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sabato 22 giugno 2019

LEGGE 19 giugno 2019, n. 56 Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. (19G00064) (GU n.145 del 22-6-2019) Vigente al: 7-7-2019



LEGGE 19 giugno 2019, n. 56

Interventi  per  la  concretezza   delle   azioni   delle   pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. (19G00064)

(GU n.145 del 22-6-2019)


 Vigente al: 7-7-2019 





  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1


              Istituzione del Nucleo della Concretezza

  1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, sono inseriti i seguenti:
  «Art.  60-bis   (Istituzione   e   attivita'   del   Nucleo   della
Concretezza). -  1.  Ferme  le  competenze  dell'Ispettorato  di  cui
all'articolo 60, comma 6, e dell'Unita' per la semplificazione  e  la
qualita' della regolazione di cui all'articolo 1, comma  22-bis,  del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  17  luglio  2006,  n.  233,  e'  istituito,  presso  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri,  il  Nucleo  delle  azioni  concrete  di  miglioramento
dell'efficienza    amministrativa,    denominato    "Nucleo     della
Concretezza".
  2. Con decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da  effettuare
nelle regioni, negli  enti  strumentali  regionali,  negli  enti  del
Servizio sanitario regionale e negli enti  locali,  e'  approvato  il
Piano  triennale  delle  azioni  concrete  per   l'efficienza   delle
pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente  dal  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri.
Il Piano contiene:
    a) le azioni dirette a garantire la corretta  applicazione  delle
disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza
e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e  la  conformita'
dell'attivita' amministrativa ai principi  di  imparzialita'  e  buon
andamento;
    b) le azioni dirette a implementare l'efficienza delle  pubbliche
amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle
azioni correttive;
    c) l'indicazione delle modalita' di svolgimento  delle  attivita'
del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli  enti
strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale  e
degli enti locali.
  3. Il Nucleo della Concretezza assicura la  concreta  realizzazione
delle misure indicate nel Piano di cui al comma 2.  A  tal  fine,  in
collaborazione con l'Ispettorato di cui  all'articolo  60,  comma  6,
effettua sopralluoghi e visite finalizzati a  rilevare  lo  stato  di
attuazione   delle   disposizioni   da    parte    delle    pubbliche
amministrazioni, nonche' le modalita' di organizzazione e di gestione
dell'attivita' amministrativa alla luce dei  criteri  di  efficienza,
efficacia ed economicita', proponendo eventuali misure correttive. Le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie e gli enti pubblici non  economici  nazionali  realizzano  le
misure correttive entro tempi  definiti  e  comunque  nei  limiti  di
quelli indicati nel Piano di cui al comma 2.
  4. Di ogni  sopralluogo  e  visita  e'  redatto  processo  verbale,
sottoscritto dal rappresentante  dell'amministrazione  o  da  un  suo
delegato, da cui risultano le visite e le  rilevazioni  eseguite,  le
richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita,  nonche'
le risposte e i  chiarimenti  ricevuti.  Il  verbale  contiene  anche
l'indicazione  delle  eventuali   misure   correttive   e,   per   le
amministrazioni di cui al terzo periodo  del  comma  3,  del  termine
entro il quale le stesse devono  essere  attuate.  L'amministrazione,
nei tre giorni successivi,  puo'  formulare  osservazioni  e  fornire
ulteriori documenti.
  5.  I  verbali  redatti  in  occasione  di  sopralluoghi  e  visite
effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi  anche  al
prefetto territorialmente competente.
  6. Le pubbliche amministrazioni provvedono  alla  comunicazione  al
Nucleo  della  Concretezza  dell'avvenuta  attuazione  delle   misure
correttive entro  quindici  giorni  dall'attuazione  medesima,  fermo
restando, per le pubbliche amministrazioni di cui  al  terzo  periodo
del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo.
  7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3,  per
l'attuazione  delle  misure   correttive   rileva   ai   fini   della
responsabilita' dirigenziale e disciplinare e determina  l'iscrizione
della pubblica amministrazione inadempiente in un  elenco  pubblicato
nel sito del Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri. Entro il  30  giugno  di  ogni  anno,  il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette  una  relazione  sugli
esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei  casi
di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica  amministrazione,
al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti. Il Ministro  per  la
pubblica amministrazione trasmette tale  relazione  alle  Camere,  ai
fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari.
  Art. 60-ter (Collaborazione tra  il  prefetto  e  il  Nucleo  della
Concretezza). -  1.  Il  prefetto  puo'  segnalare  al  Nucleo  della
Concretezza  di  cui  all'articolo   60-bis,   comma   1,   eventuali
irregolarita'  dell'azione  amministrativa  degli   enti   locali   e
chiederne l'intervento. In tal caso puo' partecipare ai  sopralluoghi
e alle visite anche personale della  prefettura-ufficio  territoriale
del Governo richiedente.
  Art. 60-quater (Personale del Nucleo della Concretezza). -  1.  Per
lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 60-bis e  60-ter,
il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri  si  avvale  di  cinquantatre'   unita'   di
personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello  generale
e due con qualifica dirigenziale di livello non  generale,  reclutate
come segue:
    a) ventitre' unita', ivi comprese quelle di livello  dirigenziale
in deroga alle percentuali  di  cui  all'articolo  19,  comma  5-bis,
individuate  anche  tra  il  personale  delle  altre  amministrazioni
pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  che  e'  collocato  in
posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto  previsto
dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l'articolo  17,
comma 14, della legge 15  maggio  1997,  n.  127,  e  l'articolo  56,
settimo comma, del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3.  Il  trattamento
economico e' corrisposto secondo le modalita' previste  dall'articolo
9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
    b) trenta unita', di cui venti da inquadrare nel livello iniziale
della categoria A e dieci da inquadrare nel  livello  iniziale  della
categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per  titoli  ed
esami, espletato ai sensi dell'articolo 35, comma 5.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, pari a euro 4.153.160 annui  a  decorrere  dal  2019,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  Art. 60-quinquies (Applicazione  alle  istituzioni  scolastiche  ed
educative).  -  1.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo
60-quater,  le  disposizioni  degli  articoli  60-bis  e  60-ter   si
applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, agli  istituti  e  scuole  di
ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto  delle
loro  specificita'  organizzative  e  funzionali   e   nel   rispetto
dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo  ad
essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.».

