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martedì 14 maggio 2019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 7 gennaio 2019 Criteri e modalita' per la concessione di contributi per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento, il rinnovo e la ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci, per l'abbattimento del rumore generato da tali carri. (19A02976) (GU n.111 del 14-5-2019)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 gennaio 2019
Criteri  e  modalita'  per  la  concessione  di  contributi  per   il
finanziamento degli interventi per l'ammodernamento, il rinnovo e  la
ristrutturazione  dei  sistemi  frenanti   dei   carri   merci,   per
l'abbattimento del rumore generato da tali carri. (19A02976)
(GU n.111 del 14-5-2019)



                        IL DIRETTORE GENERALE
          per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

  Visto  l'art.  108  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione
europea;
  Vista la comunicazione della Commissione 2008/C 184/07 «Linee guida
comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese  ferroviarie»  e,  in
particolare,   i   punti   106   e   107,   riguardanti   gli   aiuti
all'interoperabilita' finalizzati all'abbattimento  dell'inquinamento
acustico: «106. In  relazione  agli  aiuti  all'interoperabilita',  i
costi ammissibili, nella misura in cui  contribuiscono  all'obiettivo
del  coordinamento  dei  trasporti,  coprono  tutte   le   spese   di
investimento relative all'istallazione dei sistemi di sicurezza e  di
interoperabilita' o all'abbattimento dell'inquinamento acustico,  sia
nelle infrastrutture ferroviarie che nel  materiale  rotabile.  [...]
107.  La  Commissione  presume  che  un  aiuto   sia   necessario   e
proporzionato quando la sua  intensita'  resta  inferiore  ai  valori
seguenti: [...] c) nel caso degli  aiuti  all'interoperabilita',  50%
dei costi ammissibili.»;
  Visto il regolamento (UE) n. 1304/2014, della  Commissione  del  26
novembre 2014, relativo alla specifica tecnica  di  interoperabilita'
per il sottosistema «Materiale rotabile - rumore»,  che  modifica  la
decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   429/2015   della
Commissione del 13 marzo 2015, recante le modalita'  di  applicazione
dell'imposizione di canoni per il costo degli effetti acustici;
  Visto l'art. 47, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
recante «Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a
favore degli enti territoriali,  ulteriori  interventi  per  le  zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;
  Visto  il  decreto  legislativo  10  agosto  2007  n.  162  recante
«Attuazione della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio relativa alla sicurezza delle Ferrovie  comunitarie»  cosi'
come modificato dal decreto legislativo  24  marzo  2011,  n.  43  di
recepimento della direttiva 2008/110/CE;
  Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010,  n.  191  e successive
modifiche ed integrazioni di recepimento delle direttive 2008/57/CE e
2009/131/CE relative alla interoperabilita' del  sistema  ferroviario
comunitario;
  Visto il regolamento (UE) n.  445/2011  della  Commissione  del  10
maggio 2011, relativo ad un sistema di  certificazione  dei  soggetti
responsabili della manutenzione di carri merci;
  Visto il decreto ministeriale 21  dicembre  2012  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2013,
recante «attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo  24
marzo 2011, n. 43, per l'adozione di un sistema  provvisorio  per  la
certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di  carri
ferroviari adibiti al trasporto di merci»;
  Visto il regolamento (UE)  n.  2015/924  della  Commissione  del  8
giugno 2015, recante modifica del regolamento (UE) n.  321/2013  (STI
carri) relativo alla specifica tecnica di  interoperabilita'  per  il
sottosistema  «materiale  rotabile  -  carri   merci»   del   sistema
ferroviario nell'Unione europea;

                              Decreta:

                               Art. 1


                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed
il  personale  -  Direzione  generale   per   il   trasporto   e   le
infrastrutture ferroviarie;
    b) gestore dell'infrastruttura: ai sensi del decreto  legislativo
15 luglio 2015, n. 112, il soggetto incaricato, in particolare, della
realizzazione,    della     gestione     e     della     manutenzione
dell'infrastruttura ferroviaria, compresa la gestione del traffico ed
il controllo-comando e segnalamento;
    c) impresa ferroviaria:  ai  sensi  del  decreto  legislativo  15
luglio 2015, n. 112, qualsiasi impresa  pubblica  o  privata  la  cui
attivita' consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci
e/o passeggeri per ferrovia e  che  garantisce  obbligatoriamente  la
trazione, incluse le imprese che forniscono solo la trazione;
    d)  detentore:  persona  fisica  o  giuridica  che,  essendo   il
proprietario del veicolo o avendo il diritto ad usarlo, lo sfrutta in
quanto mezzo di trasporto ed e' registrato come tale nel registro dei
veicoli di cui all'art. 47 della direttiva (UE) 2016/797;
    e) beneficiario: le imprese ferroviarie e i detentori  dei  carri
ferroviari identificati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto che
abbiano effettivamente sostenuto l'investimento  sui  carri  adeguati
nonche' le  imprese  ferroviarie  che  svolgono  l'attivita'  di  cui
all'art. 5, comma 5;
    f) soggetto  responsabile  della  manutenzione  o  ECM:  soggetto
responsabile della manutenzione di un veicolo  registrato  in  quanto
tale nel registro dei veicoli di cui all'art. 47 della direttiva (UE)
2016/797;
    g)  intervento:  le  attivita'  di  ammodernamento,   rinnovo   e
ristrutturazione del sistema frenante di un carro  merci  compatibili
con le finalita' del presente decreto.
                               Art. 2


         Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

  1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 47, commi 10 e 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  i
criteri e le modalita'  per  la  concessione  di  contributi  per  il
finanziamento degli interventi per l'ammodernamento, il rinnovo e  la
ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri  merci  immatricolati
prima del 1° gennaio 2015, per l'abbattimento del rumore generati  da
tali carri,  nonche'  compensare  gli  aventi  diritto  dei  relativi
maggiori oneri di gestione.
  2. Gli interventi di cui al presente decreto  sono  finalizzati  ad
incentivare la  riduzione  dell'inquinamento  acustico  prodotto  dal
trasporto  ferroviario  delle  merci  e  l'adeguamento  graduale  dei
veicoli esistenti con l'adozione di soluzioni tecniche  certificabili
o approvate in  ambito  europeo  che  consentano,  tra  le  soluzioni
disponibili  economicamente  piu'  vantaggiose,  il  rispetto   delle
condizioni previste dal regolamento  (UE)  n.  321/2013  (STI  carri)
cosi' come modificato dai regolamenti (UE) n. 1236/2013 e 2015/924  e
dal regolamento (UE) n. 1304/2014 per  i  sistemi  frenanti  a  bassa
rumorosita'.
                               Art. 3


                    Durata e risorse finanziarie

  1. Il presente decreto si applica agli interventi effettuati  negli
anni 2018, 2019 e 2020 sui carri merci che effettuano trasporti sulla
rete ferroviaria nazionale. I contributi a valere  sul  fondo  di  20
milioni di euro istituito nello stato di previsione del Ministero per
l'anno 2018, verranno erogati a ciascun beneficiario che  ne  abbiano
fatto richiesta ai sensi del presente decreto nell'anno successivo  a
quello di intervento nei limiti delle risorse disponibili  e  secondo
le modalita' di cui al presente decreto. In nessun  caso  l'eventuale
mancanza di copertura potra'  determinare  maggiori  oneri  a  carico
dello Stato.
  2. In caso di stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per  le
suddette  annualita'  o  successive,  queste   saranno   erogate   ai
beneficiari che ne facciano richiesta con i medesimi criteri  di  cui
al presente decreto.
  3.  Il  Ministero  trasferisce   al   Gestore   dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale  RFI  S.p.a.  le  risorse  finanziarie  per  la
successiva erogazione dei contributi ai beneficiari.
  4. Il  Gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale  potra'
trasferire  i  contributi   ai   beneficiari   soltanto   dopo   aver
effettivamente ricevuto le risorse finanziarie di cui  al  precedente
comma e dietro formale  indicazione  da  parte  del  Ministero  degli
importi dovuti.
                               Art. 4


         Soggetti beneficiari e destinazione dell'incentivo

  1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto  i
detentori  di  carri  merci  e  le  imprese  ferroviarie   con   sede
nell'ambito dello Spazio economico europeo,  non  in  difficolta'  ai
sensi della comunicazione della Commissione  europea  2014/C  249/01,
che abbiano fatto apposita domanda ai  sensi  dell'art.  6  e  che  i
contributi eventualmente percepiti da altre  fonti  di  finanziamento
pubblico nazionale, regionale, di enti locali o  altri  Stati  membri
per la medesima tipologia  di  intervento  non  abbiano  superato  il
limite di cui all'art. 5, comma 3.
                               Art. 5


