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venerdì 8 ottobre 2021

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 23 agosto 2021, n. 138 Regolamento recante modalita' di svolgimento delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore, di elisoccorritore ispettore, di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 42 e 59 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (21G00148) (GU n.239 del 6-10-2021)

 

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 agosto 2021, n. 138 

Regolamento recante modalita' di svolgimento delle selezioni  interne

per le promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile  ispettore,

di specialista di aeromobile ispettore, di elisoccorritore ispettore,

di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina  ispettore  e

di sommozzatore ispettore del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,

ai sensi degli articoli 42 e 59 del decreto  legislativo  13  ottobre

2005, n. 217. (21G00148) 

(GU n.239 del 6-10-2021)

  Vigente al: 21-10-2021   


 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 

 

  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante

«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,

a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  come

modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal

decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 

  Visto, in particolare, l'articolo 42  del  decreto  legislativo  13

ottobre 2005, n. 217, disciplinante le promozioni, mediante selezione

interna per titoli ed esami, alle qualifiche di pilota di  aeromobile

ispettore,   di   specialista   di   aeromobile   ispettore   e    di

elisoccorritore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

  Visto, altresi', l'articolo 59 del decreto legislativo  13  ottobre

2005, n. 217, disciplinante le promozioni, mediante selezione interna

per titoli ed esami, alle qualifiche di nautico di coperta ispettore,

di nautico di macchina ispettore  e  di  sommozzatore  ispettore  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

  Considerato che, a norma degli articoli 42, comma 6, e 59, comma 6,

del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento  del

Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma

3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di

svolgimento delle  selezioni,  le  categorie  dei  titoli  ammessi  a

valutazione e il punteggio da  attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la

composizione  delle  commissioni  esaminatrici,  i  criteri  per   la

formazione  delle  graduatorie  finali  nonche'   le   modalita'   di

svolgimento dei corsi di formazione professionale e  degli  esami  di

fine corso; 

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,

recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della

Presidenza del Consiglio dei ministri»; 

  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice

dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che

disciplina il  sistema  pubblico  per  la  gestione  delle  identita'

digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in  rete  dalle

pubbliche amministrazioni; 

  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,  «Disposizioni

in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di   polizia   e

assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi  dell'articolo

8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia

di  riorganizzazione  delle   amministrazioni   pubbliche»,   e,   in

particolare, l'articolo 15, comma 2; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.

487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle

pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,

dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici

impieghi»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2012,

n. 64, «Regolamento di servizio del Corpo nazionale  dei  vigili  del

fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13  ottobre

2005, n. 217»; 

  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16

marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  6

luglio 2007, n. 155; 

  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16

marzo 2007,  «Determinazione  delle  classi  di  laurea  magistrale»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  9

luglio 2007, n. 157; 

  Visto il decreto del Ministro dell'interno  del  10  dicembre  2012

recante «Aggiornamento normativo della  componente  aerea  del  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana del 21 dicembre 2012, n. 297; 

  Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre 2017 recante

«Requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei

brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 

  Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del

soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015,  n.  51,

relativo alla ridefinizione dell'organizzazione centrale e periferica

della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

  Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del

soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015,  n.  53,

relativo all'aggiornamento dei requisiti per il rilascio e il rinnovo

delle  licenze  di  volo  e  delle  abilitazioni  sui  vari  tipi  di

aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

  Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del

soccorso pubblico e della difesa civile del 22 novembre 2017 recante:

«Disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e  la  sospensione

dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista  nautico

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 

  Ritenuto necessario adottare uno specifico  regolamento  che  tenga

conto dell'istituzione dei  ruoli  delle  specialita'  aeronaviganti,

nautiche e  dei  sommozzatori,  operata  dal  decreto  legislativo  6

ottobre 2018, n. 127; 

  Ritenuto opportuno,  alla  luce  dei  principi  di  semplificazione

amministrativa e di economia degli strumenti giuridici,  adottare  un

unico  regolamento  per  la  disciplina  delle   predette   procedure

selettive; 

  Effettuata la concertazione per le modalita' di espletamento  delle

selezioni interne, ai sensi dell'articolo 35, comma  3,  lettera  f),

del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante

«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non

direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,

con le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale per

il triennio 2016-2018, recepito  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 15 marzo 2018, n. 41; 

