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mercoledì 6 febbraio 2019
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 28 dicembre 2018 Definizione di procedure semplificate per le operazioni di migrazione ed integrazione delle SIM card da realizzarsi per via telematica. (19A00761) (GU n.31 del 6-2-2019)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 dicembre 2018
Definizione di procedure semplificate per le operazioni di migrazione
ed integrazione delle SIM card da realizzarsi per via telematica.
(19A00761)
(GU n.31 del 6-2-2019)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che,
al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di
telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card
aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti gia'
clienti di un operatore, demanda ad un decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
l'individuazione delle misure per l'identificazione in via indiretta
del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identita'
digitale previsto dall'art. 64 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo
da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM
card e tutte le operazioni ad esse connesse possano essere svolte per
via telematica;
Visto l'art. 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, concernente gli obblighi di identificazione degli utenti dei
servizi di telefonia mobile al momento della consegna o messa a
disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.);
Visto l'art. 64, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, che prevede l'istituzione, a cura dell'Agenzia per l'Italia
digitale, del sistema pubblico per la gestione dell'identita'
digitale di cittadini e imprese (SPID), per favorire la diffusione di
servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di
cittadini e imprese, anche in mobilita';
Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, concernente l'individuazione dei documenti di
identita' e di riconoscimento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
24 ottobre 2014, che, in attuazione dell'art. 64, comma 2-sexies del
decreto legislativo n. 82 del 2005, definisce le caratteristiche del
sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini
e imprese (SPID), nonche' i tempi e le modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'economia e delle
finanze, adottato in data 9 dicembre 2004, che definisce le regole
tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie ed ai materiali
utilizzati per la produzione della carta nazionale dei servizi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, adottato in data 23 dicembre 2015,
concernente le modalita' tecniche di emissione della Carta
d'identita' elettronica;
Vista la determinazione AgID n. 189/2016 concernente l'emanazione
della nuova versione dei seguenti regolamenti: «Regolamento recante
le modalita' attuative per la realizzazione dello SPID (art. 4, comma
2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2014)» e «Regolamento recante le modalita' per l'accreditamento e la
vigilanza dei gestori dell'identita' digitale (art. 1, comma 1,
lettera l, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014)»;
Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute
nell'art. 1, comma 46, della citata legge n. 124 del 2017;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «CAD»: Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
b) «CIE»: il documento di identita' personale rilasciato dal
Ministero dell'interno denominato «Carta di identita' elettronica»,
come definito dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, adottato in data 23 dicembre 2015,
recante «Modalita' tecniche di emissione della Carta d'identita'
elettronica»;
c) «CNS»: il documento rilasciato su supporto informatico per
consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni «Carta nazionale dei servizi», come
definito dal decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle
finanze, in data 9 dicembre 2004, recante: «Regole tecniche e di
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la
produzione della Carta nazionale dei servizi»;
d) «credenziale di accesso»: il particolare attributo di cui
l'utente si avvale, unitamente al codice identificativo, per accedere
in modo sicuro, tramite autenticazione informatica, ai servizi
qualificati erogati in rete dai fornitori di servizi che aderiscono
allo SPID, come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, in data 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle
caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita'
digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle
modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche
amministrazioni e delle imprese»;
e) «documento di identita' e di riconoscimento»: la carta di
identita' e i documenti equipollenti indicati all'art. 35, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa»;
f) «fornitore di servizi»: il fornitore dei servizi come definito
dall'art. 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2014, recante «Definizione
delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione
dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei
tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
g) «gestori dell'identita' digitale»: le persone giuridiche
accreditate allo SPID che, in qualita' di gestori di servizio
pubblico, previa identificazione certa dell'utente, assegnano,
rendono disponibili e gestiscono gli attributi utilizzati dal
medesimo utente al fine della sua identificazione informatica, come
definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in
data 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del
sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini
e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
h) «identita' digitale»: la rappresentazione informatica della
corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi
identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e
registrati in forma digitale secondo le modalita' di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2014,
recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID),
nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da
parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese» e dei suoi
regolamenti attuativi;
i) «PEC»: posta elettronica certificata di cui al combinato
disposto degli articoli 6 e 48 del CAD;
l) «SPID»: il sistema pubblico dell'identita' digitale, istituito
ai sensi dell'art. 64 del CAD, come modificato dall'art. 17-ter del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Art. 2
Ambito di applicazione e norme applicabili
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di semplificazione
delle procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e
delle procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la
sostituzione di SIM card richieste da utenti gia' clienti di un
operatore, al fine di consentire che le predette operazioni possono
essere svolte per via telematica, utilizzando:
a) le misure per l'identificazione in via indiretta del cliente,
attraverso il sistema pubblico dell'identita' digitale, previsto
dall'art. 64 del CAD;
b) le misure per l'identificazione in via indiretta del cliente
previste dall'art. 64, comma 2-nonies del CAD;
c) l'identificazione a vista da remoto.
