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martedì 31 maggio 2022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 56 Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio 2019-2021». (22G00065) (GU n.126 del 31-5-2022 - Suppl. Ordinario n. 21) Vigente al: 15-6-2022 --DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 57 Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021». (22G00066) (GU n.126 del 31-5-2022 - Suppl. Ordinario n. 21)

 


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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 56 


Recepimento del provvedimento di concertazione per il  personale  non

dirigente delle Forze armate «Triennio 2019-2021». (22G00065) 

(GU n.126 del 31-5-2022 - Suppl. Ordinario n. 21)

  Vigente al: 15-6-2022   

Titolo I

FORZE ARMATE


 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 

  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante

procedure per disciplinare i contenuti del rapporto  di  impiego  del

personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; 

  Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7  del  citato  decreto

legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure  negoziali

e  di  concertazione  -  da  avviare,  sviluppare  e  concludere  con

carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti  del

Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il  personale

delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare,  nonche'  il

personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti

civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva; 

  Viste le disposizioni degli articoli 2 e  7  del  predetto  decreto

legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di  costituzione

delle delegazioni di parte pubblica, delle  delegazioni  sindacali  e

dei rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza  che

partecipano alle richiamate procedure negoziali e  di  concertazione,

rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le

Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate; 

  Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma

1, lettere A) e B) e comma 2, e all'articolo  7  del  citato  decreto

legislativo  n.  195  del  1995,  riguardanti  le  delegazioni  e  le

procedure  negoziali  e  di  concertazione,  rispettivamente  per  il

personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle  Forze

di polizia ad ordinamento militare, nonche'  delle  Forze  armate  in

precedenza indicate; 

  Visto il comma 12, dell'articolo  7,  del  decreto  legislativo  12

maggio 1995, n. 195,  che  dispone:  «La  disciplina  emanata  con  i

decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha  durata

triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai

termini di scadenza  previsti  dai  precedenti  decreti,  e  conserva

efficacia  fino  alla  data  di  entrata  in   vigore   dei   decreti

successivi»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018,  n.

40, recante recepimento del provvedimento  di  concertazione  per  il

personale non dirigente delle Forze  armate  «Triennio  normativo  ed

economico 2016-2018; 

  Visto lo schema  di  provvedimento  riguardante  il  personale  non

dirigente delle  Forze  armate  (Esercito,  Marina  ed  Aeronautica),

concertato - ai  sensi  delle  richiamate  disposizioni  del  decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 23 dicembre  2021  dalla

delegazione di parte pubblica e dallo Stato  maggiore  della  difesa,

dalle Sezioni COCER Esercito, Marina e Aeronautica; 

  Visti l'articolo 1, commi 436, 437 e 440 della  legge  30  dicembre

2018, n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre  2019,

n. 160, l'articolo 1, commi 959 e 996, della legge 30 dicembre  2020,

n. 178, l'articolo 30, commi 7-quater, 7-quinquies  e  7-septies  del

decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e l'articolo 1, commi  604  e  605

della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 

  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo  del  decreto  legislativo  12

maggio 1995, n. 195; 

  Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze  armate  e'

stato concertato da tutte le Sezioni Esercito, Marina  e  Aeronautica

del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza  e,  che  pertanto,  non

sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso

prevista dall'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo n. 195  del

1995; 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 6 aprile 2022 con la quale e' stato approvato, ai  sensi

del citato articolo 7, comma 11, del decreto  legislativo  12  maggio

1995, n. 195, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed  in

assenza delle osservazioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 7,

del  citato  decreto  lo  schema  di  provvedimento  riguardante   il

personale non dirigente delle Forze armate; 

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i  Ministri

dell'economia e delle finanze e della difesa; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                   Ambito di applicazione e durata 

 

  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del  decreto  legislativo  12

maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente  decreto

si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31  dicembre  2021,

al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina  militare,

incluse le Capitanerie di porto,  e  dell'Aeronautica  militare,  con

esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in

servizio permanente. 

  2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre  mesi  dalla

data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1

e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione  dei

benefici complessivi che saranno attribuiti  dal  nuovo  decreto  del

Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma

2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per  cento

dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato  (I.P.C.A.),  al  netto

della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai

parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori  tre  mesi  di  vacanza

contrattuale, detto importo  e'  pari  al  cinquanta  per  cento  del

predetto indice e cessa di  essere  erogato  dalla  decorrenza  degli

effetti economici previsti dal citato decreto  del  Presidente  della

Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,  del  decreto

legislativo n. 195 del 1995. La predetta  anticipazione  e'  comunque

riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in  sede

di definizione delle risorse contrattuali. 

                               Art. 2 

 

                           Nuovi stipendi 

 

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale

di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,

e' fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del

personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle  misure

mensili lorde e rideterminato nei valori  annui  lordi  di  cui  alla

seguente tabella. 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale

di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,

e' fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del

personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle  misure

mensili lorde e rideterminato nei valori  annui  lordi  di  cui  alla

seguente tabella. 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

  3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale

di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,

e' fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del

personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle  misure

mensili lorde e rideterminato nei valori  annui  lordi  di  cui  alla

seguente tabella. 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

  4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2  e

3, per la quota parte relativa all'indennita'  integrativa  speciale,

conglobata dal 1°  gennaio  2005  nel  trattamento  stesso  ai  sensi

dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003,  n.

193, non modifica la base di calcolo ai fini della base  pensionabile

di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni,

e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge  8  agosto

1995, n. 335, e non ha effetti diretti e  indiretti  sul  trattamento

complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal  personale

in servizio all'estero. 

  5. I valori stipendiali  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  includono

l'elemento   provvisorio   della   retribuzione   corrisposto   quale

indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2018,

n. 40 e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

                               Art. 3 

 

                     Effetti dei nuovi stipendi 

 

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5,  le

nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente

decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita',  sul  trattamento

ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,  sull'indennita'  di

buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente  sospeso,  come

previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.

66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle  ritenute

previdenziali ed assistenziali e  relativi  contributi,  compresi  la

ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi  di

riscatto. 

  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  del  presente

decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi

previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con  diritto  a

pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.  Agli  effetti

dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli  scaglionamenti

maturati alla data di cessazione dal servizio. 

  3.   La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,    derivanti

dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria  e

salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della  legge  11  luglio

1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo

trattamento economico. 

                               Art. 4 

 

                   Importo aggiuntivo pensionabile 

 

  1. A  decorrere  dal  1°  febbraio  2021,  le  misure  dell'importo

aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1,  decreto  del

Presidente della Repubblica 15 marzo  2018,  n.  40,  come  integrate

dall'articolo 10, comma 7-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017,

n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili

lordi: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                               Art. 5 

 

                         Assegno funzionale 

 

  1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le  misure

dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2,  del  decreto

del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e  riferite  al

Primo Luogotenente nella qualifica apicale, Sergente  Maggiore  Capo,

dopo 4 anni dall'attribuzione della  qualifica  speciale,  e  Caporal

Maggiore Capo  Scelto,  dopo  quattro  anni  dall'attribuzione  della

qualifica speciale, sono incrementate di euro 12,00 annui. 

                               Art. 6 

 

                         Importi una tantum 

 

  1. E' corrisposto un elemento  retributivo  accessorio  una  tantum

nelle misure annue indicate nella seguente tabella: 

 

               =======================================

               |   2019    |    2020     |   2021    |

               +===========+=============+===========+

               |euro 17,39 | euro 278,45 |euro 54,76 |

               +-----------+-------------+-----------+

 

  2. L'elemento retributivo di cui al comma 1  viene  corrisposto  in

relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure  annue

su dodici mensilita'. La frazione di mese superiore a quindici giorni

da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non  si  tiene

conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a quindici  giorni  e

dei mesi nei quali non e' stato corrisposto  lo  stipendio  tabellare

per  aspettative  o  congedi  non  retribuiti  o   altre   cause   di

interruzione e sospensione della prestazione lavorativa. 

                               Art. 7 

 

          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali 

 

  1. A  decorrere  dal  2022,  le  risorse  destinate  al  fondo  per

l'efficienza dei servizi istituzionali, di  cui  all'articolo  5  del

decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,  n.  171,

sono incrementate di euro 4.223.055. 

  2. Gli importi  di  cui  al  comma  1  non  comprendono  gli  oneri

contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 

  3.  Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio   di

competenza sono riassegnate,  per  le  medesime  esigenze,  nell'anno

successivo. 

  4. Le risorse destinate  al  fondo  per  l'efficienza  dei  servizi

istituzionali sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: 

    a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; 

    b) incentivare l'impiego del personale nelle attivita'  operative

e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; 

    c) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva per

il miglioramento dei servizi; 

    d) compensare l'impiego in compiti  o  incarichi  che  comportino

l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagio; 

    e) compensare la presenza qualificata. 

  5.  La  determinazione  dei   criteri   per   la   destinazione   e

l'utilizzazione delle risorse del fondo per l'efficienza dei  servizi

istituzionali, secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  5  del

decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,  n.  171,

contempla la totalita' delle singole voci di cui al  comma  4  ovvero

parte di esse. 

                               Art. 8 

 

                        Lavoro straordinario 

 

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  4,  comma  4,  del

decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno  2002,  n.  163,  a

decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del  compenso  per  il

lavoro  straordinario  fissate  dall'articolo  6  del   decreto   del

Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40  sono  rideterminate

negli importi di cui alla seguente tabella: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                               Art. 9 

 

             Compenso forfetario di impiego e di guardia 

 

  1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,  le  misure  del  compenso

forfetario di impiego sono rideterminate negli importi  di  cui  alla

seguente tabella: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

  2. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,  le  misure  del  compenso

forfetario di guardia sono rideterminate negli importi  di  cui  alla

seguente tabella: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                               Art. 10 

 

                       Trattamento di missione 

 

  1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022: 

    a) l'indennita'  di  missione  prevista  dall'articolo  1,  primo

comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di  cui

all'articolo 1 del presente decreto e' rideterminata in euro 24,00; 

    b) al personale inviato in missione di durata superiore a  dodici

ore compete il rimborso delle spese documentate nel  limite  di  euro

30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10  per  due  pasti.  Per

incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il  rimborso  di

un solo  pasto.  I  medesimi  limiti  di  rimborso  si  applicano  al

personale in trasferta che dichiari di non aver  potuto  consumare  i

pasti per ragioni di servizio o per  mancanza  di  strutture  che  ne

consentano la consumazione pur avendone il  diritto  ai  sensi  della

vigente normativa. E' consentito il rimborso  del  documento  fiscale

con dicitura «pasto completo». 

  2. Al personale delle musiche  d'ordinanza  comandato  in  missione

fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a  dieci

unita', e' dovuto il trattamento di missione di  cui  all'articolo  1

della legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  in  luogo  della  indennita'

supplementare di marcia prevista dall'articolo 8 della legge 23 marzo

1983, n. 78. 

                               Art. 11 

 

                          Orario di lavoro 

 

  1. Fermo restando il diritto al  recupero,  al  personale  che  per

sopravvenute  inderogabili  esigenze   di   servizio   sia   chiamato

dall'Amministrazione a prestare  servizio  nel  giorno  destinato  al

riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31

dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita'  spettante  ai  sensi

dell'articolo  13,  comma  4,  del  decreto  del   Presidente   della

Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, a compensazione della sola ordinaria

prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00. 

