DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2020
Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente:
«Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19». (20A02727)
(GU n.127 del 18-5-2020)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e
dell'articolo 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19
e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Visti i verbali n. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 di cui alle sedute
del 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020 del comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni e integrazioni;
Ritenuto necessario provvedere alla riformulazione della lettera
cc) dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 maggio 2020;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro
dell'interno, della difesa, della giustizia e dell'economia e delle
finanze nonche' sentito il Presidente della conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome;
Richiamati integralmente tutte le disposizioni e gli allegati di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio
2020;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, la lettera cc) e' sostituita
dalla seguente: «cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal
Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi
per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni
territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero
della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione
del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in
condizione di isolamento dagli altri detenuti;».
Roma, 18 maggio 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne
n. 1065
Nessun commento:
Posta un commento