N. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 2018
Ordinanza del 17 ottobre 2018 del Tribunale di Verbania nel
procedimento penale a carico di A. A..
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie -
Previsione che alla condanna o all'applicazione della pena su
richiesta per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. consegua
la revoca della patente di guida.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), art. 222, comma 2, quarto periodo, come modificato
dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo
2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del
reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di
coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).
(GU n.7 del 13-2-2019 )
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
letti gli atti del processo a carico di A. A., nato a ... il ...
, dom. dich. in ... n. ... , difeso dall'avv. Marcello Bologna del
foro di Verbania di fiducia, imputato del delitto p. e p. dall'art.
590-bis comma 1, codice penale, perche' cagionava per colpa a L. P.
una lesione personale grave, dalla quale derivava una malattia nel
corpo, consistente in «frattura somatica di D 12, lieve trauma
cranica, contusioni multiple», con prognosi di giorni 60 s.c.
Condotta colposa consistita: in negligenza, imprudenza, imperizia
e/o nella violazione dell'art. 145, commi 5 e 10, decreto legislativo
n. 285/1992, perche', alla guida del proprio autoveicolo ... targato
... nell'immettersi nell'intersezione di via Pello con la S.S. 337
del Comune di Trontano, in presenza del segnale fermarsi e dare la
precedenza (stop), si fermava brevemente e riprendeva subito la
marcia, senza dare la precedenza alla motocicletta ..., targata ...
condotta da L. P., proveniente dalla S.S. 337, facendola collidere
con la propria vettura, disarcionando e proiettandolo al suolo il
conducente.
In Tramano (VB), il 13 agosto 2016.
Ha pronunciato la seguente ordinanza.
1. A. A. e' accusato del delitto di «lesioni personali colpose
stradali gravi» di cui all'art. 590-bis codice penale, norma
introdotta dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, commesso in data 13
agosto 2016 ai danni di L. P., per avere colposamente cagionato, in
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
dettagliatamente enunciate nell'imputazione, lesioni gravi alla
persona offesa.
La legge 2016 n. 41 appena richiamata ha anche modificato la
norma di cui all'art. 222 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(cd. Codice della strada), con la previsione, al 4° periodo del comma
2 dell'articolo citato, dell'obbligatoria applicazione, in caso di
condanna, anche condizionalmente sospesa, o di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 codice di
procedura penale, della sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente di guida; si consideri, inoltre, che anche in
ipotesi di sospensione del procedimento con messa alla prova con
esito positivo, a cui consegua l'estinzione del reato, ai sensi
dell'art. 168-ter, secondo comma codice penale, il giudice e'
comunque tenuto all'applicazione delle sanzioni amministrative
accessorie previste dalla legge.
Prima della modifica normativa citata, la norma prevedeva, in
caso di violazione delle norme del codice della strada da cui fosse
derivata una lesione colposa grave o gravissima, la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
fino a 2 anni, e la revoca nei soli casi di fatto commesso da
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma
2, lettera c) C.d.S. ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
Nonostante, poi, la modifica normativa intervenuta, l'art. 222 al
primo comma cosi' dispone: «Quando da una violazione delle norme di
cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice
applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative
pecuniarie previste, nonche' le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione o della revoca della patente di guida», e, al
secondo comma: «Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa
la sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando
dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la
sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio
colposo la sospensione della patente e' fino a quattro anni».
2. Premesso quanto sopra, il Tribunale dubita della legittimita'
costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., della norma, di cui
deve fare applicazione nel presente giudizio, di cui all'art. 222,
comma 2, 4° periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, cosi'
come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, nella parte in cui
prevede che «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice
penale consegue la revoca della patente di guida».
Simile scelta del legislatore travalica, ad avviso del
giudicante, i limiti della ragionevolezza nella misura in cui
sottopone alla medesima sanzione accessoria, senza possibilita' di
graduazione, ed eliminando la previsione della possibilita' di
applicare la piu' tenue sanzione della sospensione della patente di
guida, situazioni ontologicamente diverse, la cui diversita' e'
attestata dalla notevole differenziazione delle sanzioni penali,
graduate in funzione del diverso disvalore sociale degli illeciti in
rapporto all'evidente diversa intensita' dell'offesa ai beni
giuridici della vita e dell'incolumita' individuale.
