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lunedì 2 marzo 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) (GU n.52 del 1-3-2020)



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381)
(GU n.52 del 1-3-2020)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio
2020;
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  25  gennaio  2020,
recante «Misure profilattiche contro il  nuovo  Coronavirus  (2019  -
nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  21  del  27  gennaio
2020;
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  30  gennaio  2020,
recante «Misure profilattiche contro il  nuovo  Coronavirus  (2019  -
nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio
2020;
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  21  febbraio  2020,
recante «Ulteriori misure profilattiche contro  la  diffusione  della
malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
44 del 22 febbraio 2020;
  Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa  con
il Presidente della Regione  Lombardia  e  con  il  Presidente  della
Regione del Veneto, rispettivamente in data 21  febbraio  2020  e  in
data 22 febbraio 2020;
  Viste, altresi', le ordinanze adottate dal  Ministro  della  salute
d'intesa   con   i   Presidenti   delle    Regioni    Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia,  Piemonte  e  Veneto,  in  data  23
febbraio 2020, pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  47  del  25
febbraio 2020;
  Vista, inoltre, l'ordinanza  adottata  dal  Ministro  della  salute
d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, in data 24 febbraio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
  Considerato che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale;
  Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il  quadro  degli
interventi e delle misure attuative  del  decreto-legge  23  febbraio
2020,  n.  6,  disponendo,  dalla  data  di  efficacia  del  presente
provvedimento la cessazione della vigenza delle misure adottate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati;
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea;
  Tenuto   conto   delle   indicazioni   formulate    dal    Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2  dell'ordinanza  del  Capo  del
dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,
nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione e per le politiche giovanili  e  lo  sport,  per  gli
affari regionali e le autonomie, nonche' sentiti i  Presidenti  delle
Regioni Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lombardia,  Veneto,
Piemonte, Liguria,  Marche  e  il  Presidente  della  Conferenza  dei
Presidenti delle regioni;

                              Decreta:

                               Art. 1

Misure urgenti  di  contenimento  del  contagio  nei  comuni  di  cui
                           all'allegato 1

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-COV2-2019/2020,  nei  comuni  indicati  nell'allegato  1,   sono
adottate le seguenti misure di contenimento:
    a) divieto di allontanamento dai comuni di cui all'allegato 1  da
parte di tutti gli individui comunque ivi presenti;
    b) divieto di accesso nei comuni di cui all'allegato 1;
    c)  sospensione  di  manifestazioni  o  iniziative  di  qualsiasi
natura, di eventi e di ogni forma di riunione  in  luogo  pubblico  o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e  religioso,
anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
    d) chiusura dei servizi educativi per l'infanzia di cui  all'art.
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e  delle  scuole  di
ogni  ordine  e  grado,  nonche'  delle  istituzioni  di   formazione
superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la  possibilita'  di
svolgimento di attivita' formative a distanza;
    e) sospensione  dei  viaggi  d'istruzione,  delle  iniziative  di
scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche
comunque denominate, programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di
ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020;
    f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico  dei  musei  e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.  101  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  dell'efficacia  delle
disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali
istituti e luoghi;
    g) sospensione delle attivita' degli uffici pubblici, fatta salva
l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica  utilita',  secondo
le modalita' e i  limiti  indicati  con  provvedimento  del  prefetto
territorialmente competente;
    h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche  e  private,
indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;
    i) chiusura di tutte le attivita' commerciali, ad  esclusione  di
quelle di pubblica utilita', dei servizi pubblici essenziali  di  cui
agli articoli 1 e 2 della legge 12  giugno  1990,  n.  146,  e  degli
esercizi commerciali per l'acquisto dei  beni  di  prima  necessita',
secondo le modalita'  e  i  limiti  indicati  con  provvedimento  del
prefetto territorialmente competente;
    j) obbligo di accedere ai servizi  pubblici  essenziali,  nonche'
agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima  necessita'
indossando  dispositivi  di  protezione   individuale   o   adottando
particolari  misure  di  cautela  individuate  dal  dipartimento   di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
    k) sospensione dei servizi di trasporto di merci  e  di  persone,
terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale,  anche
non  di  linea,  con  esclusione  del  trasporto  di  beni  di  prima
necessita' e deperibili e fatte salve le eventuali  deroghe  previste
dai prefetti territorialmente competenti;
    l) sospensione delle attivita'  lavorative  per  le  imprese,  ad
esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica
utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che
possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita'  a
distanza. Il prefetto, d'intesa con  le  autorita'  competenti,  puo'
individuare specifiche misure finalizzate a  garantire  le  attivita'
necessarie per l'allevamento degli animali e la  produzione  di  beni
alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo
biologico di piante e animali;
    m) sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative per i
lavoratori residenti o domiciliati, anche  di  fatto,  nel  comune  o
nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori  da  uno
dei comuni di cui all'allegato 1.
  2. Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma  1,  non  si
applicano al personale sanitario al personale delle forze di polizia,
del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle forze armate,
nell'esercizio delle proprie funzioni.
                               Art. 2

