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giovedì 24 ottobre 2019

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2019 Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018. (19A06609) (GU n.250 del 24-10-2019)



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2019

Adeguamento   del   trattamento   economico   del    personale    non
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018. (19A06609)

(GU n.250 del 24-10-2019)


                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,
secondo il quale «gli stipendi, l'indennita' integrativa  speciale  e
gli assegni fissi  e  continuativi  dei  docenti  e  dei  ricercatori
universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e  gradi
di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari,
dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente
della carriera prefettizia,  nonche'  del  personale  della  carriera
diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente  in  ragione  degli
incrementi   medi,   calcolati   dall'ISTAT,   conseguiti   nell'anno
precedente dalle categorie di pubblici  dipendenti  contrattualizzati
sulle  voci  retributive,  ivi  compresa   l'indennita'   integrativa
speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per  l'elaborazione  degli
indici delle retribuzioni contrattuali.»;
  Visto l'art. 23, comma 1, lettera g)  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 20 febbraio 2001, n.  114,  con  riferimento  ai
funzionari appartenenti alla carriera diplomatica;
  Visto l'art. 26, comma 1, lettera g), del  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 23 maggio  2001,  n.  316,  con  riferimento  ai
funzionari appartenenti alla carriera prefettizia.
  Visto l'art. 24, comma 1-bis, della citata legge 23 dicembre  1998,
n. 448, inserito dall'art. 10, comma 4, del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 94, secondo cui a decorrere dal 1°  gennaio  2018  il
meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 del  medesimo
art. 24 si applica anche ai maggiori e  tenenti  colonnelli  e  gradi
corrispondenti delle Forze  armate  ed  al  personale  con  qualifica
corrispondente dei Corpi di polizia civili e militari;
  Visto l'art. 24, comma 2, della medesima legge 23 dicembre 1998, n.
448, secondo il quale  la  percentuale  dell'adeguamento  annuale  e'
determinata «con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica.»;
  Visti i commi da 1 a 5 dell'art. 46,  del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, che ha previsto per i dirigenti  delle  Forze  di
polizia ad ordinamento civile l'istituzione di un'area negoziale  per
la  disciplina,  con  appositi  accordi  negoziali,  degli   istituti
normativi e del trattamento  accessorio,  da  finanziare  nei  limiti
della quota parte delle  risorse  destinate  alla  rivalutazione  del
trattamento accessorio del medesimo personale  ai  sensi  del  citato
art. 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998;
  Visto  il  comma  6  del  medesimo  art.  46  che  ha  previsto  la
possibilita' di estendere la predetta disciplina anche  ai  dirigenti
delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle  Forze  armate
nei  limiti  della  quota  parte   delle   risorse   destinate   alla
rivalutazione del relativo trattamento accessorio ai sensi del citato
art. 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998;
  Visto l'art. 19 del decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,
che, modificando i citati commi  5  e  6  dell'art.  46  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto, per  gli  anni  2018,
2019  e  2020,  la  disapplicazione  dei   predetti   meccanismi   di
finanziamento degli accordi negoziali di cui al comma 3 dello  stesso
art. 46 e degli eventuali provvedimenti di  estensione  ai  dirigenti
delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare;
  Tenuto conto, conseguentemente, che  la  rivalutazione  delle  voci
stipendiali e  del  trattamento  accessorio  avente  natura  fissa  e
continuativa resta disciplinata per gli anni 2018,  2019  e  2020  ai
sensi dell'art. 24, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio
2010, con il quale e' stato determinato l'adeguamento del trattamento
economico dal 1° gennaio 2010 nella misura del 3,09 per cento;
  Visto l'art. 9, comma  21,  primo  periodo,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  30
luglio 2010, n. 122, secondo il quale  i  meccanismi  di  adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'art.  3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  cosi'  come  previsti
dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non  si  applicano
per gli anni 2011, 2012 e 2013;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera a),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 4 settembre 2013,  n.  122,  emanato  in  attuazione
dell'art. 16, comma 1,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio  2011,  n.  111,
che ha previsto la proroga fino al 31  dicembre  2014,  tra  l'altro,
delle  disposizioni  recate  dall'art.  9,  comma  21,   del   citato
decreto-legge n. 78 del 2010;
  Visto l'art. 1, comma 256, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
che ha previsto la ulteriore proroga fino al 31 dicembre  2015  delle
disposizioni  recate  dal  richiamato   art.   9,   comma   21,   del
decreto-legge n. 78 del 2010;
  Viste le note n. SP/200.16 del 18 marzo  2016  e  n.  UP/250374  20
marzo 2017  con  le  quali  l'Istituto  nazionale  di  statistica  ha
comunicato  che  la   variazione   complessiva   delle   retribuzioni
contrattuali pro capite dei pubblici dipendenti, esclusi il personale
di magistratura ed i dirigenti non contrattualizzati,  risulta  nulla
(pari allo 0,00 per cento) sia tra il 2014 e il 2015 che tra il  2015
e il 2016;
  Vista la nota in data 29 marzo 2018, n. 0614369/18,  con  la  quale
l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato  che  la  variazione
complessiva delle retribuzioni contrattuali pro capite  dei  pubblici
dipendenti, esclusi il personale di magistratura ed i  dirigenti  non
contrattualizzati, tra il 2016 e il 2017 e' risultata dello 0,11  per
cento;
  Vista la nota in data 26 marzo 2019, n. 0609494/19,  con  la  quale
l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato  che  la  variazione
complessiva delle retribuzioni contrattuali pro capite  dei  pubblici
dipendenti, esclusi il personale di magistratura ed i  dirigenti  non
contrattualizzati, tra il 2017 e il 2018 e' risultata  del  2,28  per
cento;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modifiche ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018 con
il quale l'on. sen. avv. Giulia Bongiorno e' stata nominata  Ministro
senza portafoglio;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
giugno 2018, con il  quale  il  Ministro  senza  portafoglio  per  la
pubblica amministrazione, on. sen. avv.  Giulia  Bongiorno  e'  stato
delegato ad esercitare  le  funzioni  attribuite  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri in  materia  lavoro  pubblico,  organizzazione
delle pubbliche amministrazioni e sistemi di  gestione  orientati  ai
risultati;
  Su proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2018,  le  misure  degli  stipendi,
dell'indennita'  integrativa  speciale  e  degli  assegni   fissi   e
continuativi  dei  docenti  e  dei  ricercatori  universitari,  degli
ufficiali superiori e degli  ufficiali  generali  e  ammiragli  delle
Forze armate e del personale con qualifiche  e  gradi  corrispondenti
dei Corpi di polizia civili e militari sono incrementate  dello  0,11
per cento. L'incremento di cui al precedente periodo si applica sulle
misure delle predette voci retributive in vigore  alla  data  del  1°
gennaio 2017, salvo che per i maggiori e tenenti colonnelli  e  gradi
corrispondenti delle Forze armate e per  il  personale  con  gradi  e
qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e  militari  di
cui all'art. 24, comma 1-bis, della legge n.  448  del  1998,  per  i
quali detto incremento si applica sulle misure  delle  medesime  voci
retributive, ove presenti anche al primo gennaio 2017, in vigore  dal
1° gennaio 2018.
  2. A decorrere dal 1°  gennaio  2019,  le  misure  degli  stipendi,
dell'indennita'  integrativa  speciale  e  degli  assegni   fissi   e
continuativi  dei  docenti  e  dei  ricercatori  universitari,  degli
ufficiali superiori e degli  ufficiali  generali  e  ammiragli  delle
Forze armate e del personale con gradi  e  qualifiche  corrispondenti
dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla  data  del  1°
gennaio 2018, tenuto conto dell'adeguamento di cui al comma  1,  sono
incrementate in misura pari al 2,28 per cento.
  3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89.

