IL DIRETTORE GENERALE del personale e delle risorse Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53; Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni recante «Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; Visto decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche »; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare» ed in particolare l'art. 703 che prevede, al comma 1, per quanto riguarda l'accesso alla carriera iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, che il 60% dei posti disponibili e' riservato ai volontari in ferma prefissata, ad esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo; Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali - in data 12 luglio 2006 con il quale, in attuazione dell'art. 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le «Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della sanita' 9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ed in particolare l'art. 44 comma 30 concernente la disciplina transitoria del titolo di studio richiesto ai volontari delle Forze armate quale requisito per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» ed in particolare l'art. 6, comma 2, lett. a) che individua le funzioni della direzione generale del personale e delle risorse; Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione penitenziaria; Attesa la necessita' di bandire due distinti concorsi pubblici per il reclutamento, in totale, di n. 774 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Decreta: Art. 1 Posti disponibili a concorso 1. Per le esigenze di reclutamento di un numero complessivo di 754 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, sono indetti i seguenti concorsi pubblici: a) concorso pubblico, per esame e titoli, a n. 452 posti (340 uomini; 112 donne) riservato: ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso ovvero VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale, purche' siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria; ai volontari inferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo, purche' siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria; b) concorso pubblico per esame a n. 302 posti (226 uomini; 76 donne) aperto ai cittadini italiani, purche' siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Numero 2 posti (uno maschile ed uno femminile) sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti, a coloro che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, per l'assegnazione agli istituti penitenziari della Provincia di Bolzano. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria. 2. I posti del concorso di cui al comma 1, lettera a), eventualmente non coperti per insufficienza di candidati idonei, saranno assegnati agli idonei non vincitori del concorso di cui alla lettera b), secondo l'ordine della relativa graduatoria finale di merito, maschile e femminile. 3. Si precisa che all'atto della presentazione della domanda con le modalita' di cui all'art. 5 i candidati debbono optare per il concorso cui intendono prendere parte, essendo consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui al comma 1, avendone i requisiti. 4. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento -, sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2019 - 2021. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2 Requisiti e condizioni per la partecipazione 1. I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione ai concorsi del presente bando sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi superato gli anni ventotto; d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformita' alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive disposizioni, ed in particolare: Requisiti fisici: 1) sana e robusta costituzione fisica; 2) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile; forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile; massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile; 3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente; 4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che vede meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione; 5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%); 6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque: devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi. Costituiscono causa di non idoneita' le imperfezioni ed infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Requisiti attitudinali: 1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilita'; 2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; 3) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacita' di percezione e di esecuzione e delle qualita' attentive; 4) una adattabilita' che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro; e) titolo studio: 1) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): diploma di istruzione secondaria di primo grado; 2) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Art. 3 Esclusione dal concorso 1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione delle qualita' attitudinali. 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. Non possono, altresi', concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei candidati. 5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti concorsuali. 6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con decreto del Direttore generale del personale delle risorse. 7. Non possono partecipare al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente bando, pena l'esclusione, coloro che abbiano svolto servizio nelle FF.AA. esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB) o volontari in ferma annuale (VFA), nonche' i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale.
Art. 4 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal concorso. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati. 4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio VI - Concorsi, polizia penitenziaria - largo Luigi Daga n. 2, 00164 Roma, titolare del trattamento. 5. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della Direzione generale del personale e delle risorse preposto alla direzione dell'Ufficio VI - Concorsi.
Art. 5 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed inviata esclusivamente con modalita' telematiche, compilando l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IVª Serie speciale, «Concorsi ed esami». Il modulo della domanda (FORM) e le modalita' operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it Al termine della compilazione della domanda il sistema restituira', oltre al pdf della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero identificativo della domanda, data ed ora di presentazione, che il candidato dovra' salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova scritta d'esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, unitamente alla domanda stessa, che dovra' essere sottoscritta il giorno della prova d'esame, pena la non ammissione alla stessa. In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra' presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al modulo telematico, ne' l'invio della domanda. 2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle sopra indicate. 3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio VI - Concorsi, polizia penitenziaria - largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma.
Art. 6 Compilazione della domanda 1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovra' dichiarare: a) il cognome ed il nome; b) la data ed il comune di nascita, nonche' il codice fiscale; c) il possesso della cittadinanza italiana; d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego; h) se si e' stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. i) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale. 3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del codice fiscale, della residenza o il domicilio nonche' dell'indirizzo di posta elettronica dove ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio VI - Concorsi polizia penitenziaria - largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito intervenute successivamente all'inoltro della domanda di partecipazione presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso. 4. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda di conoscere che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 20 maggio 2019, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it 5. Oltre ai dati ed alle informazioni sopra elencate di cui ai commi precedenti: a) i candidati al concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente bando, in possesso dell'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, dovranno obbligatoriamente precisare in quale lingua (italiano o tedesco) intendano sostenere la prova concorsuale; b) i candidati al concorso di cui al comma 1, lettera a) del presente bando dovranno dichiarare, nella suddetta domanda, i servizi prestati quale volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma annuale, con l'indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni: Forza armata ove presta o ha prestato servizio (esercito, marina o aeronautica); se si trovi in servizio o in congedo; date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da VFP1 e dell'eventuale rafferma annuale e da VFP4, nonche' la denominazione e la sede dell'ultimo comando/reparto di servizio. 6. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita' nel caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso, ne' di eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
Art. 7 Estratto della documentazione di servizio 1. I candidati non esclusi che partecipano ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente bando dovranno produrre all'atto della presentazione alla prova scritta prevista dal successivo art. 10, pena la non valutabilita' dei titoli, l'estratto della documentazione di servizio, prevista dall'art. 1023, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, redatto come da fac-simile in allegato 2, secondo le seguenti modalita': a) i candidati in posizione di congedo prima del termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno presentare l'estratto della documentazione di servizio (allegato 2) rilasciato dall'ultimo ente/reparto di servizio all'atto del congedo, il quale dovra' contenere i dati relativi al servizio prestato quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma annuale e dovra' essere firmato dal Comandate del corpo/reparto e sottoscritto dall'aspirante per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti; b) i candidati in servizio al termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno richiedere l'estratto della documentazione di servizio (allegato 2) al reparto/ente di appartenenza; tale documento deve essere chiuso tassativamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dovra' essere firmato dal Comandate del corpo/reparto e sottoscritto dall'aspirante per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
Art. 8 Comunicazione agli aspiranti 1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art. 6, comma 4, e eventuali modifiche, pubblicate sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta. 2. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.
Art. 9 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d'esame di cui al successivo art. 10 del presente decreto, nominata con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse, e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente penitenziario e/o Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e da altri quattro membri appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria ovvero alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario coordinatore ovvero scelti tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria appartenenti all'area III. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area III. 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
Art. 10 Prova d'esame 1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dai concorsi ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione (fotocopia dello stesso), di copia della domanda di partecipazione nonche' della documentazione richiesta all'art. 5, comma 1, (ricevuta di invio della domanda completa del numero identificativo) del presente bando, per sostenere la prova d'esame, il cui superamento costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione al concorso, nei giorni e nell'ora stabiliti nel calendario pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia www.giustizia.it il 20 maggio 2019, ovvero in altra data ivi fissata, indicata a partire dalla suddetta pubblicazione. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso. 3. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell'obbligo. 4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 5. La Commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 6. La durata della prova e' stabilita dalla Commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare. 7. La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi. 8. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo art. 12: per i posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi 680 e 224 in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto; per i posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi 452 e 152 in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto. 9. Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui ai successivi articoli 12 e 13 risulti inferiore al numero dei posti banditi nei rispettivi concorsi, ovvero per ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute, l'Amministrazione, si riserva la facolta' di convocare ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l'ordine delle relative graduatorie.
Art. 11 Modalita' di svolgimento della prova 1. Durante la prova d'esame e' fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. 2. Nel corso della prova non e' consentito ai candidati usare telefoni cellulari, portare apparati radiotrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico che permettono di comunicare tra di loro e con l'esterno. E' altresi' vietato portare seco carta da scrivere, appunti, libri, e opuscoli di qualsiasi genere. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso. 3. L'esito della prova e' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia.
Art. 12 Accertamenti psico-fisici 1. Dopo aver superato la prova d'esame, i candidati non esclusi dalla partecipazione ai rispettivi concorsi, nell'ambito delle aliquote di cui all'art. 10, comma 8, sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta ai sensi del terzo comma dell'art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo n. 443/92. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria ovvero da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area III. 4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio. 5. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato. 6. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica. 7. La Commissione medica di seconda istanza e' composta ai sensi del quarto comma dell'art. 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla Commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal Direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 13 Accertamenti attitudinali 1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una Commissione presieduta da un dirigente penitenziario o Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia, e composta da due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto Corpo degli agenti di custodia con qualifica non inferiore all'ottava aventi il titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria ovvero da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area II. 3. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 4. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. 5. I test predisposti dalla Commissione sono approvati con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Capo del Dipartimento. 5. Avverso al giudizio di non idoneita' il candidato puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica. 6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e composta da due dirigenti medici in qualita' di componenti, individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 14 Documentazione amministrativa 1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali dovranno far pervenire entro venti giorni dalla suddetta idoneita': a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'eventuale assunzione; b) le certificazioni comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza gia' indicati nella domanda di partecipazione, pena il loro mancato riconoscimento. Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
Art. 15 Formazione e approvazione delle graduatorie dei concorsi 1. La Commissione di cui all'art. 9 redige per i soli aspiranti idonei alla prova scritta, che hanno superato gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le graduatorie di merito, suddivise per contingente maschile e femminile, per ciascuno dei concorsi di cui al comma 1 dell'art. 1. 2. Per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) la rispettiva graduatoria e' formata secondo: a) il punteggio conseguito nella prova d'esame; b) i titoli di seguito indicati, tratti dall'estratto della documentazione di servizio di cui al fac-simile in allegato 2, rilasciata dalle competenti Autorita' militari: valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in qualita' di Volontario in ferma prefissata; missioni in teatro operativo fuori area; valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica; riconoscimenti, ricompense e benemerenze; titolo di studio; conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o piu' lingue straniere; esito dei concorsi di istruzione, specializzazioni/abilitazioni conseguite; numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite; eventuali altri attestati e brevetti. 3. I titoli sopra indicati sono tratti dall'estratto della documentazione di servizio, di cui al precedente art. 7, rilasciato dalle competenti Autorita' militari. 4. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante i periodi prestati dai candidati quali volontari in ferma prefissata annuale ovvero quadriennale ovvero in rafferma posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 5. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 6. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che, superata la prova scritta d'esame, sono ammessi alla successiva fase concorsuale nei limiti di cui al precedente art. 10, comma 8. 7. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso. 8. Per il concorso cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ferma restando la riserva dei posti per i concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, la graduatoria di merito e' formata dal punteggio conseguito nella prova scritta dai candidati. 9. Il Direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie di merito per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), suddivise in relazione ai posti messi a concorso del ruolo maschile e femminile e dichiara i vincitori e gli idonei dei concorsi medesimi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 10. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 11. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei sono pubblicate nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalita' che assicurino la riservatezza dei dati sensibili. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 16 Nomina vincitori 1. I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma per i volontari in ferma prefissata annuale. 2. I candidati cui al comma 1 che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina e saranno sostituiti secondo l'ordine della graduatoria del rispettivo concorso. 3. La nomina dei vincitori e' disposta con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse. 4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli istituti penitenziari. 5. I candidati del concorso, ammessi al corso di formazione, superati gli esami di fine corso, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. Roma, 11 febbraio 2019 Il direttore generale: Buffa
Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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