Translate

venerdì 8 gennaio 2021

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 319 del 24 dicembre 2020). (21A00049) (GU Serie Generale n.5 del 08-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 1)

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 


Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,

coordinato con la legge di conversione  18  dicembre  2020,  n.  176,

recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,

sostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», corredato  delle

relative note. (Testo coordinato pubblicato nel supplemento ordinario

n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.  319  del  24

dicembre 2020). (21A00049) 

(GU n.5 del 8-1-2021 - Suppl. Ordinario n. 1)

  Vigente al: 8-1-2021   

Titolo I

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA


 

Avvertenza: 

    Si procede alla ripubblicazione del testo  del  decreto-legge  28

ottobre 2020, n.  137,coordinato  con  la  legge  di  conversione  18

dicembre 2020, n.176, recante: «Ulteriori misure urgenti  in  materia

di tutela della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,

giustizia  e  sicurezza,  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da

COVID-19», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma

3, del regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sulla  emanazione  dei  decreti  del

Presidente della Repubblica e  sulle  pubblicazioni  ufficiali  della

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. 

    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo

qui trascritto. 

 

                               Art. 1 

 

Contributo a fondo  perduto  da  destinare  agli  operatori  IVA  dei

  settori economici interessati dalle nuove misure restrittive 

 

  1. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economici

interessati dalle misure restrittive introdotte con  il  decreto  del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, per contenere la

diffusione dell'epidemia «Covid-19», e' riconosciuto un contributo  a

fondo perduto a favore dei soggetti che, alla  data  del  25  ottobre

2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi  dell'articolo  35  del

decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre  1972  n.  633,

dichiarano di  svolgere  come  attivita'  prevalente  una  di  quelle

riferite ai  codici  ATECO  riportati  nell'Allegato  1  al  presente

decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno  attivato  la

partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. 

  2. (Soppresso). 

  3.  Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che

l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020

sia inferiore  ai  due  terzi  dell'ammontare  del  fatturato  e  dei

corrispettivi del  mese  di  aprile  2019.  Al  fine  di  determinare

correttamente i predetti importi, si  fa  riferimento  alla  data  di

effettuazione dell'operazione di cessione di beni  o  di  prestazione

dei servizi. 

  4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti  di

fatturato di cui al comma 3 ai soggetti che  dichiarano  di  svolgere

come attivita' prevalente una di  quelle  riferite  ai  codici  ATECO

riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire

dal 1° gennaio 2019. 

  5. Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo

perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

che non  abbiano  restituito  il  predetto  contributo  indebitamente

percepito,  il  contributo  di  cui  al  comma   1   e'   corrisposto

dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul  conto

corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il  precedente

contributo. 

  6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo  a

fondo perduto di cui all'articolo 25  del  decreto-legge  n.  34  del

2020, il  contributo  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto  previa

presentazione  di  apposita  istanza   esclusivamente   mediante   la

procedura telematica e il modello approvati con il provvedimento  del

Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del  10  giugno   2020;   il

contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui  partita  IVA

risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. 

  7. L'ammontare del contributo a fondo perduto  e'  determinato:  a)

per i soggetti di cui al comma 5,  come  quota  del  contributo  gia'

erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34  del  2020;

b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore  calcolato

sulla base dei dati presenti nell'istanza  trasmessa  e  dei  criteri

stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34

del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali  soggetti

sia superiore a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente  a

quello in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,

il valore e' calcolato applicando la percentuale di cui al  comma  5,

lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n.  34  del  2020.  Le

predette quote  sono  differenziate  per  settore  economico  e  sono

riportate nell'Allegato 1 al presente decreto. 

  8. In ogni caso,  l'importo  del  contributo  di  cui  al  presente

articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00. 

  9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei  requisiti  di

cui al comma 4, l'ammontare del contributo e' determinato  applicando

le percentuali riportate nell'Allegato 1  al  presente  decreto  agli

importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di  2.000  euro

per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

  10. Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. 

  11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono

definiti i termini e le modalita' per la trasmissione  delle  istanze

di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione  del

presente articolo. 

  12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto

dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della

Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 

  13. E' abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.

77. 

  14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai  codici

ATECO 561030-Gelaterie e pasticcerie, 561041-Gelaterie e  pasticcerie

ambulanti,  563000-Bar  e  altri  esercizi  simili  senza  cucina   e

551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede  operativa  nelle  aree

del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o

massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con  le

ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli  articoli

2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  3

novembre 2020, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta

Ufficiale n. 275 del 4 novembre  2020,  e  dell'articolo  19-bis  del

presente decreto, il contributo a fondo perduto di  cui  al  presente

articolo e' aumentato di un ulteriore  50  per  cento  rispetto  alla

quota indicata nell'Allegato 1. 

  14-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al  presente  articolo

e' riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa  nei

centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali  del

comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle  nuove  misure

restrittive di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280  milioni  di

euro. Il contributo e'  erogato  dall'Agenzia  delle  entrate  previa

presentazione  di  istanza  secondo  le  modalita'  disciplinate  dal

provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  al

comma 11. 

  14-ter. Fermo restando il limite di spesa di cui al  comma  14-bis,

per i soggetti di cui al medesimo  comma  14-bis  che  svolgono  come

attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati

nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al predetto

comma 14-bis e' determinato entro il 30 per cento  del  contributo  a

fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di  cui  al

comma 14-bis che svolgono come attivita'  prevalente  una  di  quelle

riferite ai codici ATECO  che  non  rientrano  tra  quelli  riportati

nell'Allegato 1, il contributo di cui al  comma  14-bis  spetta  alle

condizioni stabilite ai commi 3 e 4 ed e' determinato entro il 30 per

cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti  nell'istanza

trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25

del decreto-legge n. 34 del 2020. 

  14-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in

2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280  milioni  di  euro

per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per  l'anno  2020  e  280

milioni  di  euro  per  l'anno  2021  conseguenti  all'ordinanza  del

Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta

Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si  provvede,  quanto  a  2.930

milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34 e,  quanto

a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle  risorse

rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13. 

  14-quinquies. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8  aprile

2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno

2020, n. 40, il secondo periodo e' soppresso. 

                             Art. 1 bis 

 

Contributo a fondo  perduto  da  destinare  agli  operatori  IVA  dei

  settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui

  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre

  2020 

 

  1. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economici

interessati dalle misure restrittive introdotte con  il  decreto  del

Presidente del  Consiglio  dei  ministri  del  3  novembre  2020  per

contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, e' riconosciuto un

contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla  data  del

25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva,  dichiarano,  ai  sensi

dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26

ottobre 1972, n. 633, di svolgere come attivita'  prevalente  una  di

quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente

decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa  nelle  aree

del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario  di  massima

gravita' e da un livello di rischio alto, individuate  con  ordinanze

del Ministro della salute  adottate  ai  sensi  dell'articolo  3  del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020

e dell'articolo 19-bis del presente decreto. Il contributo non spetta

ai soggetti che hanno attivato  la  partita  IVA  a  partire  dal  25

ottobre 2020. 

  2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1,

si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11  dell'articolo

1.  Il  valore  del  contributo  e'  calcolato  in   relazione   alle

percentuali riportate nell'Allegato 2. 

  3. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  563

milioni di  euro  per  l'anno  2020,  conseguenti  all'ordinanza  del

Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta

Ufficiale  n.  276  del  5  novembre  2020,  si  provvede  ai   sensi

dell'articolo 34. 

                             Art. 1 ter 

 

            Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 

                  ad ulteriori attivita' economiche 

 

  1. Le disposizioni di cui all'articolo  1  si  applicano  anche  ai

soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020,  hanno  la  partita  IVA

attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, abbiano  dichiarato  di  svolgere

come attivita' prevalente una di  quelle  riferite  ai  codici  ATECO

riportati nell'Allegato 4 al presente decreto. 

  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  446

milioni di euro per  l'anno  2020  e,  in  termini  di  fabbisogno  e

indebitamento netto, in 338 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si

provvede ai sensi dell'articolo 34. 

                            Art. 1 quater 

 

                          Fondo perequativo 

 

  1. Per l'anno 2021 e' istituito un Fondo nello stato di  previsione

del Ministero dell'economia e delle  finanze  con  una  dotazione  di

5.300 milioni di euro per l'anno 2021,  alimentato  con  quota  parte

delle maggiori entrate fiscali e contributive di  cui  agli  articoli

13-quater, 13-quinquies, 13-septies e 13-novies del presente decreto,

finalizzato alla perequazione  delle  misure  fiscali  e  di  ristoro

concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,   n.   27,   del

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del decreto-legge 19  maggio  2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.

77, del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del decreto-legge

20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente decreto, per i soggetti

che  con  i  medesimi  provvedimenti  siano  stati   destinatari   di

sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa

perdita  di  fatturato.  Per  tali  soggetti  puo'  essere   previsto

l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei  versamenti  fiscali  e

contributivi sulla base dei parametri  individuati  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa deliberazione

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e

delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico,  acquisito  il

parere delle competenti Commissioni  parlamentari  da  rendere  entro

sette giorni dalla trasmissione, decorsi  i  quali  il  decreto  puo'

essere adottato. Ai relativi oneri, pari a 5.300 milioni di euro  per

l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 

                          Art. 1 quinquies 

 

        Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale 

 

  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,

dopo il  comma  16-bis,  come  introdotto  dall'articolo  19-bis  del

presente decreto, e' aggiunto il seguente: 

  «16-ter. L'accertamento della permanenza per quattordici giorni  in

un  livello  di  rischio  o  scenario  inferiore  a  quello  che   ha

determinato le misure restrittive,  effettuato  ai  sensi  del  comma

16-bis,   come   verificato   dalla   cabina   di   regia,   comporta

l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle

misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che  la

cabina di regia ritenga congruo  un  periodo  inferiore.  Sono  fatti

salvi gli atti gia' adottati conformemente ai principi  definiti  dal

presente comma». 

                            Art. 1 sexies 

 

                         Controlli antimafia 

 

  1. Le  previsioni  del  protocollo  d'intesa  di  cui  al  comma  9

dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  sottoscritto

tra il Ministero dell'interno, il  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze e l'Agenzia delle entrate, si applicano anche in relazione ai

contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto. 

                           Art. 1 septies 

 

              Imprese sociali e inserimento lavorativo 

                     dei lavoratori svantaggiati 

 

  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,

e' sostituito dal seguente: 

  «Art.  14  (Cooperative  sociali,  imprese  sociali  e  inserimento

lavorativo dei lavoratori svantaggiati). - 1.  Al  fine  di  favorire

l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori

disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1,  della  legge  12

marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo  6,  comma

3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, stipulano con le

associazioni sindacali dei datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di

lavoro comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale  e

con le associazioni di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  delle

cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8

novembre 1991, n. 381, con i consorzi di  cui  all'articolo  8  della

stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3

luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro  su  base  territoriale,  che

devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli  organismi

di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre  1997,  n.

469, aventi ad oggetto il conferimento di  commesse  di  lavoro  alle

cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese

associate o aderenti. 

  2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti: 

  a) le modalita' di adesione da parte delle imprese interessate; 

  b) i criteri  di  individuazione  dei  lavoratori  svantaggiati  da

inserire  al  lavoro   in   cooperativa   e   nell'impresa   sociale;

l'individuazione  dei  disabili  e'  curata  dai   servizi   di   cui

all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

  c) le modalita' di attestazione del valore complessivo  del  lavoro

annualmente conferito da ciascuna impresa e la  correlazione  con  il

numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in  cooperativa

e nell'impresa sociale; 

  d)  la  determinazione  del  coefficiente  di  calcolo  del  valore

unitario delle commesse, ai fini del  computo  di  cui  al  comma  3,

secondo criteri di congruita' con i costi  del  lavoro  derivati  dai

contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali

e dalle imprese sociali; 

  e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di  lavoro  a  favore

delle cooperative sociali e delle imprese sociali; 

  f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale

di cui all'articolo 13,  di  una  struttura  tecnico-operativa  senza

scopo di lucro a supporto delle attivita' previste dalla convenzione; 

  g) i  limiti  di  percentuali  massime  di  copertura  della  quota

d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione. 

  3. Qualora l'inserimento lavorativo  nelle  cooperative  sociali  e

nelle imprese sociali, realizzato ai sensi dei commi 1 e 2,  riguardi

i lavoratori disabili, che presentino particolari  caratteristiche  e

difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo  ordinario,  in  base

all'esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1,

della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso  si  considera  utile  ai

fini della copertura della quota di riserva, di  cui  all'articolo  3

della stessa legge, cui sono tenute le imprese conferenti. Il  numero

delle coperture per ciascuna impresa  e'  dato  dall'ammontare  annuo

delle commesse dalla stessa conferite diviso per il  coefficiente  di

cui al comma 2, lettera d),  e  nei  limiti  di  percentuali  massime

stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma  1.  Tali  limiti

percentuali  non  hanno  effetto  nei  confronti  delle  imprese  che

occupano da 15 a 35 dipendenti. La  congruita'  della  computabilita'

dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale

e' verificata dalla Commissione provinciale del lavoro. 

  4.  L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3   e'

subordinata  all'adempimento  degli   obblighi   di   assunzione   di

lavoratori disabili ai fini  della  copertura  della  restante  quota

d'obbligo a loro carico determinata ai sensi  dell'articolo  3  della

legge 12 marzo 1999, n. 68». 

                               Art. 2 

 

Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di  cui  all'articolo  5,

  primo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 

 

  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  14,  comma  2,   del

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 5 giugno 2020,  n.  40,  l'apposito  comparto  del  Fondo

speciale di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 24  dicembre

1957, n. 1295, e' incrementato di ulteriori 5  milioni  di  euro  per

l'anno 2020. 

  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi  dell'articolo

34. 

                               Art. 3 

 

              Fondo per il sostegno delle associazioni 

                e societa' sportive dilettantistiche 

 

  1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni  e

societa' sportive dilettantistiche  determinatasi  in  ragione  delle

misure  in  materia  di  contenimento   e   gestione   dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello  stato  di  previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo  unico  per  il

sostegno delle associazioni e  societa'  sportive  dilettantistiche»,

con una dotazione di  142  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  che

costituisce limite di spesa,  le  cui  risorse,  sono  trasferite  al

bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  per

essere assegnate al Dipartimento per lo Sport. 

  2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato all'adozione  di  misure

di  sostegno  e  ripresa  delle  associazioni  e  societa'   sportive

dilettantistiche che hanno cessato o  ridotto  la  propria  attivita'

istituzionale a seguito  dei  provvedimenti  statali  di  sospensione

delle attivita' sportive. I criteri di ripartizione delle risorse del

Fondo sono stabiliti con il provvedimento del Capo  del  Dipartimento

per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che  dispone

la loro erogazione. 

  2-bis. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge  19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77, gia' nella disponibilita' del  bilancio  autonomo

della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  sono  portate   ad

incremento,  nell'ambito  del  predetto   bilancio,   delle   risorse

provenienti dal Fondo di cui al comma 1. 

  3. Agli oneri di cui al presente  articolo  si  provvede  ai  sensi

dell'articolo 34. 

                               Art. 4 

 

          Sospensione delle procedure esecutive immobiliari 

                          sulla prima casa 

 

  1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.

27, le parole «per la durata di sei mesi a decorrere  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto»

sono sostituite  dalle  seguenti  «fino  al  31  dicembre  2020».  E'

inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento  immobiliare,

di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia  ad

oggetto l'abitazione  principale  del  debitore,  effettuata  dal  25

ottobre  2020  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di

conversione del presente decreto. 

                             Art. 4 bis 

 

              Modifiche in materia di fondo di garanzia 

                          per la prima casa 

 

  1. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto  2020,

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,

n. 126, la lettera a) e' abrogata. A decorrere dalla data di  entrata

in  vigore  della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,

riacquistano efficacia le disposizioni  dell'articolo  1,  comma  48,

lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  nel

testo vigente prima della  data  di  entrata  in  vigore  del  citato

decreto-legge n. 104 del 2020. 

                             Art. 4 ter 

 

Semplificazioni   in   materia   di   accesso   alle   procedure   di

  sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge

  27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti 

 

  1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni: 

  a) all'articolo 6, comma 2,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla

seguente: 

  «b) per "consumatore": la  persona  fisica  che  agisce  per  scopi

estranei  all'attivita'  imprenditoriale,  commerciale,  artigiana  o

professionale eventualmente svolta,  anche  se  socio  di  una  delle

societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e  VI

del titolo V del  libro  quinto  del  codice  civile,  per  i  debiti

estranei a quelli sociali»; 

  b) all'articolo 7: 

  1) al comma 1, il terzo periodo e' soppresso; 

  2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: 

  «d-bis) ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte; 

  d-ter) limitatamente al piano del consumatore,  ha  determinato  la

situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; 

  d-quater) limitatamente all'accordo di  composizione  della  crisi,

risulta  abbia  commesso  atti  diretti  a  frodare  le  ragioni  dei

creditori»; 

  3) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 

  «2-ter.  L'accordo  di  composizione  della  crisi  della  societa'

produce i suoi effetti anche nei confronti dei  soci  illimitatamente

responsabili»; 

  c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 

  «Art. 7-bis. - (Procedure familiari) - 1.  I  membri  della  stessa

famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione  della

crisi da  sovraindebitamento  quando  sono  conviventi  o  quando  il

sovraindebitamento ha un'origine comune. 

  2. Ai fini del comma 1, oltre al  coniuge,  si  considerano  membri

della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado  e  gli  affini

entro il secondo, nonche' le parti dell'unione civile e i  conviventi

di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. 

  3. Le masse attive e passive rimangono distinte. 

  4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di  composizione

della crisi da sovraindebitamento  riguardanti  membri  della  stessa

famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne

il coordinamento. La  competenza  appartiene  al  giudice  adito  per

primo. 

  5.  La  liquidazione   del   compenso   dovuto   all'organismo   di

composizione della crisi e' ripartita tra i membri della famiglia  in

misura proporzionale all'entita' dei debiti di ciascuno.  Quando  uno

dei debitori non e' un consumatore, al progetto unitario si applicano

le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi»; 

  d) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 

  «1-bis. La proposta di piano del consumatore puo'  prevedere  anche

la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti  da  contratti

di  finanziamento  con  cessione  del  quinto  dello  stipendio,  del

trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle  operazioni  di

prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo  7,  comma  1,

secondo periodo. 

  1-ter. La proposta di  piano  del  consumatore  e  la  proposta  di

accordo  formulata  dal  consumatore  possono  prevedere   anche   il

rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto

di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del

debitore se lo stesso, alla data  del  deposito  della  proposta,  ha

adempiuto le proprie obbligazioni o se il  giudice  lo  autorizza  al

pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. 

  1-quater. Quando l'accordo e' proposto da un soggetto  che  non  e'

consumatore e contempla la continuazione dell'attivita' aziendale, e'

possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle  rate

a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su  beni

strumentali all'esercizio dell'impresa  se  il  debitore,  alla  data

della presentazione  della  proposta  di  accordo,  ha  adempiuto  le

proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza  al  pagamento  del

debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo  di

composizione della crisi attesta che il  credito  garantito  potrebbe

essere soddisfatto integralmente con il ricavato  della  liquidazione

del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle  rate

a scadere non lede i diritti degli altri creditori. 

  1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi,  entro  sette

giorni  dall'avvenuto  conferimento  dell'incarico   da   parte   del

debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e  agli  uffici

fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla  base  dell'ultimo

domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta  giorni  debbono

comunicare  il  debito   tributario   accertato   e   gli   eventuali

accertamenti pendenti»; 

  e) all'articolo 9: 

  1) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 

  «3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata

una relazione dell'organismo di composizione della  crisi,  che  deve

contenere: 

  a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e  della  diligenza

impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 

  b) l'esposizione delle ragioni  dell'incapacita'  del  debitore  di

adempiere le obbligazioni assunte; 

  c) la valutazione sulla  completezza  e  sull'attendibilita'  della

documentazione depositata a corredo della domanda; 

  d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; 

  e) l'indicazione del fatto  che,  ai  fini  della  concessione  del

finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del

merito creditizio del debitore valutato, con  deduzione  dell'importo

necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in  relazione  al

suo  reddito  disponibile.  A  tal  fine  si   ritiene   idonea   una

quantificazione non  inferiore  all'ammontare  dell'assegno  sociale,

moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti

del nucleo familiare della scala di  equivalenza  dell'ISEE  prevista

dal regolamento di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 5 dicembre 2013, n. 159»; 

  2) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: 

  «3-bis.1. Alla domanda di accordo di composizione della crisi  deve

essere allegata una  relazione  particolareggiata  dell'organismo  di

composizione della crisi, che comprende: 

  a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e  della  diligenza

impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 

  b) l'esposizione delle ragioni  dell'incapacita'  del  debitore  di

adempiere le obbligazioni assunte; 

  c) l'indicazione dell'eventuale  esistenza  di  atti  del  debitore

impugnati dai creditori; 

  d) la valutazione sulla  completezza  e  sull'attendibilita'  della

documentazione depositata a  corredo  della  domanda,  nonche'  sulla

convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; 

  e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; 

  f) la percentuale, le modalita' e i tempi  di  soddisfacimento  dei

creditori; 

  g)  l'indicazione  dei  criteri  adottati  nella  formazione  delle

classi, ove previste dalla proposta. 

  3-bis.2.  L'organismo  di  composizione  della  crisi,  nella   sua

relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore,  ai  fini

della concessione del finanziamento, abbia tenuto  conto  del  merito

creditizio del  debitore.  Nel  caso  di  proposta  formulata  da  un

consumatore, si applica quanto previsto alla  lettera  e)  del  comma

3-bis. 

  3-bis.3. L'organismo  di  composizione  della  crisi,  entro  sette

giorni  dall'avvenuto  conferimento  dell'incarico   da   parte   del

debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e  agli  uffici

fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla  base  dell'ultimo

domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta  giorni  debbono

comunicare  il  debito   tributario   accertato   e   gli   eventuali

accertamenti pendenti»; 

  f) all'articolo 12, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: 

  «3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione

di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel  caso  di  accordo

proposto  dal  consumatore,  che  ha  violato  i  principi   di   cui

all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo  in

sede di omologa, anche se  dissenziente,  ne'  far  valere  cause  di

inammissibilita'  che  non  derivino  da  comportamenti  dolosi   del

debitore. 

  3-quater. Il tribunale  omologa  l'accordo  di  composizione  della

crisi anche in mancanza di  adesione  da  parte  dell'amministrazione

finanziaria quando l'adesione e' decisiva ai fini del  raggiungimento

delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2,  e  quando,  anche

sulla  base  delle  risultanze  della  relazione  dell'organismo   di

composizione  della  crisi,  la  proposta  di  soddisfacimento  della

predetta  amministrazione  e'  conveniente  rispetto  all'alternativa

liquidatoria»; 

  g) all'articolo 12-bis: 

  1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 

  «3. Verificate l'ammissibilita' e la fattibilita' del piano nonche'

l'idoneita' dello stesso  ad  assicurare  il  pagamento  dei  crediti

impignorabili e risolta ogni  altra  contestazione  anche  in  ordine

all'effettivo ammontare dei crediti, il  giudice  omologa  il  piano,

disponendo  per  il  relativo  provvedimento  una  forma  idonea   di

pubblicita'. Quando il piano prevede la cessione  o  l'affidamento  a

terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il  decreto  deve

essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi.

Con l'ordinanza di rigetto  il  giudice  dichiara  l'inefficacia  del

provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato»; 

  2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 

  «3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione

di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di

cui  all'articolo  124-bis  del  testo  unico  di  cui   al   decreto

legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   non   puo'   presentare

opposizione o reclamo in sede di omologa, ne'  far  valere  cause  di

inammissibilita'  che  non  derivino  da  comportamenti  dolosi   del

debitore»; 

  3) al comma 5 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,  e

comma 3-bis»; 

  h) all'articolo 13: 

  1) al comma 3, le parole: «e dei crediti  di  cui  all'articolo  7,

comma 1, terzo periodo» sono soppresse; 

  2) al comma 4-bis, dopo le parole: «di cui alla  presente  sezione»

sono inserite le seguenti: «, compresi quelli relativi all'assistenza

dei professionisti,»; 

  i) all'articolo 14-ter, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 

  «7-bis. Il decreto di apertura della  liquidazione  della  societa'

produce i suoi effetti anche nei confronti dei  soci  illimitatamente

responsabili»; 

  l) l'articolo 14-decies e' sostituito dal seguente: 

  «Art. 14-decies. - (Azioni del liquidatore) -  1.  Il  liquidatore,

autorizzato dal giudice,  esercita  o,  se  pendente,  prosegue  ogni

azione   prevista   dalla   legge   finalizzata   a   conseguire   la

disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore  e  ogni

azione diretta al recupero dei crediti. 

  2.  Il  liquidatore,  autorizzato  dal  giudice,  esercita  o,   se

pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci  gli

atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori,  secondo  le

norme del codice civile. 

  3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare  o  proseguire

le azioni di cui ai commi 1 e 2,  quando  e'  utile  per  il  miglior

soddisfacimento dei creditori»; 

  m) dopo l'articolo 14-terdecies e' inserito il seguente: 

  «Art. 14-quaterdecies. - (Debitore incapiente)  -  1.  Il  debitore

persona fisica meritevole,  che  non  sia  in  grado  di  offrire  ai

creditori  alcuna  utilita',  diretta   o   indiretta,   nemmeno   in

prospettiva futura, puo'  accedere  all'esdebitazione  solo  per  una

volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del  debito  entro  quattro

anni dal decreto del giudice nel caso in cui  sopravvengano  utilita'

rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori  in  misura

non inferiore al 10 per cento.  Non  sono  considerati  utilita',  ai

sensi del periodo precedente, i  finanziamenti,  in  qualsiasi  forma

erogati. 

  2. La valutazione di rilevanza  di  cui  al  comma  1  deve  essere

condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito  e

quanto occorrente al mantenimento del debitore e della  sua  famiglia

in misura pari all'ammontare  dell'assegno  sociale  aumentato  della

meta', moltiplicato per un parametro  corrispondente  al  numero  dei

componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza  dell'ISEE

prevista dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 

  3. La  domanda  di  esdebitazione  e'  presentata  per  il  tramite

dell'organismo di composizione della  crisi  al  giudice  competente,

unitamente alla seguente documentazione: 

  a) l'elenco di tutti i creditori,  con  l'indicazione  delle  somme

dovute; 

  b) l'elenco degli atti di  straordinaria  amministrazione  compiuti

negli ultimi cinque anni; 

  c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 

  d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei  salari  e  di

tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare. 

  4.   Alla   domanda   deve   essere    allegata    una    relazione

particolareggiata dell'organismo di  composizione  della  crisi,  che

comprende: 

  a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e  della  diligenza

impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 

  b) l'esposizione delle ragioni  dell'incapacita'  del  debitore  di

adempiere le obbligazioni assunte; 

  c) l'indicazione dell'eventuale  esistenza  di  atti  del  debitore

impugnati dai creditori; 

  d) la valutazione sulla  completezza  e  sull'attendibilita'  della

documentazione depositata a corredo della domanda. 

