Translate

mercoledì 6 marzo 2019

MINISTERO DELLA GIUSTIZIACONCORSO Concorsi pubblici per il reclutamento di settecentocinquantaquattro allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO

Concorsi pubblici per il  reclutamento  di settecentocinquantaquattro    allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria.   
(GU n.18 del 5-3-2019)
                              IL DIRETTORE GENERALE                       del personale e delle risorse          Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n. 3, contenente il Testo Unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto degli impiegati civili dello Stato;       Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,  n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle  disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;       Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;       Visti  la  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  ed  il   decreto  legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento  del  personale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni;       Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive  modifiche ed integrazioni;       Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;       Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente  la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto  al  trattamento  dei dati personali;       Visto il decreto ministeriale 1° febbraio  2000,  n.  50  recante  norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione  ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di  polizia penitenziaria;       Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e  successive  modifiche ed integrazioni recante «Adeguamento delle strutture  degli  organici dell'Amministrazione penitenziaria e  dell'Ufficio  centrale  per la giustizia minorile, nonche' istituzioni  dei  ruoli  direttivi  ordinari e speciale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma  dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;       Visto decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752, recante  «Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica  negli  uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza  delle  due lingue nel pubblico impiego»;       Visto il decreto legislativo  21  gennaio  2011,  n.  11  recante  «Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione  Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di  riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare  preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze  dell'ordine »;       Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000, n. 445  in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni  amministrative e successive integrazioni e modificazioni;       Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23  marzo  1995  e  successive   modifiche   ed   integrazioni,   recante  «Determinazione dei compensi da  corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza  di  tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche »;       Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice  dell'ordinamento militare» ed in particolare l'art. 703 che  prevede,  al comma 1, per quanto riguarda l'accesso alla carriera iniziale  del  Corpo di polizia penitenziaria, che il 60% dei posti  disponibili  e'  riservato ai volontari in ferma prefissata, ad esclusione  di  coloro  che si trovino nelle condizioni  di  cui  al  comma  2  del  medesimo  articolo;       Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con  il  Ministro della difesa del 16 marzo 2006  registrato  alla  Corte  dei  conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali -  in data 12 luglio 2006 con il  quale,  in  attuazione  dell'art.  16,  comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono  state  emanate  le  «Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo  degli  agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai  volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma  annuale  in servizio o in congedo»;       Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 recante  «Modifica  all'art.  635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto  legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di  parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento  nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei  vigili del fuoco»;       Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre  2015, n. 207 recante «Regolamento in materia di parametri fisici  per  l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,  nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,  n. 2»;       Vista  la  direttiva  tecnica  dell'Ispettorato  generale   della  sanita' 9 febbraio 2016 emanata  ai  sensi  del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;       Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95  ed  in  particolare l'art. 44 comma 30 concernente la disciplina  transitoria  del titolo di studio richiesto ai volontari delle Forze armate  quale  requisito per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;       Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15  giugno 2015, n.  84  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e  delle dotazioni organiche» ed in particolare l'art. 6, comma 2, lett.  a) che individua le funzioni della direzione generale del personale e  delle risorse;       Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi  alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione  penitenziaria;       Attesa la necessita' di bandire due  distinti  concorsi  pubblici  per il reclutamento, in totale, di n. 774 allievi agenti del Corpo di  polizia penitenziaria;       Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio  pluriennale per il triennio 2019-2021»;                                    Decreta:                                        Art. 1                             Posti disponibili a concorso             1. Per le esigenze di reclutamento di un  numero  complessivo  di  754 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, sono indetti i  seguenti concorsi pubblici:         a) concorso pubblico, per esame e titoli, a n. 452  posti  (340  uomini; 112 donne) riservato:           ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)  che  sono  in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di  partecipazione al  concorso  ovvero  VFP1  collocati  in  congedo  al  termine della ferma annuale, purche' siano in possesso dei  requisiti  prescritti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;           ai  volontari  inferma  prefissata  quadriennale  (VFP4)   in  servizio o in  congedo,  purche'  siano  in  possesso  dei  requisiti  prescritti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;         b) concorso pubblico per esame a n. 302 posti (226  uomini;  76  donne) aperto ai cittadini italiani, purche' siano  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l'assunzione   nel   Corpo   di   polizia  penitenziaria.       Numero 2  posti (uno maschile ed uno femminile)  sono  riservati,  subordinatamente al possesso degli altri requisiti, a coloro che sono  in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca)  previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, per  l'assegnazione  agli  istituti penitenziari della Provincia di Bolzano. I posti  riservati,  qualora non coperti,  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  in  ordine di graduatoria.       2.  I  posti  del  concorso  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  eventualmente non coperti  per  insufficienza  di  candidati  idonei,  saranno assegnati agli idonei non vincitori del concorso di cui  alla  lettera b), secondo l'ordine della  relativa  graduatoria  finale  di  merito, maschile e femminile.        3. Si precisa che all'atto della presentazione della domanda con  le modalita' di cui all'art. 5 i  candidati  debbono  optare  per  il  concorso  cui  intendono  prendere  parte,  essendo   consentita   la  partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui al comma 1, avendone i  requisiti.       4. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di  revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o  rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse  attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento  dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o  in  decremento  -,  sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in  ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa  pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di  personale per gli anni 2019 - 2021.       Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie speciale «Concorsi ed esami».   
