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mercoledì 11 novembre 2020

Cassazione: mobbing sul lavoro punibile con reato stalking =

 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020 13.51.42


= Cassazione: mobbing sul lavoro punibile con reato stalking =

(AGI) - Roma, 11 nov. - Le condotte di mobbing sul lavoro possono essere punite anche con il reato di stalking: lo ha sancito la quinta sezione penale della Cassazione ritenendo configurabile il reato di atti persecutori anche in caso di mobbing qualora "i plurimi atteggiamenti convergenti nell'esprimere ostilita' verso la vittima, e preordinati a mortificare ed isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro, siano idonei a determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della persona offesa". Con la sua sentenza, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un uomo, amministratore delegato di una societa', contro la decisione del Riesame di Torino di disporre nei suoi confronti gli arresti domiciliari in relazione a "plurime condotte persecutorie" poste in essere ai danni di una dipendente. (AGI)Oll 111351 NOV 20 NNNN

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020 14.01.44


Cassazione: mobbing sul lavoro punibile con reato stalking (2)=

(AGI) - Roma, 11 nov. - "L'ordinanza impugnata - scrivono i supremi giudici - ha ampiamente rassegnato i plurimi atti vessatori a cui e' rimasta esposta la persona offesa, culminati in un licenziamento pretestuoso e ritorsivo, enucleandone, con argomentazione corretta in diritto e del tutto razionalmente giustificata, i tratti essenziali del reato", in "considerazione delle comprovate conseguenze", quali "stato di ansia e di paura, modifica delle abitudini di vita". Secondo la Corte, infatti, "il contesto entro il quale si situa la condotta persecutoria e' del tutto irrilevante, quando la stessa abbia determinato un vulnus alla libera autodeterminazione della persona offesa". Quindi, "nessuna obiezione sussiste, in astratto, alla riconduzione delle condotte di mobbing nell'alveo precettivo di cui all'articolo 612 bis cp - si spiega nella sentenza - laddove quella 'mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti, convergenti nell'esprimere ostilita' verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro' elaborata dalla giurisprudenza civile come essenza del fenomeno, sia idonea a cagionare uno degli eventi delineati dalla norma incriminatrice". (AGI)Oll 111401 NOV 20 NNNN

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