  5. L'organismo di composizione della crisi,  nella  sua  relazione,

deve indicare anche  se  il  soggetto  finanziatore,  ai  fini  della

concessione  del  finanziamento,  abbia  tenuto  conto   del   merito

creditizio  del  debitore,  valutato  in  relazione  al  suo  reddito

disponibile, dedotto l'importo necessario a  mantenere  un  dignitoso

tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione  non

inferiore a quella indicata al comma 2. 

  6. I compensi  dell'organismo  di  composizione  della  crisi  sono

ridotti della meta'. 

  7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata  la

meritevolezza del debitore e verificata, a  tal  fine,  l'assenza  di

atti in frode e la mancanza di dolo o colpa  grave  nella  formazione

dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le

modalita' e il termine entro il quale il debitore deve presentare,  a

pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione  annuale

relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. 

  8. Il decreto e' comunicato al debitore e  ai  creditori,  i  quali

possono proporre opposizione nel termine di  trenta  giorni.  Decorsi

trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato

nelle  forme  ritenute  piu'  opportune  il  contraddittorio  tra   i

creditori opponenti e il debitore, conferma o revoca il  decreto.  La

decisione e' soggetta a  reclamo  da  presentare  al  tribunale;  del

collegio non  puo'  far  parte  il  giudice  che  ha  pronunciato  il

provvedimento. 

  9. L'organismo di composizione della crisi, se  il  giudice  ne  fa

richiesta, compie le verifiche necessarie per  accertare  l'esistenza

di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2». 

  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle

procedure pendenti alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto. 

  3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei  piani  del

consumatore pendenti alla data di entrata in vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, il debitore puo'  presentare,  fino

all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27  gennaio

2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non

superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova  proposta  di

accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformita' a

quanto previsto dal presente articolo. Il termine decorre dalla  data

del decreto con  cui  il  tribunale  assegna  il  termine  e  non  e'

prorogabile. L'istanza e' inammissibile se presentata nell'ambito  di

un procedimento di omologazione della proposta di accordo  nel  corso

del quale e' gia' stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte

le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2,  della  legge  27

gennaio 2012, n. 3. 

  4. Quando il debitore intende modificare unicamente  i  termini  di

adempimento dell'accordo di ristrutturazione o  del  piano,  deposita

fino  all'udienza  fissata  per  l'omologa  una  memoria   contenente

l'indicazione   dei   nuovi   termini,   depositando   altresi'    la

documentazione che comprova la necessita' della modifica dei termini.

Il differimento dei termini non puo' essere  superiore  di  sei  mesi

rispetto alle  scadenze  originarie.  Il  tribunale,  riscontrata  la

sussistenza  dei  presupposti  di  cui  all'articolo  12  o  di   cui

all'articolo 12-bis della  legge  27  gennaio  2012,  n.  3,  procede

all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze. 

                            Art. 4 quater 

 

Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori

                 colpiti dal sisma del Centro Italia 

 

  1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al

fine di assicurare la compiuta attuazione  degli  interventi  per  la

riparazione, la ricostruzione, l'assistenza  alla  popolazione  e  la

ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,  Marche

e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data

dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati  1,

2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  le  risorse

provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate  di

cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su

conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla  gestione

del Commissario delegato o straordinario del Governo per la  relativa

ricostruzione,  nonche'  i  contributi  e  ogni   ulteriore   risorsa

destinati   al   finanziamento   degli   interventi   inerenti   alla

ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla  popolazione  e

alla ripresa economica dei territori  colpiti  non  sono  soggetti  a

procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso,  a  esecuzione

forzata in virtu'  di  qualsivoglia  azione  esecutiva  o  cautelare,

restando  sospesa  ogni  azione  esecutiva  e  privi  di  effetto   i

pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al

primo periodo non sono altresi' da  ricomprendere  nel  fallimento  e

sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della  legge

fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  nonche'

del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto

legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e

al secondo periodo si applicano fino al 31 marzo 2021. 

                               Art. 5 

 

             Misure a sostegno degli operatori turistici 

                           e della cultura 

 

  1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1,  del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  istituito  nello  stato  di

previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il

turismo e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020. 

  2. Il fondo di cui all'articolo 182  del  decreto-legge  19  maggio

2020 n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  luglio

2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per  i

beni e le attivita' culturali e per il turismo,  e'  incrementato  di

400 milioni di euro per l'anno 2020. 

  3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero

per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'  incrementato

di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 

  4. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso  per

spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all'articolo 88, commi  1

e  2  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano  anche

a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e  fino  al  31

gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2  decorrono  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto. 

  4-bis. All'articolo 7 del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

  a) al comma 1, le parole: «esistenti almeno dal  1°  gennaio  2012»

sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno  un  anno  prima

della  richiesta  di  accesso  alla  misura»  e  le   parole:   «fino

all'importo massimo di 200.000 euro  nei  tre  anni  d'imposta»  sono

sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000  euro

nei tre anni d'imposta»; 

  b) il comma 4 e' abrogato. 

  4-ter. Le disposizioni di cui  al  comma  4-bis  si  applicano  nei

limiti delle risorse appositamente stanziate e previa  autorizzazione

ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre

2020, n. 126. 

  5. Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e 3, pari a 550 milioni di euro

per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 

  6. All'articolo 176 del  decreto  legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  sono

apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 1, le parole «Per  il  periodo  di  imposta  2020  e'

riconosciuto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Per  i  periodi  di

imposta 2020 e 2021 e' riconosciuto, una sola volta,» e le parole «1°

luglio al 31 dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1°

luglio 2020 al 30 giugno 2021»; 

    b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente «5-bis. Ai fini della

concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande

presentate  entro  il  31  dicembre  2020,   secondo   le   modalita'

applicative gia' definite ai sensi del comma 6». 

  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati  in  280  milioni  di

euro per l'anno 2021 e in 122,5 milioni di euro per l'anno  2022,  si

provvede quanto a 280 milioni per l'anno 2021 ai sensi  dell'articolo

34, quanto a 50 milioni di euro per l'anno  2022  mediante  riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della

legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50 milioni di  euro  per

l'anno 2022 mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di

politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge

29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni,  dalla  legge

27 dicembre 2004, n. 307. 

  7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore

editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5,  del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  si  applicano,  alle  medesime

condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021.  Le

disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano,

alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo  dovuto

per l'annualita' 2020. 

                               Art. 6 

 

         Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema 

                     delle fiere internazionali 

 

  1. Le disponibilita' del fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,

primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394,   sono

incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2020. 

  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma  1,  del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente  incrementata  di

euro 200 milioni per l'anno  2020,  per  le  finalita'  di  cui  alla

lettera d) del medesimo comma. 

  3. All'articolo 91, del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

    1) al comma 1, primo periodo,  dopo  la  parola  «capitali»  sono

aggiunte le seguenti: «nonche' delle imprese  aventi  come  attivita'

prevalente  l'organizzazione  di   eventi   fieristici   di   rilievo

internazionale»; 

    2) al comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A

valere sullo stanziamento di cui al  primo  periodo  e  nel  rispetto

delle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di

Stato, possono essere concessi, per il  tramite  di  Simest  SpA,  ai

soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai

costi fissi sostenuti dal 1° marzo  2020  e  non  coperti  da  utili,

misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni  o  da  altre

fonti di ricavo, secondo termini, modalita'  e  condizioni  stabiliti

con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo  1,  comma

270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  350  milioni  di

euro, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 

                             Art. 6 bis 

 

       Misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo 

           e della cultura e per l'internazionalizzazione 

 

  1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1,  del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  istituito  nello  stato  di

previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il

turismo, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021. 

  2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge  19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero

per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato

di 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo  le  parole:  «accompagnatori

turistici» sono inserite le seguenti: «e le imprese, non  soggette  a

obblighi di servizio  pubblico,  autorizzate  ai  sensi  del  decreto

legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,  e  delle  relative  leggi

regionali di attuazione, esercenti,  mediante  autobus  scoperti,  le

attivita' riferite al codice ATECO 49.31.00,». 

  3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero

per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato

di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni  di  euro  per

l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di  350  milioni  di

euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite  subite

dal settore delle fiere e dei congressi. 

  4. Il fondo di cui al comma 3 e' incrementato di 1 milione di  euro

per l'anno 2021 per il ristoro, nella misura di 1 milione di euro per

l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa  massima,  delle  perdite

subite dagli  organizzatori  di  eventi  sportivi  internazionali  in

programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese sostenute

per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni

successivi alla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente

del Consiglio dei ministri del 24  ottobre  2020  e  del  conseguente

annullamento delle presenze di pubblico a  tali  eventi.  Agli  oneri

derivanti dal presente comma, pari a 1 milione  di  euro  per  l'anno

2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto. 

  5. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012,  n.  238,

dopo le parole: «i festival  musicali  e  operistici  italiani»  sono

inserite le seguenti: «e le  orchestre  giovanili  italiane»  e  sono

aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «nonche',  a   decorrere

dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro  a  favore  della

Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini». 

  6. Nel titolo della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole:

«dei festival musicali  ed  operistici  italiani»  sono  inserite  le

seguenti: «e delle orchestre giovanili italiane». 

  7. All'onere derivante dal comma 5 si provvede a valere  sul  Fondo

unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge  30  aprile

1985, n. 163. 

  8. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.

126, le parole:  «a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione»  sono

sostituite dalle seguenti: «nelle more della pubblicazione». 

  9. I contributi percepiti ai sensi  degli  articoli  72,  comma  1,

lettera d), e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli  articoli

182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

nonche' dell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto  2020,

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,

n. 126, non concorrono alla formazione della  base  imponibile  delle

imposte sui redditi e non rilevano altresi' ai fini del  rapporto  di

cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  delle  imposte

sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre  1986,  n.  917,  ne'  alla  formazione  del  valore   della

produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.

446. 

  10. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli

fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma  9,  i  documenti

unici di regolarita' contributiva in corso di validita' alla data del

29 ottobre 2020 conservano la loro validita' nel periodo compreso tra

il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021. 

  11. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori

a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori

dei comuni anche aderenti  all'Associazione  nazionale  citta'  delle

Grotte,  in  conseguenza  delle  misure  restrittive   adottate   per

contenere l'epidemia da COVID-19, nel  limite  di  spesa  di  cui  al

presente comma che costituisce tetto di spesa massimo,  e'  istituito

nello stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le  attivita'

culturali e per il turismo  un  Fondo  per  la  valorizzazione  delle

grotte con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. 

  12. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali  e

per il turismo, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

sono stabilite le modalita'  di  assegnazione  e  ripartizione  delle

risorse agli  enti  gestori  dei  siti,  tenendo  conto  dell'impatto

economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento

della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 

  13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari  a  2  milioni  di

euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre

2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del

presente decreto. 

  14. Per il sostegno dell'internazionalizzazione  le  disponibilita'

del  fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,  primo   comma,   del

decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400  milioni

di  euro  per  l'anno  2020,  e  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui

all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'

ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro  per  l'anno  2020,

per le finalita' di cui alla lettera d) del medesimo comma. 

  15. Al fine di sostenere, nel limite dello stanziamento di  cui  al

presente comma, le strutture destinate all'ospitalita' degli studenti

universitari  fuori  sede,  ai   collegi   universitari   di   merito

accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  68,  e'

riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2021. 

  16. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca sono

stabilite le modalita' di attuazione del comma 15. 

  17. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a 3 milioni di euro per

l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.

190, come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del  presente

decreto. 

  18. All'articolo 27, comma 6, del testo unico dei servizi di  media

audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio

2005, n. 177, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «In  caso

di trasferimento di  concessione  per  emittente  di  radiodiffusione

sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione  della  forma

giuridica del titolare, la concessione e' convertita in concessione a

carattere comunitario o commerciale secondo  i  requisiti  del  nuovo

titolare». 

  19. L'articolo 27, comma 6, del  testo  unico  di  cui  al  decreto

legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche  alle  emittenti

nazionali. 

  20. Agli oneri derivanti dai commi  1,  2,  3  e  14  del  presente

articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140  milioni

di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 

                             Art. 6 ter 

 

Misure urgenti a sostegno dell'attivita' di rivendita di  giornali  e

                               riviste 

 

  1.  A  titolo  di  sostegno  economico  per  gli  ulteriori   oneri

straordinari sostenuti  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  durante

l'emergenza sanitaria connessa alla  diffusione  del  COVID-19,  alle

persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di

giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente,  e'

riconosciuto un contributo una tantum fino a  1.000  euro,  entro  il

limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce  tetto

di  spesa.  Nel  caso  di  insufficienza  delle  risorse  disponibili

rispetto alle richieste ammesse, si procede alla  ripartizione  delle

stesse tra  i  beneficiari  in  misura  proporzionale  al  contributo

spettante.  Il  contributo  e'   riconosciuto   previa   istanza   al

Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del

Consiglio dei  ministri,  da  presentare  entro  il  termine  del  28

febbraio 2021, secondo le modalita' di cui al decreto del  Presidente

del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020, pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020. Per quanto non  previsto  dal

presente articolo si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  citato

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. 

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  7,2  milioni

di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle  risorse

del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui

all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della

quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che  e'

corrispondentemente incrementato di 7,2 milioni di  euro  per  l'anno

2021. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari  a

7,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   si   provvede   mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo

34, comma 6, del presente decreto. 

                               Art. 7 

 

                             (Soppresso) 

 

    

                             Art. 7 bis 

 

Misure di sostegno ai familiari del personale di  bordo  posto  sotto

                              sequestro 

 

  1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo  5,  comma  1-bis,  del

decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono destinate,  nei  limiti  dello

stanziamento di cui al comma 2  del  presente  articolo,  anche  alla

corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari  del

personale imbarcato e di contributi alle imprese di pesca,  nei  casi

di sequestro in alto mare da  parte  di  forze  straniere  anche  non

regolari. 

  2. Ai fini indicati dal comma 1, il Fondo di  cui  all'articolo  5,

comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e'  incrementato  di

0,5 milioni di euro per l'anno 2021. 

  3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari  e

forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti

i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma

1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, che  costituisce

tetto di  spesa  massimo,  anche  con  riferimento  agli  avvenimenti

verificatisi nell'anno 2020. 

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  0,5  milioni

di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,

del presente decreto. 

                               Art. 8 

 

             Credito d'imposta per i canoni di locazione 

       degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda 

 

  1. Per le imprese operanti nei  settori  di  cui  ai  codici  ATECO

riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente  dal

volume  di  ricavi  e  compensi  registrato  nel  periodo   d'imposta

precedente, il credito d'imposta per  i  canoni  di  locazione  degli

immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui  all'articolo

28  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresi' con

riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. 

  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di  cui  al

medesimo articolo  28  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto

dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della

Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 

  4. Agli oneri di  cui  al  presente  articolo,  valutati  in  274,5

milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni di euro per  l'anno

2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si  provvede  ai

sensi dell'articolo 34. 

                             Art. 8 bis 

 

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso  non

  abitativo e affitto d'azienda  per  le  imprese  interessate  dalle

  nuove misure restrittive di  cui  al  decreto  del  Presidente  del

  Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 

 

  1. Alle imprese operanti  nei  settori  riferiti  ai  codici  ATECO

riportati nell'Allegato 2,  nonche'  alle  imprese  che  svolgono  le

attivita' di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e  79.12  che  hanno  la

sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da

uno scenario di massima gravita' e da un  livello  di  rischio  alto,

individuate con le ordinanze del Ministro della  salute  adottate  ai

sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri del 3 novembre 2020  e  dell'articolo  19-bis  del  presente

decreto, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione  degli

immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui  all'articolo

8 del presente decreto,  con  riferimento  a  ciascuno  dei  mesi  di

ottobre, novembre e dicembre 2020. 

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  234,3

milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni  di  euro  per  l'anno

2021 in termini di  indebitamento  netto  e  fabbisogno,  conseguenti

all'ordinanza  del  Ministro  della  salute  del  4  novembre   2020,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5  novembre  2020,  si

provvede ai sensi dell'articolo 34. 

                             Art. 8 ter 

 

           Riduzione degli oneri delle bollette elettriche 

 

  1. Ai fini  di  ridurre  nell'anno  2021  la  spesa  sostenuta  dai

titolari delle utenze elettriche connesse in bassa  tensione  diverse

dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre  2020,  hanno  la

partita IVA attiva e, ai  sensi  dell'articolo  35  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  dichiarano  di

svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite  ai  codici

ATECO riportati negli Allegati al presente decreto,  con  riferimento

alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione  del

contatore» e «oneri generali di sistema», nello stato  di  previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con

una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021. 

  2. Per l'attuazione del comma 1,  l'Autorita'  di  regolazione  per

energia  reti  e  ambiente   (ARERA),   con   propri   provvedimenti,

ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate  e  in

via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia

elettrica nonche' le componenti a copertura degli oneri  generali  di

sistema, definendo altresi' il periodo temporale di  rideterminazione

delle tariffe e delle componenti e le relative modalita' attuative ai

fini del rispetto della spesa autorizzata di cui al comma 1, in  modo

che: 

  a) sia previsto un risparmio, parametrato  al  valore  vigente  nel

terzo trimestre dell'anno 2020,  delle  componenti  tariffarie  fisse

applicate per punto di prelievo; 

  b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a  3,3  kW,

la spesa effettiva relativa alle due voci  di  cui  al  comma  1  non

superi quella che, in  vigenza  delle  tariffe  applicate  nel  terzo

trimestre dell'anno  2020,  si  otterrebbe  assumendo  un  volume  di

energia prelevata  pari  a  quello  effettivamente  registrato  e  un

livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. 

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  180  milioni

di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,

del presente decreto. 

  4. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a

versare l'importo di cui al comma  1  sul  conto  emergenza  COVID-19

istituito presso la Cassa per  i  servizi  energetici  e  ambientali,

nella misura del 50 per cento  entro  trenta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  e,

per il restante 50 per  cento,  entro  il  30  maggio  2021.  L'ARERA

assicura, con propri provvedimenti,  l'utilizzo  di  tali  risorse  a

compensazione della riduzione delle tariffe  di  distribuzione  e  di

misura di cui al comma 2 e degli oneri generali di sistema. 

                               Art. 9 

 

Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli  immobili  e  le

  relative pertinenze in cui si esercitano le attivita'  riferite  ai

  codici ATECO riportati nell'Allegato 1 

 

  1.  Ferme   restando   le   disposizioni   dell'articolo   78   del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli  effetti

connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per  l'anno  2020,

non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale  propria  (IMU)

di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della  legge  27  dicembre

2019, n. 160, concernente gli immobili e le  relative  pertinenze  in

cui si esercitano le attivita' riferite  ai  codici  ATECO  riportati

nell'Allegato 1 al presente decreto,  a  condizione  che  i  relativi

proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate. 

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti

e delle condizioni previsti  dalla  Comunicazione  della  Commissione

europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro  temporaneo  per

le misure di aiuto di Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale

emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 

  3. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal

comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17

luglio 2020, n. 77, e' incrementato di  112,7  milioni  di  euro  per

l'anno 2020. Alla ripartizione  degli  incrementi  di  cui  al  primo

periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo  78

del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati  entro  sessanta

giorni a far data dal 9 novembre 2020. 

  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 137 milioni di  euro

per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34. 

                             Art. 9 bis 

 

Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli  immobili  e  le

  relative pertinenze in cui si esercitano le attivita'  riferite  ai

  codici ATECO riportati nell'Allegato 2 

 

  1.  Ferme   restando   le   disposizioni   dell'articolo   78   del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 9  del  presente

decreto,  in  considerazione  degli  effetti  connessi  all'emergenza

epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda

rata dell'imposta municipale propria (IMU)  di  cui  all'articolo  1,

commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  che  deve

essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili  e

le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite  ai

codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che  i  relativi

proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate e  che

gli immobili siano ubicati  nei  comuni  delle  aree  del  territorio

nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un

livello di rischio alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020,

con  ordinanze  del  Ministro  della   salute   adottate   ai   sensi

dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto. 

  2. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal

comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17

luglio 2020, n. 77, e' incrementato  di  31,4  milioni  di  euro  per

l'anno 2020. Alla ripartizione  degli  incrementi  di  cui  al  primo

periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo  78

del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati  entro  sessanta

giorni a far data dal 9 novembre 2020. 

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7  milioni

di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della

salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.

276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 

                             Art. 9 ter 

 

Individuazione  dei  soggetti  esenti  dal  versamento   dell'IMU   e

  disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio 

 

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma  1,  lettera  b),

del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  all'articolo  78,

comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.

126, e agli articoli 9, comma 1,  e  9-bis,  comma  1,  del  presente

decreto si applicano  ai  soggetti  passivi  dell'imposta  municipale

propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell'articolo  1  della

legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  che  siano  anche  gestori  delle

attivita' economiche indicate dalle predette disposizioni. 

  2. Al fine di promuovere la  ripresa  delle  attivita'  turistiche,

danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese  di

pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto  1991,

n. 287, titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni  concernenti

l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto  stabilito

dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre  2019,

n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,

n. 8, gia' esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi

dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,

sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021,  dal  pagamento

del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti,  della  legge

27 dicembre 2019, n. 160. 

  3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  i

titolari   di   concessioni   o   di    autorizzazioni    concernenti

l'utilizzazione temporanea del suolo  pubblico  per  l'esercizio  del

commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo  31  marzo

1998, n. 114, gia' esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai

sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del  decreto-legge  n.  34  del

2020, sono esonerati, dal 1° gennaio  2021  al  31  marzo  2021,  dal

pagamento del canone di cui all'articolo 1,  commi  837  e  seguenti,

della legge n. 160 del 2019. 

  4. A far data dal 1° gennaio 2021 e  fino  al  31  marzo  2021,  le

domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di

ampliamento delle superfici gia'  concesse  sono  presentate  in  via

telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con  allegata  la

sola planimetria, in deroga al regolamento  di  cui  al  decreto  del

Presidente della  Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160,  e  senza

applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto  del  Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 

  5.  Ai  soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di

distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal  1°

gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in  opera

temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti  di  interesse

culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al  comma  2,

di strutture amovibili, quali  dehors,  elementi  di  arredo  urbano,

attrezzature,  pedane,  tavolini,  sedute   e   ombrelloni,   purche'

funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del

1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli  21

e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.

42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al  periodo

precedente e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6,

comma 1, lettera e-bis), del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

  6. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dai

commi 2 e 3, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero

dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro  per

l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati  si

provvede con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  sessanta  giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista  dal

comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.

281, il decreto e' comunque adottato. 

  7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5  milioni  di

euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre

2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del

presente decreto. 

  8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo,  del  decreto-legge  16

luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11

settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: 

  a)  la  parola:   «adiacenti»   e'   sostituita   dalla   seguente:

«prospicienti»; 

  b)  la  parola:  «particolare»  e'   sostituita   dalla   seguente:

«eccezionale». 

                            Art. 9 quater 

 

              Fondo per la sostenibilita' del pagamento 

          degli affitti di unita' immobiliari residenziali 

 

  1. Per l'anno 2021, al  locatore  di  immobile  ad  uso  abitativo,

ubicato in un comune ad  alta  tensione  abitativa,  che  costituisca

l'abitazione principale del  locatario,  che  riduce  il  canone  del

contratto di locazione in essere alla data del 29  ottobre  2020,  e'

riconosciuto, nel limite massimo di spesa  di  cui  al  comma  4,  un

contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della  riduzione  del

canone, entro il limite massimo  annuo  di  1.200  euro  per  singolo

locatore. 

  2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1,  il

locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia  delle  entrate  la

rinegoziazione del canone di  locazione  e  ogni  altra  informazione

utile ai fini dell'erogazione del contributo. 

  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della

legge di  conversione  del  presente  decreto,  sono  individuate  le

modalita'  applicative  del  presente  articolo,  la  percentuale  di

riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle

domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di

cui  al  comma  4,  nonche'  le  modalita'  di   monitoraggio   delle

comunicazioni di cui al comma 2. 

  4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito nello stato  di

previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un

fondo denominato «Fondo per la  sostenibilita'  del  pagamento  degli

affitti di unita' immobiliari residenziali», con una dotazione pari a

50 milioni di euro per l'anno 2021. 

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari

a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo

34, comma 6, del presente decreto. 

                          Art. 9 quinquies 

 

Estensione della  proroga  del  termine  di  versamento  del  secondo

  acconto per i  soggetti  che  applicano  gli  indici  sintetici  di

  affidabilita' fiscale 

 

  1. Nei confronti dei soggetti che esercitano  attivita'  economiche

per  le  quali  sono  stati  approvati  gli   indici   sintetici   di

affidabilita' fiscale, individuati dall'articolo  98,  comma  1,  del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei  settori  economici

riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2,

aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree  del  territorio

nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un

livello di rischio alto, individuate con le  ordinanze  del  Ministro

della salute adottate  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  3  novembre  2020   e

dell'articolo  19-bis  del   presente   decreto,   ovvero   esercenti

l'attivita' di gestione  di  ristoranti  nelle  aree  del  territorio

nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da un

livello di rischio alto, individuate con le  ordinanze  del  Ministro

della salute adottate  ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto  del

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  3  novembre  2020   e

dell'articolo 19-bis del presente decreto, la proroga  al  30  aprile

2021 del termine relativo al versamento della seconda  o  unica  rata

dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle

attivita'  produttive  (IRAP),  dovuto  per  il   periodo   d'imposta

successivo  a  quello  in  corso  al  31  dicembre   2019,   prevista

dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge  n.  104  del  2020,  si

applica indipendentemente  dalla  diminuzione  del  fatturato  o  dei

corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98.  Non  si

fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 

  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  35,8

milioni di  euro  per  l'anno  2020,  conseguenti  all'ordinanza  del

Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta

Ufficiale  n.  276  del  5  novembre  2020,  si  provvede  ai   sensi

dell'articolo 34. 

                               Art. 10 

 

              Proroga del termine per la presentazione 

                           del modello 770 

 

  1.  Il  termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione   dei

sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del  Decreto  del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno

di imposta 2019, e' prorogato al 10 dicembre 2020. 

                             Art. 10 bis 

 

Detassazione di contributi, di indennita' e di ogni  altra  misura  a

  favore di imprese e  lavoratori  autonomi,  relativi  all'emergenza

  COVID-19 

 

  1. I contributi e le indennita' di qualsiasi natura erogati in  via

eccezionale a seguito dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e

diversi da  quelli  esistenti  prima  della  medesima  emergenza,  da

chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita' di  fruizione  e

contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti  impresa,  arte  o

professione, nonche' ai  lavoratori  autonomi,  non  concorrono  alla

formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e

del valore della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle

attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini  del  rapporto  di

cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  delle  imposte

sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917. 

