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giovedì 24 ottobre 2019
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2019 Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018. (19A06609) (GU n.250 del 24-10-2019)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2019
Adeguamento del trattamento economico del personale non
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018. (19A06609)
(GU n.250 del 24-10-2019)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
secondo il quale «gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e
gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori
universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi
di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari,
dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente
della carriera prefettizia, nonche' del personale della carriera
diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli
incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno
precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati
sulle voci retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli
indici delle retribuzioni contrattuali.»;
Visto l'art. 23, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente
della Repubblica del 20 febbraio 2001, n. 114, con riferimento ai
funzionari appartenenti alla carriera diplomatica;
Visto l'art. 26, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente
della Repubblica del 23 maggio 2001, n. 316, con riferimento ai
funzionari appartenenti alla carriera prefettizia.
Visto l'art. 24, comma 1-bis, della citata legge 23 dicembre 1998,
n. 448, inserito dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 94, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2018 il
meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 del medesimo
art. 24 si applica anche ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi
corrispondenti delle Forze armate ed al personale con qualifica
corrispondente dei Corpi di polizia civili e militari;
Visto l'art. 24, comma 2, della medesima legge 23 dicembre 1998, n.
448, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale e'
determinata «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.»;
Visti i commi da 1 a 5 dell'art. 46, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, che ha previsto per i dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento civile l'istituzione di un'area negoziale per
la disciplina, con appositi accordi negoziali, degli istituti
normativi e del trattamento accessorio, da finanziare nei limiti
della quota parte delle risorse destinate alla rivalutazione del
trattamento accessorio del medesimo personale ai sensi del citato
art. 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998;
Visto il comma 6 del medesimo art. 46 che ha previsto la
possibilita' di estendere la predetta disciplina anche ai dirigenti
delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate
nei limiti della quota parte delle risorse destinate alla
rivalutazione del relativo trattamento accessorio ai sensi del citato
art. 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126,
che, modificando i citati commi 5 e 6 dell'art. 46 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto, per gli anni 2018,
2019 e 2020, la disapplicazione dei predetti meccanismi di
finanziamento degli accordi negoziali di cui al comma 3 dello stesso
art. 46 e degli eventuali provvedimenti di estensione ai dirigenti
delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare;
Tenuto conto, conseguentemente, che la rivalutazione delle voci
stipendiali e del trattamento accessorio avente natura fissa e
continuativa resta disciplinata per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai
sensi dell'art. 24, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio
2010, con il quale e' stato determinato l'adeguamento del trattamento
economico dal 1° gennaio 2010 nella misura del 3,09 per cento;
Visto l'art. 9, comma 21, primo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30
luglio 2010, n. 122, secondo il quale i meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti
dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano
per gli anni 2011, 2012 e 2013;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, emanato in attuazione
dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111,
che ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2014, tra l'altro,
delle disposizioni recate dall'art. 9, comma 21, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010;
Visto l'art. 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
che ha previsto la ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2015 delle
disposizioni recate dal richiamato art. 9, comma 21, del
decreto-legge n. 78 del 2010;
Viste le note n. SP/200.16 del 18 marzo 2016 e n. UP/250374 20
marzo 2017 con le quali l'Istituto nazionale di statistica ha
comunicato che la variazione complessiva delle retribuzioni
contrattuali pro capite dei pubblici dipendenti, esclusi il personale
di magistratura ed i dirigenti non contrattualizzati, risulta nulla
(pari allo 0,00 per cento) sia tra il 2014 e il 2015 che tra il 2015
e il 2016;
Vista la nota in data 29 marzo 2018, n. 0614369/18, con la quale
l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione
complessiva delle retribuzioni contrattuali pro capite dei pubblici
dipendenti, esclusi il personale di magistratura ed i dirigenti non
contrattualizzati, tra il 2016 e il 2017 e' risultata dello 0,11 per
cento;
Vista la nota in data 26 marzo 2019, n. 0609494/19, con la quale
l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione
complessiva delle retribuzioni contrattuali pro capite dei pubblici
dipendenti, esclusi il personale di magistratura ed i dirigenti non
contrattualizzati, tra il 2017 e il 2018 e' risultata del 2,28 per
cento;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018 con
il quale l'on. sen. avv. Giulia Bongiorno e' stata nominata Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
giugno 2018, con il quale il Ministro senza portafoglio per la
pubblica amministrazione, on. sen. avv. Giulia Bongiorno e' stato
delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del
Consiglio dei ministri in materia lavoro pubblico, organizzazione
delle pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai
risultati;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure degli stipendi,
dell'indennita' integrativa speciale e degli assegni fissi e
continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli
ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle
Forze armate e del personale con qualifiche e gradi corrispondenti
dei Corpi di polizia civili e militari sono incrementate dello 0,11
per cento. L'incremento di cui al precedente periodo si applica sulle
misure delle predette voci retributive in vigore alla data del 1°
gennaio 2017, salvo che per i maggiori e tenenti colonnelli e gradi
corrispondenti delle Forze armate e per il personale con gradi e
qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari di
cui all'art. 24, comma 1-bis, della legge n. 448 del 1998, per i
quali detto incremento si applica sulle misure delle medesime voci
retributive, ove presenti anche al primo gennaio 2017, in vigore dal
1° gennaio 2018.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le misure degli stipendi,
dell'indennita' integrativa speciale e degli assegni fissi e
continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli
ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle
Forze armate e del personale con gradi e qualifiche corrispondenti
dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla data del 1°
gennaio 2018, tenuto conto dell'adeguamento di cui al comma 1, sono
incrementate in misura pari al 2,28 per cento.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89.
Art. 2
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 1, si
provvede, a decorrere dal 2019, per il personale universitario e per
il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad ordinamento civile e
militare e per il personale delle Forze armate, nei limiti delle
risorse all'uopo iscritte a decorrere dal medesimo anno nel Fondo da
ripartire per l'attuazione dei contratti, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 365, lettera
c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonche' mediante utilizzo
delle disponibilita' in conto residui relative alla medesima
autorizzazione di spesa, che sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato nell'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 2, si
provvede, a decorrere dal 2019:
a) per il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad
ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze armate,
nei limiti delle risorse all'uopo iscritte a decorrere dal medesimo
anno nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 679,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' mediante utilizzo delle
disponibilita' in conto residui relative alla medesima autorizzazione
di spesa, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
nell'anno 2019.
b) per il personale universitario, si provvede a carico dei
bilanci delle Amministrazioni di appartenenza.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 3 settembre 2019
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Bongiorno
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tria
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2019
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
1945
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