                               Art. 2


               Misure per il contrasto all'assenteismo

  1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei  dipendenti  di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto  e  fuori  dei  casi  di  cui
all'articolo 18 della legge  22  maggio  2017,  n.  81,  introducono,
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui
al comma 5,  sistemi  di  verifica  biometrica  dell'identita'  e  di
videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi  sistemi
di rilevazione automatica,  attualmente  in  uso,  nel  rispetto  dei
principi di proporzionalita', non  eccedenza  e  gradualita'  sanciti
dall'articolo 5,  paragrafo  1,  lettera  c),  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
e del principio di proporzionalita' previsto dall'articolo  52  della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e previo parere del Garante  per  la  protezione
dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del codice  in  materia
di protezione dei dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30
giugno  2003,  n.  196,  sulle  modalita'  di  trattamento  dei  dati
biometrici, sono individuate  le  modalita'  attuative  del  presente
comma, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,  e  delle
misure  di  garanzia  definite  dal  predetto   Garante,   ai   sensi
dell'articolo  2-septies  del  citato  codice  di  cui   al   decreto
legislativo n. 196 del 2003.
  2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano la propria
prestazione  lavorativa  nella   sede   di   lavoro   alle   esigenze
dell'organizzazione e dell'incarico  dirigenziale  svolto  nonche'  a
quelle  connesse  con  la   corretta   gestione   e   il   necessario
coordinamento delle  risorse  umane.  Per  le  finalita'  di  cui  al
presente  comma,  ai  medesimi  dirigenti,  ad  eccezione  di  quelli
appartenenti  alle  categorie  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano i sistemi di verifica
biometrica dell'identita' e di videosorveglianza di cui al comma 1.
  3.  Le  pubbliche  amministrazioni  che  per  espressa   previsione
normativa sono tenute a  utilizzare  i  servizi  di  pagamento  degli
stipendi messi a disposizione dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e  2
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica, avvalendosi  dei  servizi  di  rilevazione  delle  presenze
forniti dal sistema  «NoiPA»  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione
delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi dei servizi
di  rilevazione  delle  presenze  forniti  dal  sistema  «NoiPA»  del
Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Il personale docente ed educativo degli istituti e delle  scuole
di ogni ordine e grado  e  delle  istituzioni  educative  e'  escluso
dall'ambito di applicazione del presente articolo.  I  dirigenti  dei
medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento
esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalita'
stabilite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui
al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per  la  protezione
dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154 del citato  codice  di
cui  al  decreto  legislativo  n.  196   del   2003,   nel   rispetto
dell'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679 e  delle  misure
di garanzia definite dal predetto  Garante,  ai  sensi  dell'articolo
2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196  del
2003.
  5. Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1  e  4,  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35
milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del  fondo  e'  disposto,
previa ricognizione dei  fabbisogni,  con  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la  pubblica   amministrazione,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro  per
l'anno 2019, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.

