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venerdì 31 gennaio 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 2019, n. 171 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante: «Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6, della legge 31 marzo 2000, n. 78». (20G00008) (GU n.25 del 31-1-2020) Vigente al: 15-2-2020



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 2019, n. 171

Regolamento concernente modifiche al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 marzo  2001,  n.  208,  recante:  «Regolamento  per  il
riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e
periferiche dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza,  a  norma
dell'articolo 6, della legge 31 marzo 2000, n. 78». (20G00008)
(GU n.25 del 31-1-2020)
  Vigente al: 15-2-2020 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 e, in  particolare,  l'articolo
6;
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338;
  Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001,  n.
208;
  Visto  il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  e   in
particolare l'articolo 3, comma 4, lettera b);
  Ritenuto necessario  apportare  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, le modifiche volte a  migliorare  i
livelli di efficienza ed efficacia  delle  articolazioni  periferiche
attraverso   soluzioni   organizzative   ispirate   a   criteri    di
flessibilita' e correlate alle specifiche  esigenze  operative  e  di
contesto dei territori di riferimento;
  Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia  di
Stato maggiormente rappresentative;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2019;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2019;
  Acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 novembre 2019;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22  marzo  2001,
                               n. 208

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  22  marzo  2001,  n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) All'articolo 2:
    1) Al comma 1, lettera a), n. 2), dopo la parola: «commissariati»
e' inserita la seguente: «distaccati»;
    2) Al comma  1,  lettera  a),  il  numero  3  e'  sostituito  dal
seguente:
      «3. Distretti, commissariati sezionali di pubblica sicurezza  e
posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle  questure,  o,  nel
caso dei posti di  polizia,  anche  dei  commissariati  sezionali  di
pubblica sicurezza e dei distretti, per le esigenze di controllo  del
territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche
di carattere temporaneo;»;
    3) Al comma 1, lettera a),  dopo  il  numero  3  e'  inserito  il
seguente:
      «3-bis.  sezioni  investigative  periferiche   con   competenza
territoriale  interregionale  o  interprovinciale,   istituite   alle
dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le attivita'
di  contrasto   della   criminalita'   organizzata,   con   specifico
riferimento ai delitti indicati all'art. 51, comma 3-bis, del  codice
di procedura penale;»;
    4) Al comma 1, lettera b), n. 3, prima  delle  parole  «strutture
sanitarie»  sono  inserite  le  seguenti:  «uffici  di  coordinamento
sanitario, centri sanitari polifunzionali ed altre»;
    5) Al comma  1,  lettera  b),  il  numero  4  e'  sostituito  dal
seguente:
      «4. centri interregionali o regionali di  polizia  scientifica,
anche  con  funzioni  di  coordinamento   territoriale   dei   centri
provinciali  di  polizia  scientifica  e  delle  sezioni  di  polizia
scientifica,  istituiti  alle  dipendenze  del   dipartimento   della
pubblica sicurezza;»;
    6) Al comma  1,  lettera  b),  numero  5,  le  parole  da:  «zone
telecomunicazioni» fino a: «centri  motorizzazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «centri per le tecnologie dell'informazione  e  della
comunicazione, centri elettronici ed informatici, centri logistici di
raccolta  di  materiali  e  mezzi,  centri  motorizzazione  e  centri
infrastrutture,»;
    7) Il comma 2-bis e' abrogato;
  b) all'articolo 3:
    1) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Le questure sono ordinate in:
        a) ufficio di gabinetto del questore, per  l'esercizio  delle
funzioni di supporto al Questore - Autorita' provinciale di  pubblica
sicurezza,   per   la   pianificazione,   l'organizzazione   ed    il
coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza  pubblica
in ambito provinciale, nonche' per la cura delle relazioni esterne  e
del cerimoniale;
        b) ufficio  polizia  anticrimine,  per  l'applicazione  delle
misure  di  prevenzione  di  competenza  del  Questore  -   Autorita'
provinciale di pubblica sicurezza e per  l'esercizio  del  potere  di
proposta delle misure di  prevenzione  di  competenza  dell'autorita'
giudiziaria, nonche' per l'elaborazione  delle  linee  di  intervento
anticrimine a favore degli  uffici  investigativi  della  Polizia  di
Stato in ambito provinciale, con particolare riguardo all'analisi dei
fenomeni criminosi, alle  vittime,  alle  persone  vulnerabili  e  al
contrasto della violenza di genere;
        c) ufficio polizia amministrativa  e  di  sicurezza,  per  le
attivita' di prevenzione  delle  possibili  turbative  dell'ordine  e
della sicurezza pubblica, attraverso il controllo effettuato  con  il
rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione di pubblica
sicurezza di competenza  del  Questore,  per  la  predisposizione  di
contributi informativi ai fini della concessione delle autorizzazioni
