DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19. (20G00035)
(GU n.79 del 25-3-2020)
Vigente al: 26-3-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanita' ha
dichiarato la pandemia da COVID-19;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della
sanita';
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare nuove
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento
alla diffusione del predetto virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 marzo 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla
diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio
nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu'
misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati,
ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e
modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico
del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1, possono essere
adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al
rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio
nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti
misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo
limitazioni alla possibilita' di allontanarsi dalla propria
residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali
limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative,
da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco,
ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in
territori comunali, provinciali o regionali, nonche' rispetto al
territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai
soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di
malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di
fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o
dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche'
risultate positive al virus;
f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in
luoghi pubblici o aperti al pubblico;
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di
qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in
luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,
sportivo, ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione
dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo,
discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri
culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi
di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento
sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale, salva
la possibilita' di svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa
la possibilita' di disporre la chiusura temporanea di palestre,
centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti
sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di
svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi
luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative,
sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;
o) possibilita' di disporre o di affidare alle competenti
autorita' statali e regionali la limitazione, la riduzione, la
sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di
merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque
interne, anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale;
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle
attivita' didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche'
delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita' e
le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di
corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita'
formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali
e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita' formative
o prove di esame, ferma la possibilita' del loro svolgimento di
attivita' in modalita' a distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di
scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico
o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di
cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche'
dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o
gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici
delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita'
indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente
mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e
selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di
lavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi in
cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi
curriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte salve l'adozione
degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla
legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia'
ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di
svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici
incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita' commerciali di
vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare
la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti
di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le
condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il
rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione
al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di
alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
z) limitazione o sospensione di altre attivita' d'impresa o
professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche
funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di esclusione
dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la
distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a
prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di
contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione
individuale;
aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione
di quelli necessari per assicurare la reperibilita' dei generi
agricoli, alimentari e di prima necessita';
bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei
pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture
di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA),
hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per
anziani, autosufficienti e non, nonche' agli istituti penitenziari ed
istituti penitenziari per minorenni;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei
confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a
rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale
della sanita' o dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto
al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga
alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita' consentite si svolgano previa
assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a
evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le
condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il
rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita', laddove
non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione
di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti
di protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle
attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso per
caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate.
3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo' essere
imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione in
conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo,
ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettivita'
e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto assunto dopo
avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate.
Art. 2
Attuazione delle misure di contenimento
1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro
della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri
ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o
alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino
l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma
possono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti delle
regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui
riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della
salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il
Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri
competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le
valutazioni di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato
tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata
fino a tale momento, in casi di estrema necessita' e urgenza per
situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono
essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla
base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
originariamente previsti le misure gia' adottate con i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020,
9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure,
ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite
di ulteriori dieci giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini
per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del
presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo
preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e
21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro
pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro
da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle
misure adottate ai sensi del presente decreto.
Art. 3
Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale
1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con
efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a
specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso,
possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di
cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle
attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita'
produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia
nazionale.
2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze
contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in
contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto
cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di
poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.
Art. 4
Sanzioni e controlli
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle
misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e
applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e
non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo
650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge
attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3,
comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene
mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a
un terzo.
2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u),
v), z) e aa), si applica altresi' la sanzione amministrativa
accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30
giorni.
3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento
in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui
all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle
autorita' che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica
l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
4. All'atto dell'accertamento delle violazioni ci cui al comma 2,
ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della
violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura
provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non
superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e'
scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la
sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e'
applicata nella misura massima.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del
codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), e' punita ai sensi
dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo
unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto
fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono
sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con
l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate
nella misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle
Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i
competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate
impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per
assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli
articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica
sicurezza.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Sono abrogati:
a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli
articoli 3, comma 6-bis, e 4;
b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 marzo 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Speranza, Ministro della salute
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Nessun commento:
Posta un commento