2. Restano ferme le previsioni dell'art. 55, comma 7, del decreto
legislativo n. 259 del 2003, concernenti gli obblighi di
identificazione da parte delle imprese, degli abbonati e degli
acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, prima
dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a
disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.), nonche'
gli obblighi per le medesime imprese di adottare le necessarie misure
idonee a garantire l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un
documento di identita', nonche' del tipo, del numero e della
riproduzione del documento presentato dall'acquirente.
Art. 3
Identificazione in via indiretta tramite SPID
1. Le imprese di telefonia mobile per le modalita' di
identificazione per via telematica di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), dei clienti gia' titolari di un'identita' digitale SPID,
si avvalgono del sistema pubblico di identita' digitale di cui
all'art. 64 del CAD, le cui caratteristiche sono definite nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. Le
procedure da osservare sono indicate nell'allegato A) al presente
decreto.
2. L'operatore, che agisce in qualita' di fornitore di servizi
SPID, richiede al cliente di autenticarsi con credenziali di livello
di sicurezza di autenticazione informatica di cui all'art. 6, comma
1, lettera b) o c) del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 ottobre 2014.
Art. 4
Identificazione in via indiretta tramite CIE e CNS
1. L'identificazione per via telematica di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), da parte delle imprese di telefonia mobile puo' avvenire
anche con la CIE e la CNS, ai sensi dell'art. 64, comma 2-nonies del
CAD.
Art. 5
Identificazione a vista da remoto
1. Per l'identificazione per via telematica dei clienti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c) le imprese di telefonia mobile
osservano le procedure contenute nell'allegato B) al presente
decreto.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 dicembre 2018
Il Ministro dell'interno
Salvini
Il Ministro dello sviluppo economico
Di Maio
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2019
Interno, foglio n. 246
Allegato A
UTENTI TITOLARI DI UNA IDENTITA' DIGITALE SPID
Procedura di migrazione tra operatori di telefonia mobile o di
integrazione di SIM card aggiuntive o di sostituzione di SIM card
da parte di utenti gia' clienti di un operatore
Possono avvalersi della presente procedura di identificazione del
cliente gli operatori di telefonia mobile che hanno aderito, in
qualita' di fornitori di servizi, allo SPID, stipulando apposita
convenzione con l'AgID ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.
L'utente, gia' titolare di una identita' digitale SPID,
attraverso il portale web dell'operatore telefonico o il collegamento
all'App dedicata, deve effettuare le seguenti operazioni:
1) Nella schermata iniziale, selezionare il tasto relativo
all'opzione titolari di una identita' digitale SPID;
2) Eseguire l'autenticazione SPID tramite il gestore
dell'identita' digitale;
3) Fornire il proprio consenso al gestore dell'identita'
digitale a comunicare all'operatore di telefonia mobile i seguenti
dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, domicilio,
codice fiscale, almeno un indirizzo di posta elettronica (ordinario o
pec);
4) Selezionare il servizio di interesse (migrazione numero,
integrazione SIM card, sostituzione SIM card);
5) Indicare il numero di telefono su cui si intende effettuare
l'operazione e l'operatore telefonico in caso di migrazione;
6) Indicare l'indirizzo presso il quale si intende ricevere la
nuova SIM card (che puo' essere diverso dal domicilio);
7) Procedere all'accettazione delle condizioni generali del
contratto di fornitura del servizio proposto dall'operatore
telefonico;
8) Fornire il proprio consenso al trattamento dei dati
personali.
9) Fornire i dati necessari al pagamento dell'importo dovuto in
relazione al servizio richiesto (es.: per le carte di credito,
prepagate, ecc.: l'intestatario, il numero di carta, la data di
scadenza e il codice di sicurezza).
Eseguite con successo le fasi della procedura di cui ai
precedenti punti (vedi sopra punti da 1) a 9), l'operatore telefonico
provvede ad inviare al recapito indicato dall'utente la nuova SIM
card non ancora abilitata al servizio.
Ricevuta la nuova SIM-card l'utente dovra' nuovamente accedere al
portale web o all'App dell'operatore telefonico e cliccare nella
schermata iniziale il tasto: attivazione SIM-card. Viene, quindi,
richiesto di inserire il codice identificativo indicato sulla
SIM-card, o ricevuto unitamente alla SIM-card.
Confermata la procedura di attivazione della nuova SIM card,
l'utente dovra' inserire le credenziali «one time password» (OTP),
fornite dall'operatore telefonico con un sms inviato al numero di
telefono comunicato nella fase 5) (vedi sopra punti da 1) a 9) della
procedura.