previste dalla medesima legislazione di competenza del Prefetto e del
Dipartimento della pubblica  sicurezza  del  Ministero  dell'interno,
nonche'  per  la  verifica  sul  rispetto  degli  obblighi  di  legge
nell'esercizio delle attivita' autorizzate  a  mente  della  predetta
legislazione;
        d)  Squadra  mobile,  per  lo  svolgimento  delle   attivita'
investigative - di iniziativa o su delega dell'autorita'  giudiziaria
- in materia di criminalita' comune e organizzata, per la repressione
dei reati in ambito provinciale, per la  ricerca  e  la  cattura  dei
latitanti, fatte salve le attribuzioni  delle  sezioni  investigative
periferiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3-bis;
        e)  DIGOS  (Ufficio  per  le  investigazioni  generali  e  le
Operazioni Speciali-DIGOS), per  l'analisi  ed  il  monitoraggio  dei
fenomeni  socio-economici,  occupazionali  e  del  tifo   organizzato
rilevanti per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica e per  le
attivita' di informazione, prevenzione  e  contrasto  in  materia  di
eversione  dell'ordine  democratico  e  di  terrorismo  nazionale   e
internazionale;
        f) Ufficio Prevenzione  Generale  e  Soccorso  Pubblico,  per
l'attuazione delle  linee  strategiche  individuate  dal  Questore  -
Autorita' provinciale di pubblica sicurezza in materia  di  controllo
del territorio e prevenzione generale, per  la  gestione  della  sala
operativa   e   per   il   coordinamento   delle   eventuali   unita'
specialistiche, dei servizi di pronto intervento e soccorso pubblico,
nonche' per la ricezione delle denunce;
        g)  ufficio  immigrazione,  per  le   attivita'   riguardanti
l'ingresso, il soggiorno ed il respingimento degli stranieri, nonche'
per   i   contributi   informativi   relativi   all'espulsione,    al
riconoscimento della protezione  internazionale  e  dello  status  di
apolide,    al    conferimento    della     cittadinanza,     nonche'
all'allontanamento dei cittadini dell'Unione europea;
        h) uno  o  piu'  uffici  per  l'assolvimento  delle  seguenti
attribuzioni:
          1.  gestione  delle  risorse  umane,  con   i   conseguenti
adempimenti in materia di stato giuridico e  matricolare,  mobilita',
progressione  in  carriera,  procedimenti  premiali  e  disciplinari,
riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio,
aggiornamento professionale, procedure concorsuali, contenzioso e per
le attivita' connesse alla tutela della salute e della sicurezza  sui
luoghi di lavoro;
          2. per  le  funzioni  logistiche  e  telematiche,  compresi
l'archivio e la gestione automatizzata delle informazioni di polizia,
riguardanti i settori delle infrastrutture, degli  impianti  tecnici,
delle telecomunicazioni ed  informatica,  della  motorizzazione,  del
vestiario, dell'equipaggiamento, del casermaggio e dell'armamento;
          3. per le attivita' amministrativo-contabili riguardanti il
trattamento economico, pensionistico,  previdenziale  e  assicurativo
del personale, l'assolvimento delle funzioni relative al servizio  di
cassa, la gestione  del  fondo  scorta,  la  tenuta  delle  scritture
contabili e la liquidazione  delle  spese  previste  dalla  normativa
vigente;
        i)  ufficio  sanitario  provinciale,  per  le  attivita'   di
assistenza sanitaria  e  psicologica  nei  confronti  del  personale,
nonche' per  quelle  medico-legali,  di  medicina  preventiva  e  del
lavoro, di tutela e promozione della salute nei luoghi di lavoro.»;
    2) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3. Salvo quanto previsto dall'articolo 3-bis,  comma  3,  alle
questure sono  preposti,  con  le  funzioni  di  questore,  dirigenti
superiori della Polizia di Stato e sono assegnati:
        a) primi dirigenti della Polizia di Stato per  l'espletamento
delle funzioni vicarie;
        b)  preferibilmente  funzionari  con   qualifica   di   primo
dirigente della Polizia di Stato ovvero di vice questore  o  di  vice
questore  aggiunto  della  Polizia  di  Stato  per  la   preposizione
all'ufficio  di  gabinetto,   all'ufficio   polizia   anticrimine   e
all'ufficio polizia amministrativa e di sicurezza, in  considerazione
delle esigenze operative e funzionali di ciascuna provincia.»;
    3) Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      «4. Il dirigente assegnato per  l'espletamento  delle  funzioni
vicarie sovrintende alle articolazioni di cui al comma 2, lettera h),
svolge attivita'  di  controllo  interno  e  puo'  essere,  altresi',
delegato  alla  sovrintendenza  di  determinati  uffici,  servizi   o
attivita'.»;
    4) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      «5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera b), con
decreto del  Ministro  dell'interno,  tenuto  conto  dei  livelli  di
responsabilita' correlati alla qualifica ricoperta e sulla base delle
esigenze funzionali ed operative di  ciascun  contesto  territoriale,
sono individuati, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche,  i
posti da conferire ai  funzionari  con  qualifica  da  vice  questore
aggiunto a primo dirigente della carriera dei funzionari di Polizia e
qualifiche corrispondenti della carriera dei funzionari tecnici e dei
medici di Polizia nell'ambito degli uffici di cui al comma 2).»;
    5) Il comma 6 e' abrogato;
    6) Il comma 7 e' sostituito dal seguente:
      «7. Con le modalita' di cui all'articolo  3-bis,  comma  4,  si
provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di  decentramento
delle attivita' delle questure, nei  capoluoghi  in  cui  ve  ne  sia
