MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 dicembre 2019
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale
fuori dai centri abitati nell'anno 2020 nei giorni festivi e
particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.
(19A08093)
(GU n.304 del 30-12-2019)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le
limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati
in particolari giorni e per particolari veicoli;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con la
legge n. 130 del 16 novembre 2018 che, a seguito del crollo del
viadotto Polcevera, ha introdotto specifiche misure compensative per
la mobilita' della citta' di Genova ed in particolare per il settore
dell'autotrasporto;
Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di
maggiore intensita' della stessa, si rende necessario limitare la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi
di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario
limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti
a trasporti eccezionali nonche' dei veicoli che trasportano merci
pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice
della strada;
Considerato che, al fine di rendere piu' agevole l'attuazione delle
suddette limitazioni sia da parte degli operatori addetti al
trasporto sia degli addetti al controllo su strada sia delle
autorita' preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga, si
rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive su tali
limitazioni;
Vista la nota del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali ed il personale n. 8714 del 5 dicembre 2019
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto
legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 del nuovo Codice della strada
(di seguito C.d.S.), disciplina i divieti di circolazione dei veicoli
adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni
festivi e in altri giorni dell'anno 2020 particolarmente critici per
la circolazione stradale, indicati nell'art. 2.
2. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica agli
autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all'art. 54 del
C.d.S., nonche' alle macchine agricole di cui all'art. 57 del C.d.S.
3. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica altresi'
ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di
eccezionalita', anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in
possesso dell'autorizzazione di cui al comma 6 dell'art. 10 del
C.d.S.
4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 13, si
applicano a condizione che l'arrivo dall'estero o al porto si
verifichi nel giorno di divieto.
5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonche' le
esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresi' ai
veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalita',
salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del C.d.S.
6. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica anche ai
trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del
presente decreto, la massa di riferimento e' la tara, ovvero la massa
complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.
7. Il presente decreto, con le modalita' di cui all'art. 12,
disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di
massa inferiori alla soglia delle 7,5 t di cui al comma 1.
Art. 2
Calendario dei divieti
1. E' vietata la circolazione dei veicoli di cui all'art. 1, nei
giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2020 di
seguito elencati:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 3
Agevolazioni per i veicoli da/verso l'estero
1. Per i veicoli provenienti dall'estero, muniti di idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del
carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 e'
posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente,
qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dal
regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 marzo 2006 e successive modifiche, termini dopo l'inizio del
divieto di cui all'art. 2, il posticipo di cui al comma 1 decorre dal
termine del periodo di riposo.
3. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di
termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore due.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, i veicoli
provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Citta' del
Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli
provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.
Art. 4
Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna
1. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del
carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 e'
posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di
termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore quattro.
3. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla
rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio
del divieto e' posticipato di ore quattro.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti
dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente
parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di
prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui
all'art. 2 non si applica.
Art. 5
Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia
1. Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla
rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di
traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria
attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purche'
muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio,
l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 e' posticipato di
ore quattro.
2. Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la
rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di
traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria
attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purche'
muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del
viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per
l'imbarco, il divieto di cui all'art. 2 non si applica.
3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per tenere conto delle
difficolta' connesse con le operazioni di traghettamento da e per la
Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni,
per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purche' muniti di
idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del
viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore due e
l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due.
Art. 6
Agevolazioni per il trasporto intermodale
1. Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale,
come definiti dalle legge 4 agosto 1990, n. 240 (Bari - Bologna -
Catania - Cervignano (UD) - Jesi (AN) - Livorno - Marcianise (CE) -
Nola (NA) - Novara - Orte (VT) - Padova - Parma - Pescara - Prato -
Rivalta Scrivia (AL) - Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia - Verona)
ed ai terminal intermodali collocati in posizione strategica (Busto
Arsizio (VA), Domodossola (VB) - Marzaglia (MO) - Melzo (MI) - Milano
smistamento - Mortara (PV) - Portogruaro (VE) - Rovigo - Rubiera (RE)
- Trento - Trieste - Voltri (GE)) che trasportano merci o unita' di
carico dirette all'estero, purche' muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione all'estero delle merci o delle unita' di
carico, nonche' della documentazione relativa alla prosecuzione del
viaggio con la modalita' ferroviaria, l'orario di termine del divieto
di cui all'art. 2 e' anticipato di ore quattro.
2. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli
impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per
utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del decreto del
Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed
integrazioni, purche' muniti di idonea documentazione attestante la
destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di
viaggio per l'imbarco.
3. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli
diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che
trasportano merci destinate al trasporto aereo, purche' muniti di
idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle
predette merci.