                               Art. 2                     Requisiti e condizioni per la partecipazione             1. I requisiti richiesti ai candidati per  la  partecipazione  ai  concorsi del presente bando sono i seguenti:         a) cittadinanza italiana;         b) godimento dei diritti civili e politici;         c) aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi  superato gli anni ventotto;         d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al  servizio  di  polizia penitenziaria, in  conformita'  alle  disposizioni  contenute  negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre  1992, n. 443, e successive disposizioni, ed in particolare:       Requisiti fisici:         1) sana e robusta costituzione fisica;         2)  composizione  corporea:   percentuale   di   massa   grassa  nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per  cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore  al  12  per  cento e non superiore al 30 per  cento  per  le  candidate  di  sesso  femminile; forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati  di  sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per  le  candidate  di  sesso  femminile; massa metabolicamente attiva: percentuale di  massa  magra  teorica non inferiore al 40  per  cento  per  i  candidati  di  sesso  maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate  di  sesso  femminile;         3) senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,  visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica  sufficiente;         4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma  del visus dei due occhi con non meno di  5/10  nell'occhio  che  vede  meno ed un  visus  corretto  a  10/10  per  ciascun  occhio  per  una  correzione massima  complessiva  di  una  diottria  quale  somma  dei  singoli vizi di rifrazione;         5)  funzione  uditiva  con  soglia  audiometria   media   sulle  frequenze 500 - 1000 - 2000 -  4000  Hz,  all'esame  audiometrico  in  cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che  sente  di  meno  e  a  15  decibel   all'altro   (perdita   percentuale   totale  biauricolare entro il 20%);         6) l'apparato  dentario  deve  essere  tale  da  assicurare  la  funzione masticatoria e, comunque:           devono essere presenti dodici  denti  frontali  superiori  ed  inferiori;           e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti  con protesi fissa;           almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti  denti posteriori;           gli  elementi  delle  coppie  possono  essere  sostituiti  da  protesi efficienti;           il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo'  essere superiore a sedici elementi.       Costituiscono  causa  di  non  idoneita'   le   imperfezioni   ed  infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30  ottobre  1992, n. 443.       Requisiti attitudinali:         1) un livello evolutivo che consenta  una  valida  integrazione  della personalita' con riferimento alla maturazione, alla  esperienza  di  vita,  ai  tratti  salienti  del  carattere  ed   al   senso   di  responsabilita';         2) un controllo  emotivo  contraddistinto  dalla  capacita'  di  contenere i propri  atti  impulsivi  e  che  implichi  l'orientamento  dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;         3) una capacita' intellettiva che consenta di far  fronte  alle  situazioni  nuove  con  soluzioni  appropriate,  sintomatica  di  una  intelligenza  dinamico-pratica,  di  capacita'  di  percezione  e  di  esecuzione e delle qualita' attentive;         4) una adattabilita' che scaturisce dal grado di  socievolezza,  dalla predisposizione  al  gruppo,  ai  compiti  ed  all'ambiente  di  lavoro;         e) titolo studio:           1) per il concorso di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a):  diploma di istruzione secondaria di primo grado;           2) per il concorso di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  b):  diploma d'istruzione secondaria superiore che  consente  l'iscrizione  ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;         f) essere in possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta  previste dall'art. 35, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, nonche' dei requisiti di cui all'art. 5, comma  2,  del  decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.       2. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione al concorso.   