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei

limiti  e  delle  condizioni  previsti  dalla   comunicazione   della

Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19», e  successive  modifiche,  alle

misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello  stato  di

emergenza  sul  territorio  nazionale  avvenuta  con   delibera   del

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe. 

                             Art. 10 ter 

 

              Proroga dell'esercizio di poteri speciali 

                 nei settori di rilevanza strategica 

 

  1. Ai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 4-bis del  decreto-legge

21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge

18 novembre 2019, n. 133, le parole: «fino al 31 dicembre 2020»  sono

sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021». 

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO


                               Art. 11 

 

Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al  reddito

  per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica 

 

  1.  Al  fine  di  consentire  l'attuazione   di   quanto   disposto

dall'articolo  12  nonche'   l'accesso   anche   nell'anno   2021   a

integrazioni  salariali  nei  casi   di   sospensione   o   riduzione

dell'attivita'  lavorativa  per  eventi  riconducibili  all'emergenza

epidemiologica da COVID-19  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,

all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e'

aggiunto alla fine il seguente periodo: «Le disposizioni  di  cui  al

primo  periodo  del  presente  comma  non  trovano  applicazione  per

l'importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro per l'anno 2020  con

riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma

9,  del  decreto-legge  17  marzo  2020   n.   18,   convertito   con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e  all'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre

2020, n. 126, in relazione al quale e' consentita la conservazione in

conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.». 

                               Art. 12 

 

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno  ordinario

  e  Cassa  integrazione  in  deroga.  Disposizioni  in  materia   di

  licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi  previdenziali

  per datori di  lavoro  che  non  richiedono  trattamenti  di  cassa

  integrazione 

 

  1. I  datori  di  lavoro  che  sospendono  o  riducono  l'attivita'

lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza  epidemiologica  da

COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di

Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa  integrazione

in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge

17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24

aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane,  secondo

le modalita' previste al comma 2.  Le  sei  settimane  devono  essere

collocate nel periodo ricompreso tra il 16  novembre  2020  e  il  31

gennaio 2021.  Con  riferimento  a  tale  periodo,  le  predette  sei

settimane costituiscono la durata massima che puo'  essere  richiesta

con causale  COVID-19.  I  periodi  di  integrazione  precedentemente

richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14

agosto 2020, n. 104, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  13

ottobre 2020, n.  126,  collocati,  anche  parzialmente,  in  periodi

successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove  autorizzati,  alle

sei settimane di cui al presente comma. 

  2. Le  sei  settimane  di  trattamenti  di  cui  al  comma  1  sono

riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato gia'  interamente

autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo

1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito  con

modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo

autorizzato, nonche' ai datori  di  lavoro  appartenenti  ai  settori

interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del

24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attivita'

economiche  e  produttive  al  fine   di   fronteggiare   l'emergenza

epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda

per periodi di integrazione relativi alle sei  settimane  di  cui  al

comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base  del

raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello

del corrispondente semestre del 2019, pari: 

    a) al 9% della  retribuzione  globale  che  sarebbe  spettata  al

lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o

riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro che hanno

avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; 

    b) al 18% della retribuzione  globale  che  sarebbe  spettata  al

lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o

riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro  che  non

hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. 

  3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori di lavoro che

hanno subito una riduzione del fatturato pari o  superiore  al  venti

per cento, dai datori di lavoro  che  hanno  avviato  l'attivita'  di

impresa successivamente al 1° gennaio 2019, e dai  datori  di  lavoro

appartenenti ai settori interessati dal Decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura  o

limitazione delle attivita' economiche e produttive. 

  4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al  comma  1,  il

datore di lavoro deve presentare  all'Inps  domanda  di  concessione,

nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto  dall'articolo

47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre  2000,

n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di  cui

al comma 2.  L'Inps  autorizza  i  trattamenti  di  cui  al  presente

articolo  e,  sulla  base  della  autocertificazione  allegata   alla

domanda, individua  l'aliquota  del  contributo  addizionale  che  il

datore di lavoro e' tenuto a versare a partire dal  periodo  di  paga

successivo  al   provvedimento   di   concessione   dell'integrazione

salariale. In mancanza di autocertificazione, si  applica  l'aliquota

del 18% di cui al comma 2, lettera  b).  Sono  comunque  disposte  le

necessarie  verifiche  relative  alla   sussistenza   dei   requisiti

richiesti  e  autocertificati  per  l'accesso   ai   trattamenti   di

integrazione salariale di cui al presente  articolo,  ai  fini  delle

quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a  scambiarsi

i dati. 

  5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo

devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la  fine

del mese successivo a quello in cui ha avuto  inizio  il  periodo  di

sospensione o di riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In  fase  di

prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente  comma

e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di  entrata  in

vigore del presente decreto-legge. 

  6. In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  di  cui  al

presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro  e'  tenuto

ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per

il  saldo  dell'integrazione  salariale  entro  la  fine   del   mese

successivo a quello in cui e' collocato il  periodo  di  integrazione

salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di  trenta  giorni

dall'adozione del provvedimento di  concessione.  In  sede  di  prima

applicazione, i termini di cui al presente  comma  sono  spostati  al

trentesimo giorno  successivo  all'entrata  in  vigore  del  presente

decreto, se tale ultima data e' posteriore a quella di cui  al  primo

periodo. Trascorsi  inutilmente  tali  termini,  il  pagamento  della

prestazione e gli oneri ad  essa  connessi  rimangono  a  carico  del

datore di lavoro inadempiente. 

  7. (Soppresso). 

  8. I Fondi di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14

settembre  2015,  n.  148,  garantiscono  l'erogazione   dell'assegno

ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al

presente articolo. Il concorso del bilancio dello  Stato  agli  oneri

finanziari  relativi   alla   predetta   prestazione   e'   stabilito

complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno

2021 ed e' assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del

lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui  al  presente  comma

sono trasferite ai rispettivi  Fondi  con  uno  o  piu'  decreti  del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il

Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte

dei  Fondi  stessi  dell'andamento  del  costo   della   prestazione,

relativamente alle istanze degli aventi  diritto,  nel  rispetto  del

limite di spesa e secondo le indicazioni fornite  dal  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali. 

  9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio  delle  procedure

di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223  e

restano   altresi'   sospese   le    procedure    pendenti    avviate

successivamente alla data  del  23  febbraio  2020,  fatte  salve  le

ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato

nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo

appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di

lavoro, o di clausola del contratto di appalto. 

  10. Fino alla stessa data di  cui  al  comma  9,  resta,  altresi',

preclusa al  datore  di  lavoro,  indipendentemente  dal  numero  dei

dipendenti, la facolta' di recedere dal  contratto  per  giustificato

motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,

n. 604, e restano altresi' sospese  le  procedure  in  corso  di  cui

all'articolo 7 della medesima legge. 

  11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10  non  si

applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione

definitiva dell'attivita' dell'impresa,  conseguenti  alla  messa  in

liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,

dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si

configuri la cessione di  un  complesso  di  beni  od  attivita'  che

possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo  di  essa

ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile,  o  nelle  ipotesi  di

accordo  collettivo   aziendale,   stipulato   dalle   organizzazioni

sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale,

di incentivo alla risoluzione del rapporto di  lavoro,  limitatamente

ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti  lavoratori

e' comunque riconosciuto il trattamento di  cui  all'articolo  1  del

decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal

divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non

sia previsto l'esercizio  provvisorio  dell'impresa,  ovvero  ne  sia

disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio  provvisorio  sia

disposto per  uno  specifico  ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal

divieto i licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello

stesso. 

  12. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso nel limite massimo

di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni

di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria  e  Assegno

ordinario e in 473,3 milioni di  euro  per  i  trattamenti  di  Cassa

integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di

spesa di cui al presente comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio

emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il  limite  di

spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 

  13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7  milioni  di

euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno  2021  in

termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro  per

l'anno 2021 in termini di  indebitamento  netto  e  fabbisogno  delle

amministrazioni pubbliche si provvede a valere  sull'importo  di  cui

all'articolo 11, comma 1. 

  14. In via eccezionale, al  fine  di  fronteggiare  l'emergenza  da

Covid-19, ai datori di lavoro privati,  con  esclusione  del  settore

agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma  1,  ferma

restando l'aliquota di computo delle prestazioni  pensionistiche,  e'

riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali  a

loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto  2020,

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,

n. 126, per  un  ulteriore  periodo  massimo  di  quattro  settimane,

fruibili  entro  il  31  gennaio  2021,  nei  limiti  delle  ore   di

integrazione salariale gia' fruite  nel  mese  di  giugno  2020,  con

esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,  riparametrato  e

applicato su base mensile. 

  15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero  dal

versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  possono  rinunciare  per  la

frazione  di  esonero  richiesto  e  non  goduto  e   contestualmente

presentare  domanda  per  accedere  ai  trattamenti  di  integrazione

salariale di cui al presente articolo. La facolta' di cui al  periodo

precedente puo' essere esercitata anche per una frazione  del  numero

dei lavoratori interessati dal beneficio. 

  16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 e'  concesso  ai  sensi

della sezione  3.1  della  Comunicazione  della  Commissione  europea

recante un «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19»  e  nei

limiti  ed  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima  Comunicazione.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'  subordinata,

ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul

funzionamento   dell'Unione   europea,    all'autorizzazione    della

Commissione europea. 

  16-bis. All'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n.

205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui

al presente comma e' attribuito anche,  per  un  periodo  massimo  di

dodici mesi ed entro il limite di spesa di  1  milione  di  euro  per

l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con  contratto  di

lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio  2021  e  non

oltre il 31 dicembre 2021». 

  16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis, pari a 1 milione di euro

per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,  del  presente

decreto. 

  17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e  15,  valutate  in

61,4 milioni di euro per l'anno 2021  si  provvede  con  le  maggiori

entrate contributive derivanti dai  commi  da  2  a  4  del  presente

articolo.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  presente  articolo,

valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede  mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

                             Art. 12 bis 

 

             Misure in materia di integrazione salariale 

 

  1. Sono prorogati al 15 novembre 2020  i  termini  decadenziali  di

invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza

da  COVID-19  di  cui  agli  articoli  da  19  a   22-quinquies   del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei  dati

necessari per il pagamento o  per  il  saldo  degli  stessi  che,  in

applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e  il

30 settembre 2020. 

  2. I trattamenti di integrazione salariale di cui  all'articolo  12

sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza  alla  data

del 9 novembre 2020. 

  3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2  sono  concessi  nel  limite

massimo di spesa pari a 57,8  milioni  di  euro,  ripartito  in  41,1

milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione  ordinaria  e

assegno ordinario e in 16,7 milioni di  euro  per  i  trattamenti  di

cassa integrazione in deroga. L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del

limite di spesa di  cui  al  presente  comma.  Qualora  dal  predetto

monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via  prospettica

il limite di spesa, l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori

domande. 

  4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2  e

3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a  1

milione di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 2,5 milioni di

euro per l'anno 2021, mediante  le  maggiori  entrate  derivanti  dai

commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021, ai  sensi

dell'articolo 34 e, quanto a 1  milione  di  euro  per  l'anno  2022,

mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

                             Art. 12 ter 

 

        Ulteriori misure in materia di integrazione salariale 

 

  1. I trattamenti di integrazione salariale di  cui  all'articolo  1

del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti

anche in favore dei lavoratori in forza  alla  data  del  9  novembre

2020, nel limite di 35,1 milioni di euro, ripartito in  24,9  milioni

di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria  e  assegno

ordinario e in 10,2 milioni  di  euro  per  i  trattamenti  di  cassa

integrazione in deroga. 

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,1  milioni

di euro per l'anno 2021 e valutati in 0,6 milioni di euro per  l'anno

2022, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 

                           Art. 12 quater 

 

Misure in  favore  degli  operatori  volontari  del  servizio  civile

                             universale 

 

  1.  In  deroga  a  quanto  previsto  all'articolo  14  del  decreto

legislativo 6 marzo 2017,  n.  40,  nell'anno  2021  sono  ammessi  a

svolgere il servizio civile universale i giovani che,  alla  data  di

presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo  e  non

superato il ventinovesimo anno di  eta',  a  condizione  che  abbiano

interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a  causa

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

                               Art. 13 

 

Sospensione   dei   versamenti   dei   contributi   previdenziali   e

  assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria  per  i

  dipendenti delle aziende dei settori  economici  interessati  dalle

  nuove misure restrittive 

 

  1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che  hanno  la

sede operativa nel territorio dello Stato,  sono  sospesi  i  termini

relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e

dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli  infortuni  sul

lavoro e le malattie professionali dovuti per la competenza del  mese

di novembre 2020. 

  2. La sospensione dei termini di cui  al  comma  1  si  applica  ai

datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto  del

Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  24  ottobre  2020,  che

svolgono come attivita' prevalente una di quelle riferite  ai  codici

ATECO riportati nell'Allegato  1  al  presente  decreto  i  cui  dati

identificativi  verranno  comunicati,  a  cura   dell'Agenzia   delle

Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai

beneficiari delle misure concernenti la sospensione. 

  3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali  e  dei

premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1,

sono effettuati, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  in

un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021  o  mediante  rateizzazione

fino a un massimo di quattro rate mensili di  pari  importo,  con  il

versamento della prima rata  entro  il  16  marzo  2021.  Il  mancato

pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la  decadenza

dal beneficio della rateazione. 

  4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con

la normativa vigente dell'Unione  europea  in  materia  di  aiuti  di

Stato. 

  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504  milioni

di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 

                             Art. 13 bis 

 

Sospensione   dei   versamenti   dei   contributi   previdenziali   e

  assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei

  territori interessati dalle nuove misure  restrittive  appartenenti

  ai  settori  economici   riferiti   ai   codici   ATECO   riportati

  nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 

 

  1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti  nel  mese  di

novembre 2020, di cui all'articolo 13, si applica anche in favore dei

datori di lavoro privati appartenenti ai settori  economici  riferiti

ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1.  La  predetta  sospensione

non opera relativamente ai  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria

INAIL. 

  2. E' altresi' sospeso il versamento dei contributi previdenziali e

assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei  datori

di lavoro privati che abbiano unita' produttive  od  operative  nelle

aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di

massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con  le

ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre

2020 e dell'articolo 19-bis del  presente  decreto,  appartenenti  ai

settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2. 

  3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori di lavoro sono

comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, all'INPS, al  fine  di

consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure  concernenti

la sospensione. 

  4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi

ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza applicazione di

sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021  o

mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate  mensili  di

pari importo, con il versamento della prima rata entro  il  16  marzo

2021. Il mancato  pagamento  di  due  rate,  anche  non  consecutive,

determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione. 

  5. I benefici di  cui  al  presente  articolo  sono  attribuiti  in

coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in  materia  di

aiuti di Stato. 

  6. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  206

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo

34. 

                             Art. 13 ter 

 

                Sospensione dei versamenti tributari 

 

  1. Per i soggetti che esercitano le attivita' economiche sospese ai

sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o

sede operativa in qualsiasi area  del  territorio  nazionale,  per  i

soggetti che esercitano le attivita' dei servizi di ristorazione  che

hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree  del

territorio nazionale, caratterizzate da uno  scenario  di  elevata  o

massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con  le

ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli  articoli

2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  3

novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del  presente  decreto,  nonche'

per i soggetti che operano nei settori economici riferiti  ai  codici

ATECO  riportati  nell'Allegato  2,  ovvero  esercitano   l'attivita'

alberghiera, l'attivita' di agenzia  di  viaggio  o  quella  di  tour

operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa

nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da  uno  scenario

di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate  con

le  ordinanze  del  Ministro   della   salute   adottate   ai   sensi

dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, sono

sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: 

  a) ai versamenti relativi alle ritenute alla  fonte,  di  cui  agli

articoli 23 e 24 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600, e alle  trattenute  relative  all'addizionale

regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita'  di

sostituti  d'imposta.  Conseguentemente  sono  regolati  i   rapporti

finanziari per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato,  le

regioni e i comuni; 

  b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. 

  2. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 

  3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza

applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il

16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo  di  quattro

rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della  prima  rata

entro il 16 marzo 2021. 

  4. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  549

milioni di  euro  per  l'anno  2020,  conseguenti  all'ordinanza  del

Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta

Ufficiale  n.  276  del  5  novembre  2020,  si  provvede  ai   sensi

dell'articolo 34. 

                           Art. 13 quater 

 

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in  scadenza  nel

                          mese di dicembre 

 

  1.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o

professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede

operativa nel territorio dello  Stato,  con  ricavi  o  compensi  non

superiori a 50 milioni di euro nel  periodo  d'imposta  precedente  a

quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e

che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di

almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno  2020  rispetto

allo stesso mese dell'anno precedente, sono  sospesi  i  termini  che

scadono nel mese di dicembre 2020 relativi: 

  a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23

e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,

n. 600, e  delle  trattenute  relative  all'addizionale  regionale  e

comunale, che i predetti soggetti operano in  qualita'  di  sostituti

d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti  finanziari  per

garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato,  le  regioni  e  i

comuni; 

  b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto; 

  c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. 

  2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti

esercenti attivita' d'impresa,  arte  o  professione,  che  hanno  il

domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel  territorio

dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa, di arte  o

professione, in data successiva al 30 novembre 2019. 

  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  a  prescindere

dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e  alla  diminuzione  del

fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti  che

esercitano le attivita' economiche sospese ai sensi  dell'articolo  1

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre

2020, aventi domicilio fiscale,  sede  legale  o  sede  operativa  in

qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti  che  esercitano

le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale,

sede legale o sede operativa nelle  aree  del  territorio  nazionale,

caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da  un

livello di rischio alto, come individuate alla data del  26  novembre

2020 con le ordinanze del Ministro della  salute  adottate  ai  sensi

degli articoli 2 e 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri del 3 novembre 2020  e  dell'articolo  19-bis  del  presente

decreto, nonche'  ai  soggetti  che  operano  nei  settori  economici

riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ovvero esercitano

l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia di viaggio o di  tour

operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa

nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da  uno  scenario

di massima gravita' e da un livello di rischio alto, come individuate

alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze  del  Ministro  della

salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis

del presente decreto. 

  4. I  versamenti  sospesi  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e  3  sono

effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,  in  un'unica

soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a  un

massimo di quattro rate mensili di pari importo,  con  il  versamento

della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al  rimborso

di quanto gia' versato. 

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  3.925

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo

34. 

                          Art. 13 quinquies 

 

Proroga del termine di versamento del secondo acconto  delle  imposte

                       sui redditi e dell'IRAP 

 

  1.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o

professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede

operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento  della

seconda o  unica  rata  dell'acconto  delle  imposte  sui  redditi  e

dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 e' prorogato al 10 dicembre

2020. 

  2. Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  98  del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo  9-quinquies  del

presente  decreto,  che  disciplinano  la  proroga  del  termine   di

versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte  sui

redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici

di affidabilita' fiscale. 

  3.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o

professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede

operativa nel territorio dello  Stato,  con  ricavi  o  compensi  non

superiori a 50 milioni di euro nel  periodo  d'imposta  precedente  a

quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e

che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di

almeno il 33 per cento nel primo  semestre  dell'anno  2020  rispetto

allo stesso periodo dell'anno precedente, il  termine  di  versamento

della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui  redditi  e

dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta  successivo  a  quello  in

corso al 31 dicembre 2019, e' prorogato al 30 aprile 2021. 

  4. Le disposizioni di cui al  comma  3  si  applicano  altresi',  a

prescindere dai requisiti  relativi  ai  ricavi  o  compensi  e  alla

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel  suddetto

comma, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o  professione

che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO  riportati

negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle

aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di

massima gravita' e da un livello di rischio  alto,  come  individuate

alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze  del  Ministro  della

salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis

del  presente  decreto,  ovvero  per   gli   esercenti   servizi   di

ristorazione nelle aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da

uno scenario di elevata gravita' e da un  livello  di  rischio  alto,

come individuate alla medesima data  del  26  novembre  2020  con  le

ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre

2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto. 

  5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4  sono  effettuati,

senza applicazione di sanzioni e  interessi,  in  un'unica  soluzione

entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di

quattro rate mensili di pari importo, con il versamento  della  prima

rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso  di  quanto

gia' versato. 

  6. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto  2020,

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,

n. 126, le parole: «30 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti:

«30 aprile 2021». 

  7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, valutati in 1.759  milioni

di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 

                           Art. 13 sexies 

 

Proroga del termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione  in

                materia di imposte sui redditi e IRAP 

 

  1.  Il  termine  per  la  presentazione  in  via  telematica  della

dichiarazione  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di  imposta

regionale sulle attivita'  produttive,  di  cui  all'articolo  2  del

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

luglio 1998, n. 322, in scadenza il 30 novembre 2020, e' prorogato al

10 dicembre 2020. 

                           Art. 13 septies 

 

          Proroga del termine per le definizioni agevolate 

 

  1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

le parole: «10 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1°

marzo 2021». 

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi

dell'articolo 34. 

                           Art. 13 octies 

 

         Proroga dell'accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini 

 

  1.  All'articolo  12  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono

apportate le seguenti modificazioni: 

  a) al comma  2,  le  parole:  «nove  mesi»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «ventiquattro mesi»; 

  b) al comma 2-bis, le parole: «31 dicembre  2020»  sono  sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 

                           Art. 13 novies 

 

Proroga dei termini per i  versamenti  del  prelievo  erariale  unico

  sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma  6,  lettera  a)  e

  lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,

  n. 773 

 

  1. Il versamento  del  saldo  del  prelievo  erariale  unico  sugli

apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b),

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del canone concessorio  del  quinto

bimestre 2020 e' effettuato in misura pari al 20 per cento del dovuto

sulla base  della  raccolta  di  gioco  del  medesimo  bimestre,  con

scadenza entro il 18 dicembre 2020. La restante  quota,  pari  all'80

per cento, puo' essere versata con rate mensili di pari importo,  con

debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La  prima

rata e' versata entro il  22  gennaio  2021  e  le  successive  entro

l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata e'  versata

entro il 30 giugno 2021. 

  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  559

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo

34. 

                           Art. 13 decies 

 

         Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione 

 

  1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 

  a) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: 

  «1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui  al

comma  1  e  fino  alla  data  dell'eventuale  rigetto  della  stessa

richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla  dilazione  ai  sensi

del comma 3: 

  a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 

  b)  non  possono  essere  iscritti  nuovi  fermi  amministrativi  e

ipoteche,  fatti  salvi   quelli   gia'   iscritti   alla   data   di

presentazione; 

  c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive»; 

  b) dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti: 

  «1-quater.1. Non puo' in nessun caso essere concessa  la  dilazione

delle somme oggetto di verifica effettuata,  ai  sensi  dell'articolo

48-bis, in qualunque momento antecedente alla  data  di  accoglimento

della richiesta di cui al comma 1. 

  1-quater.2. Il pagamento della prima  rata  determina  l'estinzione

delle procedure esecutive precedentemente avviate, a  condizione  che

non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata

presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo  non  abbia  reso

dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso  provvedimento  di

assegnazione dei crediti pignorati». 

  2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  ai  provvedimenti  di

accoglimento emessi con  riferimento  alle  richieste  di  rateazione

presentate a decorrere dal 30 novembre 2020. 

  3. Con  riferimento  alle  richieste  di  rateazione  presentate  a

decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre

2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma  1,  ultimo

periodo, del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  602

del 1973,  la  temporanea  situazione  di  obiettiva  difficolta'  e'

documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in  cui  le

somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro. 

  4.  Relativamente  ai  provvedimenti  di  accoglimento  emessi  con

riferimento alle richieste di rateazione  di  cui  al  comma  3,  gli

effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a),  b)  e  c),  del

decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  602  del   1973   si

determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di  rateazione,

di dieci rate, anche non consecutive. 

  5. I  carichi  contenuti  nei  piani  di  dilazione  per  i  quali,

anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1

e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'

intervenuta la decadenza  dal  beneficio  possono  essere  nuovamente

dilazionati ai sensi dell'articolo  19  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica  n.  602  del  1973,  presentando  la  richiesta  di

rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessita' di saldare  le

rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di

accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4. 

  6. All'articolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17  marzo  2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.

27, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Tali  dilazioni

possono essere accordate anche relativamente ai debiti per  i  quali,

alla medesima data, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni

di cui all'articolo 6 del decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,

e all'articolo 1, commi  da  4  a  10-quater,  del  decreto-legge  16

ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4

dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute». 

                          Art. 13 undecies 

 

         Disposizioni in materia di contribuzione volontaria 

 

  1. In  via  eccezionale,  in  considerazione  della  situazione  di

emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga  a  quanto  stabilito

dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.

184, i versamenti dei contributi volontari all'INPS,  dovuti  per  il

periodo dal 31 gennaio 2020 al 31  dicembre  2020,  sono  considerati

validi anche se effettuati in  ritardo,  purche'  entro  i  due  mesi

successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021. 

  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione  di  euro  per

l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.

190, come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del  presente

decreto. 

                          Art. 13 duodecies 

 

Disposizioni di adeguamento e di compatibilita' degli  aiuti  con  le

                        disposizioni europee 

 

  1.  Per  la  classificazione  e  l'aggiornamento  delle  aree   del

territorio nazionale, caratterizzate da uno  scenario  di  elevata  o

massima gravita' e da un livello di  rischio  alto,  si  rinvia  alle

ordinanze del Ministro della salute adottate ai  sensi  dell'articolo

19-bis. 

  2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure  di  cui  agli

articoli  1,  1-bis,  8-bis,  9-bis,  9-quinquies,  13-bis,   13-ter,

13-terdecies e 22-bis,  anche  in  conseguenza  delle  ordinanze  del

Ministro della salute del 10 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n.  280  del  10  novembre  2020,  del  13  novembre  2020,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14  novembre  2020,  e

del 20 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290  del

21 novembre 2020, nonche' in conseguenza delle  eventuali  successive

ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi  dell'articolo

19-bis, si provvede nei limiti del fondo allo scopo  istituito  nello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  con

una dotazione di 1.790 milioni  di  euro  per  l'anno  2020  e  190,1

milioni di euro per l'anno 2021. 

  3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono utilizzate anche per

le  eventuali  regolazioni  contabili   mediante   versamento   sulla

contabilita' speciale n. 1778, intestata: «Agenzia  delle  Entrate  -

Fondi di bilancio». In relazione  alle  maggiori  esigenze  derivanti

dall'attuazione degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-terdecies e  22-bis,

il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad

apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo di  cui  al

comma 2, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. 

  4. Le risorse del fondo non  utilizzate  alla  fine  dell'esercizio

finanziario 2020 sono conservate nel conto  dei  residui  per  essere

utilizzate per le medesime finalita' previste dal comma 2 anche negli

esercizi successivi. 

  5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis e 9-bis  si

applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti  dalla

comunicazione della Commissione europea del  19  marzo  2020  C(2020)

1863 final «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a

sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,   e

successive modificazioni. 

  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi

dell'articolo 34. 