assoluta necessita', per i commissariati distaccati  e  sezionali  di
pubblica  sicurezza  e  per  gli  altri   uffici   dipendenti   dalle
questure.»;
  c) Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
    «Art. 3-bis (Ordinamento delle questure di  sedi  di  particolare
rilevanza). - 1. Le questure delle citta' metropolitane e  di  quelle
ad esse assimilate di cui alla Tabella  A  e  le  otto  questure  dei
capoluoghi di provincia o di regione di cui alla Tabella B, che  sono
entrambe  parte  integrante  del  presente  regolamento,   hanno   un
ordinamento differenziato, individuato ai sensi del comma 4.
  2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, in considerazione
dell'evoluzione delle esigenze  operative  e  funzionali  di  ciascun
territorio, puo' modificare l'individuazione delle  questure  di  cui
alla Tabella B, il cui numero non puo' in ogni caso essere  superiore
ad otto, previo rilevamento di indicatori specifici, avvalendosi, ove
ritenuto opportuno, dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
  3. Alle questure di cui al comma 1, in quanto sedi  di  particolare
rilevanza,  sono  preposti,  con  funzioni  di  questore,   dirigenti
generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa  dotazione
organica.
  4. Per le questure di cui al comma 1, al fine di  far  fronte  alle
esigenze  funzionali  ed  operative  che  richiedono  un  ordinamento
differenziato, si provvede con le modalita' di  cui  all'articolo  3,
comma 5. Con il  medesimo  decreto,  il  Ministro  dell'interno  puo'
prevedere che la direzione degli  uffici  per  la  trattazione  degli
affari amministrativo-contabili e' affidata a  dirigenti  di  seconda
fascia  dell'area   1   dell'amministrazione   civile   dell'interno.
All'ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per
assicurarne il buon  andamento  ed  all'assegnazione  delle  risorse,
provvede, con proprio decreto, il  Capo  della  polizia  -  Direttore
generale della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 9, tenuto  conto
delle attribuzioni dei dirigenti.»;
  d) L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  6  (Uffici   per   il   supporto   tecnico-logistico   sul
territorio). - 1. Il supporto  tecnico-logistico  sul  territorio  e'
svolto, nei settori di rispettiva competenza,  dai  seguenti  uffici,
dipendenti dalla Direzione centrale dei servizi  tecnico-logistici  e
della  gestione  patrimoniale   del   Dipartimento   della   pubblica
sicurezza:
      a)  centri  per  le  tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione;
      b) centri elettronici ed informatici;
      c) centri logistici di raccolta di materiali e mezzi;
      d) centri motorizzazione;
      e) centri infrastrutture.
  2. Gli uffici di cui al comma 1 forniscono alla Direzione  centrale
dei servizi  tecnico-logistici  e  della  gestione  patrimoniale  del
Dipartimento della pubblica sicurezza i dati per  il  monitoraggio  e
l'individuazione  del  fabbisogno  dei  beni   mobili,   immobili   e
strumentali  delle  articolazioni  periferiche   dell'amministrazione
della  pubblica  sicurezza,  nonche'  per  la  pianificazione  e   la
programmazione degli acquisti  e  dei  lavori  e  per  la  successiva
conservazione, assegnazione, distribuzione e gestione  dei  beni  nei
settori di competenza.»;
  e) L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 7 (Uffici di coordinamento sanitario). - 1. Gli  uffici  di
coordinamento sanitario,  istituiti  alle  dirette  dipendenze  della
Direzione  Centrale  di  Sanita'  del  Dipartimento  della   pubblica
sicurezza presso i capoluoghi  di  regione  e  di  provincia  di  cui
all'allegata Tabella C, che ne determina la  competenza  territoriale
ed e' parte integrante del presente  decreto,  svolgono  funzioni  in
materia di  pianificazione  della  gestione  delle  risorse  umane  e
strumentali  e  di  coordinamento  delle  attivita'  delle  strutture
sanitarie periferiche.
  2. Agli uffici di coordinamento sanitario sono  preposti  dirigenti
superiori medici della Polizia di Stato, nell'ambito  della  relativa
dotazione organica.
  3. Alla sistemazione logistica degli  uffici  di  cui  al  comma  1
provvedono gli uffici sanitari provinciali.»;
  f) Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
    «Art. 7-bis (Centri  sanitari  polifunzionali).  -  1.  I  centri
sanitari polifunzionali, istituiti per lo svolgimento delle attivita'
diagnostiche, anche  di  carattere  specialistico,  finalizzate  alla
valutazione dell'idoneita'  al  servizio  ed  alla  promozione  della
salute del personale, statistico-epidemiologiche e agli  accertamenti
strumentali per la valutazione della salubrita' dei luoghi di lavoro,
sono posti alle dirette  dipendenze  degli  uffici  di  coordinamento
sanitario competenti per il territorio ove essi hanno sede.»;
  g) Dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente:
    «Art. 7-ter (Costituzione ed  ordinamento  degli  Uffici  per  il
supporto  tecnico-logistico   sul   territorio,   degli   Uffici   di
coordinamento sanitario e dei Centri Sanitari Polifunzionali).  -  1.
Alla  costituzione  ed  all'ordinamento  degli  uffici  di  cui  agli
articoli 6, 7 e 7-bis, alla definizione  dei  loro  compiti,  con  le
relative  dipendenze  gerarchiche  e  funzionali,  all'individuazione
della sede, nonche' della relativa dotazione organica di personale  e
di mezzi si provvede con i decreti  di  cui  agli  articoli  8  e  9,
adottati secondo le rispettive competenze.»;
  h) L'articolo 10 e' abrogato.
                               Art. 2

