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venerdì 14 febbraio 2020

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 30 gennaio 2020 Criteri e modalita' per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata vehicle to grid. (20A00891) (GU n.37 del 14-2-2020)



 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 gennaio 2020

Criteri e modalita' per favorire la diffusione  della  tecnologia  di
integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica,  denominata
vehicle to grid. (20A00891)

(GU n.37 del 14-2-2020)


                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto l'art. 1, comma 11 della legge 27 dicembre 2017, n.  205  (di
seguito: legge di bilancio 2018), in base al quale  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' di regolazione
per energia reti e ambiente (di  seguito:  ARERA),  sono  individuati
criteri e modalita' volti a favorire la diffusione  della  tecnologia
di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle
to  grid,  anche  prevedendo  la  definizione  delle  regole  per  la
partecipazione  ai  mercati  elettrici  e  di  specifiche  misure  di
riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di  rivendita
dell'energia;
  Considerato  che  la  norma  richiamata  si   presta   a   favorire
contestualmente la diffusione dei veicoli  elettrici  e  l'incremento
delle risorse di flessibilita' di cui il sistema elettrico  necessita
per consentire adeguata  integrazione  delle  fonti  rinnovabili,  in
particolare non programmabili, il cui  apporto  dovra'  crescere  nel
tempo per assicurare il conseguimento degli  obiettivi  nazionali  al
2020 e al 2030;
  Considerato  che  alle  esigenze  di  flessibilita'   del   sistema
elettrico possono contribuire risorse finora considerate non in grado
di  fornire  servizi  di  regolazione  e  bilanciamento,   quali   la
generazione programmabile da impianti di taglia inferiore ai 10  MVA,
la generazione da impianti a fonti rinnovabili non programmabili e la
domanda;
  Considerato  che,  nel  vigente  assetto  del  sistema   elettrico,
l'acquirente di risorse in grado di erogare servizi di  flessibilita'
e' il soggetto Gestore del sistema  di  trasmissione  e  responsabile
della sicurezza del sistema elettrico, di seguito  TERNA,  e  che  in
prospettiva anche i gestori dei sistemi di  distribuzione  potrebbero
acquisire  servizi  di  flessibilita'  dalle  risorse  connesse  alle
proprie reti, per risolvere congestioni  locali  o  per  regolare  la
tensione nei diversi punti della rete;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  ed  in
particolare l'art. 11, con il  quale  si  da'  mandato  all'ARERA  di
provvedere, tra l'altro, a regolare  l'accesso  e  la  partecipazione
della domanda ai mercati di bilanciamento,  di  riserva  e  di  altri
servizi di sistema, definendo le modalita' tecniche con cui i gestori
dei  sistemi  di  trasmissione   e   distribuzione   organizzano   la
partecipazione dei fornitori di servizi e  dei  consumatori,  inclusi
gli aggregatori di unita' di consumo ovvero di unita' di consumo e di
unita' di produzione, sulla  base  dei  requisiti  tecnici  di  detti
mercati  e  delle  capacita'  di  gestione  della  domanda  e   degli
aggregati;
  Considerato che il citato art. 11 del decreto legislativo 4  luglio
2014, n. 102, prevede che la regolazione di ARERA  sia  adottata  nel
rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, in coerenza con gli
