MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 gennaio 2019
Criteri e modalita' per la concessione di contributi per il
finanziamento degli interventi per l'ammodernamento, il rinnovo e la
ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci, per
l'abbattimento del rumore generato da tali carri. (19A02976)
(GU n.111 del 14-5-2019)
IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
Visto l'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
Vista la comunicazione della Commissione 2008/C 184/07 «Linee guida
comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie» e, in
particolare, i punti 106 e 107, riguardanti gli aiuti
all'interoperabilita' finalizzati all'abbattimento dell'inquinamento
acustico: «106. In relazione agli aiuti all'interoperabilita', i
costi ammissibili, nella misura in cui contribuiscono all'obiettivo
del coordinamento dei trasporti, coprono tutte le spese di
investimento relative all'istallazione dei sistemi di sicurezza e di
interoperabilita' o all'abbattimento dell'inquinamento acustico, sia
nelle infrastrutture ferroviarie che nel materiale rotabile. [...]
107. La Commissione presume che un aiuto sia necessario e
proporzionato quando la sua intensita' resta inferiore ai valori
seguenti: [...] c) nel caso degli aiuti all'interoperabilita', 50%
dei costi ammissibili.»;
Visto il regolamento (UE) n. 1304/2014, della Commissione del 26
novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilita'
per il sottosistema «Materiale rotabile - rumore», che modifica la
decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 429/2015 della
Commissione del 13 marzo 2015, recante le modalita' di applicazione
dell'imposizione di canoni per il costo degli effetti acustici;
Visto l'art. 47, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 recante
«Attuazione della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla sicurezza delle Ferrovie comunitarie» cosi'
come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 di
recepimento della direttiva 2008/110/CE;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 e successive
modifiche ed integrazioni di recepimento delle direttive 2008/57/CE e
2009/131/CE relative alla interoperabilita' del sistema ferroviario
comunitario;
Visto il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10
maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti
responsabili della manutenzione di carri merci;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2012 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2013,
recante «attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 24
marzo 2011, n. 43, per l'adozione di un sistema provvisorio per la
certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri
ferroviari adibiti al trasporto di merci»;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/924 della Commissione del 8
giugno 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 321/2013 (STI
carri) relativo alla specifica tecnica di interoperabilita' per il
sottosistema «materiale rotabile - carri merci» del sistema
ferroviario nell'Unione europea;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed
il personale - Direzione generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie;
b) gestore dell'infrastruttura: ai sensi del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112, il soggetto incaricato, in particolare, della
realizzazione, della gestione e della manutenzione
dell'infrastruttura ferroviaria, compresa la gestione del traffico ed
il controllo-comando e segnalamento;
c) impresa ferroviaria: ai sensi del decreto legislativo 15
luglio 2015, n. 112, qualsiasi impresa pubblica o privata la cui
attivita' consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci
e/o passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la
trazione, incluse le imprese che forniscono solo la trazione;
d) detentore: persona fisica o giuridica che, essendo il
proprietario del veicolo o avendo il diritto ad usarlo, lo sfrutta in
quanto mezzo di trasporto ed e' registrato come tale nel registro dei
veicoli di cui all'art. 47 della direttiva (UE) 2016/797;
e) beneficiario: le imprese ferroviarie e i detentori dei carri
ferroviari identificati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto che
abbiano effettivamente sostenuto l'investimento sui carri adeguati
nonche' le imprese ferroviarie che svolgono l'attivita' di cui
all'art. 5, comma 5;
f) soggetto responsabile della manutenzione o ECM: soggetto
responsabile della manutenzione di un veicolo registrato in quanto
tale nel registro dei veicoli di cui all'art. 47 della direttiva (UE)
2016/797;
g) intervento: le attivita' di ammodernamento, rinnovo e
ristrutturazione del sistema frenante di un carro merci compatibili
con le finalita' del presente decreto.
