ORDINANZA N. 125
ANNO 2020
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Marta
CARTABIA;
Giudici: Aldo CAROSI,
Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA,
Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio
PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 120, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso
dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria nel procedimento vertente tra G. F.
e il Ministero dell’interno e altro, con ordinanza
del 12 novembre 2019, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2020 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie
speciale, dell’anno 2020.
Udito il Giudice relatore
Mario Rosario Morelli nella camera di consiglio del 26 maggio 2020, svolta ai
sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1),
lettera a);
deliberato nella camera
di consiglio del 26 maggio 2020.
Ritenuto che, nel
corso di un giudizio civile proposto avverso un provvedimento prefettizio di
revoca della patente di guida a persona sottoposta alla misura della libertà
vigilata, l’adito Tribunale ordinario di Reggio Calabria, motivatane la
rilevanza, ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questioni di legittimità
costituzionale dell’articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per contrasto con l’art. 3 della
Costituzione, «nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” –
invece che “può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei confronti
di coloro che sono o sono stati sottoposti a misura di sicurezza», e del comma
3 dello stesso art. 120 cod. strada, per contrasto con gli art. 3 e 27 Cost. «nella
parte in cui prevede […] che “la persona destinataria del provvedimento di
revoca non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi
almeno tre anni” anche nel caso in cui sopravvenga, prima dello scadere dei tre
anni, un provvedimento giurisdizionale dichiarativo della cessazione dello
stato di pericolosità del medesimo soggetto».
Considerato che la
prima delle due riferite questioni è manifestamente inammissibile per
sopravvenuta carenza di oggetto, in quanto, con la recente sentenza n. 24 del
2020, la disposizione di cui al comma 2, in parte qua, dell’art. 120 cod.
strada è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima in senso
puntualmente conforme al petitum del rimettente;
che la questione
relativa al comma 3 del predetto art. 120 cod. strada è, a sua volta,
manifestamente inammissibile, poiché la censurata previsione di non
conseguibilità di una nuova patente, «prima che siano decorsi almeno tre anni»
dalla revoca del titolo, è fattispecie logicamente e temporalmente diversa da
quella oggetto del giudizio a quo, nel quale si controverte, a monte, in ordine
ad un provvedimento di revoca della patente e non ad un successivo, e comunque
eventuale, provvedimento di negato rilascio di una «nuova patente» per mancato
decorso del prescritto triennio dalla revoca del titolo precedente.
Visti gli art. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1 delle Norme
integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata in riferimento
all’art. 3 della Costituzione dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, con
l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 120, comma 3, cod. strada, sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 27 Cost. dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio
2020.
F.to:
Marta CARTABIA,
Presidente
Mario Rosario MORELLI,
Redattore
Roberto MILANA,
Cancelliere
Depositata in
Cancelleria il 23 giugno 2020.
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