutenzione  e
riparazione degli edifici scolastici e delle loro  pertinenze,  nella
misura strettamente  necessaria  a  garantire  lo  svolgimento  delle
attivita'  didattiche.  In  tali  casi,  le  istituzioni  scolastiche
anticipano i fondi necessari all'esecuzione degli interventi, dandone
immediata comunicazione  all'ente  locale  competente,  ai  fini  del
rimborso.
  3. Le istituzioni scolastiche procedono all'affidamento di lavori e
alla manutenzione degli immobili acquisiti  con  fondi  derivanti  da
attivita'  proprie,  ovvero  per  effetto  di  eredita',   legati   e
donazioni.
  4. Le istituzioni scolastiche  possono  effettuare,  con  eventuali
fondi  propri  e  d'intesa  con  il   proprietario,   interventi   di
manutenzione straordinaria degli  edifici  scolastici  e  delle  loro
pertinenze.

Titolo IV
SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA' INFORMATIZZATA

                               Art. 40


                         Scritture contabili

  1. I documenti contabili obbligatori sono:
    a) il programma annuale;
    b) il giornale di cassa;
    c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese;
    d) gli inventari;
    e) il registro delle minute spese;
    f) il conto consuntivo;
    g) il registro del conto corrente postale.
  2. Nel giornale di cassa si  trascrivono  tutte  le  operazioni  di
pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i  relativi
mandati e reversali.
  3. Nei registri partitari si aprono  tanti  conti  quante  sono  le
aggregazioni individuate sulla base di quanto previsto  dall'articolo
5, commi 2 e 3, e si annotano le  operazioni  di  accertamento  o  di
impegno e quelle di incasso o di pagamento.
  4. Della tenuta della contabilita', delle necessarie  registrazioni
e degli adempimenti fiscali e' responsabile il D.S.G.A.

                               Art. 41


              Modulistica e contabilita' informatizzata

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
stabilisce  i  modelli  e  le  relative  codifiche   necessarie   per
assicurare  l'omogeneita'  e  la   confrontabilita'   dei   documenti
contabili di cui all'articolo 40, nonche'  dei  sistemi  di  gestione
amministrativo-contabile,    finanziaria    e    patrimoniale,     di
rendicontazione e di riscontro, di  monitoraggio  dei  dati  relativi
alla gestione e all'andamento dei flussi finanziari e di  rilevazione
dei costi. Relativamente ai documenti di cui alle lettere a) e f) del
comma 1 del medesimo articolo  40,  la  suddetta  predisposizione  e'
compiuta d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
nell'ambito del proprio sistema informativo, predispone,  aggiorna  e
implementa  appositi  applicativi  informatici,   coerenti   con   la
modulistica  di  cui  al  comma  1,  per  la  tenuta  con  tecnologie
informatiche, della  contabilita'  delle  istituzioni  scolastiche  e
delle eventuali gestioni economiche  separate,  in  collegamento  con
l'amministrazione  scolastica.  Nell'ambito  del   medesimo   sistema
informativo, il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca predispone, aggiorna e implementa linee guida per la corretta
gestione della contabilita' delle istituzioni scolastiche.
  3. Il pacchetto puo' essere utilizzato anche per ottenere  l'elenco
dei fornitori di beni  e  servizi,  con  l'indicazione  dei  relativi
crediti e debiti, i flussi di cassa distinti per tipologia di entrata
e di spesa e l'analisi  delle  spese  distinte  per  tipologia.  Esso
contiene  meccanismi  di  segnalazione  automatica  di   anomalie   e
disfunzioni che consentono anche interrogazioni  mirate  dall'esterno
da parte dei revisori dei conti.