  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  dell'11

maggio 2021; 

  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,

riscontrata con nota n. 9426 del 6 agosto 2021 del  Dipartimento  per

gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei

ministri; 

 

                               Adotta 

                      il seguente regolamento: 

 

                               Art. 1 

 

              Modalita' di accesso e bando di selezione 

 

  1. Il presente regolamento disciplina  le  selezioni  interne,  per

titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, e  dell'articolo

59, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  per

l'accesso: 

    a)  alle  qualifiche  di  pilota  di  aeromobile  ispettore,   di

specialista di aeromobile ispettore e  di  elisoccorritore  ispettore

appartenenti, rispettivamente, ai ruoli  dei  piloti  di  aeromobile,

degli specialisti di aeromobile e  degli  elisoccorritori  del  Corpo

nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  di  seguito  denominato   «Corpo

nazionale»; 

    b) alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di

macchina  ispettore  e  di   sommozzatore   ispettore   appartenenti,

rispettivamente, ai ruoli dei nautici  di  coperta,  dei  nautici  di

macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale. 

  2. I bandi delle selezioni interne sono adottati  con  uno  o  piu'

decreti del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso

pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento»,

e pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it 

  3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle

procedure selettive e' effettuata in conformita'  a  quanto  disposto

dall'articolo 64, comma 2-quater, del  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82, oppure mediante il  sistema  di  autenticazione  in  uso

presso il Dipartimento. 

                               Art. 2 

 

                     Requisiti di partecipazione 

 

  1. Le selezioni interne di cui all'articolo 1, comma 1, lettere  a)

e b), sono riservate al personale del Corpo  nazionale  in  possesso,

rispettivamente, dei requisiti di cui all'articolo 42, comma 1, e  di

cui all'articolo 59, comma 1,  del  decreto  legislativo  13  ottobre

2005, n. 217, il quale non si trovi  nelle  condizioni  previste  dal

comma 2 degli stessi articoli. 

                               Art. 3 

 

                      Commissione esaminatrice 

 

  1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del

Dipartimento; e' presieduta da un dirigente del Corpo  nazionale,  di

qualifica non inferiore a  dirigente  superiore,  e  composta  da  un

numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle  specialita'

non  inferiore  a  quattro,  di  cui  almeno  uno  non   appartenente

all'amministrazione. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun

componente,  un  membro  supplente,  per  le  ipotesi  di  assenza  o

impedimento  del  componente  effettivo.  Per  le  prove  di   lingua

straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione

con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue  previste

nel bando di selezione e di un esperto di informatica.  Ove  non  sia

disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si  applicano  le

disposizioni  di  cui  all'articolo  9,  comma  4,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487.  La  medesima

commissione esaminatrice puo' essere nominata per due  o  piu'  delle

selezioni interne di cui all'articolo 1, comma 1. 

  2. Le funzioni di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da

personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore

logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai

ruoli  dell'amministrazione  civile   dell'interno   di   equivalente

qualifica in servizio presso il Dipartimento. 

  3. In relazione al numero  dei  candidati,  la  commissione,  unico

restando il presidente, puo' essere  suddivisa  in  sottocommissioni,

con l'integrazione di un numero di componenti  pari  a  quello  della

commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare  le

sottocommissioni e non  e'  tenuto  a  partecipare  ai  lavori  delle

stesse. 

                               Art. 4 

 

                           Prove di esame 

 

  1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da  una

prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un  elaborato

oppure nella risposta sintetica a quesiti nelle materie  indicate  al

comma 2, senza l'ausilio di strumenti informatici. 

