MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 agosto 2021, n. 138
Regolamento recante modalita' di svolgimento delle selezioni interne
per le promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore,
di specialista di aeromobile ispettore, di elisoccorritore ispettore,
di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e
di sommozzatore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
ai sensi degli articoli 42 e 59 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217. (21G00148)
(GU n.239 del 6-10-2021)
Vigente al: 21-10-2021
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come
modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Visto, in particolare, l'articolo 42 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, disciplinante le promozioni, mediante selezione
interna per titoli ed esami, alle qualifiche di pilota di aeromobile
ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di
elisoccorritore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto, altresi', l'articolo 59 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, disciplinante le promozioni, mediante selezione interna
per titoli ed esami, alle qualifiche di nautico di coperta ispettore,
di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma degli articoli 42, comma 6, e 59, comma 6,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento delle selezioni, le categorie dei titoli ammessi a
valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la
composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per la
formazione delle graduatorie finali nonche' le modalita' di
svolgimento dei corsi di formazione professionale e degli esami di
fine corso;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, «Disposizioni
in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo
8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in
particolare, l'articolo 15, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012,
n. 64, «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6
luglio 2007, n. 155;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9
luglio 2007, n. 157;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012
recante «Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 21 dicembre 2012, n. 297;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre 2017 recante
«Requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei
brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 51,
relativo alla ridefinizione dell'organizzazione centrale e periferica
della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 53,
relativo all'aggiornamento dei requisiti per il rilascio e il rinnovo
delle licenze di volo e delle abilitazioni sui vari tipi di
aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile del 22 novembre 2017 recante:
«Disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione
dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista nautico
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Ritenuto necessario adottare uno specifico regolamento che tenga
conto dell'istituzione dei ruoli delle specialita' aeronaviganti,
nautiche e dei sommozzatori, operata dal decreto legislativo 6
ottobre 2018, n. 127;
Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un
unico regolamento per la disciplina delle predette procedure
selettive;
Effettuata la concertazione per le modalita' di espletamento delle
selezioni interne, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, lettera f),
del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»,
con le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale per
il triennio 2016-2018, recepito con decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 41;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione dell'11
maggio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
riscontrata con nota n. 9426 del 6 agosto 2021 del Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modalita' di accesso e bando di selezione
1. Il presente regolamento disciplina le selezioni interne, per
titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, e dell'articolo
59, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per
l'accesso:
a) alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di
specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore
appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dei piloti di aeromobile,
degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo
nazionale»;
b) alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di
macchina ispettore e di sommozzatore ispettore appartenenti,
rispettivamente, ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di
macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale.
2. I bandi delle selezioni interne sono adottati con uno o piu'
decreti del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento»,
e pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle
procedure selettive e' effettuata in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, oppure mediante il sistema di autenticazione in uso
presso il Dipartimento.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Le selezioni interne di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a)
e b), sono riservate al personale del Corpo nazionale in possesso,
rispettivamente, dei requisiti di cui all'articolo 42, comma 1, e di
cui all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, il quale non si trovi nelle condizioni previste dal
comma 2 degli stessi articoli.
Art. 3
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento; e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale, di
qualifica non inferiore a dirigente superiore, e composta da un
numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle specialita'
non inferiore a quattro, di cui almeno uno non appartenente
all'amministrazione. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun
componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o
impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua
straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione
con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste
nel bando di selezione e di un esperto di informatica. Ove non sia
disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La medesima
commissione esaminatrice puo' essere nominata per due o piu' delle
selezioni interne di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai
ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico
restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le
sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle
stesse.
Art. 4
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una
prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato
oppure nella risposta sintetica a quesiti nelle materie indicate al
comma 2, senza l'ausilio di strumenti informatici.