                               Art. 42


         Formazione, archiviazione e conservazione digitale
            della documentazione amministrativo-contabile

  1. Le istituzioni scolastiche  formano  gli  originali  dei  propri
documenti con mezzi informatici, ai sensi di  quanto  previsto  dagli
articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  e
dalle Linee guida adottate ai sensi  dell'articolo  71  del  medesimo
decreto legislativo n. 82 del 2005.
  2. Il  dirigente  scolastico  e  il  D.S.G.A.  adottano  le  misure
necessarie    per    l'archiviazione    digitale    dei     documenti
amministrativo-contabili,  anche  mediante  dematerializzazione   dei
documenti formati in origine  su  supporto  analogico,  ai  sensi  di
quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo  n.  82  del
2005 e dalle Linee guida  adottate  ai  sensi  dell'articolo  71  del
medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005.
  3. Le istituzioni scolastiche adottano le  misure  necessarie  alla
protocollazione e conservazione in formato digitale, per non meno  di
dieci anni,  dei  documenti  amministrativo-contabili,  ai  sensi  di
quanto previsto dagli articoli 40 e seguenti del decreto  legislativo
n. 82 del 2005 e dalle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 71
del medesime decreto legislativo n. 82 del 2005.

Titolo V
ATTIVITA' NEGOZIALE

                               Art. 43


                  Capacita' ed autonomia negoziale

  1. Le istituzioni scolastiche per il raggiungimento  e  nell'ambito
dei propri fini istituzionali, hanno  piena  capacita'  ed  autonomia
negoziale,  fatte  salve  le  limitazioni  specifiche  previste   dal
presente regolamento e dalla normativa vigente.
  2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale le istituzioni  scolastiche
possono  stipulare  convenzioni  e  contratti,  con  esclusione   dei
contratti  aleatori  e,  in  genere  delle   operazioni   finanziarie
speculative, nonche' della partecipazione a  societa'  di  persone  e
societa' di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione
ad associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di societa'
a responsabilita' limitata, nonche' la conclusione  e  l'adesione  ad
accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell'articolo 1, commi 70, 71
e 72 della legge n. 107 del 2015.
  3. E' fatto divieto  alle  istituzioni  scolastiche  di  acquistare
servizi per lo svolgimento di attivita' che rientrano nelle ordinarie
funzioni o mansioni proprie del personale in servizio  nella  scuola,
fatti salvi i  contratti  di  prestazione  d'opera  con  esperti  per
particolari  attivita'  ed  insegnamenti,  al   fine   di   garantire
l'arricchimento dell'offerta formativa, nonche' la  realizzazione  di
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
  4.  Le  istituzioni  scolastiche  possono  accedere  a  sistemi  di
raccolta  fondi  anche  mediante  la  formazione   o   l'adesione   a
piattaforme  di  finanziamento  collettivo   per   sostenere   azioni
progettuali senza finalita' di lucro.
  5. Le istituzioni scolastiche, nell'osservanza  delle  disposizioni
vigenti in materia, possono accettare donazioni, legati  ed  eredita'
anche  assoggettate  a  disposizioni  modali,  a  condizione  che  le
finalita' indicate dal donante, dal legatario  o  dal  de  cuius  non
siano in contrasto con le finalita' istituzionali. Qualora i predetti
atti di  liberalita'  implichino  la  partecipazione  a  societa'  di
persone  e  societa'  di  capitali  non   costituenti   associazioni,
fondazioni  o   consorzi,   anche   nella   forma   di   societa'   a
responsabilita' limitata o accordi di rete ai sensi del comma  2,  le
istituzioni scolastiche provvedono  a  dismettere  le  partecipazioni
medesime, nel rispetto della normativa vigente in materia.
  6. Le istituzioni scolastiche possono acquistare la  proprieta'  di
titoli di Stato e/o pubblici esclusivamente per donazione,  legato  o
eredita'. In tali  casi,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  esse
provvedono allo smobilizzo immediato dei predetti titoli,  salvo  che
non si  tratti  di  titoli  dello  Stato  italiano  ovvero  di  buoni
fruttiferi  e  libretti  di  risparmio  postale  o  che   l'atto   di
liberalita' non contenga uno specifico  vincolo  di  destinazione  al
lascito.
  7. Nell'ambito della propria autonomia  negoziale,  le  istituzioni
scolastiche rispettano le linee guida e gli schemi di  atti  di  gara
eventualmente   contenuti   in    direttive    che    il    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  elabora  per  le
procedure di  affidamento  particolarmente  complesse,  quali  quelle
aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi assicurativi.
  8. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della  determinazione  a
contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe  alle  linee
guida e agli schemi di cui al comma 7.
  9. Le istituzioni scolastiche rispettano la  normativa  vigente  in
materiadi acquisti tramite gli  strumenti  messi  a  disposizione  da
Consip S.p.A.
  10. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
nei limiti previsti dalla normativa vigente,  definisce  con  proprio
provvedimento,  nell'ambito  di  una   programmazione   nazionale   a
carattere triennale,  in  base  alle  effettive  esigenze  emerse,  i
settori rispetto ai quali  le  esigenze  possono  essere  soddisfatte
ricorrendo  a  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione  messi  a
disposizione da Consip S.p.A.