                          Art. 13 terdecies 

 

                         Bonus baby-sitting 

 

  1. A decorrere dalla data del 9 novembre  2020  limitatamente  alle

aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di

massima gravita' e da un livello di  rischio  alto,  individuate  con

ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre

2020 e dell'articolo 19-bis del presente  decreto,  nelle  quali  sia

stata disposta la sospensione dell'attivita'  didattica  in  presenza

nelle scuole secondarie di primo  grado,  i  genitori  lavoratori  di

alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata  di  cui

all'articolo 2, comma 26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  o

iscritti   alle   gestioni   speciali   dell'assicurazione   generale

obbligatoria,  e  non   iscritti   ad   altre   forme   previdenziali

obbligatorie, hanno  diritto  a  fruire  di  uno  o  piu'  bonus  per

l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo  complessivo

di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate  nel  periodo

di sospensione dell'attivita'  didattica  in  presenza  prevista  dal

predetto decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri.  La

fruizione del bonus di  cui  al  presente  articolo  e'  riconosciuta

alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la

prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, ed

e' subordinata alla condizione che nel nucleo familiare  non  vi  sia

altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno  al  reddito  in

caso di sospensione o cessazione dell'attivita'  lavorativa  o  altro

genitore disoccupato o non lavoratore. 

  2. Il  beneficio  di  cui  al  presente  articolo  si  applica,  in

riferimento ai  figli  con  disabilita'  in  situazione  di  gravita'

accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  5  febbraio

1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per  le  quali

sia  stata  disposta  la  sospensione  dell'attivita'  didattica   in

presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per  i

quali sia stata  disposta  la  chiusura  ai  sensi  dei  decreti  del

Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre  2020  e  del  3

novembre 2020. 

  3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  nei

confronti dei genitori affidatari. 

  4. Il bonus  non  e'  riconosciuto  per  le  prestazioni  rese  dai

familiari. 

  5. Il bonus  e'  erogato  mediante  il  Libretto  Famiglia  di  cui

all'articolo  54-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  La

fruizione del bonus di cui al presente articolo e' incompatibile  con

la fruizione del  bonus  per  la  frequenza  di  asili  nido  di  cui

all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

  6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite

complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base  delle

domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio  comunicandone  le

risultanze al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al

Ministero dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  monitoraggio

emerga il superamento del limite di spesa di cui  al  primo  periodo,

l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande presentate. 

  7. Agli oneri derivanti dal comma 6,  primo  periodo,  pari  a  7,5

milioni di euro  per  l'anno  2020  in  termini  di  saldo  netto  da

finanziare e a 7,5 milioni di euro per  l'anno  2021  in  termini  di

indebitamento  netto  e  fabbisogno,  conseguenti  all'ordinanza  del

Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta

Ufficiale  n.  276  del  5  novembre  2020,  si  provvede  ai   sensi

dell'articolo 34. 

                        Art. 13 quaterdecies 

 

  Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore 

 

  1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del  Terzo

settore,  determinatasi  in  ragione  delle  misure  in  materia   di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'

istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle

politiche sociali il «Fondo straordinario per il sostegno degli  enti

del Terzo settore», con una dotazione  di  70  milioni  di  euro  per

l'anno  2021,  per  interventi  in  favore  delle  organizzazioni  di

volontariato  iscritte  nei  registri  regionali  e  delle   province

autonome,  di  cui  alla  legge  11  agosto  1991,  n.   266,   delle

associazioni di promozione sociale iscritte nei  registri  nazionale,

regionali e delle province autonome di Trento e di  Bolzano,  di  cui

all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000,  n.  383,  nonche'  delle

organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo

10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  iscritte  nella

relativa anagrafe. 

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da

adottare previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e

di Bolzano, sono stabiliti i criteri di  ripartizione  delle  risorse

del fondo tra le regioni e le province autonome,  anche  al  fine  di

assicurare  l'omogenea  applicazione  della  misura   su   tutto   il

territorio nazionale. 

  3. Il contributo erogato attraverso il fondo  di  cui  al  presente

articolo non e' cumulabile con le misure previste dagli articoli 1  e

3. 

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi

dell'articolo 34. 

                       Art. 13 quinquiesdecies 

 

                       Rifinanziamento dei CAF 

 

  1. Al fine di consentire ai beneficiari delle  prestazioni  sociali

agevolate  di  ricevere  l'assistenza   nella   presentazione   delle

dichiarazioni sostitutive  uniche  ai  fini  dell'ISEE,  affidata  ai

centri di assistenza fiscale (CAF), e' autorizzata per l'anno 2020 la

spesa di 5 milioni  di  euro,  da  trasferire  all'INPS.  Agli  oneri

derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno

2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 5  milioni  di  euro

per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto  e  fabbisogno,  si

provvede ai sensi dell'articolo 34. 

  2. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1  sono  altresi'

utilizzate le risorse residue di cui al comma 10 dell'articolo 82 del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento  ivi

previsto, per la parte non gia' utilizzata ai  fini  del  Reddito  di

emergenza. 

                        Art. 13 sexiesdecies 

 

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81.  Attuazione

  della direttiva (UE) 2019/1833 e della direttiva (UE) 2020/739 

 

  1. Gli allegati XLVII e XLVIII annessi  al  decreto  legislativo  9

aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti: 

 

                           «ALLEGATO XLVII 

           INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO 

 

  Le misure previste nel presente allegato  devono  essere  applicate

secondo la natura delle attivita', la valutazione del rischio  per  i

lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione. 

  Nella tabella, "raccomandato" significa che  le  misure  dovrebbero

essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati  della

valutazione del rischio non indichino il contrario. 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

  (1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza 

  (2) Airlock/zona filtro: l'accesso  deve  avvenire  attraverso  una

zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente

da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla  parte

ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente

da porte interbloccanti. 

 

                           ALLEGATO XLVIII 

                CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI 

 

    

  Nella tabella, "raccomandato" significa che  le  misure  dovrebbero

essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati  della

valutazione del rischio non indichino il contrario. 

  Agenti biologici del gruppo 1 

  Per le attivita' con agenti biologici  del  gruppo  1,  compresi  i

vaccini vivi  attenuati,  devono  essere  rispettati  i  principi  in

materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 

  Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 

  Puo' essere opportuno selezionare e combinare  le  prescrizioni  di

contenimento delle diverse categorie sottoindicate  in  base  ad  una

valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o  a  una

sua parte. 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

  (1)  HEPA:  filtro  antiparticolato  ad   alta   efficienza   (High

Efficiency Particulate Air filter) 

  (2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente  il  processo

dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.). 

  (3) Airlock/zona filtro: l'accesso  deve  avvenire  attraverso  una

zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente

da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla  parte

ad  accesso   limitato   tramite   uno   spogliatoio   o   docce   e,

preferibilmente, da porte interbloccanti». 

                        Art. 13 septiesdecies 

 

Modifiche all'articolo 42-bis del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.

  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.

  126 

 

  1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

  a) al comma 1, dopo le parole: «21 dicembre 2020» sono inserite  le

seguenti: «o scaduti nelle annualita' 2018 e 2019» e dopo le  parole:

«sono effettuati» sono inserite le seguenti: «, nel limite del 40 per

cento dell'importo  dovuto,  ad  eccezione  dell'imposta  sul  valore

aggiunto (IVA),»; 

  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 

  «1-bis.  Per  i  soggetti  che  svolgono  attivita'  economica,  la

riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica  nel  rispetto

delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della

Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti "de minimis", del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della

Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento  (UE)

n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo

all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore

della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che  intendono  avvalersi

dell'agevolazione   devono    presentare    apposita    comunicazione

all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di presentazione e

il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del

direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni a  far

data dal 9 novembre 2020». 

  2. Agli oneri derivanti dalle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,

valutati in 14,8 milioni di euro per  l'anno  2020,  si  provvede  ai

sensi dell'articolo 34. 

                         Art. 13 duodevicies 

 

Proroga della disposizione di cui all'articolo 10  del  decreto-legge

  17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

  aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane

  dell'INAIL 

 

  1. La disposizione di cui  all'articolo  10  del  decreto-legge  17

marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24

aprile 2020, n. 27, e' prorogata fino al 31 dicembre 2021. 

  2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere

sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli

infortuni sul lavoro (INAIL), sulle  risorse  per  la  copertura  dei

rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali.  Alla

compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e

indebitamento netto, pari a  euro  10.300.000  per  l'anno  2021,  si

provvede ai sensi dell'articolo 34. 

                         Art. 13 undevicies 

 

Finanziamento dei fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto

  legislativo  14  settembre   2015,   n.   148,   per   l'erogazione

  dell'assegno ordinario COVID-19 

 

  1.  I  fondi  bilaterali  di  cui  all'articolo  27   del   decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare

le somme stanziate dall'articolo 1, comma  7,  del  decreto-legge  14

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13

ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno  ordinario

COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020. 

                               Art. 14 

 

           Nuove misure in materia di Reddito di emergenza 

 

  1. Ai nuclei familiari gia' beneficiari della quota del Reddito  di

emergenza (di seguito «Rem») di cui all'articolo  23,  comma  1,  del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  e'  riconosciuta  la  medesima

quota anche per il mese di novembre 2020,  nonche'  per  il  mese  di

dicembre 2020. 

  2. Il Rem e' altresi' riconosciuto,  per  una  singola  quota  pari

all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del  decreto-legge  19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77, relativa alle mensilita' di novembre  e  dicembre

2020, ai nuclei familiari in possesso  cumulativamente  dei  seguenti

requisiti: 

     a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre  2020,

inferiore ad una soglia pari all'ammontare di  cui  all'articolo  82,

comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; 

    b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono  o

hanno percepito una delle  indennita'  di  cui  all'articolo  15  del

presente decreto-legge; 

      c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a),  c)  e

d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. 

  3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2  e'  presentata

all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  entro  il  30

novembre 2020 tramite modello di  domanda  predisposto  dal  medesimo

Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. 

  4. Il riconoscimento delle quote del Rem di cui ai commi 1 e  2  e'

effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020

nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa  al  Fondo  per  il

reddito  di  emergenza  di  cui  all'articolo  82,  comma   10,   del

decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla quale resta  in  ogni

caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma

9, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. 

  5. Per quanto non previsto dal presente  articolo,  si  applica  la

disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34  del  2020,

ove compatibile. 

                               Art. 15 

 

Nuova indennita' per  i  lavoratori  stagionali  del  turismo,  degli

  stabilimenti termali e dello spettacolo 

 

  1. Ai soggetti beneficiari dell'indennita' di  cui  all'articolo  9

del  decreto-legge  14  agosto   2020,   n.   104,   convertito   con

modificazioni dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  la  medesima

indennita' pari a 1000 euro e' nuovamente erogata una tantum. 

  2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e  degli

stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il  rapporto

di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  la  data  di

entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto  la

prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo

periodo,  non  titolari  di  pensione,  ne'  di  rapporto  di  lavoro

dipendente, ne' di NASPI,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita'  onnicomprensiva

pari  a  1000  euro.  La  medesima  indennita'  e'  riconosciuta   ai

lavoratori   in   somministrazione,    impiegati    presso    imprese

utilizzatrici operanti nel settore del turismo e  degli  stabilimenti

termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di  lavoro

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di  entrata  in

vigore del presente decreto  e  che  abbiano  svolto  la  prestazione

lavorativa per almeno  trenta  giornate  nel  medesimo  periodo,  non

titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro  dipendente,  ne'  di

NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

  3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a  1000  euro

ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro

attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: 

    a)  lavoratori  dipendenti  stagionali  appartenenti  a   settori

diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che  hanno

cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo  compreso

tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in  vigore  del  presente

decreto-legge e che abbiano  svolto  la  prestazione  lavorativa  per

almeno trenta giornate nel medesimo periodo; 

    b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18  del

decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la

prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo

compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata  in  vigore  del

presente decreto; 

    c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad

altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra

il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto  siano  stati  titolari  di  contratti  autonomi  occasionali

riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222  del  codice

civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di  entrata

in vigore del presente  decreto.  Gli  stessi,  per  tali  contratti,

devono essere gia' iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,

n. 335, con accredito  nello  stesso  arco  temporale  di  almeno  un

contributo mensile; 

    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  con  reddito  annuo  2019

derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari

di partita IVA attiva  e  iscritti  alla  Gestione  Separata  di  cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla

data di entrata in vigore del presente  decreto  e  non  iscritti  ad

altre forme previdenziali obbligatorie. 

  4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di  presentazione  della

domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 

    a) titolari di altro contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo

indeterminato,  diverso  dal  contratto  intermittente  di  cui  agli

articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 

    b) titolari di pensione. 

  5. Ai lavoratori dipendenti a tempo  determinato  del  settore  del

turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente  dei

requisiti  di  seguito  elencati,  e'  riconosciuta  una   indennita'

onnicomprensiva pari a 1000 euro: 

    a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la

data di entrata in vigore del presente decreto-legge di  uno  o  piu'

contratti di lavoro a tempo determinato nel  settore  del  turismo  e

degli stabilimenti termali, di  durata  complessiva  pari  ad  almeno

trenta giornate; 

    b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a

tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla

lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 

    c) assenza di titolarita', al momento dell'entrata in vigore  del

presente  decreto-legge,  di  pensione  e  di  rapporto   di   lavoro

dipendente. 

  6. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello

spettacolo con  almeno  30  contributi  giornalieri  versati  dal  1°

gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente  decreto  al

medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro,  e

non titolari di pensione, e' riconosciuta un'indennita', pari a  1000

euro. La  medesima  indennita'  viene  erogata  anche  ai  lavoratori

iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con  almeno  7

contributi giornalieri versati dal  1°  gennaio  2019  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva  un  reddito

non superiore ai 35.000 euro. 

  7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono  tra  loro

cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui all'articolo

14. La domanda per le indennita' di cui ai commi  2,  3,  5  e  6  e'

presentata all'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)

entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto  dal

medesimo Istituto e presentato secondo le modalita'  stabilite  dallo

stesso. 

  8. Le indennita' di cui al presente articolo  non  concorrono  alla

formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS,  previa

domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di  euro  per

l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite

di spesa e comunica i risultati di tale attivita'  al  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle

finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  verificarsi  di

scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di

spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione

all'autorizzazione di spesa di cui  al  primo  periodo  del  presente

comma si applica quanto previsto  dall'articolo  265,  comma  9,  del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

  9. Decorsi quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto-legge si decade  dalla  possibilita'  di  richiedere

l'indennita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto  2020,

n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020,  n.

126. 

  10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 2,  del

decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 9,1 milioni  di

euro per l'anno 2020. 

  11. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  559,1

milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo

34. 

                             Art. 15 bis 

 

Indennita'  per  i   lavoratori   stagionali   del   turismo,   degli

  stabilimenti termali, dello spettacolo e per  gli  incaricati  alle

  vendite nonche' disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile 

 

  1. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo

15, comma 1, e' erogata una tantum  un'ulteriore  indennita'  pari  a

1.000 euro. 

  2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore  del  turismo  e

degli stabilimenti termali che  hanno  cessato  involontariamente  il

rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il

30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione  lavorativa  per

almeno  trenta  giornate  nel  medesimo  periodo,  non  titolari   di

pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne'  di  NASpI,  alla

data  del   30   novembre   2020,   e'   riconosciuta   un'indennita'

onnicomprensiva  pari  a  1.000  euro.  La  medesima  indennita'   e'

riconosciuta ai  lavoratori  in  somministrazione,  impiegati  presso

imprese utilizzatrici  operanti  nel  settore  del  turismo  e  degli

stabilimenti  termali,  che  abbiano  cessato  involontariamente   il

rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il

30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione  lavorativa  per

almeno  trenta  giornate  nel  medesimo  periodo,  non  titolari   di

pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne'  di  NASpI,  alla

data del 30 novembre 2020. 

  3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.000  euro

ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro

attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: 

  a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori  diversi

da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno  cessato

involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso  tra  il

1° gennaio 2019 e il  30  novembre  2020  e  che  abbiano  svolto  la

prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo

periodo; 

  b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13  a  18  del

decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la

prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo

compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020; 

  c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre

forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il  1°

gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di  contratti

autonomi  occasionali  riconducibili   alle   disposizioni   di   cui

all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in

essere  alla  data  del  30  novembre  2020.  Gli  stessi,  per  tali

contratti, devono essere gia' iscritti alla data del  17  marzo  2020

alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, con accredito nello  stesso  arco  temporale  di

almeno un contributo mensile; 

  d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo  19  del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019

derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari

di partita  IVA  attiva,  iscritti  alla  Gestione  separata  di  cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla

data del 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali

obbligatorie. 

  4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di  presentazione  della

domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 

  a) titolari di  altro  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo

indeterminato,  diverso  dal  contratto  intermittente  di  cui  agli

articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 

  b) titolari di pensione. 

  5. Ai lavoratori dipendenti a tempo  determinato  del  settore  del

turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente  dei

requisiti  di  seguito  elencati,   e'   riconosciuta   un'indennita'

onnicomprensiva pari a 1.000 euro: 

  a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  30

novembre 2020 di uno o piu' contratti di lavoro a  tempo  determinato

nel settore del turismo  e  degli  stabilimenti  termali,  di  durata

complessiva pari ad almeno trenta giornate; 

  b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di  lavoro  a

tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla

lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 

  c) assenza di titolarita', alla  data  del  30  novembre  2020,  di

pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 

  6. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello

spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri  versati  dal  1°

gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo  Fondo,  cui  deriva  un

reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di  pensione  ne'

di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal

contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18  del

decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  senza  corresponsione

dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del medesimo

decreto, e' riconosciuta un'indennita' pari a 1.000 euro. La medesima

indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo  pensioni

lavoratori dello spettacolo con almeno sette  contributi  giornalieri

versati dal 1° gennaio 2019  al  30  novembre  2020,  cui  deriva  un

reddito non superiore a 35.000 euro. 

  7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del  decreto-legge

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24

aprile 2020, n. 27, richiesto anche ai sensi dell'articolo 84,  comma

10,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo  9,

comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  si  riferisce

esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato. 

  8. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono  tra  loro

cumulabili. La domanda per le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e  6

e' presentata all'INPS entro il 15 dicembre 2020 tramite  modello  di

domanda predisposto dal medesimo Istituto  e  presentato  secondo  le

modalita' stabilite dallo stesso. 

  9. Le indennita' di cui al presente articolo  non  concorrono  alla

formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono  erogate

dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo  di  466,5

milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio  del

rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita'

al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al  Ministero

dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio

emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,

rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono  adottati  altri

provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di

cui al primo periodo del presente  comma  trova  applicazione  quanto

previsto dall'articolo 265, comma  9,  del  decreto-legge  19  maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio

2020, n. 77. 

  10. Le indennita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre

2020, n. 126, possono essere richieste, a pena  di  decadenza,  entro

quindici giorni a decorrere dal 30 novembre 2020. 

  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo  ad  esclusione  del

comma 12, pari a 466,5 milioni di euro per l'anno  2020  e,  in  soli

termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 26,5 milioni  di  euro

per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 

  12. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2021,

per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica  e

il  diploma  professionale,  il  diploma  di  istruzione   secondaria

superiore e il certificato  di  specializzazione  tecnica  superiore,

stipulati nell'anno 2021, e' riconosciuto ai datori  di  lavoro,  che

occupano  alle  proprie  dipendenze  un  numero  di  addetti  pari  o

inferiore a nove, uno sgravio contributivo  del  100  per  cento  con

riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma

773, quinto periodo, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  per  i

periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto,  fermo

restando il livello di aliquota  del  10  per  cento  per  i  periodi

contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. 

  13. All'onere derivante dal comma 12, valutato in  1,2  milioni  di

euro per l'anno 2021, 3,3 milioni di euro per l'anno 2022, 5  milioni

di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni di euro  per  l'anno  2024,  0,1

milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5  milioni  di  euro  per  l'anno

2026, si provvede: 

  a)  quanto  a  1,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo

34, comma 6, del presente decreto; 

  b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di  euro

per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di

euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

  c) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1 milione di  euro

per l'anno 2023, 1,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,1 milioni di

euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori

entrate derivanti dal comma 12. 

                               Art. 16 

 

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della  pesca  e

                          dell'acquacoltura 

 

  1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle

filiere agricole, della pesca e  dell'acquacoltura  e  contenere  gli

effetti negativi  del  perdurare  dell'epidemia  da  Covid  19,  alle

aziende appartenenti  alle  predette  filiere,  comprese  le  aziende

produttrici di vino e birra, e' riconosciuto l'esonero dal versamento

dei contributi previdenziali  e  assistenziali,  con  esclusione  dei

premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori

di lavoro per la mensilita' relativa a novembre  2020.  L'esonero  e'

riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di  altre

agevolazioni  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento  della

previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti

nel periodo di riferimento dell'esonero. 

  2. Il medesimo esonero e' riconosciuto agli  imprenditori  agricoli

professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e  ai  coloni  con

riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020. 

  3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e  2  l'aliquota  di

computo delle prestazioni pensionistiche. 

  4. L'esonero e' riconosciuto sui versamenti che i datori di  lavoro

potenziali destinatari del beneficio devono effettuare  entro  il  16

dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di  novembre  2020.

Per i contribuenti iscritti alla «Gestione  dei  contributi  e  delle

prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni»

l'esonero e' riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16

novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della  contribuzione

dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi  dovuti

all'INAIL. 

  5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione  dovuta  per

il periodo retributivo del  mese  di  novembre  2020,  ricadente  nel

quarto trimestre 2020, e' determinata sulla base della  dichiarazione

di manodopera agricola occupata del mese di novembre  da  trasmettere

entro il  mese  di  dicembre  2020,  l'esonero  e'  riconosciuto  sui

versamenti in scadenza al 16 giugno 2021. 

  6. L'INPS e' chiamato ad effettuare le  verifiche  in  ordine  allo

svolgimento da parte dei contribuenti  delle  attivita'  identificate

dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere di cui al comma 1. 

  7. Agli oneri del presente articolo, valutati  in  273  milioni  di

euro per l'anno 2020 e  83  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si

provvede ai sensi dell'articolo 34. 

                             Art. 16 bis 

 

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della  pesca  e

  dell'acquacoltura appartenenti ai  settori  economici  riferiti  ai

  codici ATECO riportati nell'Allegato 3 

 

  1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei

contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16,  che

svolgono  le  attivita'  identificate  dai  codici  ATECO   riportati

nell'Allegato 3, e' riconosciuto il medesimo beneficio anche  per  il

periodo retributivo del mese di dicembre 2020. 

  2.  L'esonero  e'  riconosciuto  nel  rispetto   della   disciplina

dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  112,2

milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di  euro  per  l'anno

2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 

                             Art. 16 ter 

 

                            Quarta gamma 

 

  1. L'articolo 58-bis del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,

e' sostituito dal seguente: 

  «Art. 58-bis (Interventi per la gestione della crisi di mercato dei

prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di  prima  gamma  evoluta).

- 1. Al fine di  far  fronte  alla  crisi  di  mercato  dei  prodotti

ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio  2011,  n.

77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia  freschi,

confezionati, non lavati e pronti per il  consumo,  conseguente  alla

diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  alle   organizzazioni   dei

produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro  associazioni  e'

concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della

produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello

stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. 

  2. Il contributo e' concesso, nel limite complessivo di spesa di 20

milioni di  euro  per  l'anno  2020,  per  la  raccolta  prima  della

maturazione  o  la  mancata  raccolta  dei  prodotti   ortofrutticoli

destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta,  sulla  base

delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro

dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Il contributo e' pari alla differenza tra l'ammontare  del  fatturato

del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato  dello

stesso periodo dell'anno  2020.  Il  contributo  e'  ripartito  dalle

organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori  in

ragione  della  riduzione  di  prodotto  conferito.   Nel   caso   di

superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo  periodo,

l'importo del contributo e' ridotto proporzionalmente tra i  soggetti

beneficiari. 

  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e

forestali da adottare, sentite le regioni e le province  autonome  di

Trento e di Bolzano, entro trenta giorni a far data  dal  9  novembre

2020, sono stabiliti i criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  del

presente articolo, nonche' la procedura di revoca del contributo  nel

caso in cui non sia rispettata  la  condizione  di  cui  al  comma  2

relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori. 

  4.  Il  contributo  e'  concesso  nel  rispetto  della   disciplina

dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 

    5. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  definiti  nel

limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato

dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto». 

                               Art. 17 

 

          Disposizioni a favore dei lavoratori dello sport 

 

  1. Per il mese di novembre 2020, e' erogata dalla societa' Sport  e

Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro  per  l'anno

2020,  un'indennita'  pari  a  800  euro  in  favore  dei  lavoratori

impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato  Olimpico

Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le

federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli

enti di  promozione  sportiva,  riconosciuti  dal  Comitato  Olimpico

Nazionale (CONI)  e  dal  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP),  le

societa'   e   associazioni   sportive   dilettantistiche,   di   cui

all'articolo 67, comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i  quali,  in  conseguenza

dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato,  ridotto  o

sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non  concorre  alla

formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  non  e'  riconosciuto  ai

percettori di altro reddito da lavoro e del reddito  di  cittadinanza

di cui al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 marzo  2019,  n.  26,  del  reddito  di

emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,  20,  21,  22,

27, 28, 29, 30, 38 e 44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,

cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

dal  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  e  dal  presente

decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude  il  diritto  a

percepire  l'indennita'  i  redditi  da  lavoro   autonomo   di   cui

all'articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di

cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni  genere  e  gli

assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario  di

invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 

  2. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione

del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono  presentate  entro

il 30  novembre  2020  tramite  la  piattaforma  informatica  di  cui

all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del

6 aprile 2020, alla societa' Sport e Salute s.p.a.  che,  sulla  base

del registro di cui all'articolo 7, comma  2,  del  decreto-legge  28

maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27

luglio 2004, n. 186,  acquisito  dal  CONI  sulla  base  di  apposite

intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. 

  3. Ai soggetti gia' beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio

o giugno dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge  17

marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24

aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,  n.

77, e di cui all'articolo 12 del decreto legge  14  agosto  2020,  n.

104, convertito con modificazioni dalla legge  13  ottobre  2020,  n.

126, per i quali permangano i requisiti, l'indennita' pari a 800 euro

e' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a., senza necessita'  di

ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020. 

  4. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 3 le risorse  trasferite

a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro  per

l'anno 2020. Il limite di  spesa  di  cui  al  presente  articolo  e'

incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio

di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento  all'erogazione

dell'indennita' di cui all'articolo 96  del  decreto-legge  17  marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile

2020, n. 27, o di cui all'articolo 98  del  decreto-legge  19  maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio

2020, n. 77, o di cui all'articolo 12  del  decreto-legge  14  agosto

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre

2020, n. 126. 

  5. Ai  fini  dell'erogazione  automatica  dell'indennita'  prevista

dall'articolo 12, comma  3,  ultimo  periodo,  del  decreto-legge  14

agosto 2020, n. 104, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  13

ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a  causa  dell'emergenza

epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti  alla

data del 31 maggio 2020 e non rinnovati. 