                               Art. 3                                Esclusione dal concorso             1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso  dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' i candidati  che  non  si  presentino  nel  luogo,  nel  giorno   e   nell'ora   stabilita   per  l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la  valutazione  delle qualita' attitudinali.       2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati  destituiti dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione,  che  abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o  siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.       3. Non possono,  altresi',  concorrere  coloro  che  siano  stati  dichiarati  decaduti   da   altro   impiego   presso   una   pubblica  amministrazione, per i motivi di cui alla lettera  d)  dell'art.  127  del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.       4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause  di  esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza  dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti  dalla  legge  per  l'accesso  al  ruolo  del   personale   del   Corpo   della   polizia  penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica  ed  attitudinale  al  servizio di polizia penitenziaria dei candidati.       5. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti  gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»  alle   prove   ed   agli  accertamenti concorsuali.       6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva,  in difetto dei prescritti  requisiti  sono  esclusi  di  diritto  dal  concorso con decreto  del  Direttore  generale  del  personale  delle  risorse.       7. Non possono partecipare al concorso di cui all'art.  1,  comma  1, lettera a) del  presente  bando,  pena  l'esclusione,  coloro  che  abbiano svolto servizio nelle FF.AA. esclusivamente come volontari in  ferma breve (VFB) o volontari  in  ferma  annuale  (VFA),  nonche'  i  volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale.   
                               Art. 4                            Trattamento dei dati personali             1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i  dati personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti  per  le  finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati   automatizzata   anche   successivamente   all'eventuale  instaurazione del rapporto di lavoro, per le  finalita'  inerenti  la  gestione del rapporto medesimo.       2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per  il  candidato  ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di  partecipazione. Il mancato  adempimento  determina  l'esclusione  dal  concorso.       3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente  alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo  svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  dei  candidati.       4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto  legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  che  possono  far  valere  nei  confronti   del   Ministero   della    giustizia    -    Dipartimento  dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale  e delle risorse - Ufficio VI  -  Concorsi,  polizia  penitenziaria  -  largo Luigi Daga n. 2, 00164 Roma, titolare del trattamento.       5.  Il  responsabile  del  trattamento  e'  il  dirigente   della  Direzione generale  del  personale  e  delle  risorse  preposto  alla  direzione dell'Ufficio VI - Concorsi.   
                               Art. 5                               Domanda di partecipazione             1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  redatta  ed  inviata  esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  compilando  l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni  decorrenti dal giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  del  presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IVª  Serie  speciale, «Concorsi ed esami».       Il modulo della  domanda  (FORM)  e  le  modalita'  operative  di  compilazione ed invio telematico sono disponibili  dal  giorno  della  suddetta  pubblicazione  sul  sito  ufficiale  del  Ministero   della  giustizia, www.giustizia.it       Al  termine  della  compilazione   della   domanda   il   sistema  restituira', oltre al pdf  della  domanda,  una  ricevuta  di  invio,  completa del numero identificativo della  domanda,  data  ed  ora  di  presentazione, che il candidato dovra' salvare, stampare,  conservare  ed esibire il giorno della prova scritta d'esame quale titolo per  la  partecipazione alla  stessa,  unitamente  alla  domanda  stessa,  che  dovra' essere sottoscritta il giorno della prova d'esame, pena la non  ammissione alla stessa.       In caso di piu' invii della  domanda  di  partecipazione,  verra'  presa in considerazione la domanda inviata per  ultima,  intendendosi  le precedenti integralmente  e  definitivamente  revocate  e  private  d'effetto.       Alla scadenza del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  domande, il sistema informatico non  consentira'  piu'  l'accesso  al  modulo telematico, ne' l'invio della domanda.       2.  Salvo  quanto  previsto  al  comma  3,  non  sono  ammessi  a  partecipare al concorso  i  candidati  le  cui  domande  siano  state  redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da  quelle  sopra  indicate.       3. Qualora negli ultimi tre giorni  lavorativi  di  presentazione  delle domande di partecipazione, sul citato sito  venisse  comunicata  l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,  nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda,  come  da fac-simile allegato  al  presente  bando  (allegato  1),  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento,  presso  il  Ministero  della  giustizia  -  Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria   -  Direzione generale del personale e  delle  risorse  -  Ufficio  VI  -  Concorsi, polizia penitenziaria - largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma.           
