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sabato 22 giugno 2019
LEGGE 19 giugno 2019, n. 56 Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. (19G00064) (GU n.145 del 22-6-2019) Vigente al: 7-7-2019
LEGGE 19 giugno 2019, n. 56
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. (19G00064)
(GU n.145 del 22-6-2019)
Vigente al: 7-7-2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione del Nucleo della Concretezza
1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono inseriti i seguenti:
«Art. 60-bis (Istituzione e attivita' del Nucleo della
Concretezza). - 1. Ferme le competenze dell'Ispettorato di cui
all'articolo 60, comma 6, e dell'Unita' per la semplificazione e la
qualita' della regolazione di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' istituito, presso il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento
dell'efficienza amministrativa, denominato "Nucleo della
Concretezza".
2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare
nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del
Servizio sanitario regionale e negli enti locali, e' approvato il
Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle
pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Piano contiene:
a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle
disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza
e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformita'
dell'attivita' amministrativa ai principi di imparzialita' e buon
andamento;
b) le azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche
amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle
azioni correttive;
c) l'indicazione delle modalita' di svolgimento delle attivita'
del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti
strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e
degli enti locali.
3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione
delle misure indicate nel Piano di cui al comma 2. A tal fine, in
collaborazione con l'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6,
effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di
attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, nonche' le modalita' di organizzazione e di gestione
dell'attivita' amministrativa alla luce dei criteri di efficienza,
efficacia ed economicita', proponendo eventuali misure correttive. Le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali realizzano le
misure correttive entro tempi definiti e comunque nei limiti di
quelli indicati nel Piano di cui al comma 2.
4. Di ogni sopralluogo e visita e' redatto processo verbale,
sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo
delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le
richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonche'
le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene anche
l'indicazione delle eventuali misure correttive e, per le
amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, del termine
entro il quale le stesse devono essere attuate. L'amministrazione,
nei tre giorni successivi, puo' formulare osservazioni e fornire
ulteriori documenti.
5. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite
effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al
prefetto territorialmente competente.
6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla comunicazione al
Nucleo della Concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure
correttive entro quindici giorni dall'attuazione medesima, fermo
restando, per le pubbliche amministrazioni di cui al terzo periodo
del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo.
7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3, per
l'attuazione delle misure correttive rileva ai fini della
responsabilita' dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione
della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato
nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli
esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei casi
di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione,
al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti. Il Ministro per la
pubblica amministrazione trasmette tale relazione alle Camere, ai
fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 60-ter (Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della
Concretezza). - 1. Il prefetto puo' segnalare al Nucleo della
Concretezza di cui all'articolo 60-bis, comma 1, eventuali
irregolarita' dell'azione amministrativa degli enti locali e
chiederne l'intervento. In tal caso puo' partecipare ai sopralluoghi
e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale
del Governo richiedente.
Art. 60-quater (Personale del Nucleo della Concretezza). - 1. Per
lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 60-bis e 60-ter,
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri si avvale di cinquantatre' unita' di
personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale
e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, reclutate
come segue:
a) ventitre' unita', ivi comprese quelle di livello dirigenziale
in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis,
individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, che e' collocato in
posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56,
settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il trattamento
economico e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo
9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
b) trenta unita', di cui venti da inquadrare nel livello iniziale
della categoria A e dieci da inquadrare nel livello iniziale della
categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per titoli ed
esami, espletato ai sensi dell'articolo 35, comma 5.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, pari a euro 4.153.160 annui a decorrere dal 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 60-quinquies (Applicazione alle istituzioni scolastiche ed
educative). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
60-quater, le disposizioni degli articoli 60-bis e 60-ter si
applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle
loro specificita' organizzative e funzionali e nel rispetto
dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad
essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.».
Art. 2
Misure per il contrasto all'assenteismo
1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei dipendenti di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto e fuori dei casi di cui
all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, introducono,
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui
al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identita' e di
videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi
di rilevazione automatica, attualmente in uso, nel rispetto dei
principi di proporzionalita', non eccedenza e gradualita' sanciti
dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
e del principio di proporzionalita' previsto dall'articolo 52 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e previo parere del Garante per la protezione
dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sulle modalita' di trattamento dei dati
biometrici, sono individuate le modalita' attuative del presente
comma, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle
misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi
dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003.