  5-bis. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui  al  presente

articolo,   si   considerano   cessati   a    causa    dell'emergenza

epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti  alla  data

del 31 ottobre 2020 e non rinnovati. 

  6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto  del

limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e  comunica,  con

cadenza settimanale, i risultati di tale attivita' al Ministro per le

politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia  e  delle

finanze. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  siano  in

procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite  di  spesa  di

cui al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute  s.p.a.  non

prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione  al

Ministro per le  politiche  giovanili  e  lo  sport  e  al  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze.  Alla  copertura   dei   costi   di

funzionamento derivanti  dal  presente  articolo,  provvede  Sport  e

Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilita'  di  bilancio.

In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo  del

comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 265,  comma  9,  del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

  7. Agli oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per

l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 

                             Art. 17 bis 

 

     Ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori dello sport 

 

  1. Per il mese di dicembre 2020, e' erogata dalla societa' Sport  e

Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro  per  l'anno

2020,  un'indennita'  pari  a  800  euro  in  favore  dei  lavoratori

impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il  CIP,  le

federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli

enti di promozione sportiva riconosciuti  dal  CONI  e  dal  CIP,  le

societa'  e  le  associazioni  sportive  dilettantistiche,   di   cui

all'articolo 67, comma 1, lettera m),  del  testo  unico  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  i

quali, in  conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,

hanno cessato, ridotto o  sospeso  la  loro  attivita'.  Il  predetto

emolumento non concorre alla formazione  del  reddito  ai  sensi  del

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e

non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da  lavoro  e  del

reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.

4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,

del Reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,

20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo  2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.

27, come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio  2020,  n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

dal  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  e  dal  presente

decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude  il  diritto  a

percepire  l'indennita'  i  redditi  da  lavoro   autonomo   di   cui

all'articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di

cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni  genere  e  gli

assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario  di

invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 

  2. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione

del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate,  entro

il  7  dicembre  2020  tramite  la  piattaforma  informatica  di  cui

all'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e  lo

sport, del 6 aprile 2020, alla societa' Sport e  Salute  S.p.A.  che,

sulla  base  dell'elenco  di  cui  all'articolo  7,  comma   2,   del

decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal CONI sulla base  di

apposite  intese,  le  istruisce  secondo  l'ordine  cronologico   di

presentazione. 

  3. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo

96  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  o  di   cui

all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  o  di  cui

all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  o  di  cui

all'articolo 17 del  presente  decreto,  per  i  quali  permangano  i

requisiti, l'indennita' pari a 800 euro  e'  erogata  dalla  societa'

Sport e Salute S.p.A., senza necessita' di ulteriore  domanda,  anche

per il mese di dicembre 2020. 

  4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 3 le risorse  trasferite  a

Sport e Salute S.p.A.  per  l'anno  2020  sono  incrementate  di  170

milioni di euro. Per le stesse finalita' di cui ai commi da  1  a  3,

Sport e Salute S.p.A. impiega, ove necessario in  considerazione  del

numero  delle  domande  pervenute,  gli  eventuali  avanzi  di  spesa

verificatisi con riferimento all'erogazione  dell'indennita'  di  cui

all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  o  di  cui

all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  o  di  cui

all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  o  di  cui

all'articolo 17 del presente decreto. Entro il 31 dicembre  2020,  le

eventuali risorse residue, di cui al presente comma,  sono  ripartite

da Sport e Salute S.p.A., tra tutti  gli  aventi  diritto,  in  parti

uguali, ad  integrazione  dell'indennita'  erogata  per  il  mese  di

dicembre 2020. 

  5. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi da 1  a

3, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche

tutti i rapporti di collaborazione  scaduti  entro  la  data  del  30

novembre 2020 e non rinnovati. 

  6. Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto  del

limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e  comunica,  con

cadenza settimanale, i risultati di tale attivita'  all'Autorita'  di

governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e  al  Ministero

dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio

emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti  rispetto  al

limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e

Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone

comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e  al

Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi  di

funzionamento derivanti dal presente articolo provvede Sport e Salute

S.p.A. nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. 

  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  170  milioni

di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 

                             Art. 17 ter 

 

Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per  le  prestazioni

                            professionali 

 

  1. Ai fini  di  quanto  disposto  dagli  articoli  119  e  121  del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto del  Ministro  dello

sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 246 del 5 ottobre  2020,  in  materia  di  requisiti  tecnici  per

l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione  energetica

degli edifici-ecobonus, nell'ambito delle procedure previste  per  le

detrazioni fiscali in materia di edilizia  di  efficienza  energetica

sotto forma  di  crediti  di  imposta  o  sconti  sui  corrispettivi,

cedibili ai soggetti interessati dalla  vigente  normativa,  compresi

gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, e' fatto

obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni  in  materia  di

disciplina dell'equo compenso  previste  dall'articolo  13-bis  della

legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  nei  riguardi  dei  professionisti

incaricati degli  interventi  per  i  lavori  previsti,  iscritti  ai

relativi ordini o collegi professionali. 

  2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con  il  Ministro

per la pubblica amministrazione, garantisce le misure di vigilanza ai

sensi del comma  1,  segnalando  eventuali  violazioni  all'Autorita'

garante della concorrenza e del mercato,  ai  fini  del  rispetto  di

quanto previsto dal presente articolo. 

Titolo III

MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI


                               Art. 18 

 

Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da

  parte dei medici di medicina generale  e  dei  pediatri  di  libera

  scelta 

 

  1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico  dei

casi di positivita' al virus SARS-CoV-2  attraverso  l'esecuzione  di

tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale  e

dei pediatri di libera scelta, secondo le  modalita'  definite  dagli

Accordi collettivi nazionali di settore, e'  autorizzata  per  l'anno

2020 la spesa di euro 30.000.000. 

  2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e

provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella  1  allegata  al

presente decreto, tutte le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente gia'

disposto e assegnato per l'anno  2020  ai  sensi  della  legislazione

vigente. 

                               Art. 19 

 

Disposizioni  urgenti  per  la  comunicazione  dei  dati  concernenti

  l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte  dei  medici  di

  medicina generale e dei pediatri di libera scelta 

 

  1. Per  l'implementazione  del  sistema  diagnostico  dei  casi  di

positivita' al virus SARS-CoV-2 attraverso  l'esecuzione  di  tamponi

antigenici rapidi di cui all'articolo 18, le regioni  e  le  province

autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i  quantitativi

dei tamponi  antigenici  rapidi  consegnati  ai  medici  di  medicina

generale  e  ai  pediatri  di  libera  scelta,  i  quali,  ai   sensi

dell'articolo  17-bis  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,

convertito con modificazioni dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,

utilizzando  le  funzionalita'   del   Sistema   Tessera   Sanitaria,

predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per

ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati  di

contatto,  nonche'  delle  ulteriori  informazioni  necessarie   alla

sorveglianza epidemiologica, individuate con il  decreto  di  cui  al

comma   2.   Il   Sistema   Tessera   Sanitaria   rende   disponibile

immediatamente: 

    a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario

Elettronico  (FSE)  e,  per  agevolarne   la   consultazione,   anche

attraverso una piattaforma  nazionale  gestita  dal  Sistema  Tessera

Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali; 

    b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda  sanitaria  locale

territorialmente competente, attraverso la piattaforma  nazionale  di

cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo; 

    c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di

cui all'articolo  122  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il

numero  dei  tamponi  antigenici  rapidi  effettuati,  aggregato  per

regione o provincia autonoma, 

    d) alla piattaforma  istituita  presso  l'Istituto  Superiore  di

Sanita' ai sensi  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della

protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640,  il  numero  dei  tamponi

antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia  di  assistito,

con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva

trasmissione al Ministero della  salute,  ai  fini  dell'espletamento

delle relative funzioni in materia di prevenzione e  controllo  delle

malattie infettive e, in particolare, del Covid-19. 

  2. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono

definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  di

concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per

la protezione dei dati personali. 

                             Art. 19 bis 

 

Pubblicazione  dei  risultati  del  monitoraggio  dei  dati  inerenti

  all'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  individuazione  delle

  regioni destinatarie di misure restrittive 

 

  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,

dopo il comma 16 e' aggiunto il seguente: 

  «16-bis. Il Ministero  della  salute,  con  frequenza  settimanale,

pubblica nel  proprio  sito  internet  istituzionale  e  comunica  ai

Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati  i

risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al  decreto

del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020.  Il  Ministro  della  salute  con

propria ordinanza, sentiti i Presidenti  delle  regioni  interessate,

puo' individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati  dalla

cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile

2020 in coerenza con  il  documento  in  materia  di  "Prevenzione  e

risposta a COVID-19:  evoluzione  della  strategia  e  pianificazione

nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale",  di  cui

all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri

del 3  novembre  2020,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla

Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito  altresi'  sui

dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui  all'ordinanza

del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  n.  630  del  3

febbraio 2020, una o piu' regioni nel cui territorio si manifesta  un

piu' elevato rischio epidemiologico e in  cui,  conseguentemente,  si

applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2,

del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto

a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale.  Le  ordinanze

di cui al secondo periodo sono efficaci  per  un  periodo  minimo  di

quindici giorni, salvo che dai  risultati  del  monitoraggio  risulti

necessaria l'adozione di misure piu'  rigorose,  e  vengono  comunque

meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente

del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate,  salva

la possibilita' di reiterazione. L'accertamento della permanenza  per

quattordici giorni in  un  livello  di  rischio  o  in  uno  scenario

inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive  comporta

in ogni caso la nuova classificazione.  Con  ordinanza  del  Ministro

della salute,  adottata  d'intesa  con  i  Presidenti  delle  regioni

interessate, in ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico

certificato dalla cabina di regia di  cui  al  decreto  del  Ministro

della salute 30 aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in

relazione a specifiche parti del  territorio  regionale,  l'esenzione

dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo.  I  verbali

del Comitato tecnico scientifico e della cabina di regia  di  cui  al

presente articolo  sono  pubblicati  per  estratto  in  relazione  al

monitoraggio dei dati nel sito internet istituzionale  del  Ministero

della salute. Ferma restando l'ordinanza del  Ministro  della  salute

del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5

novembre 2020, i dati  sulla  base  dei  quali  la  stessa  e'  stata

adottata sono pubblicati entro tre giorni dalla data  di  entrata  in

vigore della presente disposizione». 

                             Art. 19 ter 

 

Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario  nazionale  da  privati

                             accreditati 

 

  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

  a) al comma 5, le parole: «Nelle more dell'adozione del decreto  di

cui al comma 2, le» sono sostituite dalla seguente: «Le»; 

  b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 

  «5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano

che, in funzione dell'andamento  dell'emergenza  da  COVID-19,  hanno

sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attivita' ordinarie

possono riconoscere alle strutture private  accreditate  destinatarie

di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento

del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui

all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502,  stipulati  per  l'anno  2020,  ferma   restando   la   garanzia

dell'equilibrio  economico  del  Servizio  sanitario  regionale.   Il

predetto riconoscimento tiene conto, pertanto,  sia  delle  attivita'

ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di  cui  deve  essere

rendicontata l'effettiva produzione,  sia,  fino  a  concorrenza  del

predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo

una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle  regioni  e

province autonome nelle quali insiste la  struttura  destinataria  di

budget, a ristoro dei  soli  costi  fissi  comunque  sostenuti  dalla

struttura privata accreditata e rendicontati dalla  stessa  struttura

che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha  sospeso

le attivita' previste dai relativi accordi e contratti stipulati  per

l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento,  nell'ambito  del  budget

assegnato per l'anno 2020,  in  caso  di  produzione  del  volume  di

attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza  del  budget

previsto negli accordi e contratti stipulati per  l'anno  2020,  come

rendicontato dalla medesima struttura interessata. 

  5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis  si  applica  altresi'

agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie  per  la  sola  parte  a

rilevanza  sanitaria   con   riferimento   alle   strutture   private

accreditate  destinatarie  di  un  budget  2020  come  riportato  nei

relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020». 

                           Art. 19 quater 

 

Acquisto e distribuzione dei farmaci per la  cura  dei  pazienti  con

                              COVID-19 

 

  1. Al fine di  procedere  all'acquisto  e  alla  distribuzione  sul

territorio nazionale  dei  farmaci  per  la  cura  dei  pazienti  con

COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione

civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'

incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare agli

interventi  di  competenza  del  Commissario  straordinario  di   cui

all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire

sull'apposita   contabilita'   speciale   intestata    al    medesimo

Commissario. 

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni

di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 

                          Art. 19 quinquies 

 

Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test sierologici  e  tamponi

                          antigenici rapidi 

 

  1. Al fine di sostenere e implementare il sistema  diagnostico  dei

casi di positivita' al virus SARS-CoV-2,  con  accordo  stipulato  in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  su  proposta  del

Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in

vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono

stabiliti i costi massimi per  l'esecuzione  di  test  sierologici  e

tamponi antigenici  rapidi  presso  le  strutture  sanitarie  private

accreditate. 

                           Art. 19 sexies 

 

Disposizioni in materia di attivita' svolte presso le Unita' speciali

  di continuita' assistenziale e le  scuole  di  specializzazione  in

  medicina 

 

  1. Lo svolgimento  dell'attivita'  presso  le  Unita'  speciali  di

continuita'  assistenziale  (Usca)  di  cui  all'articolo  4-bis  del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' compatibile con lo  svolgimento

dell'attivita' di formazione presso le scuole di specializzazione  in

medicina. 

                           Art. 19 septies 

 

Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei

                           piccoli centri 

 

  1. Al fine di favorire l'accesso a prestazioni di  telemedicina  da

parte dei cittadini dei piccoli  centri  urbani,  alle  farmacie  che

operano nei comuni o centri abitati con meno  di  3.000  abitanti  e'

riconosciuto un contributo sotto forma  di  credito  d'imposta  nella

misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro  per

ciascun soggetto beneficiario e comunque nei limiti di spesa  di  cui

al comma 6, delle spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021,

di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di  prestazioni  di

telemedicina di cui all'articolo 3 del  decreto  del  Ministro  della

salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  57

del 10 marzo 2011. 

  2. Le prestazioni di  telemedicina  di  cui  al  presente  articolo

possono essere erogate presso le farmacie di cui al  comma  1  previo

accordo con l'azienda sanitaria di riferimento che definisce il tetto

massimo di prestazioni annuali e, nei limiti dello stesso, sulla base

di prescrizione del medico di medicina generale  o  del  pediatra  di

libera scelta,  applicando  le  tariffe  stabilite  dal  nomenclatore

tariffario regionale ovvero l'eventuale regime di esenzione previsto,

nei limiti delle risorse disponibili a legislazione  vigente  per  il

finanziamento del Servizio sanitario regionale. 

  3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile

esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i  limiti

di cui all'articolo 1, comma 53, della legge  24  dicembre  2007,  n.

244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini

delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

  4. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente  decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  di

attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  con

particolare  riguardo  agli  investimenti  che   danno   accesso   al

beneficio,  alle  procedure  di  concessione  e   di   utilizzo   del

contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di  revoca

e all'effettuazione dei controlli. 

  5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' concesso  ai

sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della

Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti «de minimis». 

  6. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  10,715

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,

del presente decreto. 

                           Art. 19 octies 

 

             Finanziamento della diagnostica molecolare 

 

  1. Per consentire il miglioramento dell'efficacia degli  interventi

di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi  e

dei progressi  della  ricerca  scientifica  applicata  con  specifico

riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari

che originano i tumori, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di  5

milioni di euro  da  destinare  per  il  potenziamento  dei  test  di

Next-Generation Sequencing di profilazione genomica  dei  tumori  dei

quali sono riconosciute evidenza  e  appropriatezza,  nel  limite  di

spesa autorizzato ai sensi del presente articolo. 

  2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, di concerto

con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del

presente  articolo   anche   con   riguardo   alla   destinazione   e

distribuzione delle risorse allocate ai sensi del presente articolo. 

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari

a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo

34, comma 6, del presente decreto. 

                           Art. 19 novies 

 

Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione  di  dispositivi

  di  protezione  e  medicali  nelle  RSA  e  nelle  altre  strutture

  residenziali 

 

  1. Al fine di fronteggiare le  criticita'  straordinarie  derivanti

dalla  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  e  di  facilitare  la

tempestiva acquisizione  di  dispositivi  di  protezione  individuali

(DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n.

4373 del 12 febbraio 2020, e di altri dispositivi medicali  idonei  a

prevenire  il  rischio  di  contagio,  per  le  residenze   sanitarie

assistenziali (RSA), le case di  riposo,  i  centri  di  servizi  per

anziani, gestiti da  enti  pubblici  e  da  enti  del  Terzo  settore

accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche  e  private,

accreditate e  convenzionate,  comunque  denominate  dalle  normative

regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni  di  carattere

sanitario,    socio-sanitario,    riabilitativo,     socio-educativo,

socio-occupazionale o socio-assistenziale per  anziani,  persone  con

disabilita', minori, persone affette  da  tossicodipendenza  o  altri

soggetti in condizione di fragilita', e'  istituito  nello  stato  di

previsione del Ministero della salute un fondo con una  dotazione  di

40 milioni di euro per l'anno 2021. 

  2. Con decreto del Ministero della salute da adottare, di  concerto

con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento

e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del fondo di cui  al

comma 1 secondo linee  guida  che  consentano  alle  regioni  e  alle

province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di

tutto il personale, sanitario e non sanitario,  impiegato  presso  le

strutture di cui al comma 1 e di tener  conto  della  demografia  del

processo di invecchiamento della  popolazione  ultrasettantacinquenne

residente su base regionale. All'onere di cui al comma 1, pari  a  40

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,

del presente decreto. 

                           Art. 19 decies 

 

              Misure urgenti di solidarieta' alimentare 

 

  1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti  di

solidarieta' alimentare, e' istituito nello stato di  previsione  del

Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni  di  euro  per  l'anno

2020, da erogare a ciascun comune, entro sette giorni a far data  dal

24 novembre 2020, sulla base degli allegati 1 e 2  all'ordinanza  del

Capo del Dipartimento della protezione civile n.  658  del  29  marzo

2020. 

  2. Per l'attuazione del presente articolo  i  comuni  applicano  la

disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. 

  3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo  delle  risorse

trasferite  dal  bilancio  dello  Stato  connesse  all'emergenza   da

COVID-19 possono essere  stabilite  dagli  enti  locali  fino  al  31

dicembre 2020 con delibera della giunta. 

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  400  milioni

di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 

                          Art. 19 undecies 

 

  Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari 

 

  1. Per le finalita' di cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  17

marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24

aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in  materia

di modalita', di requisiti, di procedure e di  trattamento  giuridico

ed economico,  per  l'anno  2021  e'  autorizzato  l'arruolamento,  a

domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e

dell'Aeronautica militare in servizio a tempo  determinato,  con  una

ferma della  durata  di  un  anno,  non  prorogabile,  e  posto  alle

dipendenze  funzionali  dell'Ispettorato   generale   della   Sanita'

militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria  e

Forza armata: 

  a)  30  ufficiali  medici  con  il  grado  di   tenente   o   grado

corrispondente, di cui 14  dell'Esercito  italiano,  8  della  Marina

militare e 8 dell'Aeronautica militare; 

  b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di  cui

30  dell'Esercito  italiano,  20   della   Marina   militare   e   20

dell'Aeronautica militare. 

  2. Le domande di arruolamento possono essere  presentate  entro  il

termine di dieci giorni dalla data di  pubblicazione  della  relativa

procedura da parte della Direzione generale  del  personale  militare

sul portale online del  sito  internet  del  Ministero  della  difesa

www.difesa.it e sono definite entro i successivi venti giorni. 

  3. I periodi di servizio prestato ai sensi  del  presente  articolo

costituiscono  titolo  di  merito   da   valutare   nelle   procedure

concorsuali per il reclutamento di  personale  militare  in  servizio

permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate. 

  4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del  presente  articolo

si applica l'articolo 19, comma 3-bis, del  decreto-legge  19  maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio

2020, n. 77. 

  5.  All'articolo  2197-ter.1,  comma  2,  lettera  a),  del  codice

dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo

2010, n. 66, le parole: «la  professione  sanitaria  infermieristica»

sono sostituite dalle seguenti:  «le  professioni  sanitarie  di  cui

all'articolo 212, comma 1,». 

  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89  milioni

di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 

                          Art. 19 duodecies 

 

  Potenziamento della Sanita' militare per l'emergenza da COVID-19 

 

  1. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad

affrontare   le   eccezionali   esigenze    connesse    all'andamento

dell'epidemia da COVID-19 sul territorio  nazionale,  anche  mediante

l'approvvigionamento    di    dispositivi    medici     e     presidi

igienico-sanitari  per   incrementare   le   attuali   capacita'   di

prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura, e' autorizzata la

spesa complessiva di 7.800.000 euro per l'anno 2021. 

  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  pari  a  7.800.000

euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre

2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del

presente decreto. 

                               Art. 20 

 

Istituzione del servizio nazionale  di  risposta  telefonica  per  la

                       sorveglianza sanitaria 

 

  1. Il Ministero della salute svolge attivita' di  tracciamento  dei

contatti  e  sorveglianza  sanitaria  nonche'   di   informazione   e

accompagnamento verso i servizi di  prevenzione  e  assistenza  delle

competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il  Ministero  della

salute  attiva  un  servizio  nazionale  di  supporto  telefonico   e

telematico alle persone risultate positive al virus  SARS-Cov-2,  che

hanno  avuto  contatti  cosi'  come  definiti  dalla  circolare   del

Ministero della salute n. 18584 del  29  maggio  2020,  e  successivi

aggiornamenti, con soggetti risultati positivi o che  hanno  ricevuto

una notifica di allerta attraverso  l'applicazione  «Immuni»  di  cui

all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n.  28,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, i cui dati sono

resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso

di positivita'. A tal fine i dati relativi ai casi  diagnosticati  di

positivita' al virus SARS-Cov-2 sono  resi  disponibili  al  predetto

servizio nazionale, anche attraverso  il  Sistema  Tessera  Sanitaria

ovvero tramite sistemi di interoperabilita'. 

  2.  Il  Ministro  della  salute   puo'   delegare   la   disciplina

dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui al  comma

1 al commissario straordinario per l'emergenza  di  cui  all'articolo

122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, oppure  provvedervi

con proprio decreto. 

  3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa

di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro  per  l'anno

2021. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34. 

  3-bis. Dal 1° gennaio 2021 e fino al termine di cui all'articolo 6,

comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020,  n.  28,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  25  giugno  2020,  n.  70,  le  attivita'

dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento

della piattaforma e dell'applicazione «Immuni», di cui all'articolo 6

del medesimo decreto-legge 30 aprile 2020,  n.  28,  sono  realizzate

dalla  competente  struttura  per  l'innovazione  tecnologica  e   la

digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

                             Art. 20 bis 

 

        Disposizioni in materia di attivita' degli psicologi 

 

  1. Al fine di  garantire  la  salute  e  il  benessere  psicologico

individuale  e   collettivo   nell'eccezionale   situazione   causata

dall'epidemia  da   COVID-19   e   di   assicurare   le   prestazioni

psicologiche,  anche  domiciliari,  ai  cittadini  e  agli  operatori

sanitari, di ottimizzare e razionalizzare  le  risorse  professionali

degli psicologi dipendenti e convenzionati nonche'  di  garantire  le

attivita' previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini

dell'applicazione della direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri del 13 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.

200 del 29 agosto 2006, le aziende sanitarie e  gli  altri  enti  del

Servizio sanitario nazionale possono  organizzare  l'attivita'  degli

psicologi in un'unica funzione aziendale. 

                             Art. 20 ter 

 

Contratti d'opera da  parte  di  aziende  sanitarie  pubbliche  nella

                     regione Trentino-Alto Adige 

 

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  dopo  il

comma 449 e' inserito il seguente: 

  «449-bis. Per il triennio 2020-2022, i contratti di  cui  al  comma

449 possono essere rinnovati per un'ulteriore annualita'  nei  limiti

delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza

nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato». 

                               Art. 21 

 

             Misure per la didattica digitale integrata  

 

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della

legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di euro 85 milioni  per

l'anno 2020. 

  2. Le risorse di cui al comma  1  sono  destinate  all'acquisto  di

dispositivi e strumenti digitali individuali per la  fruizione  delle

attivita' di didattica digitale integrata, da concedere  in  comodato

d'uso alle studentesse e  agli  studenti  meno  abbienti,  anche  nel

rispetto  dei  criteri  di  accessibilita'   per   le   persone   con

disabilita', nonche' per l'utilizzo delle  piattaforme  digitali  per

l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettivita' di rete. 

  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse  di  cui  al

comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche,  tenuto  conto

del fabbisogno rispetto al numero  di  studenti  di  ciascuna  e  del

contesto socio-economico delle famiglie. 

  4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti  di  cui  al

comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1,  commi

449 e 450, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Qualora  non  sia

possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche

provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

  5. Il Ministero dell'istruzione e'  autorizzato  ad  anticipare  in

un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in

attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine

iscritte in bilancio e fermo restando il successivo  svolgimento  dei

controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche

sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al  presente  articolo

in relazione alle finalita' in esso stabilite. 

  6.  Ai  fini  dell'immediata  attuazione  delle  disposizioni   del

presente articolo  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad

anticipazioni di tesoreria. 

  6-bis.  In   conseguenza   anche   dei   periodi   di   sospensione

dell'attivita' didattica in presenza negli  istituti  scolastici,  e'

istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione  un

fondo per il recupero dei gap formativi, con  una  dotazione  pari  a

5.532.195 euro per l'anno 2021. 

  6-ter.  Le  risorse  di  cui  al   comma   6-bis   sono   destinate

esclusivamente    all'attivazione     di     attivita'     didattiche

extracurricolari  in  presenza,  con  riferimento  alle   istituzioni

scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad

eventuali   carenze   formative    conseguenti    allo    svolgimento

dell'attivita' didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il

recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel  piano  triennale

dell'offerta formativa. 

  6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono definiti le modalita' di  presentazione  delle

istanze  da  parte  delle   singole   istituzioni   scolastiche   per

l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis, impiegate per  la

remunerazione  del   personale   docente,   secondo   la   disciplina

contrattuale  vigente,  a   titolo   di   attivita'   aggiuntive   di

insegnamento, nonche' i criteri per il riparto  delle  medesime,  con

riferimento  alle  istituzioni  scolastiche  del   primo   ciclo   di

istruzione  che,  sulla  base  dei  dati  relativi  ai   livelli   di

apprendimento  degli  studenti,  si  trovano  in  una  situazione  di

maggiore svantaggio. 

  6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5.532.195

euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre

2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del

presente decreto. 

  7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai

sensi dell'articolo 34. 