                               Art. 6                              Compilazione della domanda             1. Ciascun concorrente nella  domanda  di  partecipazione  dovra'  dichiarare:         a) il cognome ed il nome;         b) la data ed il comune di nascita, nonche' il codice fiscale;         c) il possesso della cittadinanza italiana;         d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della  mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;       e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni  di  pena  ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale e di non  avere  in corso procedimenti  penali  ne'  procedimenti  amministrativi  per  l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che  risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel  casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente  della Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313.  In  caso  contrario,  dovranno indicare le condanne e  i  procedimenti  a  carico  ed  ogni  eventuale precedente penale, precisando la data del  provvedimento  e  l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato  ovvero  quella  presso  la  quale penda un eventuale procedimento penale;         f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che  lo  ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;         g) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso  pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di  precedenti rapporti di pubblico impiego;         h) se si  e'  stati  espulsi  dalle  Forze  armate,  dai  corpi  militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati  dall'impiego  per  persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero  decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127,  primo  comma,  lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio  1957, n. 3.         i) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste  in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.       2. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale  possesso  di  titoli di preferenza di cui all'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive  modifiche  ed  integrazioni. Qualora  non  espressamente  dichiarati  nella  domanda  stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede  di formazione della graduatoria concorsuale.       3. Le domande  dovranno  contenere  la  precisa  indicazione  del  codice fiscale, della residenza o il domicilio nonche' dell'indirizzo  di posta elettronica  dove  ciascun  candidato  intende  ricevere  le  comunicazioni relative al  concorso.  Gli  aspiranti  sono,  inoltre,  tenuti a comunicare tempestivamente - a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso di ricevimento - al Ministero della giustizia  -  Dipartimento  dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale  e delle risorse - Ufficio VI - Concorsi polizia penitenziaria - largo  Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito  intervenute   successivamente   all'inoltro    della    domanda    di  partecipazione presso il quale si intende ricevere  le  comunicazioni  del concorso.       4. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda  di  conoscere che la data e il luogo di svolgimento della  prova  scritta  del concorso saranno resi noti, con valore di notifica  a  tutti  gli  effetti e per tutti i concorrenti,  a  partire  dal 20  maggio  2019,  mediante  pubblicazione  sul  sito  ufficiale  del  Ministero   della  giustizia, www.giustizia.it       5. Oltre ai dati ed alle informazioni sopra elencate  di  cui  ai  commi precedenti:         a) i candidati al concorso di cui al comma 1, lettera  b),  del  presente bando, in possesso dell'attestato  di  bilinguismo  previsto  dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.  752/1976,  dovranno obbligatoriamente precisare  in  quale  lingua  (italiano  o  tedesco) intendano sostenere la prova concorsuale;         b) i candidati al concorso di cui al comma 1,  lettera  a)  del  presente bando dovranno dichiarare, nella suddetta domanda, i servizi  prestati quale  volontario  in  ferma  prefissata  annuale  (VFP1)  o  quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma  annuale,  con  l'indicazione  obbligatoria delle seguenti informazioni:           Forza armata ove presta o  ha  prestato  servizio  (esercito,  marina o aeronautica);           se si trovi in servizio o in congedo;           date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo  da  VFP1  e  dell'eventuale  rafferma  annuale  e  da  VFP4,  nonche'  la  denominazione e la sede dell'ultimo comando/reparto di servizio.       6. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita'  nel  caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata  da  inesatte  od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero  da mancata o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  del  recapito  stesso, ne' di eventuali disguidi postali non  imputabili  a  propria  colpa.   
                               Art. 7                       Estratto della documentazione di servizio             1. I candidati non esclusi che partecipano  ai  concorsi  di  cui  all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente bando dovranno  produrre  all'atto  della  presentazione  alla  prova  scritta   prevista   dal  successivo art. 10, pena la non valutabilita' dei titoli,  l'estratto  della documentazione di servizio, prevista dall'art. 1023,  comma  3,  del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  redatto  come  da  fac-simile in allegato 2, secondo le seguenti modalita':         a) i candidati in posizione di congedo  prima  del  termine  di  scadenza  di  presentazione  delle  domande  di   partecipazione   al  concorso, dovranno  presentare  l'estratto  della  documentazione  di  servizio (allegato 2) rilasciato dall'ultimo ente/reparto di servizio  all'atto del congedo, il quale dovra' contenere i  dati  relativi  al  servizio prestato quale volontario in ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in  rafferma  annuale  e  dovra'  essere  firmato  dal  Comandate  del  corpo/reparto  e   sottoscritto  dall'aspirante per presa visione ed accettazione  dei  dati  in  esso  contenuti;         b)  i  candidati  in  servizio  al  termine  di   scadenza   di  presentazione delle domande di partecipazione al  concorso,  dovranno  richiedere l'estratto della documentazione di servizio  (allegato  2)  al reparto/ente di appartenenza; tale documento  deve  essere  chiuso  tassativamente alla data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle domande, dovra' essere firmato dal Comandate del  corpo/reparto  e sottoscritto dall'aspirante per presa visione ed  accettazione  dei  dati in esso contenuti.   
