TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176,
recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», corredato delle
relative note. (Testo coordinato pubblicato nel supplemento ordinario
n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 319 del 24
dicembre 2020). (21A00049)
(GU n.5 del 8-1-2021 - Suppl. Ordinario n. 1)
Vigente al: 8-1-2021
Titolo I
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA
Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137,coordinato con la legge di conversione 18
dicembre 2020, n.176, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia
di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma
3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo
qui trascritto.
Art. 1
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei
settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici
interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, per contenere la
diffusione dell'epidemia «Covid-19», e' riconosciuto un contributo a
fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre
2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633,
dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle
riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente
decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la
partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
2. (Soppresso).
3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare
correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di
effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione
dei servizi.
4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di
fatturato di cui al comma 3 ai soggetti che dichiarano di svolgere
come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO
riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire
dal 1° gennaio 2019.
5. Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo
perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente
percepito, il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto
dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto
corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente
contributo.
6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a
fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del
2020, il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto previa
presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la
procedura telematica e il modello approvati con il provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il
contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA
risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.
7. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato: a)
per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo gia'
erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato
sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri
stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34
del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti
sia superiore a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
il valore e' calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5,
lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le
predette quote sono differenziate per settore economico e sono
riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.
8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente
articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00.
9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di
cui al comma 4, l'ammontare del contributo e' determinato applicando
le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli
importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro
per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definiti i termini e le modalita' per la trasmissione delle istanze
di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione del
presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
13. E' abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77.
14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici
ATECO 561030-Gelaterie e pasticcerie, 561041-Gelaterie e pasticcerie
ambulanti, 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina e
551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree
del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o
massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli
2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, e dell'articolo 19-bis del
presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui al presente
articolo e' aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla
quota indicata nell'Allegato 1.
14-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo
e' riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei
centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del
comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure
restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di
euro. Il contributo e' erogato dall'Agenzia delle entrate previa
presentazione di istanza secondo le modalita' disciplinate dal
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al
comma 11.
14-ter. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 14-bis,
per i soggetti di cui al medesimo comma 14-bis che svolgono come
attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al predetto
comma 14-bis e' determinato entro il 30 per cento del contributo a
fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di cui al
comma 14-bis che svolgono come attivita' prevalente una di quelle
riferite ai codici ATECO che non rientrano tra quelli riportati
nell'Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-bis spetta alle
condizioni stabilite ai commi 3 e 4 ed e' determinato entro il 30 per
cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza
trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25
del decreto-legge n. 34 del 2020.
14-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in
2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro
per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280
milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede, quanto a 2.930
milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34 e, quanto
a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse
rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.
14-quinquies. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, il secondo periodo e' soppresso.
Art. 1 bis
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei
settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre
2020
1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici
interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 per
contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, e' riconosciuto un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del
25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, di svolgere come attivita' prevalente una di
quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente
decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree
del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima
gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze
del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020
e dell'articolo 19-bis del presente decreto. Il contributo non spetta
ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25
ottobre 2020.
2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1,
si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo
1. Il valore del contributo e' calcolato in relazione alle
percentuali riportate nell'Allegato 2.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563
milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
Art. 1 ter
Estensione dell'applicazione dell'articolo 1
ad ulteriori attivita' economiche
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai
soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA
attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, abbiano dichiarato di svolgere
come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO
riportati nell'Allegato 4 al presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 446
milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, in 338 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 1 quater
Fondo perequativo
1. Per l'anno 2021 e' istituito un Fondo nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di
5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con quota parte
delle maggiori entrate fiscali e contributive di cui agli articoli
13-quater, 13-quinquies, 13-septies e 13-novies del presente decreto,
finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro
concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del decreto-legge
20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente decreto, per i soggetti
che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di
sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa
perdita di fatturato. Per tali soggetti puo' essere previsto
l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e
contributivi sulla base dei parametri individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro
sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo'
essere adottato. Ai relativi oneri, pari a 5.300 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 1 quinquies
Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale
1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
dopo il comma 16-bis, come introdotto dall'articolo 19-bis del
presente decreto, e' aggiunto il seguente:
«16-ter. L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in
un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma
16-bis, come verificato dalla cabina di regia, comporta
l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle
misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la
cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti
salvi gli atti gia' adottati conformemente ai principi definiti dal
presente comma».
Art. 1 sexies
Controlli antimafia
1. Le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9
dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sottoscritto
tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle
finanze e l'Agenzia delle entrate, si applicano anche in relazione ai
contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto.
Art. 1 septies
Imprese sociali e inserimento lavorativo
dei lavoratori svantaggiati
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Cooperative sociali, imprese sociali e inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati). - 1. Al fine di favorire
l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori
disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma
3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, stipulano con le
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e
con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle
cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all'articolo 8 della
stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro su base territoriale, che
devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi
di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle
cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese
associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalita' di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da
inserire al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;
l'individuazione dei disabili e' curata dai servizi di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalita' di attestazione del valore complessivo del lavoro
annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il
numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa
e nell'impresa sociale;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore
unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3,
secondo criteri di congruita' con i costi del lavoro derivati dai
contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali
e dalle imprese sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore
delle cooperative sociali e delle imprese sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale
di cui all'articolo 13, di una struttura tecnico-operativa senza
scopo di lucro a supporto delle attivita' previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota
d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.
3. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e
nelle imprese sociali, realizzato ai sensi dei commi 1 e 2, riguardi
i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e
difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base
all'esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai
fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3
della stessa legge, cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero
delle coperture per ciascuna impresa e' dato dall'ammontare annuo
delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di
cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime
stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti
percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che
occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruita' della computabilita'
dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale
e' verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e'
subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di
lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota
d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della
legge 12 marzo 1999, n. 68».
Art. 2
Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5,
primo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295
1. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo
speciale di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 24 dicembre
1957, n. 1295, e' incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per
l'anno 2020.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo
34.
Art. 3
Fondo per il sostegno delle associazioni
e societa' sportive dilettantistiche
1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e
societa' sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo unico per il
sostegno delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche»,
con una dotazione di 142 milioni di euro per l'anno 2020, che
costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato all'adozione di misure
di sostegno e ripresa delle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attivita'
istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione
delle attivita' sportive. I criteri di ripartizione delle risorse del
Fondo sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone
la loro erogazione.
2-bis. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, gia' nella disponibilita' del bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad
incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse
provenienti dal Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
Art. 4
Sospensione delle procedure esecutive immobiliari
sulla prima casa
1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, le parole «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2020». E'
inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare,
di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad
oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25
ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 4 bis
Modifiche in materia di fondo di garanzia
per la prima casa
1. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, la lettera a) e' abrogata. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 1, comma 48,
lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 104 del 2020.
Art. 4 ter
Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di
sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge
27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti
1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) per "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o
professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle
societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI
del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti
estranei a quelli sociali»;
b) all'articolo 7:
1) al comma 1, il terzo periodo e' soppresso;
2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la
situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi,
risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei
creditori»;
3) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. L'accordo di composizione della crisi della societa'
produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili»;
c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Procedure familiari) - 1. I membri della stessa
famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della
crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il
sovraindebitamento ha un'origine comune.
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri
della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini
entro il secondo, nonche' le parti dell'unione civile e i conviventi
di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di composizione
della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa
famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne
il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per
primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di
composizione della crisi e' ripartita tra i membri della famiglia in
misura proporzionale all'entita' dei debiti di ciascuno. Quando uno
dei debitori non e' un consumatore, al progetto unitario si applicano
le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi»;
d) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La proposta di piano del consumatore puo' prevedere anche
la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti
di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del
trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di
prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1,
secondo periodo.
1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di
accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il
rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto
di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del
debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha
adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al
pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
1-quater. Quando l'accordo e' proposto da un soggetto che non e'
consumatore e contempla la continuazione dell'attivita' aziendale, e'
possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate
a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni
strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data
della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le
proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del
debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di
composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe
essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione
del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate
a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette
giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del
debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici
fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo
domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono
comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali
accertamenti pendenti»;
e) all'articolo 9:
1) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata
una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve
contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di
adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilita' della
documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del
finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del
merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo
necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al
suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una
quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale,
moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti
del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159»;
2) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-bis.1. Alla domanda di accordo di composizione della crisi deve
essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di
composizione della crisi, che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di
adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore
impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilita' della
documentazione depositata a corredo della domanda, nonche' sulla
convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
f) la percentuale, le modalita' e i tempi di soddisfacimento dei
creditori;
g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle
classi, ove previste dalla proposta.
3-bis.2. L'organismo di composizione della crisi, nella sua
relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini
della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito
creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un
consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma
3-bis.
3-bis.3. L'organismo di composizione della crisi, entro sette
giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del
debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici
fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo
domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono
comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali
accertamenti pendenti»;
f) all'articolo 12, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione
di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo
proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui
all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo in
sede di omologa, anche se dissenziente, ne' far valere cause di
inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi del
debitore.
3-quater. Il tribunale omologa l'accordo di composizione della
crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione
finanziaria quando l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento
delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche
sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di
composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della
predetta amministrazione e' conveniente rispetto all'alternativa
liquidatoria»;
g) all'articolo 12-bis:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Verificate l'ammissibilita' e la fattibilita' del piano nonche'
l'idoneita' dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti
impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine
all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano,
disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di
pubblicita'. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a
terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve
essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi.
Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del
provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione
di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di
cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non puo' presentare
opposizione o reclamo in sede di omologa, ne' far valere cause di
inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi del
debitore»;
3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
comma 3-bis»;
h) all'articolo 13:
1) al comma 3, le parole: «e dei crediti di cui all'articolo 7,
comma 1, terzo periodo» sono soppresse;
2) al comma 4-bis, dopo le parole: «di cui alla presente sezione»
sono inserite le seguenti: «, compresi quelli relativi all'assistenza
dei professionisti,»;
i) all'articolo 14-ter, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Il decreto di apertura della liquidazione della societa'
produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili»;
l) l'articolo 14-decies e' sostituito dal seguente:
«Art. 14-decies. - (Azioni del liquidatore) - 1. Il liquidatore,
autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni
azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la
disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni
azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se
pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli
atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le
norme del codice civile.
3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire
le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando e' utile per il miglior
soddisfacimento dei creditori»;
m) dopo l'articolo 14-terdecies e' inserito il seguente:
«Art. 14-quaterdecies. - (Debitore incapiente) - 1. Il debitore
persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai
creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in
prospettiva futura, puo' accedere all'esdebitazione solo per una
volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro
anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilita'
rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura
non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilita', ai
sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma
erogati.
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere
condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e
quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia
in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della
meta', moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei
componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE
prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. La domanda di esdebitazione e' presentata per il tramite
dell'organismo di composizione della crisi al giudice competente,
unitamente alla seguente documentazione:
a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme
dovute;
b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti
negli ultimi cinque anni;
c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di
tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione
particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che
comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di
adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore
impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilita' della
documentazione depositata a corredo della domanda.
5. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione,
deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della
concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito
creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito
disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso
tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non
inferiore a quella indicata al comma 2.
6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono
ridotti della meta'.
7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la
meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di
atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione
dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le
modalita' e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a
pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale
relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
8. Il decreto e' comunicato al debitore e ai creditori, i quali
possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi
trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato
nelle forme ritenute piu' opportune il contraddittorio tra i
creditori opponenti e il debitore, conferma o revoca il decreto. La
decisione e' soggetta a reclamo da presentare al tribunale; del
collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento.
