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mercoledì 13 febbraio 2019
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 22 gennaio 2019 Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita' lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. (19A00867) (GU n.37 del 13-2-2019)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 gennaio 2019
Individuazione della procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita'
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
(19A00867)
(GU n.37 del 13-2-2019)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto, in particolare, l'art. 161, comma 2-bis, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, che demanda ai Ministeri del lavoro e
delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e dei
trasporti l'emanazione del regolamento per l'individuazione delle
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attivita' lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo codice della strada», di seguito «Codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada», di seguito «Regolamento del Codice della
strada»;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 recante
«Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre
1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai dispositivi di protezione individuale»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 recante
«Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative
ai dispositivi di protezione individuale»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 10 luglio 2002, recante «Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 settembre 2002, n. 226, supplemento straordinario;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 giugno
1995, recante: «Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad
indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il
personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilita'»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1995, n. 174;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2015, n. 183»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del 30 giugno 2015, recante «Definizione di un quadro
operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, del 4 marzo 2013, recante «Criteri
generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attivita' lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare», di cui al comunicato del 20 marzo 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2013, n. 67;
Ravvisata la necessita' di aggiornare le previsioni del citato
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 13 dicembre 2018;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 161, comma
2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri
generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attivita' lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare. L'applicazione dei criteri di cui al presente decreto non
preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validita'.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1 fanno riferimento alle
situazioni descritte nei principi per il segnalamento temporaneo di
cui all'art. 2 del disciplinare tecnico approvato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, le
cui previsioni sono fatte salve.
Art. 2
Procedure di apposizione della segnaletica stradale
1. Nelle attivita' di apposizione della segnaletica per la
delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare,
i gestori delle infrastrutture, come definiti dall'art. 14 del Codice
della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i
criteri di sicurezza di cui all'allegato I, ovvero criteri
equivalenti per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato.
2. Dell'adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al comma
1 i gestori delle infrastrutture, come definiti dall'art. 14 del
Codice della strada, le imprese appaltatrici, esecutrici e
affidatarie e i coordinatori, ove nominati, danno evidenza nei
documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del
decreto legislativo n. 81 del 2008.
Art. 3
Informazione e formazione
1. I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle
imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del
decreto legislativo n. 81 del 2008, assicurano che gli addetti
all'attivita' di apposizione, integrazione e rimozione della
segnaletica oggetto del presente decreto ricevano una informazione,
formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di
cui all'art. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
formazione e dell'addestramento sono individuati nell'allegato II.
Art. 4
Dispositivi di protezione individuale
1. Fermi restando gli obblighi di formazione e addestramento, i
datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori dispositivi di
protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III
del decreto legislativo n. 81 del 2008. Gli indumenti ad alta
visibilita' devono rispondere a quanto previsto dal decreto
legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto del Ministro dei
lavori pubblici del 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio
1997, n. 10, e dalla norma UNI EN ISO 20471. Tali indumenti devono
essere di classe 3 per tutte le attivita' lavorative eseguite su
strade di categoria A, B, C, e D e almeno di classe 2 per le
attivita' lavorative eseguite su strade di categoria E ed F urbane ed
extraurbane, secondo la classificazione di cui all'art. 2, comma 3,
del Codice della strada. Non sono piu' ammessi indumenti ad alta
visibilita' di classe 1.
2. I veicoli operativi di cui all'art. 38 del Regolamento del
Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, devono essere segnalati con
dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o
segnali a messaggio variabile, ovvero mediante la combinazione di
questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla
tipologia di intervento.
3. La segnaletica della zona di intervento deve avere le
caratteristiche di cui all'art. 3 del disciplinare tecnico approvato
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10
luglio 2002.
Art. 5
Raccolta e analisi dei dati
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, la Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.
81 del 2008, con il coinvolgimento dell'INAIL e dei soggetti preposti
al controllo della circolazione stradale, definisce i criteri e le
modalita', tenuto conto della competenza delle diverse
amministrazioni interessate, per la raccolta e l'analisi dei dati
relativi agli infortuni correlati alle attivita' lavorative di cui
all'art. 1, comma 1.
Art. 6
Revisione e integrazione
1. Le previsioni e le procedure previste dal presente decreto, ove
necessario, sono oggetto di revisione periodica, con cadenza almeno
triennale, anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle
statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali di cui
all'art. 5.
2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013 e' abrogato dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2019
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Di Maio
Il Ministro della salute
Grillo
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Toninelli
Allegato I
Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della
segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attivita'
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare
1. Premessa.
Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione
della segnaletica di cantiere, sia programmata che quella legata agli
interventi in situazione di emergenza (ad esempio, per incidenti
stradali), costituiscono attivita' lavorative comportanti un rischio
derivante dall'interferenza con il traffico veicolare. In particolare
la posa, la rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il
tracciamento della segnaletica orizzontale associato costituiscono
fasi di lavoro particolarmente delicate per la sicurezza degli
operatori.
Il presente allegato contiene i criteri minimi di sicurezza da
adottarsi nelle attivita' lavorative in presenza di traffico
veicolare.
Per ogni tratta omogenea, individuata secondo i requisiti sotto
riportati, vengono redatte, dai soggetti di cui all'art. 2 del
presente decreto, le necessarie rappresentazioni grafico/schematiche
dei sistemi segnaletici da adottare per situazioni omogenee, con
indicazione della tipologia, della quantita' e della posizione dei
segnali.
Per l'individuazione delle tratte omogenee vengono presi in
considerazione almeno i seguenti elementi, non esaustivi, in
relazione alla loro localizzazione ed alle caratteristiche
geometriche:
ambito extraurbano o urbano;
tipologia di strada, a doppia o singola carreggiata;
numero di corsie per senso di marcia;
larghezza delle corsie ridotta rispetto allo standard;
presenza o assenza della corsia di emergenza e/o della
banchina;
criticita' del tracciato plano altimetrico (curve di raggio
ridotto, perdita di tracciato, intersezioni non visibili, visibilita'
ridotta nelle curve sinistrorse in strade a doppia carreggiata per
limitato franco centrale, pendenze non adeguate, curve pericolose,
tornanti, etc.);
presenza di opere d'arte (ponti, viadotti, cavalcavia, etc.)
e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o
che producono restringimenti puntuali della piattaforma;
presenza di gallerie e/o di altri elementi che riducono le
distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali
della piattaforma.
Inoltre per l'individuazione delle tratte omogenee vengono presi
in considerazione ulteriori elementi, in base alle informazioni di
cui all'art. 5 del presente decreto, in relazione alle condizioni
particolari di traffico, (velocita', elevata presenza veicoli
pesanti, etc.) all'incidentalita' ed alla tipologia delle componenti
stradali interessate dall'incidentalita' (pedoni, ciclisti,
autoveicoli, veicoli pesanti).
Le associazioni dei datori di lavoro, i gestori delle
infrastrutture e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei
settori dell'edilizia e dei trasporti, comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, promuovono intese destinate a
rafforzare le competenze e le azioni di intervento degli RLS, degli
RLST o di sito e a garantire l'esercizio del diritto di accesso nei
cantieri stradali e autostradali.
2. Criteri generali di sicurezza.
2.1. Dotazioni delle squadre di intervento.
Le operazioni di installazione della segnaletica, cosi' come le
fasi di integrazione e rimozione, sono precedute e supportate da
azioni di presegnalazione, secondo le modalita' specificate nel punto
2.4.
La composizione minima delle squadre e' determinata in funzione
della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema
segnaletico da realizzare e delle condizioni atmosferiche e di
visibilita'.
Deve, inoltre, essere garantito il coordinamento delle operazioni
lavorative supportate, ove richiesto, da presegnalazioni effettuate
con bandierina.
La squadra e' composta in maggioranza da operatori che abbiano
esperienza nel campo delle attivita' che prevedono interventi in
presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata
dagli interventi. Tutti gli operatori devono aver completato il
percorso formativo di cui all'allegato II.
Nel caso di squadra composta da due persone e' da intendersi che
almeno un operatore debba avere esperienza nel campo delle attivita'
che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella
categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori
devono aver completato il percorso formativo di cui all'allegato II.
Per gli interventi su strade di categoria A, B, C, e D, ove il
decreto prevede, obbligatoriamente, l'uso di indumenti ad alta
visibilita' in classe 3.
2.2. Limitazioni operative legate a particolari condizioni
ambientali.
In caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, di
condizioni che possano limitare notevolmente la visibilita' o le
caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non e' consentito
effettuare operazioni che comportino l'esposizione al traffico di
operatori e di veicoli nonche' l'installazione di cantieri stradali e
relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione.
Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere
successivamente all'inizio delle attivita', queste sono
immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi
sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non
costituiscano un pericolo piu' grave per i lavoratori e l'utenza
stradale).
Nel divieto non rientrano i seguenti casi, a cui si applicano le
procedure minime di cui al punto 6:
lavori ed interventi di emergenza (per esempio, incidenti);
lavori ed interventi aventi carattere di indifferibilita' (per
esempio, attuazione dei piani per la gestione delle operazioni
invernali) in quanto intesi ad eliminare situazioni di piu' grave
pericolo per la circolazione.
2.3. Gestione operativa degli interventi.
La gestione operativa degli interventi consiste nella guida e nel
controllo dell'esecuzione delle operazioni, dalla presegnalazione di
inizio intervento fino alla fine.
La gestione operativa degli interventi e' effettuata da un
preposto che, ferme restando le previsioni del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, abbia ricevuto una formazione conforme a quanto
previsto dall'art. 3 del presente decreto.
Il preposto per la gestione operativa degli interventi utilizza i
mezzi di comunicazione in dotazione (ad esempio, apparecchi
ricetrasmittenti) in tutte le fasi che comportano una diversa
dislocazione degli operatori lungo il tratto interessato e
l'impraticabilita' di un adeguato coordinamento a vista.
La gestione operativa puo' anche essere effettuata da un
responsabile non presente nella zona di intervento o tramite centro
radio o sala operativa.
2.4. Presegnalazione di inizio intervento.
L'inizio dell'intervento deve essere sempre opportunamente
presegnalato.
In relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada,
deve essere individuata la tipologia di presegnalazione piu' adeguata
(ad esempio, sbandieramento con uno o piu' operatori, moviere
meccanico, pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, strumenti
diretti di segnalazione all'utenza tramite tecnologia innovativa
oppure una combinazione di questi), al fine di:
preavvisare l'utenza della presenza di lavoratori;
indurre una maggiore prudenza;
consentire una regolare manovra di rallentamento della
velocita' dei veicoli sopraggiungenti.
I sistemi adottati devono garantire l'efficacia della
presegnalazione.
2.5. Sbandieramento.
Lo sbandieramento per la segnalazione di rallentamento e'
effettuato facendo oscillare lentamente la bandiera: l'oscillazione
deve avvenire orizzontalmente, all'altezza della cintola, senza
movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti
verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di
percepire l'attivita' in corso ed effettuare una regolare e non
improvvisa manovra di rallentamento.
La presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i
lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a
valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone
direttamente esposte al traffico veicolare.
Nella scelta del punto di inizio dell'attivita' di sbandieramento
sono privilegiati i tratti in rettilineo; devono essere evitati
stazionamenti:
in curva;
immediatamente prima e dopo una galleria;
all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene
eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale.
Al fine di consentire un graduale rallentamento e' opportuno che
la segnalazione venga effettuata a debita distanza dalla zona dove
inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel
punto che assicura maggiore visibilita' e maggiori possibilita' di
fuga in caso di pericolo.
Per l'esecuzione in sicurezza delle attivita' di sbandieramento
gli operatori devono:
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico
veicolare;
iniziare subito la segnalazione camminando sulla banchina o
sulla corsia di emergenza, se presenti, e comunque il piu' a destra
possibile, fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata
rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un
ottimale rallentamento;
segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le
esigenze di presegnalazione;
utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se
l'attivita' viene svolta in ore notturne.
Nel caso in cui queste attivita' si protraggano nel tempo, per
evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli
sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri
operatori.
Tutte le volte che non e' possibile la gestione degli interventi
a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento
si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante
l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere
dotati.
In presenza di particolari caratteristiche planimetriche della
tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli,
etc.), lo sbandieramento puo' comprendere anche piu' di un operatore.
2.6. Regolamentazione del traffico con movieri.
Per la regolamentazione del senso unico alternato o comunque per
le fermate temporanee del traffico, quando non e' possibile la
gestione a vista, possono essere utilizzati sistemi semaforici
temporizzati o movieri; in tale ultimo caso gli stessi utilizzano le
palette rosso/verde (figura II 403, art. 42, Regolamento del Codice
della strada), e si collocano di norma in posizione anticipata
rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo
«C» ed «F» extraurbane, dopo il segnale di «strettoia» (fig. II 384,
385, 386, art. 31 Regolamento del Codice della strada), e comunque in
posizione anticipata rispetto al primo mezzo d'opera nel caso di
cantieri mobili avendo costantemente cura di esporsi il meno
possibile al traffico veicolare.
Nel caso in cui queste attivita' si protraggano nel tempo, per
evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri
devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori.
Tutte le volte che non e' possibile la gestione degli interventi
a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto
tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi
di comunicazione di cui devono essere dotati.
Le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque
effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi
conseguenti al formarsi di code.
3. Spostamento a piedi.
3.1. Generalita' e limitazioni.
La presenza degli operatori in transito pedonale viene
adeguatamente presegnalata come previsto al punto 2.4.
Lo spostamento a piedi su strade e autostrade aperte al traffico
veicolare e' consentito esclusivamente per effettive esigenze
operative di intervento.
Nei casi in cui si rendono necessari spostamenti a piedi, a
partire dal luogo di stazionamento dell'automezzo, gli stessi devono
essere brevi, effettuati in unica fila, lungo il bordo della
carreggiata, sull'estremo margine destro della corsia di emergenza o
della banchina, senza intralcio alla circolazione e sempre con lo
sguardo rivolto verso il flusso veicolare (flusso in avvicinamento).
In assenza di un'adeguata e preventiva attivita' di
presegnalazione all'utenza, commisurata alla tipologia di strada, di
traffico e di velocita' consentite e/o operative, non sono consentiti
spostamenti di personale a piedi:
in galleria con o senza corsia di emergenza o banchina o marcia
piedi;
nelle immediate vicinanze degli imbocchi delle gallerie;
nelle immediate vicinanze delle uscite delle gallerie;
in curva;
nelle immediate vicinanze delle uscite dalle curve;
nei rami di svincolo;
lungo i tratti stradali sprovvisti di corsia di emergenza o
banchina;
lungo le opere d'arte sprovviste di corsia di emergenza o
banchina;
in condizioni di scarsa visibilita' per criticita' presenti nei
tratti stradali (curve di raggio ridotto, perdita di tracciato,
intersezioni non visibili, visibilita' ridotta nelle curve
sinistrorse in strade a doppia carreggiata per limitato franco
centrale, etc.);
in caso di impossibilita' di sosta dell'autoveicolo in
prossimita' del luogo di intervento.
Gli spostamenti a piedi non sono effettuati in caso di nebbia,
precipitazioni nevose, di notte o, comunque, in condizioni che
possano gravemente limitare la visibilita' o le caratteristiche di
aderenza della pavimentazione, salvo le situazioni di comprovata
emergenza, secondo quanto previsto al punto 2.2.
3.2. Spostamento a piedi in presenza di autoveicolo.
Nel caso in cui si rendano necessari spostamenti a piedi in
maniera coordinata allo spostamento di un autoveicolo, quest'ultimo
deve sempre seguire gli addetti mantenendo una distanza tale da
preservarli dal rischio di investimento accidentale, anche in caso di
tamponamento del veicolo stesso.
3.3 Spostamento a piedi in galleria e lungo ponti e viadotti.
Il transito pedonale degli operatori in galleria e lungo i ponti
ed i viadotti e' presegnalato con segnaletica temporanea o, previa
valutazione, mediante sbandieramento e segnaletica su autoveicoli di
servizio dotati di dispositivi supplementari a luce lampeggiante e
pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile.
L'attivita' di sbandieramento e' eseguita tramite operatore
posizionato prima dell'inizio del ponte o del viadotto o della
galleria ed in modo da essere il meno possibile esposto al traffico
veicolare e possibilmente posizionato prima del mezzo di servizio.
Gli spostamenti lungo il ponte o il viadotto o all'interno della
galleria che avvengono ad una certa distanza dall'imbocco sono
segnalati e, previa valutazione, la segnalazione e' ripetuta
all'interno della galleria o lungo il ponte o il viadotto.