                               Art. 44


             Funzioni e poteri del dirigente scolastico
                      nella attivita' negoziale

  1. Il dirigente scolastico svolge l'attivita' negoziale  necessaria
all'attuazione del P.T.O.F. e del  programma  annuale,  nel  rispetto
delle  deliberazioni  del  Consiglio  d'istituto  assunte  ai   sensi
dell'articolo 45.
  2.  Nello  svolgimento  dell'attivita'  negoziale,   il   dirigente
scolastico si avvale della attivita' istruttoria del D.S.G.A.
  3. Il dirigente scolastico puo' delegare lo svolgimento di  singole
attivita' negoziali al D.S.G.A. o  a  uno  dei  propri  collaboratori
individuati in base alla  normativa  vigente.  Al  D.S.G.A.  compete,
comunque, l'attivita' negoziale  connessa  alla  gestione  del  fondo
economale di cui all'articolo 21.
  4.  Nel  caso  in  cui  non  siano  reperibili  tra  il   personale
dell'istituto specifiche competenze professionali  indispensabili  al
concreto  svolgimento  di   particolari   attivita'   negoziali,   il
dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei
criteri e dei limiti di cui all'articolo 45,  comma  2,  lettera  h),
puo' avvalersi dell'opera di esperti esterni.

                               Art. 45


                 Competenze del Consiglio d'istituto
                      nell'attivita' negoziale

  1. Il Consiglio d'istituto delibera in ordine:
    a)  all'accettazione  e  alla  rinuncia  di  legati,  eredita'  e
donazioni;
    b)  alla  costituzione  o  compartecipazione  ad  associazioni  o
fondazioni;
    c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
    d) all'accensione di mutui e in genere  ai  contratti  di  durata
pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale  per  il
rimborso dei mutui non puo' eccedere, sommato all'impegno per  canoni
di contratti di locazione finanziaria,  il  quinto  della  media  dei
trasferimenti ordinari dello Stato  nell'ultimo  triennio  e  che  la
durata massima dei mutui e' quinquennale;
    e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di
diritti  reali  su  beni  immobili  appartenenti   alla   istituzione
scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti
per effetto di successioni a causa di morte  e  di  donazioni,  della
mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano
la dismissione del bene;
    f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
    g) all'utilizzazione economica delle  opere  dell'ingegno  e  dei
diritti di proprieta' industriale;
    h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad  iniziative
che comportino  il  coinvolgimento  di  agenzie,  enti,  universita',
soggetti pubblici o privati;
    i) alla coerenza, rispetto alle previsioni  del  P.T.O.F.  e  del
programma annuale, delle  determinazioni  a  contrarre  adottate  dal
dirigente  per  acquisizioni  di  importo   superiore   alla   soglia
comunitaria. Tale  delibera  del  Consiglio  d'istituto  deve  essere
antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della
lettera di invito;
    j)  all'acquisto  di  immobili,  che   puo'   essere   effettuato
esclusivamente   con   fondi   derivanti   da    attivita'    proprie
dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati,  eredita'  e
donazioni.
  2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative  alla
determinazione, nei  limiti  stabiliti  dalla  normativa  vigente  in
materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  del
dirigente scolastico, delle seguenti attivita' negoziali:
    a) affidamenti di lavori, servizi  e  forniture,  secondo  quanto
disposto dal decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  dalle
relative previsioni di attuazione, di importo superiore  a  10.000,00
euro;
    b) contratti di sponsorizzazione, per i  quali  e'  accordata  la
preferenza a soggetti che, per  finalita'  statutarie  e/o  attivita'
svolte  abbiano  in  concreto  dimostrato  particolare  attenzione  e
sensibilita'  nei  confronti  dei  problemi  dell'infanzia  e   della
adolescenza.   E'   fatto   divieto   di   concludere   accordi    di
sponsorizzazione con soggetti le cui finalita' ed attivita' siano  in
contrasto, anche di fatto, con  la  funzione  educativa  e  culturale
della scuola;
    c) contratti di locazione di immobili;
    d) utilizzazione da parte di soggetti terzi  di  locali,  beni  o
siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o  in  uso
alla medesima;
    e) convenzioni relative a prestazioni del personale della  scuola
e degli alunni per conto terzi;
    f) alienazione di  beni  e  servizi  prodotti  nell'esercizio  di
attivita' didattiche o programmate a favore di terzi;
    g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
    h) contratti di prestazione d'opera con esperti  per  particolari
attivita' ed insegnamenti;
    i) partecipazione a progetti internazionali;
    j) determinazione della  consistenza  massima  e  dei  limiti  di
importo del fondo economale di cui all'articolo 21.
  3. Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attivita'
negoziale e' subordinata  alla  previa  deliberazione  del  Consiglio
d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non puo',  inoltre,
recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato  dal
Consiglio d'istituto.