  2. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale militare dell'Esercito italiano che, in considerazione  dei

compiti assegnati dalle disposizioni di legge, e' tenuto, al  termine

del  normale  orario  di   servizio,   ad   assicurare   la   propria

disponibilita' per l'impiego in assetti di livello plotone da  trarre

dai reggimenti del genio distribuiti sul territorio  nazionale  o  in

nuclei di ricognizione, e'  corrisposta  un'indennita'  di  prontezza

operativa  giornaliera  nella  misura  di  euro  8,00.  Il  personale

comandato in  prontezza  operativa  e'  assoggettato  all'obbligo  di

rientro secondo le esigenze  operative  e  comunque  entro  un  tempo

massimo di sei ore. Per ragioni di  servizio  l'Amministrazione  puo'

ricorrere all'istituto della  prontezza  operativa  per  esigenze  di

almeno dodici ore consecutive. Le giornate di prontezza operativa non

possono essere superiori a dodici giornate feriali e due festive  nel

mese.  Detto  istituto  non  e'  cumulabile   con   l'indennita'   di

reperibilita' di cui  all'articolo  14,  comma  7,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. 

  3.  Il  personale  impiegato  fuori  sede  nell'ambito  di  servizi

collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983,  n.  78,

oltre l'orario di servizio, anche per la durata del  viaggio,  e'  da

considerarsi in servizio. 

  4. Il comma 3 dell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 e' cosi'  sostituito:  «Il  personale

inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata  del

turno  giornaliero,  comprensivo  sia  dei  viaggi  che   del   tempo

necessario    all'effettuazione    dell'incarico,    e'     esonerato

dall'espletamento del turno ordinario previsto  o  dal  completamento

dello stesso. Qualora i viaggi per il raggiungimento  della  sede  di

svolgimento del servizio o per il rientro  in  sede  si  svolgano  in

giornata festiva, il personale ha  diritto  al  recupero  dell'intera

giornata festiva indipendentemente dalla  durata  e  dalla  tipologia

della prestazione  lavorativa.  Il  personale  inviato  in  missione,

qualora il servizio si protragga oltre le ore 24.00  per  almeno  tre

ore, ha diritto ad un intervallo per  il  recupero  psico-fisico  non

inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato

anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.» 

                               Art. 12 

 

                        Indennita' di rischio 

 

  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  le

indennita' giornaliere di rischio di cui: 

    a) all'articolo 1 e alla tabella A  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146,  per  attivita'  di  servizio

comportanti continua e diretta esposizione a  rischi  pregiudizievoli

alla salute  o  all'incolumita'  personale,  sono  rideterminate  nei

seguenti importi: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

    b) all'articolo 3 e alla tabella C  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori  subacquei,  sono

rideterminate nei seguenti importi: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                               Art. 13 

 

Indennita' di impiego operativo ai sensi della legge 23  marzo  1983,

                      n. 78 e altre indennita' 

 

  1.  A  decorrere  dal  31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,

l'indennita' mensile di impiego  operativo  di  cui  all'articolo  3,

comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78,  e'  elevata  al  140  per

cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 

  2.  A  decorrere  dal  31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,

l'indennita' mensile di impiego  operativo  di  cui  all'articolo  9,

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2009,

n. 52, e' elevata al 140 per cento. 

  3. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale militare in possesso di brevetto militare  di  incursore  o

operatore  subacqueo  e  in  servizio  presso  reparti  incursori   e

subacquei,  nonche'  presso   centri   e   nuclei   aerosoccorritori,

l'indennita' di cui all'articolo 9, comma 2,  della  legge  23  marzo

1983, n. 78 e' rideterminata nella misura del  190  per  cento  della

indennita' d'impiego operativo di base,  stabilita  in  relazione  al

grado e all'anzianita' di servizio militare. 

  4. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale  militare  in  possesso  dei   brevetti   di   «acquisitore

obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso  il  185°

reggimento paracadutisti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il

4° reggimento alpini  paracadutisti,  ovvero  in  servizio  presso  i

Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze

speciali, compete un'indennita' supplementare  mensile  nella  misura

del 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 

  5. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale militare in possesso del brevetto militare di  incursore  o

di «acquisitore obiettivi» o di «ranger»  ed  in  servizio  presso  i

Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze

speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo  di  Stato

Maggiore della Difesa, oltre all'indennita' supplementare mensile  di

cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n.  78  e  di

cui all'articolo  9,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi

3 e 4, compete un'indennita' supplementare mensile per  operatore  di

Forze Speciali nella misura mensile di euro 120,00. 

  6. Il personale militare in possesso del brevetto di incursore o di

«acquisitore obiettivi» o di «ranger», mantiene il trattamento di cui

all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78  e  di  cui

all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della  Repubblica

16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai  commi  3  e  4,

anche se impiegato, per finalita' ed in operazioni/esercitazioni  che

richiedano  l'espletamento  delle  attivita'  tipiche   delle   Forze

Speciali, presso altri comandi ed unita' operative delle Forze armate

nonche' presso altre amministrazioni. 

  7. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale militare in possesso di abilitazione anfibia e in  servizio

presso unita' con capacita' anfibia o unita'  da  sbarco  o  anfibie,

compete una indennita' supplementare mensile nella misura del 70  per

cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 

  8. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale  militare  in   possesso   di   qualifica   anfibia   alfa,

propedeutica alla successiva abilitazione e in servizio presso unita'

con capacita' anfibia o unita'  da  sbarco  o  anfibie,  compete  una

indennita' supplementare  mensile  nella  misura  del  40  per  cento

dell'indennita' di impiego operativo di base. 

  9. Al personale militare non in possesso di abilitazione anfibia  e

in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da sbarco  o

anfibie, compete, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione

ad   operazioni   ed   esercitazioni,   un'indennita'   supplementare

giornaliera nella misura mensile del 60 per cento dell'indennita'  di

impiego operativo di base. 

  10. A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale  militare  in  servizio  presso  il  32°  Stormo,  il   41°

reggimento Cordenons, i Gruppi di Volo, i Reparti  e  i  Servizi  con

sede nelle stazioni di Luni, Catania e Grottaglie, in possesso  della

qualifica di operatore sensori APR,  facenti  parte  degli  equipaggi

operanti nell'ambito di una stazione remota di  controllo  e  comando

per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto, di peso superiore

ai venti chilogrammi, di cui all'articolo 246 del decreto legislativo

15 marzo 2010, n. 66, l'indennita' mensile di  impiego  operativo  di

cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo  1983,  n.  78,  e'

elevata al 170 per cento  dell'indennita'  di  impiego  operativo  di

base. 

  11. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure

percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983,

n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155, 170 e  185  per  cento

dell'indennita' di impiego operativo di base. 

  12. A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale militare qualificato  soccorritore  marittimo  e  imbarcato

sulle unita' navali iscritte nel quadro  del  naviglio  militare  per

assolvere i compiti di soccorritore  marittimo,  e'  corrisposta  una

indennita' supplementare mensile in  misura  pari  al  20  per  cento

dell'indennita' di impiego operativo di base. 

  13. A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale militare abilitato aerocontrollore e imbarcato sulle unita'

navali iscritte nel quadro del naviglio  militare,  per  assolvere  i

compiti   di   controllore    aeromobili,    compete    un'indennita'

supplementare mensile, con riferimento  alle  indennita'  di  impiego

operativo di base, nelle seguenti misure percentuali, in relazione al

livello di abilitazione posseduto: 

    a) alfa, 70 per cento; 

    b) bravo, 50 per cento; 

    c) charlie, 30 per cento; 

    d) delta, 20 per cento. 

  14. L'indennita' supplementare mensile di cui al  comma  13,  nella

misura percentuale riferita al livello alfa, e' altresi' corrisposta,

al personale militare abilitato  controllore  del  traffico  aereo  e

imbarcato sulle unita' portaeromobili, per  assolvere  i  compiti  di

controllore del traffico aereo. 

  15. A  decorrere  dal  31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,

l'indennita' giornaliera prevista per  il  personale  militare  delle

Forze Armate impiegato in turni continuativi, di cui all'articolo  4,

comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 16  marzo  1999,  n.

255, come incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13

giugno 2002, n. 163, e' rideterminata in euro 4,10. 

  16. A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale militare dell'Esercito, in possesso di qualifica cyber e in

servizio presso il  Reparto  Sicurezza  Cibernetica,  il  Comando  C4

Esercito,  nelle  unita'  Computer   Incident   Response   Team   dei

Battaglioni Trasmissioni, nei Nuclei Cyber  Security  dei  Reggimenti

Trasmissioni e il  VI  Reparto  dello  Stato  Maggiore  Esercito,  e'

corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40

per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 

  17. L'indennita' di cui al comma 16 e' corrisposta,  altresi',  con

la stessa decorrenza: 

    a) al personale militare della  Marina  e  delle  Capitanerie  di

Porto in possesso di qualifica cyber e  in  servizio  rispettivamente

presso la Sezione Cyber Defence dello Stato Maggiore della Marina, il

Comando C4S e i Centri Telecomunicazioni ed Informatica della  Marina

militare e presso il Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle

Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; 

    b) al personale militare dell'Aeronautica militare in possesso di

qualifica cyber e in servizio presso il Reparto  Sistemi  Informativi

Automatizzati, il Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi  Comando  e

Controllo, il Reparto Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica e

la terza Divisione del Comando Logistico di Roma; 

    c)  al  personale  militare   dell'Esercito,   della   Marina   e

dell'Aeronautica in possesso di qualifica  cyber  nel  settore  della

cyber sicurezza e in  servizio  presso  il  VI  Reparto  dello  Stato

Maggiore Difesa, il Reparto Cyber Operations, il Reparto Sicurezza  e

Cyber Defence e il Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete e

presso  l'Ufficio  Cyber   Intelligence   del   Centro   Intelligence

interforze. 

  18. A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale militare in possesso di abilitazione avanzata aeromobile  e

in servizio presso il 66° reggimento fanteria aeromobile Trieste,  e'

corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 20

per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 

  19. A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale militare in possesso della qualifica di fuciliere dell'aria

e in servizio presso il 16° Stormo di Martina Franca e il  9°  Stormo

di Grazzanise, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in

misura pari al 20 per cento dell'indennita' di impiego  operativo  di

base. 

  20. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022  al

personale militare in servizio  presso  le  unita'  dei  bersaglieri,

l'indennita' mensile di impiego  operativo  di  cui  all'articolo  3,

comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78,  e'  elevata  al  160  per

cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 

  21. A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale militare, limitatamente ai  giorni  di  effettivo  servizio

collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i  militari  di

truppa, fuori dall'ordinaria sede  di  servizio,  per  la  durata  di

almeno 4 ore, comprese le attivita'  formative,  spetta  l'indennita'

supplementare di marcia, di cui all'articolo 8, comma 1, della  legge

23 marzo 1983,  n.  78,  nella  misura  mensile  del  280  per  cento

dell'indennita' d'impiego operativo di base. 

  22. A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale militare imbarcato su  navi  militari  in  armamento  e  in

allestimento e' corrisposta nei giorni  di  navigazione,  purche'  di

durata  non  inferiore  alle   4   ore   continuative,   l'indennita'

supplementare di fuori sede, di cui all'articolo 10, comma  4,  della

legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del  280  per  cento

dell'indennita' di impiego operativo  di  base.  Tale  indennita'  e'

corrisposta altresi' nei giorni di sosta  quando  la  nave  si  trova

fuori dalla sede di assegnazione. 

  23. L'indennita' supplementare giornaliera di cui al comma 22 viene

corrisposta anche al  personale  che  raggiunge  l'Unita'  Navale  in

posizione di fuori sede. 