                               Art. 3


Misure  per  accelerare  le   assunzioni   mirate   e   il   ricambio
            generazionale nella pubblica amministrazione

  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  399,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche
ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie  e  gli  enti  pubblici   non
economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  possono  procedere,  a
decorrere  dall'anno  2019,  ad  assunzioni  di  personale  a   tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente.
Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  al
comparto della scuola e alle universita' si applica la  normativa  di
settore.
  2.  Al  fine  di  accrescere  l'efficienza  dell'organizzazione   e
dell'azione amministrativa, le amministrazioni  di  cui  al  comma  1
predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e  6-ter
del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto  dell'esigenza
di  assicurare  l'effettivo  ricambio  generazionale  e  la  migliore
organizzazione del lavoro, nonche', in via prioritaria, di  reclutare
figure professionali con elevate competenze in materia di:
    a) digitalizzazione;
    b)  razionalizzazione  e  semplificazione  dei  processi  e   dei
procedimenti amministrativi;
    c) qualita' dei servizi pubblici;
    d)  gestione  dei  fondi  strutturali  e   della   capacita'   di
investimento;
    e) contrattualistica pubblica;
    f) controllo di gestione e attivita' ispettiva;
    g) contabilita' pubblica e gestione finanziaria.
  3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il  decreto
e  le  procedure  di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta  delle  amministrazioni
interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni  di  cui
agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n.  165  del
2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni  avvenute
nell'anno    precedente    e    delle    conseguenti    economie    e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 e' consentito il
cumulo delle risorse, corrispondenti a  economie  da  cessazione  del
personale gia'  maturate,  destinate  alle  assunzioni  per  un  arco
temporale  non  superiore  a  cinque  anni,  a  partire  dal   budget
assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni  e
della programmazione finanziaria e contabile.
  4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico  impiego,  per
il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo  1,
comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  le  amministrazioni
di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto  dal
primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, nel  rispetto  dell'articolo  4,
commi  3  e  3-bis,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
nonche' del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al
comma 2 del presente articolo:
    a) all'assunzione a  tempo  indeterminato  di  vincitori  o  allo
scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per
cento delle facolta' di assunzione previste dai  commi  1  e  3,  per
ciascun anno;
    b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80
per cento delle facolta' di assunzione previste per il corrispondente
triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a),  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies  e  3-sexies,  del
medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo  35,  comma  5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni  di  cui
alla presente lettera possono essere effettuate successivamente  alla
maturazione della corrispondente facolta' di assunzione.
  5. Le amministrazioni che si avvalgono della  facolta'  di  cui  al
comma 4  comunicano,  entro  trenta  giorni,  i  dati  relativi  alle
assunzioni  o  all'avvio  delle  procedure   di   reclutamento   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, al  fine  di  consentire  agli
stessi di operare i controlli successivi e  procedere  alle  restanti
autorizzazioni, ai sensi del comma 3.
  6. Per le finalita' del comma 4, nelle more dell'entrata in  vigore
del decreto previsto dall'articolo  1,  comma  300,  della  legge  30
dicembre 2018, n.  145,  e  predisposto  anche  tenendo  conto  delle
lettere a) e b) del presente comma, le procedure concorsuali  di  cui
alla lettera b) del medesimo comma 4  sono  svolte  dal  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
con modalita' semplificate, anche in deroga alla disciplina  prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare:
    a)  la  nomina  e  la  composizione  della  commissione  d'esame,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni  anche  per  le  prove
scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni  non  puo'
essere   assegnato   un   numero    di    candidati    inferiore    a
duecentocinquanta;
    b) la tipologia e le modalita'  di  svolgimento  delle  prove  di
esame, prevedendo:
      1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una  prova
preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso  siano
in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;
      2) la possibilita' di svolgere prove  preselettive  consistenti
nella  risoluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla,  gestite  con
l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati  e  con
possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
      3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche
concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal
bando, eventualmente mediante il ricorso a  domande  con  risposta  a
scelta multipla;
      4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove  pratiche  in
aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime;
      5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e  la
correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio  di  sistemi
informatici e telematici;
      6) la valutazione dei titoli solo  dopo  lo  svolgimento  delle
prove orali nei casi di assunzione per determinati  profili  mediante
concorso per titoli ed esami;
      7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli,  di
un punteggio fisso stabilito dal bando,  con  la  previsione  che  il
totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore ad un  terzo
del punteggio complessivo attribuibile.
  7. Per le finalita' di  cui  al  comma  4,  il  Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri
provvede allo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta
e la gestione, con  modalita'  automatizzate  e  nel  rispetto  delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27  aprile  2016,  e  del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, delle  domande  di  partecipazione  ai  concorsi
pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante  la
creazione del fascicolo  elettronico  del  candidato.  All'attuazione
delle disposizioni del presente comma si provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.
  8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma  399,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso
al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali
bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  le  conseguenti
assunzioni possono essere  effettuate  senza  il  previo  svolgimento
delle  procedure  previste  dall'articolo  30  del  medesimo  decreto
legislativo n. 165 del 2001.
  9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 34:
      1) al comma 4, il terzo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  33,  il  rapporto  di
lavoro   si   intende   definitivamente   risolto   alla   data   del
raggiungimento del periodo massimo di  fruizione  dell'indennita'  di
cui  al  comma  8  del  medesimo  articolo  33,  ovvero,  prima   del
raggiungimento di detto periodo massimo,  qualora  il  dipendente  in
disponibilita' rinunci o non accetti  per  due  volte  l'assegnazione
disposta ai sensi dell'articolo 34-bis  nell'ambito  della  provincia
dallo stesso indicata»;
      2) al comma 6, primo periodo, dopo le  parole:  «dodici  mesi,»
sono inserite le seguenti:  «ad  esclusione  di  quelle  relative  al
conferimento di incarichi dirigenziali  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 6, nonche' al conferimento degli incarichi di cui  all'articolo
110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  all'articolo
15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,» e  dopo
le parole: «iscritto nell'apposito elenco» sono aggiunte le seguenti:
«e in possesso della qualifica e  della  categoria  di  inquadramento
occorrenti»;
    b) all'articolo 34-bis:
      1) al comma 2  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'amministrazione   destinataria   comunica   tempestivamente   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo
34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione  dell'assegnazione
da parte del dipendente in disponibilita'»;
      2) al comma 4, le parole: «decorsi due  mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «decorsi quarantacinque giorni»;
    c) all'articolo 39:
      1)  al  comma  1,  le  parole:  «Le  amministrazioni  pubbliche
promuovono o propongono programmi  di  assunzioni  per  portatori  di
handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le   amministrazioni   pubbliche
promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o
categorie previste dai contratti collettivi di comparto per  i  quali
non e' previsto il solo requisito della  scuola  dell'obbligo  e  nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3,  del  presente
decreto, programmi di assunzioni  ai  sensi  dell'articolo  11  della
legge 12 marzo 1999,  n.  68,  destinati  ai  soggetti  titolari  del
diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3  e  18
della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della
legge 23 novembre 1998, n. 407,»;
      2)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Assunzioni
obbligatorie e tirocinio delle categorie protette».
  10. Nell'ambito delle procedure concorsuali  di  cui  al  comma  4,