4. L'anticipazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di
veicoli che trasportano unita' di carico vuote (container, cassa
mobile, semirimorchio), nonche' ai complessi veicolari scarichi,
destinate all'estero tramite gli stessi interporti, porti ed
aeroporti, purche' muniti di idonea documentazione (ordine di
spedizione) attestante la destinazione delle unita' di carico.
5. I trattori stradali, quando viaggiano isolati, di massa - come
definita dall'art. 1, comma 5 - superiore a 7,5 t, possono circolare
nei giorni di divieto solamente nel caso in cui siano stati
precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per
la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema
intermodale, purche' muniti di idonea documentazione attestante
l'avvenuta riconsegna, e per il solo viaggio di rientro in sede.
6. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli
impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato
ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino nella
definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purche'
muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la
provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per
l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su
strada e consentita ai sensi del presente comma non puo' in nessun
caso superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione
ferroviaria di imbarco o di sbarco.
Art. 7
Categorie dei veicoli esentati dal divieto
1. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i
veicoli appartenenti ai seguenti Enti:
a) Forze di polizia;
b) Forze armate;
c) Vigili del fuoco;
d) Protezione civile;
e) Croce rossa italiana;
f) regioni ed altri enti territoriali, anche in forma associata.
2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresi' applicazione per
i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano
scarichi:
a) fornitura di acqua, gas, energia elettrica;
b) nettezza urbana e raccolta rifiuti, escluso il servizio di
trasporto dal centro di raccolta a quello di smaltimento se diverso
raccolta rifiuti e nettezza urbana effettuati con veicoli delle
amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio
nettezza urbana», nonche' quelli che, per conto delle amministrazioni
comunali, effettuano il servizio di smaltimento rifiuti, purche'
muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione
comunale;
c) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;
d) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al
Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo
economico o alle Poste Italiane S.p.a., purche' contrassegnati con
l'emblema PT o con l'emblema Poste Italiane, nonche' quelli di
supporto, purche' muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera,
nonche' quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261 e successive modifiche, di licenze e
autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano,
durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai
servizi postali;
e) servizi radiotelevisivi;
f) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla
gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti
proprietari e/o gestori di strade;
g) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze
collettive urgenti, purche' muniti di idonea documentazione
comprovante la necessita'.
3. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresi' applicazione per
i veicoli e i complessi di veicoli appartenenti alle seguenti
particolari categorie, anche se circolano scarichi:
a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;
c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari,
esclusivamente per il trasporto di latte fresco;
d) autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da
allevamento;
e) autocisterne, adibite al trasporto di combustibili liquidi o
gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo sia pubblico sia
privato;
f) macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del C.d.S., e macchine
agricole eccezionali ai sensi dell'art. 104 del C.d.S., fermi
restando la necessita' dell'autorizzazione di cui al comma 8 del
medesimo art. 104, nonche' il divieto di circolazione, ai sensi
dell'art. 175, comma 2 del C.d.S., sulle strade classificate di tipo
A e B ai sensi dell'art. 2 del C.d.S.
4. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresi' applicazione nei
seguenti casi particolari:
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di
revisione, limitatamente ai giorni feriali, purche' il veicolo sia
munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso piu' breve
tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di
svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso
tratti autostradali;
b) per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle
sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria degli
stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato
di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato,
purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km
dalle medesime sedi al momento dell'inizio del divieto e non
percorrano tratti autostradali;
5. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 devono
essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni
di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera
«d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile
su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 8
Tipologie delle merci il cui trasporto
non e' assoggettato al divieto
1. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i
veicoli che trasportano esclusivamente le seguenti tipologie di
merci, anche se circolano scarichi:
a) forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli
aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili;
b) forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi
indispensabili alle attivita' della marina mercantile;
c) giornali, quotidiani e periodici;
d) prodotti per uso medico;
e) prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati
in regime ATP;
f) prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in
regime ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e pertanto
necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a
quelli di deposito o vendita:
frutta fresca;
ortaggi;
fiori recisi;
semi vitali non ancora germogliati;
uova da cova, con specifica attestazione all'interno del
documento di trasporto;
g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali.
2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i
veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche
se circolano scarichi, purche' muniti di idonea documentazione
attestante la necessita' del carico o scarico anche nei periodi di
vigenza del divieto:
a) pulcini destinati all'allevamento;
b) animali vivi destinati alla macellazione;
c) animali vivi provenienti dall'estero;
d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche
autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore.
3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1, lettere e),
f) e g), nonche' le merci di cui al comma 2, lettere a), b) e c)
devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero
la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben
visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 9
Condizioni per la circolazione in deroga al divieto
1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata
necessita' e urgenza, fatte salve le disposizioni di cui agli
articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in essi
contenute, le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, a seguito
di istanze presentate ai sensi dell'art. 10 e in base alle procedure
contenute nell'art. 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui
all'art. 2, esclusivamente nei seguenti casi:
a) trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli di cui
all'art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che
tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente
documentate, temporalmente e spazialmente limitate e
quantitativamente definite;
b) trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento
con veicoli diversi da quelli di cui all'art. 7, comma 3, lettera d),
al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione
che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari
debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e
quantitativamente definite;
c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da
cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale,
destinati a specifiche attivita' e lavorazioni che, per le loro
particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate,
richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in
continuo dei suddetti materiali e attrezzature;
d) trasporto di prodotti dell'industria a ciclo continuo, qualora
i sistemi produttivi e l'organizzazione della filiera di
distribuzione richiedano necessariamente l'immediato trasferimento di
tali prodotti;
e) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di
fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea
documentazione attestante la necessita' della circolazione nei
periodi di vigenza del divieto;
f) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di
spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia
presentata idonea documentazione attestante la necessita' della
circolazione nei periodi di vigenza del divieto;
g) circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in
condizioni di eccezionalita', di cui all'art. 10 del C.d.S.,
limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui
transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di
vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;
h) circolazione di veicoli provenienti dall'estero esclusivamente
per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti,
siti in prossimita' della frontiera;
i) altri casi singoli di comprovata e assoluta necessita' e
urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze
particolari e specifiche.
2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere
muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di
0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera
«a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile
su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 10
Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga
1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 9 i soggetti
interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della data
prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare in
deroga al divieto di cui all'art. 2, di norma alla Prefettura -
Ufficio territoriale di Governo della provincia di partenza,
indicando i seguenti elementi:
a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve
risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare:
per i prodotti agricoli, di cui all'art. 9, comma 1, lettera
a), il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta;
per le merci destinate all'alimentazione degli animali da
allevamento, di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), il periodo
necessario a risolvere la criticita' dell'approvvigionamento;
per i cantieri edili, di cui all'art. 9, comma 1, lettera c),
le date di inizio e fine previste per il cantiere;
per i prodotti dell'industria a ciclo continuo, di cui all'art.
9, comma 1, lettera d) il periodo in cui tale produzione e' prevista
ininterrottamente;
per i veicoli da utilizzare per fiere e mercati, di cui
all'art. 9, comma 1, lettera e) il programma degli eventi cui si
intende partecipare;
per i veicoli da utilizzare per spettacoli dal vivo e
manifestazioni sportive, di cui all'art. 9, comma 1, lettera f) il
programma degli eventi cui si intende partecipare;
per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di
eccezionalita', di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) la data
precisa in cui e' prevista l'effettuazione del trasporto;
per i veicoli provenienti dall'estero di cui all'art. 9, comma
1, lettera h) la data precisa in cui e' prevista l'effettuazione del
trasporto;
per i veicoli per i trasporti dei casi particolari, di cui
all'art. 9, comma 1, lettera i) la data precisa in cui e' prevista
l'effettuazione del trasporto;
b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la
medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione;
c) le localita' di partenza e arrivo, compresi i percorsi su cui
si intende transitare, che devono essere specificati e comunque
limitati;
d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura, tra quelle
previste nell'art. 9, comma 1, lettere da a) ad i), specificando le
motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.
2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1, puo'
essere presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo
nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il
trasporto.
3. Per i veicoli provenienti dall'estero, la richiesta puo' essere
presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo della
provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio
italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da
una agenzia di servizi a cio' delegata dagli interessati; in tali
casi, per la concessione delle autorizzazioni la Prefettura - Ufficio
territoriale di Governo deve tenere conto, in particolare, oltre che
dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilita' del trasporto,
anche della distanza della localita' di arrivo, del tipo di percorso
e della situazione dei servizi presso le localita' di confine.
Art. 11
Procedure per il rilascio dell'autorizzazione prefettizia
1. La Prefettura - Ufficio territoriale di Governo che ha ricevuto
la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto
di cui all'art. 2, sentite, ove necessario, le altre Prefetture -
Uffici territoriali di Governo competenti per territorio sullo
specifico trasporto in deroga, valutate le necessita' e le urgenze
prospettate in relazione alle condizioni locali e generali della
circolazione, conduce l'istruttoria della richiesta in base ai
seguenti criteri:
a) accertamento della sussistenza dell'effettiva esigenza di
circolazione in deroga ai divieti e delle condizioni contenute
nell'art. 9, in funzione delle specificita' dei luoghi, del contesto,
delle condizioni meteorologiche e climatiche;
b) sussistenza di condizioni di particolare criticita' derivanti
dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della Sicilia,
ed in particolare dei tempi necessari per le operazioni di
traghettamento;
c) verifica dell'indifferibilita' del trasporto nei giorni di non
vigenza del divieto;
d) accertamento dell'assenza di condizioni ostative da parte di
soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari e/o gestori
di strade;
e) verifica della compatibilita' del trasporto in deroga con le
caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le
condizioni di traffico previste sulla rete stradale.
2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura -
Ufficio territoriale di Governo nel cui territorio di competenza ha
sede l'impresa che esegue il trasporto, la Prefettura - Ufficio
territoriale di Governo nel cui territorio ha inizio il viaggio deve
fornire il proprio preventivo benestare.
3. La Prefettura - Ufficio territoriale di Governo, al termine
dell'istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le condizioni per
la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale, oltre
alle circostanziate motivazioni, sara' indicato:
a) l'arco temporale di validita', che deve risultare strettamente
limitato alle effettive esigenze di trasporto e che puo' comprendere
eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione;
b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati
alla circolazione;
c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' i percorsi
individuati al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza
della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale
ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le strade
o le aree in cui non e' comunque consentita la circolazione in
deroga;
d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il
trasporto dei quali e' consentita la circolazione in deroga;
e) l'eventuale specifica che i veicoli possono circolare
scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi
nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del
trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata
lavorativa;
f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in
deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde,
delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa
in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
4. Per le autorizzazioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera d),
nel caso in cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di
effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di
deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, e'
ammessa la facolta', da parte della Prefettura - Ufficio territoriale
di Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni caso non
oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, a
seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
5. Le Prefetture - Uffici territoriali di Governo nel cui
territorio ricadano posti di confine possono autorizzare, anche in
via permanente, alla circolazione durante i periodi di divieto, i
veicoli di cui all'art. 9, comma 1, lettera h).
Art. 12
Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto
1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7,
individuate nell'accordo internazionale per il trasporto di merci
pericolose ADR, e' vietato per qualunque quantita' di merce
trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del
veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art. 2,
anche dalle ore 8,00 alle ore 24,00 di ogni sabato e dalle ore 0,00
alle ore 24,00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 23 maggio al
6 settembre 2020.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto di merci
pericolose e' consentito nei seguenti casi:
a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessita' di servizio,
ferma restando la necessita' che per ogni trasporto deve essere data
informazione alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo nel
cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in
territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di veicoli di
seguito elencati, anche se circolano scarichi:
militari e delle forze di polizia;
militari appartenenti a forze armate straniere e civili da
queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza
militare in base ad accordi internazionali, purche' muniti di
apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare
competente;
civili, commissionati dalle forze armate, muniti del documento
di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1977
integrato con decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal
comando militare competente;
b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare
alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di fuochi artificiali
rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto
di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi
temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale;
c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare
alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose
appartenenti alla classe 1, limitatamente ai cantieri di opere di
interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto
di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi
temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale;
d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare
alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose
appartenenti alla classe 7, limitatamente alle esigenze urgenti in
ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di
tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi
temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di merci
pericolose con veicoli di massa complessiva massima autorizzata non
superiore a 7,5 t, e' consentito limitatamente ai seguenti casi:
a) trasporto di merci pericolose in base ai casi di esenzione
parziale o globale individuati nelle seguenti sottosezioni
dell'Allegato A dell'accordo ADR:
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.6
1.7.1.4
b) trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni
speciali di cui al capitolo 3.3 dell'Allegato A dell'accordo ADR;
c) trasporto di merci pericolose imballate in quantita' limitate
in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell'Allegato A
dell'accordo ADR;
d) trasporto di merci pericolose imballate in quantita' esenti in
base alla disciplina individuata nel capitolo 3.5 dell'Allegato A
dell'accordo ADR.
4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di cui al comma 3,
lettere da a) a d), con veicoli di massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto di cui al
comma 1, ma si applica il divieto di cui all'art. 2.
5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi e' disciplinato
dall'art. 7, comma 3, lettera e).
Art. 13
Disposizioni transitorie per i veicoli
da/verso il porto di Genova
1. Per i veicoli provenienti dal porto di Genova, muniti di idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del
carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 e'
posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti al porto di Genova, muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di
termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore quattro.
Art. 14
Disposizioni finali e di coordinamento
1. Le Prefetture - Uffici territoriali di Governo attuano, ai sensi
dell'art. 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute
nel presente decreto e provvedono a darne conoscenza alle
amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' ad ogni
altro ente od associazione interessati.
2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture -
Uffici territoriali di Governo comunicano, con cadenza semestrale, al
Ministero dell'interno ed al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 11.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del presente decreto, tenendo conto del protocollo
d'intesa siglato tra Governo e Associazioni di categoria in data 28
novembre 2013, sara' verificata, la possibilita' di apportare
modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di
sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento
di competitivita' dell'autotrasporto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2019
Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, reg. n. 1, foglio n. 3638
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