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venerdì 8 ottobre 2021

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 23 agosto 2021, n. 137 Regolamento recante modalita' di svolgimento delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra, di elisoccorritore capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 38 e 55 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (21G00147) (GU n.239 del 6-10-2021)

 

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 agosto 2021, n. 137 

Regolamento recante modalita' di svolgimento delle selezioni  interne

per le promozioni  alle  qualifiche  di  pilota  di  aeromobile  capo

squadra,   di   specialista   di   aeromobile   capo   squadra,    di

elisoccorritore capo squadra, di nautico di coperta capo squadra,  di

nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo  squadra  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 38 e 55

del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (21G00147) 

(GU n.239 del 6-10-2021)

  Vigente al: 21-10-2021   


 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 

 

  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante

«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,

a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  come

modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal

decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 

  Visto, in particolare, l'articolo 38  del  decreto  legislativo  13

ottobre 2005, n. 217, disciplinante la promozione, mediante selezione

interna  per  titoli  e  superamento  di  un  corso   di   formazione

professionale, alle qualifiche di pilota di aeromobile capo  squadra,

di specialista di aeromobile capo squadra e di  elisoccorritore  capo

squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

  Visto, altresi', l'articolo 55 del decreto legislativo  13  ottobre

2005, n. 217, disciplinante la promozione, mediante selezione interna

per titoli e superamento di un  corso  di  formazione  professionale,

alle qualifiche di nautico di coperta capo  squadra,  di  nautico  di

macchina capo squadra  e  di  sommozzatore  capo  squadra  del  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco; 

  Considerato che, a norma degli articoli 38, comma 5, e 55, comma 5,

del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento  del

Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma

3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di

svolgimento delle selezioni interne di cui ai predetti  articoli,  le

categorie dei titoli da ammettere  a  valutazione  e  i  punteggi  da

attribuire a ciascuna di  esse,  la  composizione  delle  commissioni

esaminatrici, le modalita' di svolgimento dei  corsi  di  formazione,

dell'esame  finale  nonche'  i  criteri  per  la   formazione   delle

graduatorie finali; 

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,

recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della

Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 

  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice

dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che

disciplina il  sistema  pubblico  per  la  gestione  delle  identita'

digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in  rete  dalle

pubbliche amministrazioni; 

  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,  «Disposizioni

in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di   polizia   e

assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi  dell'articolo

8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia

di  riorganizzazione  delle   amministrazioni   pubbliche»,   e,   in

particolare, l'articolo 15, comma 2; 

  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, «Revisione  dei

percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117

della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e

formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180  e  181,

lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.

487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle

pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,

dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici

impieghi»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.

87,  «Regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli  istituti

professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4,  del  decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6

agosto 2008, n. 133»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.

88,  «Regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli  istituti

tecnici, a norma dell'articolo 64,  comma  4,  del  decreto-legge  25

giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2008, n. 133»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.

89,  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto   ordinamentale,

organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo  64,  comma

4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2012,

n. 64, «Regolamento di servizio del Corpo nazionale  dei  vigili  del

fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13  ottobre

2005, n. 217»; 

  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16

marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  9

luglio 2007, n. 155; 

  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16

marzo 2007,  «Determinazione  delle  classi  di  laurea  magistrale»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  9

luglio 2007, n. 157; 

  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi  delle

lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui

all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai  pubblici

concorsi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana del 7 ottobre 2009, n. 233; 

  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni  tra  diplomi  di

lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex  decreto

n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai  fini

della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233; 

  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  10  dicembre  2012,

recante «Aggiornamento normativo della  componente  aerea  del  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica  italiana del 21 dicembre 2012, n. 297; 

  Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre 2017 recante

«Requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei

brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 

  Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del

soccorso pubblico e della difesa  civile  22  ottobre  2015,  n.  51,

relativo alla ridefinizione dell'organizzazione centrale e periferica

della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

  Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del

soccorso pubblico e della difesa  civile  22  ottobre  2015,  n.  53,

relativo all'aggiornamento dei requisiti per il rilascio e il rinnovo

delle  licenze  di  volo  e  delle  abilitazioni  sui  vari  tipi  di

aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

  Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del

soccorso pubblico e della difesa  civile  22  novembre  2017  recante

«Disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e  la  sospensione

dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista  nautico

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 

  Ritenuto necessario adottare uno specifico  regolamento  che  tenga

conto dell'istituzione dei  ruoli  delle  specialita'  aeronaviganti,

nautiche e  dei  sommozzatori,  operata  dal  decreto  legislativo  6

ottobre 2018, n. 127; 

  Ritenuto opportuno,  alla  luce  dei  principi  di  semplificazione

amministrativa e di economia degli strumenti giuridici,  adottare  un

unico  regolamento  per  la  disciplina  delle   predette   procedure

selettive; 

  Effettuata la concertazione, ai sensi dell'articolo  35,  comma  3,

lettera f), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  maggio

2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per  il

personale non direttivo e  non  dirigente  del  Corpo  nazionale  dei

vigili  del  fuoco»,  con  le  organizzazioni  sindacali   firmatarie

dell'Accordo  sindacale  per  il  triennio  2016-2018,  recepito  con

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41; 

  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  dell'11

maggio 2021; 

  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,

riscontrata con nota n. 9415 del 5 agosto 2021 del  Dipartimento  per

gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei

Ministri; 

 

                               Adotta 

                      il seguente regolamento: 

 

                               Art. 1 

 

                      Modalita' di svolgimento 

                       delle selezioni interne 

 

  1. Il presente regolamento disciplina  le  selezioni  interne,  per

titoli  e  superamento  di  un   successivo   corso   di   formazione

professionale, per l'accesso alle qualifiche di pilota di  aeromobile

capo  squadra,  di  specialista  di  aeromobile  capo  squadra  e  di

elisoccorritore capo squadra appartenenti, rispettivamente, ai  ruoli

dei piloti di aeromobile, degli specialisti  di  aeromobile  e  degli

elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di  seguito

denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del

decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 

  2. Il  presente  regolamento  disciplina,  altresi',  le  selezioni

interne,  per  titoli  e  superamento  di  un  successivo  corso   di

formazione professionale, per l'accesso alle qualifiche di nautico di

coperta capo squadra, di  nautico  di  macchina  capo  squadra  e  di

sommozzatore capo squadra appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dei

nautici di coperta, dei nautici di macchina e  dei  sommozzatori  del

Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo  55,  comma  5,  del  decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 

  3. I bandi per le selezioni interne di cui ai  commi  1  e  2  sono

adottati con uno o piu' decreti del Capo del Dipartimento dei  vigili

del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa  civile,  di  seguito

denominato   «Dipartimento»,   e   pubblicati   sul   sito   internet

istituzionale www.vigilfuoco.it. I decreti, in conformita'  a  quanto

stabilito dal presente regolamento, indicano, tra  l'altro,  i  posti

disponibili da mettere a concorso per ciascuno dei suindicati  ruoli,

le rispettive sedi di servizio e il numero dei posti disponibili  per

ciascuna sede. 

  4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle

procedure selettive e' effettuata in conformita'  a  quanto  disposto

dall'articolo 64, comma 2-quater, del  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82, oppure mediante il  sistema  di  autenticazione  in  uso

presso il Dipartimento. 

                               Art. 2 

 

                     Requisiti di partecipazione 

 

  1. Le selezioni interne  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  sono

riservate al personale del Corpo nazionale che riveste  la  qualifica

di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista

di aeromobile vigile del  fuoco  coordinatore  e  di  elisoccorritore

vigile del fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno  in

cui  si  e'  verificata  l'ultima  delle  carenze  di  organico   nei

rispettivi ruoli. Non e' ammesso alle selezioni il personale  che  si

trovi nelle  condizioni  previste  dall'articolo  38,  comma  2,  del

decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 

  2. Le selezioni interne  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  sono

riservate al personale del Corpo nazionale che riveste  la  qualifica

di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore,  di  nautico  di

macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore  vigile  del

fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno in cui  si  e'

verificata l'ultima delle carenze di organico nei  rispettivi  ruoli.