               Determinazione e cumulo del contributo

  2. Al beneficiario e' riconosciuto un  contributo  calcolato  sulla
base del numero degli assi del carro merci oggetto dell'intervento  e
in  ragione  degli  effettivi  chilometri  percorsi  sul   territorio
italiano, entro i dodici mesi successivi alla data dell'intervento.
  1. Il coefficiente di contribuzione C1 in €/asse*Km e' determinato,
con un valore massimo di 0,046, dal  Ministero  nel  mese  di  aprile
dell'anno  successivo  all'intervento  secondo  la  relazione:  C1  =
F/(n°assitotali * Kmobiettivo ), in cui F e' il fondo disponibile  ad
inizio anno al netto dei contributi gia' erogati o ancora da  erogare
per i carri che non abbiano raggiunto i Kmobiettivo nei  dodici  mesi
dall'intervento, del contributo di cui al comma  6  e  delle  risorse
appostate per la vigilanza ed il controllo, n°assitotali e' il numero
complessivo di assi  oggetto  di  intervento  da  parte  di  tutti  i
beneficiari nell'anno precedente, Kmobiettivo  e'  il  chilometraggio
massimo remunerabile nei 12 mesi dall'intervento  fissato  in  11.000
Km. Il limite massimo di contribuzione per asse oggetto di intervento
e' di 506 euro/asse (cinquecentosei euro/asse). Il  contributo  sara'
liquidato a  ciascun  beneficiario  a  consuntivo  l'anno  successivo
all'intervento secondo la relazione che segue e comunque  nei  limiti
delle risorse  economiche  disponibili  che,  se  non  sufficienti  a
coprire i contributi determinati con la relazione che segue,  saranno
ripartite  in  misura  percentuale  agli  aventi  diritto   fino   ad
esaurimento. Il contributo per ciascun carro sara' determinato l'anno
successivo all'intervento secondo la relazione I= C1 * Km * n°assi in
cui I e' il  contributo  riconosciuto  al  beneficiario,  Km  sono  i
chilometri percorsi dal  carro  sul  territorio  nazionale  nell'anno
solare precedente e n°assi sono gli assi del carro..
  2. In ogni caso il contributo per ciascun carro sara'  riconosciuto
fino  al  raggiungimento  del  chilometraggio  massimo   remunerabile
(Kmobiettivo ) e non puo' eccedere il limite del 50 per  cento  (50%)
di tutte le spese sostenute per lo specifico intervento  sul  singolo
carro merci di manodopera  e  materiali.  Dal  predetto  limite  sono
esclusi eventuali finanziamenti ottenuti attraverso fondi CEF.
  3. Il Ministero si riserva di adottare tutte  le  misure  idonee  a
verificare, per tutto il periodo di incentivazione, il  rispetto  dei
limiti indicati.
  4. Le imprese ferroviarie sono obbligate  a  dare  segnalazione  al
Gestore  dell'infrastruttura,  mediante   inserimento   nell'apposito
sistema informatico, dei carri messi in composizione ai treni durante
i 12 mesi dalla data dell'intervento.
  5.  Per  compensare  le  imprese  ferroviarie  dei  maggiori  oneri
connessi alle attivita' di cui al comma 5 ad esse e' riconosciuto  un
contributo di 0,69 €/registrazione con un massimo di €  48  a  carro.
Decorsi i dodici mesi dalla data di intervento sul carro, termina  la
contribuzione per la registrazione del carro sul sistema  informatico
del Gestore dell'infrastruttura.
                               Art. 6