Art. 2
Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 47, commi 10 e 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i
criteri e le modalita' per la concessione di contributi per il
finanziamento degli interventi per l'ammodernamento, il rinnovo e la
ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci immatricolati
prima del 1° gennaio 2015, per l'abbattimento del rumore generati da
tali carri, nonche' compensare gli aventi diritto dei relativi
maggiori oneri di gestione.
2. Gli interventi di cui al presente decreto sono finalizzati ad
incentivare la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dal
trasporto ferroviario delle merci e l'adeguamento graduale dei
veicoli esistenti con l'adozione di soluzioni tecniche certificabili
o approvate in ambito europeo che consentano, tra le soluzioni
disponibili economicamente piu' vantaggiose, il rispetto delle
condizioni previste dal regolamento (UE) n. 321/2013 (STI carri)
cosi' come modificato dai regolamenti (UE) n. 1236/2013 e 2015/924 e
dal regolamento (UE) n. 1304/2014 per i sistemi frenanti a bassa
rumorosita'.
Art. 3
Durata e risorse finanziarie
1. Il presente decreto si applica agli interventi effettuati negli
anni 2018, 2019 e 2020 sui carri merci che effettuano trasporti sulla
rete ferroviaria nazionale. I contributi a valere sul fondo di 20
milioni di euro istituito nello stato di previsione del Ministero per
l'anno 2018, verranno erogati a ciascun beneficiario che ne abbiano
fatto richiesta ai sensi del presente decreto nell'anno successivo a
quello di intervento nei limiti delle risorse disponibili e secondo
le modalita' di cui al presente decreto. In nessun caso l'eventuale
mancanza di copertura potra' determinare maggiori oneri a carico
dello Stato.
2. In caso di stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per le
suddette annualita' o successive, queste saranno erogate ai
beneficiari che ne facciano richiesta con i medesimi criteri di cui
al presente decreto.
3. Il Ministero trasferisce al Gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale RFI S.p.a. le risorse finanziarie per la
successiva erogazione dei contributi ai beneficiari.
4. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale potra'
trasferire i contributi ai beneficiari soltanto dopo aver
effettivamente ricevuto le risorse finanziarie di cui al precedente
comma e dietro formale indicazione da parte del Ministero degli
importi dovuti.
Art. 4
Soggetti beneficiari e destinazione dell'incentivo
1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto i
detentori di carri merci e le imprese ferroviarie con sede
nell'ambito dello Spazio economico europeo, non in difficolta' ai
sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01,
che abbiano fatto apposita domanda ai sensi dell'art. 6 e che i
contributi eventualmente percepiti da altre fonti di finanziamento
pubblico nazionale, regionale, di enti locali o altri Stati membri
per la medesima tipologia di intervento non abbiano superato il
limite di cui all'art. 5, comma 3.
Art. 5
Determinazione e cumulo del contributo
2. Al beneficiario e' riconosciuto un contributo calcolato sulla
base del numero degli assi del carro merci oggetto dell'intervento e
in ragione degli effettivi chilometri percorsi sul territorio
italiano, entro i dodici mesi successivi alla data dell'intervento.
1. Il coefficiente di contribuzione C1 in €/asse*Km e' determinato,
con un valore massimo di 0,046, dal Ministero nel mese di aprile
dell'anno successivo all'intervento secondo la relazione: C1 =
F/(n°assitotali * Kmobiettivo ), in cui F e' il fondo disponibile ad
inizio anno al netto dei contributi gia' erogati o ancora da erogare
per i carri che non abbiano raggiunto i Kmobiettivo nei dodici mesi
dall'intervento, del contributo di cui al comma 6 e delle risorse
appostate per la vigilanza ed il controllo, n°assitotali e' il numero
complessivo di assi oggetto di intervento da parte di tutti i
beneficiari nell'anno precedente, Kmobiettivo e' il chilometraggio
massimo remunerabile nei 12 mesi dall'intervento fissato in 11.000
Km. Il limite massimo di contribuzione per asse oggetto di intervento
e' di 506 euro/asse (cinquecentosei euro/asse). Il contributo sara'
liquidato a ciascun beneficiario a consuntivo l'anno successivo
all'intervento secondo la relazione che segue e comunque nei limiti
delle risorse economiche disponibili che, se non sufficienti a
coprire i contributi determinati con la relazione che segue, saranno
ripartite in misura percentuale agli aventi diritto fino ad
esaurimento. Il contributo per ciascun carro sara' determinato l'anno
successivo all'intervento secondo la relazione I= C1 * Km * n°assi in
cui I e' il contributo riconosciuto al beneficiario, Km sono i
chilometri percorsi dal carro sul territorio nazionale nell'anno
solare precedente e n°assi sono gli assi del carro..