Non e' ammesso  alle  selezioni  il  personale  che  si  trovi  nelle

condizioni  previste  dall'articolo  55,   comma   2,   del   decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 

                               Art. 3 

 

                      Commissione esaminatrice 

 

  1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del

Dipartimento. E' composta da almeno due dirigenti,  di  cui  uno  con

funzioni di  presidente  con  qualifica  non  inferiore  a  dirigente

superiore del Corpo nazionale  e  da  tre  componenti  esperti  nelle

materie oggetto delle  specialita'  con  qualifica  non  inferiore  a

ispettore. La medesima commissione puo' attendere ad una o piu' delle

procedure di cui all'articolo 1, commi 1 e 2. 

  2. Le funzioni di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da

personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore

logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai

ruoli  dell'amministrazione  civile   dell'interno   di   equivalente

qualifica in servizio presso il Dipartimento. 

  3. Con il decreto di cui al comma 1, per le ipotesi  di  assenza  o

impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario

della commissione, sono nominati i relativi supplenti. 

  4. La  commissione,  unico  restando  il  presidente,  puo'  essere

suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione  di  un  numero  di

componenti pari a quello  della  commissione.  Il  presidente  ha  il

compito di coordinare i lavori delle sottocommissioni e non e' tenuto

a partecipare agli stessi. 

                               Art. 4 

 

             Anzianita' di servizio e titoli valutabili 

 

  1. La commissione esaminatrice  valuta  l'anzianita'  di  effettivo

servizio, nonche' i seguenti titoli: titoli  di  servizio,  corsi  di

formazione   e   aggiornamento   professionale,   certificazioni   ed

abilitazioni, titoli di studio, in base alle categorie e ai  punteggi

indicati ai commi da 2 a 11. I titoli devono  essere  posseduti  alla

data del 31 dicembre dell'anno in cui si e' verificata l'ultima delle

carenze di organico  relative  ai  posti  messi  a  concorso,  devono

risultare, ad eccezione dei titoli di studio di cui al  comma  9,  da

atti formali dell'amministrazione  e  devono  essere  dichiarati  dal

candidato, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445, nella domanda di partecipazione alle selezioni

interne. 

  2. Ad ogni anno di effettivo servizio  nel  ruolo  dei  vigili  del

fuoco sono attribuiti 0,75 punti mentre ad  ogni  anno  di  effettivo

servizio nel ruolo della specialita' di appartenenza sono  attribuiti

1,50 punti. Per il personale appartenente  al  ruolo  dei  piloti  di

aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile provenienti dal

ruolo dei vigili del fuoco AIB  e'  valutata  anche  l'anzianita'  di

servizio maturata nell'amministrazione di provenienza, applicando  il

criterio indicato al precedente periodo del presente comma. 

  3. I titoli di servizio ammessi a valutazione e i relativi punteggi

sono calcolati in  base  all'effettivo  svolgimento  della  funzione,

cosi' come riportato nei fogli di servizio o in altri atti  ufficiali

dell'amministrazione, secondo quanto di seguito indicato per ciascuna

specialita': 

    a) per le specialita'  aeronaviganti  sono  valutati  i  seguenti

titoli: 

      1) funzioni operative e tecnico-logistiche  svolte  nell'ambito

dei reparti volo, per ciascun anno: 

    