  24. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e  a  valere  dal  2022,  agli

Ufficiali dell'Aeronautica militare in possesso  della  qualifica  di

Meteorologia Aeronautica e ai Sottufficiali dell'Aeronautica militare

in  possesso  della   qualifica   di   Meteorologia,   effettivamente

impiegati, in  relazione  alle  qualifiche  possedute,  in  posizioni

organiche del Comparto Meteorologico dell'Aeronautica militare e  che

svolgono attivita' operative  legate  alla  specifica  qualifica,  e'

corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40

per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 

                               Art. 14 

 

                   Indennita' di presenza festiva 

 

  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale militare: 

    a) che presta attivita' lavorativa in un giorno  festivo,  matura

l'indennita'  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,  n.  139,  nella  misura

giornaliera di euro 14,00; 

    b) chiamato a prestare attivita' lavorativa nei giorni di Natale,

26 dicembre, Capodanno, Pasqua,  lunedi'  di  Pasqua,  1°  maggio,  2

giugno e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita',  in  luogo

dell'indennita' di cui alla lettera a), un compenso giornaliero nella

misura di euro 40,00. 

                               Art. 15 

 

               Indennita' per servizio aviolancistico 

 

  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale militare in possesso del brevetto militare di paracadutismo

che,  durante  lo  svolgimento  del   servizio   aviolancistico   per

addestramento e operazioni, e' impiegato in qualita' di direttore  di

lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop  zone  safety  officer  o

departure airfield control, e' corrisposta l'indennita' per  servizio

aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00. 

  2. L'emolumento di cui al precedente comma 1 non compete ai  gruppi

sportivi di specialita'. 

                               Art. 16 

 

                    Indennita' di servizio aereo 

 

  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale militare che espleta funzioni di controllore  del  traffico

aereo o di assistente al traffico aereo, in  maniera  continuativa  o

discontinua,  anche  nell'ambito  del  normale  orario  di  servizio,

impiegato in turni operativi presso un ente dei servizi  informazioni

aeronautiche o un ente dei servizi del traffico aereo, ivi compresi i

Servizi di Coordinamento e Controllo  dell'Aeronautica  Militare,  e'

dovuta un'indennita' di presenza pari a: 

    a) euro 15,00, per le funzioni di assistente al traffico aereo; 

    b) euro 20,00, per le funzioni di controllore del traffico aereo. 

  2. La presenza di cui al comma 1 e' maturata  per  ogni  8  ore  di

impiego cumulativo in turnazione operativa. 

  3. L'indennita' di cui al comma 1,  lettera  b),  e'  rideterminata

nella misura di: 

    a) euro 40,00 per il personale che espleta funzioni di  controllo

del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono

un numero di movimenti di aeromobili  complessivo  nel  mese  solare,

attestati dall'autorita' competente di ciascun aeroporto, superiore a

2000; 

    b) euro 60,00 per il personale che espleta funzioni di  controllo

del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono

un numero di movimenti di aeromobili  complessivo  nel  mese  solare,

attestati dall'autorita' competente di ciascun aeroporto, superiore a

4000. 

  4. L'indennita' di servizio traffico aereo non  e'  cumulabile  con

l'indennita' di cui all'articolo 4, comma 11,  del  decreto-legge  24

ottobre 1979, n. 511 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22

dicembre 1979, n. 635 e con l'indennita' per il  personale  impiegato

in turni continuativi di cui all'articolo 13, comma 15, del  presente

decreto. 

  5.  Ai  fini  della  corretta  corresponsione  dell'indennita'   di

servizio  aereo,  per  movimento  di  aeromobile  si  intendono   gli

attraversamenti, nonche' gli atterraggi e i decolli  che  interessano

lo spazio aereo e gli aeroporti di competenza dei servizi di  cui  al

comma 1. 

                               Art. 17 

 

                   Indennita' mensile artificieri 

 

  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale  militare  in  possesso  della   qualifica   di   operatore

improvised explosive device disposal (IEDD),  conventional  munitions

disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed  effettivamente

impiegato in posizione organica per la  quale  e'  richiesta  una  di

dette qualifiche, e' attribuita un'indennita'  mensile  pari  a  euro

100,00. 

  2. L'indennita' di cui al comma 1, compete altresi' al personale in

possesso delle predette qualifiche e  in  servizio,  in  qualita'  di

istruttore, presso il Centro di Eccellenza Counter IED. 

  3. L'indennita' di  cui  al  comma  1  non  e'  cumulabile  con  le

indennita' di cui all'articolo 13, commi 3,  4,  5,  6,  7  e  8  del

presente decreto. 

                               Art. 18 

 

                 Indennita' per soccorritori alpini 

 

  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale militare in possesso di qualifica  di  «operatore  soccorso

alpino militare» (OSAM) o «tecnico soccorso alpino militare» (TESAM),

in servizio presso comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti

delle  Truppe  Alpine  e  impiegati  per  il  soccorso   alpino,   e'

riconosciuta l'indennita' giornaliera di euro 6,00 in occasione dello

svolgimento di attivita' operative o di mantenimento  dell'efficienza

operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore. 

                               Art. 19 

 

                      Licenza e riposo solidale 

 

  1. Il personale puo' cedere, in  tutto  o  in  parte,  al  fine  di

consentire  ad  altri  appartenenti  alla  stessa  Forza  armata   di

assistere i figli  minori  che,  per  le  particolari  condizioni  di

salute, necessitano di cure costanti: 

    a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita,  eccedente

le quattro settimane annue,  quantificata  in  venti  o  ventiquattro

giorni nel caso di articolazione dell'orario di  lavoro  settimanale,

rispettivamente, su cinque o sei giorni; 

    b) le quattro giornate di riposo di cui alla  legge  23  dicembre

1977, n. 937. 

  2. La cessione di cui al comma 1: 

    a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere  sottoposta

a condizione o a termine e non e' revocabile; 

    b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a  garantire

la riservatezza dei dati personali,  e  puo'  essere  effettuata  sia

mediante cessione diretta  sia  con  sistemi  centralizzati,  secondo

procedure  definite   dall'Amministrazione   entro   novanta   giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione  del

parere  della  rappresentanza  centrale   dei   militari   ai   sensi

dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo

1999, n. 255. 

  3. Il militare ricevente: 

    a) all'atto della formalizzazione  della  richiesta  di  cessione

deve presentare al Comando di appartenenza  adeguata  certificazione,

comprovante lo stato di necessita' di cui al comma 1,  rilasciata  da

struttura sanitaria pubblica o convenzionata; 

    b)  puo'  chiedere  massimo   trenta   giorni,   fruibili   anche

consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di

centoventi giorni annui; 

    c)  puo'  avvalersi  dei   giorni   ricevuti   solo   a   seguito

dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di

riposo di cui alla legge  23  dicembre  1977,  n.  937,  allo  stesso

spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di  quelli  ricevuti

con quest'ultima. 

  4.  Una  volta   acquisiti,   i   giorni   ceduti   restano   nella

disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle  necessita'  che

hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari

i termini previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente  della

Repubblica 15 marzo 2018, n.  40,  per  la  fruizione  della  licenza

ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il

riposo ceduto. 

  5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i  giorni  ricevuti

devono essere restituiti dal ricevente, secondo le modalita' definite

ai sensi del comma  2,  lettera  b),  se  ancora  utilmente  fruibili

secondo i termini di cui al precedente comma 4.  Resta  esclusa  ogni

possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi. 

                               Art. 20 

 

               Trattamento economico di trasferimento 

 

  1. Il personale trasferito d'autorita' che, ove sussista l'alloggio

di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto,  ed

abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere

il rimborso: 

    a) del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00

mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque,

per un periodo non superiore a  tre  mesi,  previa  presentazione  di

formale contratto di locazione o di fattura quietanzata; 

    b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa

dell'effettiva consegna dell'alloggio temporaneamente non disponibile

per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro

1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a  tre  mesi,  previa

presentazione  di  formale  contratto  di  deposito  o   di   fattura

quietanzata. 

  2. Nelle stesse condizioni indicate al  comma  1  il  personale  ha

facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto

in relazione alla elevazione proporzionale dei  mesi  di  durata  dei

benefici e comunque non oltre i sei mesi. 

                               Art. 21 

 

                     Tutela della genitorialita' 

 

  1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26  marzo  2001,

n. 151, al personale delle Forze  armate  si  applicano  le  seguenti

disposizioni: 

    a)  esonero  dalla  sovrapposizione   completa   dell'orario   di

servizio, a richiesta degli  interessati,  tra  genitori,  dipendenti

dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di  eta'  per

provvedere alle materiali esigenze del minore; 

    b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente,  per  il

padre, dal servizio notturno sino al compimento  del  terzo  anno  di

eta' del figlio; 

    c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di  eta'

del  figlio,  per  la  madre  dal  servizio  notturno  o  da  servizi

continuativi  articolati  sulle  24  ore,   o   per   le   situazioni

monoparentali da servizi continuativi articolati sulle 24 ore; 

    d) esonero, a domanda, dal servizio notturno  per  le  situazioni

monoparentali, ivi compreso il genitore unico  affidatario,  sino  al

compimento del dodicesimo anno di eta' del figlio convivente; 

    e) divieto di inviare in missione all'estero,  fuori  sede  o  in

servizio di ordine pubblico  per  piu'  di  una  giornata,  senza  il

consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a

tre anni che ha proposto istanza per  essere  esonerato  dai  servizi

continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi; 

    f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che

assistono un soggetto disabile per il  quale  risultano  gia'  godere

delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

    g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri

vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo  anno  di

eta', di frequentare il corso di formazione  presso  la  scuola  piu'

vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il  corso  stesso  si

svolge; 

    h) divieto di impiegare la madre o il  padre  che  fruiscono  dei

riposi giornalieri, ai sensi degli  articoli  39  e  40  del  decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi  articolati

sulle 24 ore. 

  2.  Il   personale   genitore   di   studenti   del   primo   ciclo

dell'istruzione affetti da disturbi  specifici  di  apprendimento  in

ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8  ottobre  2010,

n. 170, ha diritto,  salvo  che  sussistano  specifiche  esigenze  di

servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per  l'assistenza

alle attivita' scolastiche  a  casa  richiesta  dal  piano  didattico

personalizzato definito dalla scuola secondo le linee  guida  emanate

dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge  n.

170 del 2010. 

  3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono  concessi,  entro

la prima settimana di nascita  del  figlio,  due  giorni  di  licenza

straordinaria. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di  licenza

straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della

Repubblica 31 luglio 1995, n. 394. 

  4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo,  i  benefici  di

cui al  presente  articolo  si  applicano  dalla  data  di  effettivo

ingresso del bambino nella famiglia. 

                               Art. 22 

 

    Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere 

 

  1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi  alla

violenza di genere, debitamente certificati  ai  sensi  dell'articolo

24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  80,  ha  il

diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi  al  percorso  di

protezione per un  periodo  massimo  di  novanta  giorni  di  licenza

straordinaria da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale  di

tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso  di  protezione

certificato, con esclusione di tali periodi di  assenza  dal  computo

del periodo massimo di licenza straordinaria di cui  all'articolo  13

del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394. 

  2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente  articolo,

la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilita',  e'  tenuta  a

farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo  almeno  sette

giorni  prima  della  decorrenza  della  licenza,  con  l'indicazione

dell'inizio e della fine del periodo  di  assenza  e  a  produrre  la

certificazione di cui al comma 1. 

  3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente e' attribuito  il

trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera.  Tale

periodo e' computato ai  fini  dell'anzianita'  di  servizio  nonche'

della  maturazione  della  licenza  ordinaria  e  della   tredicesima

mensilita'. 

  4.  L'Amministrazione  adotta  idonee   misure   a   tutela   della

riservatezza della condizione di cui al comma 1. 

                               Art. 23 

 

                Licenza per aggiornamento scientifico 

 

  1.   Ai   fini   dell'aggiornamento   scientifico   della   propria

specializzazione  professionale,   possono   essere   autorizzati   a

usufruire, compatibilmente con  le  esigenze  di  servizio,  di  otto

giorni  di  licenza  annui  nell'ambito  dei   periodi   di   licenza

straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della

Repubblica 31 luglio 1995, n. 394: 

    a) gli ufficiali  medici  in  servizio  permanente  dell'Esercito

italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; 

    b)  i  militari  in  servizio  permanente   la   cui   iscrizione

obbligatoria a un albo professionale o a un elenco professionale  sia

imposta per legge ai fini dello svolgimento della specifica attivita'

di    servizio    a    beneficio    esclusivo    dell'Amministrazione

d'appartenenza,  qualora  la  stessa  non  provveda  in   proprio   o

attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni  all'aggiornamento

scientifico della specifica specializzazione professionale. 

Titolo II


                               Art. 24 

 

                         Disposizioni finali 

 

  1.  Al  personale  di  cui  al  presente  decreto   continuano   ad

applicarsi, ove non in contrasto, le norme  previste  dai  precedenti

provvedimenti di concertazione recepiti con  decreto  del  Presidente

della Repubblica. 

                               Art. 25 

 

                        Copertura finanziaria 

 

  1. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto  e

all'onere indiretto rilevato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  7,

della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  complessivamente  pari  a

612.741.311 euro per l'anno 2022 e a  294.899.870  euro  a  decorrere

dall'anno 2023, si provvede: 

    a.  quanto  a  317.841.441  euro  per   l'anno   2022,   mediante

corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto   residui

relative all'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma

436,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  che  sono  versate

all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno; 

    b. quanto a euro 294.899.870 annui a  decorrere  dall'anno  2022,

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare. 

    Dato a Roma, addi' 20 aprile 2022 

 

                             MATTARELLA 

 

                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei

                                ministri 

 

                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica

                                amministrazione 

 

                                Franco,  Ministro   dell'economia   e

                                delle finanze 

 

                                Guerini, Ministro della difesa 

Visto, il Guardasigilli: Cartabia 


Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2022 

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del

Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri,

registrazione n. 1283 





DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 57 


Recepimento dell'accordo sindacale per  il  personale  non  dirigente

delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del  provvedimento  di

concertazione per il personale non dirigente delle Forze  di  polizia

ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021». (22G00066) 

(GU n.126 del 31-5-2022 - Suppl. Ordinario n. 21)

  Vigente al: 15-6-2022   

Titolo I

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE


 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 

  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante

procedure per disciplinare i contenuti del rapporto  di  impiego  del

personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; 

  Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7  del  citato  decreto

legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure  negoziali

e  di  concertazione  -  da  avviare,  sviluppare  e  concludere  con

carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti  del

Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il  personale

delle Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  ad  ordinamento

militare, nonche' il personale delle Forze armate, con esclusione dei

rispettivi dirigenti civili e militari,  del  personale  di  leva  ed

ausiliario di leva; 

  Viste le disposizioni degli articoli  2  e  7  del  citato  decreto

legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di  costituzione

delle delegazioni di parte pubblica, delle  delegazioni  sindacali  e

dei rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza  che

partecipano alle richiamate procedure negoziali e  di  concertazione,

rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile

(Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria), per le  Forze  di

polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e  Corpo  della

guardia di finanza) e  per  le  Forze  armate  (Esercito,  Marina  ed

Aeronautica); 

  Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma

1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto  legislativo

n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure  negoziali

e di concertazione, rispettivamente per il personale delle  Forze  di

polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento

militare in precedenza indicate; 

  Visto  il  comma  12,   dell'articolo   7,   del   citato   decreto

legislativo n. 195 del 1995, nel testo introdotto  dall'articolo  63,

comma 2, del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  che

dispone: «La disciplina emanata con i decreti  del  Presidente  della

Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la  parte

economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti

dai precedenti decreti,  e  conserva  efficacia  fino  alla  data  di

entrata in vigore dei decreti successivi»; 

  Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  in

data 2 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17

luglio 2019, recante «Individuazione della delegazione sindacale  che

partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo  sindacale,

per il triennio 2019-2021, riguardante  il  personale  non  dirigente

delle Forze di Polizia ad ordinamento  civile  (Polizia  di  Stato  e

Corpo della Polizia Penitenziaria)»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018,  n.

39, recante recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di

concertazione per il personale non dirigente delle Forze  di  polizia

ad ordinamento civile e militare  «Triennio  normativo  ed  economico

2016-2018»; 

  Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il  personale  non

dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento  civile  (Polizia  di

Stato e Corpo di polizia penitenziaria) per  il  triennio  2019-2021,

sottoscritta - ai sensi delle  richiamate  disposizioni  del  decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 23 dicembre  2021  dalla

delegazione  di  parte  pubblica  e  dalle  seguenti   organizzazioni

sindacali rappresentative sul piano nazionale: 

    per la Polizia di Stato: 

      SIULP; 

      SAP; 

      Federazione COISP; 

      SIAP; 

      FSP Polizia di Stato - gia' UGL Polizia di Stato - ES-LS; 

      SILP CGIL; 

    per il Corpo di polizia penitenziaria: 

      SAPPE; 

      OSAPP; 

      UILPA PP; 

      SINAPPe; 

      USPP; 

      CISL FNS; 

      CGIL FP/PP; 

      FSA CNPP; 

  Visto lo schema di provvedimento di  concertazione  riguardante  il

personale  non  dirigente  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento

militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)  per

il  triennio  2019-2021,  concertato  -  ai  sensi  delle  richiamate

disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data

23 dicembre 2021 dalla delegazione di  parte  pubblica,  dal  Comando

generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando  generale  del  Corpo

della guardia di finanza,  dalla  Sezione  COCER  carabinieri,  dalla

Sezione COCER guardia di finanza; 

  Visti l'articolo 1 commi 436, 437 e 440  della  legge  30  dicembre

2018 n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019 n.

160, l'articolo 1, commi 959 e 996, della legge 30 dicembre  2020  n.

178, l'articolo 30,  commi  7-quater,  7-quinquies  e  7-septies  del

decreto-legge   25   maggio   2021    n.    73,    convertito,    con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021  n.  106  e  l'articolo  1,

commi 604 e 605 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 

  Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195

del 1995; 

  Considerato che l'ipotesi di accordo  sindacale  per  le  Forze  di

polizia ad ordinamento civile  e'  stata  sottoscritta  da  tutte  le

organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo  schema

di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento  militare  e'

stato concertato con entrambe le Sezioni  Carabinieri  e  Guardia  di

finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non

sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso

ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6,  del  decreto  legislativo  12

maggio 1995, n. 195; 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 6 aprile 2022 con la  quale  sono  stati  approvati,  ai

sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195

del 1995, previa  verifica  delle  compatibilita'  finanziarie  e  in

assenza delle osservazioni di  cui  ai  commi  4  e  6  del  medesimo

articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante  il  personale

non dirigente delle Forze di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  lo

schema  di  provvedimento  riguardante  le  Forze   di   polizia   ad

ordinamento militare in precedenza indicati; 

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del

Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro

dell'interno, dell'economia e  delle  finanze, della  difesa  e della

giustizia; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                   Ambito di applicazione e durata 

 

  1. Ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e  successive  modificazioni,  il

presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31

dicembre 2021, al personale della Polizia di Stato  e  del  Corpo  di

polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e  del

personale di leva. 

  2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre  mesi  dalla

data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1

e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione  dei

benefici complessivi che saranno attribuiti  dal  nuovo  decreto  del

Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma

1, lettera a), del decreto legislativo  n.  195  del  1995,  pari  al

trenta per  cento  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  armonizzato

(I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi  dei  beni  energetici

importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori

tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al  cinquanta

per cento del  predetto  indice  e  cessa  di  essere  erogato  dalla

decorrenza degli effetti economici previsti dal  citato  decreto  del

Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma

1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.  La  predetta

anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti  dalla

legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali. 

                               Art. 2 

 

                           Nuovi stipendi 

 

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale

di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,

e' fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del

personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e',  pertanto,

incrementato delle misure mensili lorde e  rideterminato  nei  valori

annui lordi di cui alla seguente tabella: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale

di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,

e' fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del

personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e',  pertanto,

incrementato delle misure mensili lorde e  rideterminato  nei  valori

annui lordi di cui alla seguente tabella: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

  3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale

di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,

e' fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del

personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e',  pertanto,

incrementato delle misure mensili lorde e  rideterminato  nei  valori

annui lordi di cui alla seguente tabella: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

  4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2  e

3, per la quota parte relativa all'indennita'  integrativa  speciale,

conglobata dal 1°  gennaio  2005  nel  trattamento  stesso  ai  sensi

dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003,  n.

193, non modifica la base di calcolo ai fini della base  pensionabile

di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni,

e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge  8  agosto

1995, n. 335, e non ha effetti diretti e  indiretti  sul  trattamento

complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal  personale

in servizio all'estero. 

  5. I valori stipendiali  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  includono

l'elemento   provvisorio   della   retribuzione   corrisposto   quale

indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2018,

n. 39, e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

                               Art. 3 

 

                     Effetti dei nuovi stipendi 

 

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5,  le

nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente

decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita',  sul  trattamento

ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,  sull'indennita'  di

buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente  sospeso,  come

previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica

10  gennaio  1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo

indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali  e  relativi

contributi, compresi la ritenuta  in  conto  entrata  INPS,  o  altre

analoghe, e i contributi di riscatto. 

  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  del  presente

decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi

previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con  diritto  a

pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.  Agli  effetti

dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli  scaglionamenti

maturati alla data di cessazione dal servizio. 

  3.   La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,    derivanti

dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria  e

salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della  legge  11  luglio

1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo

trattamento economico. 

                               Art. 4 

 

                       Indennita' pensionabile 

 

  1. A decorrere dal 1°  febbraio  2021,  le  misure  dell'indennita'

pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del  Presidente  della

Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono  incrementate  e  rideterminate

nei seguenti importi mensili lordi: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                               Art. 5 

 

                         Assegno funzionale 

 

  1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le  misure

dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2,  del  decreto

del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e  riferite  al

sostituto  commissario   «coordinatore»,   al   sovrintendente   capo

«coordinatore»   dopo   quattro    anni    dall'attribuzione    della

denominazione e all'assistente capo «coordinatore» dopo quattro  anni

dall'attribuzione della  denominazione,  sono  incrementate  di  euro

12,00 annui. 

                               Art. 6 

 

                         Importi una tantum 

 

  1. E' corrisposto un elemento  retributivo  accessorio  una  tantum

nelle misure annue indicate nella seguente tabella: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

  2. L'elemento retributivo di cui  al  comma  1  e'  corrisposto  in

relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure su  12

mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni  da'  luogo  al

riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si  tiene  conto  delle

frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei  quali

non e' stato corrisposto lo stipendio  tabellare  per  aspettative  o

congedi non retribuiti o altre cause di  interruzione  e  sospensione

della prestazione lavorativa. 