2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano la propria
prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze
dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto nonche' a
quelle connesse con la corretta gestione e il necessario
coordinamento delle risorse umane. Per le finalita' di cui al
presente comma, ai medesimi dirigenti, ad eccezione di quelli
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano i sistemi di verifica
biometrica dell'identita' e di videosorveglianza di cui al comma 1.
3. Le pubbliche amministrazioni che per espressa previsione
normativa sono tenute a utilizzare i servizi di pagamento degli
stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle
finanze provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze
forniti dal sistema «NoiPA» del Ministero dell'economia e delle
finanze. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione
delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi dei servizi
di rilevazione delle presenze forniti dal sistema «NoiPA» del
Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole
di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e' escluso
dall'ambito di applicazione del presente articolo. I dirigenti dei
medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento
esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalita'
stabilite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui
al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per la protezione
dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto
dell'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679 e delle misure
di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo
2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 4, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35
milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo e' disposto,
previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 3
Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio
generazionale nella pubblica amministrazione
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a
decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al
comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa di
settore.
2. Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e
dell'azione amministrativa, le amministrazioni di cui al comma 1
predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter
del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza
di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore
organizzazione del lavoro, nonche', in via prioritaria, di reclutare
figure professionali con elevate competenze in materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei
procedimenti amministrativi;
c) qualita' dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacita' di
investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attivita' ispettiva;
g) contabilita' pubblica e gestione finanziaria.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto
e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui
agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell'anno precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 e' consentito il
cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del
personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per un arco
temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget
assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e
della programmazione finanziaria e contabile.
4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per
il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni
di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal
primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4,
commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
nonche' del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al
comma 2 del presente articolo:
a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo
scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per
cento delle facolta' di assunzione previste dai commi 1 e 3, per
ciascun anno;
b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80
per cento delle facolta' di assunzione previste per il corrispondente
triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le
modalita' di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del
medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui
alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla
maturazione della corrispondente facolta' di assunzione.
5. Le amministrazioni che si avvalgono della facolta' di cui al
comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle
assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli
stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti
autorizzazioni, ai sensi del comma 3.
6. Per le finalita' del comma 4, nelle more dell'entrata in vigore
del decreto previsto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e predisposto anche tenendo conto delle
lettere a) e b) del presente comma, le procedure concorsuali di cui
alla lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
con modalita' semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione d'esame,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove
scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a
duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove di
esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una prova
preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano
in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive consistenti
nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con
l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con
possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche
concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal
bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a
scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in
aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la
correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi
informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle
prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante
concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di
un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il
totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore ad un terzo
del punteggio complessivo attribuibile.
7. Per le finalita' di cui al comma 4, il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
provvede allo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta
e la gestione, con modalita' automatizzate e nel rispetto delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi
pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la
creazione del fascicolo elettronico del candidato. All'attuazione
delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso
al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali
bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti
assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento
delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001.
9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34:
1) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di
lavoro si intende definitivamente risolto alla data del
raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennita' di
cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del
raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in
disponibilita' rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione
disposta ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia
dallo stesso indicata»;
2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dodici mesi,»
sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelle relative al
conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, nonche' al conferimento degli incarichi di cui all'articolo
110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo
15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,» e dopo
le parole: «iscritto nell'apposito elenco» sono aggiunte le seguenti:
«e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento
occorrenti»;
b) all'articolo 34-bis:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo
34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione
da parte del dipendente in disponibilita'»;
2) al comma 4, le parole: «decorsi due mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «decorsi quarantacinque giorni»;
c) all'articolo 39:
1) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni pubbliche
promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di
handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,»
sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni pubbliche
promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o
categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali
non e' previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente
decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del
diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18
della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della
legge 23 novembre 1998, n. 407,»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Assunzioni
obbligatorie e tirocinio delle categorie protette».
10. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4,
lettera b), le amministrazioni tengono conto degli eventuali
specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.
11. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per
la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il
reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente e i membri delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un
pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in
quiescenza da non piu' di quattro anni alla data di pubblicazione del
bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165
del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica
la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di
inconferibilita' o di incompatibilita' previste dalla legislazione
vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi
disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego,
comunque determinata, e' causa di esclusione dalla nomina del
dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una
commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un
pubblico impiego.
12. Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una
commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un
pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da
un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando
in questo caso la necessita' dell'autorizzazione di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad
ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal
dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso
cui presta servizio o su designazione della stessa.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, si provvede
all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al
presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici
dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti
dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
dagli enti pubblici non economici nazionali, nonche' al personale
addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i
criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134
del 10 giugno 1995. I compensi stabiliti con il decreto di cui al
precedente periodo sono dovuti ai componenti delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico
impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui
all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per
l'attivita' di presidente o di membro della commissione esaminatrice
di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.
15. Al fine di accelerare la composizione delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalita'
previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituito presso il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei
componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in
sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici
omogenei. L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni ed e'
rinnovabile per una sola volta. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo restando quanto
previsto dai commi da 11 a 14 del presente articolo, i requisiti per
l'iscrizione nell'Albo, le cause di incompatibilita' e di
inconferibilita' dell'incarico nonche' le modalita' di gestione e di
aggiornamento dell'Albo e sono individuate le sottosezioni in cui e'
articolato l'Albo medesimo. Fino all'adozione del decreto di cui al
terzo periodo, le commissioni esaminatrici continuano ad essere
costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di
entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo di cui
al comma 15 puo' essere utilizzato per la formazione delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un
pubblico impiego svolti secondo modalita' diverse da quelle previste
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Art. 4
Disposizioni per la mobilita' tra il settore
del lavoro pubblico e quello privato
1. All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «i dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, nonche' gli appartenenti alla carriera diplomatica e
prefettizia» sono sostituite dalle seguenti: «i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle
carriere diplomatica e prefettizia,»;
b) al comma 4, dopo le parole: «non puo' superare i cinque anni»
sono inserite le seguenti: «, e' rinnovabile per una sola volta»;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due anni, non
puo' essere destinatario di incarichi ne' essere impiegato nello
svolgimento di attivita' che comportino l'esercizio delle funzioni
individuate alla lettera a) del comma 5».
2. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
dopo le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi» sono inserite
le seguenti: «e rinnovabile per una sola volta».
Art. 5
Disposizioni in materia di buoni pasto
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini
d'acquisto in attuazione delle convenzioni per la fornitura del
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - edizione 7 e
mediante buoni pasto elettronici - edizione 1, stipulate dalla Consip
S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i
lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte della Consip
S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni
pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto
di valore nominale corrispondente, acquistati con le modalita'
previste dalla normativa vigente.
2. Nell'ambito delle attivita' del Programma di razionalizzazione
degli acquisti nella pubblica amministrazione, la Consip S.p.A. e'
autorizzata a gestire centralmente il recupero dei crediti vantati
dalle amministrazioni nei confronti della societa' aggiudicataria dei
lotti oggetto di risoluzione, di cui al comma 1, attraverso
l'escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in via
giudiziale. Nell'esercizio dell'azione di cui al precedente periodo,
la Consip S.p.A. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato. Le somme recuperate sono versate dalla Consip S.p.A.
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle
amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito
residuo vantato dalle stesse. Qualora le somme recuperate risultino
inferiori all'importo complessivo dei crediti delle amministrazioni
aderenti, la Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in
favore di ciascuna amministrazione in proporzione all'entita' del
rispettivo credito. Le singole amministrazioni attivano ulteriori
procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto e
dell'eventuale maggior danno.
3. Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela
dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per
l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un
apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro
per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo e' disposto, previa
ricognizione dei fabbisogni, con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, in relazione alle esigenze presentate.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 3 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. All'articolo 144, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «I predetti accordi devono comunque
prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti
dalla legislazione vigente, che le societa' emittenti sono tenute a
consegnare agli esercizi convenzionati».
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
l'Autorita' nazionale anticorruzione, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, le modificazioni necessarie
ad adeguarlo alla disposizione introdotta dal comma 5 del presente
articolo. Con il medesimo decreto, sentite anche le imprese bancarie
e le imprese assicurative o le loro associazioni rappresentative,
sono adottati gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie previste
dall'articolo 144, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal comma 5 del presente
articolo.
Art. 6
Disposizioni finali
e clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 recano norme di
diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e
costituiscono principi generali dell'ordinamento.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 attengono alla materia
dell'ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
4. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, anche per quanto
concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle
disposizioni della presente legge.
5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 giugno 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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