          +-----------------------------------------------+

          |1.1) ruolo dei piloti di aeromobile:           |

          +---------------------------------+-------------+

          |1.1.1 responsabile operativo     | 0,24 punti; |

          +---------------------------------+-------------+

          |1.1.2 addetto sicurezza volo     | 0,18 punti; |

          +---------------------------------+-------------+

          |1.1.3 addetto al magazzino       |             |

          |operativo                        | 0,12 punti; |

          +---------------------------------+-------------+

          |1.2) ruolo degli specialisti di aeromobile:    |

          +---------------------------------+-------------+

          |1.2.1 responsabile della         |             |

          |manutenzione                     | 0,24 punti; |

          +---------------------------------+-------------+

          |1.2.2 responsabile dell'ufficio  |             |

          |controllo aeronavigabilita'      | 0,24 punti; |

          +---------------------------------+-------------+

          |1.2.3 addetto alla qualita'      | 0,18 punti; |

          +---------------------------------+-------------+

          |1.2.4 addetto al magazzino       |             |

          |aeronautico                      | 0,12 punti; |

          +---------------------------------+-------------+

          |1.3) ruolo degli elisoccorritori:              |

          +---------------------------------+-------------+

          |1.3.1 responsabile operativo     |             |

          |dell'elisoccorso (ROE)           | 0,24 punti; |

          +---------------------------------+-------------+

          |1.3.2 responsabile attrezzature  |             |

          |di soccorso (RAS)                | 0,12 punti; |

          +---------------------------------+-------------+


    

        

      2) istruttore o  formatore  nell'ambito  della  specialita'  di

appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la  formazione

del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attivita' formativa

svolta   nell'ambito   di   corsi    organizzati    ed    autorizzati

dall'amministrazione; 

    b) per la specialita' nautiche sono valutati i seguenti titoli: 

      1)  responsabile  dell'organizzazione   tecnico-logistica   del

nucleo nautico: 0,84 punti per ogni anno di incarico,  conferito  con

atto formale; 

      2) istruttore o  formatore  nell'ambito  della  specialita'  di

appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la  formazione

del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attivita' formativa

svolta   nell'ambito   di   corsi    organizzati    ed    autorizzati

dall'amministrazione; 

    c) per la specialita' dei sommozzatori sono valutati  i  seguenti

titoli: 

      1) direttore d'immersione di una  squadra  di  intervento:  0,1

punti per ciascun intervento di soccorso risultante  da  rapporto  di

intervento; 

      2) istruttore o  formatore  nell'ambito  della  specialita'  di

appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la  formazione

del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attivita' formativa

svolta   nell'ambito   di   corsi    organizzati    ed    autorizzati

dall'amministrazione. 

  4. I punteggi  dei  titoli  di  cui  al  comma  3  sono  cumulabili

nell'ambito di ciascuna specialita'  fino  al  raggiungimento  di  un

punteggio massimo pari a 4,00 punti. 

  5. I corsi di formazione e aggiornamento  professionale  ammessi  a

valutazione sono: 

    a) corsi di formazione e aggiornamento professionale, autorizzati

dall'amministrazione, frequentati con profitto. Non  sono  ammessi  a

valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore; 

    b)  corsi  frequentati  con  profitto  per  il  conseguimento  di

certificazioni   o   brevetti    riconosciuti    dall'amministrazione

equipollenti  a  propri  corsi,  secondo  la   specifica   disciplina

stabilita  dalla   Direzione   centrale   per   la   formazione   del

Dipartimento. Il punteggio e' attribuito  in  funzione  della  durata

stabilita dall'amministrazione per il corrispondente corso interno. 

