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martedì 31 dicembre 2019

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 161 Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. (19G00169) (GU n.305 del 31-12-2019) Vigente al: 1-1-2020



DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 161

Modifiche  urgenti   alla   disciplina   delle   intercettazioni   di
conversazioni o comunicazioni. (19G00169)
(GU n.305 del 31-12-2019)
  Vigente al: 1-1-2020 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre  2017,  n.  216,  recante:
«Disposizioni  in  materia  di  intercettazioni  di  conversazioni  o
comunicazioni, in attuazione della  delega  di  cui  all'articolo  1,
commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c),  d)  ed  e),  della  legge  23
giugno 2017, n. 103»;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  perfezionare  e
completare la nuova disciplina delle intercettazioni  telefoniche  ed
ambientali prima che la stessa acquisti efficacia;
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita'  ed  urgenza  che  le
modifiche apportate entrino in vigore prima che  sia  applicabile  la
disciplina dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2017 e che tale
termine sia coordinato con le esigenze di  adeguamento  degli  uffici
requirenti dal punto di vista strutturale e organizzativo;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 2019;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

Proroga del termine di  entrata  in  vigore  della  disciplina  delle
          intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le  parole  «alle  operazioni  di  intercettazione
relative a provvedimenti autorizzativi emessi  dopo  il  31  dicembre
2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  procedimenti   penali
iscritti dopo il 29 febbraio 2020»;
    2) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1° gennaio  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 2020».
                               Art. 2

Modifiche  urgenti   alla   disciplina   delle   intercettazioni   di
                    conversazioni o comunicazioni