Misure urgenti di contenimento del contagio  nelle  regioni  e  nelle
                 province di cui agli allegati 2 e 3

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui  all'allegato  2  sono
adottate le seguenti misure di contenimento:
    a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, sino all'8 marzo  2020,  in  luoghi  pubblici  o
privati. Resta  consentito  lo  svolgimento  dei  predetti  eventi  e
competizioni, nonche' delle sedute  di  allenamento,  all'interno  di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei  comuni  diversi  da
quelli di cui all'allegato 1.  E'  fatto  divieto  di  trasferta  dei
tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2
per la partecipazione  ad  eventi  e  competizioni  sportive  che  si
svolgono nelle restanti regioni e province;
    b) e' consentito lo svolgimento delle attivita'  nei  comprensori
sciistici a condizione  che  il  gestore  provveda  alla  limitazione
dell'accesso  agli  impianti  di  trasporto  chiusi  assicurando   la
presenza di un massimo di persone pari ad  un  terzo  della  capienza
(funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
    c) sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni
organizzate, di carattere non  ordinario,  nonche'  degli  eventi  in
luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale,
ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  ma
aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema,
teatri, discoteche, cerimonie religiose;
    d) apertura dei luoghi di culto e' condizionata  all'adozione  di
misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di  rispettare  la
distanza tra loro di almeno un metro;
    e) sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi  per
l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,
n. 65 e delle attivita' didattiche nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nonche' della  frequenza  delle  attivita'  scolastiche  e  di
formazione superiore, comprese le Universita'  e  le  Istituzioni  di
Alta  Formazione   Artistica   Musicale   e   Coreutica,   di   corsi
professionali,  master,  corsi  per  le   professioni   sanitarie   e
universita' per anziani, ad esclusione dei  corsi  per  i  medici  in
formazione specialistica e  dei  corsi  di  formazione  specifica  in
medicina generale, nonche'  delle  attivita'  dei  tirocinanti  delle
professioni  sanitarie,  ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'   di
svolgimento di attivita' formative a distanza;
    f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  a
condizione che  detti  istituti  e  luoghi  assicurino  modalita'  di
fruizione contingentata o comunque tali da evitare  assembramenti  di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle  caratteristiche  dei
locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare
la distanza tra loro di almeno un metro;
    g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad
esclusione dei casi  in  cui  venga  effettuata  la  valutazione  dei
candidati  esclusivamente  su  basi  curriculari   e/o   in   maniera
telematica, nonche' ad  esclusione  dei  concorsi  per  il  personale
sanitario,  ivi  compresi  gli  esami  di  stato  e  di  abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di  quelli  per
il personale della protezione  civile,  ferma  restando  l'osservanza
delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica
amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
    h) svolgimento delle attivita' di  ristorazione,  bar  e  pub,  a
condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere  e
che, tenendo conto  delle  dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei
locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di  rispettare  la
distanza tra loro di almeno un metro;
    i) apertura delle attivita' commerciali diverse da quelle di  cui
alla lettera h) condizionata  all'adozione  di  misure  organizzative
tali da consentire  un  accesso  ai  predetti  luoghi  con  modalita'
contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti  di  persone,
tenuto conto delle dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei  locali
aperti  al  pubblico,  e  tali  da  garantire  ai  frequentatori   la
possibilita' di rispettare la distanza  di  almeno  un  metro  tra  i
visitatori;
    j) limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di  degenza,
da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
    k) rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori  agli  ospiti
nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
    l) sospensione dei congedi ordinari  del  personale  sanitario  e
tecnico, nonche' del personale le cui attivita'  siano  necessarie  a
gestire le attivita' richieste dalle unita'  di  crisi  costituite  a
livello regionale;
    m) privilegiare, nello svolgimento di  incontri  o  riunioni,  le
modalita' di collegamento da remoto  con  particolare  riferimento  a
strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita'  e
coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.
  2. Nelle sole province di cui all'allegato 3 si applica altresi' la
seguente misura:
    a) chiusura nelle giornate di sabato e  domenica  delle  medie  e
grandi strutture di vendita e  degli  esercizi  commerciali  presenti
all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle
farmacie,  delle  parafarmacie  e  dei  punti   vendita   di   generi
alimentari.
  3. Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di  Piacenza
si applica altresi' la seguente misura:
    a) sospensione delle  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi,
piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli
essenziali di assistenza, centri culturali,  centri  sociali,  centri
ricreativi.
  4. Negli uffici giudiziari ricompresi nei  distretti  di  Corte  di
appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1, sino  al  15
marzo 2020, per i servizi aperti al  pubblico  e  in  relazione  alle
attivita' non strettamente connesse ad atti e attivita'  urgenti,  il
Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il  dirigente  amministrativo,
puo' stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche
in deroga a quanto disposto dall'art.  162  della  legge  23  ottobre
1960, n. 1196.
                               Art. 3