  6. Il punteggio da attribuire ai titoli di  cui  al  comma  5,  per

corsi attinenti alla specialita', e' in  funzione  della  durata  del

corso ed e' pari a 0,25 punti per  ciascun  periodo  di  36  ore.  Il

punteggio da attribuire ai titoli di cui al comma 5,  per  corsi  non

attinenti alla specialita', e' in funzione della durata del corso  ed

e' pari a  0,10  punti  per  ciascun  periodo  di  36  ore,  fino  al

raggiungimento di un punteggio massimo pari a 1,50 punti. I  punteggi

attribuiti ai titoli di cui ai precedenti periodi del presente  comma

sono cumulabili  fino  al  raggiungimento  di  un  punteggio  massimo

complessivo pari a 4,00 punti. Per il personale appartenente al ruolo

dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti  di  aeromobile

provenienti dal ruolo dei vigili del fuoco AIB sono valutabili, con i

criteri di cui ai precedenti periodi del  presente  comma,  oltre  ai

corsi  di  formazione  e  aggiornamento   professionale   autorizzati

dall'amministrazione  di  appartenenza,  anche   quelli   autorizzati

dall'amministrazione di provenienza,  purche'  in  materie  attinenti

all'attivita' istituzionale della  qualifica  a  concorso.  Non  sono

ammessi a valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore. Nel  caso

in cui la durata dei corsi ammessi a  valutazione  non  sia  multiplo

esatto di 36 ore, si procede  ad  arrotondamento  per  difetto.  Sono

esclusi dalla valutazione il corso di formazione per  allievi  vigili

del fuoco, i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai

ruoli  delle  specialita'   e   delle   relative   certificazioni   e

abilitazioni di cui al comma 7. 

  7.     Le     certificazioni     e     abilitazioni,     rilasciate

dall'amministrazione ed in corso di validita', ammesse a  valutazione

sono quelle di  seguito  indicate  per  ciascuna  specialita'  con  i

relativi punteggi: 

    a) per le specialita' aeronaviganti  sono  valutate  le  seguenti

certificazioni e abilitazioni: 

    


          +-----------------------------------------------+

          |1) ruolo dei piloti diaeromobile:              |

          +---------------------------------+-------------+

          |1.1 capo equipaggio (CE)         | 1,00 punti; |

          +---------------------------------+-------------+

          |1.2 volo strumentale (IR)        | 0,50 punti; |

          +---------------------------------+-------------+

          |1.3 istruttore di volo           |             |

          |professionale (TRI)              | 1,00 punti; |

          +---------------------------------+-------------+

          |1.4 istruttore di volo           |             |

          |strumentale (IRI)                | 0,50 punti; |

          +---------------------------------+-------------+

          |1.5 istruttore su simulatore di  |             |

          |volo (SFI)                       | 0,50 punti; |

          +---------------------------------+-------------+

          |1.6 pilota collaudatore di       |             |

          |produzione (CPP)                 | 1,00 punti; |

          +---------------------------------+-------------+

          |2) ruolo degli specialisti di aeromobile:      |

          +---------------------------------+-------------+

          |2.1 operatore controllore Cat.   |             |

          |B1/B2 (Certifying Staff Cat.     |             |

          |B1/B2)                           | 1,00 punti; |

          +---------------------------------+-------------+

          |2.2 operatore controllore Cat. C |             |

          |(Certifying Staff Cat. C)        | 0,50 punti; |

          +---------------------------------+-------------+

          |2.3 istruttore tecnici di bordo  |             |

          |(TBI)                            | 0,50 punti; |

          +---------------------------------+-------------+

          |2.4 istruttore di manutenzione   |             |

          |professionale (TMI)              | 1,00 punti; |

          +---------------------------------+-------------+

          |2.5 specialista collaudatore di  |             |

          |produzione (CPT)                 | 1,00 punti; |

          +---------------------------------+-------------+

          |3) ruolo degli elisoccorritori:                |

          +---------------------------------+-------------+

          |3.1 istruttore elisoccorritore   |             |

          |sul Tipo (ELI)                   | 2,00 punti; |

          +---------------------------------+-------------+



    

    b)  per  le  specialita'  nautiche  sono  valutate  le   seguenti

certificazioni e abilitazioni:  

    