Nel caso di gallerie con una sola corsia per senso di marcia le
attivita' di presegnalazione vengono poste in atto nel solo senso di
marcia interessato dall'intervento.
In caso di indisponibilita' di aree per lo stazionamento in
sicurezza dello sbandieratore e del veicolo, fatte salve le
situazioni di emergenza descritte al punto 6, si dovra' procedere
alla cantierizzazione temporanea del tratto.
Nei trasferimenti a piedi in galleria il primo della fila, se lo
spostamento avviene in senso contrario al traffico, o l'ultimo della
fila, se avviene nello stesso senso, segnala la presenza di persone
in transito mediante l'utilizzo di lampade a luce intermittente
gialla.
3.4 Attraversamento a piedi delle carreggiate.
Gli attraversamenti devono essere limitati ed effettuati
garantendo le migliori condizioni di sicurezza.
Per le strade con almeno due corsie per senso di marcia
l'attraversamento e' consentito previa valutazione dell'esistenza e
della praticabilita' di idonee modalita' operative alternative
dell'attraversamento a garanzia degli operatori.
Nei casi in cui l'attraversamento e' consentito vengono adottate
le seguenti cautele:
gli addetti scaricano il segnale e il relativo supporto dal
veicolo di servizio e si posizionano fuori dalla striscia continua di
margine destro, prestando la massima attenzione e rivolgendo lo
sguardo al traffico rimanendo in attesa del momento piu' opportuno
per attraversare la carreggiata;
dopo aver atteso il momento piu' opportuno un solo addetto per
volta effettua l'attraversamento, tranne nel caso in cui e' previsto
il trasporto di cartelli segnaletici di notevoli dimensioni o in
altri casi simili (in questo caso i due addetti si dispongono
entrambi perpendicolarmente all'asse della carreggiata in modo da
poter rivolgere entrambi lo sguardo verso la corrente di traffico);
l'attraversamento avviene in condizioni di massima visibilita',
perpendicolarmente alla carreggiata, nel minore tempo possibile, in
un'unica soluzione, senza soste intermedie, con margine di sicurezza
rispetto ai veicoli sopraggiungenti (dopo essersi accertati che
nessun veicolo sia in arrivo o che il primo in arrivo sia
sufficientemente lontano da garantire l'attraversamento stesso);
l'attraversamento e' effettuato tenendo i cartelli, il
dispositivo luminoso e/o i supporti, sul lato destro del corpo al
fine di evitare il possibile effetto vela (nell'attraversamento di
rimozione, i cartelli e gli altri dispositivi andranno tenuti sul
lato sinistro del corpo);
non e' consentito attraversare con piu' di due sacchetti di
appesantimento per volta o con piu' di un cartello ed un sacchetto
contemporaneamente;
l'operazione di fissaggio del cartello avviene, ove possibile,
dall'interno della barriera spartitraffico e comunque evitando di
girare le spalle al traffico in arrivo e l'attraversamento di ritorno
e' eseguito dopo essersi posizionati a monte del cartello appena
posato, in attesa del momento opportuno per attraversare;
in ogni caso, e soprattutto lungo i tratti a visibilita'
ridotta (ad esempio, in presenza di dossi o curve), l'attraversamento
e' preavvisato da adeguata presegnalazione (pannelli a messaggio
variabile, ove possibile, veicoli di servizio attrezzati dotati di
dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed eventuali pannelli
luminosi con segnali a messaggio variabile, sbandieramento o una
combinazione di questi).
Nelle strade con una corsia per senso di marcia, nei casi in cui
l'attraversamento si rende necessario ed e' consentito, vengono
adottate le seguenti cautele:
informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento
sui panelli a messaggio variabile in itinere se presenti lungo la
tratta stradale;
segnalare le operazioni mediante «sbandieramento» eseguito in
entrambi i sensi di marcia.
4. Veicoli operativi.
4.1 Modalita' di sosta o di fermata del veicolo.
La sosta, o anche la sola fermata, costituisce un elevato fattore
di rischio sia per l'utenza che per gli operatori e sono consentite
unicamente per eseguire le operazioni di posa in opera delle
segnaletiche temporanee, verifiche e controlli di rapida esecuzione e
per la segnalazione di pericolo all'utenza (ad esempio, incidenti,
rimozione di ostacoli, soccorso dei veicoli in avaria).
La sosta avviene comunque in zone con ampia visibilita', distanti
da dossi, da curve, dall'ingresso dall'uscita da una galleria.
Durante la sosta il conducente e gli addetti non possono rimanere
all'interno del mezzo se non per effettive esigenze
tecnico-operative.
Nelle ipotesi di cui al primo capoverso la sosta e' consentita
nel rispetto di una o piu' delle seguenti condizioni:
la presenza di una banchina;
la presenza della corsia di emergenza;
la presenza di piazzole di sosta;
all'interno di zone di lavoro opportunamente delimitate;
in prossimita' o sullo spartitraffico, per le strade con almeno
due corsie per senso di marcia, quando nel tratto sono disponibili
uno spazio o un varco che possono garantire migliori condizioni di
sicurezza rispetto al margine destro.
Per le strade prive di banchina o di corsie di emergenza la sosta
o la fermata per effettuare le operazioni di cui al primo capoverso,
ad eccezione delle situazioni di emergenza di cui al punto 6, deve
avvenire con una opportuna presegnalazione all'utenza, realizzata
secondo le modalita' descritte nel punto 2.4.
Prima di ogni fermata e durante gli spostamenti lenti, il
conducente osserva, attraverso lo specchio retrovisore, il traffico
sopraggiungente mantenendo costantemente in azione i dispositivi
supplementari a luce lampeggiante e gli indicatori di direzione.
A seguito della fermata, nelle operazioni di discesa o salita di
persone da un veicolo, nel carico o scarico di materiale,
nell'apertura di portiere, ribaltamento di sponde, di norma e fatte
salve particolari situazioni di emergenza, l'eventuale occupazione di
parte di carreggiata aperta al traffico deve essere ridotta al
minimo.
Le soste necessarie per l'esecuzione delle operazioni di
installazione, integrazione e rimozione della segnaletica sono
supportate da presegnalazione all'utenza, realizzata secondo le
modalita' descritte nel punto 2.4.
Durante la sosta il conducente posiziona l'autoveicolo
sull'estremo margine destro della corsia di emergenza o della
banchina, e consente la salita e la discesa degli operatori
esclusivamente dal lato non esposto al traffico veicolare fatte salve
le casistiche di cui al successivo punto 4.3
4.2 Fermata e sosta del veicolo in galleria.
Tranne che per i casi esplicitamente e diversamente disciplinati
o per situazioni di emergenza, non e' consentita la sosta all'interno
delle gallerie se non all'interno di piazzole di sosta, corsie di
emergenza o delimitazioni di cantieri.
Per l'effettuazione in sicurezza di una fermata programmata di un
veicolo di servizio all'interno di una galleria sprovvista di corsia
di emergenza (ad esempio, per eseguire un'ispezione) si deve:
informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento
sui pannelli a messaggio variabile in itinere, se presenti lungo il
tronco ed all'interno della galleria;
posizionare, prima dell'imbocco della galleria, un ulteriore
veicolo che abbia attivato i dispositivi supplementari a luce
lampeggiante ed i pannelli luminosi con segnali a messaggio
variabile;
segnalare l'evento al traffico in arrivo mediante
«sbandieramenti».
4.3 Discesa e risalita dal veicolo.
La discesa dai veicoli di servizio avviene prioritariamente dal
lato destro o comunque dal lato non esposto al traffico veicolare.
La discesa dal lato sinistro puo' essere consentita solo in
presenza di barriere fisiche che impediscono l'apertura delle
portiere dal lato destro, ovvero al conducente, e dopo che il mezzo
sia stato parcheggiato in modo tale che l'apertura della portiera
invada il meno possibile la carreggiata aperta al traffico.
Nel caso di uscita dal lato sinistro gli operatori, mantenendo lo
sguardo rivolto al traffico, devono limitare il piu' possibile
l'occupazione della carreggiata aperta al traffico e, per le strade
in cui e' presente, evitano di sporgersi oltre la linea di
delimitazione della corsia di emergenza.
Nel caso di soste prolungate, a seconda della categoria di
strada, il conducente e gli addetti rimangono il meno possibile
all'interno dell'autoveicolo o nelle sue immediate vicinanze.
