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mercoledì 13 febbraio 2019

N. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 2018 Ordinanza del 17 ottobre 2018 del Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di A. A.. Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Previsione che alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. consegua la revoca della patente di guida. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2, quarto periodo, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274). (GU n.7 del 13-2-2019 )

N. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 2018

Ordinanza  del  17  ottobre  2018  del  Tribunale  di  Verbania   nel
procedimento penale a carico di A. A..

Circolazione  stradale  -  Sanzioni   amministrative   accessorie   -
  Previsione che alla  condanna  o  all'applicazione  della  pena  su
  richiesta per il reato di cui all'art. 590-bis cod.  pen.  consegua
  la revoca della patente di guida.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada),  art.  222,  comma  2,  quarto  periodo,  come  modificato
  dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge  23  marzo
  2016, n. 41 (Introduzione del reato  di  omicidio  stradale  e  del
  reato  di  lesioni  personali  stradali,  nonche'  disposizioni  di
  coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  al
  decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).
(GU n.7 del 13-2-2019 )

                      IL TRIBUNALE DI VERBANIA

    letti gli atti del processo a carico di A. A., nato a ... il  ...
, dom. dich. in ... n. ... , difeso dall'avv.  Marcello  Bologna  del
foro di Verbania di fiducia, imputato del delitto p. e  p.  dall'art.
590-bis comma 1, codice penale, perche' cagionava per colpa a  L.  P.
una lesione personale grave, dalla quale derivava  una  malattia  nel
corpo, consistente in  «frattura  somatica  di  D  12,  lieve  trauma
cranica, contusioni multiple», con prognosi di giorni 60 s.c.
    Condotta colposa consistita: in negligenza, imprudenza, imperizia
e/o nella violazione dell'art. 145, commi 5 e 10, decreto legislativo
n. 285/1992, perche', alla guida del proprio autoveicolo ...  targato
... nell'immettersi nell'intersezione di via Pello con  la  S.S.  337
del Comune di Trontano, in presenza del segnale fermarsi  e  dare  la
precedenza (stop), si  fermava  brevemente  e  riprendeva  subito  la
marcia, senza dare la precedenza alla motocicletta ...,  targata  ...
condotta da L. P., proveniente dalla S.S.  337,  facendola  collidere
con la propria vettura, disarcionando e  proiettandolo  al  suolo  il
conducente.
    In Tramano (VB), il 13 agosto 2016.
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    1. A. A. e' accusato del delitto di  «lesioni  personali  colpose
stradali  gravi»  di  cui  all'art.  590-bis  codice  penale,   norma
introdotta dalla legge 23 marzo 2016, n.  41,  commesso  in  data  13
agosto 2016 ai danni di L. P., per avere colposamente  cagionato,  in
violazione delle norme sulla disciplina della  circolazione  stradale
dettagliatamente  enunciate  nell'imputazione,  lesioni  gravi   alla
persona offesa.
    La legge 2016 n. 41 appena  richiamata  ha  anche  modificato  la
norma di cui all'art. 222 decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285
(cd. Codice della strada), con la previsione, al 4° periodo del comma
2 dell'articolo citato, dell'obbligatoria applicazione,  in  caso  di
condanna, anche condizionalmente sospesa,  o  di  applicazione  della
pena su richiesta  delle  parti  a  norma  dell'art.  444  codice  di
procedura penale,  della  sanzione  amministrativa  accessoria  della
revoca della patente di guida; si consideri, inoltre,  che  anche  in
ipotesi di sospensione del procedimento  con  messa  alla  prova  con
esito positivo, a cui  consegua  l'estinzione  del  reato,  ai  sensi
dell'art.  168-ter,  secondo  comma  codice  penale,  il  giudice  e'
comunque  tenuto  all'applicazione  delle   sanzioni   amministrative
accessorie previste dalla legge.
    Prima della modifica normativa citata,  la  norma  prevedeva,  in
caso di violazione delle norme del codice della strada da  cui  fosse
derivata  una  lesione  colposa  grave  o  gravissima,  la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della  patente  di  guida
fino a 2 anni, e la  revoca  nei  soli  casi  di  fatto  commesso  da
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186,  comma
2, lettera c) C.d.S. ovvero da soggetto sotto l'effetto  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope.
    Nonostante, poi, la modifica normativa intervenuta, l'art. 222 al
primo comma cosi' dispone: «Quando da una violazione delle  norme  di
cui al presente  codice  derivino  danni  alle  persone,  il  giudice
applica con  la  sentenza  di  condanna  le  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste, nonche' le  sanzioni  amministrative  accessorie
della sospensione o della revoca  della  patente  di  guida»,  e,  al
secondo comma: «Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa
la sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando
dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima  la
sospensione della patente e' fino a due anni. Nel  caso  di  omicidio
colposo la sospensione della patente e' fino a quattro anni».
    2. Premesso quanto sopra, il Tribunale dubita della  legittimita'
costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., della norma, di cui
deve fare applicazione nel presente giudizio, di  cui  all'art.  222,
