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lunedì 11 gennaio 2021

IMMIGRAZIONE, LE NOVITÀ PER PERMESSI DI SOGGIORNO E PROTEZIONE INTERNAZIONALE

 

LUNEDÌ 11 GENNAIO 2021 09.43.38


IMMIGRAZIONE, LE NOVITÀ PER PERMESSI DI SOGGIORNO E PROTEZIONE INTERNAZIONALE (1)

9CO1139056 4 POL ITA R01 IMMIGRAZIONE, LE NOVITÀ PER PERMESSI DI SOGGIORNO E PROTEZIONE INTERNAZIONALE (1) (9Colonne) Roma, 11 gen - Con la legge 18 dicembre 2020, n.173 (entrata in vigore il 20 dicembre), è stato f convertito in legge il decreto 130/2020, che aveva apportato modifiche sostanziali ai cosiddetti decreti sicurezza Salvini del 2018, restituendo all'impianto normativo sull'immigrazione (il testo unico è del 1998), in particolare sulla protezione INTERNAZIONALE, quello spirito di solidarietà e di attenzione verso i migranti che era stato eliminato e, comunque, fortemente ridotto. Sono state, così, accolte anche le osservazioni sul rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano in tema di protezione dei rifugiati e dei migranti che erano state formulate nel 2018 dallo stesso Presidente della Repubblica in sede di promulgazione della legge di conversione dei decreti. Una prima novità introdotta dalla legge di conversione riguarda la modifica all'art.3 (Politiche migratorie) del T.U.I (testo unico sull'immigrazione) eliminando sia il termine del 30 novembre che il limite delle quote stabilite dal decreto flussi annuale in materia di individuazione delle quote massime di stranieri da ammettere per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo che possono così essere stabilite, transitoriamente, con DPCM nella ipotesi di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale. (SEGUE) 110943 GEN 21 

LUNEDÌ 11 GENNAIO 2021 09.45.39


IMMIGRAZIONE, LE NOVITÀ PER PERMESSI DI SOGGIORNO E PROTEZIONE INTERNAZIONALE (2)

9CO1139058 4 POL ITA R01 IMMIGRAZIONE, LE NOVITÀ PER PERMESSI DI SOGGIORNO E PROTEZIONE INTERNAZIONALE (2) (9Colonne) Roma, 11 gen - Emerge così una particolare attenzione al mondo del lavoro. Ulteriori possibilità di soggiornare nel territorio dello Stato sono assicurate agli studenti stranieri in possesso del visto di studio rilasciato per l'intera durata del corso e della relativa dichiarazione di presenza da presentare in Questura. Vi è anche l'ulteriore ipotesi di soggiorno di breve durata - per un periodo non superiore a 150 giorni - per gli studenti delle filiazioni in Italia di Università e Istituti superiori di insegnamento a livello universitario. In questi casi è necessario unire alla dichiarazione di presenza una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione che si obbliga a comunicare, entro 48 ore al Questore competente, ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno in Italia. E' stata aggiunta anche la possibilità di procedere, sempre che ne ricorrano i requisiti, alla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche. Restano invariate le varie ipotesi contenute nel decreto legge n.130/2020 in tema di conversione dei permessi di protezione speciale, per calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro artistico, motivi religiosi, assistenza minori. Procedure prioritarie, con la possibilità di collegamenti audiovisivi a distanza (rispettando le esigenze di riservatezza dei dati sull'identità e sulle dichiarazioni dello straniero) anche nello svolgimento del colloquio innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione INTERNAZIONALE. Ma per questa procedura, determinata dal Presidente della Commissione, la domanda, anche ad una prima valutazione, deve risultare verosimilmente fondata e presentata da uno straniero appartenente a categorie di persone vulnerabili , in particolare da un minore non accompagnato. (SEGUE) 110945 GEN 21 

LUNEDÌ 11 GENNAIO 2021 09.47.11


IMMIGRAZIONE, LE NOVITÀ PER PERMESSI DI SOGGIORNO E PROTEZIONE INTERNAZIONALE (3)

9CO1139059 4 POL ITA R01 IMMIGRAZIONE, LE NOVITÀ PER PERMESSI DI SOGGIORNO E PROTEZIONE INTERNAZIONALE (3) (9Colonne) Roma, 11 gen - Una procedura accelerata ( non applicabile ai minori non accompagnati né agli stranieri portatori di esigenze particolari come i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, le persone affette da gravi malattie ecc.) può essere attivata anche nell' ipotesi in cui il richiedente sia stato condannato con sentenza non definitiva per alcune tipologie di reati: in questo caso la Questura provvede, senza ritardo, a trasmettere la documentazione necessaria alla Commissione territoriale che decide entro cinque giorni. Il legislatore ha, infine, ricordato che nei centri di prima accoglienza debbano essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari, abitativi, di sicurezza (e sul punto c'è ancora molto da fare) nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche. Insomma, rispetto della dignità delle persone ma attenzione sempre alta da parte della polizia di prevenzione. (piero innocenti) 110947 GEN 21 

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