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mercoledì 13 febbraio 2019
N. 16 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 2018 Ordinanza del 18 ottobre 2018 del Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di C.G.. Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Computo delle circostanze - Divieto di prevalenza e di equivalenza dell'attenuante speciale prevista dall'articolo 590-bis, comma 7, cod. pen. - Codice penale, art. 590-quater, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274). Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime - Applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida - Divieto di conseguimento di una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, commi 2 e 3-ter, come, rispettivamente, modificato e introdotto dall'art. 1, comma 6, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274). (GU n.7 del 13-2-2019 )
N. 16 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 2018
Ordinanza del 18 ottobre 2018 del Tribunale di Verbania nel
procedimento penale a carico di C.G..
Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime -
Computo delle circostanze - Divieto di prevalenza e di equivalenza
dell'attenuante speciale prevista dall'articolo 590-bis, comma 7,
cod. pen.
- Codice penale, art. 590-quater, introdotto dall'art. 1, comma 2,
della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di
omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali,
nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274).
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Reati di
omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o
gravissime - Applicazione della sanzione accessoria della revoca
della patente di guida - Divieto di conseguimento di una nuova
patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), art. 222, commi 2 e 3-ter, come, rispettivamente,
modificato e introdotto dall'art. 1, comma 6, lettera b), numeri 1)
e 2), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di
omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali,
nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274).
(GU n.7 del 13-2-2019 )
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Giudice, vista l'istanza del difensore dell'imputato di
rimessione del procedimento alla Corte costituzionale per, in quanto,
in primo luogo, con riferimento all'art. 590-bis codice penale, a
differenza delle altre fattispecie di reato non e' consentito un
bilanciamento fra circostanze attenuanti e aggravanti, il che sarebbe
arbitrario, sproporzionato e irragionevole. Il secondo punto riguarda
la sanzione amministrativa della revoca della patente. Il
provvedimento scatta infatti dopo qualsiasi condanna, e anche in caso
di patteggiamento, qualunque sia la gravita' della condotta e
dell'infrazione. Il giudice non ha il potere di intervenire con
gradualita'. Questo sarebbe un automatismo contrario ai principi del
nostro ordinamento.
Letta l'ordinanza del Tribunale di Roma e del Tribunale di Torino
che rimettono la questione, per le medesime ragioni alla Corte
costituzionale e che qui si riportano:
«Tribunale ordinario di Torino
Sesta sezione penale
Alla pubblica udienza del giorno 8 giugno 2018, presenti il
pubblico ministero e il difensore dell'imputata, che la rappresenta
ai sensi dell'art. 420-bis, comma 3 codice di procedura penale, il
giudice dott. Modestino Villani ha dato lettura della seguente
ordinanza:
M. nell'odierno processo e' imputata del delitto di cui
all'art. 590-bis, comma 1, 5 nr. 2 e 7 c.p. perche', alla guida
dell'autovettura MINI, per negligenza, imprudenza, imperizia e
violando le norme in materia di circolazione stradale, in
particolare, non rispettando l'indicazione luminosa del semaforo
proiettante luce rossa, investiva il pedone P. che stava impegnando
l'attraversamento pedonale, procurando a quest'ultima lesioni
personali (fratture maxillo-facciali, trauma cranico, frattura
scapola) giudicate guaribili in giorni sessanta s.c., con il concorso
di colpa del pedone che a propria volta attraversava con luce
semaforica rossa.
In Moncalieri (TO) in data
La difesa dell'imputata ha in via preliminare richiesto che il
giudice rimettesse le parti dinanzi alla Corte costituzionale
dubitando della legittimita' costituzionale, in riferimento agli
articoli 3 e 27 Cost., dell'art. 222, comma 2 e comma 3-ter e
dell'art. 224, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992 nonche'
dell'art. 590-bis codice penale, norme che impongono in caso di
condanna la revoca della patente non consentendo alcuna valutazione
discrezionale o potere del giudice di modulare la sanzione alla
gravita' del fatto.