                +---------------------+-------------+

                |1) ruolo dei nautici di coperta:   |

                +---------------------+-------------+

                |1.1 comandante       |             |

                |costiero per unita'  |             |

                |navali               | 1,50 punti; |

                +---------------------+-------------+

                |1.2 istruttore       |             |

                |nautico              | 1,50 punti; |

                +---------------------+-------------+

                |2) ruolo dei nautici di macchina   |

                +---------------------+-------------+

                |2.1 direttore di     |             |

                |macchina             | 1,50 punti; |

                +---------------------+-------------+

                |2.2 istruttore       |             |

                |nautico              | 1,50 punti; |

                +---------------------+-------------+


    

    c) per la specialita' dei sommozzatori sono valutate le  seguenti

certificazioni e abilitazioni: 

    


              +-------------------------+-------------+

              |1.1 istruttore           |             |

              |sommozzatore             |  1,50 punti.|

              +-------------------------+-------------+


    

  8. I punteggi delle certificazioni e abilitazioni di cui al comma 7

sono cumulabili, fino al raggiungimento di un punteggio massimo  pari

a 3,00 punti. 

  9. Sono ammessi  a  valutazione  i  titoli  di  studio  di  seguito

indicati: 

    a) diploma di qualifica professionale, conseguito al  termine  di

un percorso  di  istruzione  e  formazione  professionale  di  durata

triennale: 0,75 punti; 

    b) diploma professionale, conseguito al termine di un percorso di

istruzione e formazione professionale di  durata  quadriennale:  1,00

punti; 

    c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 1,50 punti; 

    d) laurea universitaria: 1,75 punti; 

    e) laurea magistrale: 2,00 punti. 

  10. I titoli di studio ammessi a valutazione di cui al comma 9 sono

rilasciati da istituzioni scolastiche  o  universitarie  pubbliche  o

private paritarie, nonche' dalle Regioni per quanto riguarda i titoli

di istruzione e formazione professionale di cui alle lettere a) e b).

Restano ferme le  equipollenze  stabilite  dalla  vigente  normativa,

comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero,

se  legalmente  riconosciuti.  Per  la  corrispondenza  dei   diplomi

liceali, dei diplomi di istruzione tecnica e per quella  relativa  ai

diplomi di istruzione professionale si applicano  rispettivamente  la

tabella di confluenza di cui all'allegato I al decreto del Presidente

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la tabella  di  confluenza  di

cui all'allegato D al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15

marzo 2010, n. 88, e le tabelle di confluenza di cui  all'allegato  D

al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e di

cui all'allegato C al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.  Per

gli indirizzi dei diplomi  di  laurea  e  relative  equiparazioni  si

applicano i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e

della  ricerca  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica

amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e relative tabelle.

I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili,  ma  si

considera esclusivamente il titolo che da' luogo  al  punteggio  piu'

elevato nell'ambito del medesimo percorso di istruzione,  fino  a  un

massimo di 3,00 punti. 

  11. Per i punteggi dei titoli del presente articolo  attribuiti  su

base annuale, le frazioni di anno sono valutate  in  ragione  mensile

considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni

o frazioni superiori a quindici giorni. 

                               Art. 5 

 

                Graduatorie di ammissione al corso di 

            formazione professionale e scelta della sede 

 

  1. La commissione esaminatrice redige,  sulla  base  del  punteggio

riportato per i titoli indicati all'articolo 4,  le  graduatorie  per

l'ammissione al corso di formazione professionale  per  ciascuno  dei

ruoli del personale specialista. A parita' di punteggio si  applicano

i criteri previsti, rispettivamente,  all'articolo  38,  comma  3,  e

all'articolo 55, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.

217.  Le  graduatorie  per  l'ammissione  al  corso   di   formazione

professionale sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento  e

sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 

  2. Sulla base delle graduatorie di cui al comma 1, accede al  corso

di formazione un numero di candidati pari a quello dei posti messi  a

concorso. Le predette graduatorie determinano l'ordine  della  scelta

delle sedi di assegnazione da  parte  di  coloro  che  conseguono  la

nomina a capo squadra dei rispettivi ruoli  specialistici.  Ai  sensi

dell'articolo 30, comma 5, e dell'articolo 47, comma 5,  del  decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i capi squadra possono scegliere

esclusivamente le sedi relative alla propria specialita'  tra  quelle

indicate  dall'amministrazione   nei   bandi   delle   selezioni   in

proporzione alle carenze presenti negli organici. 

