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giovedì 12 marzo 2020

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 9 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 648). (20A01580) (GU n.64 del 11-3-2020)



 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 9 marzo 2020

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
648). (20A01580)

(GU n.64 del 11-3-2020)


                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                       della protezione civile

  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»;
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020 recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili»;
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti
in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica
da COVID-19»;
  Visto il  decreto-legge  8  marzo  2020,  n.  11,  recante  «Misure
straordinarie ed urgenti per contrastare  l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19  e  contenere  gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento
dell'attivita' giudiziaria»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
marzo 2020;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
8 marzo 2020;
  Considerato che le regioni nel corso della  riunione  del  9  marzo
2020 di coordinamento tra lo Stato, le regioni  e  gli  enti  locali,
hanno rappresentato che negli impianti sciistici di piu'  regioni  si
e' verificato un  afflusso  di  persone  tale  da  non  poter  essere
garantite le distanze previste  con  le  misure  di  contrasto  e  di
contenimento al diffondersi del virus COVID-19;
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome in data;
  Sentiti  i  Ministri  della  salute,  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e degli affari regionali;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

                              Dispone:

                               Art. 1

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
Covid-19, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera f)  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  8  marzo  2020  si
applicano all'intero territorio nazionale.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 9 marzo 2020

                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli



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