9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa
richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza
di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del
consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il debitore puo' presentare, fino
all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio
2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non
superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di
accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformita' a
quanto previsto dal presente articolo. Il termine decorre dalla data
del decreto con cui il tribunale assegna il termine e non e'
prorogabile. L'istanza e' inammissibile se presentata nell'ambito di
un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso
del quale e' gia' stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte
le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27
gennaio 2012, n. 3.
4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di
adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano, deposita
fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente
l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresi' la
documentazione che comprova la necessita' della modifica dei termini.
Il differimento dei termini non puo' essere superiore di sei mesi
rispetto alle scadenze originarie. Il tribunale, riscontrata la
sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o di cui
all'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede
all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.
Art. 4 quater
Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori
colpiti dal sisma del Centro Italia
1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al
fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la
ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1,
2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse
provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di
cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su
conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione
del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa
ricostruzione, nonche' i contributi e ogni ulteriore risorsa
destinati al finanziamento degli interventi inerenti alla
ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e
alla ripresa economica dei territori colpiti non sono soggetti a
procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione
forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare,
restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i
pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al
primo periodo non sono altresi' da ricomprendere nel fallimento e
sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge
fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche'
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e
al secondo periodo si applicano fino al 31 marzo 2021.
Art. 5
Misure a sostegno degli operatori turistici
e della cultura
1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio
2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di
400 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' incrementato
di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per
spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1
e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31
gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «esistenti almeno dal 1° gennaio 2012»
sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno un anno prima
della richiesta di accesso alla misura» e le parole: «fino
all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono
sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000 euro
nei tre anni d'imposta»;
b) il comma 4 e' abrogato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano nei
limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione
ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126.
5. Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e 3, pari a 550 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
6. All'articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Per il periodo di imposta 2020 e'
riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi di
imposta 2020 e 2021 e' riconosciuto, una sola volta,» e le parole «1°
luglio al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1°
luglio 2020 al 30 giugno 2021»;
b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente «5-bis. Ai fini della
concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande
presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalita'
applicative gia' definite ai sensi del comma 6».
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 280 milioni di
euro per l'anno 2021 e in 122,5 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede quanto a 280 milioni per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo
34, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50 milioni di euro per
l'anno 2022 mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge
29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore
editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime
condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le
disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano,
alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto
per l'annualita' 2020.
Art. 6
Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema
delle fiere internazionali
1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono
incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2020.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente incrementata di
euro 200 milioni per l'anno 2020, per le finalita' di cui alla
lettera d) del medesimo comma.
3. All'articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola «capitali» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' delle imprese aventi come attivita'
prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo
internazionale»;
2) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
valere sullo stanziamento di cui al primo periodo e nel rispetto
delle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, ai
soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai
costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili,
misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre
fonti di ricavo, secondo termini, modalita' e condizioni stabiliti
con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma
270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 6 bis
Misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo
e della cultura e per l'internazionalizzazione
1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato
di 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «accompagnatori
turistici» sono inserite le seguenti: «e le imprese, non soggette a
obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi
regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le
attivita' riferite al codice ATECO 49.31.00,».
3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato
di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per
l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di
euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite
dal settore delle fiere e dei congressi.
4. Il fondo di cui al comma 3 e' incrementato di 1 milione di euro
per l'anno 2021 per il ristoro, nella misura di 1 milione di euro per
l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima, delle perdite
subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in
programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese sostenute
per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni
successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente
annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
5. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238,
dopo le parole: «i festival musicali e operistici italiani» sono
inserite le seguenti: «e le orchestre giovanili italiane» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', a decorrere
dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della
Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini».
6. Nel titolo della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole:
«dei festival musicali ed operistici italiani» sono inserite le
seguenti: «e delle orchestre giovanili italiane».
7. All'onere derivante dal comma 5 si provvede a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile
1985, n. 163.
8. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, le parole: «a decorrere dalla data di pubblicazione» sono
sostituite dalle seguenti: «nelle more della pubblicazione».
9. I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1,
lettera d), e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli
182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' dell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle
imposte sui redditi e non rilevano altresi' ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ne' alla formazione del valore della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
10. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli
fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 9, i documenti
unici di regolarita' contributiva in corso di validita' alla data del
29 ottobre 2020 conservano la loro validita' nel periodo compreso tra
il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.
11. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori
a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori
dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale citta' delle
Grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per
contenere l'epidemia da COVID-19, nel limite di spesa di cui al
presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo un Fondo per la valorizzazione delle
grotte con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021.
12. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di assegnazione e ripartizione delle
risorse agli enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto
economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del
presente decreto.
14. Per il sostegno dell'internazionalizzazione le disponibilita'
del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400 milioni
di euro per l'anno 2020, e l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020,
per le finalita' di cui alla lettera d) del medesimo comma.
15. Al fine di sostenere, nel limite dello stanziamento di cui al
presente comma, le strutture destinate all'ospitalita' degli studenti
universitari fuori sede, ai collegi universitari di merito
accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'
riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
16. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca sono
stabilite le modalita' di attuazione del comma 15.
17. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a 3 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente
decreto.
18. All'articolo 27, comma 6, del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso
di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione
sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma
giuridica del titolare, la concessione e' convertita in concessione a
carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo
titolare».
19. L'articolo 27, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti
nazionali.
20. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 14 del presente
articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 6 ter
Misure urgenti a sostegno dell'attivita' di rivendita di giornali e
riviste
1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri
straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attivita' durante
l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle
persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di
giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, e'
riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il
limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto
di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili
rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle
stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo
spettante. Il contributo e' riconosciuto previa istanza al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28
febbraio 2021, secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020. Per quanto non previsto dal
presente articolo si applicano le disposizioni di cui al citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della
quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che e'
corrispondentemente incrementato di 7,2 milioni di euro per l'anno
2021. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a
7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto.
Art. 7
(Soppresso)
Art. 7 bis
Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto
sequestro
1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello
stanziamento di cui al comma 2 del presente articolo, anche alla
corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del
personale imbarcato e di contributi alle imprese di pesca, nei casi
di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non
regolari.
2. Ai fini indicati dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 5,
comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' incrementato di
0,5 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti
i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma
1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, che costituisce
tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti
verificatisi nell'anno 2020.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6,
del presente decreto.
Art. 8
Credito d'imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
1. Per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO
riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal
volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta
precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo
28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresi' con
riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 274,5
milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni di euro per l'anno
2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai
sensi dell'articolo 34.
Art. 8 bis
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non
abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle
nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020
1. Alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO
riportati nell'Allegato 2, nonche' alle imprese che svolgono le
attivita' di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la
sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da
uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto,
individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente
decreto, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo
8 del presente decreto, con riferimento a ciascuno dei mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3
milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno
2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti
all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 8 ter
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
1. Ai fini di ridurre nell'anno 2021 la spesa sostenuta dai
titolari delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse
dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la
partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di
svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici
ATECO riportati negli Allegati al presente decreto, con riferimento
alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del
contatore» e «oneri generali di sistema», nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con
una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Per l'attuazione del comma 1, l'Autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti,
ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in
via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia
elettrica nonche' le componenti a copertura degli oneri generali di
sistema, definendo altresi' il periodo temporale di rideterminazione
delle tariffe e delle componenti e le relative modalita' attuative ai
fini del rispetto della spesa autorizzata di cui al comma 1, in modo
che:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel
terzo trimestre dell'anno 2020, delle componenti tariffarie fisse
applicate per punto di prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW,
la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non
superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel terzo
trimestre dell'anno 2020, si otterrebbe assumendo un volume di
energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un
livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6,
del presente decreto.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
versare l'importo di cui al comma 1 sul conto emergenza COVID-19
istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali,
nella misura del 50 per cento entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e,
per il restante 50 per cento, entro il 30 maggio 2021. L'ARERA
assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a
compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e di
misura di cui al comma 2 e degli oneri generali di sistema.
Art. 9
Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le
relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai
codici ATECO riportati nell'Allegato 1
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti
connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020,
non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)
di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in
cui si esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti
e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal
comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 112,7 milioni di euro per
l'anno 2020. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo
periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78
del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta
giorni a far data dal 9 novembre 2020.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 137 milioni di euro
per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 9 bis
Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le
relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai
codici ATECO riportati nell'Allegato 2
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 9 del presente
decreto, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda
rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1,
commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve
essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e
le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai
codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate e che
gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un
livello di rischio alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020,
con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto.
2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal
comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 31,4 milioni di euro per
l'anno 2020. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo
periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78
del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta
giorni a far data dal 9 novembre 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni
di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della
salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 9 ter
Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e
disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio
1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78,
comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1, del presente
decreto si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale
propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle
attivita' economiche indicate dalle predette disposizioni.
2. Al fine di promuovere la ripresa delle attivita' turistiche,
danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di
pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991,
n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, gia' esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi
dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento
del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge
27 dicembre 2019, n. 160.
3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i
titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, gia' esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai
sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del
2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal
pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti,
della legge n. 160 del 2019.
4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le
domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di
ampliamento delle superfici gia' concesse sono presentate in via
telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la
sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di
distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1°
gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera
temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse
culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2,
di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano,
attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purche'
funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del
1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21
e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo
precedente e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai
commi 2 e 3, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per
l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal
comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il decreto e' comunque adottato.
7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del
presente decreto.
8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «adiacenti» e' sostituita dalla seguente:
«prospicienti»;
b) la parola: «particolare» e' sostituita dalla seguente:
«eccezionale».
Art. 9 quater
Fondo per la sostenibilita' del pagamento
degli affitti di unita' immobiliari residenziali
1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo,
ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca
l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del
contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, e'
riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un
contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del
canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo
locatore.
2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il
locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la
rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione
utile ai fini dell'erogazione del contributo.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuate le
modalita' applicative del presente articolo, la percentuale di
riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle
domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di
cui al comma 4, nonche' le modalita' di monitoraggio delle
comunicazioni di cui al comma 2.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo denominato «Fondo per la sostenibilita' del pagamento degli
affitti di unita' immobiliari residenziali», con una dotazione pari a
50 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto.
Art. 9 quinquies
Estensione della proroga del termine di versamento del secondo
acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di
affidabilita' fiscale
1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attivita' economiche
per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di
affidabilita' fiscale, individuati dall'articolo 98, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori economici
riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2,
aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un
livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro
della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e
dell'articolo 19-bis del presente decreto, ovvero esercenti
l'attivita' di gestione di ristoranti nelle aree del territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da un
livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro
della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e
dell'articolo 19-bis del presente decreto, la proroga al 30 aprile
2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata
dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP), dovuto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista
dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, si
applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. Non si
fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8
milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
Art. 10
Proroga del termine per la presentazione
del modello 770
1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei
sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno
di imposta 2019, e' prorogato al 10 dicembre 2020.
Art. 10 bis
Detassazione di contributi, di indennita' e di ogni altra misura a
favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza
COVID-19
1. I contributi e le indennita' di qualsiasi natura erogati in via
eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da
chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e
contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o
professione, nonche' ai lavoratori autonomi, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei
limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, alle
misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di
emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.
Art. 10 ter
Proroga dell'esercizio di poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica
1. Ai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 4-bis del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre 2019, n. 133, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 11
Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito
per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica
1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto
dall'articolo 12 nonche' l'accesso anche nell'anno 2021 a
integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili,
all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
aggiunto alla fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al
primo periodo del presente comma non trovano applicazione per
l'importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro per l'anno 2020 con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma
9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, in relazione al quale e' consentita la conservazione in
conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.».
Art. 12
Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario
e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di
licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali
per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa
integrazione
1. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attivita'
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di
Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione
in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, secondo
le modalita' previste al comma 2. Le sei settimane devono essere
collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31
gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei
settimane costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta
con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente
richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi
successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle
sei settimane di cui al presente comma.