  7-bis. In considerazione dello stato di  emergenza  dichiarato  con

delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e  prorogato

con delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020  e  del  7

ottobre 2020, sono stanziati, per le finalita' di cui al comma  2,  2

milioni di euro per l'anno 2021  da  trasferire  alla  regione  Valle

d'Aosta/Vallee d'Aoste e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano per il riparto, nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  in

favore  delle  istituzioni  scolastiche  situate  nei  territori   di

competenza. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2  milioni

di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi  dell'articolo  34,

comma 6, del presente decreto. 

                             Art. 21 bis 

 

           Misure per la proroga dei dottorati di ricerca 

 

  1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19,  i  dottorandi  dell'ultimo  anno  di  corso  che   abbiano

beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236,  comma  5,  del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono  presentare  richiesta  di

proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del  corso  con

conseguente  erogazione  della  borsa  di  studio  per   il   periodo

corrispondente. Della proroga del termine finale  del  corso  possono

fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio,  nonche'

i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato  di

ricerca.  In  tale  ultimo  caso  la  pubblica   amministrazione   di

appartenenza ha facolta' di prolungare il congedo per un periodo pari

a quello della proroga del corso di dottorato. Per  le  finalita'  di

cui al presente comma, il fondo per il finanziamento ordinario  delle

universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge

24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 21,6 milioni di euro per

l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  pari  a  21,6

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,

del presente decreto. Le eventuali  risorse  non  utilizzate  per  la

predetta finalita' sono rese disponibili per le altre  finalita'  del

fondo per il finanziamento ordinario delle universita'. 

                               Art. 22 

 

                   Scuole e misure per la famiglia 

 

  1. All'articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto  2020,  n.  104

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 1, le parole: «, minore di  anni  quattordici,»  sono

sostituite dalle seguenti: «,  minore  di  anni  sedici»  e  dopo  le

parole: «sia pubblici che privati»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,

nonche'  nel  caso  in  cui  sia  stata   disposta   la   sospensione

dell'attivita' didattica in presenza del figlio convivente minore  di

anni sedici»; 

    b) al comma 3, dopo le parole: «plesso scolastico» sono  aggiunte

le seguenti: «, nonche'  nel  caso  in  cui  sia  stata  disposta  la

sospensione  dell'attivita'  didattica   in   presenza   del   figlio

convivente minore di anni quattordici.  In  caso  di  figli  di  eta'

compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi  dal

lavoro  senza  corresponsione  di  retribuzione  o   indennita'   ne'

riconoscimento  di   contribuzione   figurativa,   con   divieto   di

licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.». 

  b-bis) al comma 5, le parole: «minori  di  anni  quattordici»  sono

sostituite dalle seguenti: «minori di anni sedici»; 

    c) al comma 7, le parole: «50 milioni di  euro»  sono  sostituite

dalle seguenti: «93 milioni di euro». 

    d) al comma 8, le parole: «1,5 milioni di euro»  sono  sostituite

dalle seguenti: «4 milioni di euro». 

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a  45,5  milioni

di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 85, comma 5,

del  decreto  legge  19  maggio  2020,   n.   34,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

                             Art. 22 bis 

 

Congedo  straordinario  per  i  genitori  in  caso   di   sospensione

  dell'attivita' didattica in presenza  nelle  scuole  secondarie  di

  primo grado 

 

  1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate

da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio  alto,

individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi

dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

del 3 novembre 2020 e  dell'articolo  19-bis  del  presente  decreto,

nelle  quali  sia  stata  disposta  la   sospensione   dell'attivita'

didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, e nelle

sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta

in modalita' agile, e' riconosciuta alternativamente  ad  entrambi  i

genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori  dipendenti,  la

facolta'  di  astenersi  dal  lavoro  per   l'intera   durata   della

sospensione  dell'attivita'  didattica  in  presenza   prevista   dal

predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 

  2. Per i periodi  di  congedo  fruiti  ai  sensi  del  comma  1  e'

riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennita' pari  al  50

per  cento  della  retribuzione  stessa,  calcolata  secondo   quanto

previsto  dall'articolo  23  del  testo  unico   delle   disposizioni

legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della

paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  ad

eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.  I  suddetti  periodi

sono coperti da contribuzione figurativa. 

  3. Il beneficio di cui al presente articolo e'  riconosciuto  anche

ai genitori di  figli  con  disabilita'  in  situazione  di  gravita'

accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  5  febbraio

1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per  le  quali

sia  stata  disposta  la  sospensione  dell'attivita'  didattica   in

presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per  i

quali sia stata  disposta  la  chiusura  ai  sensi  dei  decreti  del

Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre  2020  e  del  3

novembre 2020. 

  4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite

complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle

domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio, comunicandone  le

risultanze al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al

Ministero dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  monitoraggio

emerga il superamento del limite di spesa di cui  al  primo  periodo,

l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande presentate. 

  5. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale  docente,

educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni

scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3,  e'

autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020. 

  6. Agli oneri derivanti dai commi 4, primo periodo,  e  5,  pari  a

54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4  milioni  di  euro  per

l'anno  2021  in  termini  di  indebitamento  netto   e   fabbisogno,

conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute  del  4  novembre

2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020,

si provvede ai sensi dell'articolo 34. 

                             Art. 22 ter 

 

        Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 

 

  1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

le parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020  al  31  dicembre  2020»

sono sostitute dalle seguenti: «nel periodo dal 23 febbraio  2020  al

31 gennaio 2021». 

  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  la  dotazione  del  fondo

previsto dall'articolo 200, comma  1,  del  decreto-legge  19  maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio

2020, n. 77, e' incrementata di 390 milioni di euro per l'anno  2021.

Tali risorse possono essere utilizzate, oltre  che  per  le  medesime

finalita' di cui al citato articolo 200, anche per il  finanziamento,

nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto

pubblico locale e regionale, destinato anche a  studenti,  occorrenti

nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto  conseguenti

all'attuazione delle misure di contenimento ove  i  predetti  servizi

nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto  un

riempimento superiore a quello previsto dal  decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri in  vigore  all'atto  dell'emanazione  del

decreto di cui al comma 3. Per i servizi aggiuntivi, le regioni  e  i

comuni, nei limiti di 90 milioni di euro,  possono  anche  ricorrere,

mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi  di  servizio,  a

operatori economici esercenti il servizio di trasporto di  passeggeri

su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003,  n.  218,  nonche'  ai

titolari di licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi  o  di

autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con

conducente. 

  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,

di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da

adottare entro trenta giorni a far data dal 9 novembre  2020,  previa

intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del

decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  si  provvede  alla

definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione  e  provincia

autonoma per il finanziamento dei  servizi  aggiuntivi  di  trasporto

pubblico  locale  e  regionale  previsti  dal  comma  2  nonche'  per

l'utilizzo delle residue risorse, tenuto conto delle modalita' e  dei

criteri di cui al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

n. 340 dell'11 agosto 2020. 

  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  2  si  provvede  ai   sensi

dell'articolo 34. 

                               Art. 23 

 

Disposizioni per  l'esercizio  dell'attivita'  giurisdizionale  nella

  vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla

scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio

2020, n. 35 si applicano le disposizioni di  cui  ai  commi  da  2  a

9-ter.  Resta  ferma  fino  alla  scadenza   del   medesimo   termine

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto

legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77  ove  non  espressamente  derogate  dalle

disposizioni del presente articolo. 

  2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e  la

polizia giudiziaria possono  avvalersi  di  collegamenti  da  remoto,

individuati e regolati con provvedimento del direttore  generale  dei

sistemi informativi e automatizzati del  Ministero  della  giustizia,

per compiere atti che  richiedono  la  partecipazione  della  persona

sottoposta alle indagini, della persona  offesa,  del  difensore,  di

consulenti, di esperti o di altre persone,  salvo  che  il  difensore

della persona sottoposta alle  indagini  si  opponga,  quando  l'atto

richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare  all'atto

sono tempestivamente  invitate  a  presentarsi  presso  l'ufficio  di

polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza, che  abbia  in

dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento  da  remoto.

Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in

presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede

alla  loro  identificazione.  Il  compimento  dell'atto  avviene  con

modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad

assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di

consultarsi riservatamente con il  proprio  difensore.  Il  difensore

partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio  studio,  salvo

che decida  di  essere  presente  nel  luogo  ove  si  trova  il  suo

assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello

stesso delle modalita' di collegamento da  remoto  utilizzate,  delle

modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti  e

di tutte le ulteriori  operazioni,  nonche'  dell'impossibilita'  dei

soggetti non presenti fisicamente di  sottoscrivere  il  verbale,  ai

sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.  La

partecipazione delle  persone  detenute,  internate  o  in  stato  di

custodia cautelare e' assicurata con le modalita' di cui al comma  4.

Con le medesime modalita' di cui al presente comma  il  giudice  puo'

procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294  del  codice  di

procedura penale. 

  3. Le udienze dei  procedimenti  civili  e  penali  alle  quali  e'

ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a  porte  chiuse,

ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di  procedura

civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale. 

  4. La partecipazione a qualsiasi udienza  delle  persone  detenute,

internate, in stato di custodia cautelare, fermate  o  arrestate,  e'

assicurata,   ove   possibile,   mediante   videoconferenze   o   con

collegamenti da remoto individuati e regolati con  provvedimento  del

Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del

Ministero della giustizia. Si applicano, in  quanto  compatibili,  le

disposizioni di cui ai commi 3, 4 e  5  dell'articolo  146-bis  delle

norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di

procedura penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.

271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19  maggio  2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.

77, e' abrogato. 

  5. Le udienze  penali  che  non  richiedono  la  partecipazione  di

soggetti diversi dal pubblico ministero,  dalle  parti  private,  dai

rispettivi difensori e dagli ausiliari  del  giudice  possono  essere

tenute mediante collegamenti da remoto  individuati  e  regolati  con

provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e

automatizzati  del  Ministero   della   giustizia.   Lo   svolgimento

dell'udienza  avviene  con  modalita'  idonee  a   salvaguardare   il

contraddittorio  e  l'effettiva  partecipazione  delle  parti.  Prima

dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori  delle  parti,  al

pubblico ministero e agli  altri  soggetti  di  cui  e'  prevista  la

partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I  difensori

attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali,  se  liberi  o

sottoposti a misure cautelari  diverse  dalla  custodia  in  carcere,

partecipano all'udienza solo dalla  medesima  postazione  da  cui  si

collega il difensore.  In  caso  di  custodia  dell'arrestato  o  del

fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284,  comma  1,  del

codice di procedura penale, la  persona  arrestata  o  fermata  e  il

difensore possono partecipare  all'udienza  di  convalida  da  remoto

anche dal piu' vicino ufficio della  polizia  giudiziaria  attrezzato

per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso,  l'identita'

della persona arrestata o  fermata  e'  accertata  dall'ufficiale  di

polizia giudiziaria  presente.  L'ausiliario  del  giudice  partecipa

all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza

delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita'

con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e  di  tutte

le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non

presenti  fisicamente  di  sottoscrivere   il   verbale,   ai   sensi

dell'articolo 137, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  o  di

vistarlo,  ai  sensi  dell'articolo  483,  comma  1,  del  codice  di

procedura penale.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si

applicano, qualora le  parti  vi  acconsentano,  anche  alle  udienze

preliminari  e  dibattimentali.  Resta   esclusa,   in   ogni   caso,

l'applicazione delle disposizioni del  presente  comma  alle  udienze

nelle quali devono essere esaminati testimoni,  parti,  consulenti  o

periti, nonche' alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523  del

codice di procedura penale. 

  6. Il giudice puo' disporre che le udienze  civili  in  materia  di

separazione  consensuale  di  cui  all'articolo  711  del  codice  di

procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9  della

legge  1°  dicembre  1970,  n.  898  siano  sostituite  dal  deposito

telematico di note scritte di cui  all'articolo  221,  comma  4,  del

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che

avrebbero   diritto   a   partecipare   all'udienza   vi    rinuncino

espressamente con comunicazione, depositata  almeno  quindici  giorni

prima dell'udienza, nella quale dichiarano  di  essere  a  conoscenza

delle norme processuali che prevedono la partecipazione  all'udienza,

di aver aderito liberamente  alla  possibilita'  di  rinunciare  alla

partecipazione all'udienza, di confermare le  conclusioni  rassegnate

nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non  volersi

conciliare. 

  7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma  7,  del  decreto

legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice puo' partecipare  all'udienza

anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario. 

  8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma

degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la  Corte  di

cassazione procede in Camera  di  consiglio  senza  l'intervento  del

procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una

delle parti private o il procuratore  generale  faccia  richiesta  di

discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza,

il procuratore generale formula le sue  richieste  con  atto  spedito

alla  cancelleria  della  Corte  a   mezzo   di   posta   elettronica

certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo

stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre

parti che, entro il  quinto  giorno  antecedente  l'udienza,  possono

presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della  corte  a

mezzo  di  posta  elettronica  certificata,  le   conclusioni.   Alla

deliberazione si procede con le modalita' di cui al comma 9;  non  si

applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e  il

dispositivo e' comunicato alle parti.  La  richiesta  di  discussione

orale e' formulata  per  iscritto  dal  procuratore  generale  o  dal

difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura

penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima

dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica  certificata,

alla cancelleria. Le previsioni di  cui  al  presente  comma  non  si

applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade

entro il termine  di  quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  del

presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza  ricade  tra

il sedicesimo e il  trentesimo  giorno  dall'entrata  in  vigore  del

presente decreto  la  richiesta  di  discussione  orale  deve  essere

formulata entro dieci giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente

decreto. 

  8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione  in

udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379

del codice di procedura civile, la Corte  di  cassazione  procede  in

camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei

difensori delle parti, salvo che una delle  parti  o  il  procuratore

generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo

giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula  le  sue

conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte  a

mezzo di  posta  elettronica  certificata.  La  cancelleria  provvede

immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto  contenente  le

conclusioni ai difensori delle parti  che,  entro  il  quinto  giorno

antecedente  l'udienza,   possono   depositare   memorie   ai   sensi

dell'articolo 378 del codice di procedura  civile  con  atto  inviato

alla  cancelleria  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata.  La

richiesta  di  discussione  orale  e'  formulata  per  iscritto   dal

procuratore generale o dal difensore di  una  delle  parti  entro  il

termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza  e

presentata,  a  mezzo  di   posta   elettronica   certificata,   alla

cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si  applicano

ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro  il

termine di quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto.  Per  i  procedimenti  nei

quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro

dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore. 

  9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali  in

camera di consiglio possono essere assunte mediante  collegamenti  da

remoto  individuati  e  regolati  con  provvedimento  del   direttore

generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della

giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati  e'  considerato

Camera di consiglio a tutti gli effetti di  legge.  Nei  procedimenti

penali, dopo la  deliberazione,  il  presidente  del  collegio  o  il

componente del collegio da lui delegato  sottoscrive  il  dispositivo

della sentenza o l'ordinanza e  il  provvedimento  e'  depositato  in

cancelleria  ai  fini  dell'inserimento  nel   fascicolo   il   prima

possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente

comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di

discussione finale, in pubblica udienza o  in  camera  di  consiglio,

svolte senza il ricorso a collegamento da remoto. 

  9-bis.  La  copia  esecutiva   delle   sentenze   e   degli   altri

provvedimenti dell'autorita' giudiziaria di cui all'articolo 475  del

codice di procedura civile puo' essere rilasciata dal cancelliere  in

forma di documento  informatico  previa  istanza,  da  depositare  in

modalita' telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato

il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste

in un documento informatico contenente la copia, anche per  immagine,

della sentenza o del provvedimento del giudice,  in  calce  ai  quali

sono aggiunte l'intestazione e la formula di  cui  all'articolo  475,

terzo comma, del codice di procedura  civile  e  l'indicazione  della

parte a favore della quale  la  spedizione  e'  fatta.  Il  documento

informatico  cosi'   formato   e'   sottoscritto   digitalmente   dal

cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai  sensi

dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione  digitale,

di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  del  sigillo

previsto dall'articolo  153,  primo  comma,  secondo  periodo,  delle

disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e

disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,

n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si  avvale  la  pubblica

amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal  fascicolo

informatico il duplicato e la copia  analogica  o  informatica  della

copia  esecutiva  in  forma  di  documento  informatico.   Le   copie

analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia  esecutiva

in forma di documento informatico estratte dal fascicolo  informatico

e munite  dell'attestazione  di  conformita'  a  norma  dell'articolo

16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  equivalgono

all'originale. 

  9-ter.  In   ragione   delle   limitazioni   poste   dalle   misure

antipandemiche, l'incolpato e il suo  difensore  possono  partecipare

all'udienza  di  cui  all'articolo  18  del  decreto  legislativo  23

febbraio 2006, n. 109, mediante collegamento da remoto, a  mezzo  dei

sistemi informativi individuati e resi disponibili con  provvedimento

del direttore dell'ufficio  dei  sistemi  informativi  del  Consiglio

superiore  della  magistratura.  Prima   dell'udienza,   la   sezione

disciplinare fa comunicare all'incolpato e al difensore, che  abbiano

fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalita' del

collegamento. 

  10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle  di

cui all'articolo 221  del  decreto  legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  in

quanto compatibili, si applicano altresi'  ai  procedimenti  relativi

agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. 

  10-bis. All'allegato 1 al decreto-legge  30  luglio  2020,  n.  83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124,

il numero 33-bis e' abrogato. 

  10-ter.  All'articolo  190  del  testo  unico  delle   disposizioni

legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui

al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'

aggiunto, in fine, il seguente comma: 

  «1-bis. Nel  processo  amministrativo  le  modalita'  di  pagamento

telematico dei diritti di copia sono quelle previste  nelle  forme  e

con le modalita' disciplinate  dalle  regole  tecniche  del  processo

amministrativo telematico, con decreto del Presidente  del  Consiglio

di Stato». 

  10-quater.  Dall'attuazione  del  presente  articolo   non   devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le

amministrazioni interessate alla relativa  attuazione  vi  provvedono

con le sole risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a

legislazione vigente. 

                             Art. 23 bis 

 

Disposizioni per la decisione  dei  giudizi  penali  di  appello  nel

  periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

  1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine

di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,

fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la

decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la

corte di appello procede in camera di  consiglio  senza  l'intervento

del pubblico ministero e dei difensori, salvo  che  una  delle  parti

private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale

o che l'imputato manifesti la volonta' di comparire. 

  2.  Entro  il  decimo  giorno  precedente  l'udienza,  il  pubblico

ministero  formula  le  sue  conclusioni  con  atto  trasmesso   alla

cancelleria della corte  di  appello  per  via  telematica  ai  sensi

dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

o a mezzo dei sistemi che sono resi  disponibili  e  individuati  con

provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e

automatizzati. La cancelleria invia l'atto  immediatamente,  per  via

telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge  18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17

dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che,  entro  il

quinto  giorno   antecedente   l'udienza,   possono   presentare   le

conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della  corte

di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente

decreto. 

  3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le  modalita'

di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo  della  decisione  e'

comunicato alle parti. 

  4. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto  dal

pubblico ministero o dal difensore entro  il  termine  perentorio  di

quindici giorni  liberi  prima  dell'udienza  ed  e'  trasmessa  alla

cancelleria  della  corte  di  appello   attraverso   i   canali   di

comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti  dal

comma 2. Entro  lo  stesso  termine  perentorio  e  con  le  medesime

modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta  di

partecipare all'udienza. 

  5. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  nei

procedimenti nei quali  l'udienza  per  il  giudizio  di  appello  e'

fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020. 

  6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei  procedimenti

nei quali l'udienza e' fissata tra  il  sedicesimo  e  il  trentesimo

giorno dalla data del 9 novembre 2020, la  richiesta  di  discussione

orale o di  partecipazione  dell'imputato  all'udienza  e'  formulata

entro il termine perentorio  di  cinque  giorni  a  far  data  dal  9

novembre 2020. 

  7. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano,  in

quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10  e

27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di

cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  e  all'articolo

310  del  codice  di  procedura  penale.  In  quest'ultimo  caso,  la

richiesta di  discussione  orale  di  cui  al  comma  4  deve  essere

formulata entro il termine perentorio di cinque giorni  liberi  prima

dell'udienza. 

                             Art. 23 ter 

 

Disposizioni sulla sospensione del corso  della  prescrizione  e  dei

  termini di custodia  cautelare  nei  procedimenti  penali,  nonche'

  sulla sospensione dei termini  nel  procedimento  disciplinare  nei

  confronti dei magistrati, nel periodo di  emergenza  epidemiologica

  da COVID-19 

 

  1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine

di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  i

giudizi penali sono sospesi durante il  tempo  in  cui  l'udienza  e'

rinviata per l'assenza del testimone,  del  consulente  tecnico,  del

perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali  siano  stati

citati a comparire per esigenze di acquisizione della  prova,  quando

l'assenza e' giustificata  dalle  restrizioni  ai  movimenti  imposte

dall'obbligo  di  quarantena  o  dalla  sottoposizione  a  isolamento

fiduciario  in  conseguenza  delle  misure  urgenti  in  materia   di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul

territorio  nazionale  previste  dalla  legge  o  dalle  disposizioni

attuative dettate  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di  tempo

sono sospesi  il  corso  della  prescrizione  e  i  termini  previsti

dall'articolo 303 del codice di procedura penale. 

  2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non puo' essere  differita

oltre il sessantesimo giorno successivo alla  prevedibile  cessazione

delle restrizioni ai movimenti, dovendosi  avere  riguardo,  in  caso

contrario, agli effetti della  durata  della  sospensione  del  corso

della prescrizione e  dei  termini  previsti  dall'articolo  303  del

codice di procedura penale, al tempo della restrizione  aumentato  di

sessanta giorni. 

  3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304,  comma  6,  del

codice di procedura penale, salvo che per  il  limite  relativo  alla

durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene  conto  dei

periodi di sospensione di cui al comma 1. 

  4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2  e  6,  del

decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e' sospeso  durante  il

tempo in cui il procedimento disciplinare e' rinviato  per  l'assenza

del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra  persona

citata a comparire per esigenze di acquisizione della  prova,  quando

l'assenza e' giustificata  dalle  restrizioni  ai  movimenti  imposte

dall'obbligo  di  quarantena  o  dalla  sottoposizione  a  isolamento

fiduciario  in  conseguenza  delle  misure  urgenti  in  materia   di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul

territorio  nazionale  previste  dalla  legge  o  dalle  disposizioni

attuative dettate  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri o del Ministro della salute. Agli effetti della durata della

sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2. 

                           Art. 23 quater 

 

Unita' ulteriori che concorrono  alla  determinazione  dei  saldi  di

  finanza   pubblica   del   conto   economico   consolidato    delle

  amministrazioni pubbliche 

 

  1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in

quanto unita' che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo  dei

conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al

regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

del 21 maggio 2013,  concorrono  alla  determinazione  dei  saldi  di

finanza   pubblica   del   conto    economico    consolidato    delle

amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le  disposizioni

in materia di equilibrio dei  bilanci  e  sostenibilita'  del  debito

delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e  per  gli  effetti  degli

articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,  nonche'  quelle

in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni

rilevanti in materia di finanza pubblica. 

  2. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia

contabile, di cui all'allegato 1 al  decreto  legislativo  26  agosto

2016, n. 174, dopo le parole: «operata dall'ISTAT» sono  aggiunte  le

seguenti: «, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale

sul contenimento della spesa pubblica». 

                          Art. 23 quinquies 

 

Estensione delle risorse finanziarie ai soggetti  accolti  presso  le

  residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza 

 

  1. Al fine di non vanificare la  portata  innovativa  dell'articolo

3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011,  n.  211,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, di  rispettare  le

misure  di   prevenzione   legate   all'emergenza   da   COVID-19   e

contestualmente  di  implementare  la  capienza  e  il  numero  delle

strutture sul territorio nazionale delle residenze  per  l'esecuzione

delle  misure  di  sicurezza,  l'autorizzazione  di  spesa   di   cui

all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre  2011,  n.

211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.

9, e' incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021. 

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione  di

euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente

riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia

da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2,  comma

7, lettere a) e b), del decreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,

che, a tale fine, restano acquisite all'entrata  del  bilancio  dello

Stato. 

                               Art. 24 

 

Disposizioni per la semplificazione delle attivita'  di  deposito  di

  atti,   documenti   e   istanze   nella   vigenza    dell'emergenza

  epidemiologica da COVID-19 

 

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo  221,  comma  11,  del

decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge

n. 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo  1

del  decreto  legge  25  marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  il  deposito  di

memorie,  documenti,  richieste  ed  istanze  indicate  dall'articolo

415-bis, comma 3, del codice di procedura penale  presso  gli  uffici

delle  procure  della  repubblica   presso   i   tribunali   avviene,

esclusivamente, mediante deposito dal  portale  del  processo  penale

telematico individuato con provvedimento del Direttore  generale  dei

sistemi informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia  e

con le modalita'  stabilite  nel  medesimo  provvedimento,  anche  in

deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo  4,

comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli

atti si intende eseguito al momento del rilascio  della  ricevuta  di

accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le  modalita'

stabilite dal provvedimento. 

  2. Con uno o piu' decreti del  Ministro  della  giustizia,  saranno

indicati gli  ulteriori  atti  per  quali  sara'  reso  possibile  il

deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1. 

  3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile  il  deposito

telematico ai sensi dei commi 1 e 2,  sono  autorizzati  all'utilizzo

del portale, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento da

parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati. 

  4. Per tutti gli atti,  documenti  e  istanze  comunque  denominati

diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino  alla  scadenza  del

termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  e'

consentito   il   deposito   con   valore   legale   mediante   invio

dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro

generale degli  indirizzi  certificati  di  cui  all'articolo  7  del

regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  giustizia  21

febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita' di cui al  periodo

precedente deve essere effettuato  presso  gli  indirizzi  PEC  degli

uffici giudiziari destinatari ed indicati in  apposito  provvedimento

del Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati,

pubblicato nel  portale  dei  servizi  telematici.  Con  il  medesimo

provvedimento  sono  indicate  le  specifiche  tecniche  relative  ai

formati degli atti e alla  sottoscrizione  digitale  e  le  ulteriori

modalita'  di  invio.  Quando  il  messaggio  di  posta   elettronica

certificata eccede la dimensione massima stabilita nel  provvedimento

del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui

al presente comma, il deposito puo' essere eseguito mediante  l'invio

di piu' messaggi di posta elettronica  certificata.  Il  deposito  e'

tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza. 

  5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei  difensori

inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del  comma  4,

il personale di segreteria e di cancelleria degli  uffici  giudiziari

provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad  inserire

l'atto nel fascicolo telematico.  Ai  fini  della  continuita'  della

tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresi', all'inserimento nel

predetto  fascicolo  di  copia  analogica  dell'atto   ricevuto   con

l'attestazione  della  data  di  ricezione  nella  casella  di  posta

elettronica  certificata  dell'ufficio  e   dell'intestazione   della

casella di posta elettronica certificata di provenienza. 