2. In ogni caso il contributo per ciascun carro sara' riconosciuto
fino al raggiungimento del chilometraggio massimo remunerabile
(Kmobiettivo ) e non puo' eccedere il limite del 50 per cento (50%)
di tutte le spese sostenute per lo specifico intervento sul singolo
carro merci di manodopera e materiali. Dal predetto limite sono
esclusi eventuali finanziamenti ottenuti attraverso fondi CEF.
3. Il Ministero si riserva di adottare tutte le misure idonee a
verificare, per tutto il periodo di incentivazione, il rispetto dei
limiti indicati.
4. Le imprese ferroviarie sono obbligate a dare segnalazione al
Gestore dell'infrastruttura, mediante inserimento nell'apposito
sistema informatico, dei carri messi in composizione ai treni durante
i 12 mesi dalla data dell'intervento.
5. Per compensare le imprese ferroviarie dei maggiori oneri
connessi alle attivita' di cui al comma 5 ad esse e' riconosciuto un
contributo di 0,69 €/registrazione con un massimo di € 48 a carro.
Decorsi i dodici mesi dalla data di intervento sul carro, termina la
contribuzione per la registrazione del carro sul sistema informatico
del Gestore dell'infrastruttura.
Art. 6
Riconoscimento ed erogazione del contributo
1. Entro il mese successivo a ciascun trimestre il Gestore
dell'infrastruttura comunica ai beneficiari, ciascuno per la parte
che lo riguarda, e al Ministero, il chilometraggio che risulta essere
stato percorso sulla rete nazionale da ciascun carro oggetto di
intervento nel periodo considerato e gli inserimenti effettuati sul
sistema informatico del Gestore dell'infrastruttura da parte di
ciascuna impresa ferroviaria dei carri oggetto di intervento.
2. I beneficiari sono tenuti a verificare entro quindici giorni
dalla informativa del Gestore dell'infrastruttura di cui al
precedente comma l'elenco e le percorrenze dei carri.
3. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'intervento, a
consuntivo, il Gestore dell'infrastruttura comunica al Ministero ed
ai beneficiari anche in formato excel i dati consolidati in forma
aggregata di cui al comma 1.
4. Entro marzo dell'anno successivo a quello dell'intervento, i
richiedenti, sulla base dei dati consolidati forniti dal Gestore
dell'infrastruttura, presentano al Ministero la «Comunicazione di
esecuzione dell'intervento e richiesta di versamento del contributo»
conforme all'allegato 1. Tale comunicazione sara' effettuata anche
mediante strumenti informatici.
5. In relazione alle modifiche sul sistema frenante dei carri i
richiedenti provvedono all'acquisizione delle necessarie
certificazioni di conformita' ed autorizzazioni ove necessarie che
potranno essere richieste dal Ministero nell'ambito dell'attivita' di
vigilanza.
6. I carri che non abbiano effettuato nei dodici mesi successivi
all'intervento una percorrenza sulla rete ferroviaria nazionale tale
da maturare l'incentivo nella misura del 50% dell'investimento, come
indicato all'art. 5, comma 3, fatto salva l'effettiva disponibilita'
economica residua sul Fondo, potranno essere inseriti nella
«Comunicazione di esecuzione dell'adeguamento e richiesta di
versamento del contributo» dell'anno successivo evidenziando il
contributo gia' erogato in relazione alla percorrenza dell'anno
precedente. Per essi non sara' necessario riprodurre la
documentazione gia' presentata.
