DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale. (20A01605)
(GU n.64 del 11-3-2020)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;
Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale,
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo
economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle
politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari
regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti
misure:
1) Sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta
eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima
necessita' individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli
esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e
grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali,
purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita'. Sono
chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i
mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi
alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le
parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro.
2) Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di
confezionamento che di trasporto. Restano, altresi', aperti gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree
di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale,
autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali,
lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro.
3) Sono sospese le attivita' inerenti i servizi alla persona (fra
cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate
nell'allegato 2.
4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono
beni e servizi.
5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3,
comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, puo' disporre la
programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto
pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e
alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari
necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle
effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi
essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di
contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con
riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e
di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle
effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi
essenziali.
6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera
e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
marzo 2020 e fatte salve le attivita' strettamente funzionali alla
gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma
agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi
individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a
23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attivita'
indifferibili da rendere in presenza.
7) In ordine alle attivita' produttive e alle attivita'
professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di
modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte
al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
c) siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non
indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove
non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro
come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi
di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali;
8) per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' che
siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e
contingentato l'accesso agli spazi comuni;
9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si
favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali.
10) Per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo
utilizzo delle modalita' di lavoro agile.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla
data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto
cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni
del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma, 11 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte
Il Ministro della salute: Speranza
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 429
Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari
vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di
consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi
specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le
telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:
47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e
materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di
medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per
toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per
riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la
lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato
via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato
per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per
corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2
SERVIZI PER LA PERSONA
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attivita' delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attivita' connesse
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