  6. Per gli atti di  cui  al  comma  1  e  per  quelli  che  saranno

individuati ai sensi del comma 2 l'invio  tramite  posta  elettronica

certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge. 

  6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582,  comma  1,  e

583 del codice di procedura penale, quando  il  deposito  di  cui  al

comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma  di  documento

informatico  e'  sottoscritto  digitalmente  secondo   le   modalita'

indicate con il provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi

informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica

indicazione degli allegati, che sono trasmessi in  copia  informatica

per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformita'

all'originale. 

  6-ter.  L'impugnazione  e'  trasmessa  tramite  posta   elettronica

certificata  dall'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del

difensore a  quello  dell'ufficio  che  ha  emesso  il  provvedimento

impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalita'  e  nel

rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non  si  applica  la

disposizione  di  cui  all'articolo  582,  comma  2,  del  codice  di

procedura penale. 

  6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono  proposti,  nei  termini

rispettivamente previsti, secondo le  modalita'  indicate  nei  commi

6-bis e 6-ter, con atto  in  formato  elettronico  trasmesso  tramite

posta elettronica certificata  dall'indirizzo  di  posta  elettronica

certificata  del  difensore  a  quello   dell'ufficio   del   giudice

dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4. 

  6-quinquies. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  6-bis,  6-ter  e

6-quater si applicano a tutti  gli  atti  di  impugnazione,  comunque

denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni  di  cui  agli

articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai

reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n.  354.

Nel caso di richiesta di riesame o di  appello  contro  ordinanze  in

materia  di  misure  cautelari   personali   e   reali,   l'atto   di

impugnazione, in  deroga  a  quanto  disposto  dal  comma  6-ter,  e'

trasmesso  all'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   del

tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice  di  procedura

penale. 

  6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo  591  del  codice  di

procedura penale, nel caso di proposizione  dell'atto  ai  sensi  del

comma 6-bis l'impugnazione e' altresi' inammissibile: 

  a) quando l'atto di impugnazione non e'  sottoscritto  digitalmente

dal difensore; 

  b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma  6-bis

non sono sottoscritte  digitalmente  dal  difensore  per  conformita'

all'originale; 

  c) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta  elettronica

certificata che non e' presente nel Registro generale degli indirizzi

certificati di cui al comma 4; 

  d) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta  elettronica

certificata che non e' intestato al difensore; 

  e) quando l'atto e' trasmesso a un indirizzo di  posta  elettronica

certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il

provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale  dei

sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso  di

richiesta di riesame o di appello  contro  ordinanze  in  materia  di

misure  cautelari  personali  e  reali,  a  un  indirizzo  di   posta

elettronica certificata diverso da quello indicato per  il  tribunale

di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale  dal

provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e

automatizzati di cui al comma 4. 

  6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che  ha

emesso il provvedimento  impugnato  dichiara,  anche  d'ufficio,  con

ordinanza l'inammissibilita' dell'impugnazione e dispone l'esecuzione

del provvedimento impugnato. 

  6-octies. Le disposizioni  del  comma  6-sexies  si  applicano,  in

quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies. 

  6-novies.  Ai  fini  dell'attestazione  del  deposito  degli   atti

trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da

6-bis a 6-quinquies e della continuita' della  tenuta  del  fascicolo

cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5. 

  6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis  a  6-novies  si

applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli  atti  di

opposizione e ai  reclami  giurisdizionali  proposti  successivamente

alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto. Fino alla suddetta data  conservano  efficacia  gli

atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione  e  i

reclami  giurisdizionali   in   formato   elettronico,   sottoscritti

digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata  in  vigore

del presente decreto alla casella di  posta  elettronica  certificata

del giudice competente, ai sensi del comma 4. 

  6-undecies.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non   devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le

amministrazioni interessate alla relativa  attuazione  vi  provvedono

con le sole risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a

legislazione vigente. 

                               Art. 25 

 

Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo 

 

  1. Le disposizioni dei  periodi  quarto  e  seguenti  del  comma  1

dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n.  70,  si  applicano

altresi' alle udienze  pubbliche  e  alle  camere  di  consiglio  del

Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per  la

Regione siciliana e dei tribunali  amministrativi  regionali  che  si

svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e, fino a tale ultima

data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13  dell'allegato  2

al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  prescinde  dai  pareri

previsti dallo stesso articolo 13. 

  2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto  dal  comma  1,  gli

affari in trattazione passano in decisione, senza discussione  orale,

sulla base degli atti depositati, ferma restando la  possibilita'  di

definizione del giudizio ai sensi dell'articolo  60  del  codice  del

processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,

n. 104,  omesso  ogni  avviso.  Il  giudice  delibera  in  camera  di

consiglio, se  necessario  avvalendosi  di  collegamenti  da  remoto.

Restano fermi i poteri presidenziali di  rinvio  degli  affari  e  di

modifica della composizione del collegio. 

  3. Per le udienze  pubbliche  e  le  camere  di  consiglio  che  si

svolgono tra il 9 e il 20 novembre  2020,  l'istanza  di  discussione

orale, di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 4 del

decreto-legge n. 28 del 2020, puo' essere presentata  fino  a  cinque

giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale. 

                               Art. 26 

 

Disposizioni in materia di giudizio contabile nonche' misure  urgenti

  relative allo  svolgimento  delle  adunanze  e  delle  udienze  del

  processo contabile durante l'ulteriore  periodo  di  proroga  dello

  stato di emergenza epidemiologica 

 

  1.   Ferma   restando   l'applicabilita'   dell'articolo   85   del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  per  contrastare  l'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli  effetti  negativi  sullo

svolgimento e sui tempi delle attivita' istituzionali della Corte dei

conti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al

termine dello stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  le

adunanze e le udienze dinanzi alla Corte  dei  conti  alle  quali  e'

ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi

dell'articolo 91, comma 2, del codice della giustizia  contabile,  di

cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. 

  2. All'articolo 257, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.

34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro

e all'economia, nonche' di politiche sociali  connesse  all'emergenza

epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge  17  luglio  2020,  n.   77,   sono   apportate   le   seguenti

modificazioni: 

    a) le parole «31 dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle  parole

«termine dell'emergenza epidemiologica in corso»; 

    b) le lettere «in corso» sono soppresse; 

    c) dopo le parole «personale della Corte dei conti» sono inserite

le parole «, ivi incluso quello di magistratura». 

  All'attuazione delle previsioni di  cui  al  presente  articolo  si

provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili

a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della

finanza pubblica. 

                               Art. 27 

 

  Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario 

 

  1. Fino alla cessazione degli  effetti  della  dichiarazione  dello

stato di emergenza nazionale da  Covid-19,  ove  sussistano  divieti,

limiti,  impossibilita'  di  circolazione  su  tutto  o   parte   del

territorio nazionale  conseguenti  al  predetto  stato  di  emergenza

ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumita' pubblica o  dei

soggetti a vario  titolo  interessati  nel  processo  tributario,  lo

svolgimento delle udienze pubbliche e  camerali  e  delle  camere  di

consiglio con collegamento  da  remoto  e'  autorizzato,  secondo  la

rispettiva competenza, con  decreto  motivato  del  presidente  della

Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi  almeno

cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o  una

camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze  e  le

camere di consiglio si svolgano anche solo  parzialmente  da  remoto,

ove  le  dotazioni  informatiche  della   giustizia   tributaria   lo

consentano  e  nei  limiti  delle  risorse  tecniche  e   finanziarie

disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta  la  discussione  da

remoto, la segreteria comunica alle  parti,  di  regola,  almeno  tre

giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e  delle  modalita'

di collegamento. Si da' atto a verbale delle  modalita'  con  cui  si

accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e  la  libera  volonta'

delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati

personali. I verbali redatti  in  occasione  di  un  collegamento  da

remoto e i provvedimenti adottati  in  esito  a  un  collegamento  da

remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario. 

  2. In alternativa alla discussione con collegamento da  remoto,  le

controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica,  passano

in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle  parti

non insista per la discussione, con apposita  istanza  da  notificare

alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni  liberi

anteriori alla data fissata per  la  trattazione.  I  difensori  sono

comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel  caso  in  cui

sia chiesta la discussione e non  sia  possibile  procedere  mediante

collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta,  con

fissazione  di  un  termine  non  inferiore  a  dieci  giorni   prima

dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni

prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in  cui  non  sia

possibile garantire  il  rispetto  dei  termini  di  cui  al  periodo

precedente,  la  controversia  e'  rinviata   a   nuovo   ruolo   con

possibilita' di prevedere la trattazione  scritta  nel  rispetto  dei

medesimi termini. In  caso  di  trattazione  scritta  le  parti  sono

considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque  assunti

presso la sede dell'ufficio. 

  3. I componenti dei collegi  giudicanti  residenti,  domiciliati  o

comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in  cui  si  trova  la

commissione di appartenenza sono esonerati,  su  richiesta  e  previa

comunicazione   al   Presidente   di   sezione   interessata,   dalla

partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso

la sede della Commissione interessata. 

  4. Salvo quanto previsto nel presente  articolo,  le  modalita'  di

svolgimento delle  udienze  da  remoto  sono  disciplinate  ai  sensi

dell'articolo  16  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,   n.   119,

convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136. 

  4-bis. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare

nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le

amministrazioni interessate alla relativa  attuazione  vi  provvedono

con le sole risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a

legislazione vigente. 

                               Art. 28 

 

Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semiliberta' 

 

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  ferme  le

ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge  26  luglio

1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semiliberta' possono

essere concesse licenze con durata superiore a  quella  prevista  dal

primo comma del predetto articolo 52,  salvo  che  il  magistrato  di

sorveglianza ravvisi gravi motivi  ostativi  alla  concessione  della

misura. 

  2. In ogni caso la durata delle licenze premio non puo'  estendersi

oltre il 31 gennaio 2021. 

                               Art. 29 

 

              Durata straordinaria dei permessi premio 

 

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla

data del 31 gennaio 2021 ai condannati cui siano stati gia'  concessi

i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975,  n.

354 o che siano  stati  assegnati  al  lavoro  all'esterno  ai  sensi

dell'articolo 21 della  legge  26  luglio  1975,  n.  354  o  ammessi

all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno  ai  sensi

dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018,  n.  121,  i

permessi di cui all'articolo 30-ter della citata  legge  n.  354  del

1975, quando ne ricorrono  i  presupposti,  possono  essere  concessi

anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1  e  2  dello

stesso articolo 30-ter. 

  2. La disposizione di cui al comma 1 non  si  applica  ai  soggetti

condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis  della

legge 26 luglio 1975, n. 354 e  dagli  articoli  572  e  612-bis  del

codice penale e, con riferimento ai condannati per  delitti  commessi

per finalita' di terrorismo, anche  internazionale,  o  di  eversione

dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza  e

ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o  commessi

avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al

fine di agevolare l'attivita' delle associazioni  in  esso  previste,

anche nel caso in cui i condannati abbiano gia' espiato la  parte  di

pena relativa ai predetti delitti quando,  in  caso  di  cumulo,  sia

stata accertata dal giudice della  cognizione  o  dell'esecuzione  la

connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b  e  c,  del

codice di procedura penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione. 

                               Art. 30 

 

          Disposizioni in materia di detenzione domiciliare 

 

  1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e  4  dell'articolo  1

della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore

del presente decreto e fino alla data del 31 gennaio  2021,  la  pena

detentiva e' eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato

o  in  altro  luogo  pubblico  o  privato  di  cura,   assistenza   e

accoglienza,  ove  non  sia  superiore  a  diciotto  mesi,  anche  se

costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi: 

    a)  soggetti  condannati  per   taluno   dei   delitti   indicati

dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e  successive

modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice  penale;  con

riferimento ai condannati  per  delitti  commessi  per  finalita'  di

terrorismo,  anche  internazionale,  o   di   eversione   dell'ordine

democratico mediante il compimento di atti di  violenza,  nonche'  ai

delitti di cui all'articolo 416-bis del  codice  penale,  o  commessi

avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al

fine di agevolare l'attivita' delle associazioni  in  esso  previste,

anche nel caso in cui i condannati abbiano gia' espiato la  parte  di

pena relativa ai predetti delitti quando,  in  caso  di  cumulo,  sia

stata accertata dal giudice della  cognizione  o  dell'esecuzione  la

connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b  e  c,  del

codice di procedura penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione; 

    b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza,  ai  sensi

degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; 

    c)  detenuti  che  sono  sottoposti  al  regime  di  sorveglianza

particolare, ai sensi dell'articolo  14-bis  della  legge  26  luglio

1975, n. 354,  salvo  che  sia  stato  accolto  il  reclamo  previsto

dall'articolo 14-ter della medesima legge; 

    d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati  sanzionati  per  le

infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1,  numeri  18,

19, 20 e 21 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  giugno

2000, n. 230; 

    e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata  in

vigore del presente decreto, sia  redatto  rapporto  disciplinare  ai

sensi dell'articolo 81, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui

all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto  del  Presidente

della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; 

    f) detenuti privi di un domicilio effettivo  e  idoneo  anche  in

funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. 

  2. Il  magistrato  di  sorveglianza  adotta  il  provvedimento  che

dispone l'esecuzione  della  pena  presso  il  domicilio,  salvo  che

ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. 

  3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati  la  cui

pena da eseguire  non  e'  superiore  a  sei  mesi  e'  applicata  la

procedura di controllo mediante mezzi elettronici o  altri  strumenti

tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. 

  4.  La  procedura  di  controllo  di  cui  al  comma  3,  alla  cui

applicazione  il  condannato  deve  prestare   il   consenso,   viene

disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la  soglia

di sei mesi. 

  5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione

penitenziaria del Ministero della giustizia,  d'intesa  con  il  capo

della Polizia-Direttore Generale della Pubblica  Sicurezza,  adottato

entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del  presente

decreto e periodicamente aggiornato  e'  individuato  il  numero  dei

mezzi  elettronici  e  degli  altri  strumenti  tecnici  da   rendere

disponibili, nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente, che possono essere utilizzati per  l'esecuzione

della pena con le modalita' stabilite dal presente  articolo,  tenuto

conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate  dalle  autorita'

competenti.  L'esecuzione  dei  provvedimenti   nei   confronti   dei

condannati per i  quali  e'  necessario  attivare  gli  strumenti  di

controllo indicati avviene progressivamente a  partire  dai  detenuti

che devono scontare la pena residua inferiore. Nel  caso  in  cui  la

pena residua non superi di trenta giorni la  pena  per  la  quale  e'

imposta l'applicazione delle procedure di  controllo  mediante  mezzi

elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati. 

  6. Ai fini dell'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di

cui  al  comma  1,  la  direzione  dell'istituto  penitenziario  puo'

omettere la relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della  legge

26 novembre 2010, n. 199. La direzione e'  in  ogni  caso  tenuta  ad

attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto  mesi,

anche  se  costituente  parte  residua  di  maggior  pena,  che   non

sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia

fornito l'espresso  consenso  alla  attivazione  delle  procedure  di

controllo,  nonche'  a  trasmettere  il   verbale   di   accertamento

dell'idoneita'  del  domicilio,  redatto  in  via  prioritaria  dalla

polizia penitenziaria  o,  se  il  condannato  e'  sottoposto  ad  un

programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione

di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di  cui  al  decreto

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e  successive

modificazioni. 

  7. Per il  condannato  minorenne  nei  cui  confronti  e'  disposta

l'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al comma 1,

l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente  competente  in

relazione al luogo di domicilio, in raccordo con  l'equipe  educativa

dell'istituto penitenziario, provvedera', entro trenta  giorni  dalla

ricevuta  comunicazione  dell'avvenuta  esecuzione  della  misura  in

esame, alla redazione di un programma educativo secondo le  modalita'

indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre  2018,  n.

121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. 

  8. Restano ferme le ulteriori disposizioni  dell'articolo  1  della

legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili. 

  9. Le disposizioni di cui ai  commi  da  1  a  8  si  applicano  ai

detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione  della  misura

entro la scadenza del termine indicato nel comma 1. 

  9-bis. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare

nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le

amministrazioni interessate alla relativa  attuazione  vi  provvedono

con le sole risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a

legislazione vigente. 

                               Art. 31 

 

Disposizioni in materia  di  elezioni  degli  organi  territoriali  e

  nazionali degli ordini professionali vigilati dal  Ministero  della

  giustizia 

 

  1.  Le  procedure  elettorali  per  la  composizione  degli  organi

territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero  della

giustizia possono  svolgersi  con  modalita'  telematiche  da  remoto

disciplinate con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine,  da

adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data  di  entrata

in  vigore  del  presente  decreto-legge,  previa  approvazione   del

Ministero della giustizia. 

  2. Con il regolamento di cui al comma  1,  il  consiglio  nazionale

puo' prevedere e  disciplinare  modalita'  telematiche  di  votazione

anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale  e  dei  relativi

organi, ove previsto in forma assembleare o con modalita' analoghe  a

quelle stabilite per gli organi territoriali. 

  3. Il consiglio nazionale puo' disporre un differimento della  data

prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2  non

superiore a novanta giorni, ove gia' fissata alla data di entrata  in

vigore del presente decreto. 

                             Art. 31 bis 

 

Misure urgenti in  tema  di  prove  orali  del  concorso  notarile  e

  dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione  forense

  nonche'  in  materia  di  elezioni  degli  organi  territoriali   e

  nazionali degli ordini professionali 

 

  1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

le parole: «programmati sino al 30 settembre 2020» sono soppresse. 

  2. Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini  e  dei  collegi

professionali, nazionali e territoriali, puo' avvenire, in tutto o in

parte, secondo modalita' telematiche, nel rispetto  dei  principi  di

segretezza e liberta' nella partecipazione al voto. 

  3. Il consiglio nazionale dell'ordine o  del  collegio  stabilisce,

con proprio regolamento da adottare, secondo le  norme  previste  dai

rispettivi ordinamenti, entro  sessanta  giorni  a  far  data  dal  9

novembre 2020, le modalita' di espressione del voto a distanza  e  le

procedure di insediamento degli organi. 

  4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il  consiglio

nazionale  dell'ordine   o   del   collegio   dispone   con   proprio

provvedimento il differimento della data delle elezioni degli  organi

territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in

corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020,  per  un  periodo

non superiore a novanta giorni dalla medesima data. 

  5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai  sensi

del presente articolo e in deroga ai termini di  cui  all'articolo  3

della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati

dagli ordini e collegi territoriali e nazionali scaduti. 

                             Art. 31 ter 

 

       Differimento dell'entrata in vigore della class action 

 

  1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n.  31,  le

parole:   «diciannove   mesi»   sono   sostituite   dalle   seguenti:

«venticinque mesi». 

                           Art. 31 quater 

 

Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle  elezioni  suppletive

  per la Camera dei deputati e per il  Senato  della  Repubblica  per

  l'anno 2020 

 

  1.  In  considerazione  della  grave  recrudescenza  dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19  e  al  fine  di  contenere  il  carattere

particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a  quanto  previsto

dall'articolo 86, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto  del

Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,   n.   361,   nonche'

dall'articolo 21-ter, comma 3, del testo  unico  di  cui  al  decreto

legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni  suppletive  per  i

seggi della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica

dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il  31

marzo 2021. 

  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa  si  provvede  con  le

sole  risorse  umane,  finanziarie  e   strumentali   disponibili   a

legislazione vigente. 

                          Art. 31 quinquies 

 

Differimento delle  elezioni  degli  organismi  della  rappresentanza

                              sindacale 

 

  1.  Tenuto  conto  dell'emergenza  epidemiologica  in   atto,   con

riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati  relativi  alle

deleghe  rilasciate  a  ciascuna   amministrazione,   necessari   per

l'accertamento della rappresentativita' di cui  all'articolo  43  del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono  rilevati  alla  data

del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'Agenzia  per  la  rappresentanza

negoziale delle pubbliche amministrazioni  (ARAN)  non  oltre  il  31

marzo   dell'anno   successivo   dalle   pubbliche   amministrazioni,

controfirmati  da  un  rappresentante  dell'organizzazione  sindacale

interessata, con modalita' che  garantiscano  la  riservatezza  delle

informazioni.  In  via  eccezionale  e  con  riferimento  al  periodo

contrattuale 2022-2024 sono prorogati,  in  deroga  all'articolo  42,

comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  gli  organismi  di

rappresentanza del personale anche  se  le  relative  elezioni  siano

state gia' indette. Le elezioni  relative  al  rinnovo  dei  predetti

organismi di rappresentanza si svolgono entro il 15 aprile 2022. 

  2. Gli appositi accordi  di  cui  all'articolo  42,  comma  4,  del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per  le  elezioni  per  il

rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie possono prevedere  il

ricorso a modalita' telematiche in funzione dello  snellimento  delle

procedure, anche con riferimento alla presentazione  delle  liste  ed

alle assemblee sindacali. 

                           Art. 31 sexies 

 

                   Rinvio del federalismo fiscale 

 

  1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale,  al

decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le  seguenti

modificazioni: 

  a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2021», ovunque ricorre,  e'

sostituita dalla seguente: «2023»; 

  b) all'articolo 4: 

  1) al comma 2, le parole: «Per gli anni  dal  2011  al  2020»  sono

sostituite dalle seguenti: «Per gli anni  dal  2011  al  2022»  e  le

parole: «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle  seguenti:

«A decorrere dall'anno 2023»; 

  2) al comma  3,  le  parole:  «A  decorrere  dall'anno  2021»  sono

sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023»; 

  c) all'articolo 7: 

  1) al comma  1,  le  parole:  «A  decorrere  dall'anno  2021»  sono

sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023»; 

  2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2020» sono sostituite

dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022»; 

  d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola:  «2021»  e'  sostituita

dalla seguente: «2023». 

                           Art. 31 septies 

 

Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale

  del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa 

 

  1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

le parole da: «che,  sulla  base»  fino  alla  fine  del  comma  sono

sostituite dalle seguenti: «e sono svolte sulla base delle  strategie

di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e

delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti.  Ciascun

Dipartimento del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  fatta

eccezione per il Dipartimento delle finanze relativamente al  Sistema

informativo della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021,  stipula  un

apposito accordo con la Societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,

del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   per   la

progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture,  dei

sistemi e delle soluzioni informatiche,  della  connettivita'  e  per

l'erogazione dei connessi servizi,  secondo  il  modello  relazionale

definito  dal  Dipartimento.  Analoga  facolta'  e'  riconosciuta  al

Segretariato generale della Corte dei conti  per  quanto  concerne  i

sistemi informativi attinenti  al  sistema  di  finanza  pubblica.  A

partire dal 1° gennaio 2021 con uno o piu' provvedimenti del Capo del

Dipartimento  dell'amministrazione  generale  del  personale  e   dei

servizi, sentita la SOGEI Spa, gli importi dei corrispettivi previsti

dalla convenzione per la realizzazione  e  gestione  delle  attivita'

informatiche dello Stato 2013-2016 sono rideterminati, in conseguenza

della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari  stipulati  dai

singoli Dipartimenti, secondo criteri  di  ripartizione  definiti  ed

applicati nell'ambito della convenzione, ivi inclusi quelli applicati

nell'ambito delle attivita' di customer satisfaction,  approvati  dal

Comitato  di  governo  della   convenzione   relativamente   all'anno

precedente. Gli effetti della convenzione di cui al quarto periodo  e

degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati cessano

a seguito dell'efficacia di tutti gli accordi previsti al  secondo  e

al  terzo  periodo.  Il  Dipartimento   delle   finanze,   ai   sensi

dall'articolo 56, comma 1, lettera e),  del  decreto  legislativo  30

luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge  2

marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26

aprile 2012, n. 44, stipula, d'intesa con le Agenzie  fiscali  e  gli

altri enti della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto

regolativo con la Societa' di cui  all'articolo  83,  comma  15,  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il Sistema  informativo  della

fiscalita'. Fino alla stipula del nuovo atto  regolativo,  continuano

ad  avere  vigore  gli  istituti  contrattuali  che  disciplinano  il

rapporto di servizio tra l'Amministrazione  finanziaria  e  la  SOGEI

Spa». 

                           Art. 31 octies 

 

Responsabilita'   per   l'inadempimento   degli   obblighi   previsti

  dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  e

  risoluzione delle controversie internazionali 

 

  1.  In  considerazione  dell'incremento   del   numero   di   aiuti

individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli  aiuti,  anche

per  effetto  delle  misure  eccezionali  e  transitorie   attivabili

nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato  a  sostegno

dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e  tenuto

conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse

pubbliche per contrastare e mitigare  gli  effetti  della  crisi,  in

deroga all'articolo 52,  comma  7,  terzo  periodo,  della  legge  24

dicembre 2012, n. 234, e all'articolo 17, comma 3, del regolamento di

cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio  2017,

n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31  dicembre

2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti  di

Stato di cui al citato articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo  periodo,

non comporta  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della

concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. 

  2. Al fine di definire  modalita'  semplificate  per  l'inserimento

degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva  e  assicurativa

nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e  di  razionalizzare  il

relativo regime di  responsabilita',  sono  apportate  le  necessarie

modifiche  al  regolamento  di  cui  all'articolo  52,  comma  6,   e

all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro

il 31 dicembre 2022. 

  3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge  31

maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30

luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 

  a) le parole: «vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui

redditi e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «vigenti  convenzioni

contro le doppie imposizioni sui redditi,»; 

  b) dopo le parole: «legge 22 marzo 1993, n. 99,» sono  inserite  le

seguenti: «e dalla direttiva (UE) 2017/1852  del  Consiglio,  del  10

ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n.  49,

e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative

di  carattere  generale  e  degli  atti  dell'Agenzia  delle  entrate

adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,». 

  4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della  Repubblica  29

settembre 1973,  n.  602,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il

seguente: «Nel caso in cui le imposte  o  le  maggiori  imposte  sono

dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorita'  competenti

degli   Stati   esteri   a   seguito   delle   procedure   amichevoli

interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro

le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di  cui  al  periodo

precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi». 