lettera  b),  le  amministrazioni  tengono  conto   degli   eventuali
specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.
  11. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti  disposizioni  per
la composizione delle commissioni esaminatrici dei  concorsi  per  il
reclutamento  del  personale  di  cui  all'articolo  3  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente  e  i  membri  delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici  per  l'accesso  a  un
pubblico impiego possono essere scelti  anche  tra  il  personale  in
quiescenza da non piu' di quattro anni alla data di pubblicazione del
bando  di  concorso,  che  sia  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n.  165
del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si  applica
la disciplina di cui all'articolo 5, comma  9,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.   135.   Ferme   restando   le   altre   cause   di
inconferibilita' o di incompatibilita'  previste  dalla  legislazione
vigente,  la  risoluzione  del  rapporto   di   lavoro   per   motivi
disciplinari, per ragioni di salute  o  per  decadenza  dall'impiego,
comunque  determinata,  e'  causa  di  esclusione  dalla  nomina  del
dipendente, anche in quiescenza, a presidente  o  componente  di  una
commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso  a  un
pubblico impiego.
  12. Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario  di  una
commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso  a  un
pubblico impiego, anche laddove si  tratti  di  concorsi  banditi  da
un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando
in questo caso la necessita' dell'autorizzazione di cui  all'articolo
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si  considerano  ad
ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal
dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione  presso
cui presta servizio o su designazione della stessa.
  13. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si   provvede
all'aggiornamento, anche in  deroga  all'articolo  6,  comma  3,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere  al
presidente, ai membri e al segretario delle commissioni  esaminatrici
dei concorsi pubblici per l'accesso a  un  pubblico  impiego  indetti
dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo,  e
dagli enti pubblici non economici  nazionali,  nonche'  al  personale
addetto alla vigilanza delle medesime prove  concorsuali,  secondo  i
criteri stabiliti con il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  134
del 10 giugno 1995. I compensi stabiliti con il  decreto  di  cui  al
precedente  periodo  sono  dovuti  ai  componenti  delle  commissioni
esaminatrici dei  concorsi  pubblici  per  l'accesso  a  un  pubblico
impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge. All'attuazione del presente  comma  si  provvede  nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  14. Fermo  restando  il  limite  di  cui  all'articolo  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  la  disciplina  di   cui
all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale  per
l'attivita' di presidente o di membro della commissione  esaminatrice
di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.
  15.  Al  fine  di  accelerare  la  composizione  delle  commissioni
esaminatrici  dei  concorsi  pubblici  svolti  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 4, comma  3-quinquies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125,  e  dall'articolo  35,  comma  5,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e'   istituito   presso   il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, che lo gestisce e lo  aggiorna,  l'Albo  nazionale  dei
componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato  in
sottosezioni  su  base  regionale  e  per  aree  o  settori  tematici
omogenei.  L'iscrizione  all'Albo  ha  durata  di  tre  anni  ed   e'
rinnovabile per una sola volta.  Con  decreto  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo  restando  quanto
previsto dai commi da 11 a 14 del presente articolo, i requisiti  per
l'iscrizione  nell'Albo,  le   cause   di   incompatibilita'   e   di
inconferibilita' dell'incarico nonche' le modalita' di gestione e  di
aggiornamento dell'Albo e sono individuate le sottosezioni in cui  e'
articolato l'Albo medesimo. Fino all'adozione del decreto di  cui  al
terzo periodo,  le  commissioni  esaminatrici  continuano  ad  essere
costituite secondo le disposizioni vigenti in materia  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. All'attuazione  del  presente
comma si provvede nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  16. Sulla base di convenzione con il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo  di  cui
al  comma  15  puo'  essere  utilizzato  per  la   formazione   delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici  per  l'accesso  a  un
pubblico impiego svolti secondo modalita' diverse da quelle  previste
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.

