MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 dicembre 2019
Modifica del decreto 19 maggio 2017, e istituzione del registro unico
degli ispettori di revisione. (20A00503)
(GU n.22 del 28-1-2020)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della
direttiva 2009/40/CE;
Vista la rettifica della direttiva 2014/45/UE, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 219 del 22 agosto 2019;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
19 maggio 2017, n. 214, che recepisce le disposizioni della direttiva
2014/45/UE;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo
codice della strada», e successive modificazioni, e in particolare
gli articoli 75, 79, 80, nonche' l'art. 229 che prevede che le
direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal codice
medesimo, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica,
secondo le competenze loro attribuite;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada»;
Visto l'Accordo Stato regioni del 17 aprile 2019, n. 65/CSR,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019;
Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno la suddetta
rettifica nonche' chiarire alcuni aspetti operativi del decreto
ministeriale n. 214/2017;
Decreta:
Art. 1
1. La tabella di cui al punto 3 dell'allegato I al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214,
e' abrogata e sostituita da quella riportata in allegato al presente
decreto.
Art. 2
2. All'art. 9, comma 4, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, e' aggiunto il
seguente periodo:
«Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti per le
revisioni periodiche dei veicoli e in presenza di particolari
situazioni operative, in considerazione del fatto che l'utenza puo'
rivolgersi ad uno qualsiasi dei centri di controllo privati presenti
sul territorio nazionale, con decreto dell'Autorita' competente si
puo' circoscrivere l'agevolazione di cui al primo comma ai veicoli di
esclusiva competenza ministeriale.».
Art. 3
1. All'art. 13, comma 1, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 19 maggio 2017 le parole
«punto 1» sono eliminate.
Art. 4
1. Per le finalita' di cui all'art. 14 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, e'
istituito il «registro unico degli ispettori di revisione» che
assolve la funzione di elenco informatico di registrazione degli
ispettori e delle informazioni ad essi associati e che sara' regolato
con atti dell'Autorita' competente.
2. Il «registro unico degli ispettori di revisione» permettera'
almeno le seguenti funzioni:
a) identificazione dell'ispettore anche in forma digitale;
b) controllo della rispondenza dei veicoli controllati
all'autorizzazione ricevuta;
c) monitoraggio delle attivita' di formazione obbligatorie;
d) archivio delle annotazioni disciplinari e delle sanzioni.
Roma, 11 dicembre 2019
Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2020
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 115
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
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