                               Art. 7 

 

          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali 

 

  1. A decorrere  dall'anno  2022,  per  ogni  Forza  di  polizia  ad

ordinamento civile, le risorse destinate al  fondo  per  l'efficienza

dei servizi istituzionali di cui  all'articolo  14  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 18 giugno  2002,  n.  164,  e  successive

modificazioni, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse

economiche annue: 

    a) per la Polizia di Stato: euro 3.179.999; 

    b) per la Polizia penitenziaria: euro 220.126. 

  2. Gli importi  di  cui  al  comma  1  non  comprendono  gli  oneri

contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 

  3.  Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio   di

competenza sono riassegnate,  per  le  medesime  esigenze,  nell'anno

successivo. 

                               Art. 8 

 

                        Lavoro straordinario 

 

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  4,  comma  4,  del

decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno  2002,  n.  164,  a

decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del  compenso  per  il

lavoro  straordinario  fissate  dall'articolo  6  del   decreto   del

Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono  rideterminate

negli importi di cui alla presente tabella: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                               Art. 9 

 

                       Trattamento di missione 

 

  1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022: 

    a) l'indennita'  di  missione  prevista  dall'articolo  1,  primo

comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di  cui

all'articolo 1 del presente decreto e' rideterminata in euro 24,00; 

    b) al personale inviato in missione di durata superiore a  dodici

ore compete il rimborso delle spese documentate nel  limite  di  euro

30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10  per  due  pasti.  Per

incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il  rimborso  di

un solo  pasto.  I  medesimi  limiti  di  rimborso  si  applicano  al

personale in trasferta che dichiari di non aver  potuto  consumare  i

pasti per ragioni di servizio o per  mancanza  di  strutture  che  ne

consentano la consumazione pur avendone il  diritto  ai  sensi  della

vigente normativa. E' consentito il rimborso  del  documento  fiscale

con dicitura «pasto completo». 

                               Art. 10 

 

                          Orario di lavoro 

 

  1. Fermo restando il diritto al  recupero,  al  personale  che  per

sopravvenute  inderogabili  esigenze   di   servizio   sia   chiamato

dall'Amministrazione a prestare  servizio  nel  giorno  destinato  al

riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31

dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita'  spettante  ai  sensi

dell'articolo  10,  comma  4,  del  decreto  del   Presidente   della

Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria

prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00. 

                               Art. 11 

 

                        Indennita' di rischio 

 

  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale di cui all'articolo 1 le indennita' giornaliere di  rischio

di cui: 

    a) all'articolo 1 e alla tabella A  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146,  per  attivita'  di  servizio

comportanti continua e diretta esposizione a  rischi  pregiudizievoli

alla salute  o  all'incolumita'  personale,  sono  rideterminate  nei

seguenti importi: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

    b) all'articolo 3 e alla tabella C  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori  subacquei,  sono

rideterminate nei seguenti importi: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                               Art. 12 

 

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,  di

  volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia  e  relative  indennita'

  supplementari 

 

  1.   Ferme    restando    le    vigenti    disposizioni    relative

all'equiparazione tra i gradi e le  qualifiche  del  personale  delle

Forze di polizia e  quello  delle  Forze  armate,  le  indennita'  di

impiego operativo per  attivita'  di  aeronavigazione,  di  volo,  di

pilotaggio, di imbarco e di marcia, nonche'  le  relative  indennita'

supplementari attribuite al  personale  delle  Forze  di  polizia  ad

ordinamento  civile,  sono  rapportate,  con  le  medesime  modalita'

applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra  le

diverse indennita', agli importi e alle maggiorazioni vigenti per  il

personale delle Forze  armate  impiegato  nelle  medesime  condizioni

operative. 

  2.  Il  personale  impiegato  fuori  sede  nell'ambito  di  servizi

collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983,  n.  78,

oltre l'orario di servizio, anche per la durata del  viaggio,  e'  da

considerarsi in servizio. 

                               Art. 13 

 

Indennita' di impiego per il personale del Nucleo operativo  centrale

                         di sicurezza (NOCS) 

 

  1. L'indennita' mensile di impiego  per  il  personale  del  Nucleo

operativo centrale di sicurezza di cui all'articolo 9 del decreto del

Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51,  e'  rideterminata

dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 1°  gennaio  2022,  in  relazione

alla qualifica e all'anzianita' di servizio,  nella  misura  indicata

nella seguente tabella: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

  2.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1  e'  cumulabile  anche  con

l'indennita' mensile pensionabile, secondo le modalita' e  le  misure

previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505. 

  3. Con la stessa decorrenza di cui al comma  1,  al  personale  del

Nucleo  centrale  operativo  di  sicurezza  non  in  possesso   della

qualifica di  operatore  NOCS,  addetto  ai  compiti  di  supporto  e

sanitari, e' corrisposta l'indennita' di cui  al  medesimo  comma  1,

limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni  ed

esercitazioni. 

                               Art. 14 

 

              Indennita' di presenza notturna e festiva 

 

  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale  della  Polizia  di  Stato   e   del   Corpo   di   polizia

penitenziaria: 

    a) impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e  le

ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto  del

Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e'  rideterminata

nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora; 

    b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di  cui

all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre

2004, n. 301, e'  rideterminata  nella  misura  giornaliera  di  euro

14,00. 

                               Art. 15 

 

               Indennita' per servizio aviolancistico 

 

  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto militare di

paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico

per addestramento e operazioni, e' impiegato in qualita' di direttore

di  lancio  o  addetto  alla   sicurezza   lancio,   e'   corrisposta

l'indennita' per servizio aviolancistico nella misura giornaliera  di

euro 15,00. 

                               Art. 16 

 

Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle  Forze  di

  polizia a competenza generale e in servizio permanente di  pubblica

  sicurezza 

 

  1.  A  decorrere  dal  31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,

nell'ambito delle attivita'  delle  Forze  di  polizia  a  competenza

generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale

della  Polizia  di  Stato  in  servizio  presso  gli  Uffici  di  cui

all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 3 e 5, del  decreto

del Presidente  della  Repubblica  22  marzo  2001,  n.  208,  spetta

un'indennita', per turno di servizio,  di  euro  5,00  per  le  fasce

serali  e  di  euro  10,00  per  le  fasce  notturne,  in   relazione

all'effettivo impiego nei servizi  esterni  di  pronto  intervento  e

soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla  base  di

ordini formali di servizio e coordinati dalle  sale  operative  delle

questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei  commissariati

distaccati di pubblica sicurezza e dalle sale operative o dalle  sale

radio degli uffici di Specialita'. Nelle fasce serali e notturne sono

ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie dalle 19 alle 01, ovvero

dalle 18 alle 24 o dalle 19 alle 24, e le fasce orarie dalle 01  alle

07, ovvero dalle 24 alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07. 

  2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta  anche  al  personale  che

nelle medesime fasce orarie presta servizio nelle sale  operative  di

cui al medesimo comma 1 e concorre al dispositivo  di  controllo  del

territorio a supporto delle unita' operative esterne. 

  3. L'indennita' di cui al comma 1  spetta  anche  al  personale  in

servizio negli uffici ivi indicati che, nelle  stesse  fasce  orarie,

con  turni  di  servizio  di  durata  non  inferiore  alle  tre   ore

continuative, sulla base di ordini formali di servizio,  concorre  al

dispositivo di controllo  del  territorio  a  supporto  delle  unita'

operative esterne sotto il coordinamento delle sale operative di  cui

al medesimo comma. 

  4. Al personale impiegato occasionalmente in servizi  di  controllo

del territorio organizzati in turni continuativi nelle fasce  di  cui

al comma 1, l'indennita' di cui al medesimo comma  viene  corrisposta

in ragione dei turni di servizio effettuati. 

  5.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1  non  e'   cumulabile   con

l'indennita' di missione e con le indennita' di  ordine  pubblico  di

cui all'articolo 10 del decreto del Presidente  della  Repubblica  18

giugno 2002, n.164, ferme restando le disposizioni adottate,  in  via

eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attivita' di

controllo   del   territorio   finalizzate    all'osservanza    delle

prescrizioni imposte per contenere  la  diffusione  del  contagio  da

COVID-19, per le quali e' attribuito il compenso per le attivita'  di

controllo del territorio e l'indennita' di ordine pubblico. 

  6. Con determinazione del  Capo  della  polizia-Direttore  generale

della pubblica sicurezza  e'  stabilito  annualmente,  tenendo  conto

degli stanziamenti previsti  per  l'indennita'  di  cui  al  presente

articolo, il numero dei turni  in  relazione  ai  quali  puo'  essere

corrisposta la medesima indennita',  con  facolta'  di  rimodulazione

degli  stessi  per   corrispondere   ad   esigenze   sopravvenute   o

straordinarie  di  funzionalita'   ed   efficacia   delle   attivita'

istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie. 

                               Art. 17 

 

               Indennita' per il personale in possesso 

            di qualifiche professionali nel settore cyber 

 

  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale  della  Polizia  di  Stato  in  possesso  delle  qualifiche

professionali nel settore cyber, individuate  con  decreto  del  Capo

della  polizia-Direttore  generale  della  pubblica   sicurezza,   in

servizio nelle  strutture  centrali  e  periferiche  dell'Organo  del

Ministero dell'interno per la sicurezza  e  per  la  regolarita'  dei

servizi di telecomunicazioni, impiegato  nei  servizi  di  protezione

informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse

nazionale  e  nella  tutela  della  sicurezza  delle  reti,  di   cui

all'articolo  7-bis  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,

spetta un'indennita' giornaliera di euro  5,00  per  ogni  giorno  di

effettivo impiego. 

  2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, altresi', con  la

stessa decorrenza al personale della Polizia di  Stato,  in  possesso

delle qualifiche ivi indicate, effettivamente  impiegato,  presso  il

Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  e   gli   Uffici   di   cui

all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 5, del decreto del Presidente

della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in  attivita'  di  protezione

delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi  informatici,  delle

comunicazioni elettroniche e di risposta  agli  eventi  di  sicurezza

informatica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 

  3. Con determinazione del  Capo  della  polizia-Direttore  generale

della pubblica sicurezza  e'  stabilito  annualmente,  tenendo  conto

degli stanziamenti previsti  per  l'indennita'  di  cui  al  presente

articolo, il numero delle  giornate  in  relazione  alle  quali  puo'

essere  corrisposta  la  medesima   indennita',   con   facolta'   di

rimodulazione delle stesse per corrispondere ad esigenze sopravvenute

o  straordinarie  di  funzionalita'  ed  efficacia  delle   attivita'

istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie. 

                               Art. 18 

 

    Indennita' di specificita' del Corpo di polizia penitenziaria 

 

  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale del Corpo di polizia  penitenziaria  impiegato  in  servizi

organizzati in turni, sulla base di ordini formali  di  servizio,  di

vigilanza  ed  osservazione  detenuti  nelle  sezioni  detentive,  di

traduzione o di  piantonamento  di  detenuti,  nonche'  al  personale

individuato ai sensi dell'articolo 45, decreto del  Presidente  della

Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 spetta un'indennita', per  ciascun

turno di servizio, non inferiore alle tre ore continuative,  di  euro

1,50. 

  2.    Con    determinazioni    del    Capo     del     Dipartimento

dell'Amministrazione Penitenziaria  e  del  Capo  Dipartimento  della

Giustizia Minorile e di Comunita' sono stabiliti annualmente, tenendo

conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente

articolo, il numero dei rispettivi turni in relazione ai  quali  puo'

essere  corrisposta  la  medesima   indennita',   con   facolta'   di

rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute

e  straordinarie  di  funzionalita'  ed  efficacia  delle   attivita'

istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie. 