                               Art. 4


            Disposizioni per la mobilita' tra il settore
                del lavoro pubblico e quello privato

  1. All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1,  le  parole:  «i  dirigenti   delle   pubbliche
amministrazioni, nonche' gli appartenenti alla carriera diplomatica e
prefettizia» sono sostituite  dalle  seguenti:  «i  dipendenti  delle
pubbliche  amministrazioni,  ivi  compresi  gli   appartenenti   alle
carriere diplomatica e prefettizia,»;
    b) al comma 4, dopo le parole: «non puo' superare i cinque  anni»
sono inserite le seguenti: «, e' rinnovabile per una sola volta»;
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  «6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi  due  anni,  non
puo' essere destinatario di  incarichi  ne'  essere  impiegato  nello
svolgimento di attivita' che comportino  l'esercizio  delle  funzioni
individuate alla lettera a) del comma 5».
  2. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010,  n.  183,
dopo le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi» sono inserite
le seguenti: «e rinnovabile per una sola volta».

                               Art. 5


               Disposizioni in materia di buoni pasto

  1. Le  pubbliche  amministrazioni  che  hanno  sottoscritto  ordini
d'acquisto in attuazione  delle  convenzioni  per  la  fornitura  del
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto  -  edizione  7  e
mediante buoni pasto elettronici - edizione 1, stipulate dalla Consip
S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23  dicembre  1999,  n.
488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  per  i
lotti che sono stati oggetto di risoluzione  da  parte  della  Consip
S.p.A., richiedono ai propri dipendenti  la  restituzione  dei  buoni
pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto
di  valore  nominale  corrispondente,  acquistati  con  le  modalita'
previste dalla normativa vigente.
  2. Nell'ambito delle attivita' del Programma  di  razionalizzazione
degli acquisti nella pubblica amministrazione, la  Consip  S.p.A.  e'
autorizzata a gestire centralmente il recupero  dei  crediti  vantati
dalle amministrazioni nei confronti della societa' aggiudicataria dei
lotti  oggetto  di  risoluzione,  di  cui  al  comma  1,   attraverso
l'escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in  via
giudiziale. Nell'esercizio dell'azione di cui al precedente  periodo,
la Consip S.p.A.  si  avvale  del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello
Stato.  Le  somme  recuperate  sono  versate  dalla   Consip   S.p.A.
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate  alle
amministrazioni pubbliche interessate,  in  misura  pari  al  credito
residuo vantato dalle stesse. Qualora le somme  recuperate  risultino
inferiori all'importo complessivo dei crediti  delle  amministrazioni
aderenti, la Consip S.p.A. provvede al  versamento  delle  stesse  in
favore di ciascuna amministrazione  in  proporzione  all'entita'  del
rispettivo credito. Le  singole  amministrazioni  attivano  ulteriori
procedimenti  per  il  recupero  del  credito   non   soddisfatto   e
dell'eventuale maggior danno.
  3. Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela
dei  crediti  delle  pubbliche   amministrazioni   interessate,   per
l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un
apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni  di  euro
per  l'anno  2019.  L'utilizzo  del   fondo   e'   disposto,   previa
ricognizione dei fabbisogni, con uno o piu'  decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, in relazione alle esigenze presentate.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 3 milioni di  euro  per
l'anno 2019, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  5. All'articolo 144, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e'  aggiunto,  in
fine, il  seguente  periodo:  «I  predetti  accordi  devono  comunque
prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie  o
assicurative che rispondano ai  requisiti  di  solvibilita'  previsti
dalla legislazione vigente, che le societa' emittenti sono  tenute  a
consegnare agli esercizi convenzionati».
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita
l'Autorita'  nazionale   anticorruzione,   da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
apportate al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, le modificazioni necessarie
ad adeguarlo alla disposizione introdotta dal comma  5  del  presente
articolo. Con il medesimo decreto, sentite anche le imprese  bancarie
e le imprese assicurative o  le  loro  associazioni  rappresentative,
sono adottati gli schemi tipo delle  garanzie  fideiussorie  previste
dall'articolo 144, comma 5, del codice di cui al decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, come  modificato  dal  comma  5  del  presente
articolo.

                               Art. 6


                         Disposizioni finali
                     e clausola di salvaguardia

  1. Le disposizioni di cui agli articoli  1  e  3  recano  norme  di
diretta   attuazione   dell'articolo   97   della   Costituzione    e
costituiscono principi generali dell'ordinamento.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo  2  attengono  alla  materia
dell'ordinamento civile  di  cui  all'articolo  117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione.
  3. Le disposizioni di cui  all'articolo  5  costituiscono  principi
fondamentali in materia di coordinamento della  finanza  pubblica  ai
sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  4. Ai sensi dei commi 1, 2  e  3,  le  regioni,  anche  per  quanto
concerne i propri enti e le amministrazioni  del  Servizio  sanitario
nazionale, e gli enti  locali  adeguano  i  propri  ordinamenti  alle
disposizioni della presente legge.
  5. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 19 giugno 2019

                             MATTARELLA

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Bongiorno, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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