                               Art. 8                             Comunicazione agli aspiranti             1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art.  6,  comma  4,  e  eventuali modifiche, pubblicate  sul  sito  ufficiale  del  Ministero  della giustizia, www.giustizia.it tutte  le  comunicazioni  personali  agli aspiranti avverranno in forma scritta.       2.   L'Amministrazione   penitenziaria    non    assume    alcuna  responsabilita'  nel  caso  di  dispersione  di   comunicazioni   e/o  ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione,  derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del  cambiamento di recapito indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili  a  colpa  dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.   
                               Art. 9                               Commissione esaminatrice             1. La Commissione esaminatrice per  lo  svolgimento  della  prova  d'esame di cui al successivo art. 10 del presente  decreto,  nominata  con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse,  e'  composta da un presidente scelto tra i funzionari con  qualifica  non  inferiore a dirigente penitenziario e/o Ufficiale del disciolto Corpo  degli agenti di custodia e da altri quattro membri appartenenti  alla  carriera  dirigenziale  penitenziaria  ovvero   alla   carriera   dei  funzionari del Corpo  di  polizia  penitenziaria  con  qualifica  non  inferiore a commissario coordinatore ovvero scelti tra  i  funzionari  dell'Amministrazione penitenziaria appartenenti all'area III.       2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  ovvero  un  funzionario  dell'Amministrazione  penitenziaria appartenente all'area III.       3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti  del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della  Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente  supplente,  di  quattro  componenti  supplenti  e  di  un  segretario  supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della  commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.       4. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille  unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata  di  un  numero  di  componenti  e  di  segretari  aggiunti  tali   da  permettere,  unico  restando  il  presidente,  la   suddivisione   in  sottocommissioni.   
                               Art. 10                                     Prova d'esame             1. I candidati, ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione  dai concorsi ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi,  muniti  di un valido documento di identificazione (fotocopia  dello  stesso),  di copia della domanda di partecipazione nonche' della documentazione  richiesta all'art. 5, comma  1,  (ricevuta  di  invio  della  domanda  completa del numero identificativo) del presente bando, per sostenere  la prova d'esame, il cui superamento costituisce requisito necessario  per la successiva partecipazione al concorso, nei giorni  e  nell'ora  stabiliti nel calendario pubblicato sul sito ufficiale del  Ministero  della giustizia www.giustizia.it il 20 maggio 2019, ovvero  in  altra  data ivi fissata, indicata a partire  dalla  suddetta  pubblicazione.  Tale comunicazione ha valore di notifica  a  tutti  gli  effetti  nei  confronti dei candidati.       2. I candidati che  non  si  presentino  nel  giorno  e  nell'ora  previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso.       3. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su  una  serie  di domande a risposta sintetica o  a  scelta  multipla,  relative  ad  argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della  scuola dell'obbligo.       4. Ai fini della  predisposizione  delle  domande  a  risposta  a  scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi  della  consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.       5.  La  Commissione  stabilisce  preventivamente  i  criteri   di  valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.       6. La durata della prova e' stabilita dalla Commissione  all'atto  della predisposizione delle serie di domande da somministrare.       7. La  prova  si  intende  superata  dai  candidati  che  abbiano  riportato la votazione di almeno sei decimi.       8. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo  art. 12:         per i posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),  i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova  scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi  680  e  224  in  ordine di merito. Sono, inoltre,  ammessi  i  candidati  che  abbiano  riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi  all'ultimo  posto;         per i posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b),  i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova  scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi  452  e  152  in  ordine di merito. Sono, inoltre,  ammessi  i  candidati  che  abbiano  riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi  all'ultimo  posto.       9. Qualora il numero degli idonei al termine  degli  accertamenti  di cui ai successivi articoli 12 e 13 risulti inferiore al numero dei  posti banditi  nei  rispettivi  concorsi,  ovvero  per  ulteriori  ed  eventuali esigenze sopravvenute,  l'Amministrazione,  si  riserva  la  facolta' di convocare ulteriori aliquote  di  candidati  idonei  alla  prova scritta, rispettando l'ordine delle relative graduatorie.   
