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giovedì 26 marzo 2020

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) (GU n.79 del 25-3-2020) Vigente al: 26-3-2020



DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19. (20G00035)
(GU n.79 del 25-3-2020)
  Vigente al: 26-3-2020 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
  Tenuto  conto  che  l'organizzazione  mondiale  della  sanita'   ha
dichiarato la pandemia da COVID-19;
  Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione  mondiale  della
sanita';
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare  nuove
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento
alla diffusione del predetto virus;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 marzo 2020;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri della  giustizia  e
dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

        Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

  1. Per contenere e contrastare i rischi  sanitari  derivanti  dalla
diffusione del virus COVID-19, su  specifiche  parti  del  territorio
nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto,  una  o  piu'
misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi  predeterminati,
ciascuno di durata non  superiore  a  trenta  giorni,  reiterabili  e
modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020,  termine  dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di  modularne  l'applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo  l'andamento  epidemiologico
del predetto virus.
  2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma  1,  possono  essere
adottate, secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  al
rischio effettivamente presente su specifiche  parti  del  territorio
nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le  seguenti
misure:
    a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo
limitazioni  alla  possibilita'   di   allontanarsi   dalla   propria
residenza, domicilio o dimora  se  non  per  spostamenti  individuali
limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze  lavorative,
da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni;
    b) chiusura al pubblico di strade  urbane,  parchi,  aree  gioco,
ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
    c) limitazioni o divieto  di  allontanamento  e  di  ingresso  in
territori comunali, provinciali  o  regionali,  nonche'  rispetto  al
territorio nazionale;
    d) applicazione della misura della  quarantena  precauzionale  ai
soggetti che hanno avuto contatti  stretti  con  casi  confermati  di
malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate  al  di
fuori del territorio italiano;
    e) divieto assoluto di allontanarsi dalla  propria  abitazione  o
dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche'
risultate positive al virus;
    f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti  in
luoghi pubblici o aperti al pubblico;
    g) limitazione o sospensione di manifestazioni  o  iniziative  di
qualsiasi natura, di eventi e di ogni  altra  forma  di  riunione  in
luogo pubblico o  privato,  anche  di  carattere  culturale,  ludico,
sportivo, ricreativo e religioso;
    h) sospensione delle cerimonie civili  e  religiose,  limitazione
dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
    i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto  sale  da  ballo,
discoteche,  sale  giochi,  sale  scommesse  e  sale  bingo,   centri
culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi
di aggregazione;
    l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione  o  evento
sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale, salva
la possibilita' di svolgimento a distanza;
    m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati,  ivi  compresa
la possibilita' di  disporre  la  chiusura  temporanea  di  palestre,
centri  termali,  sportivi,  piscine,  centri  natatori  e   impianti
sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le  modalita'  di
svolgimento  degli  allenamenti  sportivi  all'interno  degli  stessi
luoghi;
    n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative,
sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;
    o)  possibilita'  di  disporre  o  di  affidare  alle  competenti
autorita' statali  e  regionali  la  limitazione,  la  riduzione,  la
sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di
merci, automobilistico, ferroviario, aereo,  marittimo,  nelle  acque
interne, anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale;
    p) sospensione  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle
attivita' didattiche delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  nonche'
delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita'  e
le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,  di
corsi professionali, master, corsi per  le  professioni  sanitarie  e
universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita'
formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e  locali
e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita' formative
o prove di esame, ferma  la  possibilita'  del  loro  svolgimento  di
attivita' in modalita' a distanza;
    q) sospensione  dei  viaggi  d'istruzione,  delle  iniziative  di
scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche
comunque denominate, programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di
ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
    r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al  pubblico
o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di
cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nonche'
dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o
gratuito a tali istituti e luoghi;
    s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli  uffici
delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque  salve  le  attivita'
indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali  prioritariamente
mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile;
    t)  limitazione  o  sospensione  delle  procedure  concorsuali  e
selettive finalizzate all'assunzione di personale  presso  datori  di
lavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi in
cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi
curriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte  salve  l'adozione
degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati  dalla
legge, la conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  gia'
ultimata  la  valutazione  dei  candidati  e   la   possibilita'   di
svolgimento  dei  procedimenti  per  il  conferimento  di   specifici
incarichi;
    u) limitazione  o  sospensione  delle  attivita'  commerciali  di
vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare
la  reperibilita'  dei  generi  agricoli,  alimentari  e   di   prima
necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti
di persone, con obbligo  a  carico  del  gestore  di  predisporre  le
condizioni per garantire il rispetto di  una  distanza  di  sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il
rischio di contagio;
    v) limitazione o sospensione delle attivita' di  somministrazione
al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo  sul  posto  di
alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
    z) limitazione o  sospensione  di  altre  attivita'  d'impresa  o
professionali,  anche  ove  comportanti  l'esercizio   di   pubbliche
funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di  esclusione
dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia  possibile  rispettare  la
distanza di sicurezza  interpersonale  predeterminata  e  adeguata  a
prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura  di
contenimento,  con  adozione  di  adeguati  strumenti  di  protezione
individuale;
    aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a  eccezione
di quelli  necessari  per  assicurare  la  reperibilita'  dei  generi
agricoli, alimentari e di prima necessita';
    bb) specifici divieti o limitazioni per  gli  accompagnatori  dei
pazienti  nelle  sale  di  attesa  dei   dipartimenti   emergenze   e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
    cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a  strutture
di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite  (RSA),
hospice,  strutture  riabilitative  e  strutture   residenziali   per
anziani, autosufficienti e non, nonche' agli istituti penitenziari ed
istituti penitenziari per minorenni;
    dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei
confronti di coloro che sono transitati e hanno  sostato  in  zone  a
rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale
della sanita' o dal Ministro della salute;
    ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione  rispetto
al rischio epidemiologico;
    ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga
alla disciplina vigente;
    gg) previsione che le attivita'  consentite  si  svolgano  previa
assunzione da parte del titolare o del gestore  di  misure  idonee  a
evitare assembramenti di  persone,  con  obbligo  di  predisporre  le
condizioni per garantire il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il
rischio di contagio; per i servizi di  pubblica  necessita',  laddove
non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione
di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione  di  strumenti
di protezione individuale;
    hh) eventuale previsione di  esclusioni  dalle  limitazioni  alle
attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso  per
caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate.
  3. Per la durata dell'emergenza di cui  al  comma  1,  puo'  essere
imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione  in
conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente  articolo,
ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne  l'effettivita'
e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto  assunto  dopo
avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate.
                               Art. 2

