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venerdì 18 febbraio 2022

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 19 gennaio 2022 Individuazione dei soggetti beneficiari e delle misure applicative del contributo economico in favore dei familiari del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta, o come concausa, del contagio da COVID-19.

 


 MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 gennaio 2022 


Individuazione dei soggetti beneficiari e  delle  misure  applicative

del contributo  economico  in  favore  dei  familiari  del  personale

appartenente alle Forze di polizia e al Corpo  nazionale  dei  vigili

del fuoco, impiegato nelle azioni di contenimento, di contrasto e  di

gestione dell'emergenza epidemiologica, deceduto  per  causa  di  una

patologia  diretta,  o  come  concausa,  del  contagio  da  COVID-19.

(22A01082) 


(GU n.40 del 17-2-2022)


 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 

 

                           di concerto con 

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 

                           E DELLE FINANZE 

 

  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure

urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il

lavoro, i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali»  e,  in

particolare, l'art. 74-bis, che istituisce nello stato di  previsione

del Ministero dell'interno un fondo per l'erogazione di un contributo

economico in favore  dei  familiari  del  personale  delle  Forze  di

polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  impegnato  nelle

azioni di contenimento, di contrasto  e  di  gestione  dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di  emergenza  abbia

contratto, in conseguenza dell'attivita' di  servizio  prestata,  una

patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto  o

come concausa, del contagio da COVID-19, e che demanda ad un  decreto

interministeriale l'individuazione dei soggetti beneficiari  e  delle

misure applicative del contributo economico; 

  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 

  Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  concernete  il

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della

legge 29 luglio 2003, n. 229»; 

  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  29  ottobre

2001, n. 461, concernente il «Regolamento recante semplificazione dei

procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle  infermita'

da causa di servizio, per la concessione della pensione  privilegiata

ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento  e  la

composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie»; 

  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il

«Codice dell'ordinamento militare»; 

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,

concernente la «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza

del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti

da agenti virali trasmissibili» e i successivi atti del Governo con i

quali e' stato prorogato lo stato di emergenza; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                  Oggetto e ambito di applicazione 

 

  1. Il presente decreto individua le misure per  l'attribuzione  del

contributo economico previsto in favore dei familiari  del  personale

della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo

di polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,

impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto  e  di  gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante  lo  stato  di

emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attivita' di  servizio

prestata, una patologia dalla  quale  sia  conseguita  la  morte  per

effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, ai  sensi

dell'art. 74-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

  2.  Ai  soli  fini  del  presente  decreto,  all'attribuzione   del

contributo in  favore  dei  familiari  del  personale  dell'Arma  dei

carabinieri deceduto nelle circostanze di cui al comma 1, si provvede

ai sensi del decreto  del  Ministro  della  difesa  di  cui  all'art.

74-ter, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021. 

  3. Per «stato di  emergenza»  si  intende  lo  stato  di  emergenza

dichiarato,   in   conseguenza   del   rischio   sanitario   connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,

con delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020  e

prorogato da successivi atti emanati dal Governo. 


                               Art. 2 

 

                    Determinazione del contributo 

 

  1. Il contributo economico di cui all'art. 1 e' pari ad euro 25.000

per evento luttuoso ed e' corrisposto in unica soluzione ai  soggetti

individuati ai sensi dell'art. 3, fino ad esaurimento  delle  risorse

disponibili per l'anno 2021, salvo nuova autorizzazione di spesa. 

  2. Il contributo di cui  al  comma  precedente  non  concorre  alla

formazione del reddito, ai sensi dell'art.  6,  comma  2,  del  testo

unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed e' cumulabile con l'equo

indennizzo di  cui  all'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica del 29 ottobre 2001, n. 461, nonche', fino a  concorrenza,

con altre provvidenze  pubbliche  in  unica  soluzione,  conferite  o

conferibili, in ragione delle medesime circostanze. 


                               Art. 3 

 

                        Soggetti beneficiari 

 

  1. I soggetti beneficiari del contributo di cui all'art. 2  sono  i

familiari del personale della  Polizia  di  Stato,  del  Corpo  della

guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria  e  del  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco  deceduto  nelle  circostanze  di  cui

all'art. 1, comma 1, secondo il seguente ordine di priorita': 

    a) coniuge e figli; 

    b) genitori; 

    c) fratelli e sorelle. 

  Fermo restando l'ordine sopraindicato, nell'ambito delle  categorie

di cui alle lettere a), b) e c), si applicano le  disposizioni  sulle

successioni legittime stabilite dal codice civile. 


                               Art. 4 

 

              Procedimento di erogazione del contributo 

 

  1. Il procedimento finalizzato all'attribuzione del  contributo  di

cui all'art. 2 e' avviato su  segnalazione  dell'ufficio,  reparto  o

istituto presso il quale il dipendente deceduto prestava  servizio  o

su segnalazione degli aventi diritto, da effettuarsi entro il termine

di sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto

ovvero entro  sei  mesi  dalla  data  del  decesso,  se  verificatosi

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

  2. All'istruttoria e alla definizione dei procedimenti  avviati  ai

sensi del comma  1  provvede  l'ufficio  competente  ad  adottare  il

provvedimento di riconoscimento della dipendenza delle infermita'  da

causa di servizio nell'ambito: 

    a)  del  dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  nel  caso  di

procedimenti concernenti  il  personale  deceduto  della  Polizia  di

Stato; 

    b) della Guardia di finanza, nel caso di procedimenti concernenti

il personale deceduto del Corpo della guardia di finanza; 

    c) del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel  caso

di procedimenti  concernenti  il  personale  deceduto  del  Corpo  di

polizia penitenziaria; 

    d) del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e

della  difesa  civile,  nel  caso  di  procedimenti  concernenti   il

personale deceduto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

  3. L'accertamento per il riconoscimento della patologia dalla quale

sia conseguita la morte per effetto, diretto  o  come  concausa,  del

contagio da COVID-19, contratta dal dipendente durante  lo  stato  di

emergenza in conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, secondo

quanto previsto dall'art. 1, e' effettuato  secondo  il  procedimento

previsto dagli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 461/2001, in quanto compatibili. 


                               Art. 5 

 

     Patologia gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio 

 

  1. Nel caso  in  cui  la  patologia  con  il  conseguente  decesso,

contratta durante lo stato di emergenza e per effetto, diretto o come

concausa, del contagio  da  COVID-19,  sia  gia'  stata  riconosciuta

dipendente da causa di servizio ai sensi del decreto  del  Presidente

della Repubblica n. 461/2001, il contributo economico di cui all'art.

2 e' liquidato d'ufficio dagli uffici di cui al comma 2 dell'art. 4. 

  2. Per le patologie contratte durante lo stato di emergenza  e  per

effetto, diretto o come concausa,  del  contagio  da  COVID-19,  gia'

riconosciute dipendenti da causa di servizio ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica n. 461/2001, con decesso che si  verifica

in un momento successivo al predetto riconoscimento della  dipendenza

da causa di servizio, il contributo economico e' liquidato  d'ufficio

dagli uffici di cui al  comma  2  dell'art.  4,  previo  accertamento

sanitario  sulle  cause  del  decesso  da  parte   della   competente

Commissione medica interforze di prima istanza di  cui  all'art.  193

del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da cui risulti  che  la

morte sia conseguita dalle predette patologie. 


                               Art. 6 

 

                        Copertura finanziaria 

 

  1. Agli oneri derivanti  dal  presente  decreto  si  provvede,  nel

rispetto  del  limite  di  spesa  stabilito  dall'art.   74-bis   del

decreto-legge n. 73 del 2021, a valere sulle risorse  del  pertinente

capitolo di spesa iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero

dell'interno. 


                               Art. 7 

 

                          Entrata in vigore 

 

  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana. 

    Roma, 19 gennaio 2022 

 

                                             Il Ministro dell'interno 

                                                     Lamorgese        

Il Ministro dell'economia e delle finanze 

                  Franco 


Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2022 

Ufficio di controllo sugli atti  del  Ministero  dell'interno  e  del

Ministero della difesa, n. 315 


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