  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 114 dopo il comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:
«2-bis. E' sempre  vietata  la  pubblicazione,  anche  parziale,  del
contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli
268 e 415-bis.»;
    b) all'articolo 242:
      1) al comma 2, le parole: «acquisito un  nastro  magnetofonico»
sono sostituite dalle seguenti: «acquisita una  registrazione»  e  le
parole: «a norma dell'articolo  493-bis,  comma  2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a norma dell'articolo 268, comma 7»;
      2)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Art.   242.
Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni»;
    c) all'articolo 266, al comma 2-bis, le parole «e per  i  delitti
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti  con
la pena della reclusione non inferiore nel  massimo  a  cinque  anni,
determinata ai sensi dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti:
«e per i  delitti  dei  pubblici  ufficiali  o  degli  incaricati  di
pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i  quali  e'
prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a  cinque
anni, determinata a norma dell'articolo 4»;
    d) all'articolo 267:
      1) al comma  1,  le  parole  «e  per  i  delitti  dei  pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque  anni,  determinata  ai
sensi dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e dai delitti
dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro
la pubblica amministrazione per i quali e'  prevista  la  pena  della
reclusione non inferiore nel massimo a  cinque  anni,  determinata  a
norma dell'articolo 4»;
      2) al comma 2-bis dopo le parole «di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e  per  i  delitti  dei
pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro  la
pubblica amministrazione per  i  quali  e'  prevista  la  pena  della
reclusione non inferiore nel massimo a  cinque  anni,  determinata  a
norma dell'articolo 4»;
      3) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
      4) il comma 5 e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  In  apposito
registro riservato  gestito,  anche  con  modalita'  informatiche,  e
tenuto sotto la direzione e la  sorveglianza  del  Procuratore  della
Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico,  i  decreti
che   dispongono,   autorizzano,   convalidano   o    prorogano    le
intercettazioni  e,  per  ciascuna  intercettazione,  l'inizio  e  il
termine delle operazioni.»;
    e) all'articolo 268:
      1) il comma  2-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «2-bis.  Il
pubblico ministero da' indicazioni e vigila affinche' nei verbali non
siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone  o
quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla  legge,
salvo che si  tratti  di  intercettazioni  rilevanti  ai  fini  delle
indagini.»;
      2) il comma 2-ter e' abrogato;
      3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
        «4.  I  verbali  e  le  registrazioni   sono   immediatamente
trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di
cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla  conclusione
delle operazioni, essi  sono  depositati  presso  l'archivio  di  cui
all'articolo 269, comma 1, insieme ai  decreti  che  hanno  disposto,
autorizzato, convalidato o prorogato  l'intercettazione,  rimanendovi
per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non
riconosca necessaria una proroga.
        5. Se dal deposito puo' derivare un grave pregiudizio per  le
indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non
oltre la chiusura delle indagini preliminari.
        6. Ai difensori dell'imputato e' immediatamente  dato  avviso
che, entro il termine fissato a norma  dei  commi  4  e  5,  per  via
telematica hanno facolta'  di  esaminare  gli  atti  e  ascoltare  le
registrazioni  ovvero  di   prendere   cognizione   dei   flussi   di
comunicazioni informatiche o  telematiche.  Scaduto  il  termine,  il
giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o  dei  flussi  di
comunicazioni informatiche o telematiche indicati  dalle  parti,  che
non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio  allo  stralcio
delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata l'utilizzazione e
di quelli che riguardano categorie  particolari  di  dati  personali,
sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico  ministero
e i difensori hanno diritto  di  partecipare  allo  stralcio  e  sono
avvisati almeno ventiquattro ore prima.
        7. Il giudice, anche nel corso delle attivita' di  formazione
del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone
la trascrizione integrale delle registrazioni  ovvero  la  stampa  in
forma  intellegibile  delle  informazioni  contenute  nei  flussi  di
comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando  le
forme, i  modi  e  le  garanzie  previsti  per  l'espletamento  delle
perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo  per
il dibattimento.
        8. I difensori possono estrarre copia  delle  trascrizioni  e
fare  eseguire  la  trasposizione  della  registrazione   su   idoneo
supporto. In caso  di  intercettazione  di  flussi  di  comunicazioni
informatiche o telematiche i difensori possono  richiedere  copia  su
idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero  copia  della  stampa
prevista dal comma 7.»;
    f) all'articolo 269:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I  verbali  e  le
registrazioni, e ogni altro atto ad esse  relativo,  sono  conservati
integralmente  in  apposito  archivio  gestito  e  tenuto  sotto   la
direzione  e  la  sorveglianza  del  Procuratore   della   Repubblica
dell'ufficio che ha richiesto  ed  eseguito  le  intercettazioni.  Al
giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato  per
l'esercizio dei loro diritti e facolta' e' in  ogni  caso  consentito
l'accesso   all'archivio   e   l'ascolto   delle   conversazioni    o
comunicazioni registrate.»;
      2) il comma 1-bis e' abrogato;
      3) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Salvo  quanto
previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono  conservate
fino alla sentenza non piu' soggetta  a  impugnazione.  Tuttavia  gli
interessati, quando  la  documentazione  non  e'  necessaria  per  il
procedimento,  possono  chiederne  la  distruzione,  a  tutela  della
riservatezza,  al  giudice   che   ha   autorizzato   o   convalidato
l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio  a  norma
dell'articolo 127.»;
    g) all'articolo 270:
      1) il comma 1-bis e' sostituito  dal  seguente:  «1-bis.  Fermo
restando  quanto  previsto   dal   comma   1,   i   risultati   delle
intercettazioni tra presenti operate  con  captatore  informatico  su
dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per
la prova di reati diversi da quelli per i quali e'  stato  emesso  il
decreto  di  autorizzazione,  se   compresi   tra   quelli   indicati
dall'articolo 266, comma 2-bis.»;
      2) al comma 2, al secondo periodo  le  parole  «degli  articoli
268-bis,  268-ter  e  268-quater»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8.»;
    h) all'articolo 291, al comma 1, le parole: «compresi  i  verbali
di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni  e
conversazioni rilevanti,» sono soppresse;
    i) all'articolo 293, comma 3,  i  periodi  terzo  e  quarto  sono
soppressi;
    l) all'articolo 295, comma 3, secondo  periodo,  le  parole:  «le
disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269  e
270» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni degli  articoli
268, 269 e 270»;
    m) all'articolo 415-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora non si sia  proceduto  ai  sensi  dell'articolo  268,
commi  4,  5  e  6,  l'avviso  contiene  inoltre  l'avvertimento  che
l'indagato e il suo difensore hanno facolta'  di  esaminare  per  via
telematica gli atti  relativi  ad  intercettazioni  ed  ascoltare  le
registrazioni  ovvero  di   prendere   cognizione   dei   flussi   di
comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la  facolta'  di
estrarre  copia  delle  registrazioni  o  dei  flussi  indicati  come
rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore puo', entro il termine
di venti giorni, depositare l'elenco  delle  ulteriori  registrazioni
ritenute rilevanti e di cui chiede copia.  Sull'istanza  provvede  il
pubblico  ministero  con  decreto  motivato.  In  caso   di   rigetto
dell'istanza o  di  contestazioni  sulle  indicazioni  relative  alle
registrazioni  ritenute  rilevanti  il  difensore  puo'  avanzare  al
giudice istanza affinche' si proceda nelle forme di cui  all'articolo
268, comma 6.»;
    n) all'articolo 422, il comma 4-bis e' soppresso;
    o) all'articolo 454, dopo il comma 2, e'  aggiunto  il  seguente:
«2-bis. Qualora non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi
4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico  ministero  deposita  l'elenco
delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o  dei  flussi
di comunicazioni informatiche o  telematiche  rilevanti  ai  fini  di
prova. Entro quindici giorni dalla  notifica  prevista  dall'articolo
456, comma 4, il difensore puo' depositare l'elenco  delle  ulteriori
registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia.  Sull'istanza
provvede il pubblico ministero  con  decreto  motivato.  In  caso  di
rigetto dell'istanza o di contestazioni  sulle  indicazioni  relative
alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo'  avanzare  al
giudice istanza affinche' si proceda nelle forme di cui  all'articolo
268, comma 6.»;
    p) all'articolo 472, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
    q)  gli  articoli  268-bis,  268-ter,  268-quater,  493-bis  sono
abrogati.
  2. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale,  approvate  con  decreto  legislativo  28
luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 89 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 89. (Verbale e registrazioni delle intercettazioni). - 1.
Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268  comma  1  del
codice contiene  l'indicazione  degli  estremi  del  decreto  che  ha
disposto  l'intercettazione,  la  descrizione  delle   modalita'   di
registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora  di  inizio  e  di
cessazione della intercettazione nonche' i nominativi  delle  persone
che  hanno  preso  parte  alle  operazioni.  Quando  si  procede   ad
intercettazione delle  comunicazioni  e  conversazioni  tra  presenti
mediante  inserimento  di  captatore   informatico   su   dispositivo
elettronico  portatile,  il  verbale  indica  il  tipo  di  programma
impiegato  e,  ove  possibile,  i  luoghi  in  cui  si  svolgono   le
comunicazioni o conversazioni.
      2. Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso
captatore informatico in dispositivi  elettronici  portatili  possono
essere impiegati soltanto programmi  conformi  ai  requisiti  tecnici
stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
      3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni  intercettate
sono trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in
merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilita' della
rete di trasmissione, esclusivamente nell'archivio  digitale  di  cui
all'articolo 269, comma 1, del codice. Durante il  trasferimento  dei
dati sono operati controlli costanti  di  integrita'  che  assicurino
l'integrale corrispondenza  tra  quanto  intercettato,  registrato  e
trasmesso.
      4. Quando e' impossibile il contestuale trasferimento dei  dati
intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice da'  atto
delle  ragioni  impeditive  e  della  successione  cronologica  degli
accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.
      5. Al termine delle  operazioni  si  provvede,  anche  mediante
persone  idonee  di   cui   all'articolo   348   del   codice,   alla
disattivazione del captatore con modalita' tali da renderlo  inidoneo
a successivi impieghi. Dell'operazione si da' atto nel verbale.»;
    b) l'articolo 89-bis e' sostituito dal seguente:
      «Art.   89-bis   (Archivio   delle   intercettazioni).   -   1.
Nell'archivio digitale istituito  dall'articolo  269,  comma  1,  del
codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza  del  Procuratore
della  Repubblica,  sono  custoditi  i  verbali,  gli   atti   e   le
registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.
      2. L'archivio e' gestito con modalita' tali  da  assicurare  la
segretezza della documentazione  relativa  alle  intercettazioni  non
necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di  cui  e'
vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie  particolari  di
dati personali  come  definiti  dalla  legge  o  dal  regolamento  in
materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con  particolare
riguardo alle modalita' di  accesso,  le  prescrizioni  necessarie  a
garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.
      3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito  dal
codice, il giudice che  procede  e  i  suoi  ausiliari,  il  pubblico
ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali  di  polizia
giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti,
se necessario, da un interprete. Ogni accesso e' annotato in apposito
registro, gestito con modalita' informatiche; in esso  sono  indicate
data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.
      4. I difensori delle parti possono ascoltare  le  registrazioni
con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia
delle registrazioni e degli  atti  quando  acquisiti  a  norma  degli
articoli 268 e 415-bis del codice. Ogni rilascio di copia e' annotato
in apposito registro, gestito con  modalita'  informatiche;  in  esso
sono indicate data e  ora  di  rilascio  e  gli  atti  consegnati  in
copia.»;
    c) all'articolo 92, comma 1-bis, dopo  le  parole  «conservazione
nell'archivio» e' soppressa la parola «riservato».
  3. Con decreto  del  Ministro  della  giustizia  sono  stabiliti  i
requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione
delle intercettazioni mediante inserimento di  captatore  informatico
su dispositivo elettronico portatile.
  4. I requisiti tecnici sono  stabiliti  secondo  misure  idonee  di
affidabilita', sicurezza ed efficacia al  fine  di  garantire  che  i
programmi informatici utilizzabili si limitano  all'esecuzione  delle
operazioni autorizzate.
  5. Con decreto del Ministro  della  giustizia,  non  avente  natura
regolamentare, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati
personali,  sono  fissati  i  criteri  a  cui  il  Procuratore  della
Repubblica  si  attiene  per  regolare  le   modalita'   di   accesso
all'archivio di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura  penale,  nonche'
di consultazione e richiesta di copie, a  tutela  della  riservatezza
degli atti ivi custoditi.
  6. Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  adottato  previo
accertamento della funzionalita' dei servizi di  comunicazione,  sono
stabilite le modalita' e i termini a decorrere dai quali il  deposito
degli atti e  dei  provvedimenti  relativi  alle  intercettazioni  e'
eseguito esclusivamente  in  forma  telematica,  nel  rispetto  della
normativa, anche regolamentare,  concernente  la  sottoscrizione,  la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
  7. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216,
dopo le parole «pubblici ufficiali» sono  aggiunte  le  seguenti:  «o
degli incaricati di pubblico servizio».
  8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   ai
procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020.
                               Art. 3

                      Disposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
Amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti  connessi
mediante  l'utilizzazione  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 4

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2019

                             MATTARELLA

                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

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