                               Art. 46


               Strumenti di acquisto e di negoziazione

  1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni
scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente,
anche in  relazione  al  sistema  di  qualificazione  delle  stazioni
appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18  aprile
2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche  telematici,  messi  a
disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle  vigenti
disposizioni normative in materia di contenimento della spesa.  Fermo
restando l'obbligo di acquisizione in  forma  centralizzata  previsti
dalla  normativa  vigente,  le   istituzioni   scolastiche   possono,
altresi', espletare procedure  di  affidamento  in  forma  associata,
mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a  reti  gia'
esistenti ai sensi dell'articolo 47, ovvero  espletare  procedure  di
affidamento  in  via  autonoma  anche  in  relazione  al  sistema  di
qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto  dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni
di attuazione.

                               Art. 47


         Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti

  1. Gli accordi di rete aventi ad  oggetto  la  gestione  comune  di
funzioni ed attivita' amministrativo-contabili,  ovvero  la  gestione
comune delle procedure connesse agli affidamenti di  lavori,  beni  e
servizi e agli acquisti possono  espressamente  prevedere  la  delega
delle relative  funzioni  al  dirigente  dell'istituzione  scolastica
individuata quale «capofila», che,  per  le  attivita'  indicate  nel
singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei
confronti  dei  terzi  estranei  alla  pubblica  amministrazione,  la
rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte
e le connesse responsabilita'.
  2. Le  scritture  contabili  delle  istituzioni  scolastiche,  come
disciplinate dal presente regolamento, sono autonome e separate anche
a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete  di
cui al comma 1.
  3. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e  le  responsabilita'
di  ciascun  dirigente  scolastico  connessi  all'applicazione  delle
disposizioni  contenute  nel  presente  regolamento,  nonche'  quelli
relativi  alla  disciplina  vigente  in  materia  di  responsabilita'
dirigenziale e valutazione della dirigenza.

                               Art. 48


Pubblicita',  attivita'  informative  e  trasparenza   dell'attivita'
                            contrattuale

  1. I contratti e le convenzioni conclusi sono messi a  disposizione
del Consiglio d'istituto, sono pubblicati nel Portale unico dei  dati
della scuola, nonche' inseriti  nel  sito  internet  dell'istituzione
medesima, sezione amministrazione trasparente.
  2. Il dirigente scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il
Consiglio d'istituto in merito ai contratti affidati dall'istituzione
scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo
inerenti all'attivita' negoziale.
  3.  E'  assicurato  l'esercizio  del  diritto  di   accesso   degli
interessati alla  documentazione  inerente  l'attivita'  contrattuale
svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
  4. Il D.S.G.A. provvede alla tenuta della  predetta  documentazione
ed alla sua conservazione con le modalita' di cui all'articolo 42.
  5. Il rilascio delle  copie  della  documentazione  in  favore  dei
membri del Consiglio d'istituto e degli altri organi dell'istituto e'
gratuito ed e' subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
  6. L'attivita' negoziale delle istituzioni scolastiche e'  soggetta
agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo  29  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e dalla ulteriore normativa vigente.