2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono
riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato gia' interamente
autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo
autorizzato, nonche' ai datori di lavoro appartenenti ai settori
interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attivita'
economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda
per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al
comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del
raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello
del corrispondente semestre del 2019, pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro che hanno
avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro che non
hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori di lavoro che
hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti
per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attivita' di
impresa successivamente al 1° gennaio 2019, e dai datori di lavoro
appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o
limitazione delle attivita' economiche e produttive.
4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il
datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione,
nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui
al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente
articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla
domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il
datore di lavoro e' tenuto a versare a partire dal periodo di paga
successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione
salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota
del 18% di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le
necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti
richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di
integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle
quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi
i dati.
5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo
devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine
del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase di
prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma
e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in
vigore del presente decreto-legge.
6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al
presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro e' tenuto
ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per
il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese
successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione
salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni
dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima
applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al
trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente
decreto, se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al primo
periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del
datore di lavoro inadempiente.
7. (Soppresso).
8. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al
presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri
finanziari relativi alla predetta prestazione e' stabilito
complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno
2021 ed e' assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma
sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte
dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione,
relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del
limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e
restano altresi' sospese le procedure pendenti avviate
successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato
nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di
lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresi',
preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei
dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato
motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui
all'articolo 7 della medesima legge.
11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 non si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa, conseguenti alla messa in
liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si
configuri la cessione di un complesso di beni od attivita' che
possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa
ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di
accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente
ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori
e' comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia
disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia
disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal
divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello
stesso.
12. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso nel limite massimo
di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni
di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno
ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa
integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di
spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di
spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in
termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per
l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle
amministrazioni pubbliche si provvede a valere sull'importo di cui
all'articolo 11, comma 1.
14. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da
Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore
agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1, ferma
restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e'
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a
loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane,
fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di
integrazione salariale gia' fruite nel mese di giugno 2020, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e
applicato su base mensile.
15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal
versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono rinunciare per la
frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente
presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione
salariale di cui al presente articolo. La facolta' di cui al periodo
precedente puo' essere esercitata anche per una frazione del numero
dei lavoratori interessati dal beneficio.
16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 e' concesso ai sensi
della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea
recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata,
ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
16-bis. All'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui
al presente comma e' attribuito anche, per un periodo massimo di
dodici mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non
oltre il 31 dicembre 2021».
16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis, pari a 1 milione di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente
decreto.
17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in
61,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede con le maggiori
entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente
articolo. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo,
valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 12 bis
Misure in materia di integrazione salariale
1. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di
invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza
da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati
necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in
applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il
30 settembre 2020.
2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12
sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data
del 9 novembre 2020.
3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel limite
massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1
milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e
assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di
cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del
limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica
il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.
4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e
3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1
milione di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 2,5 milioni di
euro per l'anno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dai
commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi
dell'articolo 34 e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 12 ter
Ulteriori misure in materia di integrazione salariale
1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti
anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre
2020, nel limite di 35,1 milioni di euro, ripartito in 24,9 milioni
di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno
ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa
integrazione in deroga.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,1 milioni
di euro per l'anno 2021 e valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 12 quater
Misure in favore degli operatori volontari del servizio civile
universale
1. In deroga a quanto previsto all'articolo 14 del decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nell'anno 2021 sono ammessi a
svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di
presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo e non
superato il ventinovesimo anno di eta', a condizione che abbiano
interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 13
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i
dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle
nuove misure restrittive
1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la
sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini
relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dovuti per la competenza del mese
di novembre 2020.
2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai
datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che
svolgono come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici
ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto i cui dati
identificativi verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle
Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai
beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1,
sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in
un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione
fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato
pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza
dal beneficio della rateazione.
4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con
la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 13 bis
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei
territori interessati dalle nuove misure restrittive appartenenti
ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2
1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di
novembre 2020, di cui all'articolo 13, si applica anche in favore dei
datori di lavoro privati appartenenti ai settori economici riferiti
ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1. La predetta sospensione
non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria
INAIL.
2. E' altresi' sospeso il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori
di lavoro privati che abbiano unita' produttive od operative nelle
aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di
massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre
2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, appartenenti ai
settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2.
3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori di lavoro sono
comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, all'INPS, al fine di
consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti
la sospensione.
4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi
ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o
mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di
pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo
2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive,
determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
5. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti in
coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di
aiuti di Stato.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
34.
Art. 13 ter
Sospensione dei versamenti tributari
1. Per i soggetti che esercitano le attivita' economiche sospese ai
sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o
sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per i
soggetti che esercitano le attivita' dei servizi di ristorazione che
hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del
territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o
massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli
2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, nonche'
per i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici
ATECO riportati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attivita'
alberghiera, l'attivita' di agenzia di viaggio o quella di tour
operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario
di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con
le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, sono
sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli
articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di
sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti
finanziari per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato, le
regioni e i comuni;
b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.
2. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il
16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata
entro il 16 marzo 2021.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549
milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
Art. 13 quater
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel
mese di dicembre
1. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non
superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto
allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che
scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23
e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e
comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti
d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per
garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato, le regioni e i
comuni;
b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti
esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa, di arte o
professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere
dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che
esercitano le attivita' economiche sospese ai sensi dell'articolo 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre
2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in
qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano
le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale,
sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale,
caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da un
livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre
2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente
decreto, nonche' ai soggetti che operano nei settori economici
riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ovvero esercitano
l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia di viaggio o di tour
operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario
di massima gravita' e da un livello di rischio alto, come individuate
alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della
salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis
del presente decreto.
4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica
soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un
massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso
di quanto gia' versato.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.925
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
34.
Art. 13 quinquies
Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte
sui redditi e dell'IRAP
1. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della
seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e
dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 e' prorogato al 10 dicembre
2020.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 98 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 9-quinquies del
presente decreto, che disciplinano la proroga del termine di
versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui
redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici
di affidabilita' fiscale.
3. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non
superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento
della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e
dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2019, e' prorogato al 30 aprile 2021.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresi', a
prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto
comma, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati
negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle
aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di
massima gravita' e da un livello di rischio alto, come individuate
alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della
salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis
del presente decreto, ovvero per gli esercenti servizi di
ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da
uno scenario di elevata gravita' e da un livello di rischio alto,
come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre
2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto.
5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima
rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto
gia' versato.
6. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, le parole: «30 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«30 aprile 2021».
7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, valutati in 1.759 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 13 sexies
Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in
materia di imposte sui redditi e IRAP
1. Il termine per la presentazione in via telematica della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta
regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, in scadenza il 30 novembre 2020, e' prorogato al
10 dicembre 2020.
Art. 13 septies
Proroga del termine per le definizioni agevolate
1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «10 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1°
marzo 2021».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
Art. 13 octies
Proroga dell'accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini
1. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «ventiquattro mesi»;
b) al comma 2-bis, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
Art. 13 novies
Proroga dei termini per i versamenti del prelievo erariale unico
sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e
lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773
1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b),
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del canone concessorio del quinto
bimestre 2020 e' effettuato in misura pari al 20 per cento del dovuto
sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con
scadenza entro il 18 dicembre 2020. La restante quota, pari all'80
per cento, puo' essere versata con rate mensili di pari importo, con
debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima
rata e' versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro
l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata e' versata
entro il 30 giugno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 559
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
34.
Art. 13 decies
Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
«1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al
comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa
richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi
del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e
ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di
presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive»;
b) dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:
«1-quater.1. Non puo' in nessun caso essere concessa la dilazione
delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo
48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento
della richiesta di cui al comma 1.
1-quater.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione
delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che
non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata
presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso
dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di
assegnazione dei crediti pignorati».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai provvedimenti di
accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione
presentate a decorrere dal 30 novembre 2020.
3. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a
decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre
2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo
periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficolta' e'
documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le
somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.
4. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con
riferimento alle richieste di rateazione di cui al comma 3, gli
effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si
determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione,
di dieci rate, anche non consecutive.
5. I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali,
anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1
e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
intervenuta la decadenza dal beneficio possono essere nuovamente
dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di
rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessita' di saldare le
rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di
accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4.
6. All'articolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali dilazioni
possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali,
alla medesima data, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni
di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute».
Art. 13 undecies
Disposizioni in materia di contribuzione volontaria
1. In via eccezionale, in considerazione della situazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184, i versamenti dei contributi volontari all'INPS, dovuti per il
periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati
validi anche se effettuati in ritardo, purche' entro i due mesi
successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente
decreto.
Art. 13 duodecies
Disposizioni di adeguamento e di compatibilita' degli aiuti con le
disposizioni europee
1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del
territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o
massima gravita' e da un livello di rischio alto, si rinvia alle
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo
19-bis.
2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli
articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies, 13-bis, 13-ter,
13-terdecies e 22-bis, anche in conseguenza delle ordinanze del
Ministro della salute del 10 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020, e
del 20 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del
21 novembre 2020, nonche' in conseguenza delle eventuali successive
ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo
19-bis, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e 190,1
milioni di euro per l'anno 2021.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono utilizzate anche per
le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla
contabilita' speciale n. 1778, intestata: «Agenzia delle Entrate -
Fondi di bilancio». In relazione alle maggiori esigenze derivanti
dall'attuazione degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-terdecies e 22-bis,
il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al
comma 2, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio
finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate per le medesime finalita' previste dal comma 2 anche negli
esercizi successivi.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis e 9-bis si
applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e
successive modificazioni.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
Art. 13 terdecies
Bonus baby-sitting
1. A decorrere dalla data del 9 novembre 2020 limitatamente alle
aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di
massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre
2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, nelle quali sia
stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in presenza
nelle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di
alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o
iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale
obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o piu' bonus per
l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo
di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo
di sospensione dell'attivita' didattica in presenza prevista dal
predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La
fruizione del bonus di cui al presente articolo e' riconosciuta
alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la
prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, ed
e' subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia
altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in
caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o altro
genitore disoccupato o non lavoratore.
2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in
riferimento ai figli con disabilita' in situazione di gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali
sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in
presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i
quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3
novembre 2020.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei
confronti dei genitori affidatari.
4. Il bonus non e' riconosciuto per le prestazioni rese dai
familiari.
5. Il bonus e' erogato mediante il Libretto Famiglia di cui
all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La
fruizione del bonus di cui al presente articolo e' incompatibile con
la fruizione del bonus per la frequenza di asili nido di cui
all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite
complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle
domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le
risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio
emerga il superamento del limite di spesa di cui al primo periodo,
l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande presentate.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5
milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da
finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di
indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
Art. 13 quaterdecies
Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo
settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti
del Terzo settore», con una dotazione di 70 milioni di euro per
l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali e delle province
autonome, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui
all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella
relativa anagrafe.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse
del fondo tra le regioni e le province autonome, anche al fine di
assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il
territorio nazionale.
3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente
articolo non e' cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e
3.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
Art. 13 quinquiesdecies
Rifinanziamento dei CAF
1. Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali
agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle
dichiarazioni sostitutive uniche ai fini dell'ISEE, affidata ai
centri di assistenza fiscale (CAF), e' autorizzata per l'anno 2020 la
spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'INPS. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 5 milioni di euro
per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si
provvede ai sensi dell'articolo 34.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 sono altresi'
utilizzate le risorse residue di cui al comma 10 dell'articolo 82 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento ivi
previsto, per la parte non gia' utilizzata ai fini del Reddito di
emergenza.
Art. 13 sexiesdecies
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione
della direttiva (UE) 2019/1833 e della direttiva (UE) 2020/739
1. Gli allegati XLVII e XLVIII annessi al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:
«ALLEGATO XLVII
INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO
Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate
secondo la natura delle attivita', la valutazione del rischio per i
lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.