               Attuazione delle misure di contenimento

  1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate  con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il  Ministro
della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e  gli  altri
ministri competenti per materia, nonche' i presidenti  delle  regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione  o
alcune specifiche regioni,  ovvero  il  Presidente  della  Conferenza
delle regioni e delle province autonome, nel caso in  cui  riguardino
l'intero territorio nazionale. I decreti di  cui  al  presente  comma
possono essere altresi' adottati su  proposta  dei  presidenti  delle
regioni interessate, nel caso in cui  riguardino  esclusivamente  una
regione o alcune specifiche  regioni,  ovvero  del  Presidente  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso  in  cui
riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il  Ministro  della
salute, il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  della  difesa,  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  gli   altri   ministri
competenti per  materia.  Per  i  profili  tecnico-scientifici  e  le
valutazioni di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui
al presente comma  sono  adottati  sentito,  di  norma,  il  Comitato
tecnico scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  dipartimento
della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.
  2.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1  e  con  efficacia  limitata
fino a tale momento, in casi di  estrema  necessita'  e  urgenza  per
situazioni sopravvenute le  misure  di  cui  all'articolo  1  possono
essere adottate dal Ministro della salute ai sensi  dell'articolo  32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati  sulla
base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge  5
marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32  della  legge  23
dicembre  1978,  n.  833.  Continuano  ad  applicarsi   nei   termini
originariamente previsti le misure gia' adottate con  i  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo  2020,
9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come  ancora  vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure,
ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi  nel  limite
di ulteriori dieci giorni.
  4. Per gli atti adottati ai sensi del presente  decreto  i  termini
per  il  controllo  preventivo  della  Corte  dei   conti,   di   cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,  sono
dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati  in  attuazione  del
presente decreto, durante lo svolgimento  della  fase  del  controllo
preventivo della Corte dei  conti,  sono  provvisoriamente  efficaci,
esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e
21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono
pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e
comunicati  alle  Camere  entro  il  giorno  successivo   alla   loro
pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro
da lui delegato riferisce ogni  quindici  giorni  alle  Camere  sulle
misure adottate ai sensi del presente decreto.
                               Art. 3

       Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale

  1.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del
Consiglio dei  ministri  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  e  con
efficacia limitata fino a tale momento, le regioni,  in  relazione  a
specifiche  situazioni  sopravvenute  di  aggravamento  del   rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una  parte  di  esso,
possono introdurre misure ulteriormente restrittive,  tra  quelle  di
cui  all'articolo  1,  comma  2,  esclusivamente  nell'ambito   delle
attivita' di  loro  competenza  e  senza  incisione  delle  attivita'
produttive  e  di  quelle  di  rilevanza  strategica  per  l'economia
nazionale.
  2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze
contingibili  e  urgenti  dirette  a  fronteggiare   l'emergenza   in
contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i  limiti  di  oggetto
cui al comma 1.
  3. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di
poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.
                               Art. 4

                        Sanzioni e controlli

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle
misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate  e
applicate con i provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma  1,  ovvero  dell'articolo  3,  e'  punito  con   la   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000  e
non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo
650  del  codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge
attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo  3,
comma 3.  Se  il  mancato  rispetto  delle  predette  misure  avviene
mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate  fino  a
un terzo.
  2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u),
v),  z)  e  aa),  si  applica  altresi'  la  sanzione  amministrativa
accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5  a  30
giorni.
  3. Le violazioni sono accertate ai sensi della  legge  24  novembre
1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo  202  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia  di  pagamento
in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di  cui
all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni  per
le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate  dalle
autorita' che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si  applica
l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
  4. All'atto dell'accertamento delle violazioni ci cui al  comma  2,
ove necessario per impedire la prosecuzione o la  reiterazione  della
violazione,  l'autorita'  procedente  puo'   disporre   la   chiusura
provvisoria  dell'attivita'  o  dell'esercizio  per  una  durata  non
superiore  a  5  giorni.  Il  periodo  di  chiusura  provvisoria   e'
scomputato dalla corrispondente sanzione  accessoria  definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione.
  5. In caso di reiterata violazione della medesima  disposizione  la
sanzione  amministrativa  e'  raddoppiata  e  quella  accessoria   e'
applicata nella misura massima.
  6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452  del
codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura
di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  e),  e'  punita  ai  sensi
dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934,  n.  1265,  Testo
unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
  7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27  luglio  1934,
n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con  l'arresto
fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire  800.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi  e  con
l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
  8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, ma in tali casi le sanzioni  amministrative  sono  applicate
nella misura minima  ridotta  alla  meta'.  Si  applicano  in  quanto
compatibili le disposizioni degli articoli  101  e  102  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
  9.   Il   Prefetto,   informando   preventivamente   il    Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle  misure  avvalendosi  delle
Forze di polizia e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,  sentiti  i
competenti comandi territoriali.  Al  personale  delle  Forze  armate
impiegato,  previo  provvedimento  del   Prefetto   competente,   per
assicurare l'esecuzione delle misure  di  contenimento  di  cui  agli
articoli 1 e 2 e' attribuita  la  qualifica  di  agente  di  pubblica
sicurezza.
                               Art. 5

                         Disposizioni finali

  1. Sono abrogati:
    a) il decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,  ad  eccezione  degli
articoli 3, comma 6-bis, e 4;
    b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione.
  3. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  le  amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante  utilizzo
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente.
                               Art. 6

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 25 marzo 2020

                             MATTARELLA

                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Speranza, Ministro della salute

                                Bonafede, Ministro della giustizia

                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

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