  2. La prova scritta verte, a scelta del  candidato,  su  una  delle

seguenti materie: 

    a)  per  il  personale  appartenente  al  ruolo  dei  piloti   di

aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile: 

      1) organizzazione aeronautica del Corpo nazionale  ed  elementi

di normativa aeronautica; 

      2) gestione operativa, tecnica  e  logistica  della  componente

aerea del Corpo nazionale; 

      3)  elementi  di  aerodinamica,  meccanica,  elettrotecnica  ed

elettronica degli aeromobili. 

    b) per il personale appartenente al ruolo degli elisoccorritori: 

      1) organizzazione aeronautica del Corpo nazionale; 

      2) gestione operativa, tecnica  e  logistica  della  componente

elisoccorritore del Corpo nazionale; 

    3) modalita' operative  del  settore  in  relazione  a  specifici

scenari incidentali. 

      c) per il  personale  appartenente  al  ruolo  dei  nautici  di

coperta: 

        1)  organizzazione  nautica  del  Corpo  nazionale,  soccorso

antincendio portuale, ricerca e salvataggio della vita umana in mare; 

        2) gestione operativa, tecnica e logistica  della  componente

nautica del Corpo nazionale; 

        3) elementi di  architettura  navale,  teoria  della  nave  e

teoria della navigazione. 

    d)  per  il  personale  appartenente  al  ruolo  dei  nautici  di

macchina: 

      1)  organizzazione  nautica  del  Corpo   nazionale,   soccorso

antincendio portuale, ricerca e salvataggio della vita umana in mare; 

      2) gestione operativa, tecnica  e  logistica  della  componente

nautica del Corpo nazionale; 

      3) elementi di architettura navale, teoria della nave, macchine

marine e impianti di bordo delle navi. 

    e) per il personale appartenente al ruolo dei sommozzatori: 

      1)  organizzazione  del   servizio   sommozzatori   del   Corpo

nazionale, ricerca e salvataggio della vita umana in mare; 

      2) fisica e fisiologia nell'attivita' subacquea ed elementi  di

medicina iperbarica. 

  3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano  riportato

nella  prova  scritta   una   votazione   non   inferiore   a   21/30

(ventuno/trentesimi). 

  4. La prova orale verte, oltre che sulle materie indicate al  comma

2  per  ciascun  ruolo  del  personale  specialista,  sulle  seguenti

materie: 

    1) elementi di cartografia; 

    2) elementi di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

    3) procedure standard di sicurezza delle manovre specialistiche e

principi di qualita' relativi al ruolo di selezione; 

    4) elementi di diritto amministrativo; 

    5)  ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con   particolare

riferimento al Dipartimento, anche con riguardo  all'ordinamento  del

personale del Corpo nazionale. 

  5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la  conoscenza  della

lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione

della domanda, tra quelle indicate  nel  bando  di  selezione,  e  la

conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni

informatiche piu' diffuse. Per il  personale  appartenente  al  ruolo

degli specialisti di aeromobile e al ruolo degli  elisoccorritori  e'

accertata la conoscenza della sola  lingua  inglese,  mentre  per  il

personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e' richiesta

la conoscenza della lingua inglese almeno al livello III TEA. 

  6. La prova orale si intende superata se il candidato  ottiene  una

votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 

                               Art. 5 

 

                   Titoli e anzianita' di servizio 

 

  1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie ed ai

punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di

studio  e  abilitazioni  professionali,   corsi   di   formazione   e

aggiornamento professionale, certificazioni ed abilitazioni  riferite

alle specialita'; valuta, altresi', secondo  i  punteggi  di  cui  al

comma 8, l'anzianita' di effettivo servizio. 

  2. I titoli di studio ammessi a valutazione e i  relativi  punteggi

sono: 

    a) lauree universitarie e lauree magistrali di seguito indicate: 

      1) laurea universitaria: punti 1,80; 

      2) laurea magistrale: punti 2,50; 

    b) master universitario di I livello: punti 0,20; 

    c) master universitario di II livello: punti 0,30; 

    d) diploma di specializzazione conseguito al termine di un  corso

di specializzazione istituito dalle Universita': punti 0,50; 

    e) abilitazione professionale, correlata alle lauree di cui  alla

lettera a): punti 0,50. Tale punteggio non e' cumulabile  qualora  il

candidato sia in possesso di piu' abilitazioni. 

  3. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra  loro

cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo  complessivo

pari  a  punti  3,00,  ad  eccezione  di  quelli  relativi  a  lauree

universitarie e lauree magistrali, di cui alla lettera a),  afferenti

al medesimo corso di laurea. 