                 Clausola di neutralita' finanziaria

  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento
si  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.
                               Art. 3

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Il Ministro dell'interno ed il Capo della  polizia  -  Direttore
generale della pubblica sicurezza adottano  i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 3,  commi  5  e  7,  all'articolo  3-bis,  comma  4,  ed
all'articolo 7-ter, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 2001, n. 208, come rispettivamente sostituiti ed  introdotti
dal presente regolamento,  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente  regolamento.  Fino  all'adozione  dei
decreti di cui al primo periodo,  la  struttura  organizzativa  delle
articolazioni   periferiche   dell'amministrazione   della   pubblica
sicurezza resta disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  marzo  2001,  n.  208,  nel  testo
previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  2. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 2001, n. 208, e' sostituita dalle tabelle A, B e C,  accluse
al presente provvedimento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 5 dicembre 2019

                             MATTARELLA

                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Lamorgese, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2020
Interno, foglio n. 156

                                                            Tabella A
(prevista dall'art. 3-bis, comma 1)
    Elenco delle questure delle quattordici citta' metropolitane.
    1) Bari;
    2) Bologna;
    3) Cagliari;
    4) Catania;
    5) Firenze;
    6) Genova;
    7) Messina;
    8) Milano;
    9) Napoli;
    10) Palermo;
    11) Reggio Calabria;
    12) Roma;
    13) Torino;
    14) Venezia.

                               ______

                                                            Tabella B
(prevista dall'art. 3-bis, comma 1)
    Elenco delle otto  questure  di  sedi  di  particolare  rilevanza
individuate sulla base delle  esigenze  operative  e  funzionali  dei
contesti territoriali di riferimento.
    1) Catanzaro;
    2) Trieste;
    3) Brescia;
    4) Bergamo;
    5) Salerno;
    6) Padova;
    7) Verona;
    8) Caserta. 

                               ______

                                                            Tabella C
(prevista dall'art. 7, comma 1)
    Sedi e competenza  territoriale  degli  uffici  di  coordinamento
sanitario.
    1) Catania: coordinamento sanitario  per  le  Regioni  Sicilia  e
Calabria;
    2) Firenze:  coordinamento  sanitario  per  le  Regioni  Toscana,
Marche ed Umbria;
    3) Milano: coordinamento sanitario per le  Regioni  Lombardia  ed
Emilia Romagna;
    4) Napoli:  coordinamento  sanitario  per  le  Regioni  Campania,
Basilicata, Molise e Puglia;
    5) Roma: coordinamento sanitario per le Regioni Lazio, Abruzzo  e
Sardegna;
    6) Torino:  coordinamento  sanitario  per  le  Regioni  Piemonte,
Liguria e Val d'Aosta;
    7)  Venezia:  coordinamento  sanitario  per  le  Regioni  Veneto,
Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige.

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