                               Art. 19 

 

Indennita' 41-bis vigilanza detenuti sottoposti  al  regime  previsto

  dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 

 

  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale del Corpo di polizia  penitenziaria  impiegato  in  servizi

organizzati in turni, sulla base di ordini formali  di  servizio,  di

sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti

al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26  luglio  1975,

n. 354, compete un compenso per ogni turno giornaliero pari  ad  euro

14,00 non cumulabile con l'indennita' per servizi esterni. 

                               Art. 20 

 

                   Indennita' mensile artificieri 

 

  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale  della  Polizia  di  Stato  specializzato  artificiere,  in

possesso della qualifica di  operatore  improvised  explosive  device

disposal (IEDD), conventional munitions disposal  (CMD)  o  explosive

ordnance  disposal  (EOD)  ovvero   artificiere   antisabotaggio   ed

effettivamente impiegato in relazione  alla  qualifica  posseduta  e'

attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00. 

                               Art. 21 

 

                 Indennita' per soccorritori alpini 

 

  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni di  soccorso

alpino, in dipendenza del Centro Addestramento Alpino  della  Polizia

di Stato e in possesso delle qualifiche  operativo  professionali  di

alpinista, sci alpinista ed esperto manovratore di corde, nonche'  ai

conduttori  cinofili  della  squadra  unita'  cinofile  a   carattere

speciale per la  ricerca  di  persone  in  valanga  e  in  superficie

impiegati in  operazioni  di  ricerca  e  soccorso,  e'  riconosciuta

l'indennita' giornaliera di euro 6,00 in occasione dello  svolgimento

delle attivita' operative o di mantenimento dell'efficienza operativa

esterne, di durata non inferiore a tre ore. 

  2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta anche al personale

abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in  montagna  impiegato

in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore. 

                               Art. 22 

 

                      Congedo e riposo solidale 

 

  1. Il personale puo' cedere, in  tutto  o  in  parte,  al  fine  di

consentire ad  altri  appartenenti  alla  stessa  Amministrazione  di

assistere i figli  minori  che,  per  le  particolari  condizioni  di

salute, necessitano di cure costanti: 

    a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito,  eccedente

le quattro settimane annue,  quantificato  in  venti  o  ventiquattro

giorni nel caso di articolazione dell'orario di  lavoro  settimanale,

rispettivamente, su cinque o sei giorni; 

    b) le quattro giornate di riposo di cui alla  legge  23  dicembre

1977, n. 937. 

  2. La cessione di cui al comma 1: 

    a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere  sottoposta

a condizione o a termine e non e' revocabile; 

    b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a  garantire

la riservatezza dei dati personali,  e  puo'  essere  effettuata  sia

mediante cessione diretta  che  con  sistemi  centralizzati,  secondo

procedure definite da ciascuna Amministrazione entro  novanta  giorni

dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   a   seguito   di

contrattazione collettiva integrativa a livello  centrale,  ai  sensi

dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.

195,  con  le  organizzazioni   sindacali   firmatarie   dell'accordo

sindacale recepito con il presente decreto. 

  3. Il dipendente ricevente: 

    a) all'atto della formalizzazione  della  richiesta  di  cessione

deve  presentare   all'Amministrazione   di   appartenenza   adeguata

certificazione, comprovante lo stato di necessita' di cui al comma 1,

rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata; 

    b)  puo'  chiedere  massimo   trenta   giorni,   fruibili   anche

consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di

centoventi giorni annui; 

    c)  puo'  avvalersi  dei   giorni   ricevuti   solo   a   seguito

dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di congedo ordinario e di

riposo di cui alla legge  23  dicembre  1977,  n.  937,  allo  stesso

spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di  quelli  ricevuti

con quest'ultima. 

  4.  Una  volta   acquisiti,   i   giorni   ceduti   restano   nella

disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle  necessita'  che

hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari

i termini previsti dall'articolo 9 del decreto del  Presidente  della

Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 per la fruizione del congedo ceduto e

dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per  il  riposo

ceduto. 

  5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i  giorni  ricevuti

devono  essere  restituiti  dal  dipendente  ricevente,   se   ancora

utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma  4,  secondo  le

modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera  b).  Resta  esclusa

ogni possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi. 

                               Art. 23 

 

               Trattamento economico di trasferimento 

 

  1. Il personale trasferito d'autorita' che, ove sussista l'alloggio

di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico  ricoperto,  e

abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere

il rimborso: 

    a) del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00

mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque,

per un periodo non superiore a  tre  mesi,  previa  presentazione  di

formale contratto di locazione o di fattura quietanzata; 

    b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa

dell'effettiva consegna dell'alloggio temporaneamente non disponibile

per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro

1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a  tre  mesi,  previa

presentazione  di  formale  contratto  di  deposito  o   di   fattura

quietanzata. 

  2. Nelle stesse condizioni indicate al comma  1,  il  personale  ha

facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto

in relazione alla elevazione proporzionale dei  mesi  di  durata  dei

benefici e comunque non oltre i sei mesi. 

                               Art. 24 

 

                     Tutela della genitorialita' 

 

  1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26  marzo  2001,

n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento  civile  si

applicano le seguenti disposizioni: 

    a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a  richiesta

degli   interessati,   tra   genitori,   dipendenti   dalla    stessa

Amministrazione, con figli fino a sei anni  di  eta'  per  provvedere

alle materiali esigenze del minore; 

    b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente,  per  il

padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno  di  eta'

del figlio; 

    c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di  eta'

del figlio, per la madre dal turno notturno o da  turni  continuativi

articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali  da  turni

continuativi articolati sulle 24 ore; 

    d) esonero, a domanda,  dal  turno  notturno  per  le  situazioni

monoparentali, ivi compreso il genitore unico  affidatario,  sino  al

compimento del dodicesimo anno di eta' del figlio convivente; 

    e) divieto di inviare in missione all'estero,  fuori  sede  o  in

servizio di ordine pubblico  per  piu'  di  una  giornata,  senza  il

consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a

tre anni che ha proposto  istanza  per  essere  esonerato  dai  turni

continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei turni; 

    f) esonero, a domanda, dal turno notturno per  i  dipendenti  che

assistono un soggetto disabile per il  quale  risultano  gia'  godere

delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

    g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri

vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo  anno  di

eta', di frequentare il corso di formazione  presso  la  scuola  piu'

vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il  corso  stesso  si

svolge; 

    h) divieto di impiegare la madre o il  padre  che  fruiscono  dei

riposi giornalieri, ai sensi degli  articoli  39  e  40  del  decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in turni  continuativi  articolati

sulle 24 ore. 

  2.  Il   personale   genitore   di   studenti   del   primo   ciclo

dell'istruzione affetti da disturbi  specifici  di  apprendimento  in

ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8  ottobre  2010,

n. 170, ha diritto,  salvo  che  sussistano  specifiche  esigenze  di

servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per  l'assistenza

alle attivita' scolastiche  a  casa  richiesta  dal  piano  didattico

personalizzato definito dalla scuola secondo le linee  guida  emanate

dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge  n.

170 del 2010. 

  3. Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro

la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di  congedo  per

paternita'. Tale periodo e' escluso dal  limite  massimo  di  congedo

straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della

Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. 

  4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo,  i  benefici  di

cui al  presente  articolo  si  applicano  dalla  data  di  effettivo

ingresso del bambino nella famiglia. 

                               Art. 25 

 

    Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere 

 

  1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi  alla

violenza di genere, debitamente certificati  ai  sensi  dell'articolo

24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  80,  ha  il

diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi  al  percorso  di

protezione per un  periodo  massimo  di  novanta  giorni  di  congedo

straordinario da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale  di

tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso  di  protezione

certificato. Tali periodi di assenza sono  esclusi  dal  computo  del

periodo massimo di congedo straordinario di cui all'articolo  15  del

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. 

  2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente  articolo,

la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilita',  e'  tenuta  a

farne richiesta scritta al dirigente dell'Ufficio ove presta servizio

almeno  sette  giorni  prima  della  decorrenza  del   congedo,   con

l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo  di  congedo  e  a

produrre la certificazione di cui al comma 1. 

  3. Durante il periodo di congedo, alla dipendente e' attribuito  il

trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera.  Tale

periodo e' computato ai  fini  dell'anzianita'  di  servizio  nonche'

della  maturazione  del  congedo  ordinario   e   della   tredicesima

mensilita'. 

  4.  L'Amministrazione  adotta  idonee   misure   a   tutela   della

riservatezza della condizione di cui al comma 1. 

                               Art. 26 

 

                          Congedo parentale 

 

  1. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  34  del  decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i  periodi  di  congedo  parentale

previsto dall'articolo  32  del  medesimo  decreto  legislativo  sono

computati nell'anzianita' di servizio, compresi gli effetti  relativi

alla maturazione del congedo ordinario e alla tredicesima mensilita'. 

                               Art. 27 

 

                Congedo per aggiornamento scientifico 

 

  1.   Ai   fini   dell'aggiornamento   scientifico   della   propria

specializzazione  professionale,   possono   essere   autorizzati   a

usufruire, compatibilmente con  le  esigenze  di  servizio,  di  otto

giorni  di  congedo  annuo  nell'ambito  dei   periodi   di   congedo

straordinario di cui  all'articolo  15,  comma  1,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395: 

    a) i funzionari appartenenti  alle  carriere  dei  medici  e  dei

medici veterinari; 

    b) il  personale  tenuto  a  rispettare  obblighi  formativi  per

l'aggiornamento scientifico e  per  il  mantenimento  dell'iscrizione

all'albo o a un elenco professionale, ai fini dello svolgimento delle

proprie specifiche attribuzioni a beneficio esclusivo della Forza  di

polizia di appartenenza, qualora l'Amministrazione non vi provveda in

proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni. 

                               Art. 28 

 

                          Congedo ordinario 

 

  1. Ai fini di  una  efficace  pianificazione  della  fruizione,  il

congedo ordinario puo' essere scaglionato in piu' periodi, garantendo

il godimento di almeno 4 settimane di congedo annuale, di cui  almeno

2 settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre,  elevate  a  3

settimane per il personale con oltre 25 anni di servizio. 

  2. La concessione o il diniego del congedo  richiesto  deve  essere

comunicato al dipendente in forma scritta entro  un  termine  congruo

dalla presentazione dell'istanza, tenuto anche conto delle  eventuali

esigenze prospettate dall'interessato. Qualora  l'istanza  sia  stata

presentata almeno sessanta giorni prima  della  data  di  inizio  del

congedo, la concessione  o  il  diniego  deve  essere  comunicato  al

dipendente almeno trenta giorni  prima  dell'inizio  del  periodo  di

congedo richiesto. 

  3. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre e in  occasione  delle

festivita' natalizie e pasquali, del 25 aprile, del 1° maggio, del  2

giugno, del 1° novembre e  dell'8  dicembre,  in  deroga  ai  termini

stabiliti dal comma 2, le Amministrazioni predispongono, con  congruo

anticipo, una pianificazione delle esigenze del personale sulla  base

delle istanze presentate comunicando agli interessati la  concessione

o il diniego almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo  di

congedo richiesto. 

