N. 42 ORDINANZA 11 febbraio - 6 marzo 2020
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Revoca
della patente di guida anche a seguito di estinzione del reato di
cui all'art. 590-bis cod. pen. a seguito di esito positivo della
messa alla prova - Denunciata violazione dei principi di
uguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza - Manifesta
inammissibilita' della questione.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2,
quarto periodo, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b),
numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.11 del 11-3-2020 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici :Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano
PETITTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma
2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 1, comma 6,
lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione
del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali
stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274), promosso dal Tribunale ordinario di Verbania
nel procedimento penale a carico di S. L., con ordinanza del 14
novembre 2018, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 2019 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima
serie speciale, dell'anno 2019.
Visto l'atto di costituzione di S. L.;
udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 2020 il Giudice
relatore Giovanni Amoroso;
udito l'avvocato Ilario Albertella per S. L.;
deliberato nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2020.
Ritenuto che, con ordinanza del 14 novembre 2018, il Giudice del
Tribunale ordinario di Verbania ha sollevato, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato
dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo
2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato
di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274), «nella parte in cui prevede
obbligatoriamente l'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di
estinzione del reato di cui all'art. 590-bis c.p. a seguito di esito
positivo della sospensione del procedimento con messa alla prova»;
che il rimettente riferisce di procedere nei confronti di una
persona imputata del delitto di lesioni personali stradali gravi o
gravissime, in relazione a una condotta non aggravata di cui al primo
comma dell'art. 590-bis del codice penale;
che il difensore dell'imputato ha tempestivamente formulato la
richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova,
producendo attestazione della presentazione della richiesta
all'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) competente per
l'elaborazione del programma, rispetto al quale il pubblico ministero
ha formulato parere favorevole;
che, ad avviso del giudice a quo, anche «in ipotesi di
sospensione del procedimento con messa alla prova con esito positivo,
a cui consegua l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 168-ter II°
comma c.p., il giudice e' comunque tenuto all'applicazione delle
sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge»;
che, pertanto, sussisterebbe «la rilevanza, nel presente
processo, della questione che si prospetta»;
che, infatti, l'art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 41
del 2016 ha, tra l'altro, modificato l'art. 222 cod. strada,
introducendo, al quarto periodo del comma 2, la previsione
dell'applicazione obbligatoria in caso di condanna, anche
condizionalmente sospesa, o di applicazione della pena su richiesta
delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale,
della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente
di guida;
che il giudice a quo dubita della legittimita' costituzionale
della disposizione censurata, per violazione dell'art. 3 Cost., nella
parte in cui «in base al combinato disposto con la norma di cui
all'art. 168-ter, comma 2 c.p.» rende obbligatoria l'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente
di guida anche nell'ipotesi di estinzione del reato di cui all'art.
590-bis cod. pen., per esito positivo della messa alla prova ai sensi
dell'art. 464-septies cod. proc. pen.;
che la scelta del legislatore si porrebbe in contrasto con il
principio di ragionevolezza, di proporzionalita' e di uguaglianza in
quanto, eliminando la previsione della possibilita' di applicare la
piu' tenue sanzione della sospensione della patente di guida,
sottopone alla medesima sanzione accessoria, senza possibilita' di
graduazione, situazioni ontologicamente diverse, quali le lesioni
gravi, le lesioni gravissime e l'omicidio colposo, derivanti dalla
violazione di norme del codice della strada;
che, in particolare, la lesione dei richiamati principii
deriverebbe dalla diversita' delle condotte, attestata dalla notevole
differenziazione delle sanzioni penali, graduate in funzione del
diverso disvalore sociale degli illeciti in rapporto all'evidente,
differente, intensita' dell'offesa ai beni giuridici della vita e
dell'incolumita' individuale;
che, con atto del 27 maggio 2019, si e' costituito in giudizio
l'imputato S. L., chiedendo che la questione sia dichiarata
ammissibile e fondata;
che, in particolare, osserva che, anche in caso di sentenza
dichiarativa di estinzione del reato, per esito positivo della messa
alla prova, il giudice sarebbe chiamato a dare applicazione alla
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di
guida, ai sensi della disposizione censurata;
che, richiamando la sentenza di questa Corte n. 88 del 2019,
afferma come l'indifferenziato automatismo risulti vieppiu'
irragionevole nel caso di specie.