Con nota integrativa del 7 maggio 2018 la difesa dell'imputata ha
anche dubitato della costituzionalita' dell'art. 590-quater codice
penale nella parte in cui non consente un giudizio di equivalenza o
di prevalenza dell'attenuante del concorso di colpa della persona
offesa rispetto alle aggravanti dell'art. 590-bis c.p.
Ad avviso di questo giudice le questioni sollevate dalla difesa
dell'imputata sono non manifestamente infondate e rilevanti, nei
limiti di cui si dira' in prosieguo di motivazione.
Elementi di fatto
Dalla formulazione del capo d'imputazione emerge che all'imputata
e' contestata la nuova fattispecie autonoma di reato prevista
dall'art. 590-bis per aver causato, con le modalita' di condotta
sopra descritte, lesioni gravi alla persona offesa: con l'aggravante
di aver commesso il fatto non rispettando l'indicazione luminosa del
semaforo proiettante luce rossa e con l'attenuante del concorso di
colpa del pedone che a propria volta attraversava con semaforo rosso.
La rilevanza delle questioni
In caso di condanna dell'imputata questo giudice sarebbe chiamato
in primo luogo a valutare il rapporto tra le attenuanti e le
aggravanti contestate non potendo, in forza del disposto dell'art.
590-quater codice penale, emettere un giudizio di equivalenza o di
prevalenza dell'attenuante del concorso di colpa, ancorche' sulla
applicabilita' della suddetta attenuante non possano esservi dubbi
essendo indicata gia' nel capo d'imputazione. Non potendo questo
giudice attribuire all'imputato un grado di colpa maggiore di quello
contenuto nel capo d'imputazione, necessariamente infatti dovra'
tener conto del concorso della persona offesa che ha attraversato la
strada allorquando il semaforo le indicava l'obbligo di fermarsi.
L'applicazione dell'attenuante rende rilevante la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 590-quater codice penale che
impedisce di ritenere l'attenuante di cui sopra equivalente o
prevalente rispetto all'aggravante - contestata nel capo
d'imputazione - di avere l'imputata, alla guida della propria
autovettura, attraversato anch'essa l'incrocio con semaforo
proiettante luce rossa.
Di conseguenza questo giudice potrebbe ridurre la pena per
l'attenuante del concorso di colpa esclusivamente fino alla meta'
della pena prevista per il delitto aggravato ai sensi del comma 5, n.
2 dell'art. 590-bis codice penale (pena prevista: da un anno e sei
mesi a tre anni) e dunque fino al minimo di mesi nove di reclusione.
Se invece fosse possibile il bilanciamento, in caso di ritenuta
equivalenza delle circostanze la pena minima potrebbe essere quella
di mesi tre di reclusione e per l'ipotesi di prevalenza
dell'attenuante la pena minima potrebbe essere quella di mesi uno e
giorni quindici di reclusione.
In caso di condanna dell'imputata questo giudice dovrebbe poi
applicare le sanzioni amministrative previste dall'art. 222 del
codice della strada e in particolare dovrebbe disporre la revoca
della patente, mentre in caso di dichiarazione di incostituzionalita'
della norma, la sanzione amministrativa sarebbe quella della
sospensione della patente.
Di conseguenza non potrebbe dubitarsi della pertinenza delle
questioni prospettate e della rilevanza delle stesse nel presente
giudizio in relazione all'art. 590-quater codice penale e all'art.
222 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Quanto invece all'art. 224, comma 2 del medesimo decreto
legislativo - il quale prevede che quando la sanzione amministrativa
accessoria e' costituita dalla revoca della patente, il prefetto,
entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del
decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di
revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri - non ritiene questo giudice
che la prospettata incostituzionalita' sia rilevante in questo
giudizio.
La norma prevede, infatti, una mera attivita' di tipo esecutivo,
demandata al prefetto, con la quale viene data concreta attuazione
alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 222, comma 2 del
decreto legislativo n. 285 del 1992. Ad assumere rilevanza in questo
giudizio sono, invece, la legittimita' costituzionale della sanzione
amministrativa della revoca della patente e della determinazione del
tempo necessario per poter conseguire un nuovo titolo abilitativo,
non le modalita' di attuazione concreta della revoca.