Allegato B
UTENTI NON TITOLARI DI UNA IDENTITA' DIGITALE SPID
Procedura di migrazione tra operatori di telefonia mobile o di
integrazione di SIM card aggiuntive o di sostituzione di SIM card
da parte di utenti gia' clienti di un operatore
L'utente, non titolare di identita' digitale SPID, attraverso il
portale web dell'operatore telefonico o attraverso il collegamento
all'App dedicata, deve effettuare le seguenti operazioni:
1) Nella schermata iniziale, selezionare il tasto relativo
all'opzione riferita alla procedura per utenti NON titolari di una
identita' digitale SPID;
2) Selezionare il servizio di interesse (migrazione numero,
integrazione SIM card, sostituzione SIM card);
3) Fornire i dati personali identificativi dell'utente: nome,
cognome, data e luogo di nascita, sesso, codice fiscale, domicilio,
indirizzo di posta elettronica (ordinario o pec);
4) Inserire gli estremi di un documento di identita' o
riconoscimento del richiedente, in corso di validita' (tipo, numero,
data di rilascio e scadenza);
5) Inviare la scansione-foto fronte/retro del documento del
quale sono stati inseriti gli estremi di cui al precedente punto 4);
6) Indicare il numero di telefono su cui si intende effettuare
l'operazione e l'operatore telefonico in caso di migrazione;
7) Indicare l'indirizzo presso il quale si intende ricevere la
nuova SIM card (che puo' essere diverso dal domicilio);
8) Procedere all'accettazione delle condizioni generali del
contratto di fornitura del servizio proposto dall'operatore
telefonico;
9) Fornire il proprio consenso al trattamento dei dati
personali;
10) Fornire i dati necessari al pagamento dell'importo dovuto
in relazione al servizio richiesto (es.: per le carte di credito,
prepagate, ecc.: l'intestatario, il numero di carta, la data di
scadenza e il codice di sicurezza).
Eseguite con esito favorevole le fasi della procedura di cui ai
precedenti punti da 1) a 10), l'operatore telefonico provvede ad
inviare al recapito indicato dall'utente la nuova SIM-card non ancora
abilitata al servizio.
L'operatore telefonico curera' l'invio di due distinte
credenziali «one time password» (OTP) con due sms inviati in momenti
diversi all'utenza telefonica fornita nella fase 6) (vedi sopra punti
da 1) a 10), necessarie per:
a) consentire all'operatore telefonico di effettuare la
videochiamata per l'identificazione a vista da remoto dell'utente
(«one time password» (OTP) per videochiamata), preliminare
all'attivazione della SIM-card;
b) consentire all'utente l'attivazione della NUOVA SIM-card
ricevuta al recapito fornito nella fase n. 7 della procedura (vedi
sopra punti da 1) a 10) («one time password» (OTP) per attivazione
NUOVA SIM-card).
Procedure di identificazione a vista da remoto dell'utente e
attivazione nuova SIM-card:
a) Procedura di identificazione a vista da remoto dell'utente
da parte dell'operatore telefonico con videochiamata (con «one time
password» (OTP) per videochiamata).
All'attivazione della nuova SIM-card potra' procedersi solo dopo
lo svolgimento di questa procedura.
Prima dell'attivazione della SIM-card, l'operatore telefonico
dovra' effettuare l'identificazione indiretta dell'utente ed a tal
fine inviera' via sms all'utenza telefonica fornita nella fase 6)
della procedura (vedi sopra punti da 1) a 10) la credenziale di una
«one time password» (OTP), spendibile una sola volta, per
l'attivazione della videochiamata finalizzata all'identificazione a
vista da remoto, per la quale si applica la medesima procedura
descritta all'art. 8 del regolamento recante le modalita' attuative
per la realizzazione dello SPID, emanato con determinazione AgID n.
189/2016.
b) Procedura di attivazione della NUOVA SIM-card (con «one time
password» (OTP) per attivazione nuova SIM-card).
La mancata identificazione a vista da remoto dell'utente da parte
dell'operatore telefonico con videochiamata non consentira'
l'attivazione della nuova SIM-card.
A seguito della procedura di identificazione a vista da remoto
l'utente dovra' nuovamente accedere al portale web o all'App
dell'operatore telefonico e selezionare la funzione: attivazione
SIM-card. Viene, quindi, richiesto di inserire il codice
identificativo indicato sulla SIM-card, o ricevuto unitamente alla
SIM-card.
Confermata la procedura di attivazione della nuova SIM card,
l'utente dovra' inserire la credenziale «one time password» (OTP),
(per attivazione nuova SIM-card) fornita dall'operatore telefonico
con un sms inviato al numero di telefono comunicato nella fase 6)
della procedura (vedi sopra punti da 1) a 10).
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