Titolo VI
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

                               Art. 49


                         Revisori dei conti

  1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile,  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), e  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e al decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123 e' svolto presso ciascuna istituzione scolastica statale
da due revisori dei conti, individuati tra soggetti  in  possesso  di
adeguata professionalita'  in  rappresentanza,  l'uno  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  l'altro  del
Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. I revisori dei conti sono  nominati  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 616 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Il
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  ed  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze  dispongono,  altresi',  in
ordine alla cessazione e revoca dell'incarico dei revisori dei  conti
da ciascuno nominati.
  3. L'incarico di revisore dei  conti  e'  conferito  per  tutte  le
istituzioni scolastiche incluse  nel  medesimo  ambito  territoriale,
come individuato ai sensi del successivo  articolo  50  e  comprende,
altresi', il controllo sulle attivita' in  conto  terzi,  le  aziende
agrarie e speciali, e i convitti annessi alle istituzioni scolastiche
incluse nell'ambito territoriale.
  4.  L'incarico  di  revisore  dei  conti   ha   durata   triennale,
rinnovabile una sola volta per lo  stesso  ambito  territoriale.  Nel
caso di dimissioni o revoca dall'incarico di  uno  dei  revisori  dei
conti, la durata dell'incarico del sostituto non puo' eccedere quella
del revisore in carica.
  5. Per le nomine dei  revisori  dei  conti  in  rappresentanza  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   e'
istituito un elenco nel quale sono iscritti, a domanda, i  dipendenti
in possesso  dei  requisiti  stabiliti  con  apposita  direttiva  del
Ministro ed appartenenti  all'area  terza  del  contratto  collettivo
nazionale di  lavoro  relativo  al  comparto  dei  ministeri  del  14
settembre 2007, per il quadriennio 2006-2009,  nonche'  i  dipendenti
appartenenti  all'area  seconda  del  medesimo  Contratto  collettivo
nazionale di lavoro, che siano iscritti  nel  registro  dei  revisori
legali. L'elenco comprende una apposita sezione nella  quale  possono
chiedere    di    essere    iscritti    revisori    legali    esterni
all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi residuati dopo
la nomina di tutti i dipendenti aventi titolo.
  6. Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo  determinato  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.
Agli stessi e', inoltre, corrisposto, se dovuto,  il  rimborso  delle
spese di missione, secondo le  disposizioni  vigenti  in  materia.  I
compensi e  i  rimborsi  sono  liquidati  e  pagati  dall'istituzione
scolastica individuata come capofila nell'ambito territoriale di  cui
al comma 3.

                               Art. 50


                  Ambiti territoriali di revisione

  1. Ciascun Ufficio scolastico regionale, per le finalita'  connesse
al controllo di regolarita' amministrativa e contabile ed alla nomina
dei revisori dei conti di cui all'articolo 49, aggrega le istituzioni
scolastiche  del  territorio  di   propria   competenza   in   ambiti
territoriali di revisione, tenendo conto dei piani di  organizzazione
della rete scolastica approvati nella Regione.
  2. L'aggregazione e' operata in considerazione:
    a) delle disposizioni vigenti in  materia  di  limiti  al  numero
degli ambiti e al numero delle istituzioni  scolastiche  per  ciascun
ambito;
    b)   della   dimensione   complessiva   dei   flussi   finanziari
amministrati;
    c) della vicinanza e/o del facile  collegamento  tra  le  diverse
sedi;
    d) della situazione geografica e ambientale in cui  gli  istituti
operano.