Nella tabella, "raccomandato" significa che le misure dovrebbero
essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della
valutazione del rischio non indichino il contrario.
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza
(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una
zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente
da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte
ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente
da porte interbloccanti.
ALLEGATO XLVIII
CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI
Nella tabella, "raccomandato" significa che le misure dovrebbero
essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della
valutazione del rischio non indichino il contrario.
Agenti biologici del gruppo 1
Per le attivita' con agenti biologici del gruppo 1, compresi i
vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Puo' essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di
contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una
valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una
sua parte.
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High
Efficiency Particulate Air filter)
(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo
dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una
zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente
da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte
ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e,
preferibilmente, da porte interbloccanti».
Art. 13 septiesdecies
Modifiche all'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126
1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «21 dicembre 2020» sono inserite le
seguenti: «o scaduti nelle annualita' 2018 e 2019» e dopo le parole:
«sono effettuati» sono inserite le seguenti: «, nel limite del 40 per
cento dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA),»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti che svolgono attivita' economica, la
riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto
delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE)
n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi
dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di presentazione e
il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni a far
data dal 9 novembre 2020».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,
valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 34.
Art. 13 duodevicies
Proroga della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane
dell'INAIL
1. La disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e' prorogata fino al 31 dicembre 2021.
2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere
sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), sulle risorse per la copertura dei
rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 13 undevicies
Finanziamento dei fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per l'erogazione
dell'assegno ordinario COVID-19
1. I fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare
le somme stanziate dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario
COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.
Art. 14
Nuove misure in materia di Reddito di emergenza
1. Ai nuclei familiari gia' beneficiari della quota del Reddito di
emergenza (di seguito «Rem») di cui all'articolo 23, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' riconosciuta la medesima
quota anche per il mese di novembre 2020, nonche' per il mese di
dicembre 2020.
2. Il Rem e' altresi' riconosciuto, per una singola quota pari
all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, relativa alle mensilita' di novembre e dicembre
2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti
requisiti:
a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020,
inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82,
comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o
hanno percepito una delle indennita' di cui all'articolo 15 del
presente decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e
d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.
3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2 e' presentata
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30
novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso.
4. Il riconoscimento delle quote del Rem di cui ai commi 1 e 2 e'
effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il
reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del
decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla quale resta in ogni
caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma
9, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la
disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020,
ove compatibile.
Art. 15
Nuova indennita' per i lavoratori stagionali del turismo, degli
stabilimenti termali e dello spettacolo
1. Ai soggetti beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo 9
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima
indennita' pari a 1000 euro e' nuovamente erogata una tantum.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di
entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo
periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro
dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva
pari a 1000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta ai
lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in
vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione
lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di
NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro
ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente
decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per
almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente
decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice
civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti,
devono essere gia' iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un
contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla
data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del
turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei
requisiti di seguito elencati, e' riconosciuta una indennita'
onnicomprensiva pari a 1000 euro:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o piu'
contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e
degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno
trenta giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', al momento dell'entrata in vigore del
presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro
dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1°
gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al
medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e
non titolari di pensione, e' riconosciuta un'indennita', pari a 1000
euro. La medesima indennita' viene erogata anche ai lavoratori
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7
contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito
non superiore ai 35.000 euro.
7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro
cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui all'articolo
14. La domanda per le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 e'
presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal
medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo
stesso.
8. Le indennita' di cui al presente articolo non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite
di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione
all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente
comma si applica quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge si decade dalla possibilita' di richiedere
l'indennita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126.
10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 9,1 milioni di
euro per l'anno 2020.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 559,1
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo
34.
Art. 15 bis
Indennita' per i lavoratori stagionali del turismo, degli
stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle
vendite nonche' disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile
1. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo
15, comma 1, e' erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a
1.000 euro.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e
degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il
30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per
almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di
pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASpI, alla
data del 30 novembre 2020, e' riconosciuta un'indennita'
onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennita' e'
riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso
imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli
stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il
30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per
almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di
pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASpI, alla
data del 30 novembre 2020.
3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.000 euro
ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi
da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo
periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti
autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in
essere alla data del 30 novembre 2020. Gli stessi, per tali
contratti, devono essere gia' iscritti alla data del 17 marzo 2020
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di
almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla
data del 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del
turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei
requisiti di seguito elencati, e' riconosciuta un'indennita'
onnicomprensiva pari a 1.000 euro:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30
novembre 2020 di uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato
nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', alla data del 30 novembre 2020, di
pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1°
gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un
reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione ne'
di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal
contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione
dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del medesimo
decreto, e' riconosciuta un'indennita' pari a 1.000 euro. La medesima
indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri
versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un
reddito non superiore a 35.000 euro.
7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, richiesto anche ai sensi dell'articolo 84, comma
10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 9,
comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si riferisce
esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.
8. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro
cumulabili. La domanda per le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e 6
e' presentata all'INPS entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di
domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le
modalita' stabilite dallo stesso.
9. Le indennita' di cui al presente articolo non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5
milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita'
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri
provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di
cui al primo periodo del presente comma trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
10. Le indennita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro
quindici giorni a decorrere dal 30 novembre 2020.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo ad esclusione del
comma 12, pari a 466,5 milioni di euro per l'anno 2020 e, in soli
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 26,5 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
12. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2021,
per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e
il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore,
stipulati nell'anno 2021, e' riconosciuto ai datori di lavoro, che
occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o
inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con
riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma
773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i
periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo
restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi
contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
13. All'onere derivante dal comma 12, valutato in 1,2 milioni di
euro per l'anno 2021, 3,3 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni
di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1
milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno
2026, si provvede:
a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto;
b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro
per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di
euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1 milione di euro
per l'anno 2023, 1,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,1 milioni di
euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dal comma 12.
Art. 16
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura
1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle
filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli
effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, alle
aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende
produttrici di vino e birra, e' riconosciuto l'esonero dal versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori
di lavoro per la mensilita' relativa a novembre 2020. L'esonero e'
riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre
agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della
previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti
nel periodo di riferimento dell'esonero.
2. Il medesimo esonero e' riconosciuto agli imprenditori agricoli
professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con
riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche.
4. L'esonero e' riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro
potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16
dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.
Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni»
l'esonero e' riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16
novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione
dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL.
5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per
il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel
quarto trimestre 2020, e' determinata sulla base della dichiarazione
di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere
entro il mese di dicembre 2020, l'esonero e' riconosciuto sui
versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.
6. L'INPS e' chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo
svolgimento da parte dei contribuenti delle attivita' identificate
dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere di cui al comma 1.
7. Agli oneri del presente articolo, valutati in 273 milioni di
euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 16 bis
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura appartenenti ai settori economici riferiti ai
codici ATECO riportati nell'Allegato 3
1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che
svolgono le attivita' identificate dai codici ATECO riportati
nell'Allegato 3, e' riconosciuto il medesimo beneficio anche per il
periodo retributivo del mese di dicembre 2020.
2. L'esonero e' riconosciuto nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2
milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 16 ter
Quarta gamma
1. L'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 58-bis (Interventi per la gestione della crisi di mercato dei
prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta).
- 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti
ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n.
77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi,
confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla
diffusione dell'epidemia da COVID-19, alle organizzazioni dei
produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni e'
concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della
produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello
stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.
2. Il contributo e' concesso, nel limite complessivo di spesa di 20
milioni di euro per l'anno 2020, per la raccolta prima della
maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli
destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base
delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro
dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
Il contributo e' pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato
del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello
stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo e' ripartito dalle
organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in
ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di
superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo,
l'importo del contributo e' ridotto proporzionalmente tra i soggetti
beneficiari.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali da adottare, sentite le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro trenta giorni a far data dal 9 novembre
2020, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione del
presente articolo, nonche' la procedura di revoca del contributo nel
caso in cui non sia rispettata la condizione di cui al comma 2
relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.
4. Il contributo e' concesso nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel
limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».
Art. 17
Disposizioni a favore dei lavoratori dello sport
1. Per il mese di novembre 2020, e' erogata dalla societa' Sport e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno
2020, un'indennita' pari a 800 euro in favore dei lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli
enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico
Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza
di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di
emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente
decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a
percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui
all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni genere e gli
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione
del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate entro
il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui
all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del
6 aprile 2020, alla societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base
del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186, acquisito dal CONI sulla base di apposite
intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Ai soggetti gia' beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio
o giugno dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, e di cui all'articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, per i quali permangano i requisiti, l'indennita' pari a 800 euro
e' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a., senza necessita' di
ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.
4. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 3 le risorse trasferite
a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro per
l'anno 2020. Il limite di spesa di cui al presente articolo e'
incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio
di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento all'erogazione
dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, o di cui all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, o di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126.
5. Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennita' prevista
dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a causa dell'emergenza
epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla
data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.
5-bis. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al presente
articolo, si considerano cessati a causa dell'emergenza
epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data
del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.
6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con
cadenza settimanale, i risultati di tale attivita' al Ministro per le
politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di
cui al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute s.p.a. non
prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al
Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di
funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e
Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del
comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. Agli oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 17 bis
Ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori dello sport
1. Per il mese di dicembre 2020, e' erogata dalla societa' Sport e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno
2020, un'indennita' pari a 800 euro in favore dei lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le
societa' e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i
quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita'. Il predetto
emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del
reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
del Reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,
20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente
decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a
percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui
all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni genere e gli
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione
del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate, entro
il 7 dicembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui
all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo
sport, del 6 aprile 2020, alla societa' Sport e Salute S.p.A. che,
sulla base dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal CONI sulla base di
apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di
presentazione.
3. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo
96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o di cui
all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, o di cui
all'articolo 17 del presente decreto, per i quali permangano i
requisiti, l'indennita' pari a 800 euro e' erogata dalla societa'
Sport e Salute S.p.A., senza necessita' di ulteriore domanda, anche
per il mese di dicembre 2020.
4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 3 le risorse trasferite a
Sport e Salute S.p.A. per l'anno 2020 sono incrementate di 170
milioni di euro. Per le stesse finalita' di cui ai commi da 1 a 3,
Sport e Salute S.p.A. impiega, ove necessario in considerazione del
numero delle domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa
verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennita' di cui
all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o di cui
all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, o di cui
all'articolo 17 del presente decreto. Entro il 31 dicembre 2020, le
eventuali risorse residue, di cui al presente comma, sono ripartite
da Sport e Salute S.p.A., tra tutti gli aventi diritto, in parti
uguali, ad integrazione dell'indennita' erogata per il mese di
dicembre 2020.
5. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi da 1 a
3, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche
tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30
novembre 2020 e non rinnovati.
6. Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con
cadenza settimanale, i risultati di tale attivita' all'Autorita' di
governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al
limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e
Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone
comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di
funzionamento derivanti dal presente articolo provvede Sport e Salute
S.p.A. nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 17 ter
Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni
professionali
1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119 e 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 246 del 5 ottobre 2020, in materia di requisiti tecnici per
l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici-ecobonus, nell'ambito delle procedure previste per le
detrazioni fiscali in materia di edilizia di efficienza energetica
sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi,
cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, e' fatto
obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni in materia di
disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 13-bis della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, nei riguardi dei professionisti
incaricati degli interventi per i lavori previsti, iscritti ai
relativi ordini o collegi professionali.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro
per la pubblica amministrazione, garantisce le misure di vigilanza ai
sensi del comma 1, segnalando eventuali violazioni all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di
quanto previsto dal presente articolo.
Titolo III
MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI
Art. 18
Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da
parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta
1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei
casi di positivita' al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di
tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta, secondo le modalita' definite dagli
Accordi collettivi nazionali di settore, e' autorizzata per l'anno
2020 la spesa di euro 30.000.000.
2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e
provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella 1 allegata al
presente decreto, tutte le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente gia'
disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione
vigente.
