MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 ottobre 2019
Individuazione dei Paesi nei quali non e' possibile acquisire la
certificazione sulle dichiarazioni ISEE ai fini del Reddito di
cittadinanza. (19A07621)
(GU n.285 del 5-12-2019)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione
delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni»;
Visto in particolare l'art. 2, comma 1-bis, del citato
decreto-legge n. 4 del 2019, che ai fini dell'accoglimento della
richiesta del Reddito di cittadinanza e con specifico riferimento ai
requisiti reddituali e patrimoniali, nonche' per comprovare la
composizione del nucleo familiare, in deroga all'art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, prevede che i cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita
certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato
estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorita'
consolare italiana, in conformita' a quanto disposto dall'art. 3 del
Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e dall'art. 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto in particolare l'art. 2, comma 1-ter, del citato
decreto-legge n. 4 del 2019, che:
al primo periodo, prevede che le disposizioni di cui al comma
1-bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato
politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano
diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea nei quali e' oggettivamente impossibile acquisire
le certificazioni di cui al comma 1-bis;
al secondo periodo, stabilisce che a tal fine, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato
decreto-legge n. 4 del 2019, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, e' definito l'elenco dei
Paesi nei quali non e' possibile acquisire la documentazione
necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013;
Considerato che in riferimento alla documentazione necessaria a
comprovare la composizione del nucleo familiare dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea, sulla base della
definizione di nucleo adottata a fini ISEE, non appaiono esservi
situazioni che non siano accertabili da parte delle competenti
autorita' italiane mediante la verifica della residenza anagrafica;
Considerato che in riferimento alla documentazione relativa al
possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali, con riferimento ai
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, la componente
non accertabile da parte della Agenzia delle entrate riguarda il
patrimonio posseduto all'estero e i redditi da esso derivanti;
Visto il Rapporto «Doing Business» della Banca mondiale per il
quale sono raccolti indicatori quantitativi sulla regolamentazione
delle attivita' commerciali e sulla protezione dei diritti di
proprieta' che possono essere confrontati in 190 Paesi e nel tempo;
Visti in particolare gli indicatori relativi alla registrazione dei
diritti di proprieta' presenti nella sezione «registring property»
della raccolta «Doing Business», che includono la misurazione della
qualita' del sistema di amministrazione degli immobili attraverso,
tra l'altro, la raccolta di informazioni sul grado di registrazione
formale degli immobili privati in registri immobiliari e di loro
mappatura;
Ritenuto di poter identificare, in sede di prima applicazione, gli
Stati o territori nei quali non e' possibile acquisire la
documentazione necessaria alla compilazione della DSU ai fini ISEE,
con particolare riferimento al patrimonio immobiliare, sulla base
della assenza o incompletezza dei sistemi di registrazione formale
degli immobili privati in registri immobiliari e di loro mappatura
secondo le informazioni regolarmente raccolte dalla Banca mondiale
nell'ambito della raccolta «Doing Business»;
Considerato che non esistono al momento analoghe raccolte di
informazioni con riferimento alla disponibilita' di dati sul
patrimonio mobiliare;
Decreta:
Art. 1
Certificazione ulteriore ai fini dell'accoglimento della richiesta
del Reddito e della Pensione di cittadinanza
1. Ai fini dell'accoglimento della richiesta del Reddito di
cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, i cittadini degli
Stati o territori di cui all'allegato elenco, parte integrante del
presente decreto, sono tenuti a produrre l'apposita certificazione di
cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019,
rilasciata dalla competente autorita' dello Stato o territorio
estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalla autorita'
consolare italiana, limitatamente all'attestazione del valore del
patrimonio immobiliare posseduto all'estero dichiarato a fini ISEE.
2. I cittadini degli Stati o territori non inclusi nell'allegato
elenco non sono tenuti a produrre alcuna ulteriore certificazione,
oltre a quella ordinariamente prevista per l'accesso al Reddito di
cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, ai sensi dell'art. 5
del decreto-legge n. 4 del 2019.
3. L'elenco e' aggiornato sulla base delle informazioni che
dovessero eventualmente rendersi disponibili, anche mediante la rete
diplomatica, sulla possibilita' di acquisire presso gli Stati o
territori esteri la documentazione necessaria per la compilazione
della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei
conti.
Roma, 21 ottobre 2019
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo
Il Ministro
degli affari esteri
e della cooperazione
internazionale
Di Maio
Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3197
Allegato
Elenco degli Stati o territori i cui cittadini, ai fini
dell'accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e della
Pensione di cittadinanza, sono tenuti a produrre l'apposita
certificazione di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4
del 2019, limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio
immobiliare posseduto all'estero dichiarato a fini ISEE:
Regno del Bhutan
Repubblica di Corea
Repubblica di Figi
Giappone
Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica
popolare cinese
Islanda
Repubblica del Kosovo
Repubblica del Kirghizistan
Stato del Kuwait
Malaysia
Nuova Zelanda
Qatar
Repubblica del Ruanda
Repubblica di San Marino
Santa Lucia
Repubblica di Singapore
Confederazione svizzera
Taiwan
Regno di Tonga
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