comma 2, 4° periodo, del decreto legislativo n. 285 del  1992,  cosi'
come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, nella parte in  cui
prevede che «Alla condanna, ovvero  all'applicazione  della  pena  su
richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice  di  procedura
penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice
penale consegue la revoca della patente di guida».
    Simile  scelta  del  legislatore   travalica,   ad   avviso   del
giudicante,  i  limiti  della  ragionevolezza  nella  misura  in  cui
sottopone alla medesima sanzione accessoria,  senza  possibilita'  di
graduazione,  ed  eliminando  la  previsione  della  possibilita'  di
applicare la piu' tenue sanzione della sospensione della  patente  di
guida, situazioni  ontologicamente  diverse,  la  cui  diversita'  e'
attestata dalla  notevole  differenziazione  delle  sanzioni  penali,
graduate in funzione del diverso disvalore sociale degli illeciti  in
rapporto  all'evidente  diversa  intensita'   dell'offesa   ai   beni
giuridici della vita e dell'incolumita' individuale.
    Il  legislatore  pone,  infatti,  sullo  stesso   piano,   quanto
all'individuazione  della  sanzione  amministrativa  accessoria,   le
lesioni gravi, le lesioni gravissime e l'omicidio  colposo  derivanti
dalla violazione di norme del codice della strada, facendo discendere
dalla condanna o dall'applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
parti  a  norma  dell'art.  444  c.p.p.,  ancorche'  condizionalmente
sospesa, la revoca  della  patente,  senza  lasciare  al  giudice  la
possibilita' di commisurare la sanzione accessoria alla gravita'  del
danno, alle modalita' della condotta, all'intensita' della colpa e al
concorrere di altri fattori, quali il concorso della persona offesa.
    La richiamata disposizione appare, dunque,  in  contrasto  con  i
principi di uguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza in  quanto
pone  sullo  stesso  piano  e  prevede  l'obbligatoria  e  automatica
applicazione della medesima sanzione  amministrativa  accessoria,  di
particolare  afflittivita',  quale  la  revoca   della   patente,   a
fatti-reato non solo diversi quanto all'evento (omicidio colposo,  da
un lato, e lesioni gravi e gravissime, dall'altro), ma  anche  frutto
di condotte del tutto  eterogenee,  espressamente  previste  in  modo
dettagliato e specifico, con graduazione delle  pene,  proprio  dagli
articoli 589-bis e 590-bis c.p.
    Indiscussa,  poi,  la  natura   amministrativa   della   sanzione
accessoria in  questione  della  revoca  della  patente,  piu'  volte
ribadita dalla suprema Corte (cfr. Cassazione n. 42346/2017), non  si
ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla Cassazione nella  citata
pronuncia  e  nelle  successive  (si  veda  ex  ceteris:   Cassazione
1393/2018) nel senso che  «l'obbligatorieta'  dell'irrogazione  della
sanzione derivi da  una  scelta  legislativa  rientranze  nei  limiti
dell'esercizio ragionevole del potere politico [...] non  sindacabile
sotto  il  profilo  della  irragionevolezza  in  quanto  fondata   su
differenti natura e finalita'» (cfr. Cassazione cit. n.  42346/2017):
nel caso della norma sottoposta al vaglio preventivo del  giudicante,
infatti, un'unica sanzione amministrativa, in nessun modo attenuabile
in concreto,  e'  stata  obbligatoriamente  prevista  in  ipotesi  di
condanna relativa a fatti-reato che,  proprio  con  la  stessa  unica
legge che ha contemporaneamente riformato sia il codice penale che il
cd. codice della  strada,  sono  stati  considerati  dal  legislatore
meritevoli  di  un  trattamento  sanzionatorio  penale   notevolmente
differenziato e dettagliatamente graduato.
    Con la conseguenza che, pur non  potendosi  porre  in  dubbio  la
correttezza della premessa del ragionamento della S.C.  dell'inerenza
della scelta della sanzione amministrativa  al  potere  discrezionale
del legislatore, la questione della violazione dell'art. 3 Cost.  non
puo'   per   cio'   solo   ritenersi   infondata,   in   quanto    le
contraddittorieta'  sopra  evidenziate  denunciano  quella  manifesta
irragionevolezza che rende  sindacabile  dalla  Corte  costituzionale
anche le scelte costituenti espressione  della  discrezionalita'  del
legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio (cfr.  Corte
costituzionale n. 43/2017).
    Ne',  da  ultimo,  l'asserita  e  sussistente   finalita'   anche
preventiva  della  sanzione  amministrativa  di  cui  discute   rende
infondata la questione, ad avviso del giudicante, posto che anche nel
perseguimento di tali finalita' il legislatore non puo' travalicare i
limiti  della  ragionevolezza   senza   incorrere   in   censure   di
incostituzionalita'.

                               P.Q.M.

    Visti gli articoli 23 legge 11 marzo 1953, n.  87  e  159  codice
penale;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2,  IV  periodo  del
decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dalla legge 23  marzo
2016,  n.  41,  nella  parte   in   cui   prevede   obbligatoriamente
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della  revoca
della patente di guida in ipotesi di condanna  o  applicazione  della
pena su richiesta delle parti per il reato di  cui  all'art.  590-bis
codice penale.
    Sospende il processo sopra indicato  e  dispone  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  ai  presidenti
delle due Camere del Parlamento.
        Verbania, 17 ottobre 2018

                        Il Giudice: Fornelli

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