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giovedì 10 febbraio 2022

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 9 novembre 2021, n. 242 Regolamento recante modifiche al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada. (22G00012) (GU n.34 del 10-2-2022) Vigente al: 25-2-2022

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 novembre 2021, n. 242 

Regolamento recante modifiche al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, per

l'adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento  europeo

e del Consiglio del  4  febbraio  2014  relativo  ai  tachigrafi  nel

settore dei trasporti su strada. (22G00012) 

(GU n.34 del 10-2-2022)

  Vigente al: 25-2-2022   


 

 

 

                             IL MINISTRO 

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

                           di concerto con 

 

 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 

 

 

                                  e 

 

 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO 

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

 

                                  e 

 

 

                   IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 

                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 

 

  Vista la legge 13 novembre 1978, n. 727,  concernente  l'attuazione

del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni; 

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   sulla   disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 

  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  nuovo

codice della strada e, in particolare, l'articolo 179; 

  Vista la legge 29  dicembre  1993,  n.  580,  come  modificata  dal

decreto  legislativo  15  febbraio  2010,  n.  23,  e   dal   decreto

legislativo 25 novembre 2016, n. 219,  riguardante  il  riordinamento

delle Camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,  e,

in particolare, l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 2, comma 2; 

  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  di

concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti

31 ottobre  2003,  n.  361,  contenente  disposizioni  attuative  del

regolamento (CE) n. 2135/98 del  Consiglio  del  24  settembre  1998,

modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo

all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; 

  Visto il decreto  legislativo  23  aprile  2004,  n.  124,  recante

razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia  di  previdenza

sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14  febbraio

2003, n. 30; 

  Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 15 marzo 2006, relativo  all'armonizzazione  di  alcune

disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e

che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e  (CE)  n.

2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; 

  Visto il  decreto  legislativo  4  agosto  2008,  n.  144,  recante

attuazione  della  direttiva  2006/22/CE,  sulle  norme  minime   per

l'applicazione  dei  regolamenti  n.  3820/85/CEE  e  n.  3821/85/CEE

relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti

su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE; 

  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59,  di  attuazione

delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la  patente  di

guida; 

  Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo

in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei  servizi  per

il lavoro e delle politiche attive, nonche' in  materia  di  riordino

della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva  e

di tutela e conciliazione delle  esigenze  di  cura,  di  vita  e  di

lavoro; 

  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  149,  relativo

alle disposizioni  per  la  razionalizzazione  e  la  semplificazione

dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,

in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 

  Visto  il  decreto  7  marzo  2019  del  Ministro  dello   sviluppo

economico, relativo alla ridefinizione dei  servizi  che  il  sistema

delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero  territorio

nazionale, pubblicato nel sito internet del Ministero dello  sviluppo

economico; 

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23

febbraio  2016,  recante  disposizioni  per  l'organizzazione   delle

risorse umane e strumentali per il funzionamento  dell'Agenzia  unica

per le ispezioni del lavoro; 

  Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei

trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n.  3821/85  del

Consiglio, relativo all'apparecchio  di  controllo  nel  settore  dei

trasporti su strada e che modifica il regolamento  (CE)  n.  561/2006

del Parlamento europeo e del Consiglio,  relativo  all'armonizzazione

di alcune disposizioni in materia sociale nel settore  dei  trasporti

su strada; 

  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68  della  Commissione

del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche

necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del

conducente; 

  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della  Commissione

del 18 marzo 2016 che applica il regolamento  (UE)  n.  165/2014  del

Parlamento europeo e del Consiglio, recante le  prescrizioni  per  la

costruzione,  il  collaudo,  il  montaggio,  il  funzionamento  e  la

riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti; 

  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della  Commissione

del 28 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione  (UE)

2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016, recante le prescrizioni

per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e  la

riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti; 

  Ravvisata l'esigenza di assicurare  l'uniforme  applicazione  delle

disposizioni  contenute  nel  regolamento  (UE)  n.  165/2014  e  nei

relativi regolamenti di esecuzione, raccordandole con le attribuzioni

gia' svolte dalle Camere di commercio; 

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020; 

  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a

norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con nota n.