Tutte le suddette procedure valgono anche per la risalita sul
veicolo.
4.4. Ripresa della marcia con l'autoveicolo.
Prima di riprendere la marcia il conducente da' obbligatoriamente
la precedenza ai veicoli sopraggiungenti, segnalando le sue
intenzioni con gli indicatori luminosi di direzione ed i dispositivi
lampeggianti di segnalazione, che vengono spenti una volta inserito
nel normale flusso veicolare.
Per le strade aventi almeno due corsie per senso di marcia, se la
zona di sosta da cui si riprende la marcia e' una zona di lavoro
situata sulla sinistra della carreggiata (corsia di sorpasso),
l'uscita dal cantiere avverra' al termine del cantiere stesso. Ove
cio' non fosse possibile, il conducente prima si accerta che nessun
altro veicolo sopraggiunga e successivamente si porta gradualmente
sulla corsia di marcia normale, segnalando le sue intenzioni con gli
indicatori luminosi di direzione ed i dispositivi lampeggianti di
segnalazione che vengono spenti una volta inserito nel normale flusso
veicolare.
4.5 Marcia e manovre in corsia di emergenza o banchina.
Le fermate, la marcia e qualsiasi manovra sulla corsia di
emergenza o sulla banchine sono effettuate a velocita' moderata
previa attivazione dei dispositivi di segnalazione supplementari.
Tutte le manovre sono eseguite in modo tale da generare il minimo
ingombro possibile e, in corsia di emergenza, esclusivamente
all'interno della striscia continua e per limitate percorrenze.
Eventuali manovre che possano ingenerare reazioni di allarme da
parte dell'utenza sono presegnalate mediante opportuni
«sbandieramenti».
Nel caso in cui la marcia sulla corsia di emergenza avvenga in
presenza di veicoli in coda, si deve prestare particolare attenzione
alla eventuale presenza di pedoni discesi dai veicoli in coda e ad
eventuali veicoli che si immettono sulla corsia di emergenza.
5. Entrata ed uscita dal cantiere.
Le manovre di accesso ed uscita dai cantieri situati lungo le
tratte stradali sono consentite solo per effettive esigenze di
servizio, al personale autorizzato e previa adozione delle cautele
necessarie alla sicurezza propria e del traffico veicolare.
5.1 Strade con una corsia per senso di marcia.
Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata nelle
aree di cantiere il conducente, nella fase di avvicinamento al
raccordo obliquo, aziona i dispositivi supplementari a luce
lampeggiante e l'indicatore di direzione destro.
Successivamente porta il veicolo sul limite destro della corsia
di emergenza o della banchina quando presenti.
L'entrata in area di cantiere avviene di norma in corrispondenza
del limite destro della testata (raccordo obliquo) e nei casi in cui
cio' non dovesse essere possibile viene effettuata in un punto del
tratto delimitato, previa segnalazione all'utenza della manovra
mediante l'utilizzo dei dispositivi luminosi supplementari e di
direzione.
Nel caso di mezzi d'opera e soprattutto quando la manovra
comporta una temporanea occupazione delle carreggiate aperte al
traffico, sia in entrata che in uscita, si utilizzano opportuni
provvedimenti di regolamentazione del traffico (ad esempio, senso
unico alternato a vista, con movieri e senso unico alternato con
semafori).
Per l'uscita dalle aree di cantiere, a seconda della tipologia di
intervento ed in funzione degli spazi di manovra disponibili, le
manovre di uscita dalla zona di lavoro con immissione nella corrente
di traffico vengono di norma effettuate in corrispondenza della fine
della zona di intervento, a partire dal limite destro della corsia di
emergenza o della banchina, se presenti, previa attivazione dei
dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di
direzione sinistro ed in assenza di traffico sopraggiungente a cui
viene data sempre la precedenza.
Nel caso di cantieri non transitabili, l'uscita dalla zona di
lavoro avviene lungo il tratto delimitato adiacente la carreggiata
aperta al traffico, mediante immissione diretta nella corrente di
traffico previa attivazione dei dispositivi supplementari a luce
lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro.
In quest'ultimo caso la manovra avviene nel rispetto del sistema
di regolamentazione del traffico adottata (ad esempio, senso unico
alternato a vista, senso unico alternato con semafori), in assenza di
traffico sopraggiungente a cui sara' data sempre la precedenza.
5.2 Strade con piu' corsie per senso di marcia.
Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata nelle
aree di cantiere, nel caso di una chiusura della corsia di marcia il
conducente, nella fase di avvicinamento alla testata, aziona i
dispositivi supplementari a luce lampeggiante e l'indicatore di
direzione destro.
Successivamente il conducente porta il veicolo sul limite destro
della corsia di emergenza o della banchina, quando presenti, ed entra
in area di cantiere portandosi al di la' della testata.
Per le manovre di uscita il conducente si porta sul margine
destro della carreggiata ed esce dall'area di cantiere percorrendo la
corsia di emergenza o la banchina, quando presenti, fino a quando
l'assenza di traffico sopraggiungente consenta di immettersi sulla
normale corsia di marcia, previa segnalazione della manovra con i
dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di
direzione sinistro.
La medesima procedura viene adottata per l'entrata e uscita da un
cantiere che occupa l'intera carreggiata transitabile.
Nel caso in cui non sia presente la corsia di emergenza oppure
sia tale da non permettere l'entrata nell'area di cantiere dalla
destra della testata, la procedura da seguire e' quella descritta per
il cantiere di chiusura della corsia di sorpasso.
Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata dalle
aree di cantiere, nel caso di una chiusura della corsia di sorpasso
il conducente, nella fase di avvicinamento alla testata azionera' i
dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed il lampeggiatore di
direzione sinistro e, sorvegliando costantemente il traffico
sopraggiungente, porta il veicolo al di la' della testata.
Per le manovre di uscita il conducente, accertandosi che nessun
veicolo sopraggiunga dal retro, sull'adiacente corsia di marcia (o
centrale, nel caso di sezione a tre corsie per senso di marcia),
avanza con il veicolo sulla stessa corsia di sorpasso fin quando
l'assenza di traffico sopraggiungente consenta di immettersi sulla
normale corsia di marcia o centrale, segnalando comunque la manovra
con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e con
l'indicatore di direzione destro.
Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata ed
uscita dalle aree di cantiere, nel caso di deviazione del traffico
con scambio di carreggiata e con cantiere non transitabile, il
conducente, nella fase di avvicinamento alla testata che precede lo
scambio, o alla prima testata nel caso di piu' di due corsie per
senso di marcia, aziona i dispositivi supplementari a luce
lampeggiante e l'indicatore di direzione destro e porta il veicolo
sulla corsia di emergenza o sulla banchina (se presenti).
Percorrendo la corsia di emergenza o la banchina si porta al di
la' della testata entrando con la massima cautela nell'area di
cantiere.
A causa della non transitabilita' della zona di cantiere, per
effettuare in sicurezza l'uscita dalle aree di cantiere il conducente
si porta sul margine destro della corsia di emergenza o della
banchina che percorre in retromarcia fino a portarsi oltre la prima
riduzione del traffico (il primo raccordo obliquo che incontra
l'utenza veicolare).
Da questa posizione il conducente, previa segnalazione della
manovra con attivazione dei dispositivi supplementari a luce
lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro, in assenza di
traffico sopraggiungente, si immette sulla corsia aperta al traffico
e prosegue incanalandosi verso la deviazione.
Per l'effettuazione in sicurezza della manovre di entrata
all'interno di aree di cantiere segnalate con cantieri mobili, il
conducente, previa segnalazione della manovra con i dispositivi
supplementari a luce lampeggiante e gli indicatori di direzione,
esegue l'entrata nell'area di cantiere collocandosi dopo l'ultimo
segnale mobile di protezione (fig. II 401, art. 39, Regolamento del
Codice della strada).
Le manovre in uscita da un cantiere mobile vengono eseguite in
assenza di traffico sopraggiungente e previa attivazione dei i
dispositivi supplementari a luce lampeggiante e degli indicatori di
direzione.
6. Situazioni di emergenza.
6.1 Principi generali di intervento.
Le situazioni di emergenza a cui si fa riferimento (ad esempio,
incidenti stradali, eventi di natura meteorologica, ostacoli che si
frappongono improvvisamente sulla carreggiata) sono situazioni di
pericolo per l'utenza stradale che, comparendo bruscamente, impongono
la messa in atto di procedure di segnalazione di emergenza eseguite
in condizioni di criticita' non essendo sempre possibile prevedere e
programmare le risorse umane e tecnologiche necessarie per
fronteggiare l'evento.