  4.  Ai   fini   dell'applicazione   del   presente   articolo,   le

Amministrazioni provvedono: 

    a) a vigilare sul rispetto dei termini  di  cui  all'articolo  9,

commi 1 e 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo

2018, n. 39, nell'ottica di un equo contemperamento delle  necessita'

personali   del   dipendente   e   delle   esigenze    di    servizio

dell'Amministrazione,  pianificandone  la   fruizione   con   congruo

anticipo  rispetto  alla  scadenza,  sulla  base  delle  esigenze  di

servizio e delle istanze del personale; 

    b) a programmare la  fruizione  del  congedo  ordinario  residuo,

anche  d'ufficio,  sia  per  garantire  l'effettivo  reintegro  delle

energie  psico-fisiche  del  personale,   in   considerazione   della

specificita' delle funzioni e  dei  compiti  svolti  dalle  Forze  di

polizia, sia per renderne sistematica la pianificazione ai  fini  del

buon andamento degli Uffici e del corretto godimento, da parte  degli

interessati, anche in vista del futuro collocamento a riposo. 

                               Art. 29 

 

                 Congedi straordinari e aspettativa 

 

  1. La disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 16 aprile  2009,  n.  51,  e'  sostituita

dalla seguente: 

  «3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo  al  servizio

in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla

pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da  causa  di  servizio

della lesione o infermita' che ha causato la predetta  non  idoneita'

anche oltre i limiti massimi  previsti  dalla  normativa  in  vigore.

Fatte  salve  le  disposizioni  che  prevedono  un  trattamento  piu'

favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia

sul riconoscimento  della  dipendenza  da  causa  di  servizio  della

lesione subita o della infermita' contratta, competono gli emolumenti

di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso  in  cui

non venga riconosciuta la dipendenza  da  causa  di  servizio  e  non

vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa

Amministrazione o in altre amministrazioni, ovvero nel  caso  in  cui

non venga attivata la procedura di utilizzo del personale in  servizi

d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa,  previste

dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  339,

come modificato dall'articolo 5, comma 1,  lettera  a),  del  decreto

legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e dal  decreto  legislativo  30

ottobre  1992,  n.  443,  sono  ripetibili  la  meta'   delle   somme

corrisposte dal tredicesimo  al  diciottesimo  mese  continuativo  di

aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il  diciottesimo  mese

continuativo di  aspettativa.  Non  si  da'  luogo  alla  ripetizione

qualora la pronuncia  sul  riconoscimento  della  causa  di  servizio

intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento

in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non  si  cumula  con  gli

altri periodi di aspettativa fruiti  ad  altro  titolo  ai  fini  del

raggiungimento del predetto limite massimo.». 

                               Art. 30 

 

Modifiche a disposizioni normative concernenti le relazioni sindacali 

 

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31  luglio  1995,  n.

395, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 26, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 

  «1. Oltre al Comitato  in  materia  di  pari  opportunita',  presso

ciascuna Amministrazione  sono  costituite,  per  la  verifica  e  la

formulazione di proposte, le  sottoindicate  commissioni,  a  livello

centrale e periferico: 

    a) Commissione per il benessere del personale, con competenza  in

materia di qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci,

attivita' di protezione sociale e di benessere del personale; 

    b) Commissione per  le  pari  opportunita'  nel  lavoro  e  nello

sviluppo professionale, solo a livello periferico; 

    c) Commissione automezzi, tecnologia e informatica; 

    d) Commissione per l'istruzione e lo sviluppo  professionale  del

personale,   con   competenza   sugli    indirizzi    generali    per

l'individuazione degli obiettivi formativi in materia di formazione e

aggiornamento del personale.». 

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 18  giugno  2002,  n.

164, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 23, comma 1, in fine, sono aggiunte  le  seguenti

parole: «Al fine di realizzare un sistema di relazioni sindacali piu'

snello ed efficace le organizzazioni sindacali, comunque  costituite,

sia in forma unitaria che aggregata, si rapportano con le  rispettive

amministrazioni   esclusivamente   attraverso   il   proprio   legale

rappresentante o un suo delegato»; 

    b)  all'articolo  24,  comma  3,  la  parola  «quadriennale»   e'

sostituita dalla seguente: «triennale»; 

    c)  all'articolo  28,  comma  5,  la  parola   «quadriennio»   e'

sostituita dalla seguente: «triennio»; 

    d) all'articolo 31, comma 2, la parola  «biennio»  e'  sostituita

dalla seguente: «triennio»; 

    e) all'articolo 34: 

      1) al comma 5, le parole  «31  maggio»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «31 marzo»; 

      2) al comma 6, le parole  «31  maggio»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «31 marzo»; 

    f) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente: 

  «Art.   35 (Federazioni   sindacali).   -   1.   Ai    soli    fini

dell'accertamento   della   rappresentativita'   le    organizzazioni

sindacali  che  abbiano  dato  o  diano   vita,   mediante   fusione,

affiliazione o in altra forma di aggregazione associativa ad un nuovo

soggetto  sindacale  devono  imputare  sul  codice  unico  del  nuovo

soggetto  sindacale  le  deleghe  delle  quali  risultino   titolari,

attraverso  il  modulo  unico  di  iscrizione  depositato  presso  le

amministrazioni, unitamente all'atto costitutivo e allo  statuto  del

nuovo soggetto sindacale. Per  le  medesime  finalita',  le  suddette

deleghe  saranno  conteggiate  purche'  il  nuovo  soggetto   succeda

effettivamente nella titolarita' delle deleghe che  ad  esso  vengono

imputate o che le stesse siano,  comunque,  confermate  espressamente

dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. 

  2.  E'  esclusa   l'attribuzione   delle   deleghe   dell'affiliato

all'affiliante in caso di affiliazione o di altra  forma  aggregativa

tra sigle sindacali, se non  risulta  l'effettiva  imputazione  delle

deleghe dell'affiliato al codice unico dell'affiliante. Per i casi di

fusione  di  una  organizzazione  sindacale  in  un   soggetto   gia'

esistente, e' consentita l'attribuzione delle deleghe della  predetta

organizzazione sindacale al soggetto gia' esistente, per  successione

a titolo universale. 

  3. Ai fini della misurazione della  consistenza  associativa  delle

aggregazioni di cui ai commi 1 e 2, ultimo  periodo,  si  conteggiano

esclusivamente le deleghe confluite nel  relativo  codice  unico  del

nuovo soggetto conferite alla data del 31 dicembre di ciascun anno  e

trattenute sulla busta paga  a  decorrere  dal  mese  successivo.  Si

applica l'articolo 34, comma 2, del presente decreto. 

  4. In tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le

organizzazioni sindacali di cui ai  commi  1  e  2,  ultimo  periodo,

devono fornire alle amministrazioni idonea documentazione che attesti

la regolarita' sostanziale degli atti prodotti.  Tale  documentazione

deve essere adottata dai competenti organi statutari ed e'  trasmessa

alle amministrazioni, a firma del legale rappresentante del  soggetto

sindacale interessato,  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata

(PEC).  Per  la  data  di  ricezione  fa  testo   quella   risultante

sull'avviso  di  ricevimento  della  PEC.  Sono   escluse   note   di

comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che  non

diano  conto  degli  elementi  di  effettivita'  necessari   per   la

successione nella titolarita' delle deleghe del nuovo soggetto e  per

l'imputazione delle stesse sul codice unico di quest'ultimo. 

  5.  Allo  scopo  di  favorire  corrette  e  costruttive   relazioni

sindacali   necessarie   alle   amministrazioni   per   il    miglior

funzionamento, nonche' per garantire  la  certezza  e  la  stabilita'

delle relazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in

materia,  qualora  nell'ambito  di  un  soggetto  rappresentativo  si

verifichi  un  mutamento   associativo,   compreso   il   cambio   di

denominazione, il mutamento produce effetti  soltanto  al  successivo

periodico  accertamento  triennale  della  rappresentativita',  fatto

salvo il disposto di cui all'articolo 32, comma 3. 

  6.  La  misurazione  della  consistenza  associativa  sindacale  e'

effettuata sulla base delle deleghe sottoscritte sul modulo unico  di

adesione depositato presso le amministrazioni e conferite  al  codice

unico dei soggetti sindacali di cui al presente articolo entro il  31

dicembre di ogni anno, detratte le  revoche  presentate  ai  medesimi

soggetti e inerenti al medesimo codice unico, entro il 31 ottobre  di

ogni anno, secondo le vigenti disposizioni di legge. 

  7. Fuori dai casi di  fusione  o  incorporazione,  resta  ferma  la

possibilita',  per  le   organizzazioni   sindacali   componenti   di

aggregazioni associative, di prevedere, nell'atto costitutivo e nello

Statuto, disposizioni a  salvaguardia  dell'autonomia  delle  singole

organizzazioni sindacali anche sotto il profilo  della  gestione  dei

contributi dei propri iscritti, con rilevanza esclusivamente  interna

all'aggregazione  medesima,  priva   di   effetti   ai   fini   della

rappresentativita' triennale di cui  al  presente  articolo  e  delle

correlate prerogative sindacali. 

  8. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche

alle aggregazioni associative gia'  costituite  che,  solo  in  prima

applicazione, devono definire i relativi adempimenti  entro  sessanta

giorni decorrenti dalla  pubblicazione  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica di recepimento dell'accordo  sindacale  relativo  al

triennio 2019-2021 imputando, entro tale  data,  anche  con  atto  di

vertice della dirigenza, le deleghe rilevate al 31 dicembre  2021  al

codice unico identificativo delle aggregazioni medesime.»; 

    g) all'articolo 36: 

      1) al comma 2, le parole «o aspettativa» sono soppresse. 

      2) al comma 4, in fine, sono aggiunte le seguenti  parole:  «La

partecipazione ai lavori delle Commissioni di  cui  all'articolo  26,

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio  1995,

n. 395, e' valutata, ai fini degli avanzamenti di  carriera,  con  le

medesime   modalita'   previste   per    il    personale    designato

dall'Amministrazione   per   la    partecipazione    alle    medesime

Commissioni.». 

Titolo II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE


                               Art. 31 

 

                   Ambito di applicazione e durata 

 

  1. Ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e  successive  modificazioni,  il

presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31

dicembre 2021, al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del

Corpo  della  guardia  di  finanza,  con  esclusione  dei  rispettivi

dirigenti e del personale di leva. 

  2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre  mesi  dalla

data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1

e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione  dei

benefici complessivi che saranno attribuiti  dal  nuovo  decreto  del

Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma

1, lettera b), del decreto legislativo  n.  195  del  1995,  pari  al

trenta per  cento  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  armonizzato

(I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi  dei  beni  energetici

importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori

tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al  cinquanta

per cento del  predetto  indice  e  cessa  di  essere  erogato  dalla

decorrenza degli effetti economici previsti dal  citato  decreto  del

Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma

1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995.  La  predetta

anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti  dalla

legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali. 

                               Art. 32 

 

                           Nuovi stipendi 

 

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale

di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,

e' fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del

personale  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare   e',

pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei

valori annui lordi di cui alla seguente tabella: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale

di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,

e' fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del

personale  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare   e',

pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei

valori annui lordi di cui alla seguente tabella: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

  3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale

di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,

e' fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del

personale  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare   e',

pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei

valori annui lordi di cui alla seguente tabella: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

  4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2  e

3, per la quota parte relativa all'indennita'  integrativa  speciale,

conglobata dal 1°  gennaio  2005  nel  trattamento  stesso  ai  sensi

dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003,  n.

193, non modifica la base di calcolo ai fini della base  pensionabile

di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni,

e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge  8  agosto

1995, n. 335, e non ha effetti diretti e  indiretti  sul  trattamento

complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal  personale

in servizio all'estero. 