22648 del 27 ottobre 2020; 

 

                               Adotta 

                      il seguente regolamento: 

 

                               Art. 1 

 

Modifiche al decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  di

  concerto con il Ministro dell'interno, il  Ministro  del  lavoro  e

  delle politiche sociali, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

  trasporti 31 ottobre 2003, n. 361, per l'adeguamento al Regolamento

  (UE) n. 165/2014 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  4

  febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei  trasporti  su

  strada 

  1. Al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, sono apportate  le  seguenti

modificazioni: 

    a)  il  titolo  del   decreto   e'   sostituito   dal   seguente:

«Disposizioni di adeguamento al  regolamento  (UE)  n.  165/2014  del

Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio  2014  relativo  ai

tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.»; 

    b)  all'articolo  1,  comma  1,  le   parole   «applicative   del

Regolamento (CE) n. 2135/98 del  Consiglio  del  24  settembre  1998,

modificativo del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo

all'apparecchio di controllo nel settore  dei  trasporti  su  strada»

sono sostituite dalle seguenti: «di adeguamento al  regolamento  (UE)

n. 165/2014 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  ai

tachigrafi nel  settore  dei  trasporti  su  strada,  che  abroga  il

regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio  relativo  all'apparecchio

di controllo nel settore  dei  trasporti  su  strada  e  modifica  il

regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio

relativo  all'armonizzazione  di  alcune  disposizioni   in   materia

sociale»; 

    c) all'articolo 1, comma 1, lettera a),  dopo  il  numero  4)  e'

aggiunto il seguente numero: 

      «5) il rilascio di chiavi di sicurezza e  certificati  digitali

per le carte tachigrafiche;»; 

    d) l'articolo 2, e' sostituito dal seguente: 

      «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini  del  presente  decreto  si

applicano le definizioni di cui: 

        a) all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 165/2014; 

        b)  all'articolo  2  del  regolamento  di   esecuzione   (UE)

2016/799, cosi' come modificato dall'articolo 1  del  regolamento  di

esecuzione (UE) 2018/502. 

      2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si  intende,

altresi', per: 

        a) «controllo periodico», un insieme di operazioni effettuate

per  verificare  il  corretto  funzionamento   del   tachigrafo,   la

corrispondenza tra le  impostazioni  e  i  parametri  del  veicolo  e

l'assenza di un eventuale collegamento del tachigrafo  a  dispositivi

di manipolazione; 

        b)  «Regolamento»:  il  regolamento  (UE)  n.  165/2014   del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio  2014  relativo  ai

tachigrafi nel settore dei trasporti su strada; 

        c)  «Ministero»:  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,

Direzione generale per il mercato,  la  concorrenza,  la  tutela  del

consumatore, e la normativa tecnica; 

        d) «Camere di commercio»: le Camere di commercio,  industria,

artigianato ed agricoltura e la Camera  valdostana  delle  imprese  e

delle professioni; 

        e)  «Unioncamere»:  l'Unione   italiana   delle   Camere   di

commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

        f) «sistema informativo»: il sistema elettronico e telematico

delle Camere di commercio; 

        g) «gestore del sistema informativo»: la societa'  InfoCamere

S.C.p.A.  -  Societa'  Consortile  di  Informatica  delle  Camere  di

Commercio Italiane per azioni; 

        h)  «Autorita'  di  controllo»:  le  autorita'  di  controllo

deputate ai controlli di natura tecnico-amministrativa in materia  di

lavoro  e  previdenza  sociale  e  trasporto  stradale  o  adibite  o

autorizzate ai servizi di polizia stradale.»; 

    e) all'articolo 3, comma 2,  le  parole  «per  le  operazioni  di

montaggio e di riparazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «agli

installatori, officine e costruttori di veicoli per le operazioni  di

installazione, di controllo, di ispezione e riparazione»; 

    f) all'articolo 3, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 

      «3-bis. Le Autorita' di controllo  sono  quelle  deputate  alla

vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada,

ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera f), del

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ovvero quelle  adibite

o autorizzate ai servizi di polizia  stradale,  ai  sensi  di  quanto

disposto dal codice della strada di cui  al  decreto  legislativo  30

aprile 1992, n. 285.»; 

    g) all'articolo 3, il comma 4, e' sostituito dal seguente: 

      «4.  Le  Camere  di  commercio,   industria,   artigianato   ed

agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle  professioni

curano  l'acquisizione  dei  dati  relativi  al  registro,   di   cui

all'articolo 31 del Regolamento ed assicurano, attraverso il  proprio

gestore del  sistema  informativo,  il  collegamento  al  sistema  di

messaggistica TACHOnet, di cui all'articolo  3,  del  regolamento  di

esecuzione (UE) n. 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016.»; 

    h) all'articolo 3, il comma 5, e' sostituito dal seguente: 

      «5. Le liste di cui all'articolo 24, comma 5,  del  Regolamento

dei   soggetti   autorizzati   ad   effettuare   le   operazioni   di

installazione, di controllo, di ispezione e riparazione, sono formate

dall'Unioncamere sulla base dei dati  in  possesso  delle  Camere  di

commercio e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni

che provvedono alle relative comunicazioni, anche  mediante  tecniche

informatiche  e   telematiche.   L'Unioncamere   ne   cura   altresi'

l'aggiornamento e provvede alla divulgazione  delle  informazioni  in

esso contenute, anche mediante tecniche informatiche e telematiche.»; 

    i) all'articolo 3, comma 6, le parole «dall'articolo 1, comma 5),

lettera  b),  del  regolamento»  sono  sostituite   dalle   seguenti:

«dall'articolo 31, del Regolamento»  e  le  parole  «all'articolo  1,

comma 5), lettera c), dello stesso regolamento» sono sostituite dalle

seguenti: «dall'articolo 24, comma 5, dello stesso Regolamento»; 

    l) all'articolo 3, comma 7,  le  parole  «per  le  operazioni  di

montaggio e di riparazione» sono sostituite dalle seguenti:  «per  le

operazioni  di  installazione,   di   controllo,   di   ispezione   e

riparazione»; 

    m) all'articolo 3, il comma 8, e' sostituito dal seguente: 

      «8. Le modalita' per il rilascio delle  carte  tachigrafiche  e

per la tenuta del registro sono stabilite con  decreto  del  Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il  Ministro  dell'interno,

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili.»; 

    n) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole «delle officine

e dei montatori autorizzati di cui al  precedente  articolo  3»  sono

sostituite  dalle   seguenti:   «degli   installatori,   officine   e

costruttori   di   veicoli,   utilizzate   per   le   operazioni   di

installazione, di controllo, di ispezione e  riparazione  di  cui  al

precedente articolo 3,»; 

    o) all'articolo 4, comma 1, lettera c), le parole «dalle officine

e dai montatori» sono sostituite dalle seguenti: «dagli installatori,

officine e costruttori di veicoli». 

                               Art. 2 

 

 

                      Disposizioni transitorie 

 

  1. Fino alla data di  emanazione  dei  nuovi  decreti  ministeriali

previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto 31  ottobre  2003,

n. 361, come modificato dal presente decreto, rimangono in vigore  il

decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto  con  il

Ministro dell'interno, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  23  giugno

2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

26 luglio 2005, n. 172, recante modalita' per il rilascio delle carte

tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'articolo 3,

comma 8, del decreto ministeriale 31  ottobre  2003,  n.  361,  e  il

decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  10  agosto  2007,

pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  27

agosto 2007, n. 198, recante modalita' e condizioni per  il  rilascio

delle  omologazioni  dell'apparecchio  di  controllo,   delle   carte

tachigrafiche, nonche' delle  autorizzazioni  per  le  operazioni  di

primo montaggio e di intervento tecnico, ai  sensi  dell'articolo  3,

comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361. 

                               Art. 3 

 

 

                         Disposizioni finali 

 

  1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla  Commissione

europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto. 

                               Art. 4 

 

 

                 Clausola di invarianza finanziaria 

 

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto

non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

                               Art. 5 

 

 

                          Entrata in vigore 

 

  1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana. 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare. 

    Roma, 9 novembre 2021 

 

                             Il Ministro 

                      dello sviluppo economico 

                              Giorgetti 

 

 

                      Il Ministro dell'interno 

                              Lamorgese 

 

 

                       Il Ministro del lavoro 

                      e delle politiche sociali 

                               Orlando 

 

 

                  Il Ministro delle infrastrutture 

                    e della mobilita' sostenibili 

                             Giovannini 

 

Visto, il Guardasigilli: Cartabia 


Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022 

Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo

economico,  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali e del turismo, registrazione n. 84 

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