Tra gli interventi di emergenza possono essere compresi anche
quelli messi in atto dagli operatori per assistere l'utenza veicolare
in presenza di anomalie rispetto alla normale circolazione stradale.
I criteri generali di comportamento che seguono saranno attuati
esclusivamente nel periodo transitorio, cioe' da quando si viene a
conoscenza dell'insorgere della situazione anomala, fino a quando non
siano stati adottati, dai competenti organismi, i provvedimenti
necessari per la rimozione definitiva del pericolo.
Le indicazioni che vengono fornite non possono essere considerate
esaustive rispetto a tutte le possibili situazioni di emergenza di
fronte alle quali si puo' trovare chi opera in esposizione al
traffico.
Tuttavia l'applicazione dei principi di base e dei criteri
generali di sicurezza qui riportati, con gli opportuni adattamenti
alle situazioni contingenti, costituiscono sicuramente una buona
regola operativa per affrontare l'emergenza tutelando la propria e
l'altrui incolumita'.
In situazioni di emergenza il segnalamento e' costituito da
veicoli d'intervento muniti di dispositivi luminosi supplementari
lampeggianti o di pannello di passaggio obbligatorio o di pannelli a
messaggio variabile, o una combinazione di tali sistemi.
Gli interventi di emergenza devono essere preceduti da un
adeguato presegnalamento secondo quanto previsto al punto 2.4.
Il segnalamento d'urgenza e' successivamente sostituito
rapidamente, se il pericolo persiste, da un sistema segnaletico piu'
complesso, secondo le previsioni contenute nel citato decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.
6.2. Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di un solo
operatore.
Riscontrata una situazione anomala l'operatore provvede a:
rallentare l'andatura del veicolo di servizio, predisponendosi
alle operazioni di emergenza, azionando i dispositivi supplementari a
luce lampeggiante (ed il pannello a messaggio variabile, se il
veicolo ne e' dotato);
posizionare il veicolo in posizione visibile agli utenti in
arrivo, il piu' possibile sulla destra, per quanto possibile con
netto anticipo rispetto all'ostacolo e, comunque, in modo da non
costituire un fattore di rischio per gli utenti;
nel caso di strade con almeno due corsie per senso di marcia,
se presente la corsia di emergenza o uno spazio di fermata utile sul
margine destro, arrestare il veicolo in posizione visibile agli
utenti in arrivo, il piu' possibile sulla destra in anticipo rispetto
all'ostacolo; in assenza di spazi utili di fermata sul margine
destro, nel caso in cui un evento rilevante non segnalato possa
costituire elemento di pericolo per la circolazione, fermarsi sulla
corsia interessata dall'evento, inducendo gradualmente il
rallentamento del traffico in arrivo;
dare informazione della situazione visibile alla propria
struttura secondo le proprie procedure operative;
scendere dal veicolo di servizio, collocandosi in posizione di
sicurezza;
preavvisare gli utenti del pericolo mediante i dispositivi di
segnalazione in dotazione ai veicoli di servizio;
evitare di effettuare segnalazioni transitando o stazionando
sulle corsie di transito o farle in modo improvviso e concitato con
il rischio di indurre i guidatori dei veicoli sopraggiungenti ad
effettuare manovre brusche e precipitose;
proseguire nella segnalazione, eventualmente anche attraverso
sbandieramento, in attesa di ricevere istruzioni e/o informazioni da
parte della propria organizzazione e dell'eventuale arrivo in sito
dei servizi attivati e dei soccorsi.
6.3. Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di due
operatori.
Riscontrata una situazione anomala, gli operatori articolano
l'intervento nel seguente modo:
un primo operatore attua, nell'ordine, tutte le operazioni di
cui al precedente punto 6.2 (rilevazione di una situazione di
emergenza da parte di un solo operatore);
un secondo operatore si reca, invece, adottando le opportune
precauzioni, sul posto del sinistro o dell'ostacolo (senza esporsi
inutilmente al traffico sopraggiungente), verificando brevemente la
situazione in atto e tranquillizzando, in caso di incidente, gli
eventuali bisognosi di soccorso. Fornisce, inoltre, le informazioni
al centro radio o sala operativa, quando presenti, o al proprio
preposto per ricevere le istruzioni del caso da parte dei superiori.
6.4. Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di tre o
piu' operatori.
Riscontrata una situazione anomala, due di questi operatori
opportunamente intervallati tra loro provvedono ad effettuare la
presegnalazione del pericolo all'utenza adottando le procedure e le
precauzioni indicate ai punti 6.2 e 6.3, mentre gli altri adottano le
procedure e le precauzioni indicate al punto 6.3.
In funzione della durata della situazione di emergenza, dopo aver
attivato gli eventuali soccorsi e le eventuali squadre di supporto,
si procede alla segnalazione ed alla delimitazione della zona
dell'evento mediante l'utilizzo di segnaletica alleggerita o
segnaletica standard per il segnalamento temporaneo.
6.5 Rimozione di ostacoli dalla carreggiata.
La rimozione degli ostacoli dalla carreggiata da parte degli
operatori richiede la massima attenzione per la salvaguardia della
propria incolumita'.
Prima di eseguire qualsiasi operazione si deve informare la
propria organizzazione della situazione oggettivamente riscontrata la
quale provvede ad avvisare l'utenza, ove possibile, tramite i
pannelli a messaggio variabile in itinere.
La rimozione dell'ostacolo avviene, nel rispetto dei principi di
fermata del veicolo di cui al punto 4.1 e di presegnalazione di cui
al punto 2.4, solo se la sua posizione sia compatibile con le
limitazioni indicate nei punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 per
l'attraversamento delle carreggiate e per gli spostamenti a piedi.
Inoltre, per la rimozione di materiali non compatibile con la
movimentazione manuale dei carichi, oppure ubicati in una zona che
non ne consenta la rimozione in condizioni di sicurezza, si richiede
il supporto di ulteriori veicoli, di risorse umane o delle Forze
dell'ordine, continuando ad assicurare l'attivita' di
presegnalamento.
6.6 Segnalazione di intervento in galleria in situazioni di
emergenza.
Riscontrata una situazione anomala in galleria, fermi restando i
principi di cui ai punti 3.3 e 4.2, gli operatori provvedono ad
informare preventivamente la propria organizzazione in modo da
consentire l'inserimento dell'evento, ove possibile, sui pannelli a
messaggio variabile in itinere e sui semafori agli imbocchi o in
galleria.
Nel caso di eventi anomali di cui si ha notizia, un operatore
posizionato fuori dalla galleria, nel punto di maggiore visibilita',
provvede alla segnalazione al traffico in arrivo mediante
sbandieramento.
In funzione della lunghezza della galleria e del punto in cui e'
stata riscontrata la situazione anomala, un ulteriore operatore, in
posizione visibile al traffico veicolare e comunque a non meno di 150
metri di distanza dall'evento, puo' provvedere alla segnalazione al
traffico in arrivo mediante sbandieramento all'interno della
galleria.
Il veicolo di servizio, previa attivazione dei dispositivi
luminosi di sicurezza e del pannello a messaggio variabile, se in
dotazione, e' posizionato possibilmente ad almeno 50 metri dall'area
dove e' presente l'evento, in posizione visibile agli utenti in
arrivo, anche sulla stessa corsia interessata dall'evento e comunque,
in modo da non costituire un fattore di rischio per gli utenti e per
la propria sicurezza.
In funzione della durata della situazione di emergenza, dopo aver
attivato gli eventuali soccorsi e le eventuali squadre di supporto,
si procede alla segnalazione ed alla delimitazione della zona
dell'evento mediante l'utilizzo di segnaletica alleggerita o
segnaletica standard per il segnalamento temporaneo.
7. Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi.
7.1 Generalita'.
Con riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti del 10 luglio 2002 un cantiere e' detto fisso se non
subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata.
Ogni cantiere deve essere preventivamente autorizzato; l'inizio
delle attivita' di installazione deve essere opportunamente
comunicato ai centri di controllo competenti per il territorio ove
presenti nell'organizzazione del gestore.
Gli schemi segnaletici temporanei per la segnalazione dei
cantieri programmati sono illustrati nelle tavole allegate al citato
decreto ministeriale 10 luglio 2002.