                               Art. 11                         Modalita' di svolgimento della prova             1. Durante la prova d'esame e'  fatto  divieto  ai  candidati  di  comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in  relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  o  con i componenti della Commissione esaminatrice.       2. Nel corso della prova non e'  consentito  ai  candidati  usare  telefoni cellulari, portare apparati radiotrasmittenti,  calcolatrici  e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico che  permettono di comunicare tra di loro e  con  l'esterno.  E'  altresi'  vietato portare seco carta da scrivere, appunti, libri, e opuscoli di  qualsiasi genere. Il candidato che contravviene a  tali  disposizioni  e' escluso dal concorso.       3. L'esito della prova e' pubblicato sul sito del Ministero della  giustizia.   
                               Art. 12                               Accertamenti psico-fisici             1. Dopo aver superato la prova d'esame, i candidati  non  esclusi  dalla  partecipazione  ai  rispettivi  concorsi,  nell'ambito   delle  aliquote di cui all'art. 10, comma 8, sono tenuti a  sottoporsi,  nel  luogo, giorno ed ora che  saranno  loro  preventivamente  comunicati,  alla visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.       2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una  Commissione composta ai sensi  del  terzo  comma  dell'art.  106  del  decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443  anche  da  medici  del  Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del  Ministero  della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui  al  secondo comma dell'art.  120  del  medesimo  decreto  legislativo  n.  443/92.       3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  del  Corpo   di   polizia   penitenziaria   ovvero   da   un   funzionario  dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area III.       4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i  candidati sono sottoposti  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove  strumentali e di laboratorio.       5.  L'Amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli  accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove  strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso  contratto di diritto privato.       6. Avverso il  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato  puo'  proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della  notifica.       7. La Commissione medica di seconda istanza e' composta ai  sensi  del quarto comma dell'art. 107 del  decreto  legislativo  30  ottobre  1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti  medici  individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma  dell'art.  120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.       8. Il giudizio di idoneita' o di  non  idoneita'  espresso  dalla  Commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in  caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con  decreto dal Direttore generale del personale e delle risorse.   
                               Art. 13                               Accertamenti attitudinali             1.  I  candidati   che   risultano   idonei   agli   accertamenti  psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da  parte  di  una Commissione presieduta da un dirigente penitenziario o  Ufficiale  del disciolto Corpo degli agenti  di  custodia,  e  composta  da  due  appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto  Corpo  degli agenti di  custodia  con  qualifica  non  inferiore  all'ottava  aventi il titolo di perito selettore e  da  due  psicologi  o  medici  specializzati in psicologia individuati ai sensi  dell'art.  132  del  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.       2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  del  Corpo   di   polizia   penitenziaria   ovvero   da   un   funzionario  dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area II.       3. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine  del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'  propria del ruolo e della qualifica da rivestire.       4. Le prove consistono in una serie di test  sia  collettivi  sia  individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione.       5. I  test  predisposti  dalla  Commissione  sono  approvati  con  decreto del  Ministro  della  giustizia  su  proposta  del  Capo  del  Dipartimento.       5. Avverso  al  giudizio  di  non  idoneita'  il  candidato  puo'  proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della  notifica.       6. Il nuovo accertamento e'  effettuato  da  una  Commissione  di  seconda  istanza  presieduta  da  un  dirigente  medico  superiore  e  composta  da  due  dirigenti  medici  in  qualita'   di   componenti,  individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma  dell'art.  120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.       7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in  sede  di accertamento delle  qualita'  attitudinali  dalla  commissione  di  seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non  idoneita',  l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del  Direttore generale del personale e delle risorse.   
                               Art. 14                             Documentazione amministrativa             1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  attitudinali  dovranno far pervenire entro venti giorni dalla suddetta idoneita':         a) dichiarazione sostitutiva di certificazione,  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti  per l'eventuale assunzione;         b) le certificazioni comprovanti  il  possesso  dei  titoli  di  precedenza  e/o   preferenza   gia'   indicati   nella   domanda   di  partecipazione, pena il loro mancato riconoscimento.       Non e' ammesso il  riferimento  a  documenti  prodotti  in  altri  concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.   