  4. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento

professionale, frequentati  con  profitto,  ciascuno  di  durata  non

inferiore  a trentasei  ore,  autorizzati  dall'amministrazione.   Il

punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari

a 0,10 punti per ciascun periodo di trentasei  ore.  Sono  ammessi  a

valutazione,  altresi',  i  corsi  di  formazione   e   aggiornamento

professionale  attinenti  all'attivita'  istituzionale  specialistica

frequentati con profitto di durata  non  inferiore  a trentasei  ore,

autorizzati  dall'amministrazione.  Il  punteggio  da  attribuire  e'

correlato alla durata del corso ed e' pari a 0,25 punti  per  ciascun

periodo di trentasei ore. Per il personale appartenente al ruolo  dei

piloti di aeromobile e  al  ruolo  degli  specialisti  di  aeromobile

proveniente dal ruolo dei Vigili del fuoco AIB o dal ruolo  dei  capi

squadra e capi reparto AIB, sono valutabili, coi i medesimi  criteri,

oltre  ai  corsi  di  formazione   ed   aggiornamento   professionale

autorizzati  dall'amministrazione  di  appartenenza,   anche   quelli

autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purche'  in  materie

attinenti all'attivita' istituzionale della qualifica a concorso. 

  5. I punteggi dei corsi di cui al comma 4 sono cumulabili  fino  al

raggiungimento di un punteggio massimo complessivo pari a punti 2,00.

Nel caso in cui  il  numero  delle  ore  complessive  del  corso  non

corrisponda a un  multiplo  esatto  di  trentasei,  il  punteggio  da

attribuire al corso e' calcolato per difetto. Non sono valutabili  il

corso di  formazione  per  allievi  Vigili  del  fuoco,  i  corsi  di

formazione per l'accesso alle qualifiche di capo squadra  e  di  capo

reparto e i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso  ai

ruoli delle specialita' aeronaviganti e delle specialita' nautiche  e

dei sommozzatori. 

  6. Le certificazioni ed  abilitazioni  riferite  alle  specialita',

rilasciate dall'amministrazione ed in corso di validita',  ammesse  a

valutazione sono quelle di seguito indicate per ciascuna  specialita'

con i relativi punteggi: 

    a) per le specialita' aeronaviganti  sono  valutate  le  seguenti

certificazioni e abilitazioni: 

1) ruolo dei piloti di aeromobile: 

        

    


               +---------------------------+---------+

               |1.1) capo equipaggio (CE)  |     0,50|

               +---------------------------+---------+

               |1.2) volo strumentale (IR) |     0,50|

               +---------------------------+---------+

               |1.3) istruttore di volo    |         |

               |professionale (TRI)        |     1,00|

               +---------------------------+---------+

               |1.4) istruttore di volo    |         |

               |strumentale (IRI)          |     0,50|

               +---------------------------+---------+

               |1.5) istruttore su         |         |

               |simulatore di volo (SFI)   |     0,50|

               +---------------------------+---------+

               |1.6) pilota collaudatore di|         |

               |produzione (CPP)           |     1,00|

               +---------------------------+---------+


    

2) ruolo degli specialisti di aeromobile: 

        

    


             +-------------------------------+---------+

             |2.1) operatore controllore     |         |

             |categoria B1/B2 (Certifying    |         |

             |staff, categoria B1/B2)        |     0,50|

             +-------------------------------+---------+

             |2.2) operatore controllore     |         |

             |categoria C (Certifying staff, |         |

             |categoria C)                   |     0,50|

             +-------------------------------+---------+

             |2.3) istruttore tecnici di     |         |

             |bordo (TBI)                    |     0,50|

             +-------------------------------+---------+

             |2.4) istruttore di manutenzione|         |

             |professionale (TMI)            |     1,00|

             +-------------------------------+---------+

             |2.5) specialista collaudatore  |         |

             |di produzione (CPT)            |     1,00|

             +-------------------------------+---------+


    

3) ruolo degli elisoccorritori: 

    


             +-------------------------------+---------+

             |3.1) istruttore elisoccorritore|         |

             |sul tipo (ELI)                 |     1,00|

             +-------------------------------+---------+


    

    b)  per  le  specialita'  nautiche  sono  valutate  le   seguenti

certificazioni e abilitazioni: 

1) ruolo dei nautici di coperta: 

        

    


                  +---------------------+---------+

                  |1.1) comandante      |         |

                  | costiero per unita' |         |

                  | navali              |     1,00|

                  +---------------------+---------+

                  |1.2) istruttore      |         |

                  | nautico             |     1,00|

                  +---------------------+---------+


    

2) ruolo dei nautici di macchina 

        

    


                  +---------------------+---------+

                  |2.1) direttore di    |         |

                  | macchina            |     1,00|

                  +---------------------+---------+

                  |2.2) istruttore      |         |

                  | nautico             |     1,00|

                  +---------------------+---------+


    

    c) per la specialita' dei sommozzatori sono valutate le  seguenti

certificazioni e abilitazioni:  

    


                +-------------------------+---------+

                |1.1) istruttore          |         |

                |sommozzatore             |     1,00|

                +-------------------------+---------+


    

  7. I punteggi  dei  titoli  di  cui  al  comma  6  sono  cumulabili

nell'ambito di ciascuna specialita' fino a un massimo di punti 2,00. 

  8. Ad ogni anno di effettivo servizio sono  attribuiti  i  seguenti

punteggi in funzione del ruolo e della qualifica: 

    


               +-------------------------+-----------+

               |1) Vigili del fuoco:     |0,05 punti |

               +-------------------------+-----------+

               |2) Vigili del fuoco      |           |

               |specialista:             |0,075 punti|

               +-------------------------+-----------+

               |3) capo squadra:         | 0,10 punti|

               +-------------------------+-----------+

               |4) capo squadra          |           |

               |specialista:             | 0,15 punti|

               +-------------------------+-----------+

               |5) capo reparto:         | 0,20 punti|

               +-------------------------+-----------+

               |6) capo reparto          |           |

               |specialista:             | 0,30 punti|

               +-------------------------+-----------+


    

  9. I punteggi di cui al comma 8 sono cumulabili fino a  un  massimo

di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in  ragione  mensile

considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni

o  frazioni  superiori  a  quindici  giorni.   Non   e'   computabile

l'anzianita' di servizio nel ruolo dei  vigili  del  fuoco  richiesta

quale  requisito  per  la  partecipazione  alla  selezione.  Per   il

personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e  al  ruolo

degli specialisti di aeromobile proveniente dal ruolo dei vigili  del

fuoco AIB o dal ruolo  dei  capi  squadra  e  capi  reparto  AIB,  e'

valutata con  i  medesimi  criteri  anche  l'anzianita'  di  servizio

maturata nell'amministrazione di provenienza. 

  10. Sono valutabili  esclusivamente  i  titoli  e  l'anzianita'  di

effettivo servizio  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine

previsto nel bando di selezione per la presentazione delle domande di

partecipazione. 

  11. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e

prima che si proceda alla correzione dell'elaborato. 

                               Art. 6 

 

                Approvazione della graduatoria finale 

             e dichiarazione dei vincitori dei concorsi 

 

  1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di  merito  per

ciascun ruolo del personale specialista sommando, in conformita' alle

previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,

n. 487, il voto conseguito  nella  valutazione  dei  titoli  al  voto

complessivo riportato  nella  prova  scritta  e  nella  prova  orale.

L'amministrazione  redige  la  graduatoria  finale  della   selezione

interna tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 42,  comma  3,

del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per  le  specialita'

aeronaviganti, e di quanto previsto dall'articolo 59,  comma  3,  del

medesimo decreto  legislativo  per  le  specialita'  nautiche  e  dei

sommozzatori. 

  2. Con decreto del  Capo  del  Dipartimento,  pubblicato  sul  sito

internet istituzionale www.vigilfuoco.it e' approvata la  graduatoria

di ciascuna selezione interna e sono dichiarati vincitori i candidati

utilmente collocati nella medesima. 

                               Art. 7 

 

                         Corsi di formazione 

 

  1. I vincitori della procedura selettiva per  ciascuna  specialita'

sono ammessi  a  frequentare  un  corso  di  formazione  residenziale

preordinato    alla    formazione    tecnico-professionale    e    al

perfezionamento delle conoscenze proprie del ruolo  specialistico  di

appartenenza. Il corso ha una durata di sei mesi, e si svolge  presso

l'Istituto superiore antincendi  o  le  altre  strutture  centrali  e

periferiche del Corpo nazionale. 