Considerato che la sollevata questione di legittimita'
costituzionale - avente ad oggetto l'art. 222, comma 2, quarto
periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b),
numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato
di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali,
nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274), per plurimi motivi, e' manifestamente inammissibile;
che, in particolare, il rito speciale in esame, previsto e
disciplinato dagli artt. 168-bis e seguenti del codice penale e dagli
artt. 464-bis e seguenti del codice di procedura penale, introdotti,
rispettivamente, dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 4, comma 1,
lettera a), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in
materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili), si snoda secondo un articolato procedimento;
che, infatti, ai fini che qui rilevano, l'imputato, ai sensi
dell'art. 464-bis cod. proc. pen., puo' chiedere la sospensione del
procedimento con messa alla prova mediante la presentazione
dell'istanza al giudice, corredata da un programma di trattamento,
elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE)
oppure, dalla richiesta di elaborazione di un programma di
trattamento;
che, secondo quanto previsto dall'art. 464-quater cod. proc.
pen., alla formulazione della richiesta segue l'effettiva
elaborazione del programma di trattamento e, poi, la decisione del
giudice in ordine all'idoneita' del medesimo;
che la sospensione del procedimento con messa alla prova e'
disposta con ordinanza soltanto dopo che il giudice abbia ritenuto
idoneo il trattamento, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod.
pen., e abbia ritenuto che l'imputato si asterra' dal commettere
altri reati, sempreche' non debba pronunciare sentenza di
proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;
che il procedimento non puo' essere sospeso per un periodo
superiore a due anni, quando si procede per reati per i quali e'
prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena
pecuniaria, e per un periodo superiore a un anno quando si procede
per reati per i quali e' prevista la sola pena pecuniaria;
che, infine, decorso il periodo di sospensione del procedimento
con messa alla prova, il giudice, ai sensi dell'art. 464-septies cod.
proc. pen., dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto
del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni
stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo;
che, nel caso di specie, il rimettente ha sollevato la questione
di legittimita' costituzionale sulla base della mera richiesta,
formulata dall'imputato, di essere ammesso al rito speciale della
sospensione del procedimento con messa alla prova;
che, quindi, nel giudizio a quo, il rimettente non deve decidere
sulla estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova,
ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., non avendo il
rimettente neppure emesso l'ordinanza di sospensione del
procedimento;
che, dunque, la sentenza di estinzione del reato, per il
possibile esito positivo della messa alla prova, cui conseguirebbe,
ad avviso del giudice a quo, l'applicazione obbligatoria della
sanzione accessoria amministrativa della revoca della patente di
guida, si presenta come meramente eventuale;
che, pertanto, alla luce della consolidata giurisprudenza di
questa Corte, la questione e' irrilevante e, dunque, inammissibile
perche' sollevata in via meramente ipotetica e astratta (ex multis,
sentenza n. 217 del 2019; ordinanze n. 259 del 2016 e n. 96 del
2014);
che, inoltre, il giudice a quo muove dal presupposto secondo cui
l'art. 168-ter, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone
che l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova
«non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative
accessorie, ove previste dalla legge», implichi che il giudice sia
comunque tenuto all'applicazione delle sanzioni amministrative
accessorie previste dalla legge;
che sulla base di tale interpretazione della norma censurata, il
rimettente ha sollevato la questione di legittimita', nella
convinzione di essere obbligato ad applicare, anche in caso di
eventuale sentenza di estinzione del reato per esito positivo della
messa alla prova, la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida, anziche' la piu' tenue sanzione della
sospensione della stessa;
che, il rimettente - a prescindere dalla recente sentenza n. 88
del 2019 con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale della disposizione censurata nel presente giudizio,
nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art.