Le norme la cui costituzionalita' e' posta in dubbio
L'art. 590-quater c.p.
La questione di costituzionalita' dell'art. 590-quater codice
penale nella parte in cui non consente un giudizio di equivalenza
dell'attenuante del concorso di colpa della persona offesa rispetto
alle aggravanti dell'art. 590-bis codice penale risulta essere gia'
stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Roma in relazione ad un'ipotesi di omicidio colposo.
Le motivazioni addotte dal giudice remittente nell'esaminare la
disposizione dell'art. 590-quater codice penale in relazione all'art.
589-bis codice penale si attagliano, ad avviso di questo giudice,
anche alla relazione tra art. 590-quater e art. 590-bis c.p.
Le stesse possono sinteticamente riassumersi, posto che la
questione gia' pende innanzi alla Corte costituzionale, nei seguenti
punti:
1. Con l'art. 1, comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41,
il legislatore ha introdotto nel codice penale l'art. 590-quater, che
disciplina il computo delle circostanze. La norma introduce per i
reati di cui agli articoli 589-bis, 589-ter, 590-bis e 590-ter una
deroga alla disciplina generale prevista dagli articoli 63 e seguenti
del codice penale. In virtu' di tale nuova disposizione, e' dunque
previsto il divieto di equivalenza o di prevalenza delle circostanze
attenuanti (diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del
codice penale) sulle circostanze aggravanti di cui agli articoli
589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter,
590-bis, secondo terzo quarto quinto e sesto comma e 590-ter. In caso
di concorrenza di una o piu' delle predette circostanze aggravanti e
di circostanze attenuanti, le diminuzioni conseguenti al
riconoscimento delle attenuanti si operano sulla quantita' di pena
determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
2. La Corte costituzionale si e' gia' espressa sulla
legittimita' in relazione a fattispecie analoghe, su tale divieto,
stabilendo che le deroghe al bilanciamento possono essere ritenute
costituzionalmente legittime, purche' non trasmodino nella manifesta
irragionevolezza o nell'arbitrio (cfr. sentenza n. 68 del 2012).
3. In particolare ad avviso della Corte costituzionale le
deroghe al bilanciamento delle circostanze non sono legittime se
determinano un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti
nella strutturazione della responsabilita' penale (cfr. sentenza n.
251 del 2012).
4. L'art. 590-bis, settima comma prevede che qualora l'evento
non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del
colpevole la pena e' diminuita fino alla meta', consentendo al
giudice di adeguare la sanzione al grado effettivo di colpa
dell'imputato rispetto al fatto contestato.
5. In forza del divieto di dare prevalenza alle circostanze
aggravanti dell'art. 590-bis e dell'obbligo di riconoscere la
diminuzione solo sulla pena aggravata il soggetto al quale, come nel
caso concreto, sia contestata l'aggravante dell'aver attraversato
un'intersezione con il semaforo disposto al rosso, causando lesioni
gravi, deve essere punito con una pena che in caso di riconoscimento
del concorso di colpa va da mesi nove (anni uno e mesi sei ridotta
della meta') ad anni due mesi undici e giorni ventinove di reclusione
(anni tre meno un giorno). Laddove fosse possibile il bilanciamento e
il riconoscimento della prevalenza dell'attenuante la pena irrogabile
per l'ipotesi delle lesioni gravi andrebbe invece da mesi uno e
giorni quindici a mesi undici e giorni ventinove di reclusione.
6. Per effetto della disposizione di cui all'art. 590-quater
si ha un indiscriminato incremento del minimo pari a sei volte e si
impedisce al giudice di parametrare la pena all'effettivo grado di
colpa dell'imputato in rapporto a quella degli altri soggetti che
hanno concorso a causare l'evento. Tale limitazione della
discrezionalita' del giudice nella valutazione del fatto appare
arbitraria ed irragionevole, ed in netto contrasto con i principi
costituzionali di cui gli articoli 3 e 27 della Costituzione.
7. Come la Corte costituzionale ha avuto modo di evidenziare
una pena eccessiva lede il principio di rieducazione della pena,
qualora non sia proporzionata al reale disvalore della condotta
punita, ed e' in contrasto con l'art. 27 della Costituzione.
8. Pur restando insindacabili le valutazioni discrezionali
sull'entita' della pena che spettano in via esclusiva al Parlamento,
le modalita' di individuazione della pena e di bilanciamento delle
circostanze determinano ingiustificabili incongruenze nelle scelte
gia' delineate dal legislatore a tutela di un determinato bene
giuridico, in violazione dell'art. 3 della Costituzione e devono
essere, ove possibile, eliminate.
9. In particolare, limitando il giudizio alla coerenza e alla
proporzionalita' delle sanzioni rispettivamente attribuite dal
legislatore a ciascuna delle due fattispecie di cui si compone il
reato di lesioni colpose stradali, appare possibile pervenire ad un
giudizio di manifesta irragionevolezza per sproporzione della forbice
edittale censurata, in quanto tutte le diverse fattispecie delle
lesioni stradali aggravate, ai sensi del comma 5 dell'art. 590-bis
del codice penale dal concorrere con una violazione di norme
specifiche del codice della strada, risultano punite in maniera
sproporzionata rispetto alla fattispecie delle lesioni da
circolazione stradale previste dal primo comma del medesimo articolo.
Il divieto di bilanciamento delle circostanze impedisce al giudice di
sanare tale sproporzione, adeguando la sanzione al caso concreto,
persino allorquando minima e' l'incidenza della condotta
dell'imputato nella determinazione dell'evento. Ne consegue
l'assoggettamento a sanzione eccessiva - rispetto a quella prevista
per agli autori di lesioni stradali con colpa minima non aggravati ai
sensi del comma 5 - degli autori di eventi identici con identica
percentuale (minima) di colpa solo perche' abbiano violato una
specifica norma del codice della strada: e' evidente che una sanzione
cosi' irragionevolmente congegnata non puo' che essere percepita come
eccessiva da chi la subisce, cio' che puo' compromettere la finalita'
rieducativa della pena.
L'art. 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992
1. La norma, della cui legittimita' costituzionale si dubita,
prevede in primo luogo che quando dalle violazioni del medesimo
codice derivino danni alle persone, il giudice applichi oltre alle
sanzioni pecuniarie anche le sanzioni amministrative accessorie della
sospensione o della revoca della patente. Il secondo comma nella
versione precedente all'ultimo intervento operato con la legge 23
marzo 2016, n. 41, graduava i tempi della sospensione della patente
in funzione dei danni cagionati alla persona offesa. La revoca della
patente era prevista per l'ipotesi di lesioni causate da soggetti in
stato di alterazione psicofisica da alcool o sostanze stupefacenti e
poteva essere comminata facoltativamente per l'ipotesi di (atecnica)
recidiva.
Con la legge 23 marzo 2016, n. 41, al comma 2 dell'art. 222 del
codice della strada sono stati aggiunti gli ulteriori periodi Alla
condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di
cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la
revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si
applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena.
Sempre la legge 23 marzo 2016, n. 41, ha introdotto altresi' il
comma 2-ter in forza del quale l'interessato non puo' poi conseguire
una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla
revoca. Tale termine e' raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia
stato in precedenza condannato per i reati di cui all'art. 186, commi
2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'art. 187, commi 1 e
i-bis, del codice della strada. Il termine e' ulteriormente aumentato
sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia
ottemperato agli obblighi di cui all'art. 189, comma 1, e si sia dato
alla fuga.
2. Il primo profilo di irragionevolezza della norma evidenziato
dalla difesa dell'imputata - ovverosia la contraddittoria
contemporanea previsione della sospensione e della revoca della
patente - in realta' puo' essere ricondotto ad un evidente difetto di
coordinamento, alla luce del quale appare chiaro come il legislatore
abbia inteso aggravare la precedente normativa prevedendo la piu'
grave sanzione della revoca della patente che assorbe quella della
sospensione.
3. La suddetta scelta del legislatore pero' travalica, ad avviso
di questo giudice, i limiti della ragionevolezza allorquando
sottopone, senza possibilita' di graduazione, alla medesima sanzione
accessoria situazioni la cui ontologica diversita' e' invece
attestata dalla notevole differenziazione delle sanzioni penali,
graduate in funzione di un diverso disvalore sociale. Il legislatore
pone invero, in primo luogo, sullo stesso piano - quanto
all'individuazione della sanzione amministrativa accessoria - le
lesioni gravi, le lesioni gravissime e l'omicidio colposo, derivanti
da violazioni di norme del codice della strada facendo discendere
dalla condanna o dall'applicazione della pena, ancorche'
condizionalmente sospesa, la revoca della patente.
L'art. 222 del codice della strada, non lascia al giudice alcuna
possibilita' di commisurare la sanzione accessoria alla gravita' del
danno, alle modalita' della condotta, all'intensita' della colpa e al
concorrere di altri fattori (quali ad esempio il concorso della
persona offesa). Ne' puo' dirsi che il trattamento indifferenziato di
condotte del tutto disomogenee venga meno in forza dei differenti
intervalli di tempo previsti per il conseguimento della patente dopo
la revoca.
Ai sensi dell'art. 222, comma 2-ter del decreto legislativo n.
285/1992, infatti, nel caso di applicazione della sanzione accessoria
... [della revoca della patente...] per i reati di cui agli articoli
589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non
puo' conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi
cinque anni dalla revoca.
Il medesimo intervallo di tempo di cinque anni prima di poter
conseguire nuovo titolo abilitativo alla guida e' previsto infatti:
a) per chi sia condannato per omicidio colposo ai sensi
dell'art. 589-bis, comma 1 codice penale;
b) per chi venga condannato per aver causato lesioni
gravissime, ai sensi dell'art. 590-bis codice penale, anche
allorquando si sia posto alla guida in stato di ebbrezza violato
plurime norme del codice della strada alle quali e' agganciato un
aumento della sanzione penale e in assenza di concorso di colpa della
persona offesa;
c) per chi venga condannato per aver provocato lesioni gravi
ai sensi dell'art. 590-bis codice penale anche in assenza di
violazioni di norme del codice della strada alle quali sia collegato
un aggravamento della sanzione penale e anche in caso di concorso di
colpa prevalente della persona offesa.
Il termine e' poi raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia
stato in precedenza condannato per i reati di cui all'art. 186, commi
2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'art. 187, commi 1 e
1-bis, del presente codice.
Il termine e' ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso
in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui
all'art. 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.
L'unico elemento dunque che determina una sanzione amministrativa
deteriore e' la violazione dell'art. 189 del codice della strada
ovverosia la commissione di un delitto doloso.
L'altra circostanza che determina un trattamento deteriore
infatti concerne condotte e condanne pregresse e non attiene alle
modalita' del fatto concreto.
4. Il combinato disposto dell'art. 222, comma 2 e comma 3-ter del
decreto legislativo n. 285 del 1992 appare dunque in contrasto con i
principi di uguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza in quanto
pone sullo stesso piano e applica la medesima sanzione, non
concedendo possibilita' di graduazione, a fatti-reato diversi quanto
all'evento (omicidio colposo, da un lato, e lesioni colpose gravi o
gravissime dall'altro) e frutto di condotte che oltre ad essere del
tutto eterogenee, sono state espressamente previste in modo
dettagliato e specifico, con graduazione delle pene, proprio dagli
articoli 589-bis codice penale e 590-bis codice penale.
Il legislatore quindi pur avendo differenziato sul piano
penalistico le fattispecie delle lesioni colpose e dell'omicidio
colposo derivanti da violazioni del codice della strada e pur avendo
fornito anche all'interno delle due diverse norme regolamentatrici
chiari criteri di individuazione di un diverso disvalore attribuito
alle condotte dettagliatamente descritte, non ha poi trasposto tale
distinzione nell'art. 222 del codice della strada laddove ha
disciplinato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente.
5. Non dubita invero questo giudice della natura amministrativa
della sanzione della revoca della patente, piu' volte ribadita anche
dalla suprema Corte (cfr. Cassazione n. 42346/2017) la quale fa
discendere, da una lettura sistematica della disposizione che impone
la revoca della patente di guida, la natura amministrativa della
stessa e la dimensione accessoria, ancillare, rispetto al
procedimento penale. Ne' ignora il giudicante che la Consulta ha,
altresi', sottolineato come la giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo abbia elaborato i suoi peculiari indici per
qualificare una sanzione come pena, ai sensi dell'art. 7 CEDU, al
fine di scongiurare che vasti processi di decriminalizzazione possano
avere l'effetto di sottrarre gli illeciti, cosi' depenalizzati, alle
garanzie sostanziali assicurate dagli articoli 6 e 7 della
Convenzione EDU senza voler porre in discussione la discrezionalita'
dei legislatori nazionali nell'adottare strumenti sanzionatori
ritenuti piu' adeguati dell'illecito penale (Corte Cost. n. 49/2015).
Pur riconoscendo la natura amministrativa della sanzione questo
giudice pero' ritiene di doversi consapevolmente discostare da quanto
ritenuto dalla Suprema Corte ovverosia che l'obbligatorieta'
dell'irrogazione della sanzione amministrativa, derivi da una scelta
legislativa rientrante nei limiti dell'esercizio ragionevole del
potere legislativo... non sindacabile sotto il profilo della pretesa
irragionevolezza, in quanta fondata su differenti natura e finalita'
rispetto alle sanzioni penali (cfr. Cass. n. 42346/2017).
6. Nel caso della norma sottoposta al vaglio preventivo del
giudicante infatti un'unica sanzione amministrativa, in nessun modo
attenuabile in concreto, risulta invero connessa a fatti-reato che,
proprio con l'unica legge che ha riformato contemporaneamente il
codice penale e il codice della strada, sono stati considerati dal
legislatore meritevoli di un diverso trattamento sanzionatorio penale
dettagliatamente graduato.
Di tal guisa, pur condividendosi la premessa da cui muove la
Suprema Corte nell'individuare la scelta della sanzione
amministrativa come manifestazione del potere discrezionale del
legislatore, la questione della violazione dell'art. 3 della
Costituzione, ad avviso di questo giudice, non puo' ritenersi
manifestamente infondata in quanto le contraddittorieta' sopra
evidenziate appaiono indice di quella manifesta irragionevolezza, se
non arbitrio, che rende sindacabile dalla Corte costituzionale anche
le scelte che costituiscono espressione della discrezionalita' del
legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per gli
illeciti amministrativi. (cfr. Corte costituzionale n. 43 del 2017).
Ne' reputa infine questo giudice che ad escludere la non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' possa avere
rilevanza la finalita' preventiva, che connota la sanzione
amministrativa rispetto a quella sanzionatoria. Anche in relazione al
perseguimento di tali finalita' invero il legislatore non puo'
travalicare i limiti della ragionevolezza senza incorrere in censure
di incostituzionalita'.
7. La natura amministrativa della sanzione prevista dall'art. 222
del codice della strada rende invece ad avviso di questo giudice
manifestamente infondata la questione in relazione all'art. 27 della
Costituzione e segnatamente alla finalita' rieducativa che attiene
alla pena.
Per questi motivi
Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 590-quater codice penale
(introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41)
in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in
cui prevede il divieto di prevalenza e/o equivalenza dell'attenuante
speciale prevista dall'art. 590-bis, comma 7 del codice penale.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2 e comma 3-ter del
decreto legislativo n. 285/1992 come rispettivamente modificato e
introdotto dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 1), e dall'art. 1,
comma 6, lettera b), n. 2) della legge 23 marzo 2016, n. 41, nella
parte in cui prevedono rispettivamente la revoca della patente di
guida e l' impossibilita' di conseguire una nuova patente di guida
prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca.
Sospende il presente procedimento ed ordina l'immediata
trasmissione, previa acquisizione della prova delle avvenute
notificazioni e comunicazioni, degli atti alla Corte costituzionale
in Roma.
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Ordinanza comunicata alle parti mediante lettura in udienza.
Il Giudice: dott. Modestino Villani.».
In particolare, nell'esaminare la disposizione dell'art.
590-quater codice penale in relazione all'art. 589-bis codice penale
riguardano la relazione tra art. 590-quater e art. 590-bis codice
penale, e quindi si ritiene rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 590-quater
codice penale (introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 23 marzo
2016 n. 41) in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione,
nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e/o equivalenza
dell'attenuante speciale prevista dall'art. 590-bis, comma 7 del
codice penale.
Allo stesso modo e' rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2 e
comma 3-ter del decreto legislativo n. 285/1992 come rispettivamente
modificato e introdotto comma 6, lettera b), n. 1), e dall'art. 1,
comma 6, lettera b), n. 2) della legge 23 marzo 2016, n. 41, nella
parte in cui prevedono rispettivamente la revoca della patente di
guida e l'impossibilita' di conseguire una nuova patente di guida
prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca.
Va infatti osservato che il legislatore puo' ritenere di
introdurre aggravanti ad effetto speciale o il divieto di
bilanciamento tra circostanze ed attenuanti (come era accaduto per la
recidiva di cui all'art. 99 IV comma cp). Il legislatore non ha pero'
considerato l'ipotesi di concorso di colpa del soggetto leso e quindi
della conseguente impossibilita' per il giudice di adeguare i canoni
di cui all'art. 133 cpp in relazione alle modalita' del fatto,
proprio per l'impossibilita' di un bilanciamento. La gravita' della
sanzione, in una ottica di risposta del legislatore all'aumento delle
ipotesi di lesioni e decessi per circolazione stradale, non trova
pero' risposta, come per gli infortuni sul lavoro e la colpa medica,
in possibilita' di adeguare il regime di responsabilita' al caso
concreto in un tipico caso di colpa per «assunzione» del rischio da
circolazione stradale, ove e' pregnante anche la condotta tenuta per
evitare il sinistro e quella postuma al fatto.
Ugualmente cio' accade per la sanzione amministrativa accessoria
che va proporzionata al fatto concreto di reato e che comunque
dovrebbe seguire un principio di gradualita' come per tutte le
sanzioni amministrative e che invero non pare giustificata in
considerazione del «livellamento» che propone il legislatore per
condotte di reato di gravita' ben diversa.
P.Q.M.
Visto l'art. 23 della legge n. 53/1987.
Si rimette la questione alla Corte costituzionale se sia
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 590-quater codice penale (introdotto
dall'art. 1, comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41) in relazione
agli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede
il divieto di prevalenza e/o equivalenza dell'attenuante speciale
prevista dall'art. 590-bis, comma 7 del codice penale.
Allo stesso modo si rimette perche' rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 222, comma 2 e comma 3-ter del decreto legislativo n.
285/1992 come rispettivamente modificato e introdotto dall'art. 1,
comma 6, lettera b), n. 1), e dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2)
della legge 23 marzo 2016, n. 41, nella parte in cui prevedono
rispettivamente la revoca della patente di guida e l'impossibilita'
di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi
cinque anni dalla revoca.
Dispone la trasmissione, previa prova delle presenti notifiche,
alla Corte costituzionale.
Manda alla cancelleria per la notifica al Presidente del
Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera
e Senato.
Ordinanza letta in udienza.
Verbania, 18 ottobre 2018
Il Giudice: Palomba
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