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domenica 1 marzo 2020

CORONAVIRUS. ECCO LE MISURE PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

DOMENICA 01 MARZO 2020 19.33.38


CORONAVIRUS. ECCO LE MISURE PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

DIR0411 3 SAL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT CORONAVIRUS. ECCO LE MISURE PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (DIRE) Roma, 1 mar. - L'articolo 3 del Dpcm del governo contiene le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale: a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; b) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all'allegato 4; c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'allegato 4 presso gli esercizi commerciali; e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; f) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro; g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanita', o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche' al proprio medico di medicina generale (di seguito "MMG") ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito "PLS"). (SEGUE) (Tar/ Dire) 19:32 01-03-20 NNNNDOMENICA 01 MARZO 2020 19.33.38


CORONAVIRUS. ECCO LE MISURE PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE -2-

DIR0412 3 SAL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT CORONAVIRUS. ECCO LE MISURE PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE -2- (DIRE) Roma, 1 mar. - Le modalita' di trasmissione dei dati ai servizi di sanita' pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita' e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti. 2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lett. g) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: a. contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu' possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; b. accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e le finalita' al fine di assicurare la massima adesione; c. accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto e' assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020); d. in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine; 3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre: a. accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali conviventi; b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; c. informare la persona circa la necessita' di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera). (SEGUE) (Tar/ Dire) 19:32 01-03-20 NNNNDOMENICA 01 MARZO 2020 19.33.38


CORONAVIRUS. ECCO LE MISURE PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE -3-

DIR0413 3 SAL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT CORONAVIRUS. ECCO LE MISURE PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE -3- (DIRE) Roma, 1 mar. - Continua il testo: 4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo e' indispensabile informare sul significato, le modalita' e le finalita' dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure: a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; b. divieto di contatti sociali; c. divieto di spostamenti e/o viaggi; d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di sorveglianza; 5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanita' Pubblica; b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi; c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario. 6. L'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della salute. 7. Su tutto il TERRITORIO nazionale si applicano le misure di prevenzione di cui all'allegato 4. (SEGUE) (Tar/ Dire) 19:32 01-03-20 NNNN
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CORONAVIRUS. ECCO LE MISURE PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE -4-

DIR0414 3 SAL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT CORONAVIRUS. ECCO LE MISURE PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE -4- (DIRE) Roma, 1 mar. - Ecco le ulteriori misure sull'intero TERRITORIO nazionale: 1. Sull'intero TERRITORIO nazionale si applicano le seguenti misure: a) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro(SEGUE) (Tar/ Dire) 19:32 01-03-20 NNNN
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CORONAVIRUS. ECCO LE MISURE PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE -5-

DIR0415 3 SAL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT CORONAVIRUS. ECCO LE MISURE PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE -5- (DIRE) Roma, 1 mar. - I viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020; c) la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attivita' didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; l) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; m) nelle Universita' e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attivita' didattiche o curriculari, le attivita' medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; n) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle Universita' e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle relative valutazioni; o) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza. (Tar/ Dire) 19:32 01-03-20 NNNN

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