444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis
cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca
della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del
secondo e terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada,
allorche' non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste
dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis
cod. pen. - ha omesso di considerare il quadro normativo e
giurisprudenziale in ordine alle conseguenze della dichiarazione di
estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova
sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie;
che, infatti, il giudice a quo non si e' confrontato con la
giurisprudenza di legittimita', secondo la quale la dichiarazione di
estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai
sensi dell'art. 168-ter cod. pen., prescindendo dell'accertamento
della responsabilita' penale, comporta che il giudice non debba
applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della
sospensione della patente di guida, di competenza, invece, del
prefetto, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada (Corte di
cassazione, sezione sesta penale, sentenza 25 maggio-14 giugno 2017,
n. 29796; sezione quarta penale, sentenze 24 novembre-14 dicembre
2016, n. 52868, e 17 settembre-5 ottobre 2015, n. 40069);
che, analogo principio e' stato, altresi', affermato con
riferimento alla dichiarazione di estinzione del reato per
prescrizione (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 10
maggio-14 giugno 2018, n. 27405);
che, peraltro, anche in riferimento alla pronunzia di esclusione
della punibilita' per particolare tenuita' del fatto, ai sensi
dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di cassazione, ha statuito che
«quando manca una pronunzia di condanna o di proscioglimento, le
sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella
sfera di competenza dell'amministrazione pubblica» (Corte di
cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 febbraio-6 aprile 2016,
n. 13681);
che, infine, il rimettente ha, altresi', omesso di considerare il
quadro normativo delineato dalle disposizioni di cui gli artt. 221,
224 e 224-ter cod. strada, dalle quali si ricava il riespandersi
dell'autonomia della sanzione amministrativa accessoria in caso di
estinzione del reato;
che, anche questa Corte, quanto alla natura dell'istituto della
messa alla prova, ha affermato che si tratta di «una considerazione
della responsabilita' dell'imputato», in via incidentale e allo stato
degli atti perche' l'accertamento definitivo e' rimesso all'eventuale
prosieguo del giudizio, nel caso di esito negativo della prova
(sentenza n. 68 del 2019); e ha, inoltre, precisato che «se e' vero
che nel procedimento con messa alla prova manca una condanna, e'
anche vero che correlativamente manca un'attribuzione di
colpevolezza: nei confronti dell'imputato e su sua richiesta (non
perche' e' considerato colpevole), in difetto di un formale
accertamento di responsabilita', viene disposto un trattamento
alternativo alla pena che sarebbe stata applicata nel caso di
un'eventuale condanna» (sentenza n. 91 del 2018);
che, dunque, il rimettente ha erroneamente presupposto che l'art.
168-ter, comma 2, cod. pen, si riferisse al giudice e non, piuttosto,
all'autorita' amministrativa competente a irrogare la sanzione
amministrativa accessoria, nei casi previsti dalla legge;
che, quindi, l'omessa ricostruzione del quadro normativo e
giurisprudenziale di riferimento ha minato irrimediabilmente l'iter
logico argomentativo posto a fondamento della questione di
legittimita' costituzionale in quanto, se il rimettente avesse
considerato le norme del codice della strada e il consolidato
orientamento giurisprudenziale di legittimita', in caso di esito
positivo della messa alla prova, non avrebbe ritenuto di dover
applicare la sanzione amministrativa accessoria, ma avrebbe dovuto
investire il prefetto, quale autorita' competente a irrogare le
sanzioni della sospensione e della revoca della patente di guida, ai
sensi degli artt. 218 e 219 cod. strada;
che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'omessa
considerazione del quadro normativo e giurisprudenziale di
riferimento determina l'inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 59 del 2019,
n. 136 del 2018, n. 88 del 2017 e n. 92 del 2015).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1),
della legge 23 marzo 2016, n. 41, sollevata, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, dal Giudice del Tribunale ordinario di
Verbania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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