                               Art. 2

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1,  comma  1,  si
provvede, a decorrere dal 2019, per il personale universitario e  per
il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad ordinamento civile e
militare e per il personale delle  Forze  armate,  nei  limiti  delle
risorse all'uopo iscritte a decorrere dal medesimo anno nel Fondo  da
ripartire  per  l'attuazione  dei   contratti,   mediante   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma  365,  lettera
c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232  nonche'  mediante  utilizzo
delle  disponibilita'  in  conto  residui  relative   alla   medesima
autorizzazione di spesa, che sono versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato nell'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1,  comma  2,  si
provvede, a decorrere dal 2019:
    a)  per  il  personale  dei  Corpi  di  polizia  dello  Stato  ad
ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze  armate,
nei limiti delle risorse all'uopo iscritte a decorrere  dal  medesimo
anno nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti,  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma  679,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' mediante utilizzo delle
disponibilita' in conto residui relative alla medesima autorizzazione
di spesa, che sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
nell'anno 2019.
    b) per il personale  universitario,  si  provvede  a  carico  dei
bilanci delle Amministrazioni di appartenenza.
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
    Roma, 3 settembre 2019

              Il Presidente del Consiglio dei ministri
                                Conte

             Il Ministro per la pubblica amministrazione
                              Bongiorno

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                                Tria


Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2019
Ufficio controllo atti P.C.M.,  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
1945

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