  2.  Il  corso  e'  articolato  in  moduli  didattici   settimanali,

finalizzati  alla  somministrazione  di  conoscenze  anche  di   tipo

pratico, mediante esercitazioni e attivita' di ricerca individuali  e

di gruppo. 

  3. Il programma didattico, che individua gli  obiettivi  formativi,

le materie di insegnamento, gli argomenti oggetto di verifica e  ogni

attivita' didattica da svolgere durante il corso, e' disciplinato con

decreto del direttore centrale per la formazione. 

  4. Durante lo svolgimento del corso di formazione,  la  commissione

di cui al comma 6 puo' effettuare verifiche periodiche, anche di tipo

attitudinale.  In  caso  di  mancato  superamento   delle   verifiche

periodiche i  corsisti  possono  ripeterle  soltanto  per  una  volta

attraverso sedute di recupero. 

  5. Al termine del corso di  formazione  i  corsisti  sostengono  un

esame finale, che consiste in  una  prova  scritta  articolata  nella

risposta sintetica a quesiti oppure nella risoluzione  di  quesiti  a

risposta multipla, e in un colloquio. L'esame si intende superato  se

il candidato ottiene una votazione complessiva non inferiore a  21/30

(ventuno/trentesimi)   e   comunque    non    inferiore    a    18/30

(diciotto/trentesimi)  in  ciascuna  prova.  In   caso   di   mancato

superamento dell'esame oppure in caso di assenza per malattia o altro

legittimo impedimento, i corsisti possono ripetere  l'esame  soltanto

per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni  dalla  data

stabilita per l'esame. I corsisti che  non  si  presentano  all'esame

senza  giustificato  motivo  sono  considerati  rinunciatari  e  sono

dimessi  dal  corso.  Il  personale  che  non  supera  le   verifiche

periodiche o  l'esame  di  fine  corso  permane  nella  qualifica  di

appartenenza senza detrazioni  di  anzianita'  ed  e'  restituito  al

servizio di istituto. 

  6. La commissione per lo svolgimento delle verifiche  periodiche  e

dell'esame finale del corso e' nominata  con  decreto  del  Capo  del

Dipartimento; e' presieduta da un dirigente del Corpo  nazionale  che

espleta funzioni operative,  con  qualifica  non  inferiore  a  primo

dirigente, e si compone di quattro componenti del Corpo nazionale, di

cui due  esperti  nelle  materie  oggetto  della  specialita'  e  due

appartenenti ai ruoli dei direttivi. Le funzioni di  segretario  sono

svolte  da  personale  con  qualifica  non  inferiore   a   ispettore

logistico-gestionale in  servizio  presso  il  Dipartimento.  Per  le

ipotesi di assenza o  impedimento  del  presidente,  di  uno  o  piu'

componenti e del segretario di commissione, e' prevista la nomina dei

supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della  commissione

medesima o con successivo provvedimento. 

  7. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della  graduatoria  di

fine corso per ciascun ruolo del personale specialista,  fatti  salvi

gli  ulteriori  criteri  previsti   dalla   normativa   vigente.   Le

graduatorie sono approvate con decreti del Capo  del  Dipartimento  e

sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it 

  8. Il personale che, al termine  del  corso  di  formazione,  abbia

superato l'esame di fine corso viene confermato nei rispettivi  ruoli

ai sensi degli articoli 42, comma 5,  e  59,  comma  5,  del  decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 

  9. Per quanto non previsto dal presente  articolo  si  applica,  in

quanto compatibile, l'articolo 24 del decreto legislativo 13  ottobre

2005, n. 217. 

                               Art. 8 

 

                           Norme di rinvio 

 

  1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si  applicano,  in

quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente  della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello   Stato   e

sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare. 

    Roma, 23 agosto 2021 

 

                                               Il Ministro: Lamorgese 

Visto, il Guardasigilli: Cartabia 


Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2021 

Ufficio di controllo sugli atti  del  Ministero  dell'interno  e  del

Ministero della difesa, registrazione n. 2729 

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