2. La prova scritta verte, a scelta del candidato, su una delle
seguenti materie:
a) per il personale appartenente al ruolo dei piloti di
aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile:
1) organizzazione aeronautica del Corpo nazionale ed elementi
di normativa aeronautica;
2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente
aerea del Corpo nazionale;
3) elementi di aerodinamica, meccanica, elettrotecnica ed
elettronica degli aeromobili.
b) per il personale appartenente al ruolo degli elisoccorritori:
1) organizzazione aeronautica del Corpo nazionale;
2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente
elisoccorritore del Corpo nazionale;
3) modalita' operative del settore in relazione a specifici
scenari incidentali.
c) per il personale appartenente al ruolo dei nautici di
coperta:
1) organizzazione nautica del Corpo nazionale, soccorso
antincendio portuale, ricerca e salvataggio della vita umana in mare;
2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente
nautica del Corpo nazionale;
3) elementi di architettura navale, teoria della nave e
teoria della navigazione.
d) per il personale appartenente al ruolo dei nautici di
macchina:
1) organizzazione nautica del Corpo nazionale, soccorso
antincendio portuale, ricerca e salvataggio della vita umana in mare;
2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente
nautica del Corpo nazionale;
3) elementi di architettura navale, teoria della nave, macchine
marine e impianti di bordo delle navi.
e) per il personale appartenente al ruolo dei sommozzatori:
1) organizzazione del servizio sommozzatori del Corpo
nazionale, ricerca e salvataggio della vita umana in mare;
2) fisica e fisiologia nell'attivita' subacquea ed elementi di
medicina iperbarica.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie indicate al comma
2 per ciascun ruolo del personale specialista, sulle seguenti
materie:
1) elementi di cartografia;
2) elementi di sicurezza nei luoghi di lavoro;
3) procedure standard di sicurezza delle manovre specialistiche e
principi di qualita' relativi al ruolo di selezione;
4) elementi di diritto amministrativo;
5) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del
personale del Corpo nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione
della domanda, tra quelle indicate nel bando di selezione, e la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse. Per il personale appartenente al ruolo
degli specialisti di aeromobile e al ruolo degli elisoccorritori e'
accertata la conoscenza della sola lingua inglese, mentre per il
personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e' richiesta
la conoscenza della lingua inglese almeno al livello III TEA.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 5
Titoli e anzianita' di servizio
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie ed ai
punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di
studio e abilitazioni professionali, corsi di formazione e
aggiornamento professionale, certificazioni ed abilitazioni riferite
alle specialita'; valuta, altresi', secondo i punteggi di cui al
comma 8, l'anzianita' di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione e i relativi punteggi
sono:
a) lauree universitarie e lauree magistrali di seguito indicate:
1) laurea universitaria: punti 1,80;
2) laurea magistrale: punti 2,50;
b) master universitario di I livello: punti 0,20;
c) master universitario di II livello: punti 0,30;
d) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso
di specializzazione istituito dalle Universita': punti 0,50;
e) abilitazione professionale, correlata alle lauree di cui alla
lettera a): punti 0,50. Tale punteggio non e' cumulabile qualora il
candidato sia in possesso di piu' abilitazioni.
3. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro
cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo
pari a punti 3,00, ad eccezione di quelli relativi a lauree
universitarie e lauree magistrali, di cui alla lettera a), afferenti
al medesimo corso di laurea.
4. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento
professionale, frequentati con profitto, ciascuno di durata non
inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il
punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari
a 0,10 punti per ciascun periodo di trentasei ore. Sono ammessi a
valutazione, altresi', i corsi di formazione e aggiornamento
professionale attinenti all'attivita' istituzionale specialistica
frequentati con profitto di durata non inferiore a trentasei ore,
autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire e'
correlato alla durata del corso ed e' pari a 0,25 punti per ciascun
periodo di trentasei ore. Per il personale appartenente al ruolo dei
piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile
proveniente dal ruolo dei Vigili del fuoco AIB o dal ruolo dei capi
squadra e capi reparto AIB, sono valutabili, coi i medesimi criteri,
oltre ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, anche quelli
autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purche' in materie
attinenti all'attivita' istituzionale della qualifica a concorso.
5. I punteggi dei corsi di cui al comma 4 sono cumulabili fino al
raggiungimento di un punteggio massimo complessivo pari a punti 2,00.
Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non
corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da
attribuire al corso e' calcolato per difetto. Non sono valutabili il
corso di formazione per allievi Vigili del fuoco, i corsi di
formazione per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo
reparto e i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai
ruoli delle specialita' aeronaviganti e delle specialita' nautiche e
dei sommozzatori.
6. Le certificazioni ed abilitazioni riferite alle specialita',
rilasciate dall'amministrazione ed in corso di validita', ammesse a
valutazione sono quelle di seguito indicate per ciascuna specialita'
con i relativi punteggi:
a) per le specialita' aeronaviganti sono valutate le seguenti
certificazioni e abilitazioni:
1) ruolo dei piloti di aeromobile:
+---------------------------+---------+
|1.1) capo equipaggio (CE) | 0,50|
+---------------------------+---------+
|1.2) volo strumentale (IR) | 0,50|
+---------------------------+---------+
|1.3) istruttore di volo | |
|professionale (TRI) | 1,00|
+---------------------------+---------+
|1.4) istruttore di volo | |
|strumentale (IRI) | 0,50|
+---------------------------+---------+
|1.5) istruttore su | |
|simulatore di volo (SFI) | 0,50|
+---------------------------+---------+
|1.6) pilota collaudatore di| |
|produzione (CPP) | 1,00|
+---------------------------+---------+
2) ruolo degli specialisti di aeromobile:
+-------------------------------+---------+
|2.1) operatore controllore | |
|categoria B1/B2 (Certifying | |
|staff, categoria B1/B2) | 0,50|
+-------------------------------+---------+
|2.2) operatore controllore | |
|categoria C (Certifying staff, | |
|categoria C) | 0,50|
+-------------------------------+---------+
|2.3) istruttore tecnici di | |
|bordo (TBI) | 0,50|
+-------------------------------+---------+
|2.4) istruttore di manutenzione| |
|professionale (TMI) | 1,00|
+-------------------------------+---------+
|2.5) specialista collaudatore | |
|di produzione (CPT) | 1,00|
+-------------------------------+---------+
3) ruolo degli elisoccorritori:
+-------------------------------+---------+
|3.1) istruttore elisoccorritore| |
|sul tipo (ELI) | 1,00|
+-------------------------------+---------+
b) per le specialita' nautiche sono valutate le seguenti
certificazioni e abilitazioni:
1) ruolo dei nautici di coperta:
+---------------------+---------+
|1.1) comandante | |
| costiero per unita' | |
| navali | 1,00|
+---------------------+---------+
|1.2) istruttore | |
| nautico | 1,00|
+---------------------+---------+
2) ruolo dei nautici di macchina
+---------------------+---------+
|2.1) direttore di | |
| macchina | 1,00|
+---------------------+---------+
|2.2) istruttore | |
| nautico | 1,00|
+---------------------+---------+
c) per la specialita' dei sommozzatori sono valutate le seguenti
certificazioni e abilitazioni:
+-------------------------+---------+
|1.1) istruttore | |
|sommozzatore | 1,00|
+-------------------------+---------+
7. I punteggi dei titoli di cui al comma 6 sono cumulabili
nell'ambito di ciascuna specialita' fino a un massimo di punti 2,00.
8. Ad ogni anno di effettivo servizio sono attribuiti i seguenti
punteggi in funzione del ruolo e della qualifica:
+-------------------------+-----------+
|1) Vigili del fuoco: |0,05 punti |
+-------------------------+-----------+
|2) Vigili del fuoco | |
|specialista: |0,075 punti|
+-------------------------+-----------+
|3) capo squadra: | 0,10 punti|
+-------------------------+-----------+
|4) capo squadra | |
|specialista: | 0,15 punti|
+-------------------------+-----------+
|5) capo reparto: | 0,20 punti|
+-------------------------+-----------+
|6) capo reparto | |
|specialista: | 0,30 punti|
+-------------------------+-----------+
9. I punteggi di cui al comma 8 sono cumulabili fino a un massimo
di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni
o frazioni superiori a quindici giorni. Non e' computabile
l'anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco richiesta
quale requisito per la partecipazione alla selezione. Per il
personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo
degli specialisti di aeromobile proveniente dal ruolo dei vigili del
fuoco AIB o dal ruolo dei capi squadra e capi reparto AIB, e'
valutata con i medesimi criteri anche l'anzianita' di servizio
maturata nell'amministrazione di provenienza.
10. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di
effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine
previsto nel bando di selezione per la presentazione delle domande di
partecipazione.
11. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Art. 6
Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori dei concorsi
1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito per
ciascun ruolo del personale specialista sommando, in conformita' alle
previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto
complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale.
L'amministrazione redige la graduatoria finale della selezione
interna tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 3,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le specialita'
aeronaviganti, e di quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, del
medesimo decreto legislativo per le specialita' nautiche e dei
sommozzatori.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento, pubblicato sul sito
internet istituzionale www.vigilfuoco.it e' approvata la graduatoria
di ciascuna selezione interna e sono dichiarati vincitori i candidati
utilmente collocati nella medesima.
Art. 7
Corsi di formazione
1. I vincitori della procedura selettiva per ciascuna specialita'
sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale
preordinato alla formazione tecnico-professionale e al
perfezionamento delle conoscenze proprie del ruolo specialistico di
appartenenza. Il corso ha una durata di sei mesi, e si svolge presso
l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e
periferiche del Corpo nazionale.
2. Il corso e' articolato in moduli didattici settimanali,
finalizzati alla somministrazione di conoscenze anche di tipo
pratico, mediante esercitazioni e attivita' di ricerca individuali e
di gruppo.
3. Il programma didattico, che individua gli obiettivi formativi,
le materie di insegnamento, gli argomenti oggetto di verifica e ogni
attivita' didattica da svolgere durante il corso, e' disciplinato con
decreto del direttore centrale per la formazione.
4. Durante lo svolgimento del corso di formazione, la commissione
di cui al comma 6 puo' effettuare verifiche periodiche, anche di tipo
attitudinale. In caso di mancato superamento delle verifiche
periodiche i corsisti possono ripeterle soltanto per una volta
attraverso sedute di recupero.
5. Al termine del corso di formazione i corsisti sostengono un
esame finale, che consiste in una prova scritta articolata nella
risposta sintetica a quesiti oppure nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla, e in un colloquio. L'esame si intende superato se
il candidato ottiene una votazione complessiva non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi) e comunque non inferiore a 18/30
(diciotto/trentesimi) in ciascuna prova. In caso di mancato
superamento dell'esame oppure in caso di assenza per malattia o altro
legittimo impedimento, i corsisti possono ripetere l'esame soltanto
per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data
stabilita per l'esame. I corsisti che non si presentano all'esame
senza giustificato motivo sono considerati rinunciatari e sono
dimessi dal corso. Il personale che non supera le verifiche
periodiche o l'esame di fine corso permane nella qualifica di
appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al
servizio di istituto.
6. La commissione per lo svolgimento delle verifiche periodiche e
dell'esame finale del corso e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento; e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che
espleta funzioni operative, con qualifica non inferiore a primo
dirigente, e si compone di quattro componenti del Corpo nazionale, di
cui due esperti nelle materie oggetto della specialita' e due
appartenenti ai ruoli dei direttivi. Le funzioni di segretario sono
svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale in servizio presso il Dipartimento. Per le
ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu'
componenti e del segretario di commissione, e' prevista la nomina dei
supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione
medesima o con successivo provvedimento.
7. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria di
fine corso per ciascun ruolo del personale specialista, fatti salvi
gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Le
graduatorie sono approvate con decreti del Capo del Dipartimento e
sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
8. Il personale che, al termine del corso di formazione, abbia
superato l'esame di fine corso viene confermato nei rispettivi ruoli
ai sensi degli articoli 42, comma 5, e 59, comma 5, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, in
quanto compatibile, l'articolo 24 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217.
Art. 8
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 23 agosto 2021
Il Ministro: Lamorgese
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, registrazione n. 2729
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