IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Attuazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente il regolamento per la semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita' commerciali
con superficie superiore a 400 mq», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 12 agosto 2010;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e
successive modificazioni, recante «Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015;
Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure
tecniche di prevenzione incendi per le attivita' commerciali;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di
informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Decreta:
Art. 1
Nuove norme tecniche di prevenzione
incendi per le attivita' commerciali
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le
attivita' commerciali di cui all'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle
attivita' commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di
beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi,
depositi e spazi comuni coperti di cui all'allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate
con il numero 69, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle
attivita' di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme
tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro
dell'interno 27 luglio 2010.
Art. 3
Modifiche al decreto
del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il
capitolo «V.8 - Attivita' commerciali», contenente le norme tecniche
di prevenzione incendi per le attivita' commerciali di cui all'art.
1.
2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, dopo la lettera q), e' aggiunta la seguente lettera: «r)
decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010, recante
"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita' commerciali
con superficie superiore a 400 mq"».
3. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, dopo le parole «67, ad esclusione degli asili nido;» e'
inserito il numero «69;».
Art. 4
Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2018
Il Ministro: Salvini
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
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