Art. 19
Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti
l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta
1. Per l'implementazione del sistema diagnostico dei casi di
positivita' al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi
antigenici rapidi di cui all'articolo 18, le regioni e le province
autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi
dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina
generale e ai pediatri di libera scelta, i quali, ai sensi
dell'articolo 17-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
utilizzando le funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria,
predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per
ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di
contatto, nonche' delle ulteriori informazioni necessarie alla
sorveglianza epidemiologica, individuate con il decreto di cui al
comma 2. Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile
immediatamente:
a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE) e, per agevolarne la consultazione, anche
attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera
Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali;
b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale
territorialmente competente, attraverso la piattaforma nazionale di
cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo;
c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di
cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il
numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per
regione o provincia autonoma,
d) alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di
Sanita' ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, il numero dei tamponi
antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito,
con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva
trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento
delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle
malattie infettive e, in particolare, del Covid-19.
2. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono
definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per
la protezione dei dati personali.
Art. 19 bis
Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e individuazione delle
regioni destinatarie di misure restrittive
1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
dopo il comma 16 e' aggiunto il seguente:
«16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza settimanale,
pubblica nel proprio sito internet istituzionale e comunica ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i
risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto
del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute con
propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle regioni interessate,
puo' individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla
cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020 in coerenza con il documento in materia di "Prevenzione e
risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione
nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", di cui
all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresi' sui
dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3
febbraio 2020, una o piu' regioni nel cui territorio si manifesta un
piu' elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si
applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto
a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Le ordinanze
di cui al secondo periodo sono efficaci per un periodo minimo di
quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti
necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque
meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate, salva
la possibilita' di reiterazione. L'accertamento della permanenza per
quattordici giorni in un livello di rischio o in uno scenario
inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta
in ogni caso la nuova classificazione. Con ordinanza del Ministro
della salute, adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni
interessate, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico
certificato dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro
della salute 30 aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in
relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione
dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo. I verbali
del Comitato tecnico scientifico e della cabina di regia di cui al
presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al
monitoraggio dei dati nel sito internet istituzionale del Ministero
della salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della salute
del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5
novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa e' stata
adottata sono pubblicati entro tre giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione».
Art. 19 ter
Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale da privati
accreditati
1. All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «Nelle more dell'adozione del decreto di
cui al comma 2, le» sono sostituite dalla seguente: «Le»;
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno
sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attivita' ordinarie
possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie
di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento
del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui
all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia
dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il
predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attivita'
ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere
rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del
predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo
una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e
province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di
budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla
struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura
che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso
le attivita' previste dai relativi accordi e contratti stipulati per
l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget
assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di
attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget
previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come
rendicontato dalla medesima struttura interessata.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica altresi'
agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie per la sola parte a
rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private
accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei
relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020».
Art. 19 quater
Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con
COVID-19
1. Al fine di procedere all'acquisto e alla distribuzione sul
territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con
COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'
incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare agli
interventi di competenza del Commissario straordinario di cui
all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire
sull'apposita contabilita' speciale intestata al medesimo
Commissario.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 19 quinquies
Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test sierologici e tamponi
antigenici rapidi
1. Al fine di sostenere e implementare il sistema diagnostico dei
casi di positivita' al virus SARS-CoV-2, con accordo stipulato in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti i costi massimi per l'esecuzione di test sierologici e
tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private
accreditate.
Art. 19 sexies
Disposizioni in materia di attivita' svolte presso le Unita' speciali
di continuita' assistenziale e le scuole di specializzazione in
medicina
1. Lo svolgimento dell'attivita' presso le Unita' speciali di
continuita' assistenziale (Usca) di cui all'articolo 4-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' compatibile con lo svolgimento
dell'attivita' di formazione presso le scuole di specializzazione in
medicina.
Art. 19 septies
Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei
piccoli centri
1. Al fine di favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da
parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, alle farmacie che
operano nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti e'
riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella
misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro per
ciascun soggetto beneficiario e comunque nei limiti di spesa di cui
al comma 6, delle spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021,
di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di
telemedicina di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della
salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57
del 10 marzo 2011.
2. Le prestazioni di telemedicina di cui al presente articolo
possono essere erogate presso le farmacie di cui al comma 1 previo
accordo con l'azienda sanitaria di riferimento che definisce il tetto
massimo di prestazioni annuali e, nei limiti dello stesso, sulla base
di prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di
libera scelta, applicando le tariffe stabilite dal nomenclatore
tariffario regionale ovvero l'eventuale regime di esenzione previsto,
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il
finanziamento del Servizio sanitario regionale.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con
particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al
beneficio, alle procedure di concessione e di utilizzo del
contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca
e all'effettuazione dei controlli.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' concesso ai
sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis».
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,715
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6,
del presente decreto.
Art. 19 octies
Finanziamento della diagnostica molecolare
1. Per consentire il miglioramento dell'efficacia degli interventi
di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e
dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico
riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari
che originano i tumori, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro da destinare per il potenziamento dei test di
Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei
quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, nel limite di
spesa autorizzato ai sensi del presente articolo.
2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del
presente articolo anche con riguardo alla destinazione e
distribuzione delle risorse allocate ai sensi del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto.
Art. 19 novies
Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi
di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture
residenziali
1. Al fine di fronteggiare le criticita' straordinarie derivanti
dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e di facilitare la
tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali
(DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n.
4373 del 12 febbraio 2020, e di altri dispositivi medicali idonei a
prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie
assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per
anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del Terzo settore
accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private,
accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative
regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere
sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo,
socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con
disabilita', minori, persone affette da tossicodipendenza o altri
soggetti in condizione di fragilita', e' istituito nello stato di
previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di
40 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del fondo di cui al
comma 1 secondo linee guida che consentano alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di
tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le
strutture di cui al comma 1 e di tener conto della demografia del
processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne
residente su base regionale. All'onere di cui al comma 1, pari a 40
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6,
del presente decreto.
Art. 19 decies
Misure urgenti di solidarieta' alimentare
1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di
solidarieta' alimentare, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro per l'anno
2020, da erogare a ciascun comune, entro sette giorni a far data dal
24 novembre 2020, sulla base degli allegati 1 e 2 all'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo
2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la
disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.
3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse
trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza da
COVID-19 possono essere stabilite dagli enti locali fino al 31
dicembre 2020 con delibera della giunta.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 19 undecies
Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari
1. Per le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia
di modalita', di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico
ed economico, per l'anno 2021 e' autorizzato l'arruolamento, a
domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una
ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle
dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanita'
militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e
Forza armata:
a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado
corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina
militare e 8 dell'Aeronautica militare;
b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui
30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20
dell'Aeronautica militare.
2. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa
procedura da parte della Direzione generale del personale militare
sul portale online del sito internet del Ministero della difesa
www.difesa.it e sono definite entro i successivi venti giorni.
3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo
costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure
concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio
permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.
4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo
si applica l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
5. All'articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, le parole: «la professione sanitaria infermieristica»
sono sostituite dalle seguenti: «le professioni sanitarie di cui
all'articolo 212, comma 1,».
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 19 duodecies
Potenziamento della Sanita' militare per l'emergenza da COVID-19
1. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad
affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento
dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante
l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi
igienico-sanitari per incrementare le attuali capacita' di
prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura, e' autorizzata la
spesa complessiva di 7.800.000 euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7.800.000
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del
presente decreto.
Art. 20
Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la
sorveglianza sanitaria
1. Il Ministero della salute svolge attivita' di tracciamento dei
contatti e sorveglianza sanitaria nonche' di informazione e
accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle
competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il Ministero della
salute attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e
telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che
hanno avuto contatti cosi' come definiti dalla circolare del
Ministero della salute n. 18584 del 29 maggio 2020, e successivi
aggiornamenti, con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto
una notifica di allerta attraverso l'applicazione «Immuni» di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, i cui dati sono
resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso
di positivita'. A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di
positivita' al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al predetto
servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria
ovvero tramite sistemi di interoperabilita'.
2. Il Ministro della salute puo' delegare la disciplina
dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui al comma
1 al commissario straordinario per l'emergenza di cui all'articolo
122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, oppure provvedervi
con proprio decreto.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro per l'anno
2021. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34.
3-bis. Dal 1° gennaio 2021 e fino al termine di cui all'articolo 6,
comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le attivita'
dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento
della piattaforma e dell'applicazione «Immuni», di cui all'articolo 6
del medesimo decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, sono realizzate
dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 20 bis
Disposizioni in materia di attivita' degli psicologi
1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico
individuale e collettivo nell'eccezionale situazione causata
dall'epidemia da COVID-19 e di assicurare le prestazioni
psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini e agli operatori
sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali
degli psicologi dipendenti e convenzionati nonche' di garantire le
attivita' previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini
dell'applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri del 13 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
200 del 29 agosto 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del
Servizio sanitario nazionale possono organizzare l'attivita' degli
psicologi in un'unica funzione aziendale.
Art. 20 ter
Contratti d'opera da parte di aziende sanitarie pubbliche nella
regione Trentino-Alto Adige
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il
comma 449 e' inserito il seguente:
«449-bis. Per il triennio 2020-2022, i contratti di cui al comma
449 possono essere rinnovati per un'ulteriore annualita' nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato».
Art. 21
Misure per la didattica digitale integrata
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di euro 85 milioni per
l'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di
dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle
attivita' di didattica digitale integrata, da concedere in comodato
d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel
rispetto dei criteri di accessibilita' per le persone con
disabilita', nonche' per l'utilizzo delle piattaforme digitali per
l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettivita' di rete.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al
comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto
del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del
contesto socio-economico delle famiglie.
4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al
comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi
449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia
possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche
provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad anticipare in
un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in
attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine
iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei
controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche
sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo
in relazione alle finalita' in esso stabilite.
6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del
presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria.
6-bis. In conseguenza anche dei periodi di sospensione
dell'attivita' didattica in presenza negli istituti scolastici, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un
fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione pari a
5.532.195 euro per l'anno 2021.
6-ter. Le risorse di cui al comma 6-bis sono destinate
esclusivamente all'attivazione di attivita' didattiche
extracurricolari in presenza, con riferimento alle istituzioni
scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad
eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento
dell'attivita' didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il
recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale
dell'offerta formativa.
6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti le modalita' di presentazione delle
istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per
l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis, impiegate per la
remunerazione del personale docente, secondo la disciplina
contrattuale vigente, a titolo di attivita' aggiuntive di
insegnamento, nonche' i criteri per il riparto delle medesime, con
riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di
istruzione che, sulla base dei dati relativi ai livelli di
apprendimento degli studenti, si trovano in una situazione di
maggiore svantaggio.
6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5.532.195
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del
presente decreto.
7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai
sensi dell'articolo 34.
7-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato
con delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7
ottobre 2020, sono stanziati, per le finalita' di cui al comma 2, 2
milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla regione Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e alle province autonome di Trento e di
Bolzano per il riparto, nei limiti delle risorse disponibili, in
favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di
competenza. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 34,
comma 6, del presente decreto.
Art. 21 bis
Misure per la proroga dei dottorati di ricerca
1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, i dottorandi dell'ultimo anno di corso che abbiano
beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono presentare richiesta di
proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con
conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo
corrispondente. Della proroga del termine finale del corso possono
fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonche'
i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di
ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di
appartenenza ha facolta' di prolungare il congedo per un periodo pari
a quello della proroga del corso di dottorato. Per le finalita' di
cui al presente comma, il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 21,6 milioni di euro per
l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 21,6
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6,
del presente decreto. Le eventuali risorse non utilizzate per la
predetta finalita' sono rese disponibili per le altre finalita' del
fondo per il finanziamento ordinario delle universita'.
Art. 22
Scuole e misure per la famiglia
1. All'articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, minore di anni quattordici,» sono
sostituite dalle seguenti: «, minore di anni sedici» e dopo le
parole: «sia pubblici che privati» sono aggiunte le seguenti: «,
nonche' nel caso in cui sia stata disposta la sospensione
dell'attivita' didattica in presenza del figlio convivente minore di
anni sedici»;
b) al comma 3, dopo le parole: «plesso scolastico» sono aggiunte
le seguenti: «, nonche' nel caso in cui sia stata disposta la
sospensione dell'attivita' didattica in presenza del figlio
convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di eta'
compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal
lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennita' ne'
riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.».
b-bis) al comma 5, le parole: «minori di anni quattordici» sono
sostituite dalle seguenti: «minori di anni sedici»;
c) al comma 7, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «93 milioni di euro».
d) al comma 8, le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «4 milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 45,5 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 85, comma 5,
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 22 bis
Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione
dell'attivita' didattica in presenza nelle scuole secondarie di
primo grado
1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate
da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto,
individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto,
nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attivita'
didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, e nelle
sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta
in modalita' agile, e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i
genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la
facolta' di astenersi dal lavoro per l'intera durata della
sospensione dell'attivita' didattica in presenza prevista dal
predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 e'
riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennita' pari al 50
per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto
previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi
sono coperti da contribuzione figurativa.
3. Il beneficio di cui al presente articolo e' riconosciuto anche
ai genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali
sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in
presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i
quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3
novembre 2020.
4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite
complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle
domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio, comunicandone le
risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio
emerga il superamento del limite di spesa di cui al primo periodo,
l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande presentate.
5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, e'
autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a
54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per
l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno,
conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020,
si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 22 ter
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020»
sono sostitute dalle seguenti: «nel periodo dal 23 febbraio 2020 al
31 gennaio 2021».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la dotazione del fondo
previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e' incrementata di 390 milioni di euro per l'anno 2021.
Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime
finalita' di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento,
nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti
nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti
all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi
nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un
riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del
decreto di cui al comma 3. Per i servizi aggiuntivi, le regioni e i
comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere,
mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a
operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri
su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai
titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla
definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia
autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonche' per
l'utilizzo delle residue risorse, tenuto conto delle modalita' e dei
criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
n. 340 dell'11 agosto 2020.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
Art. 23
Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' giurisdizionale nella
vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a
9-ter. Resta ferma fino alla scadenza del medesimo termine
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle
disposizioni del presente articolo.
2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la
polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto,
individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona
sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di
consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore
della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto
richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto
sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di
polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza, che abbia in
dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto.
Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in
presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede
alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con
modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad
assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di
consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore
partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo
che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo
assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello
stesso delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle
modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e
di tutte le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei
soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai
sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. La
partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di
custodia cautelare e' assicurata con le modalita' di cui al comma 4.
Con le medesime modalita' di cui al presente comma il giudice puo'
procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di
procedura penale.
3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali e'
ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse,
ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura
civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.
4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute,
internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, e'
assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con
collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, e' abrogato.
5. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di
soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai
rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere
tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento
dell'udienza avviene con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al
pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la
partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I difensori
attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o
sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere,
partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si
collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del
fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del
codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il
difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto
anche dal piu' vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato
per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identita'
della persona arrestata o fermata e' accertata dall'ufficiale di
polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa
all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza
delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita'
con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte
le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di
vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di
procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano, qualora le parti vi acconsentano, anche alle udienze
preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso,
l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze
nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o
periti, nonche' alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del
codice di procedura penale.
6. Il giudice puo' disporre che le udienze civili in materia di
separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di
procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della
legge 1° dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito
telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che
avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino
espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni
prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza
delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza,
di aver aderito liberamente alla possibilita' di rinunciare alla
partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate
nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi
conciliare.
7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice puo' partecipare all'udienza
anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.
8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma
degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di
cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del
procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una
delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di
discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza,
il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito
alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica
certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo
stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre
parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono
presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a
mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla
deliberazione si procede con le modalita' di cui al comma 9; non si
applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il
dispositivo e' comunicato alle parti. La richiesta di discussione
orale e' formulata per iscritto dal procuratore generale o dal
difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura
penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima
dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata,
alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si
applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade
entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra
il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del
presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere
formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in
udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379
del codice di procedura civile, la Corte di cassazione procede in
camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei
difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore
generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo
giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue
conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a
mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede
immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le
conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno
antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi
dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato
alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. La
richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal
procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il
termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e
presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla
cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano
ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il
termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei
quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro
dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in
camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da
remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato
Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti
penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il
componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo
della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento e' depositato in
cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima
possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di
discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio,
svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.
9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria di cui all'articolo 475 del
codice di procedura civile puo' essere rilasciata dal cancelliere in
forma di documento informatico previa istanza, da depositare in
modalita' telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato
il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste
in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine,
della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali
sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475,
terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della
parte a favore della quale la spedizione e' fatta. Il documento
informatico cosi' formato e' sottoscritto digitalmente dal
cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi
dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo
previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo
informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della
copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie
analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva
in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico
e munite dell'attestazione di conformita' a norma dell'articolo
16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono
all'originale.
9-ter. In ragione delle limitazioni poste dalle misure
antipandemiche, l'incolpato e il suo difensore possono partecipare
all'udienza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23
febbraio 2006, n. 109, mediante collegamento da remoto, a mezzo dei
sistemi informativi individuati e resi disponibili con provvedimento
del direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del Consiglio
superiore della magistratura. Prima dell'udienza, la sezione
disciplinare fa comunicare all'incolpato e al difensore, che abbiano
fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalita' del
collegamento.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle di
cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in
quanto compatibili, si applicano altresi' ai procedimenti relativi
agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.
10-bis. All'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124,
il numero 33-bis e' abrogato.
10-ter. All'articolo 190 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Nel processo amministrativo le modalita' di pagamento
telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e
con le modalita' disciplinate dalle regole tecniche del processo
amministrativo telematico, con decreto del Presidente del Consiglio
di Stato».
10-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono
con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 23 bis
Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel
periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19
1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la
decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la
corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento
del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti
private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale
o che l'imputato manifesti la volonta' di comparire.
2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico
ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla
cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi
dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via
telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il
quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le
conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte
di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente
decreto.
3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalita'
di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione e'
comunicato alle parti.
4. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal
pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di
quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla
cancelleria della corte di appello attraverso i canali di
comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal
comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime
modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di
partecipare all'udienza.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei
procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello e'
fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020.
6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti
nei quali l'udienza e' fissata tra il sedicesimo e il trentesimo
giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione
orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza e' formulata
entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9
novembre 2020.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e
27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all'articolo
310 del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la
richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere
formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima
dell'udienza.
Art. 23 ter
Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei
termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonche'
sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei
confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica
da COVID-19
1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i
giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza e'
rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del
perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati
citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando
l'assenza e' giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte
dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento
fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul
territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni
attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo
sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti
dall'articolo 303 del codice di procedura penale.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non puo' essere differita
oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione
delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo, in caso
contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso
della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del
codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di
sessanta giorni.
3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del
codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla
durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei
periodi di sospensione di cui al comma 1.
4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e' sospeso durante il
tempo in cui il procedimento disciplinare e' rinviato per l'assenza
del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona
citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando
l'assenza e' giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte
dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento
fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul
territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni
attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro della salute. Agli effetti della durata della
sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.
Art. 23 quater
Unita' ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di
finanza pubblica del conto economico consolidato delle
amministrazioni pubbliche
1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in
quanto unita' che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei
conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al
regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di
finanza pubblica del conto economico consolidato delle
amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni
in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilita' del debito
delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle
in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni
rilevanti in materia di finanza pubblica.
2. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia
contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 174, dopo le parole: «operata dall'ISTAT» sono aggiunte le
seguenti: «, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale
sul contenimento della spesa pubblica».
Art. 23 quinquies
Estensione delle risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le
residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza
1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo
3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, di rispettare le
misure di prevenzione legate all'emergenza da COVID-19 e
contestualmente di implementare la capienza e il numero delle
strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione
delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.
9, e' incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di
euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia
da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma
7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello
Stato.
Art. 24
Disposizioni per la semplificazione delle attivita' di deposito di
atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma 11, del
decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge
n. 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1
del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di
memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo
415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici
delle procure della repubblica presso i tribunali avviene,
esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale
telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e
con le modalita' stabilite nel medesimo provvedimento, anche in
deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli
atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita'
stabilite dal provvedimento.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, saranno
indicati gli ulteriori atti per quali sara' reso possibile il
deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1.
3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile il deposito
telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo
del portale, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento da
parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.
4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati
diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del
termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e'
consentito il deposito con valore legale mediante invio
dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro
generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del
regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21
febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita' di cui al periodo
precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli
uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento
del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati,
pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo
provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai
formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori
modalita' di invio. Quando il messaggio di posta elettronica
certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento
del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui
al presente comma, il deposito puo' essere eseguito mediante l'invio
di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e'
tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza.
5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori
inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4,
il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari
provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire
l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuita' della
tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresi', all'inserimento nel
predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con
l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta
elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della
casella di posta elettronica certificata di provenienza.
6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno
individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica
certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge.
6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e
583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al
comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento
informatico e' sottoscritto digitalmente secondo le modalita'
indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica
indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica
per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformita'
all'originale.
6-ter. L'impugnazione e' trasmessa tramite posta elettronica
certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del
difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento
impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalita' e nel
rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la
disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di
procedura penale.
6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini
rispettivamente previsti, secondo le modalita' indicate nei commi
6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite
posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica
certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice
dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.
6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e
6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque
denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli
articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai
reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.
Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in
materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di
impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, e'
trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del
tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura
penale.
6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di
procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del
comma 6-bis l'impugnazione e' altresi' inammissibile:
a) quando l'atto di impugnazione non e' sottoscritto digitalmente
dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis
non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformita'
all'originale;
c) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta elettronica
certificata che non e' presente nel Registro generale degli indirizzi
certificati di cui al comma 4;
d) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta elettronica
certificata che non e' intestato al difensore;
e) quando l'atto e' trasmesso a un indirizzo di posta elettronica
certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il
provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di
richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di
misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta
elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale
di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati di cui al comma 4.
6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con
ordinanza l'inammissibilita' dell'impugnazione e dispone l'esecuzione
del provvedimento impugnato.
6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, in
quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies.
6-novies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti
trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da
6-bis a 6-quinquies e della continuita' della tenuta del fascicolo
cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.
6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si
applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di
opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli
atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i
reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti
digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata
del giudice competente, ai sensi del comma 4.
6-undecies. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono
con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 25
Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo
1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1
dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano
altresi' alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del
Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si
svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e, fino a tale ultima
data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri
previsti dallo stesso articolo 13.
2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli
affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale,
sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilita' di
definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera di
consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto.
Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di
modifica della composizione del collegio.
3. Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si
svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione
orale, di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 4 del
decreto-legge n. 28 del 2020, puo' essere presentata fino a cinque
giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.
Art. 26
Disposizioni in materia di giudizio contabile nonche' misure urgenti
relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del
processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello
stato di emergenza epidemiologica
1. Ferma restando l'applicabilita' dell'articolo 85 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo
svolgimento e sui tempi delle attivita' istituzionali della Corte dei
conti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le
adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali e'
ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi
dell'articolo 91, comma 2, del codice della giustizia contabile, di
cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
2. All'articolo 257, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole
«termine dell'emergenza epidemiologica in corso»;
b) le lettere «in corso» sono soppresse;
c) dopo le parole «personale della Corte dei conti» sono inserite
le parole «, ivi incluso quello di magistratura».