             Riconoscimento ed erogazione del contributo

  1.  Entro  il  mese  successivo  a  ciascun  trimestre  il  Gestore
dell'infrastruttura comunica ai beneficiari, ciascuno  per  la  parte
che lo riguarda, e al Ministero, il chilometraggio che risulta essere
stato percorso sulla rete  nazionale  da  ciascun  carro  oggetto  di
intervento nel periodo considerato e gli inserimenti  effettuati  sul
sistema informatico  del  Gestore  dell'infrastruttura  da  parte  di
ciascuna impresa ferroviaria dei carri oggetto di intervento.
  2. I beneficiari sono tenuti a  verificare  entro  quindici  giorni
dalla  informativa  del  Gestore  dell'infrastruttura   di   cui   al
precedente comma l'elenco e le percorrenze dei carri.
  3. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'intervento, a
consuntivo, il Gestore dell'infrastruttura comunica al  Ministero  ed
ai beneficiari anche in formato excel i  dati  consolidati  in  forma
aggregata di cui al comma 1.
  4. Entro marzo dell'anno successivo  a  quello  dell'intervento,  i
richiedenti, sulla base dei  dati  consolidati  forniti  dal  Gestore
dell'infrastruttura, presentano al  Ministero  la  «Comunicazione  di
esecuzione dell'intervento e richiesta di versamento del  contributo»
conforme all'allegato 1. Tale comunicazione  sara'  effettuata  anche
mediante strumenti informatici.
  5. In relazione alle modifiche sul sistema  frenante  dei  carri  i
richiedenti    provvedono    all'acquisizione    delle     necessarie
certificazioni di conformita' ed autorizzazioni  ove  necessarie  che
potranno essere richieste dal Ministero nell'ambito dell'attivita' di
vigilanza.
  6. I carri che non abbiano effettuato nei  dodici  mesi  successivi
all'intervento una percorrenza sulla rete ferroviaria nazionale  tale
da maturare l'incentivo nella misura del 50% dell'investimento,  come
indicato all'art. 5, comma 3, fatto salva l'effettiva  disponibilita'
economica  residua  sul  Fondo,  potranno   essere   inseriti   nella
«Comunicazione  di  esecuzione  dell'adeguamento   e   richiesta   di
versamento  del  contributo»  dell'anno  successivo  evidenziando  il
contributo gia'  erogato  in  relazione  alla  percorrenza  dell'anno
precedente.   Per   essi   non   sara'   necessario   riprodurre   la
documentazione gia' presentata.
  7. Entro  marzo  dell'anno  successivo  all'intervento  le  imprese
ferroviarie destinatarie del contributo ai sensi dell'art. 5, comma 6
presentano al Ministero la «richiesta di versamento  del  contributo»
conforme all'allegato 2 del presente  decreto  sulla  base  dei  dati
consolidati   forniti   dal   Gestore    dell'infrastruttura.    Tale
comunicazione sara' effettuata anche mediante strumenti informatici.
  8. Le imprese ferroviarie e i detentori di carri  merci  rispondono
della  completezza  e  dell'aggiornamento  dei  dati  comunicati.  La
comunicazione di dati non corretti determina la revoca del contributo
con conseguente obbligo di restituzione.
  9. Nel  mese  di  maggio  dell'anno  successivo  all'intervento  il
Ministero, sulla  base  delle  comunicazioni  pervenute  dal  Gestore
dell'infrastruttura,  comunica  ai  beneficiari   gli   importi   dei
contributi   ad   essi   spettanti   ed    autorizza    il    Gestore
dell'infrastruttura alla loro erogazione.
  10. Al termine del piano di intervento, eventuali somme residue del
fondo saranno rendicontate nel 2022 dal  Gestore  dell'infrastruttura
per l'ulteriore loro finalizzazione da parte del Ministero.
                               Art. 7


                 Monitoraggio, ispezioni e controlli

  1. In ogni fase del  procedimento,  il  Ministero  puo'  effettuare
verifiche ispettive e documentali presso i  beneficiari,  le  imprese
ferroviarie di cui all'art. 4,  gli  ECM  ed  in  generale  presso  i
soggetti che hanno effettuato gli interventi  sui  carri  oggetto  di
contribuzione e sui carri stessi. Qualora dalle  verifiche  dovessero
risultare situazioni difformi rispetto  a  quanto  dichiarato,  fermo
restando le ricadute penali, i soggetti responsabili sono tenuti alla
restituzione degli importi indebitamente percepiti.
  2.  I  beneficiari  sono  tenuti  a  conservare  la  documentazione
economica a dimostrazione delle spese sostenute per gli interventi  e
le evidenze che il chilometraggio oggetto di contribuzione sia  stato
percorso nei dodici mesi dall'intervento. A tal  fine  i  beneficiari
dei contributi metteranno a disposizione tutto quanto  necessario  ai
fini della attivita' di vigilanza del Ministero.
  3. Gli oneri per  effettuare  le  relative  verifiche  ispettive  o
documentali gravano nella misura massima del 5 per  mille  del  fondo
trasferito al gestore dell'infrastruttura.
  4. Con apposita convenzione tra il Ministero ed  RFI  S.p.a.  sara'
regolato l'utilizzo delle risorse appostate per l'espletamento  delle
attivita' di vigilanza e controllo da parte del Ministero.
                               Art. 8


             Entrata in vigore e clausola di invarianza

  1.  L'erogazione  dei  benefici  di  cui  al  presente  decreto  e'
subordinata alla dichiarazione di compatibilita'  con  le  norme  sul
mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi  dell'art.
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
in materia di aiuti di Stato. Ai costi  per  gli  eventuali  studi  e
ricerche necessarie per il parere della Commissione si  provvede  con
le risorse di cui all'art. 7, comma 3.
  2. Agli adempimenti di cui al presente  regolamento,  il  Ministero
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  previste  a
legislazione vigente.
  3. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per la
registrazione e successivamente portato a conoscenza dei  beneficiari
mediante pubblicazione anche sul sito internet dell'amministrazione.
  4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della  data
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.

    Roma, 7 gennaio 2019

                                         Il direttore generale: Pujia


Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg.ne n. 1-292

                               ------

Avvertenza:

      Gli  allegati  del  decreto  e  relativa  errata-corrige»  sono
consultabili sul sito web del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ai seguenti link:
      http://trasparenza.mit.gov.it/pagina729_criteri-e-modalit.html
      http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/trasporto-ferroviario/docu
mentazione
      http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/sistema-frenante-treni
/treni-finanziato-rinnovo-sistema-frenante-dei-carri-merci

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