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mercoledì 6 febbraio 2019

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 28 dicembre 2018 Definizione di procedure semplificate per le operazioni di migrazione ed integrazione delle SIM card da realizzarsi per via telematica. (19A00761) (GU n.31 del 6-2-2019)



MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 dicembre 2018
Definizione di procedure semplificate per le operazioni di migrazione
ed integrazione delle SIM card da  realizzarsi  per  via  telematica.
(19A00761)
(GU n.31 del 6-2-2019)



                      IL MINISTRO DELL'INTERNO


                           di concerto con


                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


  Visto l'art. 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n.  124,  che,
al fine di semplificare le procedure di migrazione tra  operatori  di
telefonia mobile e  le  procedure  per  l'integrazione  di  SIM  card
aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti gia'
clienti  di  un  operatore,  demanda  ad  un  decreto  del  Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,
l'individuazione delle misure per l'identificazione in via  indiretta
del cliente, anche utilizzando  il  sistema  pubblico  dell'identita'
digitale  previsto  dall'art.  64  del  codice   dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in  modo
da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM
card e tutte le operazioni ad esse connesse possano essere svolte per
via telematica;
  Visto l'art. 55, comma 7, del decreto legislativo 1°  agosto  2003,
n. 259, concernente gli obblighi di identificazione degli utenti  dei
servizi di telefonia mobile al  momento  della  consegna  o  messa  a
disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.);
  Visto l'art. 64, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, che prevede l'istituzione, a cura  dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale,  del  sistema  pubblico  per  la  gestione   dell'identita'
digitale di cittadini e imprese (SPID), per favorire la diffusione di
servizi in rete  e  agevolare  l'accesso  agli  stessi  da  parte  di
cittadini e imprese, anche in mobilita';
  Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica del  28
dicembre 2000, n. 445, concernente l'individuazione dei documenti  di
identita' e di riconoscimento;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
24 ottobre 2014, che, in attuazione dell'art. 64, comma 2-sexies  del
decreto legislativo n. 82 del 2005, definisce le caratteristiche  del
sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini
e imprese (SPID), nonche' i tempi e  le  modalita'  di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri per l'innovazione e le tecnologie e  dell'economia  e  delle
finanze, adottato in data 9 dicembre 2004, che  definisce  le  regole
tecniche e di sicurezza relative  alle  tecnologie  ed  ai  materiali
utilizzati per la produzione della carta nazionale dei servizi;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e  la
pubblica  amministrazione,  adottato  in  data  23   dicembre   2015,
concernente  le  modalita'  tecniche   di   emissione   della   Carta
d'identita' elettronica;
  Vista la determinazione AgID n. 189/2016  concernente  l'emanazione
della nuova versione dei seguenti regolamenti:  «Regolamento  recante
le modalita' attuative per la realizzazione dello SPID (art. 4, comma
2, decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24  ottobre
2014)» e «Regolamento recante le modalita' per l'accreditamento e  la
vigilanza dei gestori  dell'identita'  digitale  (art.  1,  comma  1,
lettera l, decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014)»;
  Ritenuto di  dover  dare  attuazione  alle  disposizioni  contenute
nell'art. 1, comma 46, della citata legge n. 124 del 2017;

                              Decreta:

                               Art. 1


                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «CAD»: Codice dell'amministrazione digitale di cui al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
    b) «CIE»: il documento  di  identita'  personale  rilasciato  dal
Ministero dell'interno denominato «Carta di  identita'  elettronica»,
come definito dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con
i Ministri dell'economia e delle finanze e per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione,  adottato  in  data  23  dicembre  2015,
recante «Modalita' tecniche  di  emissione  della  Carta  d'identita'
elettronica»;
    c) «CNS»: il documento rilasciato  su  supporto  informatico  per
consentire l'accesso per via  telematica  ai  servizi  erogati  dalle
pubbliche  amministrazioni  «Carta  nazionale  dei   servizi»,   come
definito dal decreto del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro  per
l'innovazione e le tecnologie e del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, in data 9 dicembre 2004,  recante:  «Regole  tecniche  e  di
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati  per  la
produzione della Carta nazionale dei servizi»;
    d) «credenziale di accesso»:  il  particolare  attributo  di  cui
l'utente si avvale, unitamente al codice identificativo, per accedere
in  modo  sicuro,  tramite  autenticazione  informatica,  ai  servizi
qualificati erogati in rete dai fornitori di servizi  che  aderiscono
allo SPID, come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  in  data  24  ottobre  2014,  recante  «Definizione  delle
caratteristiche del sistema pubblico per la  gestione  dell'identita'
digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche'  dei  tempi  e  delle
modalita' di adozione del  sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni e delle imprese»;
    e) «documento di identita' e  di  riconoscimento»:  la  carta  di
identita' e i documenti equipollenti indicati all'art. 35,  comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
recante «Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in materia di documentazione amministrativa»;
    f) «fornitore di servizi»: il fornitore dei servizi come definito
dall'art. 1, comma 1, lettera i),  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2014, recante «Definizione
delle  caratteristiche  del  sistema   pubblico   per   la   gestione
dell'identita' digitale di cittadini e imprese  (SPID),  nonche'  dei
tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da  parte  delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
    g)  «gestori  dell'identita'  digitale»:  le  persone  giuridiche
accreditate allo  SPID  che,  in  qualita'  di  gestori  di  servizio
pubblico,  previa  identificazione  certa   dell'utente,   assegnano,
rendono  disponibili  e  gestiscono  gli  attributi  utilizzati   dal
medesimo utente al fine della sua identificazione  informatica,  come
definite dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  in
data 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche  del
sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini
e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»;
    h) «identita' digitale»: la  rappresentazione  informatica  della
corrispondenza  biunivoca  tra  un  utente   e   i   suoi   attributi
identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati  raccolti  e
registrati in forma digitale secondo le modalita' di cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24  ottobre  2014,
recante «Definizione delle caratteristiche del sistema  pubblico  per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini  e  imprese  (SPID),
nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema  SPID  da
parte delle pubbliche amministrazioni e delle  imprese»  e  dei  suoi
regolamenti attuativi;
    i) «PEC»: posta  elettronica  certificata  di  cui  al  combinato
disposto degli articoli 6 e 48 del CAD;
    l) «SPID»: il sistema pubblico dell'identita' digitale, istituito
ai sensi dell'art. 64 del CAD, come modificato dall'art.  17-ter  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
                               Art. 2


             Ambito di applicazione e norme applicabili

  1. Il presente decreto disciplina le modalita'  di  semplificazione
delle procedure di migrazione tra operatori  di  telefonia  mobile  e
delle procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive  o  per  la
sostituzione di SIM card richieste  da  utenti  gia'  clienti  di  un
operatore, al fine di consentire che le predette  operazioni  possono
essere svolte per via telematica, utilizzando:
    a) le misure per l'identificazione in via indiretta del  cliente,
attraverso il  sistema  pubblico  dell'identita'  digitale,  previsto
dall'art. 64 del CAD;
    b) le misure per l'identificazione in via indiretta  del  cliente
previste dall'art. 64, comma 2-nonies del CAD;
    c) l'identificazione a vista da remoto.
  2. Restano ferme le previsioni dell'art. 55, comma 7,  del  decreto
legislativo  n.  259  del   2003,   concernenti   gli   obblighi   di
identificazione da  parte  delle  imprese,  degli  abbonati  e  degli
acquirenti del  traffico  prepagato  della  telefonia  mobile,  prima
dell'attivazione del servizio, al momento della consegna  o  messa  a
disposizione della occorrente scheda  elettronica  (S.I.M.),  nonche'
gli obblighi per le medesime imprese di adottare le necessarie misure
idonee a garantire l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un
documento  di  identita',  nonche'  del  tipo,  del  numero  e  della
riproduzione del documento presentato dall'acquirente.
                               Art. 3


            Identificazione in via indiretta tramite SPID

  1.  Le  imprese  di  telefonia   mobile   per   le   modalita'   di
identificazione per via  telematica  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera a), dei clienti gia' titolari di un'identita' digitale  SPID,
si avvalgono del  sistema  pubblico  di  identita'  digitale  di  cui
all'art. 64 del CAD, le cui caratteristiche sono definite nel decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24  ottobre  2014.  Le
procedure da osservare sono indicate  nell'allegato  A)  al  presente
decreto.
  2. L'operatore, che agisce in  qualita'  di  fornitore  di  servizi
SPID, richiede al cliente di autenticarsi con credenziali di  livello
di sicurezza di autenticazione informatica di cui all'art.  6,  comma
1, lettera b) o c) del citato decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 24 ottobre 2014.
                               Art. 4


         Identificazione in via indiretta tramite CIE e CNS

  1. L'identificazione per via telematica di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), da parte delle imprese di telefonia mobile puo'  avvenire
anche con la CIE e la CNS, ai sensi dell'art. 64, comma 2-nonies  del
CAD.
                               Art. 5


                  Identificazione a vista da remoto

  1. Per l'identificazione per via  telematica  dei  clienti  di  cui
all'art. 2, comma 1,  lettera  c)  le  imprese  di  telefonia  mobile
osservano  le  procedure  contenute  nell'allegato  B)  al   presente
decreto.
                               Art. 6


                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.

    Roma, 28 dicembre 2018

                                             Il Ministro dell'interno
                                                      Salvini       

Il Ministro dello sviluppo economico
               Di Maio             

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2019
Interno, foglio n. 246
                                                           Allegato A

           UTENTI TITOLARI DI UNA IDENTITA' DIGITALE SPID

Procedura di migrazione  tra  operatori  di  telefonia  mobile  o  di
  integrazione di SIM card aggiuntive o di sostituzione di  SIM  card
  da parte di utenti gia' clienti di un operatore
    Possono avvalersi della presente procedura di identificazione del
cliente gli operatori di  telefonia  mobile  che  hanno  aderito,  in
qualita' di fornitori di  servizi,  allo  SPID,  stipulando  apposita
convenzione con l'AgID ai sensi dell'art. 13, comma  1,  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.
    L'utente,  gia'  titolare  di  una   identita'   digitale   SPID,
attraverso il portale web dell'operatore telefonico o il collegamento
all'App dedicata, deve effettuare le seguenti operazioni:
      1) Nella schermata  iniziale,  selezionare  il  tasto  relativo
all'opzione titolari di una identita' digitale SPID;
      2)  Eseguire   l'autenticazione   SPID   tramite   il   gestore
dell'identita' digitale;
      3)  Fornire  il  proprio  consenso  al  gestore  dell'identita'
digitale a comunicare all'operatore di telefonia  mobile  i  seguenti
dati: nome, cognome, data  e  luogo  di  nascita,  sesso,  domicilio,
codice fiscale, almeno un indirizzo di posta elettronica (ordinario o
pec);
      4) Selezionare il servizio  di  interesse  (migrazione  numero,
integrazione SIM card, sostituzione SIM card);
      5) Indicare il numero di telefono su cui si intende  effettuare
l'operazione e l'operatore telefonico in caso di migrazione;
      6) Indicare l'indirizzo presso il quale si intende ricevere  la
nuova SIM card (che puo' essere diverso dal domicilio);
      7) Procedere all'accettazione  delle  condizioni  generali  del
contratto  di  fornitura   del   servizio   proposto   dall'operatore
telefonico;
      8)  Fornire  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei   dati
personali.
      9) Fornire i dati necessari al pagamento dell'importo dovuto in
relazione al servizio  richiesto  (es.:  per  le  carte  di  credito,
prepagate, ecc.: l'intestatario, il  numero  di  carta,  la  data  di
scadenza e il codice di sicurezza).
    Eseguite  con  successo  le  fasi  della  procedura  di  cui   ai
precedenti punti (vedi sopra punti da 1) a 9), l'operatore telefonico
provvede ad inviare al recapito indicato  dall'utente  la  nuova  SIM
card non ancora abilitata al servizio.
    Ricevuta la nuova SIM-card l'utente dovra' nuovamente accedere al
portale web o all'App  dell'operatore  telefonico  e  cliccare  nella
schermata iniziale il tasto:  attivazione  SIM-card.  Viene,  quindi,
richiesto  di  inserire  il  codice  identificativo  indicato   sulla
SIM-card, o ricevuto unitamente alla SIM-card.
    Confermata la procedura di  attivazione  della  nuova  SIM  card,
l'utente dovra' inserire le credenziali «one  time  password»  (OTP),
fornite dall'operatore telefonico con un sms  inviato  al  numero  di
telefono comunicato nella fase 5) (vedi sopra punti da 1) a 9)  della
procedura.
                                                           Allegato B

         UTENTI NON TITOLARI DI UNA IDENTITA' DIGITALE SPID

Procedura di migrazione  tra  operatori  di  telefonia  mobile  o  di
  integrazione di SIM card aggiuntive o di sostituzione di  SIM  card
  da parte di utenti gia' clienti di un operatore
    L'utente, non titolare di identita' digitale SPID, attraverso  il
portale web dell'operatore telefonico o  attraverso  il  collegamento
all'App dedicata, deve effettuare le seguenti operazioni:
      1) Nella schermata  iniziale,  selezionare  il  tasto  relativo
all'opzione riferita alla procedura per utenti NON  titolari  di  una
identita' digitale SPID;
      2) Selezionare il servizio  di  interesse  (migrazione  numero,
integrazione SIM card, sostituzione SIM card);
      3) Fornire i dati personali identificativi  dell'utente:  nome,
cognome, data e luogo di nascita, sesso, codice  fiscale,  domicilio,
indirizzo di posta elettronica (ordinario o pec);
      4)  Inserire  gli  estremi  di  un  documento  di  identita'  o
riconoscimento del richiedente, in corso di validita' (tipo,  numero,
data di rilascio e scadenza);
      5) Inviare la scansione-foto  fronte/retro  del  documento  del
quale sono stati inseriti gli estremi di cui al precedente punto 4);
      6) Indicare il numero di telefono su cui si intende  effettuare
l'operazione e l'operatore telefonico in caso di migrazione;
      7) Indicare l'indirizzo presso il quale si intende ricevere  la
nuova SIM card (che puo' essere diverso dal domicilio);
      8) Procedere all'accettazione  delle  condizioni  generali  del
contratto  di  fornitura   del   servizio   proposto   dall'operatore
telefonico;
      9)  Fornire  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei   dati
personali;
      10) Fornire i dati necessari al pagamento  dell'importo  dovuto
in relazione al servizio richiesto (es.: per  le  carte  di  credito,
prepagate, ecc.: l'intestatario, il  numero  di  carta,  la  data  di
scadenza e il codice di sicurezza).
    Eseguite con esito favorevole le fasi della procedura di  cui  ai
precedenti punti da 1) a  10),  l'operatore  telefonico  provvede  ad
inviare al recapito indicato dall'utente la nuova SIM-card non ancora
abilitata al servizio.
    L'operatore  telefonico   curera'   l'invio   di   due   distinte
credenziali «one time password» (OTP) con due sms inviati in  momenti
diversi all'utenza telefonica fornita nella fase 6) (vedi sopra punti
da 1) a 10), necessarie per:
      a)  consentire  all'operatore  telefonico  di   effettuare   la
videochiamata per l'identificazione a  vista  da  remoto  dell'utente
(«one  time   password»   (OTP)   per   videochiamata),   preliminare
all'attivazione della SIM-card;
      b) consentire all'utente  l'attivazione  della  NUOVA  SIM-card
ricevuta al recapito fornito nella fase n. 7  della  procedura  (vedi
sopra punti da 1) a 10) («one time password»  (OTP)  per  attivazione
NUOVA SIM-card).
    Procedure di identificazione a  vista  da  remoto  dell'utente  e
attivazione nuova SIM-card:
      a) Procedura di identificazione a vista da  remoto  dell'utente
da parte dell'operatore telefonico con videochiamata (con  «one  time
password» (OTP) per videochiamata).
    All'attivazione della nuova SIM-card potra' procedersi solo  dopo
lo svolgimento di questa procedura.
    Prima dell'attivazione  della  SIM-card,  l'operatore  telefonico
dovra' effettuare l'identificazione indiretta dell'utente  ed  a  tal
fine inviera' via sms all'utenza telefonica  fornita  nella  fase  6)
della procedura (vedi sopra punti da 1) a 10) la credenziale  di  una
«one  time  password»  (OTP),  spendibile   una   sola   volta,   per
l'attivazione della videochiamata finalizzata  all'identificazione  a
vista da remoto, per  la  quale  si  applica  la  medesima  procedura
descritta all'art. 8 del regolamento recante le  modalita'  attuative
per la realizzazione dello SPID, emanato con determinazione  AgID  n.
189/2016.
      b) Procedura di attivazione della NUOVA SIM-card (con «one time
password» (OTP) per attivazione nuova SIM-card).
    La mancata identificazione a vista da remoto dell'utente da parte
dell'operatore   telefonico   con   videochiamata   non   consentira'
l'attivazione della nuova SIM-card.
    A seguito della procedura di identificazione a  vista  da  remoto
l'utente  dovra'  nuovamente  accedere  al  portale  web  o   all'App
dell'operatore telefonico  e  selezionare  la  funzione:  attivazione
SIM-card.  Viene,   quindi,   richiesto   di   inserire   il   codice
identificativo indicato sulla SIM-card, o  ricevuto  unitamente  alla
SIM-card.
    Confermata la procedura di  attivazione  della  nuova  SIM  card,
l'utente dovra' inserire la credenziale «one  time  password»  (OTP),
(per attivazione nuova SIM-card)  fornita  dall'operatore  telefonico
con un sms inviato al numero di telefono  comunicato  nella  fase  6)
della procedura (vedi sopra punti da 1) a 10).

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