All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 27
Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario
1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello
stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti,
limiti, impossibilita' di circolazione su tutto o parte del
territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza
ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumita' pubblica o dei
soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo
svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di
consiglio con collegamento da remoto e' autorizzato, secondo la
rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della
Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno
cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una
camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le
camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto,
ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo
consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie
disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da
remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre
giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita'
di collegamento. Si da' atto a verbale delle modalita' con cui si
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e la libera volonta'
delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati
personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da
remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da
remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.
2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le
controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano
in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti
non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare
alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi
anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono
comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui
sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante
collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con
fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima
dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni
prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia
possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo
precedente, la controversia e' rinviata a nuovo ruolo con
possibilita' di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei
medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono
considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti
presso la sede dell'ufficio.
3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o
comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la
commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa
comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla
partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso
la sede della Commissione interessata.
4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalita' di
svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi
dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.
4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono
con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 28
Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semiliberta'
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferme le
ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio
1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semiliberta' possono
essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal
primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di
sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della
misura.
2. In ogni caso la durata delle licenze premio non puo' estendersi
oltre il 31 gennaio 2021.
Art. 29
Durata straordinaria dei permessi premio
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
data del 31 gennaio 2021 ai condannati cui siano stati gia' concessi
i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n.
354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi
all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i
permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del
1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi
anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello
stesso articolo 30-ter.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti
condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del
codice penale e, con riferimento ai condannati per delitti commessi
per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e
ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi
avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste,
anche nel caso in cui i condannati abbiano gia' espiato la parte di
pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia
stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la
connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del
codice di procedura penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione.
Art. 30
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare
1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1
della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino alla data del 31 gennaio 2021, la pena
detentiva e' eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato
o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e
accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se
costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:
a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con
riferimento ai condannati per delitti commessi per finalita' di
terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine
democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonche' ai
delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi
avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste,
anche nel caso in cui i condannati abbiano gia' espiato la parte di
pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia
stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la
connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del
codice di procedura penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione;
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi
degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza
particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto
dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le
infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18,
19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230;
e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in
vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai
sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui
all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in
funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che
dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che
ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui
pena da eseguire non e' superiore a sei mesi e' applicata la
procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti
tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.
4. La procedura di controllo di cui al comma 3, alla cui
applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene
disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia
di sei mesi.
5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo
della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato
entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto e periodicamente aggiornato e' individuato il numero dei
mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere
disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione
della pena con le modalita' stabilite dal presente articolo, tenuto
conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorita'
competenti. L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei
condannati per i quali e' necessario attivare gli strumenti di
controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti
che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la
pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale e'
imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.
6. Ai fini dell'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di
cui al comma 1, la direzione dell'istituto penitenziario puo'
omettere la relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge
26 novembre 2010, n. 199. La direzione e' in ogni caso tenuta ad
attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi,
anche se costituente parte residua di maggior pena, che non
sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia
fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di
controllo, nonche' a trasmettere il verbale di accertamento
dell'idoneita' del domicilio, redatto in via prioritaria dalla
polizia penitenziaria o, se il condannato e' sottoposto ad un
programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione
di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni.
7. Per il condannato minorenne nei cui confronti e' disposta
l'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al comma 1,
l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in
relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa
dell'istituto penitenziario, provvedera', entro trenta giorni dalla
ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in
esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalita'
indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.
121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.
8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della
legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai
detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura
entro la scadenza del termine indicato nel comma 1.
9-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono
con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 31
Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e
nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della
giustizia
1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi
territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della
giustizia possono svolgersi con modalita' telematiche da remoto
disciplinate con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, da
adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del
Ministero della giustizia.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale
puo' prevedere e disciplinare modalita' telematiche di votazione
anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi
organi, ove previsto in forma assembleare o con modalita' analoghe a
quelle stabilite per gli organi territoriali.
3. Il consiglio nazionale puo' disporre un differimento della data
prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non
superiore a novanta giorni, ove gia' fissata alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 31 bis
Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e
dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense
nonche' in materia di elezioni degli organi territoriali e
nazionali degli ordini professionali
1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «programmati sino al 30 settembre 2020» sono soppresse.
2. Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi
professionali, nazionali e territoriali, puo' avvenire, in tutto o in
parte, secondo modalita' telematiche, nel rispetto dei principi di
segretezza e liberta' nella partecipazione al voto.
3. Il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio stabilisce,
con proprio regolamento da adottare, secondo le norme previste dai
rispettivi ordinamenti, entro sessanta giorni a far data dal 9
novembre 2020, le modalita' di espressione del voto a distanza e le
procedure di insediamento degli organi.
4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il consiglio
nazionale dell'ordine o del collegio dispone con proprio
provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi
territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in
corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020, per un periodo
non superiore a novanta giorni dalla medesima data.
5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi
del presente articolo e in deroga ai termini di cui all'articolo 3
della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati
dagli ordini e collegi territoriali e nazionali scaduti.
Art. 31 ter
Differimento dell'entrata in vigore della class action
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le
parole: «diciannove mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«venticinque mesi».
Art. 31 quater
Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive
per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per
l'anno 2020
1. In considerazione della grave recrudescenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e al fine di contenere il carattere
particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 86, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche'
dall'articolo 21-ter, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni suppletive per i
seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31
marzo 2021.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa si provvede con le
sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 31 quinquies
Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza
sindacale
1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, con
riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle
deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per
l'accertamento della rappresentativita' di cui all'articolo 43 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data
del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31
marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni,
controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale
interessata, con modalita' che garantiscano la riservatezza delle
informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo
contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42,
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di
rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano
state gia' indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti
organismi di rappresentanza si svolgono entro il 15 aprile 2022.
2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il
rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie possono prevedere il
ricorso a modalita' telematiche in funzione dello snellimento delle
procedure, anche con riferimento alla presentazione delle liste ed
alle assemblee sindacali.
Art. 31 sexies
Rinvio del federalismo fiscale
1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale, al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2021», ovunque ricorre, e'
sostituita dalla seguente: «2023»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2022» e le
parole: «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«A decorrere dall'anno 2023»;
2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023»;
2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022»;
d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2021» e' sostituita
dalla seguente: «2023».
Art. 31 septies
Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale
del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa
1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole da: «che, sulla base» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «e sono svolte sulla base delle strategie
di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e
delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti. Ciascun
Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta
eccezione per il Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema
informativo della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, stipula un
apposito accordo con la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la
progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei
sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettivita' e per
l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale
definito dal Dipartimento. Analoga facolta' e' riconosciuta al
Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i
sistemi informativi attinenti al sistema di finanza pubblica. A
partire dal 1° gennaio 2021 con uno o piu' provvedimenti del Capo del
Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei
servizi, sentita la SOGEI Spa, gli importi dei corrispettivi previsti
dalla convenzione per la realizzazione e gestione delle attivita'
informatiche dello Stato 2013-2016 sono rideterminati, in conseguenza
della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari stipulati dai
singoli Dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti ed
applicati nell'ambito della convenzione, ivi inclusi quelli applicati
nell'ambito delle attivita' di customer satisfaction, approvati dal
Comitato di governo della convenzione relativamente all'anno
precedente. Gli effetti della convenzione di cui al quarto periodo e
degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati cessano
a seguito dell'efficacia di tutti gli accordi previsti al secondo e
al terzo periodo. Il Dipartimento delle finanze, ai sensi
dall'articolo 56, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli
altri enti della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto
regolativo con la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il Sistema informativo della
fiscalita'. Fino alla stipula del nuovo atto regolativo, continuano
ad avere vigore gli istituti contrattuali che disciplinano il
rapporto di servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la SOGEI
Spa».
Art. 31 octies
Responsabilita' per l'inadempimento degli obblighi previsti
dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e
risoluzione delle controversie internazionali
1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti
individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche
per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili
nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno
dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e tenuto
conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse
pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in
deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, e all'articolo 17, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017,
n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre
2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di
Stato di cui al citato articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo,
non comporta responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.
2. Al fine di definire modalita' semplificate per l'inserimento
degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa
nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e di razionalizzare il
relativo regime di responsabilita', sono apportate le necessarie
modifiche al regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e
all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro
il 31 dicembre 2022.
3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui
redditi e» sono sostituite dalle seguenti: «vigenti convenzioni
contro le doppie imposizioni sui redditi,»;
b) dopo le parole: «legge 22 marzo 1993, n. 99,» sono inserite le
seguenti: «e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10
ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49,
e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative
di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate
adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,».
4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono
dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorita' competenti
degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli
interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro
le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo
precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi».
Art. 31 novies
Facolta' di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari
quotati
1. I gestori di fondi di investimento alternativi che, ai sensi
delle previsioni di legge e del regolamento del fondo, gestiscono
fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle
quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro il 31
dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare
il regolamento del fondo secondo le procedure di cui al presente
articolo, per stabilire la possibilita' di prorogare in via
straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre
2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (la
"Proroga Straordinaria"). Tale modifica del regolamento e' possibile
per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data del 30
novembre 2020, anche nel caso in cui: 1) il relativo regolamento di
gestione gia' preveda la possibilita' di prorogarne la durata per un
massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 5 marzo 2015, n. 30 (il "Periodo di Grazia"), ma tale
facolta' non sia stata ancora esercitata alla data del 30 novembre
2020, fermo restando che in tal caso i gestori dovranno eventualmente
avvalersi prima della Proroga Straordinaria e, solo in seguito, della
proroga di cui al Periodo di Grazia; 2) sia gia' stata deliberata la
proroga della durata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 5 marzo 2015, n. 30 ("Periodo di Grazia"), ovvero i fondi
immobiliari anzidetti si trovino nel Periodo di Grazia; 3) il
relativo regolamento di gestione gia' preveda la possibilita' di
avvalersi della proroga straordinaria di cui all'articolo 22, comma
5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 4) la loro
scadenza ricorra entro il 31 dicembre 2020. L'eventuale adozione
della Proroga Straordinaria vale come revoca del Periodo di Grazia, a
partire dalla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria,
fermo restando che una volta scaduto il termine della Proroga
Straordinaria i gestori possono eventualmente avvalersi nuovamente
del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per un termine pari alla
durata residua del Periodo di Grazia alla data di effettiva adozione
della Proroga Straordinaria.
2. I gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria
di cui al comma 1, previa approvazione dell'assemblea dei
partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione ed il
voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto
dei termini e delle condizioni, quanto alle modalita' di svolgimento,
di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
L'avviso di convocazione dell'assemblea e' pubblicato, anche in
deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di gestione,
con un preavviso minimo di sette giorni di calendario. Durante il
periodo di Proroga Straordinaria e, nel caso in cui il gestore vi
faccia ricorso, nel successivo Periodo di Grazia, la misura della
commissione di gestione su base annuale e' ridotta di due terzi
rispetto alla commissione di gestione originariamente indicata nel
relativo regolamento al momento dell'istituzione del fondo gestito ed
e' fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.
3. In quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 22, commi da 5-quater a 5-novies, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116.
4. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in
conformita' al presente articolo si intendono approvate in via
generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 19
gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2015.
Art. 31 decies
Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «pari a 600 milioni di euro per l'anno
2020 che costituisce limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti:
«pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per
l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative
all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione delle
istanze di contributo gia' presentate entro il 15 dicembre 2020 e
parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonche'
al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo
raccolte con le medesime modalita' e procedure di cui al comma 6 del
presente articolo e al decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 27 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020. Al fine di un celere avvio
delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a
trasferire al soggetto gestore della misura di cui all'articolo 6 del
citato decreto ministeriale 27 ottobre 2020, entro il 31 dicembre
2020, un importo pari a 250 milioni di euro»;
b) al comma 2, le parole da: «con codice ATECO prevalente» fino a
«materia prima di territorio» sono sostituite dalle seguenti: «con
codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e,
limitatamente alle attivita' autorizzate alla somministrazione di
cibo, 55.10.00, nonche' con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per
l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere
agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima
di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente
procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12».
2. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 27 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020, e' conseguentemente adeguato a
quanto previsto al comma 1, lettera a).
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 31 undecies
Disposizioni in materia di infrastrutture stradali
1. In relazione alle infrastrutture autostradali di cui
all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi
avvalere di societa' in house esistenti nel ruolo di concessionari ai
sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la societa' da essi a
tale fine individuata puo' procedere, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in deroga allo
statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci,
adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie,
delle azioni di titolarita', alla data del 30 novembre 2020, di
soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di
riscatto, i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti
dall'articolo 2437-quater, secondo comma, del codice civile sono
ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine
di cui al quinto comma del medesimo articolo 2437-quater e' ridotto a
venti giorni. Relativamente all'infrastruttura autostradale A22
Brennero-Modena, ai fini della determinazione del valore di
liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del
fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
Art. 31 duodecies
Utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei
corsi d'acqua
1. Al fine di garantire la riduzione degli oneri relativi alla
manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti locali e degli
altri enti competenti, nonche' la produzione di energia elettrica
mediante impianti alimentati da biomassa, il materiale e i residui
legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati
in base a progetti autorizzati dagli enti pubblici preposti,
contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali
ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilita' e
rintracciabilita' di cui al decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, e sono conseguentemente
considerati «biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di
allevamento e forestali» ai sensi dell'articolo 2 del suddetto
decreto nonche' inclusi nella tabella B del medesimo decreto.
Art. 31 terdecies
Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139
1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine e' istituito il Comitato
pari opportunita' eletto con le modalita' stabilite con regolamento
approvato dal Consiglio nazionale»;
b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) e' inserita la
seguente:
«m-bis) predispone l'elenco dei soggetti, alternati per genere
almeno nelle prime posizioni, da trasmettere al presidente del
tribunale nel cui circondario e' istituito l'Ordine per la nomina del
consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al
genere meno rappresentato»;
c) all'articolo 21, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Sono ammesse solo le liste nelle quali e' assicurato
l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato
sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per
difetto»;
d) all'articolo 25, comma 6, dopo le parole: «nel rispetto delle
proporzioni di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e
dell'equilibrio tra i generi» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste
elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti al genere
meno rappresentato»;
e) all'articolo 26, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Presso il Consiglio nazionale e' istituito il Comitato
nazionale pari opportunita', i cui componenti sono costituiti da un
rappresentante per ciascuna regione scelto dai Comitati pari
opportunita' locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), non si
applicano ai procedimenti elettorali gia' avviati alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 32
Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e
fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza
preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonche'
dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi
all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 67.761.547, di cui euro 52.457.280
per il pagamento delle indennita' di ordine pubblico del personale
delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del
personale delle polizie locali ed euro 15.304.267 per il pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze
di polizia.
2. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione
agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in
corso e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro
734.208 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario
del personale dei vigili del fuoco.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari
complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
Art. 32 bis
Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e del Corpo di
polizia penitenziaria, nonche' per l'emersione del lavoro
irregolare
1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino
al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza
preordinato al contenimento della diffusione del contagio da
COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori compiti comunque
connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per
l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui euro
48.522.984 per il pagamento delle indennita' di ordine pubblico del
personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi
all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per
il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
delle Forze di polizia.
2. Al fine di garantire la piena funzionalita' del dispositivo di
soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1°
novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attivita' di
soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in
condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino al
31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi
all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 5.325.302 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, per
consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e
del compenso forfetario di impiego al personale militare medico,
paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale
operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo
svolgimento delle molteplici attivita' aggiuntive necessarie a
contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero
territorio nazionale, e' autorizzata la spesa complessiva di euro
6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020 ed euro 2.169.162
per l'anno 2021. I compensi accessori di cui al presente comma
possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di
cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a
quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
4. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 23, primo periodo, le parole: «24.615.384 euro per il
2020 e di 5.384.616 euro per il 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«30.000.000 di euro per l'anno 2021»;
b) al comma 25, primo periodo, le parole: «euro 24.615.384 per
l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021,» sono sostituite
dalle seguenti: «30.000.000 di euro per l'anno 2021».
5. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a
garantire, nel piu' gravoso contesto di gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle
attivita' istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti
penitenziari, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva
di euro 3.636.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti
vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal
16 ottobre al 31 dicembre 2020.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede,
per l'anno 2020, quanto a euro 571.500, mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e, quanto a euro 3.065.000, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
7. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente
articolo, pari a 71,96 milioni di euro per l'anno 2020 e a 26,78
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
34.
Art. 32 ter
Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari
1. Al fine della corresponsione dell'indennita' di udienza di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
273, in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di
giudice onorario di tribunale, la modalita' di svolgimento delle
udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma
4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intende
equiparata alla modalita' di svolgimento delle udienze civili in
presenza.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 32 quater
Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro
delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza
da COVID-19
1. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di
ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma
841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' assegnato
alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250
milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al
finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza
nell'anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del
saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre
2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al
ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione
all'emergenza da COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato,
qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre
2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse
trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza da
COVID-19 possono essere stabilite dalle regioni sino al 31 dicembre
2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri, pari a 250 milioni
di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a
250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Per l'anno 2021 e' assegnato alle regioni a statuto ordinario un
contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle
categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da
COVID-19. Il riparto del contributo fra le regioni e' effettuato,
sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di
auto-coordinamento, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro il 31 gennaio 2021 sulla base dei seguenti criteri:
a) quanto a 90 milioni di euro:
1) nella misura del 50 per cento per le regioni caratterizzate da
uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, e
in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;
2) nella misura del 30 per cento per le regioni caratterizzate da
uno scenario di elevata gravita' e da un livello di rischio alto, e
in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;
3) nella misura del 20 per cento per le regioni non rientranti
nelle categorie di cui ai numeri 1) e 2);
b) quanto a 20 milioni di euro considerando le regioni destinatarie
di ordinanze regionali piu' restrittive rispetto a quanto disposto
dai provvedimenti governativi, adottate fino alla data della proposta
di cui al presente comma.
3. All'onere derivante dal comma 2, pari a 110 milioni di euro, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
Art. 32 quinquies
Misure di ristoro per le famiglie residenti
e per le imprese locali delle isole minori
1. In considerazione del fatto che l'approvvigionamento idrico
delle isole minori e' piu' oneroso rispetto alla media nazionale, a
parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per
l'abbattimento della relativa tariffa nei limiti dello stanziamento
di cui al presente articolo, allo scopo di non gravare ulteriormente
sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle
famiglie residenti e alle imprese locali, e' disposta la concessione
di un trasferimento ai comuni delle isole minori di euro 3 milioni
per l'anno 2021.
2. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 e' effettuato con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio
2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per
l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai
comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto.
Art. 32 sexies
Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP -
Emergenza Palermo
1. Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti
di lavoro di personale con contratto di lavoro atipico appartenente
al bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26
novembre 2000, n. 24, in essere o scaduti nell'anno 2020, fino al 31
dicembre 2021.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente
articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 33
Fondo anticipazione di liquidita'
1. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le
quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza
operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidita'. Alla
compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2020, a 83 milioni di euro per l'anno
2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e
2025, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 33 bis
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e' incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni
di euro per l'anno 2023.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 2 milioni di
euro per l'anno 2025.
3. Le minori entrate derivanti dal comma 7, lettera a), sono
valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.
4. In considerazione delle necessita' connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 la dotazione
finanziaria complessiva del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
ferma restando la finalita' di assicurare la gratuita' dell'accesso
alla procedura ivi prevista, puo' essere utilizzata anche per le
esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque denominate,
relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998.
5. Gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-ter, 1-quater,
3, 6-bis, 12-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13- septies,
13-novies, 15-bis, 17-bis, 31-decies, 32-bise 32-quatere dai commi 6,
10 e 11 del presente articolo sono coerenti con l'autorizzazione al
ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di
approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi
dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato 1
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
gli importi, per l'anno 2020, sono rideterminati come indicato
nell'Allegato 5 al presente decreto.
6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 610 milioni di euro per
l'anno 2021.
7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater,
2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-quinquies, 12-bis,
12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4,
13-septies, 13-novies, 13-duodecies, 13-terdecies, 13-quaterdecies,
13-quinquiesdecies, 13-septiesdecies, 13-duodevicies, 15, 15-bis, 16,
16-bis, 17, 17-bis, 19-quater, 19-decies, 19-undecies, 20, 21,
22-bis, 22-ter, 31-decies, 32, 32-bis, 32-quater e 33 e dai commi 1,
2, 3, 6, 10 e 11 del presente articolo, determinati complessivamente
in 19.021,356 milioni di euro per l'anno 2020,7.910,977 milioni di
euro per l'anno 2021,161,6 milioni di euro per l'anno 2022,50 milioni
di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per
l'anno 2021, in 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni
di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in
23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da
parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme
trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
c) quanto a 3.390 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui
all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,e di
cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126;
d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito,con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,del 30 aprile
2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello
stesso decreto ministeriale, come successivamente rideterminato, e'
ridotto di pari importo;
i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 93,3 milioni di
euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23
milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189;
n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307;
o) quanto a 30,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini
di indebitamento netto e fabbisogno, a 69,331 milioni di euro per
l'anno 2020,8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8 milioni
di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli
5,9-quinquies, 12, 12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater,
13-quinquies, 13-septies, 13-novies, 19-undecies, 22, 32 e 32-bis e
dalla lettera a)del presente comma;
q) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
r) quanto a 5.260 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
s) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;
t) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 9 novembre 2020, non sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per
detto importo definitivamente all'erario;
u) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative
all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;
v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
21 aprile 2011, n. 67;
z) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
aa) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei
residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
bb) quanto a 157 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei
residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
cc) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli
effetti dell'articolo 13-duodecies;
dd) quanto a 24.615.384 euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di
cui all'articolo 32-bis, comma 4, lettera b);
ee) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di
cui all'articolo 31-decies, comma 1, lettera a);
ff) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di
cassa, mediante corrispondente riduzione della missione «Fondi da
ripartire», programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
gg) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 5.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto, al fine di assicurare
il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al
ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei
deputati e dal Senato della Repubblica con le relative risoluzioni e,
ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
10. Il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle
partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, e' incrementato di 90
milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di accelerare nel 2020
l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime
risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui e' affidato il
servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative
sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente
Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni
effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita,
secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
11. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dagli
articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-bis, e 229, commi 2-bis e
4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli
85, comma 1, 88, comma 2, e 89, comma 4, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per
l'anno 2020 e' consentita la conservazione in conto residui per il
relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Conseguentemente, per
tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma 9, primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' da intendersi
riferita all'anno 2021.
12. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai
sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche
quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse di
cui al comma 8 del citato articolo 265, secondo i rispettivi
ordinamenti, alla data del 20 dicembre 2020, abbiano adottato gli
atti presupposti all'impegno delle risorse. Per gli interventi di
conto capitale non si applica quanto disposto dall'articolo 265,
comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4-quater,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
relativamente ai termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis della
legge n. 196 del 2009.
13. Le somme destinate all'estinzione delle anticipazioni di
tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei
provvedimenti indicati al comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono impegnate per la necessaria
regolarizzazione.
14. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 12 e
13 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ivi comprese
quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di
spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al
comma 12. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta
applicazione del presente comma.
15. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e'
effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa.
Art. 35
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Allegato 1
(Articolo 1)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
(articolo 1-bis)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
(articolo 16-bis)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
(articolo 1-ter)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
(articolo 34, comma 5)
(importi in milioni di euro)
Parte di provvedimento in formato grafico
Elenco 1
(articolo 23-quater, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 1 (ARTICOLO 18)
Parte di provvedimento in formato grafico
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