PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 9 marzo 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
648). (20A01580)
(GU n.64 del 11-3-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646
dell'8 marzo 2020 recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure
straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento
dell'attivita' giudiziaria»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4
marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
8 marzo 2020;
Considerato che le regioni nel corso della riunione del 9 marzo
2020 di coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali,
hanno rappresentato che negli impianti sciistici di piu' regioni si
e' verificato un afflusso di persone tale da non poter essere
garantite le distanze previste con le misure di contrasto e di
contenimento al diffondersi del virus COVID-19;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome in data;
Sentiti i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei
trasporti e degli affari regionali;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
Covid-19, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si
applicano all'intero territorio nazionale.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
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