Il legislatore pone, infatti, sullo stesso piano, quanto
all'individuazione della sanzione amministrativa accessoria, le
lesioni gravi, le lesioni gravissime e l'omicidio colposo derivanti
dalla violazione di norme del codice della strada, facendo discendere
dalla condanna o dall'applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'art. 444 c.p.p., ancorche' condizionalmente
sospesa, la revoca della patente, senza lasciare al giudice la
possibilita' di commisurare la sanzione accessoria alla gravita' del
danno, alle modalita' della condotta, all'intensita' della colpa e al
concorrere di altri fattori, quali il concorso della persona offesa.
La richiamata disposizione appare, dunque, in contrasto con i
principi di uguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza in quanto
pone sullo stesso piano e prevede l'obbligatoria e automatica
applicazione della medesima sanzione amministrativa accessoria, di
particolare afflittivita', quale la revoca della patente, a
fatti-reato non solo diversi quanto all'evento (omicidio colposo, da
un lato, e lesioni gravi e gravissime, dall'altro), ma anche frutto
di condotte del tutto eterogenee, espressamente previste in modo
dettagliato e specifico, con graduazione delle pene, proprio dagli
articoli 589-bis e 590-bis c.p.
Indiscussa, poi, la natura amministrativa della sanzione
accessoria in questione della revoca della patente, piu' volte
ribadita dalla suprema Corte (cfr. Cassazione n. 42346/2017), non si
ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla Cassazione nella citata
pronuncia e nelle successive (si veda ex ceteris: Cassazione
1393/2018) nel senso che «l'obbligatorieta' dell'irrogazione della
sanzione derivi da una scelta legislativa rientranze nei limiti
dell'esercizio ragionevole del potere politico [...] non sindacabile
sotto il profilo della irragionevolezza in quanto fondata su
differenti natura e finalita'» (cfr. Cassazione cit. n. 42346/2017):
nel caso della norma sottoposta al vaglio preventivo del giudicante,
infatti, un'unica sanzione amministrativa, in nessun modo attenuabile
in concreto, e' stata obbligatoriamente prevista in ipotesi di
condanna relativa a fatti-reato che, proprio con la stessa unica
legge che ha contemporaneamente riformato sia il codice penale che il
cd. codice della strada, sono stati considerati dal legislatore
meritevoli di un trattamento sanzionatorio penale notevolmente
differenziato e dettagliatamente graduato.
Con la conseguenza che, pur non potendosi porre in dubbio la
correttezza della premessa del ragionamento della S.C. dell'inerenza
della scelta della sanzione amministrativa al potere discrezionale
del legislatore, la questione della violazione dell'art. 3 Cost. non
puo' per cio' solo ritenersi infondata, in quanto le
contraddittorieta' sopra evidenziate denunciano quella manifesta
irragionevolezza che rende sindacabile dalla Corte costituzionale
anche le scelte costituenti espressione della discrezionalita' del
legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio (cfr. Corte
costituzionale n. 43/2017).
Ne', da ultimo, l'asserita e sussistente finalita' anche
preventiva della sanzione amministrativa di cui discute rende
infondata la questione, ad avviso del giudicante, posto che anche nel
perseguimento di tali finalita' il legislatore non puo' travalicare i
limiti della ragionevolezza senza incorrere in censure di
incostituzionalita'.
P.Q.M.
Visti gli articoli 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 codice
penale;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, IV periodo del
decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dalla legge 23 marzo
2016, n. 41, nella parte in cui prevede obbligatoriamente
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida in ipotesi di condanna o applicazione della
pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 590-bis
codice penale.
Sospende il processo sopra indicato e dispone la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti
delle due Camere del Parlamento.
Verbania, 17 ottobre 2018
Il Giudice: Fornelli
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mercoledì 13 febbraio 2019
N. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 2018 Ordinanza del 17 ottobre 2018 del Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di A. A.. Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Previsione che alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. consegua la revoca della patente di guida. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2, quarto periodo, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274). (GU n.7 del 13-2-2019 )
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