7. Entro marzo dell'anno successivo all'intervento le imprese
ferroviarie destinatarie del contributo ai sensi dell'art. 5, comma 6
presentano al Ministero la «richiesta di versamento del contributo»
conforme all'allegato 2 del presente decreto sulla base dei dati
consolidati forniti dal Gestore dell'infrastruttura. Tale
comunicazione sara' effettuata anche mediante strumenti informatici.
8. Le imprese ferroviarie e i detentori di carri merci rispondono
della completezza e dell'aggiornamento dei dati comunicati. La
comunicazione di dati non corretti determina la revoca del contributo
con conseguente obbligo di restituzione.
9. Nel mese di maggio dell'anno successivo all'intervento il
Ministero, sulla base delle comunicazioni pervenute dal Gestore
dell'infrastruttura, comunica ai beneficiari gli importi dei
contributi ad essi spettanti ed autorizza il Gestore
dell'infrastruttura alla loro erogazione.
10. Al termine del piano di intervento, eventuali somme residue del
fondo saranno rendicontate nel 2022 dal Gestore dell'infrastruttura
per l'ulteriore loro finalizzazione da parte del Ministero.
Art. 7
Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. In ogni fase del procedimento, il Ministero puo' effettuare
verifiche ispettive e documentali presso i beneficiari, le imprese
ferroviarie di cui all'art. 4, gli ECM ed in generale presso i
soggetti che hanno effettuato gli interventi sui carri oggetto di
contribuzione e sui carri stessi. Qualora dalle verifiche dovessero
risultare situazioni difformi rispetto a quanto dichiarato, fermo
restando le ricadute penali, i soggetti responsabili sono tenuti alla
restituzione degli importi indebitamente percepiti.
2. I beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione
economica a dimostrazione delle spese sostenute per gli interventi e
le evidenze che il chilometraggio oggetto di contribuzione sia stato
percorso nei dodici mesi dall'intervento. A tal fine i beneficiari
dei contributi metteranno a disposizione tutto quanto necessario ai
fini della attivita' di vigilanza del Ministero.
3. Gli oneri per effettuare le relative verifiche ispettive o
documentali gravano nella misura massima del 5 per mille del fondo
trasferito al gestore dell'infrastruttura.
4. Con apposita convenzione tra il Ministero ed RFI S.p.a. sara'
regolato l'utilizzo delle risorse appostate per l'espletamento delle
attivita' di vigilanza e controllo da parte del Ministero.
Art. 8
Entrata in vigore e clausola di invarianza
1. L'erogazione dei benefici di cui al presente decreto e'
subordinata alla dichiarazione di compatibilita' con le norme sul
mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art.
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
in materia di aiuti di Stato. Ai costi per gli eventuali studi e
ricerche necessarie per il parere della Commissione si provvede con
le risorse di cui all'art. 7, comma 3.
2. Agli adempimenti di cui al presente regolamento, il Ministero
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente.
3. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per la
registrazione e successivamente portato a conoscenza dei beneficiari
mediante pubblicazione anche sul sito internet dell'amministrazione.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 gennaio 2019
Il direttore generale: Pujia
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, reg.ne n. 1-292
------
Avvertenza:
Gli allegati del decreto e relativa errata-corrige» sono
consultabili sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai seguenti link:
http://trasparenza.mit.gov.it/pagina729_criteri-e-modalit.html
http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/trasporto-ferroviario/docu
mentazione
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/sistema-frenante-treni
/treni-finanziato-rinnovo-sistema-frenante-dei-carri-merci
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martedì 14 maggio 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 7 gennaio 2019 Criteri e modalita' per la concessione di contributi per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento, il rinnovo e la ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci, per l'abbattimento del rumore generato da tali carri. (19A02976) (GU n.111 del 14-5-2019)
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