MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 novembre 2021, n. 242
Regolamento recante modifiche al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, per
l'adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel
settore dei trasporti su strada. (22G00012)
(GU n.34 del 10-2-2022)
Vigente al: 25-2-2022
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Vista la legge 13 novembre 1978, n. 727, concernente l'attuazione
del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo
codice della strada e, in particolare, l'articolo 179;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e dal decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219, riguardante il riordinamento
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e,
in particolare, l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 2, comma 2;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
31 ottobre 2003, n. 361, contenente disposizioni attuative del
regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998,
modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante
razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30;
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, recante
attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, di attuazione
delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di
guida;
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo
in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per
il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e
di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, relativo
alle disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto il decreto 7 marzo 2019 del Ministro dello sviluppo
economico, relativo alla ridefinizione dei servizi che il sistema
delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo
economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
febbraio 2016, recante disposizioni per l'organizzazione delle
risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia unica
per le ispezioni del lavoro;
Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei
trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del
Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'armonizzazione
di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione
del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche
necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del
conducente;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione
del 18 marzo 2016 che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, recante le prescrizioni per la
costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la
riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione
del 28 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016, recante le prescrizioni
per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la
riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti;
Ravvisata l'esigenza di assicurare l'uniforme applicazione delle
disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 165/2014 e nei
relativi regolamenti di esecuzione, raccordandole con le attribuzioni
gia' svolte dalle Camere di commercio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con nota n.
22648 del 27 ottobre 2020;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 31 ottobre 2003, n. 361, per l'adeguamento al Regolamento
(UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4
febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su
strada
1. Al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il titolo del decreto e' sostituito dal seguente:
«Disposizioni di adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai
tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.»;
b) all'articolo 1, comma 1, le parole «applicative del
Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998,
modificativo del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada»
sono sostituite dalle seguenti: «di adeguamento al regolamento (UE)
n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il
regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio
di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale»;
c) all'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo il numero 4) e'
aggiunto il seguente numero:
«5) il rilascio di chiavi di sicurezza e certificati digitali
per le carte tachigrafiche;»;
d) l'articolo 2, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si
applicano le definizioni di cui:
a) all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 165/2014;
b) all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE)
2016/799, cosi' come modificato dall'articolo 1 del regolamento di
esecuzione (UE) 2018/502.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende,
altresi', per:
a) «controllo periodico», un insieme di operazioni effettuate
per verificare il corretto funzionamento del tachigrafo, la
corrispondenza tra le impostazioni e i parametri del veicolo e
l'assenza di un eventuale collegamento del tachigrafo a dispositivi
di manipolazione;
b) «Regolamento»: il regolamento (UE) n. 165/2014 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai
tachigrafi nel settore dei trasporti su strada;
c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico,
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del
consumatore, e la normativa tecnica;
d) «Camere di commercio»: le Camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e
delle professioni;
e) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) «sistema informativo»: il sistema elettronico e telematico
delle Camere di commercio;
g) «gestore del sistema informativo»: la societa' InfoCamere
S.C.p.A. - Societa' Consortile di Informatica delle Camere di
Commercio Italiane per azioni;
h) «Autorita' di controllo»: le autorita' di controllo
deputate ai controlli di natura tecnico-amministrativa in materia di
lavoro e previdenza sociale e trasporto stradale o adibite o
autorizzate ai servizi di polizia stradale.»;
e) all'articolo 3, comma 2, le parole «per le operazioni di
montaggio e di riparazione» sono sostituite dalle seguenti: «agli
installatori, officine e costruttori di veicoli per le operazioni di
installazione, di controllo, di ispezione e riparazione»;
f) all'articolo 3, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le Autorita' di controllo sono quelle deputate alla
vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada,
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera f), del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ovvero quelle adibite
o autorizzate ai servizi di polizia stradale, ai sensi di quanto
disposto dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.»;
g) all'articolo 3, il comma 4, e' sostituito dal seguente:
«4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni
curano l'acquisizione dei dati relativi al registro, di cui
all'articolo 31 del Regolamento ed assicurano, attraverso il proprio
gestore del sistema informativo, il collegamento al sistema di
messaggistica TACHOnet, di cui all'articolo 3, del regolamento di
esecuzione (UE) n. 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016.»;
h) all'articolo 3, il comma 5, e' sostituito dal seguente:
«5. Le liste di cui all'articolo 24, comma 5, del Regolamento
dei soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di
installazione, di controllo, di ispezione e riparazione, sono formate
dall'Unioncamere sulla base dei dati in possesso delle Camere di
commercio e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni
che provvedono alle relative comunicazioni, anche mediante tecniche
informatiche e telematiche. L'Unioncamere ne cura altresi'
l'aggiornamento e provvede alla divulgazione delle informazioni in
esso contenute, anche mediante tecniche informatiche e telematiche.»;
i) all'articolo 3, comma 6, le parole «dall'articolo 1, comma 5),
lettera b), del regolamento» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 31, del Regolamento» e le parole «all'articolo 1,
comma 5), lettera c), dello stesso regolamento» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'articolo 24, comma 5, dello stesso Regolamento»;
l) all'articolo 3, comma 7, le parole «per le operazioni di
montaggio e di riparazione» sono sostituite dalle seguenti: «per le
operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e
riparazione»;
m) all'articolo 3, il comma 8, e' sostituito dal seguente:
«8. Le modalita' per il rilascio delle carte tachigrafiche e
per la tenuta del registro sono stabilite con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.»;
n) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole «delle officine
e dei montatori autorizzati di cui al precedente articolo 3» sono
sostituite dalle seguenti: «degli installatori, officine e
costruttori di veicoli, utilizzate per le operazioni di
installazione, di controllo, di ispezione e riparazione di cui al
precedente articolo 3,»;
o) all'articolo 4, comma 1, lettera c), le parole «dalle officine
e dai montatori» sono sostituite dalle seguenti: «dagli installatori,
officine e costruttori di veicoli».
Art. 2
Disposizioni transitorie
1. Fino alla data di emanazione dei nuovi decreti ministeriali
previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto 31 ottobre 2003,
n. 361, come modificato dal presente decreto, rimangono in vigore il
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
26 luglio 2005, n. 172, recante modalita' per il rilascio delle carte
tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'articolo 3,
comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, e il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27
agosto 2007, n. 198, recante modalita' e condizioni per il rilascio
delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte
tachigrafiche, nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di
primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3,
comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione
europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 9 novembre 2021
Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando
Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e del turismo, registrazione n. 84
Nessun commento:
Posta un commento