                               Art. 51


                   Compiti dei revisori dei conti

  1. I revisori  dei  conti,  nell'espletamento  delle  attivita'  di
controllo di legittimita' e regolarita' amministrativa e contabile di
cui all'articolo 49, esprimono  il  parere  obbligatorio  a  supporto
delle   determinazioni   del   Consiglio   d'istituto    in    ordine
all'approvazione  del  programma  annuale  e  del  conto  consuntivo,
secondo le procedure e i tempi stabiliti nel presente regolamento.
  2. I revisori dei conti, con visite periodiche, anche  individuali,
da compiersi almeno due volte nell'anno presso  ciascuna  istituzione
scolastica compresa nell'ambito territoriale di competenza,  nonche',
ove  possibile,  attraverso  l'uso  di  strumenti   informatici   che
consentono di effettuare controlli a distanza, procedono:
    a) alla verifica della regolarita' e della  corretta  tenuta  dei
libri obbligatori e delle scritture contabili;
    b) alla verifica della coerenza  nell'impiego  delle  risorse  in
funzione degli obiettivi  individuati  nel  P.T.O.F.,  nel  programma
annuale e nelle relative variazioni;
    c) al riscontro dei dati presenti nelle scritture  contabili  con
quelli  riportati  nei  documenti  contabili  di   programmazione   e
rendicontazione, verificando la correttezza dei risultati finanziari,
economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la  chiarezza
dei dati  contabili  presentati  nei  prospetti  di  bilancio  e  nei
relativi allegati;
    d) alla verifica della attendibilita' delle valutazioni di  stima
del programma annuale e della corretta esposizione dei dati contabili
nel programma medesimo e nel conto consuntivo;
    e) al riscontro, almeno semestrale, sulla consistenza  di  cassa,
dei depositi e dei titoli di proprieta';
    f)  all'analisi  finanziaria,  patrimoniale  ed  economica  della
gestione,   per   individuare    informazioni    circa    stabilita',
sostenibilita' o criticita' dell'equilibrio di bilancio;
    g)  al   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
contrattazione collettiva integrativa di sede con le risorse all'uopo
assegnate all'istituzione scolastica, con i  vincoli  di  bilancio  e
quelli  derivanti  dall'applicazione  delle  norme  di   legge,   con
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili  che  incidono
sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
  3. Nell'esame  del  conto  consuntivo  della  gestione  annuale,  i
revisori dei conti:
    a) riferiscono sulla regolarita'  della  gestione  finanziaria  e
patrimoniale, secondo gli elementi  tratti  dagli  atti  esaminati  e
dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio;
    b) rilevano ed analizzano  il  livello  percentuale  di  utilizzo
della dotazione finanziaria e  delle  dotazioni  annuali  di  ciascun
progetto d'istituto;
    c)  evidenziano  i  risultati  della   gestione   finanziaria   e
patrimoniale;
    d) esprimono parere sul  conto,  con  particolare  riguardo  alla
concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;
    e) corredano la relazione con tabelle di  rilevazione  dei  costi
inerenti alle attivita' e  ai  progetti  realizzati  dall'istituzione
scolastica,   finalizzate   all'analisi   costi/benefici   da   parte
dell'amministrazione scolastica, nonche' con  altre  notizie  e  dati
richiesti dall'amministrazione vigilante.
  4. I revisori dei conti svolgono, altresi', su  specifico  incarico
delle rispettive amministrazioni di appartenenza gli altri  controlli
e verifiche richiesti, anche per esigenze di monitoraggio della spesa
pubblica.  Essi,  inoltre,  procedono  alla  verifica  del   corretto
utilizzo delle risorse finalizzate alla  realizzazione  di  attivita'
gestite su progetti o affidamenti da parte  di  soggetti  pubblici  e
privati, nonche' su progetti nazionali ed europei  e  della  connessa
rendicontazione di spesa, svolgendo, ove richiesto,  anche  attivita'
di rendicontazione.

                               Art. 52


                      Esercizio delle funzioni

  1. Nell'esercizio della loro funzione,  i  revisori  dei  conti  si
attengono ai principi della programmazione, della continuita'  e  del
campionamento.  I  rapporti  con  le   istituzioni   scolastiche   si
uniformano al principio di leale collaborazione.
  2. Le verifiche periodiche per lo svolgimento dei  compiti  di  cui
all'articolo 51 avvengono sulla base di  una  programmazione  annuale
concordata da entrambi i revisori dei conti all'inizio dell'esercizio
finanziario e comunicata all'istituzione scolastica. In base  a  tale
programmazione si svolgono le riunioni e le visite periodiche,  anche
individuali, le quali  hanno  luogo  in  ciascuna  delle  sedi  delle
istituzioni  scolastiche   comprese   nell'ambito   territoriale   di
revisione. La  suddetta  programmazione  puo'  subire  modifiche  per
particolari necessita' rilevate dai revisori dei conti, che ne  danno
tempestiva comunicazione all'istituzione scolastica.
  3. Le istituzioni scolastiche sono tenute a mettere a  disposizione
di entrambi i revisori  dei  conti  tutti  gli  atti  e  i  documenti
necessari  all'esercizio  delle  funzioni  ed  all'effettuazione  dei
controlli di cui all'articolo 51.
  4. Ove  possibile,  i  revisori  dei  conti  espletano  le  proprie
funzioni mediante  l'uso  di  strumenti  informatici,  anche  per  la
trasmissione e ricezione di atti e documenti  e  per  gli  scambi  di
comunicazioni.
  5.  L'Ufficio  scolastico  regionale  e  le  competenti   strutture
dell'amministrazione   centrale   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca adottano gli interventi e promuovono
le opportune  iniziative,  al  fine  di  assicurare  coordinamento  e
omogeneita'  d'azione  nell'esercizio  della  funzione  dei  revisori
conti.