Il segnalamento comporta una segnaletica di avvicinamento, una
segnaletica di posizione, una segnaletica di fine prescrizione.
Tutte le fasi di messa in opera del cantiere devono essere
adeguate alla tipologia di schema segnaletico e alla sezione
stradale.
La segnaletica di preavviso su svincoli e intersezione
interferenti con le aree di cantiere deve essere installata prima
della corrispondente segnaletica sull'asse principale.
Gli elementi di cui tenere conto sono: tipo di strada e
caratteristiche geometriche (ad esempio, numero di corsie per senso
di marcia, presenza o meno di corsia di emergenza), visibilita'
legata agli elementi geometrici della strada (ad esempio, andamento
plano-altimetrico, opere d'arte, barriere di sicurezza) e ingombri e
visibilita' conseguenti alla tipologia di cantiere da adottarsi.
Per quanto riguarda la sosta in prossimita' dell'area da
cantierizzare e la presegnalazione, si rimanda a quanto previsto ai
punti 2.4 (presegnalazione di inizio intervento) e 4 (veicoli
operativi).
7.2 Prelevamento della segnaletica dall'autoveicolo.
In questa fase e' necessario scaricare la segnaletica fermando
l'autoveicolo secondo i criteri riportati al punto 4 (veicoli
operativi).
I segnali devono essere prelevati uno alla volta dal lato non
esposto al traffico dell'autoveicolo, ovvero dal retro, senza
invadere le corsie di marcia.
7.3 Trasporto manuale della segnaletica.
I cartelli devono essere movimentati uno per volta, afferrati con
entrambe le mani guardando costantemente il traffico sopraggiungente
e mostrando al traffico il lato con pellicola rifrangente.
In caso di trasporto di cartelli di grandi dimensioni,
l'attivita' deve essere svolta da due operatori.
L'attraversamento a piedi della carreggiata per il posizionamento
della segnaletica deve essere effettuato con le modalita' descritte
al punto 3.4.
7.4 Installazione della segnaletica.
I segnali vengono messi in opera nell'ordine in cui gli utenti
della strada li incontrano: prima la segnaletica di avvicinamento,
poi quella di posizione e infine quella di fine prescrizione,
assicurandosi durante la posa che ogni cartello sia perfettamente
visibile.
La segnaletica e' posata in modo da non intralciare la
traiettoria dei veicoli sopraggiungenti.
La segnaletica su cavalletto deve essere adeguatamente zavorrata.
Lo sbarramento obliquo del cantiere (testata) deve essere
preventivamente localizzato con precisione e posizionato in
corrispondenza di tratti di strada rettilinei e comunque in punti ove
ne sia consentito l'agevole avvistamento a distanza da parte degli
utenti.
I segnali della testata di chiusura devono essere installati
seguendo le seguenti istruzioni:
agevolare la posa dei cartelli con l'ausilio di un'adeguata
presegnalazione;
assicurarsi che il traffico sopraggiungente permetta il
posizionamento del cartello e il successivo rientro al mezzo di
servizio;
posare preferibilmente un cartello per volta;
posare per primo il cartello piu' vicino alla corsia di
emergenza o alla banchina, (in caso di chiusura della corsia di
marcia) o allo spartitraffico (in caso di chiusura della corsia di
sorpasso su strade con almeno due corsie per senso di marcia);
non lavorare mai con le spalle rivolte al traffico;
non sostare a piedi o con gli autoveicoli nelle immediate
vicinanze delle testate dopo averne completata l'installazione.
Nel caso di strade con piu' corsie per senso di marcia, in
assenza della corsia di emergenza, fermo restando quanto previsto dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10
luglio 2002 per il segnalamento anticipato, posizionare un carrello
con PMV, o segnaletica alternativa, sulla prima piazzola di sosta
utile precedente il tratto interessato dal cantiere.
Nella fase di apposizione della segnaletica per la chiusura della
corsia di sorpasso, il presegnalamento attraverso lo sbandieratore
posizionato sulla destra almeno 200 metri prima dell'inizio della
testata del cantiere in allestimento, deve avvenire evitando lo
spostamento verso sinistra del traffico sopraggiungente.
L'installazione dei coni o delineatori flessibili avviene
successivamente alla messa in opera della segnaletica di
avvicinamento e della testata di chiusura corsia, quindi in un'area
gia' interdetta al transito dei veicoli (area di cantiere).
Nel caso in cui sia necessario eseguire la segnaletica
orizzontale di cantiere successivamente alla installazione della
testata o comunque dover intervenire in prossimita' della testata e'
necessario riattivare le procedure di cui al punto 2.4.
7.5 Rimozione della segnaletica per fine lavori.
La segnaletica temporanea deve essere rimossa, od oscurata, non
appena cessate le cause che ne hanno reso necessario il collocamento.
La rimozione avviene, in generale, nell'ordine inverso alle
operazioni della posa in opera.
Spostandosi con l'autoveicolo all'interno del cantiere delimitato
dalla segnaletica, gli operatori procedono a ritroso, raccogliendo
tutta la segnaletica che incontrano fino alla testata di chiusura e
posizionandola sul veicolo.
Il completamento della rimozione della testata e della
segnaletica rimanente deve avvenire con il veicolo posizionato in
corsia di emergenza, quando presente, partendo da una distanza
opportuna dalla testata, oppure, in assenza della corsia di
emergenza, direttamente dalla corsia interessata dalla chiusura,
preceduto da opportuna presegnalazione come previsto al punto 2.4.
In particolare nei tratti privi della corsia di emergenza ove le
manovre in retromarcia possono risultare particolarmente difficoltose
e pericolose, la rimozione della segnaletica di preavviso puo' essere
effettuata nel senso del traffico supportata da adeguata
presegnalazione.
La rimozione della segnaletica dei cantieri che interessano
strade con una sola corsia per senso di marcia avviene con gli stessi
criteri, per entrambi i sensi di marcia, dando priorita' al senso di
marcia interessato dal cantiere.
Gli eventuali attraversamenti della carreggiata vengono
effettuati con le modalita' gia' descritte al punto 3.4.
7.6 Segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili.
Con riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti del 10 luglio 2002 si definisce «cantiere mobile» un
cantiere caratterizzato da una progressione continua ad una velocita'
che puo' variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche
chilometro all'ora.
Il cantiere mobile viene utilizzato nell'ambito degli indirizzi e
degli schemi previsti dal disciplinare tecnico (ossia, di norma, in
presenza di due corsie per senso di marcia, anche se prive di corsie
di emergenza e sulle strade di tipo C, E ed F con attivita' di un
solo veicolo operativo, in condizioni di traffico modesto, purche' lo
spazio residuo consenta il passaggio dei veicoli nei due sensi senza
apprezzabile disagio).
Quando necessario le manovre di posizionamento dei veicoli
possono essere presegnalate con le modalita' indicate nel punto 2.4.
Prima della messa in opera di un cantiere mobile, oltre a quanto
gia' previsto al punto 1 del presente allegato, vanno prese in
considerazioni anche:
le aree di stazionamento in sicurezza dei segnali mobili di
preavviso (quali, ad esempio, corsie di emergenza, banchine, piazzole
di sosta, aree zebrate, corsie di accelerazione e di decelerazione,
aree equivalenti, etc.);
le aree di sosta in cui compiere le operazioni di
configurazione della segnaletica, gli eventuali approvvigionamenti e
la rimozione della segnaletica del cantiere temporaneo a fine
giornata o al termine dei lavori;
l'area d'inizio e di termine attivita'.
Per l'impiego di un cantiere mobile sulle strade di tipo C con
attivita' di un solo veicolo operativo la presegnalazione
dell'attivita' viene agevolata mediante la posa di un segnale mobile
di preavviso con PMV o equivalente segnale a terra (tipo Fig. II 391
art. 31 Reg. C.d.s.) posto sulla prima piazzola utile (o area
equivalente) in entrambi i sensi di marcia e sulle intersezioni.
Per la segnaletica dei cantieri mobili, su strade con almeno due
corsie per senso di marcia, e' previsto l'impiego di veicoli
opportunamente attrezzati. I principi di segnalamento sono gli stessi
dei cantieri fissi, nel senso che e' previsto un segnalamento in
anticipo ed un segnalamento di localizzazione.
I sistemi si differenziano a seconda della tipologia di strada,
delle corsie di marcia interessate e della tipologia di intervento.
Nelle fasi non operative i segnali devono essere posti in
posizione ripiegata e con dispositivi luminosi spenti.
Durante l'esecuzione delle manovre di messa in opera e di
rimozione della segnaletica mobile, e' necessario organizzare gli
spostamenti dei veicoli nei momenti di assenza temporanea di traffico
e comunque dando sempre la precedenza al traffico sopraggiungente.
La messa in opera di un cantiere mobile su tratti privi della
corsia di emergenza presuppone la disponibilita' nel tratto di aree
di stazionamento in sicurezza dei segnali mobili di preavviso (quali
ad esempio piazzole di sosta, aree zebrate, corsie di accelerazione e
di decelerazione, aree equivalenti) in funzione dell'avanzamento
coordinato delle attivita' di lavoro e in funzione della rimozione
del cantiere. Nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza
di 100 m tra l'ultimo segnale mobile di protezione ed il primo
veicolo operativo (cantieri mobili posti in opera a protezione di
veicoli speciali impiegati per lavori, controlli, sondaggi e
verifiche di rapida esecuzione o comunque in lavori di rapida
esecuzione) tale tratto sara' delimitato con coni o con altri
dispositivi aventi equivalente efficacia ove non gia' previsto.
Nella fase di spostamento coordinato dei segnali mobili devono
essere mantenute le mutue distanze previste dallo schema di cantiere.
Inoltre i segnali di preavviso non devono stazionare su aree di
larghezza insufficiente a contenere l'ingombro del mezzo.
8. Segnalazione di interventi all'interno di gallerie con una corsia
per senso di marcia.
Gli interventi all'interno di gallerie con una corsia per senso
di marcia, con o senza la presenza di corsie di emergenza o banchina
o di marciapiede, costituiscono una particolare criticita', ad
elevato rischio per operatori ed utenza, a causa dei limitati spazi
di manovra comportanti una pericolosa ed elevata prossimita' tra le
aree di intervento e le carreggiate aperte al traffico, con ridotta
possibilita' di fuga in caso di bruschi eventi imprevisti.
Pertanto i principi di ordine generale da applicare per
l'esecuzione in sicurezza di interventi all'interno di questo tipo di
gallerie, saranno:
1. utilizzo privilegiato delle ore notturne;
2. inserimento dell'evento sui pannelli a messaggio variabile
presenti in itinere ed all'interno della galleria (misura da adottare
sempre qualunque sia la soluzione operativa adottata);
3. chiusura di una corsia con segnalamento all'utenza mediante
apposizione di segnaletica di preavviso e di testata di riduzione
fuori galleria, nonche' apposizione di segnaletica complementare per
la delimitazione longitudinale e veicolo di servizio, a protezione
della zona operativa, dotato di segnale posteriore di direzione
obbligatoria (art. 38 del Regolamento del Codice della strada) oltre
ai dispositivi luminosi supplementari ed al pannello a messaggio
variabile;
4. chiusura di entrambe le corsie nel caso di interventi che
comportano il posizionamento di persone e mezzi nella parti centrali
della piattaforma;
5. regolamentazione del traffico a senso unico alternato
mediante semafori (collocati fuori della galleria) con chiusura di
una carreggiata e segnalamento come nel punto 3; questa soluzione
puo' essere adottata nel caso di gallerie in rettilineo, di limitata
lunghezza (al massimo 300 metri) che consentano all'utente di
verificare anche a vista il via libera, oppure nel caso in cui si
adotti un sistema di controllo dell'impianto semaforico in grado di
verificare l'assenza di veicoli in transito all'interno della
galleria prima di dare il via libera. In alternativa, per interventi
di durata non superiore a quattro ore, regolamentazione del traffico
a senso unico alternato mediante movieri, collocati fuori dalla
galleria in sicurezza, effettuata secondo le modalita' indicate al
punto 2.6.
Nel caso in cui la tratta stradale e la galleria non dovessero
essere dotate di pannelli a messaggio variabile, l'evento e' comunque
segnalato all'utenza mediante cartello segnaletico e veicolo di
servizio dotato di pannello a messaggio variabile posizionato
all'esterno della galleria e dall'interno, sulla prima piazzola utile
rispetto all'area operativa, comunque ad una distanza non inferiore a
150 metri.
Nel caso di attivita' mobili il veicolo di servizio di
segnalazione si sposta in maniera coordinata all'avanzamento dei
lavori.
Allegato II
Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle
attivita' di pianificazione, controllo e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attivita' lavorative che si
svolgano in presenza di traffico veicolare.
1. Premessa.
Il presente allegato individua i soggetti formatori, i contenuti,
la durata nonche' gli indirizzi e i requisiti minimi di validita'
della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attivita' di
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attivita' lavorative che si svolgano in presenza di
traffico veicolare.
La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto
dall'art. 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve
avvenire in orario di lavoro e non puo' comportare oneri economici
per i lavoratori.
La formazione di seguito prevista, in quanto formazione
specifica, non e' sostitutiva della formazione obbligatoria spettante
comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'art. 37 del
citato decreto legislativo n. 81 del 2008. Tale formazione deve,
pertanto considerarsi integrativa della formazione prevista
dall'accordo Stato-Regioni di cui al medesimo art. 37, comma 2, del
decreto legislativo n. 81 del 2008.
La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi
minimi.
2. Destinatari dei corsi.
I corsi sono diretti a lavoratori e preposti addetti alle
attivita' di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attivita' lavorative che si svolgano in
presenza di traffico veicolare.
3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento.
Fino alla piena attuazione del sistema di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e successive
modificazioni, sono soggetti formatori del corso di formazione e del
corso di aggiornamento:
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche
mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della
prevenzione (ad esempio, le aziende sanitarie locali) e della
formazione professionale;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il
personale tecnico impegnato in attivita' del settore della sicurezza
sul lavoro;
l'Ispettorato nazionale lavoro;
l'INAIL;
le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
nel settore dell'edilizia e dei trasporti;
gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1,
lettera ee), del decreto legislativo n. 81 del 2008, per lo
svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del predetto decreto
legislativo, istituiti nel settore dell'edilizia e dei trasporti;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero dell'interno (dipartimento pubblica sicurezza -
servizio polizia stradale, vigili del fuoco);
gli enti proprietari e le societa' concessionarie di strade o
autostrade;
i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno
triennale alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella
formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
accreditati in conformita' al modello di accreditamento definito in
ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in
data 20 marzo 2008 (in Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009), che
si intende, ai fini del presente decreto, valido su tutto il
territorio nazionale.
Qualora i soggetti di cui sopra intendano avvalersi di soggetti
formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere
in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento
definiti in ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'intesa
sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini del presente
decreto, valido su tutto il territorio nazionale, e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2009.
4. Requisiti dei docenti.
Le docenze vengono effettuate, con riferimento ai diversi
argomenti, per la parte teorica, dal responsabile del Servizio di
prevenzione e protezione aziendale con esperienza almeno triennale
nel settore stradale, ovvero da personale interno o esterno con
esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore della
formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei
cantieri stradali. Per quanto invece riguarda la parte pratica, da
personale con esperienza professionale documentata nel campo
dell'addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di
coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e
rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza
e la fluidita' della circolazione stradale.
Al termine del triennio successivo all'adozione del presente
decreto, per la effettuazione di docenze riferite alla parte teorica,
il personale esterno dovra' essere in possesso dei requisiti di cui
al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della salute, del 6 marzo 2013, n. 65, con
esperienza professionale nel settore della prevenzione, sicurezza e
salute nei cantieri stradali.
5. Organizzazione dei corsi di formazione.
In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, occorre
garantire:
a) l'individuazione di un responsabile del progetto formativo e
dei docenti;
b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte
del soggetto che realizza il corso;
c) un numero di partecipanti per ogni corso non superiore a
trentacinque unita';
d) per le attivita' addestrative pratiche il rapporto
istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6
(almeno un docente ogni sei allievi);
e) che sia ammesso un numero di assenze massimo pari al 10% del
monte orario complessivo.
6. Articolazione e contenuti del percorso formativo.
Il percorso formativo, differenziato per categoria di strada, e'
finalizzato all'apprendimento di tecniche operative in presenza di
traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le
attivita' di:
installazione del cantiere;
rimozione del cantiere;
revisione e integrazione della segnaletica;
manovre di entrata ed uscita dal cantiere;
interventi in emergenza.
6.1 Percorso formativo per i lavoratori.
Il percorso formativo rivolto ai lavoratori e' strutturato in tre
moduli della durata complessiva di otto ore oltre una prova di
verifica finale, secondo la seguente articolazione:
a) modulo giuridico - normativo della durata di un'ora;
b) modulo tecnico della durata di tre ore, concernente le
categorie di strade nonche' le attivita' di emergenza;
c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta
multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
d) modulo pratico della durata di quattro ore, concernente le
categorie di strade nonche' le attivita' di emergenza;
e) prova di verifica finale (prova pratica).
=====================================================================
| Modulo | Argomento | Durata |
+=============+====================================+================+
| |Cenni sugli articoli del Codice | |
| |della strada e del suo regolamento | |
| |di attuazione, che disciplinano | |
| |l'esecuzione di opere, depositi e | |
| |l'apertura di cantieri sulle strade | |
| |di ogni classe; Cenni sull'analisi | |
| |dei rischi a cui sono esposti i | |
| |lavoratori in presenza di traffico e| |
| |di quelli trasmessi agli utenti; | |
| |Cenni sulle statistiche degli | |
| |infortuni e delle violazioni delle | |
| Giuridico |norme nei cantieri stradali in | |
| normativo |presenza di traffico. | un'ora |
+-------------+------------------------------------+----------------+
| |Nozioni sulla segnaletica | |
| |temporanea. I dispositivi di | |
| |protezione individuale: indumenti ad| |
| |alta visibilita'; Organizzazione del| |
| |lavoro in squadra, compiti degli | |
| |operatori e modalita' di | |
| |comunicazione; Norme operative e | |
| |comportamentali per l'esecuzione in | |
| |sicurezza di interventi programmati | |
| |e di emergenza (cfr. Allegato I al | |
| Tecnico |presente decreto). | tre ore |
+-------------+------------------------------------+----------------+
| |Tecniche di installazione, | |
| |integrazione, revisione e rimozione | |
| |della segnaletica per cantieri | |
| |stradali su: - Strade di tipo A, B, | |
| |D (autostrade, strade extraurbane | |
| |principali, strade urbane di | |
| |scorrimento); - Strade di tipo C, F | |
| |(strade extraurbane secondarie e | |
| |locali extraurbane); - Strade di | |
| |tipo E, F (strade urbane di | |
| |quartiere e locali urbane); Tecniche| |
| |di intervento mediante «cantieri | |
| |mobili»; Tecniche di intervento in | |
| |sicurezza per situazioni di | |
| Pratico |emergenza. | quattro ore |
+-------------+------------------------------------+----------------+
6.2 Percorso formativo per i preposti
Il percorso formativo per i preposti e' strutturato in tre moduli
della durata complessiva di dodici ore oltre una prova di verifica
finale, secondo la seguente articolazione:
a) modulo giuridico - normativo della durata di tre ore;
b) modulo tecnico della durata di cinque ore, concernente le
categorie di strade nonche' le attivita' di emergenza;
c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta
multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
d) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione
dell'addestramento della durata di quattro ore, concernente le
categorie di strade nonche' le attivita' di emergenza;
e) prova di verifica finale (prova pratica).
=====================================================================
| Modulo | Argomento | Durata |
+==============+===================================+================+
| |legislazione generale di sicurezza | |
| |in materia di prevenzione infortuni| |
| |con particolare riferimento ai | |
| |cantieri temporanei e mobili in | |
| |presenza di traffico; articoli del | |
| |Codice della strada e del suo | |
| |regolamento di attuazione, che | |
| |disciplinano l'esecuzione di opere,| |
| |depositi e l'apertura di cantieri | |
| |sulle strade di ogni classe; | |
| |analisi dei rischi a cui sono | |
| |esposti i lavoratori in presenza di| |
| |traffico e di quelli trasmessi agli| |
| |utenti; statistiche degli infortuni| |
| |e delle violazioni delle norme nei | |
| Giuridico |cantieri stradali in presenza di | |
| normativo |traffico; | tre ore |
+--------------+-----------------------------------+----------------+
| |Il disciplinare tecnico relativo | |
| |agli schemi segnaletici, | |
| |differenziati per categoria di | |
| |strada, da adottare per il | |
| |segnalamento temporaneo; i | |
| |dispositivi di protezione | |
| |individuale: indumenti ad alta | |
| |visibilita'; organizzazione del | |
| |lavoro in squadra, compiti degli | |
| |operatori e modalita' di | |
| |comunicazione; norme operative e | |
| |comportamentali per l'esecuzione in| |
| |sicurezza di interventi programmati| |
| |e di emergenza (vedi allegato I del| |
| Tecnico |presente decreto) | cinque ore |
+--------------+-----------------------------------+----------------+
| |sulla comunicazione e sulla | |
| |simulazione dell'addestramento | |
| |sulle tecniche di installazione e | |
| |rimozione della segnaletica per | |
| |cantieri stradali su: - strade di | |
| |tipo A, B, D (autostrade, strade | |
| |extraurbane principali, strade | |
| |urbane di scorrimento); - strade di| |
| |tipo C, F (strade extraurbane | |
| |secondarie e locali extraurbane); -| |
| |strade di tipo E, F (strade urbane | |
| |di quartiere e locali urbane); | |
| |tecniche di intervento mediante | |
| |«cantieri mobili»; tecniche di | |
| |intervento in sicurezza per | |
| Pratico |situazioni di emergenza; | quattro ore |
+--------------+-----------------------------------+----------------+
Nel caso di un preposto che abbia gia' effettuato il percorso
formativo di lavoratore, la formazione deve essere integrata, in
relazione ai compiti dal medesimo esercitati, con un corso della
durata di quattro ore piu' una prova di verifica finale.
I contenuti di tale formazione comprendono:
a) modulo tecnico della durata di un'ora;
b) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione
dell'addestramento della durata di tre ore;
c) prova di verifica finale (prova pratica).
7. Sedi della formazione.
Considerata la specificita' dell'intervento formativo, le prove
pratiche e i relativi addestramenti devono essere effettuati in siti
ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che
si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica
tipologia di corso.
8. Metodologia didattica.
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento
devono essere privilegiate metodologie «attive» che comportano la
centralita' del discente nel percorso di apprendimento e che:
a) garantiscono un equilibrio tra lezioni frontali,
valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonche' lavori
di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun
modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche
multimediali;
b) favoriscono metodologie di apprendimento basate sulla
simulazione e risoluzione di problemi specifici;
c) prevedono dimostrazioni e prove pratiche, nonche'
simulazione di gestione autonoma da parte del discente di situazioni
critiche.
9. Valutazione e verifica dell'apprendimento.
Al termine dei due moduli teorici si svolge una prima prova di
verifica, nella forma di un questionario a risposta multipla. Il
superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70%
delle risposte esatte, consente il passaggio alla seconda parte del
corso (parte pratica).
Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la
ripetizione dei due moduli teorici.
Al termine del modulo pratico ha luogo una prova pratica di
verifica finale, consistente in una simulazione in area dedicata
dell'installazione e rimozione di cantieri per tipologia di strada.
Il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta
l'obbligo di ripetere il modulo pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale,
unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente
il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di
frequenza con verifica dell'apprendimento.
L'elaborazione di ogni singola prova e' competenza del relativo
docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto
formativo. L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie
tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato dal
responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato
che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e
redige il relativo verbale.
Gli attestati di frequenza e superamento della prova finale
vengono rilasciati, sulla base di tali verbali, dai soggetti
individuati al punto 3, i quali provvedono alla custodia e
archiviazione della documentazione relativamente a ciascun corso.
Gli attestati rilasciati conformemente a quanto previsto dal
presente decreto hanno validita' sull'intero territorio nazionale.
10. Modulo di aggiornamento.
L'aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti,
distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di
formazione, va garantito, alle condizioni di cui al presente
allegato, per mezzo di interventi formativi della durata complessiva
minima di sei ore, in particolare in caso di modifiche delle norme
tecniche e in caso di interruzione prolungata dell'attivita'
lavorativa.
Gli aggiornamenti formativi possono essere effettuati anche sui
luoghi di lavoro.
11. Registrazione sul fascicolo informatico del lavoratore.
L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento e la
frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nel
fascicolo informatico del lavoratore di cui agli articoli 14 e 15 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e successive
modificazioni, ovvero - fino alla completa sostituzione del libretto
formativo del cittadino - nella III sezione «Elenco delle
certificazioni e attestazioni» del libretto formativo del cittadino.
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