  3. I posti disponibili sono riservati ai capi squadra che  scelgono

la stessa sede ove gia' prestano servizio. Nel caso in cui il  numero

di posti resi disponibili  in  una  determinata  sede  sia  inferiore

rispetto al numero dei promossi capo squadra  provenienti  da  quella

medesima sede, tali posti sono  attribuiti  ai  riservatari  seguendo

l'ordine della graduatoria di accesso al corso. 

  4. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo

scorrimento  delle  graduatorie  fino  alla   copertura   dei   posti

disponibili. I posti non coperti sono considerati disponibili e  sono

attribuiti con le successive procedure selettive. 

                               Art. 6 

 

                  Corsi di formazione professionale 

 

  1. Il corso di formazione professionale, per ciascuna  specialita',

ha una durata non inferiore a tre mesi e si  svolge  presso  le  sedi

individuate dal Direttore centrale per la formazione. 

  2. Il programma didattico e le materie dei corsi sono  disciplinati

da apposito decreto del Direttore centrale per  la  formazione  prima

dell'inizio dei corsi stessi e puo' prevedere moduli  comuni  per  le

diverse specialita'. 

  3. Per i criteri di dimissione e espulsione dei candidati dai corsi

di formazione si applica quanto previsto dall'articolo 13 del decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 

                               Art. 7 

 

                            Esami finali 

 

  1. Le selezioni interne si concludono con l'esame finale del  corso

di formazione professionale,  consistente  nella  risoluzione  di  30

quesiti a risposta multipla, vertenti  sulle  materie  del  corso  di

formazione. 

  2. La prova, della durata di 40 minuti, e' valutata  in  centesimi.

La commissione esaminatrice attribuisce  ai  candidati  un  punteggio

massimo pari a  100/100  (cento/centesimi).  L'idoneita'  si  intende

conseguita   con   un    punteggio    non    inferiore    a    60/100

(sessanta/centesimi). 

  3. I candidati che non si presentano all'esame finale, salvo i casi

di assenza per malattia, oppure  per  maternita'  o  altro  legittimo

impedimento, sono considerati rinunciatari. 

                               Art. 8 

 

                         Graduatoria finale 

 

  1.  Le  graduatorie  delle  selezioni  interne  sono  redatte,  per

ciascuno  dei  ruoli  del  personale  specialista,  sulla  base   del

punteggio riportato  nell'esame  finale  di  cui  all'articolo  7,  e

determinano la posizione in ruolo nella nuova qualifica. A parita' di

punteggio, si applicano gli stessi criteri  di  cui  all'articolo  5,

comma 1. 

  2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono approvate con decreti  del

Capo  del  Dipartimento  e  sono   pubblicate   sul   sito   internet

istituzionale www.vigilfuoco.it. 

                               Art. 9 

 

                          Norme transitorie 

 

  1.  I  titoli  di  servizio  indicati  dall'articolo  4,  comma  3,

costituiscono  titoli  valutabili  nelle  selezioni  interne  per  le

promozioni alla qualifica di capo squadra per ciascuno dei ruoli  del

personale specialista a decorrere dal 1° gennaio 2026. 

                               Art. 10 

 

                            Norme finali 

 

  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si  applicano,

in quanto compatibili, le disposizioni  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello   Stato   e

sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare. 

    Roma, 23 agosto 2021 

 

                                               Il Ministro: Lamorgese 

 

Visto, il Guardasigilli: Cartabia 


Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2021 

Ufficio di controllo sugli atti  del  Ministero  dell'interno  e  del

Ministero della difesa, registrazione n. 2730 

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