                           Art. 31 novies 

 

Facolta' di estensione del termine di durata  dei  fondi  immobiliari

                               quotati 

 

  1. I gestori di fondi di investimento  alternativi  che,  ai  sensi

delle previsioni di legge e del  regolamento  del  fondo,  gestiscono

fondi immobiliari italiani i cui  certificati  rappresentativi  delle

quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato

o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro  il  31

dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti,  modificare

il regolamento del fondo secondo le  procedure  di  cui  al  presente

articolo,  per  stabilire  la  possibilita'  di  prorogare   in   via

straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre

2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti  (la

"Proroga Straordinaria"). Tale modifica del regolamento e'  possibile

per i  fondi  immobiliari  anzidetti,  esistenti  alla  data  del  30

novembre 2020, anche nel caso in cui: 1) il relativo  regolamento  di

gestione gia' preveda la possibilita' di prorogarne la durata per  un

massimo di  tre  anni,  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  2,  del

regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze 5 marzo 2015,  n.  30  (il  "Periodo  di  Grazia"),  ma  tale

facolta' non sia stata ancora esercitata alla data  del  30  novembre

2020, fermo restando che in tal caso i gestori dovranno eventualmente

avvalersi prima della Proroga Straordinaria e, solo in seguito, della

proroga di cui al Periodo di Grazia; 2) sia gia' stata deliberata  la

proroga  della  durata  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  2,  del

regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze 5 marzo 2015, n. 30 ("Periodo di  Grazia"),  ovvero  i  fondi

immobiliari anzidetti  si  trovino  nel  Periodo  di  Grazia;  3)  il

relativo regolamento di gestione  gia'  preveda  la  possibilita'  di

avvalersi della proroga straordinaria di cui all'articolo  22,  comma

5-bis, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  116;  4)  la  loro

scadenza ricorra entro il  31  dicembre  2020.  L'eventuale  adozione

della Proroga Straordinaria vale come revoca del Periodo di Grazia, a

partire dalla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria,

fermo restando  che  una  volta  scaduto  il  termine  della  Proroga

Straordinaria i gestori possono  eventualmente  avvalersi  nuovamente

del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per un termine pari alla

durata residua del Periodo di Grazia alla data di effettiva  adozione

della Proroga Straordinaria. 

  2. I gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria

di  cui  al  comma  1,   previa   approvazione   dell'assemblea   dei

partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione ed il

voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto

dei termini e delle condizioni, quanto alle modalita' di svolgimento,

di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'avviso di  convocazione  dell'assemblea  e'  pubblicato,  anche  in

deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di  gestione,

con un preavviso minimo di sette giorni  di  calendario.  Durante  il

periodo di Proroga Straordinaria e, nel caso in  cui  il  gestore  vi

faccia ricorso, nel successivo Periodo di  Grazia,  la  misura  della

commissione di gestione su base  annuale  e'  ridotta  di  due  terzi

rispetto alla commissione di gestione  originariamente  indicata  nel

relativo regolamento al momento dell'istituzione del fondo gestito ed

e' fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo. 

  3. In quanto  compatibili  si  applicano  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 22, commi da 5-quater a 5-novies, del  decreto-legge  24

giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11

agosto 2014, n. 116. 

  4. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi  apportate  in

conformita' al  presente  articolo  si  intendono  approvate  in  via

generale ai sensi del  provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  19

gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  19  marzo

2015. 

                           Art. 31 decies 

 

Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,

  convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 

 

  1. All'articolo 58  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

  a) al comma 1, le parole: «pari a 600 milioni di  euro  per  l'anno

2020 che costituisce limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti:

«pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per

l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa.  Le  risorse  relative

all'anno 2021 concorrono al finanziamento  e  all'integrazione  delle

istanze di contributo gia' presentate entro il  15  dicembre  2020  e

parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020  nonche'

al finanziamento delle  eventuali  ulteriori  istanze  di  contributo

raccolte con le medesime modalita' e procedure di cui al comma 6  del

presente articolo e al decreto del Ministro delle politiche  agricole

alimentari e forestali 27 ottobre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020. Al  fine  di  un  celere  avvio

delle  procedure  di  erogazione  del  contributo  ivi  previsto,  il

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede  a

trasferire al soggetto gestore della misura di cui all'articolo 6 del

citato decreto ministeriale 27 ottobre 2020,  entro  il  31  dicembre

2020, un importo pari a 250 milioni di euro»; 

  b) al comma 2, le parole da: «con codice ATECO prevalente»  fino  a

«materia prima di territorio» sono sostituite  dalle  seguenti:  «con

codice ATECO prevalente 56.10.11,  56.21.00,  56.29.10,  56.29.20  e,

limitatamente alle attivita'  autorizzate  alla  somministrazione  di

cibo, 55.10.00, nonche' con codice ATECO  55.20.52  e  56.10.12,  per

l'acquisto di  prodotti,  inclusi  quelli  vitivinicoli,  di  filiere

agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima

di  territorio.  Gli  ittiturismi,  ai  soli  fini   della   presente

procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12». 

  2. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle  politiche  agricole

alimentari e forestali 27 ottobre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020, e' conseguentemente adeguato  a

quanto previsto al comma 1, lettera a). 

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  200  milioni

di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 

                          Art. 31 undecies 

 

         Disposizioni in materia di infrastrutture stradali 

 

  1.  In  relazione   alle   infrastrutture   autostradali   di   cui

all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.

172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi

avvalere di societa' in house esistenti nel ruolo di concessionari ai

sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la societa'  da  essi  a

tale fine individuata puo' procedere, ai  sensi  e  per  gli  effetti

dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in  deroga  allo

statuto,  al  riscatto  previa  delibera  dell'assemblea  dei   soci,

adottata con la maggioranza prevista per le assemblee  straordinarie,

delle azioni di titolarita', alla  data  del  30  novembre  2020,  di

soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di

riscatto, i termini di quindici giorni e di  trenta  giorni  previsti

dall'articolo 2437-quater, secondo  comma,  del  codice  civile  sono

ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine

di cui al quinto comma del medesimo articolo 2437-quater e' ridotto a

venti  giorni.  Relativamente  all'infrastruttura  autostradale   A22

Brennero-Modena,  ai  fini  della  determinazione   del   valore   di

liquidazione delle azioni, non si tiene conto della  consistenza  del

fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449. 

                          Art. 31 duodecies 

 

Utilizzo dei materiali legnosi  provenienti  dalla  manutenzione  dei

                            corsi d'acqua 

 

  1. Al fine di garantire la  riduzione  degli  oneri  relativi  alla

manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli  enti  locali  e  degli

altri enti competenti, nonche' la  produzione  di  energia  elettrica

mediante impianti alimentati da biomassa, il materiale  e  i  residui

legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi  d'acqua  realizzati

in  base  a  progetti  autorizzati  dagli  enti  pubblici   preposti,

contenenti  l'indicazione  topografica  e  la  stima  dei   materiali

ritratti,   rispondono   ai   criteri    della    tracciabilita'    e

rintracciabilita' di cui al  decreto  del  Ministro  delle  politiche

agricole alimentari  e  forestali  2  marzo  2010,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, e sono  conseguentemente

considerati «biomassa e biogas derivanti  da  prodotti  agricoli,  di

allevamento e  forestali»  ai  sensi  dell'articolo  2  del  suddetto

decreto nonche' inclusi nella tabella B del medesimo decreto. 

                          Art. 31 terdecies 

 

       Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 

 

  1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le

seguenti modificazioni: 

  a) all'articolo 8, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 

  «1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine e' istituito il  Comitato

pari opportunita' eletto con le modalita' stabilite  con  regolamento

approvato dal Consiglio nazionale»; 

  b) all'articolo 12, comma 1, dopo la  lettera  m)  e'  inserita  la

seguente: 

  «m-bis) predispone l'elenco  dei  soggetti,  alternati  per  genere

almeno nelle  prime  posizioni,  da  trasmettere  al  presidente  del

tribunale nel cui circondario e' istituito l'Ordine per la nomina del

consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti  al

genere meno rappresentato»; 

  c) all'articolo 21, comma 5, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: «Sono ammesse  solo  le  liste  nelle  quali  e'  assicurato

l'equilibrio tra i generi in modo che al  genere  meno  rappresentato

sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata  per

difetto»; 

  d) all'articolo 25, comma 6, dopo le parole:  «nel  rispetto  delle

proporzioni di  cui  al  comma  2»  sono  inserite  le  seguenti:  «e

dell'equilibrio tra i generi» ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente

periodo: «Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi,  le  liste

elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti  al  genere

meno rappresentato»; 

  e) all'articolo 26, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 

  «4-bis. Presso il Consiglio  nazionale  e'  istituito  il  Comitato

nazionale pari opportunita', i cui componenti sono costituiti  da  un

rappresentante  per  ciascuna  regione  scelto  dai   Comitati   pari

opportunita' locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali». 

  2. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettere  c)  e  d),  non  si

applicano ai  procedimenti  elettorali  gia'  avviati  alla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

                               Art. 32 

 

Misure per la funzionalita'  delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo

                   nazionale dei vigili del fuoco 

 

  1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16  ottobre  2020  e

fino al 24 novembre  2020,  del  dispositivo  di  pubblica  sicurezza

preordinato al contenimento della diffusione  del  COVID-19,  nonche'

dello   svolgimento   dei   maggiori   compiti   comunque    connessi

all'emergenza epidemiologica in corso,  e'  autorizzata,  per  l'anno

2020, l'ulteriore spesa di euro 67.761.547, di  cui  euro  52.457.280

per il pagamento delle indennita' di ordine  pubblico  del  personale

delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi  all'impiego  del

personale delle polizie locali ed euro 15.304.267  per  il  pagamento

delle prestazioni di lavoro straordinario del personale  delle  Forze

di polizia. 

  2. Al fine di garantire, per il periodo  di  cui  al  comma  1,  la

funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  in  relazione

agli accresciuti impegni  connessi  all'emergenza  epidemiologica  in

corso e' autorizzata, per l'anno  2020,  l'ulteriore  spesa  di  euro

734.208 per il pagamento delle prestazioni  di  lavoro  straordinario

del personale dei vigili del fuoco. 

  3. Alla copertura degli oneri di cui  al  presente  articolo,  pari

complessivamente  ad  euro   68.495.755,   si   provvede   ai   sensi

dell'articolo 34. 

                             Art. 32 bis 

 

Misure per  la  funzionalita'  delle  Forze  di  polizia,  del  Corpo

  nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e del  Corpo  di

  polizia  penitenziaria,  nonche'   per   l'emersione   del   lavoro

  irregolare 

 

  1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre  e  fino

al  31  dicembre  2020,  del  dispositivo   di   pubblica   sicurezza

preordinato  al  contenimento  della  diffusione  del   contagio   da

COVID-19, nonche' dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  comunque

connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e'  autorizzata,  per

l'anno 2020, l'ulteriore  spesa  di  euro  62.296.824,  di  cui  euro

48.522.984 per il pagamento delle indennita' di ordine  pubblico  del

personale delle  Forze  di  polizia  e  degli  altri  oneri  connessi

all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per

il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del  personale

delle Forze di polizia. 

  2. Al fine di garantire la piena funzionalita' del  dispositivo  di

soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1°

novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attivita'  di

soccorso pubblico e di scorta tecnica in  caso  di  trasferimento  in

condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino  al

31 dicembre 2020, in  relazione  agli  accresciuti  impegni  connessi

all'emergenza epidemiologica in corso,  e'  autorizzata,  per  l'anno

2020, l'ulteriore spesa di euro  5.325.302  per  il  pagamento  delle

prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco. 

  3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio  2021,  per

consentire il pagamento delle competenze per lavoro  straordinario  e

del compenso forfetario di  impiego  al  personale  militare  medico,

paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale

operative  delle  Forze  armate,  indispensabile  ad  assicurare   lo

svolgimento  delle  molteplici  attivita'  aggiuntive  necessarie   a

contrastare  l'eccezionale  diffusione   del   COVID-19   sull'intero

territorio nazionale, e' autorizzata la  spesa  complessiva  di  euro

6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020  ed  euro  2.169.162

per l'anno 2021. I  compensi  accessori  di  cui  al  presente  comma

possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti  individuali  di

cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e  a

quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente

della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171. 

  4. All'articolo 103  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

  a) al comma 23, primo periodo, le parole: «24.615.384 euro  per  il

2020 e di 5.384.616 euro per il 2021» sono sostituite dalle seguenti:

«30.000.000 di euro per l'anno 2021»; 

  b) al comma 25, primo periodo,  le  parole:  «euro  24.615.384  per

l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per  l'anno  2021,»  sono  sostituite

dalle seguenti: «30.000.000 di euro per l'anno 2021». 

  5. Al fine di dare piena attuazione alle  misure  urgenti  volte  a

garantire, nel  piu'  gravoso  contesto  di  gestione  dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, il regolare  e  pieno  svolgimento  delle

attivita' istituzionali di trattamento e di sicurezza negli  istituti

penitenziari, e' autorizzata, per l'anno 2020, la  spesa  complessiva

di euro 3.636.500  per  il  pagamento,  anche  in  deroga  ai  limiti

vigenti, delle prestazioni  di  lavoro  straordinario  del  personale

appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal

16 ottobre al 31 dicembre 2020. 

  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  5  si  provvede,

per l'anno 2020,  quanto  a  euro  571.500,  mediante  corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge  27

dicembre  2017,  n.  205,  e,  quanto  a  euro  3.065.000,   mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della

giustizia. 

  7. Agli oneri derivanti  dai  commi  1,  2,  3  e  4  del  presente

articolo, pari a 71,96 milioni di euro per  l'anno  2020  e  a  26,78

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo

34. 

                             Art. 32 ter 

 

Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari 

 

  1. Al fine della corresponsione dell'indennita' di udienza  di  cui

all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.

273, in favore dei magistrati onorari che esercitano la  funzione  di

giudice onorario di tribunale,  la  modalita'  di  svolgimento  delle

udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221,  comma

4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  si  intende

equiparata alla modalita' di  svolgimento  delle  udienze  civili  in

presenza. 

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono

derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

                           Art. 32 quater 

 

Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro

  delle categorie soggette a restrizioni in  relazione  all'emergenza

  da COVID-19  

 

  1. Fermi restando gli obiettivi di finanza  pubblica  a  carico  di

ciascuna regione a statuto ordinario di  cui  all'articolo  1,  comma

841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'  assegnato

alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250

milioni  di  euro  ripartito  secondo  la  tabella  A,  destinato  al

finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in  scadenza

nell'anno 2020. Il contributo non concorre  alla  determinazione  del

saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1  della  legge  11  dicembre

2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate  al

ristoro  delle  categorie  soggette  a   restrizioni   in   relazione

all'emergenza da  COVID-19  o  riversate  al  bilancio  dello  Stato,

qualora i ristori stessi non siano assegnati  entro  il  31  dicembre

2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle  risorse

trasferite  dal  bilancio  dello  Stato  connesse  all'emergenza   da

COVID-19 possono essere stabilite dalle regioni sino al  31  dicembre

2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri, pari a 250 milioni

di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare  e  a

250 milioni di euro per  l'anno  2021  in  termini  di  fabbisogno  e

indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 

  

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

  2. Per l'anno 2021 e' assegnato alle regioni a statuto ordinario un

contributo  di  110  milioni  di  euro  destinato  al  ristoro  delle

categorie  soggette  a  restrizioni  in  relazione  all'emergenza  da

COVID-19. Il riparto del contributo fra  le  regioni  e'  effettuato,

sulla  base  della  proposta  formulata  dalle  regioni  in  sede  di

auto-coordinamento, con decreto del Ministero dell'economia  e  delle

finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da

adottare entro il 31 gennaio 2021 sulla base dei seguenti criteri: 

  a) quanto a 90 milioni di euro: 

  1) nella misura del 50 per cento per le regioni  caratterizzate  da

uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio  alto,  e

in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato; 

  2) nella misura del 30 per cento per le regioni  caratterizzate  da

uno scenario di elevata gravita' e da un livello di rischio  alto,  e

in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato; 

  3) nella misura del 20 per cento  per  le  regioni  non  rientranti

nelle categorie di cui ai numeri 1) e 2); 

  b) quanto a 20 milioni di euro considerando le regioni destinatarie

di ordinanze regionali piu' restrittive rispetto  a  quanto  disposto

dai provvedimenti governativi, adottate fino alla data della proposta

di cui al presente comma. 

  3. All'onere derivante dal comma 2, pari a 110 milioni di euro,  si

provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto. 

                          Art. 32 quinquies 

 

             Misure di ristoro per le famiglie residenti 

             e per le imprese locali delle isole minori 

 

  1. In considerazione  del  fatto  che  l'approvvigionamento  idrico

delle isole minori e' piu' oneroso rispetto alla media  nazionale,  a

parziale copertura  delle  spese  per  l'acquisto  dell'acqua  e  per

l'abbattimento della relativa tariffa nei limiti  dello  stanziamento

di cui al presente articolo, allo scopo di non gravare  ulteriormente

sulla precaria situazione  finanziaria  creata  dalla  pandemia  alle

famiglie residenti e alle imprese locali, e' disposta la  concessione

di un trasferimento ai comuni delle isole minori di  euro  3  milioni

per l'anno 2021. 

  2. Il riparto delle risorse di cui al comma  1  e'  effettuato  con

decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il  28  febbraio

2021,  in  proporzione  alle  spese  sostenute  nell'anno  2020   per

l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua,  come  certificate  dai

comuni interessati entro il 31 gennaio 2021. 

  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari

a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo

34, comma 6, del presente decreto. 

                           Art. 32 sexies 

 

Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti  al  bacino  PIP -

                          Emergenza Palermo 

 

  1. Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei  rapporti

di lavoro di personale con contratto di lavoro  atipico  appartenente

al bacino PIP - Emergenza Palermo di  cui  alla  legge  regionale  26

novembre 2000, n. 24, in essere o scaduti nell'anno 2020, fino al  31

dicembre 2021. 

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni

interessate  provvedono  agli  adempimenti  previsti   dal   presente

articolo  con  l'utilizzo  delle   risorse   umane,   strumentali   e

finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

                               Art. 33 

 

                  Fondo anticipazione di liquidita' 

 

  1. Per l'anno 2020 le Regioni  a  statuto  speciale  utilizzano  le

quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione  senza

operare la nettizzazione del  fondo  anticipazione  liquidita'.  Alla

compensazione in termini di indebitamento  e  fabbisogno,  pari  a  5

milioni di euro per l'anno 2020, a 83  milioni  di  euro  per  l'anno

2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per

l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2024  e

2025, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 

                             Art. 33 bis 

 

                     Clausola di salvaguardia   

 

  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme

di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18

ottobre 2001, n. 3. 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI


                               Art. 34 

 

                      Disposizioni finanziarie 

 

  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,

e' incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni

di euro per l'anno 2023. 

  2. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  186,

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 2 milioni di

euro per l'anno 2025. 

  3. Le minori entrate  derivanti  dal  comma  7,  lettera  a),  sono

valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022. 

  4.  In  considerazione  delle  necessita'  connesse   all'emergenza

epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021  e  2022  la  dotazione

finanziaria complessiva del Fondo di cui  all'articolo  32-ter.1  del

testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,

ferma restando la finalita' di assicurare la  gratuita'  dell'accesso

alla procedura ivi prevista, puo'  essere  utilizzata  anche  per  le

esigenze connesse alle spese di funzionamento,  comunque  denominate,

relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del

citato decreto legislativo n. 58 del 1998. 

  5. Gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-ter, 1-quater,

3, 6-bis, 12-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-  septies,

13-novies, 15-bis, 17-bis, 31-decies, 32-bise 32-quatere dai commi 6,

10 e 11 del presente articolo sono coerenti con  l'autorizzazione  al

ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dalla  Camera

dei deputati e dal Senato della  Repubblica  con  le  risoluzioni  di

approvazione  della  relazione  al  Parlamento  presentata  ai  sensi

dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato  1

di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

gli importi,  per  l'anno  2020,  sono  rideterminati  come  indicato

nell'Allegato 5 al presente decreto. 

  6. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23

dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 610  milioni  di  euro  per

l'anno 2021. 

  7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis,  1-ter,  1-quater,

2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-quinquies,  12-bis,

12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies,  commi  3  e  4,

13-septies, 13-novies, 13-duodecies,  13-terdecies,  13-quaterdecies,

13-quinquiesdecies, 13-septiesdecies, 13-duodevicies, 15, 15-bis, 16,

16-bis,  17,  17-bis,  19-quater,  19-decies,  19-undecies,  20,  21,

22-bis, 22-ter, 31-decies, 32, 32-bis, 32-quater e 33 e dai commi  1,

2, 3, 6, 10 e 11 del presente articolo, determinati  complessivamente

in 19.021,356 milioni di euro per l'anno  2020,7.910,977  milioni  di

euro per l'anno 2021,161,6 milioni di euro per l'anno 2022,50 milioni

di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  che

aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini  di

indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni  di  euro  per

l'anno 2021, in 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73  milioni

di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024  e  in

23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: 

  a)  quanto  a  860  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante

corrispondente versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  da

parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni  dalla  data  di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  a  valere  sulle  somme

trasferite alla predetta Agenzia per effetto  dell'articolo  176  del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

  b) quanto a  1.680  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

  c) quanto a  3.390  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante

corrispondente  riduzione  delle  autorizzazioni  di  spesa  di   cui

all'articolo 19, comma 9, del  decreto-legge  17  marzo  2020,n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,e di

cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.

126; 

  d)  quanto  a  32  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,   mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

  e) quanto  a  18,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,

convertito,con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

  f) quanto  a  18,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

  g)  quanto  a  3,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

  h) quanto a  101,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27.

Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma  1,

del decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,del 30  aprile

2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo  2  dello

stesso decreto ministeriale, come successivamente  rideterminato,  e'

ridotto di pari importo; 

  i)  quanto  a  804  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

  l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante  utilizzo

delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del  decreto-legge  29

dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26

febbraio 2011, n. 10, come modificato  dall'articolo  1,  comma  167,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

  m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a  93,3  milioni  di

euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per  l'anno  2022,  a  23

milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro  per  ciascuno

degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione  del  Fondo

per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a

legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi

pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7

ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4

dicembre 2008, n. 189; 

  n)  quanto  a  131  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante

corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di

politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge

27 dicembre 2004, n. 307; 

  o) quanto  a  30,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

  p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021 e,  in  termini

di indebitamento netto e fabbisogno, a 69,331  milioni  di  euro  per

l'anno 2020,8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8  milioni

di euro per l'anno 2023,  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle

maggiori  entrate   e   minori   spese   derivanti   dagli   articoli

5,9-quinquies,   12,   12-ter,   13,   13-bis,   13-ter,   13-quater,

13-quinquies, 13-septies, 13-novies, 19-undecies, 22, 32 e  32-bis  e

dalla lettera a)del presente comma; 

  q)  quanto  a  160  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

  r) quanto a  5.260  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma  1,

del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

  s)  quanto  a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo  3,  comma  3,

del  decreto-legge  5  febbraio   2020,   n.   3,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21; 

  t)  quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,   mediante

corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del  bilancio

dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23

dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 9 novembre 2020,  non  sono

state riassegnate ai pertinenti programmi e che  sono  acquisite  per

detto importo definitivamente all'erario; 

  u)  quanto  a  170  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante

corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,

nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  relative

all'attivazione,  alla  locazione  e  alla  gestione  dei  centri  di

trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari; 

  v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020,  mediante  utilizzo

degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo

21 aprile 2011, n. 67; 

  z)  quanto  a  2  milioni  di  euro  per  l'anno   2025,   mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

  aa) quanto  a  500  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante

corrispondente utilizzo del fondo speciale per  la  reiscrizione  dei

residui  passivi  perenti  della  spesa  in  conto  capitale  di  cui

all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

  bb) quanto  a  157  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante

corrispondente utilizzo del fondo speciale per  la  reiscrizione  dei

residui  passivi  perenti  della  spesa  di  parte  corrente  di  cui

all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

  cc) quanto a 220,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante

utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti  dagli

effetti dell'articolo 13-duodecies; 

  dd)  quanto  a  24.615.384   euro   per   l'anno   2020,   mediante

corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di

cui all'articolo 32-bis, comma 4, lettera b); 

  ee) quanto  a  350  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante

corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di

cui all'articolo 31-decies, comma 1, lettera a); 

  ff) quanto a 120 milioni di euro per l'anno  2020,  in  termini  di

cassa, mediante corrispondente riduzione  della  missione  «Fondi  da

ripartire», programma «Fondi di riserva e speciali», dello  stato  di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; 

  gg) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 5. 

  8.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il

monitoraggio  delle  risorse  destinate  alle  misure  previste   dal

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 19 maggio  2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.

77,  dal  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 14

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13

ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto, al fine  di  assicurare

il rispetto del limite complessivo massimo  delle  autorizzazioni  al

ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera  dei

deputati e dal Senato della Repubblica con le relative risoluzioni e,

ove  necessario,  l'eventuale  adozione  delle  iniziative   previste

dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

  9. Le risorse destinate all'attuazione  da  parte  dell'INPS  delle

misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal

bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 

  10. Il Fondo da  assegnare  per  la  sistemazione  contabile  delle

partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze, e'  incrementato  di  90

milioni di euro per l'anno 2020.  Al  fine  di  accelerare  nel  2020

l'estinzione delle partite iscritte al  conto  sospeso,  le  medesime

risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui e'  affidato  il

servizio di tesoreria dello Stato, il quale  provvede  alle  relative

sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla  competente

Amministrazione ogni  elemento  informativo  utile  delle  operazioni

effettuate di  individuazione  e  regolazione  di  ciascuna  partita,

secondo  lo  schema  trasmesso  dal  Dipartimento  della   Ragioneria

generale dello Stato. 

  11. Al fine di consentire l'attuazione  di  quanto  disposto  dagli

articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-bis, e 229,  commi  2-bis  e

4-bis, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e  dagli  articoli

85, comma 1, 88, comma 2, e 89, comma 4, del decreto-legge 14  agosto

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre

2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per

l'anno 2020 e' consentita la conservazione in conto  residui  per  il

relativo utilizzo nell'esercizio  successivo.  Conseguentemente,  per

tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma  9,  primo

periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'  da  intendersi

riferita all'anno 2021. 

  12. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio

2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai

sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  anche

quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse  di

cui al  comma  8  del  citato  articolo  265,  secondo  i  rispettivi

ordinamenti, alla data del 20 dicembre  2020,  abbiano  adottato  gli

atti presupposti all'impegno delle risorse.  Per  gli  interventi  di

conto capitale non si  applica  quanto  disposto  dall'articolo  265,

comma 9, primo periodo, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e

non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo  4-quater,

comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,

relativamente ai termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis della

legge n. 196 del 2009. 

  13.  Le  somme  destinate  all'estinzione  delle  anticipazioni  di

tesoreria  previste  ai  sensi  delle  disposizioni   contenute   nei

provvedimenti indicati al comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17

luglio   2020,   n.   77,   sono   impegnate   per   la    necessaria

regolarizzazione. 

  14. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 12  e

13 sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato,  ivi  comprese

quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da  impegni  di

spesa delegata per le quali non ricorrono i  presupposti  di  cui  al

comma 12. I competenti organi di controllo  vigilano  sulla  corretta

applicazione del presente comma. 

  15. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal

presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il  Ministero

dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il

ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'

effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti

capitoli di spesa. 

                               Art. 35 

 

                          Entrata in vigore 

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge. 


                                                           Allegato 1 

                                                         (Articolo 1) 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                                                           Allegato 2 

                                                     (articolo 1-bis) 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                                                           Allegato 3 

                                                    (articolo 16-bis) 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                                                           Allegato 4 

                                                     (articolo 1-ter) 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                                                           Allegato 5 

                                               (articolo 34, comma 5) 

                                         (importi in milioni di euro) 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                                                             Elenco 1 

                                        (articolo 23-quater, comma 1) 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                       TABELLA 1 (ARTICOLO 18) 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico 

Nessun commento: