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mercoledì 13 febbraio 2019
N. 18 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 settembre 2018 Ordinanza del 19 settembre 2018 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di G.P.. Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Previsione che alla condanna per il reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen. consegua la revoca automatica della patente di guida. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2. (GU n.7 del 13-2-2019 )
N. 18 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 settembre 2018
Ordinanza del 19 settembre 2018 del Tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di G.P..
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie -
Previsione che alla condanna per il reato di cui all'art. 590-bis,
comma 1, cod. pen. consegua la revoca automatica della patente di
guida.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), art. 222, comma 2.
(GU n.7 del 13-2-2019 )
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione iii penale
Il giudice, a scioglimento della riserva adottata all'udienza del
4 settembre 2018,
rilevato che G. P. e' imputata del reato di cui all'art. 590-bis,
comma I c.p., per avere per colpa, consistita nella violazione
dell'art. 191 cds, cagionato a B. B. lesioni personali giudicate
guaribili in giorni cinquantacinque, quindi gravi, e che alla
eventuale condanna per il reato conseguira' la revoca della patente
di guida a norma dell'art. 222/2 cds. Di qui la rilevanza della
questione denunciata;
considerato che, quanto a non manifesta infondatezza della
questione incidentale di costituzionalita', quest'ultima norma
prevede un indefettibile automatismo tra la condanna per il reato di
lesioni in questione e la sanzione amministrativa della revoca della
patente di guida, al pari del caso in cui alla condotta trasgressiva
del guidatore del mezzo consegua l'evento mortale della vittima,
poiche' la disposizione in questione stabilisce che «alla condanna,
ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli articoli 589-bis e
590-bis c.p., consegue la revoca della patente». La medesima sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di guida
risulta, cosi', comminata, oltre che per fatti tra loro
ontologicamente differenti (omicidio e lesioni) - e, quindi, dal
legislatore puniti in via principale in maniera sensibilmente
differenziata -, anche per fatti che possono avere delle sfumature in
concreto affatto peculiari e in grado di differenziare profondamente
l'omicidio dalle lesioni e non solo in via astratta. Si pensi alle
ipotesi di lesioni per un tempo di poco superiore a quaranta giorni,
ovvero al caso di concorso di colpa, anche in grado elevato, della
vittima delle lesioni, o anche al caso di lesioni lievi, magari
prossime ai quaranta giorni di incapacita', ma determinate da
identica condotta posta in essere dall'imputata, e per puro accidente
soltanto (dipendente da qualunque circostanza concreta, come la
giovane eta' della vittima, la sua reattivita', la presenza di
ostacoli sulla sede stradale, la iniziativa antagonista, sia pure non
del tutto efficace ad evitare l'evento, del guidatore ed altro ancora
dipendente o non dai protagonisti del fatto) non sfociata in lesioni
gravi;
ritenuto che la situazione normativa attuale imposta dall'art.
222/2 cds determina una irragionevole parificazione delle ipotesi di
lesioni colpose gravi con quelle di omicidio colposo stradali, per
quanto attiene alla sanzione della revoca della patente di guida in
caso di condanna, con cio' ritenendosi violato il principio di
ragionevolezza che trova la sua matrice nel principio piu' ampio di
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., che impone trattamenti giuridici
identici di situazioni di fatto uguali e trattamenti ragionevolmente
differenziati di situazioni tra loro eterogenee;
P.Q.M.
Visto l'art. 23, legge n. 87/1953,
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' della norma di cui all'art. 222/2, cds, nella parte
in cui prevede la revoca automatica della patente di guida per il
caso di condanna per il reato di cui all'art. 590-bis comma I c.p.,
per violazione dell'art. 3 Cost. nei termini di cui in motivazione.
Sospende il procedimento e il decorso del termine di prescrizione
del reato, dispone la notifica dell'ordinanza al Presidente del
Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai presidenti di Senato
e Camera e dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, in copia, completi della prova delle avvenute
notifiche e comunicazioni.
Firenze, 19 settembre 2018
Il Giudice: Boninsegna
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