obiettivi di medio e lungo termine in materia  di  energia  e  clima,
contemperando costi e benefici, anche sulla  base  di  indirizzi  del
Ministero dello sviluppo economico relativamente ad alcuni temi,  tra
cui l'ampliamento della partecipazione ai mercati dei servizi;
  Considerato che i predetti mercati  di  bilanciamento,  riserva  ed
altri servizi di sistema  sono  oggi  riconducibili  al  Mercato  dei
servizi di dispacciamento (MSD);
  Vista la deliberazione dell'ARERA n.  300/2017/R/eel  e  successive
modificazioni ed integrazioni (di  seguito  anche:  deliberazione  n.
300/2017/R/eel) con la quale, anche ai fini dell'attuazione dell'art.
11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono stati definiti
i criteri per consentire alla domanda, alle unita' di produzione  non
gia' abilitate (quali quelle  alimentate  da  fonti  rinnovabili  non
programmabili, la generazione distribuita) ed ai sistemi di  accumulo
di partecipare al mercato dei servizi di  dispacciamento  nell'ambito
di progetti pilota;
  Considerato  che  la  suddetta  deliberazione   n.   300/2017/R/eel
evidenzia anche i criteri minimi che devono essere rispettati ai fini
dell'ammissibilita' dei progetti pilota relativi alla  partecipazione
delle unita' di consumo e  delle  unita'  di  produzione  oggetto  di
abilitazione;
  Considerato, in particolare, che le condizioni e  le  modalita'  di
partecipazione  dei  veicoli   elettrici   sono   individuate   nella
regolazione delle Unita'  virtuali  abilitate  miste  (UVAM),  ovvero
unita' caratterizzate dalla presenza  di  unita'  di  produzione  non
rilevanti (programmabili o non  programmabili),  unita'  di  consumo,
sistemi di accumulo e anche di veicoli elettrici collegati alla  rete
tramite  infrastrutture   di   ricarica   (di   seguito   individuate
semplicemente con la dizione: infrastrutture di ricarica);
  Considerato che le  UVAM,  per  le  dimensioni  minime  di  potenza
modulabile   da   rendere    disponibile,    potrebbero    richiedere
caratteristiche non  necessariamente  coincidenti  con  quelle  della
mobilita' dei veicoli elettrici e delle  relative  infrastrutture  di
ricarica;
  Sentita l'ARERA, che si e' espressa con  parere  n.  394/2019/I/EEL
del 26 settembre 2019;
  Ritenuto in particolare condivisibili le osservazioni di  ARERA  in
merito a:
    revisione delle modalita' di sostegno alla tecnologia vehicle  to
grid, da attuarsi mediante rimozione delle barriere  ed  abilitazione
alla partecipazione al mercato dei servizi in luogo  di  agevolazioni
sugli oneri di sistema, anche  con  il  riconoscimento  regolato  dei
costi di infrastrutturazione conseguentemente necessari;
    opportunita' che la stessa ARERA aggiorni la propria  regolazione
affinche' i  requisiti  minimi  prestazionali  per  l'abilitazione  a
ciascun servizio, compresi i servizi di breve durata  ed  a  risposta
rapida, consentano adeguata partecipazione  delle  infrastrutture  di
ricarica, tenendo conto delle caratteristiche  e  della  specificita'
delle stesse infrastrutture, incluse  le  domestiche,  nonche'  delle
esigenze dei veicoli per la mobilita', prevedendo in particolare che,
almeno nel caso di UVAM costituite esclusivamente  da  infrastrutture
di ricarica, la potenza modulabile, a salire  od  a  scendere,  possa
essere ridotta fino a 0,2 MW, con progressione decimale;
    eliminazione delle disposizioni specifiche per le isole minori;

                              Decreta:

                               Art. 1

                               Oggetto

  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma  11  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce criteri  e  modalita'  per
favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli
elettrici e  la  rete  elettrica,  denominata  vehicle  to  grid,  in
coerenza con la riforma del mercato dei servizi elettrici avviata  da
ARERA in attuazione dell'art. 11 del  decreto  legislativo  4  luglio
2014, n. 102.

                               Art. 2

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni  di  cui  al
presente articolo.
  2. «Vehicle to grid»: e'  l'interazione  tra  veicoli  elettrici  e
sistema elettrico, che  consente  ai  predetti  veicoli  di  erogare,
attraverso le infrastrutture di ricarica, i seguenti servizi:
    a) servizi di riserva terziaria e bilanciamento, articolati nelle
modalita' «a salire» ed «a scendere», nonche'  di  risoluzione  delle
congestioni;
    b) ulteriori servizi  tra  i  quali  la  regolazione  primaria  e
secondaria  di  frequenza  e  la   regolazione   di   tensione,   ove
tecnicamente fattibile.
  In  particolare,  qualora  i  servizi  predetti  comportino   anche
iniezioni di potenza dalla batteria del veicolo verso la  rete,  essi
sono denominati «V2G»; in casi diversi, tali servizi sono  denominati
«V1G».
  3. «Infrastruttura di ricarica»: infrastruttura per la ricarica  di
veicoli  elettrici,  anche  bidirezionale,   collegata   alla   rete,
esistente o di nuova realizzazione. Il collegamento alla rete di  una
infrastruttura di ricarica puo' avvenire  anche  per  il  tramite  di
punti di connessione non dedicati  esclusivamente  alla  ricarica  di
veicoli elettrici.
  4.  «Unita'  virtuali  abilitate  miste  (UVAM)»:  unita'  virtuali
abilitate di cui alla deliberazione ARERA n.  300/2017  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  caratterizzate  dalla  presenza  di
unita'   di   produzione   non   rilevanti   (programmabili   o   non
programmabili), unita' di  consumo,  sistemi  di  accumulo,  compresi
veicoli elettrici  collegati  alla  rete  tramite  infrastrutture  di
ricarica.
  5. «Detentore del veicolo elettrico»: e' il titolare della garanzia
sul veicolo, comprese le batterie,  o,  alla  scadenza,  il  soggetto
responsabile della  gestione,  che  puo'  essere  il  proprietario  o
l'affidatario del veicolo.

                               Art. 3

               Modalita' di partecipazione al mercato
                  per il servizio di dispacciamento

  1. Le infrastrutture di ricarica  partecipano  al  mercato  per  il
servizio di  dispacciamento  nonche'  alla  fornitura  a  termine  di
risorse di dispacciamento in forma aggregata tramite  le  UVAM,  alle
condizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 300/2017  e  successive
modificazioni ed integrazioni nonche' delle disposizioni del presente
decreto.
  2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
ARERA adotta disposizioni per integrare la  propria  regolazione  del
dispacciamento, ivi inclusi i progetti pilota, affinche' i  requisiti
minimi prestazionali per l'abilitazione a ciascun servizio,  compresi
i servizi di breve durata ed a risposta rapida,  consentano  adeguata
partecipazione delle infrastrutture di ricarica, tenendo conto  delle
caratteristiche e della  specificita'  delle  stesse  infrastrutture,
incluse le domestiche, nonche' delle  esigenze  dei  veicoli  per  la
mobilita'. A tali scopi, l'ARERA prevede, in particolare, che, almeno
nel caso di  UVAM  costituite  esclusivamente  da  infrastrutture  di
ricarica, la potenza modulabile, a salire od a scendere, possa essere
ridotta fino a 0,2 MW, con progressione decimale.
  La medesima ARERA definisce, con successivi provvedimenti ed  anche
con valenza piu' generale, le modalita' con le quali  i  distributori
utilizzano le UVAM per esigenze  di  esercizio  della  propria  rete,
stabilendo altresi' le modalita' di coordinamento con TERNA.
  3. Nell'ambito della regolazione di cui al primo periodo del  comma
2, sono definite possibili modalita'  semplificate  per  i  punti  di
ricarica domestici e, su richiesta, per i casi nei quali  il  gestore
delle infrastrutture sia proprietario di tutti i veicoli che, per  il
loro tramite, concorrono alla fornitura di servizi.
  In collaborazione con il Comitato elettrico  italiano  (CEI),  sono
inoltre individuate specifiche tecniche minime, perseguendo  principi
di semplicita' ed economicita', che i  dispositivi  ed  i  misuratori
installati presso il punto di connessione, anche gia' integrati nelle
infrastrutture  di  ricarica,  devono   possedere   ai   fini   della
partecipazione al mercato per il  servizio  di  dispacciamento  e  le
eventuali apparecchiature di  misura,  ulteriori  rispetto  a  quelle
previste dalla regolazione generale ovvero  a  quelle  gia'  inserite
nelle infrastrutture di ricarica e utilizzabili  a  tal  fine,  ferma
restando la progressiva estensione della sperimentazione e del numero
di servizi erogabili dalle infrastrutture di ricarica.

                               Art. 4

             Disposizioni per favorire la partecipazione
            dei veicoli elettrici al mercato dei servizi

  1. Nell'ambito delle disposizioni  attuative  di  cui  all'art.  3,
comma 2, primo periodo, l'ARERA provvede alla copertura, anche in via
forfettaria, dei costi aggiuntivi  connessi  alla  installazione  dei
dispositivi e dei sistemi di  misura  necessari  ad  assicurare,  per
entrambe le configurazioni V1G e V2G,  l'interazione  tra  veicolo  e
rete   elettrica,   nonche'   l'interlocuzione   tra    il    gestore
dell'infrastruttura di ricarica e il gestore dell'UVAM di  cui  fanno
parte, definendo le condizioni necessarie per accedere al beneficio.
  2. Il meccanismo dello scambio sul posto  continua  ad  applicarsi,
con modalita' semplificate definite  da  ARERA,  anche  ai  punti  di
connessione con  presenza  di  infrastrutture  di  ricarica,  con  le
seguenti modalita':
    a) ferma restando  la  possibilita'  di  prelevare  ed  immettere
energia attraverso il punto di connessione per la  partecipazione  al
mercato per il servizio di dispacciamento,  il  contributo  in  conto
scambio e' erogato  esclusivamente  in  riferimento  alla  produzione
dell'impianto a fonti rinnovabili o cogenerativo ad alto rendimento;
    b) i benefici previsti dallo scambio sul posto sono applicati  in
riferimento alla sola energia prelevata dalla rete alla quale vengono
applicate le componenti tariffarie variabili.

                               Art. 5

           Tutela dei soggetti che partecipano al mercato
                  per il servizio di dispacciamento

  1. Al fine di tutelare i detentori di  veicoli  elettrici  che,  ai
sensi del presente decreto, partecipano al mercato per il servizio di
dispacciamento in entrambe le modalita' «a salire» ed «a scendere» di
cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) mediante  infrastrutture  di
ricarica, il Gestore dei servizi energetici (GSE),  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche  a
seguito di indagine sulle caratteristiche  dei  veicoli  elettrici  e
delle infrastrutture di ricarica presenti sul mercato e previo parere
del Ministero dello sviluppo economico, pubblica una procedura con la
quale sono delineate le informazioni che i gestori delle UVAM, di cui
fanno parte le infrastrutture di ricarica,  forniscono  ai  detentori
dei veicoli circa l'utilizzo dei  sistemi  di  accumulo  dei  veicoli
stessi.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite ai  detentori  di
veicoli elettrici in modo da  consentire  valutazioni  degli  effetti
della fornitura dei servizi sulla vita utile dei sistemi di  accumulo
e sulla loro compatibilita' con le garanzie  offerte  dai  produttori
dei veicoli, nonche', nel  caso  di  persone  fisiche  detentrici  di
veicoli, gli elementi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo  di  cui
al comma 3.
  3. In tutti i casi,  i  gestori  delle  UVAM  di  cui  fanno  parte
infrastrutture di  ricarica  sono  tenuti  ad  acquisire  l'esplicito
consenso  del  detentore  del   veicolo,   fornendo   preventivamente
informazioni dettagliate sulle modalita' e  sulle  condizioni,  anche
economiche, in base alle quali il veicolo  partecipa  alla  fornitura
dei servizi.

                               Art. 6

                         Disposizioni finali

  1. TERNA aggiorna con frequenza annuale il Ministero dello sviluppo
economico  e  l'ARERA  sullo  stato  di   attuazione   del   presente
provvedimento, sulla diffusione delle configurazioni di cui  all'art.
3 e sul loro livello di partecipazione al mercato per il servizio  di
dispacciamento. Per le finalita' di  cui  all'art.  8,  comma  5  del
decreto legislativo 16 dicembre 2016,  n.  257,  il  Ministero  dello
sviluppo  economico   estrae   e   trasmette   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti le  informazioni  eventualmente  utili
per la costituzione della mappa nazionale dei punti di ricarica.
  2. Tenendo conto dei rapporti trasmessi da TERNA ai sensi del comma
1 nonche' delle  modalita'  di  attuazione  del  presente  decreto  e
dell'evoluzione  del  settore,  il  presente  decreto   puo'   essere
aggiornato in modo da conferire maggiore efficacia alla misura.
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 30 gennaio 2020

                                              Il Ministro: Patuanelli

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