DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 44
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva
2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni durante il lavoro. (20G00062)
(GU n.145 del 9-6-2020)
Vigente al: 24-6-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;
Vista la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
durante il lavoro;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018, e in
particolare l'articolo 1 e l'allegato A, punto 11;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e, in particolare il Titolo IX, Capo II, concernente la protezione
dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Sentite le parti sociali nelle riunioni del 16 e 20 gennaio 2020;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nella riunione del 31 marzo 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri
della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze e della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'art. 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il medico competente
fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza
sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni,
segnala la necessita' che la stessa prosegua anche dopo che e'
cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario
per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico
competente fornisce, altresi', al lavoratore indicazioni riguardo
all'opportunita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo
la cessazione dell'attivita' lavorativa, sulla base dello stato di
salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze
scientifiche.».
Art. 2
Modifiche agli allegati XLII e XLIII
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° giugno 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Amendola, Ministro per gli affari
europei
Catalfo, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Bonafede, Ministro della giustizia
Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato I
ALLEGATO XLII
Elenco di Sostanze, Miscele e Processi
Elenco di sostanze, miscele e processi
1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici
presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante
il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool
isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro.
6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina
respirabile generata da un procedimento di lavorazione.
Allegato II
Allegato XLIII
Valori limite di esposizione professionale
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegati
- Allegato I
- Allegato I
- Allegato II
- Allegato II
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