DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 161
Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni. (19G00169)
(GU n.305 del 31-12-2019)
Vigente al: 1-1-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante:
«Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1,
commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23
giugno 2017, n. 103»;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di perfezionare e
completare la nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche ed
ambientali prima che la stessa acquisti efficacia;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza che le
modifiche apportate entrino in vigore prima che sia applicabile la
disciplina dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2017 e che tale
termine sia coordinato con le esigenze di adeguamento degli uffici
requirenti dal punto di vista strutturale e organizzativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «alle operazioni di intercettazione
relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre
2019» sono sostituite dalle seguenti: «ai procedimenti penali
iscritti dopo il 29 febbraio 2020»;
2) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 2020».
Art. 2
Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 114 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. E' sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del
contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli
268 e 415-bis.»;
b) all'articolo 242:
1) al comma 2, le parole: «acquisito un nastro magnetofonico»
sono sostituite dalle seguenti: «acquisita una registrazione» e le
parole: «a norma dell'articolo 493-bis, comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «a norma dell'articolo 268, comma 7»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Art. 242.
Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni»;
c) all'articolo 266, al comma 2-bis, le parole «e per i delitti
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,
determinata ai sensi dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti:
«e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di
pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e'
prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni, determinata a norma dell'articolo 4»;
d) all'articolo 267:
1) al comma 1, le parole «e per i delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai
sensi dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e dai delitti
dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro
la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a
norma dell'articolo 4»;
2) al comma 2-bis dopo le parole «di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e per i delitti dei
pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la
pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a
norma dell'articolo 4»;
3) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In apposito
registro riservato gestito, anche con modalita' informatiche, e
tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della
Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti
che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le
intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il
termine delle operazioni.»;
e) all'articolo 268:
1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Il
pubblico ministero da' indicazioni e vigila affinche' nei verbali non
siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o
quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge,
salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle
indagini.»;
2) il comma 2-ter e' abrogato;
3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente
trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di
cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione
delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui
all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto,
autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi
per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non
riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito puo' derivare un grave pregiudizio per le
indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non
oltre la chiusura delle indagini preliminari.
6. Ai difensori dell'imputato e' immediatamente dato avviso
che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via
telematica hanno facolta' di esaminare gli atti e ascoltare le
registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il
giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che
non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio
delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata l'utilizzazione e
di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali,
sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero
e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono
avvisati almeno ventiquattro ore prima.
7. Il giudice, anche nel corso delle attivita' di formazione
del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone
la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in
forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le
forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle
perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per
il dibattimento.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e
fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo
supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su
idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa
prevista dal comma 7.»;
f) all'articolo 269:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I verbali e le
registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati
integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la
direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica
dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Al
giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per
l'esercizio dei loro diritti e facolta' e' in ogni caso consentito
l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o
comunicazioni registrate.»;
2) il comma 1-bis e' abrogato;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo quanto
previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate
fino alla sentenza non piu' soggetta a impugnazione. Tuttavia gli
interessati, quando la documentazione non e' necessaria per il
procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della
riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato
l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma
dell'articolo 127.»;
g) all'articolo 270:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Fermo
restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle
intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su
dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per
la prova di reati diversi da quelli per i quali e' stato emesso il
decreto di autorizzazione, se compresi tra quelli indicati
dall'articolo 266, comma 2-bis.»;
2) al comma 2, al secondo periodo le parole «degli articoli
268-bis, 268-ter e 268-quater» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8.»;
h) all'articolo 291, al comma 1, le parole: «compresi i verbali
di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e
conversazioni rilevanti,» sono soppresse;
i) all'articolo 293, comma 3, i periodi terzo e quarto sono
soppressi;
l) all'articolo 295, comma 3, secondo periodo, le parole: «le
disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e
270» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni degli articoli
268, 269 e 270»;
m) all'articolo 415-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268,
commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che
l'indagato e il suo difensore hanno facolta' di esaminare per via
telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le
registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facolta' di
estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come
rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore puo', entro il termine
di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni
ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il
pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto
dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle
registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo' avanzare al
giudice istanza affinche' si proceda nelle forme di cui all'articolo
268, comma 6.»;
n) all'articolo 422, il comma 4-bis e' soppresso;
o) all'articolo 454, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi
4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l'elenco
delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi
di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di
prova. Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall'articolo
456, comma 4, il difensore puo' depositare l'elenco delle ulteriori
registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza
provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di
rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative
alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo' avanzare al
giudice istanza affinche' si proceda nelle forme di cui all'articolo
268, comma 6.»;
p) all'articolo 472, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
q) gli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 493-bis sono
abrogati.
2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 89 e' sostituito dal seguente:
«Art. 89. (Verbale e registrazioni delle intercettazioni). - 1.
Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del
codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha
disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalita' di
registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di
cessazione della intercettazione nonche' i nominativi delle persone
che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad
intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti
mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo
elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma
impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le
comunicazioni o conversazioni.
2. Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso
captatore informatico in dispositivi elettronici portatili possono
essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici
stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate
sono trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in
merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilita' della
rete di trasmissione, esclusivamente nell'archivio digitale di cui
all'articolo 269, comma 1, del codice. Durante il trasferimento dei
dati sono operati controlli costanti di integrita' che assicurino
l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e
trasmesso.
4. Quando e' impossibile il contestuale trasferimento dei dati
intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice da' atto
delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli
accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.
5. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante
persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla
disattivazione del captatore con modalita' tali da renderlo inidoneo
a successivi impieghi. Dell'operazione si da' atto nel verbale.»;
b) l'articolo 89-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 89-bis (Archivio delle intercettazioni). - 1.
Nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del
codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore
della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le
registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.
2. L'archivio e' gestito con modalita' tali da assicurare la
segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non
necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui e'
vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di
dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in
materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare
riguardo alle modalita' di accesso, le prescrizioni necessarie a
garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.
3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal
codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico
ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia
giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti,
se necessario, da un interprete. Ogni accesso e' annotato in apposito
registro, gestito con modalita' informatiche; in esso sono indicate
data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.
4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni
con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia
delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli
articoli 268 e 415-bis del codice. Ogni rilascio di copia e' annotato
in apposito registro, gestito con modalita' informatiche; in esso
sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in
copia.»;
c) all'articolo 92, comma 1-bis, dopo le parole «conservazione
nell'archivio» e' soppressa la parola «riservato».
3. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i
requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione
delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico
su dispositivo elettronico portatile.
4. I requisiti tecnici sono stabiliti secondo misure idonee di
affidabilita', sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i
programmi informatici utilizzabili si limitano all'esecuzione delle
operazioni autorizzate.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, non avente natura
regolamentare, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono fissati i criteri a cui il Procuratore della
Repubblica si attiene per regolare le modalita' di accesso
all'archivio di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, nonche'
di consultazione e richiesta di copie, a tutela della riservatezza
degli atti ivi custoditi.
6. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato previo
accertamento della funzionalita' dei servizi di comunicazione, sono
stabilite le modalita' e i termini a decorrere dai quali il deposito
degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni e'
eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
7. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216,
dopo le parole «pubblici ufficiali» sono aggiunte le seguenti: «o
degli incaricati di pubblico servizio».
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai
procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi
mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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