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

  1. Nell'ambito dell'intero territorio nazionale operano le seguenti
misure:
    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate  misure  di
prevenzione per la diffusione delle infezioni  per  via  respiratoria
previste dall'Organizzazione mondiale  della  sanita'  e  applica  le
indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti
previste dal Ministero della salute;
    b) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle
misure di prevenzione rese note dal Ministero  della  salute  di  cui
all'allegato 4;
    c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1  del
25 febbraio 2020, sono messe a disposizione  degli  addetti,  nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani;
    d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la
diffusione delle medesime informazioni sulle  misure  di  prevenzione
igienico sanitarie  elencate  nell'allegato  4  presso  gli  esercizi
commerciali;
    e) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
    f) nello svolgimento  delle  procedure  concorsuali  pubbliche  e
private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere
adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti
ravvicinati tra i candidati e tali da garantire  ai  partecipanti  la
possibilita' di rispettare la distanza di  almeno  un  metro  tra  di
loro;
    g) chiunque  abbia  fatto  ingresso  in  Italia,  a  partire  dal
quattordicesimo giorno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del
presente  decreto,  dopo  aver  soggiornato   in   zone   a   rischio
epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale  della
sanita',  o  sia  transitato  o  abbia  sostato  nei  comuni  di  cui
all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al  dipartimento  di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio  nonche'
al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG»)  ovvero  al
pediatra di  libera  scelta  (di  seguito  «PLS»).  Le  modalita'  di
trasmissione dei dati ai servizi di sanita'  pubblica  sono  definite
dalle regioni con apposito provvedimento, che  indica  i  riferimenti
dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; in caso
di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o  il  numero
verde appositamente istituito  dalla  regione,  gli  operatori  delle
centrali comunicano generalita' e recapiti  per  la  trasmissione  ai
servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti.
  2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica
territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle
comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1,  alla  prescrizione
della  permanenza  domiciliare,  secondo  le  modalita'  di   seguito
indicate:
    a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti  ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
    b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento  fiduciario,  informano  dettagliatamente  l'interessato
sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e  le  finalita'
al fine di assicurare la massima adesione;
    c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento  fiduciario  l'operatore  di  sanita'  pubblica  informa
inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto  e'  assistito  anche  ai  fini
dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare  INPS.  HERMES.
25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);
    d) in caso di necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per
l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione
indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara
che per motivi di sanita' pubblica  e'  stato  posto  in  quarantena,
specificando la data di inizio e fine.
  3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre:
    a) accertare l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del
soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali
conviventi;
    b) informare la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di
comparsa di sintomi;
    c) informare la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la
temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).
  4.  Allo  scopo  di  massimizzare  l'efficacia  del  protocollo  e'
indispensabile informare sul significato, le modalita' e le finalita'
dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione
e l'applicazione delle seguenti misure:
    a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici  giorni
dall'ultima esposizione;
    b) divieto di contatti sociali;
    c) divieto di spostamenti e/o viaggi;
    d)  obbligo  di  rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'   di
sorveglianza;
  5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
    a) avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore  di  sanita'
pubblica;
    b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire  all'avvio  del
protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
    c) rimanere nella sua  stanza  con  la  porta  chiusa  garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in
ospedale, ove necessario.
  6.  L'operatore  di  sanita'   pubblica   provvede   a   contattare
quotidianamente per avere notizie sulle condizioni  di  salute  della
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo
aver consultato il MMG/PLS, il medico  di  sanita'  pubblica  procede
secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero
della salute.
  7. Su tutto il territorio  nazionale  si  applicano  le  misure  di
prevenzione di cui all'allegato 4.
                               Art. 4

          Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale

  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  le  seguenti
misure:
    a) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18
a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la
durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati
dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi
individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art.
22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via  telematica
anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito
dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
    b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,
le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque  denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di  ogni  ordine  e  grado,
sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;
    c) la riammissione nei servizi educativi per  l'infanzia  di  cui
all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  65  e  nelle
scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva
soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15
novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n.
6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla  data  del
15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico,  anche  in
deroga alle disposizioni vigenti;
    d) i dirigenti scolastici delle scuole  nelle  quali  l'attivita'
didattica  sia  stata  sospesa  per  l'emergenza  sanitaria,  possono
attivare, sentito il  collegio  dei  docenti,  per  la  durata  della
sospensione, modalita' di didattica a distanza avuto  anche  riguardo
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita';
    e) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore
dei candidati che non hanno potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in
ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f)  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  febbraio  2020,
la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    f) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  Alta  Formazione
Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non e' consentita, per  le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la  partecipazione  degli  studenti  alle  attivita'   didattiche   o
curriculari,  le  attivita'  medesime  possono  essere  svolte,   ove
possibile, con  modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime
Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche
esigenze  degli  studenti  con  disabilita'.  Le  Universita'  e   le
Istituzioni  di  cui  al  precedente  periodo,   successivamente   al
ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto
necessario ed in ogni caso individuandone le relative  modalita',  il
recupero delle attivita'  formative  nonche'  di  quelle  curriculari
ovvero  di  ogni  altra  prova  o  verifica,  anche  intermedia,  che
risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
    g) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle
Universita' e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale
e  Coreutica,  queste  possono  essere  svolte,  ove  possibile,  con
modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e
Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli
studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di  cui  al
precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle
attivita' formative, nonche' di quelle curriculari,  ovvero  di  ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del  percorso  didattico;  le  assenze  maturate  dagli
studenti di cui alla presente lettera  non  sono  computate  ai  fini
della eventuale ammissione ad esami  finali  nonche'  ai  fini  delle
relative valutazioni;
    h) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del Covid-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti  provenienti  dai
Comuni di  cui  all'allegato  1,  sino  al  termine  dello  stato  di
emergenza.
                               Art. 5

               Esecuzione e monitoraggio delle misure

  1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure  di  cui  all'art.  1,  nonche'  monitora  l'attuazione  delle
restanti  misure  da  parte  delle  amministrazioni  competenti.   Il
prefetto, ove occorra, si avvale  delle  forze  di  polizia,  con  il
possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'
delle  forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della regione e  della  provincia
autonoma interessata.
                               Art. 6

                         Disposizioni finali

  1. Le disposizioni del presente decreto producono il  loro  effetto
dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni
contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020.
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto
cessano di produrre effetti il decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 23 febbraio 2020, nonche' il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresi'  di  produrre
effetto ogni ulteriore  misura  anche  di  carattere  contingibile  e
urgente, adottata, ai sensi dell'art. 3, comma 2,  del  decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6.
    Roma, 1° marzo 2020

                                                  Il Presidente     
                                           del Consiglio dei ministri
                                                      Conte         

Il Ministro della salute
        Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2020
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
346
                                                           Allegato 1

    Comuni:
      1) nella Regione Lombardia:
        a) Bertonico;
        b) Casalpusterlengo;
        c) Castelgerundo;
        d) Castiglione D'Adda;
        e) Codogno;
        f) Fombio;
        g) Maleo;
        h) San Fiorano;
        i) Somaglia;
        l) Terranova dei Passerini.
      2) nella Regione Veneto:
        a) Vo'.
                                                           Allegato 2

    Regioni:
      a) Emilia-Romagna;
      b) Lombardia;
      c) Veneto.
    Province:
      a) Pesaro e Urbino;
      b) Savona.
                                                           Allegato 3

    Province:
      a) Bergamo;
      b) Lodi;
      c) Piacenza;
      d) Cremona.
                                                           Allegato 4

    Misure igieniche:
      a)  lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   a
disposizione in tutti  i  locali  pubblici,  palestre,  supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per
il lavaggio delle mani;
      b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di
infezioni respiratorie acute;
      c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
      d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
      e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che
siano prescritti dal medico;
      f) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o
alcol;
      g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malato  o
si assiste persone malate. 

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