                               Art. 15               Formazione e approvazione delle graduatorie dei concorsi             1. La Commissione di cui all'art. 9 redige per i  soli  aspiranti  idonei alla  prova  scritta,  che  hanno  superato  gli  accertamenti  psico-fisici ed attitudinali, le graduatorie di merito, suddivise per  contingente maschile e femminile, per ciascuno dei concorsi di cui al  comma 1 dell'art. 1.       2. Per i concorsi di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  a) la  rispettiva graduatoria e' formata secondo:         a) il punteggio conseguito nella prova d'esame;         b) i titoli di seguito  indicati,  tratti  dall'estratto  della  documentazione di servizio  di  cui  al  fac-simile  in  allegato  2,  rilasciata dalle competenti Autorita' militari:           valutazione del periodo  o  periodi  di  servizio  svolti  in  qualita' di Volontario in ferma prefissata;           missioni in teatro operativo fuori area;           valutazione      relativa      all'ultima      documentazione  caratteristica;           riconoscimenti, ricompense e benemerenze;           titolo di studio;           conoscenza accertata secondo standard NATO,  di  una  o  piu'  lingue straniere;           esito        dei        concorsi        di        istruzione,  specializzazioni/abilitazioni conseguite;           numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;           eventuali altri attestati e brevetti.       3. I  titoli  sopra  indicati  sono  tratti  dall'estratto  della  documentazione di servizio, di cui al precedente art.  7,  rilasciato  dalle competenti Autorita' militari.       4. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti  durante  i  periodi prestati dai candidati quali volontari  in  ferma  prefissata  annuale ovvero quadriennale ovvero in rafferma posseduti alla data di  scadenza  di  presentazione  delle  domande  di   partecipazione   al  concorso.       5.  Nell'ambito  delle   suddette   categorie,   la   Commissione  esaminatrice determina i punteggi massimi da  attribuire  a  ciascuna  categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la  valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.       6. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli  candidati che, superata la prova scritta d'esame, sono  ammessi  alla  successiva fase concorsuale nei limiti di cui al precedente art.  10,  comma 8.       7. I titoli valutati ed i relativi  punteggi  sono  riportati  su  apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i  componenti della Commissione, che fanno parte integrante  degli  atti  del concorso.       8. Per il concorso cui all'art. 1, comma  1,  lettera  b),  ferma  restando  la  riserva  dei  posti  per  i  concorrenti  in   possesso  dell'attestato di bilinguismo di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 752/1976, la graduatoria di merito  e'  formata dal punteggio conseguito nella prova scritta dai candidati.       9.  Il  Direttore  generale  del  personale  e   delle   risorse,  riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto  approva le graduatorie di merito per ciascuno  dei  concorsi  di  cui  all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), suddivise in relazione ai posti  messi a  concorso  del  ruolo  maschile  e  femminile  e  dichiara  i  vincitori e  gli  idonei  dei  concorsi  medesimi,  sotto  condizione  dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.       10. A parita' di condizioni e  di  posizione  nella  graduatoria,  sono applicate le preferenze e precedenze previste dall'art.  5,  del  decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive modifiche ed integrazioni.       11. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei  sono  pubblicate  nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it  con modalita' che assicurino la riservatezza dei dati  sensibili.  Di  tale pubblicazione e' data notizia  mediante  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami». Dalla data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il  termine per eventuali impugnative.   
                               Art. 16                                   Nomina vincitori             1. I concorrenti dichiarati vincitori  saranno  nominati  allievi  agenti del Corpo di polizia penitenziaria ed ammessi  alla  frequenza  del prescritto corso di formazione, fermo restando  il  completamento  della ferma per i volontari in ferma prefissata annuale.       2. I candidati cui al comma 1 che  non  si  presenteranno,  senza  giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato  per  la  frequenza del prescritto  corso  di  formazione,  saranno  dichiarati  decaduti dalla nomina e saranno  sostituiti  secondo  l'ordine  della  graduatoria del rispettivo concorso.       3. La nomina dei vincitori e' disposta con decreto del  Direttore  generale del personale e delle risorse.       4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio  saranno individuate  in  relazione  alle  esigenze  organizzative  ed  operative degli istituti penitenziari.       5. I candidati del concorso,  ammessi  al  corso  di  formazione,  superati gli esami di fine corso,  devono  permanere  nella  sede  di  prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.            Roma, 11 febbraio 2019                                               Il direttore generale: Buffa   
                                                             Allegato                      Parte di provvedimento in formato grafico       

Nessun commento: