DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 56
Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze armate «Triennio 2019-2021». (22G00065)
(GU n.126 del 31-5-2022 - Suppl. Ordinario n. 21)
Vigente al: 15-6-2022
Titolo I
FORZE ARMATE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con
carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del
Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonche' il
personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti
civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le
Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettere A) e B) e comma 2, e all'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le
procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze
di polizia ad ordinamento militare, nonche' delle Forze armate in
precedenza indicate;
Visto il comma 12, dell'articolo 7, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, che dispone: «La disciplina emanata con i
decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata
triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai
termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva
efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti
successivi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.
40, recante recepimento del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed
economico 2016-2018;
Visto lo schema di provvedimento riguardante il personale non
dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica),
concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 23 dicembre 2021 dalla
delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della difesa,
dalle Sezioni COCER Esercito, Marina e Aeronautica;
Visti l'articolo 1, commi 436, 437 e 440 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, l'articolo 1, commi 959 e 996, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, l'articolo 30, commi 7-quater, 7-quinquies e 7-septies del
decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e l'articolo 1, commi 604 e 605
della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195;
Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze armate e'
stato concertato da tutte le Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica
del Consiglio centrale di rappresentanza e, che pertanto, non
sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso
prevista dall'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo n. 195 del
1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2022 con la quale e' stato approvato, ai sensi
del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in
assenza delle osservazioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 7,
del citato decreto lo schema di provvedimento riguardante il
personale non dirigente delle Forze armate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e della difesa;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto
si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021,
al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare,
incluse le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in
servizio permanente.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei
benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento
dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto
della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del
predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli
effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della
Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque
riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede
di definizione delle risorse contrattuali.
Art. 2
Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla
seguente tabella.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla
seguente tabella.
Parte di provvedimento in formato grafico
3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla
seguente tabella.
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e
3, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale,
conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.
193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile
di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni,
e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento
complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale
in servizio all'estero.
5. I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono
l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale
indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018,
n. 40 e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la
ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di
riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.
Art. 4
Importo aggiuntivo pensionabile
1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo
aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, come integrate
dall'articolo 10, comma 7-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili
lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 5
Assegno funzionale
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure
dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e riferite al
Primo Luogotenente nella qualifica apicale, Sergente Maggiore Capo,
dopo 4 anni dall'attribuzione della qualifica speciale, e Caporal
Maggiore Capo Scelto, dopo quattro anni dall'attribuzione della
qualifica speciale, sono incrementate di euro 12,00 annui.
Art. 6
Importi una tantum
1. E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum
nelle misure annue indicate nella seguente tabella:
=======================================
| 2019 | 2020 | 2021 |
+===========+=============+===========+
|euro 17,39 | euro 278,45 |euro 54,76 |
+-----------+-------------+-----------+
2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in
relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure annue
su dodici mensilita'. La frazione di mese superiore a quindici giorni
da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene
conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a quindici giorni e
dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare
per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di
interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
Art. 7
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. A decorrere dal 2022, le risorse destinate al fondo per
l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171,
sono incrementate di euro 4.223.055.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno
successivo.
4. Le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impiego del personale nelle attivita' operative
e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;
c) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva per
il miglioramento dei servizi;
d) compensare l'impiego in compiti o incarichi che comportino
l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagio;
e) compensare la presenza qualificata.
5. La determinazione dei criteri per la destinazione e
l'utilizzazione delle risorse del fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali, secondo le modalita' previste dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171,
contempla la totalita' delle singole voci di cui al comma 4 ovvero
parte di esse.
Art. 8
Lavoro straordinario
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a
decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il
lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 sono rideterminate
negli importi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 9
Compenso forfetario di impiego e di guardia
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso
forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla
seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso
forfetario di guardia sono rideterminate negli importi di cui alla
seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 10
Trattamento di missione
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:
a) l'indennita' di missione prevista dall'articolo 1, primo
comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui
all'articolo 1 del presente decreto e' rideterminata in euro 24,00;
b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici
ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro
30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per
incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di
un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al
personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i
pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne
consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della
vigente normativa. E' consentito il rimborso del documento fiscale
con dicitura «pasto completo».
2. Al personale delle musiche d'ordinanza comandato in missione
fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci
unita', e' dovuto il trattamento di missione di cui all'articolo 1
della legge 18 dicembre 1973, n. 836, in luogo della indennita'
supplementare di marcia prevista dall'articolo 8 della legge 23 marzo
1983, n. 78.
Art. 11
Orario di lavoro
1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per
sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31
dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, a compensazione della sola ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare dell'Esercito italiano che, in considerazione dei
compiti assegnati dalle disposizioni di legge, e' tenuto, al termine
del normale orario di servizio, ad assicurare la propria
disponibilita' per l'impiego in assetti di livello plotone da trarre
dai reggimenti del genio distribuiti sul territorio nazionale o in
nuclei di ricognizione, e' corrisposta un'indennita' di prontezza
operativa giornaliera nella misura di euro 8,00. Il personale
comandato in prontezza operativa e' assoggettato all'obbligo di
rientro secondo le esigenze operative e comunque entro un tempo
massimo di sei ore. Per ragioni di servizio l'Amministrazione puo'
ricorrere all'istituto della prontezza operativa per esigenze di
almeno dodici ore consecutive. Le giornate di prontezza operativa non
possono essere superiori a dodici giornate feriali e due festive nel
mese. Detto istituto non e' cumulabile con l'indennita' di
reperibilita' di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52.
3. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi
collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78,
oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, e' da
considerarsi in servizio.
4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 e' cosi' sostituito: «Il personale
inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del
turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo
necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento
dello stesso. Qualora i viaggi per il raggiungimento della sede di
svolgimento del servizio o per il rientro in sede si svolgano in
giornata festiva, il personale ha diritto al recupero dell'intera
giornata festiva indipendentemente dalla durata e dalla tipologia
della prestazione lavorativa. Il personale inviato in missione,
qualora il servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre
ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non
inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato
anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.»
Art. 12
Indennita' di rischio
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le
indennita' giornaliere di rischio di cui:
a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente
della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attivita' di servizio
comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli
alla salute o all'incolumita' personale, sono rideterminate nei
seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico
b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente
della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono
rideterminate nei seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 13
Indennita' di impiego operativo ai sensi della legge 23 marzo 1983,
n. 78 e altre indennita'
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022,
l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 140 per
cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022,
l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 9,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009,
n. 52, e' elevata al 140 per cento.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare in possesso di brevetto militare di incursore o
operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e
subacquei, nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori,
l'indennita' di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo
1983, n. 78 e' rideterminata nella misura del 190 per cento della
indennita' d'impiego operativo di base, stabilita in relazione al
grado e all'anzianita' di servizio militare.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare in possesso dei brevetti di «acquisitore
obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185°
reggimento paracadutisti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il
4° reggimento alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i
Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze
speciali, compete un'indennita' supplementare mensile nella misura
del 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare in possesso del brevetto militare di incursore o
di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» ed in servizio presso i
Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze
speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato
Maggiore della Difesa, oltre all'indennita' supplementare mensile di
cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di
cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi
3 e 4, compete un'indennita' supplementare mensile per operatore di
Forze Speciali nella misura mensile di euro 120,00.
6. Il personale militare in possesso del brevetto di incursore o di
«acquisitore obiettivi» o di «ranger», mantiene il trattamento di cui
all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4,
anche se impiegato, per finalita' ed in operazioni/esercitazioni che
richiedano l'espletamento delle attivita' tipiche delle Forze
Speciali, presso altri comandi ed unita' operative delle Forze armate
nonche' presso altre amministrazioni.
7. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare in possesso di abilitazione anfibia e in servizio
presso unita' con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie,
compete una indennita' supplementare mensile nella misura del 70 per
cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
8. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare in possesso di qualifica anfibia alfa,
propedeutica alla successiva abilitazione e in servizio presso unita'
con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, compete una
indennita' supplementare mensile nella misura del 40 per cento
dell'indennita' di impiego operativo di base.
9. Al personale militare non in possesso di abilitazione anfibia e
in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da sbarco o
anfibie, compete, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione
ad operazioni ed esercitazioni, un'indennita' supplementare
giornaliera nella misura mensile del 60 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base.
10. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare in servizio presso il 32° Stormo, il 41°
reggimento Cordenons, i Gruppi di Volo, i Reparti e i Servizi con
sede nelle stazioni di Luni, Catania e Grottaglie, in possesso della
qualifica di operatore sensori APR, facenti parte degli equipaggi
operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e comando
per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto, di peso superiore
ai venti chilogrammi, di cui all'articolo 246 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, l'indennita' mensile di impiego operativo di
cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e'
elevata al 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo di
base.
11. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure
percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983,
n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155, 170 e 185 per cento
dell'indennita' di impiego operativo di base.
12. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare qualificato soccorritore marittimo e imbarcato
sulle unita' navali iscritte nel quadro del naviglio militare per
assolvere i compiti di soccorritore marittimo, e' corrisposta una
indennita' supplementare mensile in misura pari al 20 per cento
dell'indennita' di impiego operativo di base.
13. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare abilitato aerocontrollore e imbarcato sulle unita'
navali iscritte nel quadro del naviglio militare, per assolvere i
compiti di controllore aeromobili, compete un'indennita'
supplementare mensile, con riferimento alle indennita' di impiego
operativo di base, nelle seguenti misure percentuali, in relazione al
livello di abilitazione posseduto:
a) alfa, 70 per cento;
b) bravo, 50 per cento;
c) charlie, 30 per cento;
d) delta, 20 per cento.
14. L'indennita' supplementare mensile di cui al comma 13, nella
misura percentuale riferita al livello alfa, e' altresi' corrisposta,
al personale militare abilitato controllore del traffico aereo e
imbarcato sulle unita' portaeromobili, per assolvere i compiti di
controllore del traffico aereo.
15. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022,
l'indennita' giornaliera prevista per il personale militare delle
Forze Armate impiegato in turni continuativi, di cui all'articolo 4,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
255, come incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2002, n. 163, e' rideterminata in euro 4,10.
16. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare dell'Esercito, in possesso di qualifica cyber e in
servizio presso il Reparto Sicurezza Cibernetica, il Comando C4
Esercito, nelle unita' Computer Incident Response Team dei
Battaglioni Trasmissioni, nei Nuclei Cyber Security dei Reggimenti
Trasmissioni e il VI Reparto dello Stato Maggiore Esercito, e'
corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40
per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
17. L'indennita' di cui al comma 16 e' corrisposta, altresi', con
la stessa decorrenza:
a) al personale militare della Marina e delle Capitanerie di
Porto in possesso di qualifica cyber e in servizio rispettivamente
presso la Sezione Cyber Defence dello Stato Maggiore della Marina, il
Comando C4S e i Centri Telecomunicazioni ed Informatica della Marina
militare e presso il Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;
b) al personale militare dell'Aeronautica militare in possesso di
qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sistemi Informativi
Automatizzati, il Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi Comando e
Controllo, il Reparto Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica e
la terza Divisione del Comando Logistico di Roma;
c) al personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica in possesso di qualifica cyber nel settore della
cyber sicurezza e in servizio presso il VI Reparto dello Stato
Maggiore Difesa, il Reparto Cyber Operations, il Reparto Sicurezza e
Cyber Defence e il Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete e
presso l'Ufficio Cyber Intelligence del Centro Intelligence
interforze.
18. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare in possesso di abilitazione avanzata aeromobile e
in servizio presso il 66° reggimento fanteria aeromobile Trieste, e'
corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 20
per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
19. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare in possesso della qualifica di fuciliere dell'aria
e in servizio presso il 16° Stormo di Martina Franca e il 9° Stormo
di Grazzanise, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in
misura pari al 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di
base.
20. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 al
personale militare in servizio presso le unita' dei bersaglieri,
l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 160 per
cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
21. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare, limitatamente ai giorni di effettivo servizio
collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di
truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di
almeno 4 ore, comprese le attivita' formative, spetta l'indennita'
supplementare di marcia, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge
23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento
dell'indennita' d'impiego operativo di base.
22. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare imbarcato su navi militari in armamento e in
allestimento e' corrisposta nei giorni di navigazione, purche' di
durata non inferiore alle 4 ore continuative, l'indennita'
supplementare di fuori sede, di cui all'articolo 10, comma 4, della
legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento
dell'indennita' di impiego operativo di base. Tale indennita' e'
corrisposta altresi' nei giorni di sosta quando la nave si trova
fuori dalla sede di assegnazione.
23. L'indennita' supplementare giornaliera di cui al comma 22 viene
corrisposta anche al personale che raggiunge l'Unita' Navale in
posizione di fuori sede.
24. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, agli
Ufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di
Meteorologia Aeronautica e ai Sottufficiali dell'Aeronautica militare
in possesso della qualifica di Meteorologia, effettivamente
impiegati, in relazione alle qualifiche possedute, in posizioni
organiche del Comparto Meteorologico dell'Aeronautica militare e che
svolgono attivita' operative legate alla specifica qualifica, e'
corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40
per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
Art. 14
Indennita' di presenza festiva
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare:
a) che presta attivita' lavorativa in un giorno festivo, matura
l'indennita' di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, nella misura
giornaliera di euro 14,00;
b) chiamato a prestare attivita' lavorativa nei giorni di Natale,
26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1° maggio, 2
giugno e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita', in luogo
dell'indennita' di cui alla lettera a), un compenso giornaliero nella
misura di euro 40,00.
Art. 15
Indennita' per servizio aviolancistico
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare in possesso del brevetto militare di paracadutismo
che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per
addestramento e operazioni, e' impiegato in qualita' di direttore di
lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o
departure airfield control, e' corrisposta l'indennita' per servizio
aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.
2. L'emolumento di cui al precedente comma 1 non compete ai gruppi
sportivi di specialita'.
Art. 16
Indennita' di servizio aereo
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare che espleta funzioni di controllore del traffico
aereo o di assistente al traffico aereo, in maniera continuativa o
discontinua, anche nell'ambito del normale orario di servizio,
impiegato in turni operativi presso un ente dei servizi informazioni
aeronautiche o un ente dei servizi del traffico aereo, ivi compresi i
Servizi di Coordinamento e Controllo dell'Aeronautica Militare, e'
dovuta un'indennita' di presenza pari a:
a) euro 15,00, per le funzioni di assistente al traffico aereo;
b) euro 20,00, per le funzioni di controllore del traffico aereo.
2. La presenza di cui al comma 1 e' maturata per ogni 8 ore di
impiego cumulativo in turnazione operativa.
3. L'indennita' di cui al comma 1, lettera b), e' rideterminata
nella misura di:
a) euro 40,00 per il personale che espleta funzioni di controllo
del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono
un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare,
attestati dall'autorita' competente di ciascun aeroporto, superiore a
2000;
b) euro 60,00 per il personale che espleta funzioni di controllo
del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono
un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare,
attestati dall'autorita' competente di ciascun aeroporto, superiore a
4000.
4. L'indennita' di servizio traffico aereo non e' cumulabile con
l'indennita' di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 24
ottobre 1979, n. 511 convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1979, n. 635 e con l'indennita' per il personale impiegato
in turni continuativi di cui all'articolo 13, comma 15, del presente
decreto.
5. Ai fini della corretta corresponsione dell'indennita' di
servizio aereo, per movimento di aeromobile si intendono gli
attraversamenti, nonche' gli atterraggi e i decolli che interessano
lo spazio aereo e gli aeroporti di competenza dei servizi di cui al
comma 1.
Art. 17
Indennita' mensile artificieri
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare in possesso della qualifica di operatore
improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions
disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente
impiegato in posizione organica per la quale e' richiesta una di
dette qualifiche, e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro
100,00.
2. L'indennita' di cui al comma 1, compete altresi' al personale in
possesso delle predette qualifiche e in servizio, in qualita' di
istruttore, presso il Centro di Eccellenza Counter IED.
3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con le
indennita' di cui all'articolo 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del
presente decreto.
Art. 18
Indennita' per soccorritori alpini
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare in possesso di qualifica di «operatore soccorso
alpino militare» (OSAM) o «tecnico soccorso alpino militare» (TESAM),
in servizio presso comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti
delle Truppe Alpine e impiegati per il soccorso alpino, e'
riconosciuta l'indennita' giornaliera di euro 6,00 in occasione dello
svolgimento di attivita' operative o di mantenimento dell'efficienza
operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.
Art. 19
Licenza e riposo solidale
1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di
consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza armata di
assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di
salute, necessitano di cure costanti:
a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente
le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro
giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale,
rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre
1977, n. 937.
2. La cessione di cui al comma 1:
a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere sottoposta
a condizione o a termine e non e' revocabile;
b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire
la riservatezza dei dati personali, e puo' essere effettuata sia
mediante cessione diretta sia con sistemi centralizzati, secondo
procedure definite dall'Amministrazione entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del
parere della rappresentanza centrale dei militari ai sensi
dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 255.
3. Il militare ricevente:
a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione
deve presentare al Comando di appartenenza adeguata certificazione,
comprovante lo stato di necessita' di cui al comma 1, rilasciata da
struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche
consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di
centoventi giorni annui;
c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito
dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di
riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, allo stesso
spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti
con quest'ultima.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella
disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle necessita' che
hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari
i termini previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, per la fruizione della licenza
ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il
riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti
devono essere restituiti dal ricevente, secondo le modalita' definite
ai sensi del comma 2, lettera b), se ancora utilmente fruibili
secondo i termini di cui al precedente comma 4. Resta esclusa ogni
possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.
Art. 20
Trattamento economico di trasferimento
1. Il personale trasferito d'autorita' che, ove sussista l'alloggio
di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed
abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere
il rimborso:
a) del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00
mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque,
per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di
formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;
b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa
dell'effettiva consegna dell'alloggio temporaneamente non disponibile
per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro
1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa
presentazione di formale contratto di deposito o di fattura
quietanzata.
2. Nelle stesse condizioni indicate al comma 1 il personale ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei
benefici e comunque non oltre i sei mesi.
Art. 21
Tutela della genitorialita'
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti
disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di
servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti
dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di eta' per
provvedere alle materiali esigenze del minore;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il
padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di
eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta'
del figlio, per la madre dal servizio notturno o da servizi
continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni
monoparentali da servizi continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni
monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al
compimento del dodicesimo anno di eta' del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in
servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il
consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a
tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi
continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi;
f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che
assistono un soggetto disabile per il quale risultano gia' godere
delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri
vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di
eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu'
vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si
svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei
riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi articolati
sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo
dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010,
n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di
servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza
alle attivita' scolastiche a casa richiesta dal piano didattico
personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate
dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n.
170 del 2010.
3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro
la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza
straordinaria. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di licenza
straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo
ingresso del bambino nella famiglia.
Art. 22
Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere
1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla
violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo
24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il
diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di
protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza
straordinaria da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di
tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione
certificato, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo
del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo,
la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilita', e' tenuta a
farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo almeno sette
giorni prima della decorrenza della licenza, con l'indicazione
dell'inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la
certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente e' attribuito il
trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale
periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio nonche'
della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima
mensilita'.
4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della
riservatezza della condizione di cui al comma 1.
Art. 23
Licenza per aggiornamento scientifico
1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria
specializzazione professionale, possono essere autorizzati a
usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto
giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza
straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394:
a) gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
b) i militari in servizio permanente la cui iscrizione
obbligatoria a un albo professionale o a un elenco professionale sia
imposta per legge ai fini dello svolgimento della specifica attivita'
di servizio a beneficio esclusivo dell'Amministrazione
d'appartenenza, qualora la stessa non provveda in proprio o
attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni all'aggiornamento
scientifico della specifica specializzazione professionale.
Titolo II
Art. 24
Disposizioni finali
1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad
applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti
provvedimenti di concertazione recepiti con decreto del Presidente
della Repubblica.
Art. 25
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e
all'onere indiretto rilevato ai sensi dell'articolo 17, comma 7,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, complessivamente pari a
612.741.311 euro per l'anno 2022 e a 294.899.870 euro a decorrere
dall'anno 2023, si provvede:
a. quanto a 317.841.441 euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;
b. quanto a euro 294.899.870 annui a decorrere dall'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 aprile 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Guerini, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri,
registrazione n. 1283
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 57
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia
ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021». (22G00066)
(GU n.126 del 31-5-2022 - Suppl. Ordinario n. 21)
Vigente al: 15-6-2022
Titolo I
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con
carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del
Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento
militare, nonche' il personale delle Forze armate, con esclusione dei
rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed
ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria), per le Forze di
polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed
Aeronautica);
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali
e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare in precedenza indicate;
Visto il comma 12, dell'articolo 7, del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, nel testo introdotto dall'articolo 63,
comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che
dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della
Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte
economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti
dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di
entrata in vigore dei decreti successivi»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in
data 2 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17
luglio 2019, recante «Individuazione della delegazione sindacale che
partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale,
per il triennio 2019-2021, riguardante il personale non dirigente
delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e
Corpo della Polizia Penitenziaria)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.
39, recante recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico
2016-2018»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato e Corpo di polizia penitenziaria) per il triennio 2019-2021,
sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 23 dicembre 2021 dalla
delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale:
per la Polizia di Stato:
SIULP;
SAP;
Federazione COISP;
SIAP;
FSP Polizia di Stato - gia' UGL Polizia di Stato - ES-LS;
SILP CGIL;
per il Corpo di polizia penitenziaria:
SAPPE;
OSAPP;
UILPA PP;
SINAPPe;
USPP;
CISL FNS;
CGIL FP/PP;
FSA CNPP;
Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) per
il triennio 2019-2021, concertato - ai sensi delle richiamate
disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data
23 dicembre 2021 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo
della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla
Sezione COCER guardia di finanza;
Visti l'articolo 1 commi 436, 437 e 440 della legge 30 dicembre
2018 n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019 n.
160, l'articolo 1, commi 959 e 996, della legge 30 dicembre 2020 n.
178, l'articolo 30, commi 7-quater, 7-quinquies e 7-septies del
decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 e l'articolo 1,
commi 604 e 605 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195
del 1995;
Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e' stata sottoscritta da tutte le
organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema
di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare e'
stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di
finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non
sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso
ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2022 con la quale sono stati approvati, ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195
del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in
assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo
articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale
non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo
schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare in precedenza indicati;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa e della
giustizia;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il
presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31
dicembre 2021, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di
polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del
personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei
benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al
trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato
(I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici
importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori
tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta
per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta
anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla
legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
Art. 2
Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori
annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori
annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori
annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e
3, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale,
conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.
193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile
di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni,
e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento
complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale
in servizio all'estero.
5. I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono
l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale
indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018,
n. 39, e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi
contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre
analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.
Art. 4
Indennita' pensionabile
1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita'
pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate
nei seguenti importi mensili lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 5
Assegno funzionale
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure
dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e riferite al
sostituto commissario «coordinatore», al sovrintendente capo
«coordinatore» dopo quattro anni dall'attribuzione della
denominazione e all'assistente capo «coordinatore» dopo quattro anni
dall'attribuzione della denominazione, sono incrementate di euro
12,00 annui.
Art. 6
Importi una tantum
1. E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum
nelle misure annue indicate nella seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 e' corrisposto in
relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure su 12
mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al
riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle
frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali
non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o
congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione
della prestazione lavorativa.
Art. 7
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. A decorrere dall'anno 2022, per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza
dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive
modificazioni, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse
economiche annue:
a) per la Polizia di Stato: euro 3.179.999;
b) per la Polizia penitenziaria: euro 220.126.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno
successivo.
Art. 8
Lavoro straordinario
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a
decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il
lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono rideterminate
negli importi di cui alla presente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 9
Trattamento di missione
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:
a) l'indennita' di missione prevista dall'articolo 1, primo
comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui
all'articolo 1 del presente decreto e' rideterminata in euro 24,00;
b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici
ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro
30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per
incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di
un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al
personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i
pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne
consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della
vigente normativa. E' consentito il rimborso del documento fiscale
con dicitura «pasto completo».
Art. 10
Orario di lavoro
1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per
sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31
dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00.
Art. 11
Indennita' di rischio
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale di cui all'articolo 1 le indennita' giornaliere di rischio
di cui:
a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente
della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attivita' di servizio
comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli
alla salute o all'incolumita' personale, sono rideterminate nei
seguenti importi:
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b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente
della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono
rideterminate nei seguenti importi:
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Art. 12
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di
volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennita'
supplementari
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative
all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, le indennita' di
impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di
pilotaggio, di imbarco e di marcia, nonche' le relative indennita'
supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalita'
applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le
diverse indennita', agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il
personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni
operative.
2. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi
collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78,
oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, e' da
considerarsi in servizio.
Art. 13
Indennita' di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale
di sicurezza (NOCS)
1. L'indennita' mensile di impiego per il personale del Nucleo
operativo centrale di sicurezza di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e' rideterminata
dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 1° gennaio 2022, in relazione
alla qualifica e all'anzianita' di servizio, nella misura indicata
nella seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' cumulabile anche con
l'indennita' mensile pensionabile, secondo le modalita' e le misure
previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505.
3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del
Nucleo centrale operativo di sicurezza non in possesso della
qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e
sanitari, e' corrisposta l'indennita' di cui al medesimo comma 1,
limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed
esercitazioni.
Art. 14
Indennita' di presenza notturna e festiva
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia
penitenziaria:
a) impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le
ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' rideterminata
nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora;
b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 301, e' rideterminata nella misura giornaliera di euro
14,00.
Art. 15
Indennita' per servizio aviolancistico
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto militare di
paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico
per addestramento e operazioni, e' impiegato in qualita' di direttore
di lancio o addetto alla sicurezza lancio, e' corrisposta
l'indennita' per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di
euro 15,00.
Art. 16
Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle Forze di
polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica
sicurezza
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022,
nell'ambito delle attivita' delle Forze di polizia a competenza
generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale
della Polizia di Stato in servizio presso gli Uffici di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 3 e 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, spetta
un'indennita', per turno di servizio, di euro 5,00 per le fasce
serali e di euro 10,00 per le fasce notturne, in relazione
all'effettivo impiego nei servizi esterni di pronto intervento e
soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla base di
ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative delle
questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati
distaccati di pubblica sicurezza e dalle sale operative o dalle sale
radio degli uffici di Specialita'. Nelle fasce serali e notturne sono
ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie dalle 19 alle 01, ovvero
dalle 18 alle 24 o dalle 19 alle 24, e le fasce orarie dalle 01 alle
07, ovvero dalle 24 alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07.
2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta anche al personale che
nelle medesime fasce orarie presta servizio nelle sale operative di
cui al medesimo comma 1 e concorre al dispositivo di controllo del
territorio a supporto delle unita' operative esterne.
3. L'indennita' di cui al comma 1 spetta anche al personale in
servizio negli uffici ivi indicati che, nelle stesse fasce orarie,
con turni di servizio di durata non inferiore alle tre ore
continuative, sulla base di ordini formali di servizio, concorre al
dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unita'
operative esterne sotto il coordinamento delle sale operative di cui
al medesimo comma.
4. Al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo
del territorio organizzati in turni continuativi nelle fasce di cui
al comma 1, l'indennita' di cui al medesimo comma viene corrisposta
in ragione dei turni di servizio effettuati.
5. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con
l'indennita' di missione e con le indennita' di ordine pubblico di
cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n.164, ferme restando le disposizioni adottate, in via
eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attivita' di
controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle
prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da
COVID-19, per le quali e' attribuito il compenso per le attivita' di
controllo del territorio e l'indennita' di ordine pubblico.
6. Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale
della pubblica sicurezza e' stabilito annualmente, tenendo conto
degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente
articolo, il numero dei turni in relazione ai quali puo' essere
corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione
degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute o
straordinarie di funzionalita' ed efficacia delle attivita'
istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie.
Art. 17
Indennita' per il personale in possesso
di qualifiche professionali nel settore cyber
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche
professionali nel settore cyber, individuate con decreto del Capo
della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in
servizio nelle strutture centrali e periferiche dell'Organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei
servizi di telecomunicazioni, impiegato nei servizi di protezione
informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse
nazionale e nella tutela della sicurezza delle reti, di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 per ogni giorno di
effettivo impiego.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, altresi', con la
stessa decorrenza al personale della Polizia di Stato, in possesso
delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato, presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza e gli Uffici di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in attivita' di protezione
delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici, delle
comunicazioni elettroniche e di risposta agli eventi di sicurezza
informatica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
3. Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale
della pubblica sicurezza e' stabilito annualmente, tenendo conto
degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente
articolo, il numero delle giornate in relazione alle quali puo'
essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di
rimodulazione delle stesse per corrispondere ad esigenze sopravvenute
o straordinarie di funzionalita' ed efficacia delle attivita'
istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie.
Art. 18
Indennita' di specificita' del Corpo di polizia penitenziaria
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi
organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di
vigilanza ed osservazione detenuti nelle sezioni detentive, di
traduzione o di piantonamento di detenuti, nonche' al personale
individuato ai sensi dell'articolo 45, decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 spetta un'indennita', per ciascun
turno di servizio, non inferiore alle tre ore continuative, di euro
1,50.
2. Con determinazioni del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria e del Capo Dipartimento della
Giustizia Minorile e di Comunita' sono stabiliti annualmente, tenendo
conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente
articolo, il numero dei rispettivi turni in relazione ai quali puo'
essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di
rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute
e straordinarie di funzionalita' ed efficacia delle attivita'
istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie.
Art. 19
Indennita' 41-bis vigilanza detenuti sottoposti al regime previsto
dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi
organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di
sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti
al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro
14,00 non cumulabile con l'indennita' per servizi esterni.
Art. 20
Indennita' mensile artificieri
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale della Polizia di Stato specializzato artificiere, in
possesso della qualifica di operatore improvised explosive device
disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive
ordnance disposal (EOD) ovvero artificiere antisabotaggio ed
effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta e'
attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00.
Art. 21
Indennita' per soccorritori alpini
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni di soccorso
alpino, in dipendenza del Centro Addestramento Alpino della Polizia
di Stato e in possesso delle qualifiche operativo professionali di
alpinista, sci alpinista ed esperto manovratore di corde, nonche' ai
conduttori cinofili della squadra unita' cinofile a carattere
speciale per la ricerca di persone in valanga e in superficie
impiegati in operazioni di ricerca e soccorso, e' riconosciuta
l'indennita' giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento
delle attivita' operative o di mantenimento dell'efficienza operativa
esterne, di durata non inferiore a tre ore.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta anche al personale
abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in montagna impiegato
in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore.
Art. 22
Congedo e riposo solidale
1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di
consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di
assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di
salute, necessitano di cure costanti:
a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente
le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro
giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale,
rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre
1977, n. 937.
2. La cessione di cui al comma 1:
a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere sottoposta
a condizione o a termine e non e' revocabile;
b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire
la riservatezza dei dati personali, e puo' essere effettuata sia
mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo
procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, a seguito di
contrattazione collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
sindacale recepito con il presente decreto.
3. Il dipendente ricevente:
a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione
deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata
certificazione, comprovante lo stato di necessita' di cui al comma 1,
rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche
consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di
centoventi giorni annui;
c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito
dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di congedo ordinario e di
riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, allo stesso
spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti
con quest'ultima.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella
disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle necessita' che
hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari
i termini previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 per la fruizione del congedo ceduto e
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo
ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti
devono essere restituiti dal dipendente ricevente, se ancora
utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa
ogni possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.
Art. 23
Trattamento economico di trasferimento
1. Il personale trasferito d'autorita' che, ove sussista l'alloggio
di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, e
abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere
il rimborso:
a) del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00
mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque,
per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di
formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;
b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa
dell'effettiva consegna dell'alloggio temporaneamente non disponibile
per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro
1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa
presentazione di formale contratto di deposito o di fattura
quietanzata.
2. Nelle stesse condizioni indicate al comma 1, il personale ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei
benefici e comunque non oltre i sei mesi.
Art. 24
Tutela della genitorialita'
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si
applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta
degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa
Amministrazione, con figli fino a sei anni di eta' per provvedere
alle materiali esigenze del minore;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il
padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di eta'
del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta'
del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi
articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni
continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni
monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al
compimento del dodicesimo anno di eta' del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in
servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il
consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a
tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni
continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei turni;
f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che
assistono un soggetto disabile per il quale risultano gia' godere
delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri
vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di
eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu'
vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si
svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei
riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in turni continuativi articolati
sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo
dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010,
n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di
servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza
alle attivita' scolastiche a casa richiesta dal piano didattico
personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate
dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n.
170 del 2010.
3. Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro
la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di congedo per
paternita'. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di congedo
straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo
ingresso del bambino nella famiglia.
Art. 25
Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere
1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla
violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo
24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il
diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di
protezione per un periodo massimo di novanta giorni di congedo
straordinario da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di
tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione
certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del
periodo massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo,
la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilita', e' tenuta a
farne richiesta scritta al dirigente dell'Ufficio ove presta servizio
almeno sette giorni prima della decorrenza del congedo, con
l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a
produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di congedo, alla dipendente e' attribuito il
trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale
periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio nonche'
della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima
mensilita'.
4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della
riservatezza della condizione di cui al comma 1.
Art. 26
Congedo parentale
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i periodi di congedo parentale
previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono
computati nell'anzianita' di servizio, compresi gli effetti relativi
alla maturazione del congedo ordinario e alla tredicesima mensilita'.
Art. 27
Congedo per aggiornamento scientifico
1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria
specializzazione professionale, possono essere autorizzati a
usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto
giorni di congedo annuo nell'ambito dei periodi di congedo
straordinario di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:
a) i funzionari appartenenti alle carriere dei medici e dei
medici veterinari;
b) il personale tenuto a rispettare obblighi formativi per
l'aggiornamento scientifico e per il mantenimento dell'iscrizione
all'albo o a un elenco professionale, ai fini dello svolgimento delle
proprie specifiche attribuzioni a beneficio esclusivo della Forza di
polizia di appartenenza, qualora l'Amministrazione non vi provveda in
proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni.
Art. 28
Congedo ordinario
1. Ai fini di una efficace pianificazione della fruizione, il
congedo ordinario puo' essere scaglionato in piu' periodi, garantendo
il godimento di almeno 4 settimane di congedo annuale, di cui almeno
2 settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, elevate a 3
settimane per il personale con oltre 25 anni di servizio.
2. La concessione o il diniego del congedo richiesto deve essere
comunicato al dipendente in forma scritta entro un termine congruo
dalla presentazione dell'istanza, tenuto anche conto delle eventuali
esigenze prospettate dall'interessato. Qualora l'istanza sia stata
presentata almeno sessanta giorni prima della data di inizio del
congedo, la concessione o il diniego deve essere comunicato al
dipendente almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo di
congedo richiesto.
3. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre e in occasione delle
festivita' natalizie e pasquali, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2
giugno, del 1° novembre e dell'8 dicembre, in deroga ai termini
stabiliti dal comma 2, le Amministrazioni predispongono, con congruo
anticipo, una pianificazione delle esigenze del personale sulla base
delle istanze presentate comunicando agli interessati la concessione
o il diniego almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di
congedo richiesto.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le
Amministrazioni provvedono:
a) a vigilare sul rispetto dei termini di cui all'articolo 9,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2018, n. 39, nell'ottica di un equo contemperamento delle necessita'
personali del dipendente e delle esigenze di servizio
dell'Amministrazione, pianificandone la fruizione con congruo
anticipo rispetto alla scadenza, sulla base delle esigenze di
servizio e delle istanze del personale;
b) a programmare la fruizione del congedo ordinario residuo,
anche d'ufficio, sia per garantire l'effettivo reintegro delle
energie psico-fisiche del personale, in considerazione della
specificita' delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di
polizia, sia per renderne sistematica la pianificazione ai fini del
buon andamento degli Uffici e del corretto godimento, da parte degli
interessati, anche in vista del futuro collocamento a riposo.
Art. 29
Congedi straordinari e aspettativa
1. La disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e' sostituita
dalla seguente:
«3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio
in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita'
anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.
Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu'
favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia
sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
lesione subita o della infermita' contratta, competono gli emolumenti
di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui
non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non
vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa
Amministrazione o in altre amministrazioni, ovvero nel caso in cui
non venga attivata la procedura di utilizzo del personale in servizi
d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa, previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339,
come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e dal decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la meta' delle somme
corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di
aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese
continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla ripetizione
qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio
intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento
in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli
altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del
raggiungimento del predetto limite massimo.».
Art. 30
Modifiche a disposizioni normative concernenti le relazioni sindacali
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Oltre al Comitato in materia di pari opportunita', presso
ciascuna Amministrazione sono costituite, per la verifica e la
formulazione di proposte, le sottoindicate commissioni, a livello
centrale e periferico:
a) Commissione per il benessere del personale, con competenza in
materia di qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci,
attivita' di protezione sociale e di benessere del personale;
b) Commissione per le pari opportunita' nel lavoro e nello
sviluppo professionale, solo a livello periferico;
c) Commissione automezzi, tecnologia e informatica;
d) Commissione per l'istruzione e lo sviluppo professionale del
personale, con competenza sugli indirizzi generali per
l'individuazione degli obiettivi formativi in materia di formazione e
aggiornamento del personale.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti
parole: «Al fine di realizzare un sistema di relazioni sindacali piu'
snello ed efficace le organizzazioni sindacali, comunque costituite,
sia in forma unitaria che aggregata, si rapportano con le rispettive
amministrazioni esclusivamente attraverso il proprio legale
rappresentante o un suo delegato»;
b) all'articolo 24, comma 3, la parola «quadriennale» e'
sostituita dalla seguente: «triennale»;
c) all'articolo 28, comma 5, la parola «quadriennio» e'
sostituita dalla seguente: «triennio»;
d) all'articolo 31, comma 2, la parola «biennio» e' sostituita
dalla seguente: «triennio»;
e) all'articolo 34:
1) al comma 5, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo»;
2) al comma 6, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo»;
f) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Federazioni sindacali). - 1. Ai soli fini
dell'accertamento della rappresentativita' le organizzazioni
sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione,
affiliazione o in altra forma di aggregazione associativa ad un nuovo
soggetto sindacale devono imputare sul codice unico del nuovo
soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari,
attraverso il modulo unico di iscrizione depositato presso le
amministrazioni, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto del
nuovo soggetto sindacale. Per le medesime finalita', le suddette
deleghe saranno conteggiate purche' il nuovo soggetto succeda
effettivamente nella titolarita' delle deleghe che ad esso vengono
imputate o che le stesse siano, comunque, confermate espressamente
dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.
2. E' esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato
all'affiliante in caso di affiliazione o di altra forma aggregativa
tra sigle sindacali, se non risulta l'effettiva imputazione delle
deleghe dell'affiliato al codice unico dell'affiliante. Per i casi di
fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto gia'
esistente, e' consentita l'attribuzione delle deleghe della predetta
organizzazione sindacale al soggetto gia' esistente, per successione
a titolo universale.
3. Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle
aggregazioni di cui ai commi 1 e 2, ultimo periodo, si conteggiano
esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice unico del
nuovo soggetto conferite alla data del 31 dicembre di ciascun anno e
trattenute sulla busta paga a decorrere dal mese successivo. Si
applica l'articolo 34, comma 2, del presente decreto.
4. In tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le
organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2, ultimo periodo,
devono fornire alle amministrazioni idonea documentazione che attesti
la regolarita' sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione
deve essere adottata dai competenti organi statutari ed e' trasmessa
alle amministrazioni, a firma del legale rappresentante del soggetto
sindacale interessato, a mezzo di posta elettronica certificata
(PEC). Per la data di ricezione fa testo quella risultante
sull'avviso di ricevimento della PEC. Sono escluse note di
comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non
diano conto degli elementi di effettivita' necessari per la
successione nella titolarita' delle deleghe del nuovo soggetto e per
l'imputazione delle stesse sul codice unico di quest'ultimo.
5. Allo scopo di favorire corrette e costruttive relazioni
sindacali necessarie alle amministrazioni per il miglior
funzionamento, nonche' per garantire la certezza e la stabilita'
delle relazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia, qualora nell'ambito di un soggetto rappresentativo si
verifichi un mutamento associativo, compreso il cambio di
denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo
periodico accertamento triennale della rappresentativita', fatto
salvo il disposto di cui all'articolo 32, comma 3.
6. La misurazione della consistenza associativa sindacale e'
effettuata sulla base delle deleghe sottoscritte sul modulo unico di
adesione depositato presso le amministrazioni e conferite al codice
unico dei soggetti sindacali di cui al presente articolo entro il 31
dicembre di ogni anno, detratte le revoche presentate ai medesimi
soggetti e inerenti al medesimo codice unico, entro il 31 ottobre di
ogni anno, secondo le vigenti disposizioni di legge.
7. Fuori dai casi di fusione o incorporazione, resta ferma la
possibilita', per le organizzazioni sindacali componenti di
aggregazioni associative, di prevedere, nell'atto costitutivo e nello
Statuto, disposizioni a salvaguardia dell'autonomia delle singole
organizzazioni sindacali anche sotto il profilo della gestione dei
contributi dei propri iscritti, con rilevanza esclusivamente interna
all'aggregazione medesima, priva di effetti ai fini della
rappresentativita' triennale di cui al presente articolo e delle
correlate prerogative sindacali.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle aggregazioni associative gia' costituite che, solo in prima
applicazione, devono definire i relativi adempimenti entro sessanta
giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto del Presidente
della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al
triennio 2019-2021 imputando, entro tale data, anche con atto di
vertice della dirigenza, le deleghe rilevate al 31 dicembre 2021 al
codice unico identificativo delle aggregazioni medesime.»;
g) all'articolo 36:
1) al comma 2, le parole «o aspettativa» sono soppresse.
2) al comma 4, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «La
partecipazione ai lavori delle Commissioni di cui all'articolo 26,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
n. 395, e' valutata, ai fini degli avanzamenti di carriera, con le
medesime modalita' previste per il personale designato
dall'Amministrazione per la partecipazione alle medesime
Commissioni.».
Titolo II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
Art. 31
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il
presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31
dicembre 2021, al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi
dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei
benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al
trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato
(I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici
importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori
tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta
per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta
anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla
legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
Art. 32
Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e
3, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale,
conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.
193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile
di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni,
e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento
complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale
in servizio all'estero.
5. I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono
l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale
indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli
17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2018, n. 39, e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Art. 33
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, commi 4 e 5, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la
ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di
riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.
Art. 34
Indennita' pensionabile
1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita'
pensionabile di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate
nei seguenti importi mensili lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 35
Assegno funzionale
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure
dell'assegno funzionale di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e riferite al
luogotenente «carica speciale»/«cariche speciali», al brigadiere capo
dopo quattro anni dall'attribuzione della «qualifica speciale» e
all'appuntato scelto dopo quattro anni dall'attribuzione della
«qualifica speciale», sono incrementate di euro 12,00 annui.
Art. 36
Importi una tantum
1. E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum
nelle misure annue indicate nella seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in
relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure annue
su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo
al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle
frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali
non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o
congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione
della prestazione lavorativa.
Art. 37
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. A decorrere dal 2022, le risorse destinate al fondo per
l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono
ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'Arma dei carabinieri: euro 367.793;
b) per la Guardia di finanza: euro 796.949.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno
successivo.
Art. 38
Lavoro straordinario
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a
decorrere dal 1°gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il
lavoro straordinario fissate dall'articolo 22, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono
rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 39
Compenso forfetario di impiego
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso
forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla
seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per le finalita' di cui
all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, le somme destinate alla remunerazione del compenso
forfetario di impiego sono incrementate delle seguenti risorse
finanziarie annue:
a) Arma dei carabinieri: euro 500.000;
b) Guardia di finanza: euro 600.000.
Art. 40
Trattamento di missione
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:
a) l'indennita' di missione prevista dall'articolo 1, primo
comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui
all'articolo 31 del presente decreto e' rideterminata in euro 24,00;
b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici
ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro
30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per
incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di
un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al
personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i
pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne
consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della
vigente normativa. E' consentito il rimborso del documento fiscale
con dicitura «pasto completo».
Art. 41
Orario di lavoro
1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per
sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31
dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi
dell'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00.
Art. 42
Indennita' di rischio
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le
indennita' giornaliere di rischio di cui:
a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente
della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attivita' di servizio
comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli
alla salute o all'incolumita' personale, sono rideterminate nei
seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico
b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente
della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono
rideterminate nei seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 43
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di
volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennita'
supplementari
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative
all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego
operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio,
di imbarco e di marcia nonche' le relative indennita' supplementari
attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare
sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme
restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita',
agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle
Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale
abilitato operatore sensori di aeromobili senza equipaggio di peso
pari o superiore a 25 chilogrammi e in servizio presso reparti che
impiegano tale tipologia di aeromobili.
3. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi
collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78,
oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, e' da
considerarsi in servizio.
Art. 44
Indennita' di presenza notturna e festiva
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale:
a) impiegato in turni di servizio effettuati tra le ore 22 e le
ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' rideterminata
nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora;
b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5
novembre 2004, n. 301, e' rideterminata nella misura giornaliera di
euro 14,00.
Art. 45
Indennita' per servizio aviolancistico
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale in possesso del brevetto militare di paracadutismo che,
durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento
e operazioni, e' impiegato in qualita' di direttore di lancio,
addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o departure
airfield control, e' corrisposta l'indennita' per servizio
aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.
Art. 46
Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle Forze di
polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica
sicurezza
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022,
nell'ambito delle attivita' delle Forze di polizia a competenza
generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale
dell'Arma dei carabinieri in servizio presso i reparti di cui agli
articoli 173, comma 1, lettere c), d), e), 174, limitatamente ai
reparti della linea mobile a supporto dell'organizzazione
territoriale, e 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
impiegato in servizi preventivi di controllo del territorio, compete,
per ciascun servizio di cui al comma 2 svolto nella fascia serale o
notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative,
un'indennita' nella misura di:
a) euro 5, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 18:00
e le 21:59;
b) euro 10, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore
22:00 e le ore 03:00.
2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, per
servizi preventivi di controllo del territorio si intendono
pattuglie, pattuglioni e perlustrazioni svolti indossando
esclusivamente l'uniforme prescritta dal relativo regolamento.
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta, per i servizi
svolti nelle medesime fasce orarie, al personale dell'Arma dei
carabinieri impiegato presso le centrali operative
dell'organizzazione territoriale, nonche' a quello appartenente ad
altri reparti, quando impiegato a supporto dei servizi di cui al
comma 2, purche' formalmente disposti nell'ambito dell'organizzazione
territoriale.
4. L'indennita' di cui al presente articolo:
a) non e' cumulabile con quella di missione nonche' con quella di
ordine pubblico di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ferme restando le
disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al periodo
pandemico, per le attivita' di controllo del territorio finalizzate
all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione
del contagio da COVID-19, per le quali e' attribuito il compenso per
le attivita' di controllo del territorio e l'indennita' di ordine
pubblico;
b) e' corrisposta una sola volta al personale impiegato in
servizi plurimi consecutivi.
5. Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei
carabinieri e' stabilito annualmente, tenendo conto degli
stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo,
il numero dei servizi di cui ai commi 2 e 3 in relazione ai quali
puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di
rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o
straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita'
istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita'
finanziarie.
Art. 47
Indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri in possesso di
qualifiche professionali nel settore cyber
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale dell'Arma dei carabinieri, in possesso di qualifiche
professionali nel settore cyber, in forza presso il Centro di
sicurezza telematica, le sezioni della Direzione di telematica e del
Polo di telematica del Comando Generale, impiegato nei servizi di
sicurezza e protezione delle reti informatiche e telematiche
dell'Arma dei carabinieri, spetta un'indennita' giornaliera di euro
5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, altresi', con la
stessa decorrenza, al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso
delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato presso il
Comando per le operazioni in rete dello Stato Maggiore della difesa.
3. Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei
carabinieri e' stabilito annualmente, tenendo conto degli
stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo,
il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali puo'
essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di
rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o
straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita'
istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita'
finanziarie.
Art. 48
Indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio nel
comune di Campione d'Italia
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso il Nucleo
carabinieri di Campione d'Italia compete una indennita' mensile pari
all'assegno di confine di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre
1989, n. 425.
Art. 49
Indennita' per attivita' ispettiva tributaria
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale della Guardia di finanza spetta un'indennita' giornaliera
di euro 5,00 in relazione all'effettivo svolgimento, per almeno 6 ore
giornaliere di servizio, di attivita' di verifica o di controllo
fiscale sostanziale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA,
dell'IRAP, delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui
consumi nonche' di controllo a posteriori in materia di dazi doganali
ovvero di attivita' di polizia giudiziaria svolte su delega
dell'autorita' giudiziaria relativamente a reati tributari nei
predetti settori.
2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al personale della Guardia
di finanza in servizio presso le articolazioni dei reparti di cui
agli articoli 5, commi 4 e 5, e 6, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente
deputate allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 1.
3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti
previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero
delle giornate lavorative in relazione alle quali puo' essere
corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al
fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di
funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in
funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.
Art. 50
Indennita' per il personale della Guardia di finanza in possesso di
qualifiche professionali nel settore cyber
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale della Guardia di finanza in possesso di qualifiche
professionali nel settore cyber spetta un'indennita' giornaliera di
euro 5,00 in relazione all'effettivo impiego in servizio presso uno
dei seguenti Reparti:
a) Direzione Telematica del Comando Generale, nelle Sezioni
deputate allo svolgimento di attivita' di protezione delle reti, dei
sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni
elettroniche dalle minacce informatiche;
b) Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, nelle
articolazioni con compiti di supporto agli eventi cibernetici
riferiti alle infrastrutture informatiche del Corpo;
c) Reparti Tecnico-Logistico-Amministrativi, per attivita' di
incident response.
2. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti
previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero
delle giornate lavorative in relazione alle quali puo' essere
corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al
fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di
funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in
funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.
Art. 51
Indennita' mensile artificieri
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale specializzato artificiere, in possesso della qualifica di
operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional
munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed
effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta e'
attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00.
Art. 52
Indennita' per soccorritori alpini
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, spetta
l'indennita' giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni di durata
non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attivita' operativa
o di mantenimento dell'efficienza operativa, al personale dell'Arma
dei carabinieri abilitato al servizio di vigilanza e soccorso in
montagna, in servizio presso il Centro addestramento alpino e i suoi
distaccamenti, i reparti di intervento montano, gli squadroni
eliportati cacciatori, le squadre di soccorso alpino ovvero del
servizio cinofili specializzato in soccorso alpino e impiegato in
operazioni di ricerca e soccorso in zone montane. La predetta
indennita' compete anche al personale dell'Arma dei carabinieri in
possesso della specializzazione alpinistica formativa per rocciatore
impiegato nelle medesime operazioni di soccorso alpino di durata non
inferiore a tre ore.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, spetta
l'indennita' giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni di durata
non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attivita' operativa
o di mantenimento dell'efficienza operativa, al personale
specializzato «Tecnico di Soccorso Alpino», impiegato presso il
Soccorso Alpino della Guardia di finanza.
Art. 53
Licenza e riposo solidale
1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di
consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di
assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di
salute, necessitano di cure costanti:
a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente
le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro
giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale,
rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre
1977, n. 937.
2. La cessione di cui al comma 1:
a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere sottoposta
a condizione o a termine e non e' revocabile;
b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire
la riservatezza dei dati personali, e puo' essere effettuata sia
mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo
procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del
parere delle rispettive sezioni del Consiglio centrale della
rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.
3. Il militare ricevente:
a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione
deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata
certificazione, comprovante lo stato di necessita' di cui al comma 1,
rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche
consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di
centoventi giorni annui;
c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito
dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di
riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 allo stesso
spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti
con quest'ultima.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella
disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle necessita' che
hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari
i termini previsti dall'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, per la fruizione della licenza
ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il
riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti
devono essere restituiti dal ricevente, se ancora utilmente fruibili
secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalita' definite ai
sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilita' di
corrispondere trattamenti economici sostitutivi.
Art. 54
Trattamento economico di trasferimento
1. Il personale trasferito d'autorita' che, ove sussista l'alloggio
di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed
abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere
il rimborso:
a) del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00
mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque,
per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di
formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;
b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa
dell'effettiva consegna dell'alloggio temporaneamente non disponibile
per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro
1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa
presentazione di formale contratto di deposito o di fattura
quietanzata.
2. Nelle stesse condizioni indicate al comma 1, il personale ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei
benefici e comunque non oltre i sei mesi.
Art. 55
Tutela della genitorialita'
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si
applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di
servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti
dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di eta' per
provvedere alle materiali esigenze del minore;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il
padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di
eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta'
del figlio, per la madre dal servizio notturno o dal servizio su
turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni
monoparentali dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24
ore;
d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni
monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al
compimento del dodicesimo anno di eta' del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in
servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il
consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a
tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi
continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi;
f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che
assistono un soggetto disabile per il quale risultano gia' godere
delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri
vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di
eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu'
vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si
svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei
riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati
sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo
dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010,
n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di
servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza
alle attivita' scolastiche a casa richiesta dal piano didattico
personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate
dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n.
170 del 2010.
3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro
la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza
straordinaria. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di licenza
straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo
ingresso del bambino nella famiglia.
Art. 56
Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere
1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla
violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo
24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il
diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di
protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza
straordinaria da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di
tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione
certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del
periodo massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo,
la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilita', e' tenuta a
farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo almeno sette
giorni prima della decorrenza della licenza, con l'indicazione
dell'inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la
certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente e' attribuito il
trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale
periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio nonche'
della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima
mensilita'.
4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della
riservatezza della condizione di cui al comma 1.
Art. 57
Licenza straordinaria per congedo parentale
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i periodi di congedo parentale
previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono
computati nell'anzianita' di servizio, compresi gli effetti relativi
alla maturazione della licenza ordinaria e alla tredicesima
mensilita'.
Art. 58
Licenza per aggiornamento scientifico
1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria
specializzazione professionale, possono essere autorizzati a
usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto
giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza
straordinaria di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:
a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo del comparto
sanitario del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri e del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza;
b) i militari in servizio permanente effettivo dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza tenuti a rispettare obblighi
formativi per l'aggiornamento scientifico e per il mantenimento
dell'iscrizione all'albo o a un elenco professionale, ai fini dello
svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni a beneficio
esclusivo dell'Amministrazione di appartenenza, qualora la stessa non
vi provveda in proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o
enti esterni.
Titolo III
Art. 59
Disposizioni finali
1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi,
ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai
precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
Art. 60
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e
all'onere indiretto rilevato ai sensi dell'articolo 17, comma 7,
della legge 31 dicembre 2009, n.196, complessivamente pari a
1.322.265.459 euro per l'anno 2022 e a 642.722.294 euro a decorrere
dall'anno 2023, si provvede:
a. quanto a euro 679.543.165 per l'anno 2022, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;
b. quanto a euro 642.722.294 annui a decorrere dall'anno 2022
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 aprile 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione
Lamorgese, Ministro dell'interno
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Guerini, Ministro della difesa
Cartabia, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri,
registrazione n. 1282
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