DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2018
Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, per l'anno accademico 2018/2019, ad assumere n. 513 unita'
di personale docente, di cui n. 462 di prima fascia e n. 51 di
seconda fascia, a valere sulle cessazioni verificatesi negli anni
2017 e 2018, e di ulteriori n. 40 unita' di personale docente a
valere sui residui di precedenti autorizzazioni. (18A07851)
(GU n.286 del 10-12-2018)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati, e in particolare l'art. 2, comma 6,
recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle
suddette istituzioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e
delle finanze;
Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508
del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di
assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39,
comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;
Visto l'art. 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che
disciplina l'accesso nei ruoli del personale docente, degli
assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti
accompagnatori, che deve aver luogo per il 50 per cento dei posti a
tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi per titoli ed
esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie
nazionali permanenti;
Visto l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, secondo cui le graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie
nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di
insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020;
Visto il comma 653 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che
prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2018 le graduatorie
nazionali di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del
2013 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili
per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a
tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti
graduatorie nazionali per titoli;
Visto il successivo comma 654 dell'art. 1 della legge n. 205 del
2017, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno accademico
2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al
comma 653 e' pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle
cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si
aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa
sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti
vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato;
Considerato che il predetto comma 654 dell'art. 1 della legge n.
205 del 2017 prevede anche che nell'ambito delle procedure di
reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7,
lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' destinata una
quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per
cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i
soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da
almeno tre anni accademici;
Visto il comma 655 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che
dispone, tra l'altro, che il personale docente, che non sia gia'
titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui
al comma 653, che abbia superato un concorso selettivo ai fini
dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino
all'anno accademico 2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di
insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni
accademici, in una delle predette istituzioni, nei corsi previsti
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e nei percorsi formativi di cui
all'art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249, e' inserito in apposite graduatorie nazionali utili per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato
e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per
titoli e di quelle di cui al comma 653 dell'art. 1 della legge n. 205
del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili;
Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 concernente «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative», convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 e, in
particolare, l'art. 6, comma 2, che ha esteso all'anno accademico
2018/2019 la possibilita' di fruizione delle graduatorie di cui
all'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013;
Vista la nota del 26 luglio 2018, prot. n. 21286, con la quale il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca richiede
l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno
accademico 2018/2019, n. 606 docenti, di cui n. 546 di prima fascia e
n. 60 di seconda fascia;
Preso atto che con la suddetta nota prot. n. 21286 del 26 luglio
2018, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
ha comunicato che le cattedre vacanti all'inizio dell'anno accademico
2018/2019 sono pari a n. 1.763, di cui n. 1.611 di prima fascia e n.
152 di seconda fascia e che le cessazioni dal servizio al 1° novembre
2018 sono stimate in n. 223 unita' di personale docente a cui si
aggiungono, in quanto non sono state utilizzate, le economie
derivanti dalle cessazioni dal servizio al 1° novembre 2017, che sono
pari a n. 192 unita' di personale docente, con conseguenti facolta'
di assunzione pari a n. 415 unita' di personale docente, di cui n.
371 di prima fascia e n. 44 di seconda fascia;
Considerato che con la suddetta nota prot. n. 21286 del 26 luglio
2018, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
ha reso noto che il 10% della spesa sostenuta nell'anno accademico
2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica
con contratti a tempo determinato risulta essere pari ad €
5.406.502.73, e che tale importo si aggiunge al turn over del
personale, come previsto dal sopra citato comma 654 dell'art. 1 della
legge n. 205 del 2017;
Preso atto che con la suddetta nota prot. n. 21286 del 26 luglio
2018, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
ha reso noto che nel contingente totale richiesto di n. 606 unita' di
personale docente sono ricomprese n. 40 unita' di personale docente,
a valere sul residuo di unita' gia' autorizzate con decreto del
Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, ad oggi non assunte;
Vista la nota del 10 agosto 2018, prot. n. 10420, con la quale il
direttore generale della Direzione generale per la programmazione, il
coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione
superiore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con riferimento alla richiesta assunzionale di cui alla
precedente nota n. 21286 del 26 luglio 2018, precisa che la somma di
€ 5.406.502,73, relativa al 10% della spesa per i contratti a tempo
determinato stipulati nell'anno accademico 2016/2017, rappresenta il
maggior costo a regime dall'anno 2019, che trova copertura nel
maggior stanziamento di cui all'art. 1, comma 653 della citata legge
n. 205 del 2017;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle
finanze, del 27 settembre 2018, prot. n. 18531, con la quale si
trasmette la nota del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Igop del 26
settembre 2018, prot. n. 212025, recante parere in merito alla
richiesta di autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato, per
l'anno accademico 2018/2019, di n. 606 docenti, di cui alla predetta
nota prot. n. 21286 del 26 luglio 2018, nel quale si specifica che,
alla luce del numero di cessazioni avvenute negli anni 2017 e 2018 e
dei costi connessi alla ricostruzione delle carriere del personale
stabilizzato puo' essere concessa l'autorizzazione ad assumere, n.
513 unita' di personale docente, di cui n. 462 di prima fascia e n.
51 di seconda fascia;
Preso atto che con la suddetta nota prot. n. 212025, del 26
settembre 2018, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
- Igop esprime parere favorevole all'accantonamento di una quota pari
al 10% del budget assunzionale per le finalita' di cui al suddetto
comma 654 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, nonche'
all'utilizzo dei residui di precedenti autorizzazioni per
l'assunzione di ulteriori n. 40 unita' di personale docente;
Ritenuto, fermo restando da parte dell'Amministrazione l'utilizzo
di graduatorie valide, di poter autorizzare, per l'anno accademico
2018/2019, l'assunzione a tempo indeterminato di n. 513 unita' di
personale docente, di cui n. 462 di prima fascia e n. 51 di seconda
fascia, di assentire all'accantonamento di una quota pari al 10% del
budget assunzionale per le finalita' di cui al comma 654 dell'art. 1
della legge n. 205 del 2017, relativamente al passaggio dalla seconda
alla prima fascia di personale docente a seguito di procedure
disciplinate dall'emanando Regolamento sul reclutamento, nonche'
all'utilizzazione delle n. 40 unita' di personale docente, a valere
sul residuo di unita' gia' autorizzate con decreto del Presidente
della Repubblica 12 settembre 2016, ad oggi non assunte;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica e, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e' intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 ottobre 2018;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM), ricorrendo all'utilizzo di graduatorie
valide, e' autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato, sui
posti effettivamente vacanti e disponibili, per l'anno accademico
2018/2019 di n. 513 unita' di personale docente, di cui n. 462 di
prima fascia e n. 51 di seconda fascia a valere sulle cessazioni
verificatesi negli anni 2017 e 2018, e di ulteriori n. 40 unita' di
personale docente a valere sui residui di precedenti autorizzazioni.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e' altresi' autorizzato all'accantonamento di una quota pari al 10%
del budget assunzionale per le finalita' di cui al comma 654
dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017.
Art. 2
Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
trasmette, entro il 31 dicembre 2018, per le necessarie verifiche,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati
concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del presente
decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi' 24 ottobre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione
Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2133
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lunedì 10 dicembre 2018
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2018 Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno accademico 2018/2019, ad assumere n. 513 unita' di personale docente, di cui n. 462 di prima fascia e n. 51 di seconda fascia, a valere sulle cessazioni verificatesi negli anni 2017 e 2018, e di ulteriori n. 40 unita' di personale docente a valere sui residui di precedenti autorizzazioni. (18A07851) (GU n.286 del 10-12-2018)
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