                               Art. 53


                               Verbali

  1. L'attivita' dei revisori  dei  conti  deve  essere  verbalizzata
anche con l'uso di applicativi informatici. I verbali,  per  ciascuna
istituzione scolastica, sono raccolti in apposito registro  a  pagine
numerate progressivamente, che e' custodito dal D.S.G.A. o da un  suo
delegato e conservato con le modalita' di cui all'articolo 42.
  2. I revisori dei conti trasmettono  alle  Ragionerie  territoriali
dello Stato territorialmente competenti, con  modalita'  telematiche,
tutti   i    verbali    concernenti    l'attivita'    di    revisione
amministrativo-contabile. All'Ufficio scolastico  regionale,  con  le
medesime modalita', sono  trasmessi  soltanto  i  verbali  contenenti
rilievi  di   carattere   amministrativo-contabile,   unitamente   ai
documenti agli stessi allegati, per le valutazioni e  l'adozione  dei
provvedimenti di competenza. La medesima documentazione, relativa  ai
verbali contenenti rilievi, e' trasmessa alle Ragionerie territoriali
dello Stato.

Titolo VII
CONSULENZA CONTABILE

                               Art. 54


                  Attivita' di consulenza contabile

  1.  L'Ufficio  scolastico  regionale  fornisce   alle   istituzioni
scolastiche      assistenza      e      supporto      in      materia
amministrativo-contabile, anche sulla base delle indicazioni generali
predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca.
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
fornisce assistenza e supporto in  materia  amministrativo-contabile,
attraverso un  canale  permanente  di  comunicazione  e  informazione
finalizzato a  supportare,  anche  attraverso  specifiche  iniziative
formative, la gestione di significativi processi di  cambiamento  nel
mondo  scolastico,  fornire  alle  istituzioni  scolastiche  risposte
tempestive  ed  efficaci  su  tematiche  di  natura   amministrativa,
contabile e gestionale, nonche' sull'utilizzo delle procedure e delle
applicazioni  a  queste  correlate,   rilevare   e   valorizzare   la
condivisione di buone  pratiche  amministrative  tra  le  istituzioni
scolastiche.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                               Art. 55


       Applicazione delle nuove istruzioni contabili e rinvio

  1. Il presente regolamento sostituisce il  regolamento  di  cui  al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 1° febbraio 2001, n. 44, le cui  disposizioni  continuano  ad
applicarsi fino al 31 dicembre dell'esercizio  finanziario  in  corso
alla data di entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  e  sono
abrogate successivamente a tale data.
  2. Le disposizioni di cui al presente regolamento  si  applicano  a
far data dall'esercizio finanziario successivo a  quello  della  loro
entrata in vigore.
  3. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti
per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice  la  procedura  di
scelta del contraente  siano  pubblicati  successivamente  alla  data
della sua entrata in vigore, nonche',  in  caso  di  contratti  senza
pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti  in
relazione ai quali, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti  a  presentare
le offerte.
  4. Con successivo decreto si  provvedera'  alla  definizione  delle
modalita' di rappresentazione dei dati di  bilancio,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
91  ai  fini  dell'armonizzazione   dei   sistemi   contabili   delle
amministrazioni pubbliche.

                               Art. 56


                          Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Roma, 28 agosto 2018

                                       Il Ministro dell'istruzione, 
                                     dell'universita' e della ricerca
                                                  Bussetti           

Il Ministro dell'economia
     e delle finanze     
          Tria           

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2018
Ufficio di controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3323

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