  5. I valori stipendiali  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  includono

l'elemento   provvisorio   della   retribuzione   corrisposto   quale

indennita' di vacanza contrattuale erogata ai  sensi  degli  articoli

17, comma 3, del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo

2018, n. 39, e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

                               Art. 33 

 

                     Effetti dei nuovi stipendi 

 

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, commi 4 e 5, le

nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente

decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita',  sul  trattamento

ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,  sull'indennita'  di

buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente  sospeso,  come

previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.

66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle  ritenute

previdenziali ed assistenziali e  relativi  contributi,  compresi  la

ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi  di

riscatto. 

  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  del  presente

decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi

previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con  diritto  a

pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.  Agli  effetti

dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli  scaglionamenti

maturati alla data di cessazione dal servizio. 

  3.   La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,    derivanti

dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria  e

salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della  legge  11  luglio

1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo

trattamento economico. 

                               Art. 34 

 

                       Indennita' pensionabile 

 

  1. A decorrere dal 1°  febbraio  2021,  le  misure  dell'indennita'

pensionabile di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente  della

Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono  incrementate  e  rideterminate

nei seguenti importi mensili lordi: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                               Art. 35 

 

                         Assegno funzionale 

 

  1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le  misure

dell'assegno funzionale di cui all'articolo 31, comma 2, del  decreto

del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e  riferite  al

luogotenente «carica speciale»/«cariche speciali», al brigadiere capo

dopo quattro anni  dall'attribuzione  della  «qualifica  speciale»  e

all'appuntato  scelto  dopo  quattro  anni  dall'attribuzione   della

«qualifica speciale», sono incrementate di euro 12,00 annui. 

                               Art. 36 

 

                         Importi una tantum 

 

  1. E' corrisposto un elemento  retributivo  accessorio  una  tantum

nelle misure annue indicate nella seguente tabella: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

  2. L'elemento retributivo di cui al comma 1  viene  corrisposto  in

relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure  annue

su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo

al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle

frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei  quali

non e' stato corrisposto lo stipendio  tabellare  per  aspettative  o

congedi non retribuiti o altre cause di  interruzione  e  sospensione

della prestazione lavorativa. 

                               Art. 37 

 

          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali 

 

  1. A  decorrere  dal  2022,  le  risorse  destinate  al  fondo  per

l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui  all'articolo  53  del

decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,  sono

ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue: 

    a) per l'Arma dei carabinieri: euro 367.793; 

    b) per la Guardia di finanza: euro 796.949. 

  2. Gli importi  di  cui  al  comma  1  non  comprendono  gli  oneri

contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 

  3.  Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio   di

competenza sono riassegnate,  per  le  medesime  esigenze,  nell'anno

successivo. 

                               Art. 38 

 

                        Lavoro straordinario 

 

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43,  comma  4,  del

decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno  2002,  n.  164,  a

decorrere dal 1°gennaio 2021 le misure orarie  del  compenso  per  il

lavoro straordinario fissate dall'articolo 22, comma 1,  del  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2018,  n.   39,   sono

rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                               Art. 39 

 

                   Compenso forfetario di impiego 

 

  1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,  le  misure  del  compenso

forfetario di impiego sono rideterminate negli importi  di  cui  alla

seguente tabella: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

  2. A decorrere dal  1°  gennaio  2022,  per  le  finalita'  di  cui

all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno

2002, n. 164, le somme  destinate  alla  remunerazione  del  compenso

forfetario  di  impiego  sono  incrementate  delle  seguenti  risorse

finanziarie annue: 

    a) Arma dei carabinieri: euro 500.000; 

    b) Guardia di finanza: euro 600.000. 

                               Art. 40 

 

                       Trattamento di missione 

 

  1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022: 

    a) l'indennita'  di  missione  prevista  dall'articolo  1,  primo

comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di  cui

all'articolo 31 del presente decreto e' rideterminata in euro 24,00; 

    b) al personale inviato in missione di durata superiore a  dodici

ore compete il rimborso delle spese documentate nel  limite  di  euro

30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10  per  due  pasti.  Per

incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il  rimborso  di

un solo  pasto.  I  medesimi  limiti  di  rimborso  si  applicano  al

personale in trasferta che dichiari di non aver  potuto  consumare  i

pasti per ragioni di servizio o per  mancanza  di  strutture  che  ne

consentano la consumazione pur avendone il  diritto  ai  sensi  della

vigente normativa. E' consentito il rimborso  del  documento  fiscale

con dicitura «pasto completo». 

                               Art. 41 

 

                          Orario di lavoro 

 

  1. Fermo restando il diritto al  recupero,  al  personale  che  per

sopravvenute  inderogabili  esigenze   di   servizio   sia   chiamato

dall'Amministrazione a prestare  servizio  nel  giorno  destinato  al

riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31

dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita'  spettante  ai  sensi

dell'articolo  27,  comma  4,  del  decreto  del   Presidente   della

Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria

prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00. 

                               Art. 42 

 

                        Indennita' di rischio 

 

  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  le

indennita' giornaliere di rischio di cui: 

    a) all'articolo 1 e alla tabella A  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146,  per  attivita'  di  servizio

comportanti continua e diretta esposizione a  rischi  pregiudizievoli

alla salute  o  all'incolumita'  personale,  sono  rideterminate  nei

seguenti importi: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

    b) all'articolo 3 e alla tabella C  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori  subacquei,  sono

rideterminate nei seguenti importi: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                               Art. 43 

 

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,  di

  volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia  e  relative  indennita'

  supplementari 

 

  1.   Ferme    restando    le    vigenti    disposizioni    relative

all'equiparazione tra i gradi e le  qualifiche  del  personale  delle

Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego

operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo,  di  pilotaggio,

di imbarco e di marcia nonche' le relative  indennita'  supplementari

attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare

sono rapportate,  con  le  medesime  modalita'  applicative  e  ferme

restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse  indennita',

agli importi e alle maggiorazioni  vigenti  per  il  personale  delle

Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. 

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al  personale

abilitato operatore sensori di aeromobili senza  equipaggio  di  peso

pari o superiore a 25 chilogrammi e in servizio  presso  reparti  che

impiegano tale tipologia di aeromobili. 

  3.  Il  personale  impiegato  fuori  sede  nell'ambito  di  servizi

collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983,  n.  78,

oltre l'orario di servizio, anche per la durata del  viaggio,  e'  da

considerarsi in servizio. 

                               Art. 44 

 

              Indennita' di presenza notturna e festiva 

 

  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale: 

    a) impiegato in turni di servizio effettuati tra le ore 22  e  le

ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto  del

Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e'  rideterminata

nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora; 

    b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di  cui

all'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5

novembre 2004, n. 301, e' rideterminata nella misura  giornaliera  di

euro 14,00. 

                               Art. 45 

 

               Indennita' per servizio aviolancistico 

 

  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale in possesso del brevetto  militare  di  paracadutismo  che,

durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per  addestramento

e operazioni, e'  impiegato  in  qualita'  di  direttore  di  lancio,

addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer  o  departure

airfield  control,   e'   corrisposta   l'indennita'   per   servizio

aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00. 

                               Art. 46 

 

Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle  Forze  di

  polizia a competenza generale e in servizio permanente di  pubblica

  sicurezza 

 

  1.  A  decorrere  dal  31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,

nell'ambito delle attivita'  delle  Forze  di  polizia  a  competenza

generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale

dell'Arma dei carabinieri in servizio presso i reparti  di  cui  agli

articoli 173, comma 1, lettere c),  d),  e),  174,  limitatamente  ai

reparti   della   linea   mobile   a   supporto   dell'organizzazione

territoriale, e 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

impiegato in servizi preventivi di controllo del territorio, compete,

per ciascun servizio di cui al comma 2 svolto nella fascia  serale  o

notturna, e di  durata  non  inferiore  alle  tre  ore  continuative,

un'indennita' nella misura di: 

    a) euro 5, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 18:00

e le 21:59; 

    b) euro 10, per ciascun servizio che  abbia  inizio  tra  le  ore

22:00 e le ore 03:00. 

  2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, per

servizi  preventivi  di  controllo  del   territorio   si   intendono

pattuglie,   pattuglioni   e   perlustrazioni    svolti    indossando

esclusivamente l'uniforme prescritta dal relativo regolamento. 

  3. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta,  per  i  servizi

svolti nelle  medesime  fasce  orarie,  al  personale  dell'Arma  dei

carabinieri    impiegato     presso     le     centrali     operative

dell'organizzazione territoriale, nonche' a  quello  appartenente  ad

altri reparti, quando impiegato a supporto  dei  servizi  di  cui  al

comma 2, purche' formalmente disposti nell'ambito dell'organizzazione

territoriale. 

  4. L'indennita' di cui al presente articolo: 

    a) non e' cumulabile con quella di missione nonche' con quella di

ordine pubblico di cui all'articolo 49  del  decreto  del  Presidente

della  Repubblica  18  giugno  2002,  n.  164,  ferme   restando   le

disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al  periodo

pandemico, per le attivita' di controllo del  territorio  finalizzate

all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione

del contagio da COVID-19, per le quali e' attribuito il compenso  per

le attivita' di controllo del territorio  e  l'indennita'  di  ordine

pubblico; 

    b) e' corrisposta  una  sola  volta  al  personale  impiegato  in

servizi plurimi consecutivi. 

  5.  Con  determinazione  del  Comandante  Generale  dell'Arma   dei

carabinieri   e'   stabilito   annualmente,   tenendo   conto   degli

stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al  presente  articolo,

il numero dei servizi di cui ai commi 2 e 3  in  relazione  ai  quali

puo' essere corrisposta  la  medesima  indennita',  con  facolta'  di

rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute  o

straordinarie,  di  funzionalita'  ed   efficacia   delle   attivita'

istituzionali  e   in   funzione   delle   correlate   disponibilita'

finanziarie. 

                               Art. 47 

 

Indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri in possesso  di

  qualifiche professionali nel settore cyber 

 

  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale  dell'Arma  dei  carabinieri,  in  possesso  di  qualifiche

professionali nel  settore  cyber,  in  forza  presso  il  Centro  di

sicurezza telematica, le sezioni della Direzione di telematica e  del

Polo di telematica del Comando Generale,  impiegato  nei  servizi  di

sicurezza  e  protezione  delle  reti  informatiche   e   telematiche

dell'Arma dei carabinieri, spetta un'indennita' giornaliera  di  euro

5,00 per ogni giorno di effettivo impiego. 

  2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, altresi', con  la

stessa decorrenza, al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso

delle qualifiche ivi indicate,  effettivamente  impiegato  presso  il

Comando per le operazioni in rete dello Stato Maggiore della difesa. 

  3.  Con  determinazione  del  Comandante  Generale  dell'Arma   dei

carabinieri   e'   stabilito   annualmente,   tenendo   conto   degli

stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al  presente  articolo,

il numero delle giornate lavorative  in  relazione  alle  quali  puo'

essere  corrisposta  la  medesima   indennita',   con   facolta'   di

rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute  o

straordinarie,  di  funzionalita'  ed   efficacia   delle   attivita'

istituzionali  e   in   funzione   delle   correlate   disponibilita'

finanziarie. 

                               Art. 48 

 

Indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio nel

                     comune di Campione d'Italia 

 

  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale dell'Arma dei carabinieri  in  servizio  presso  il  Nucleo

carabinieri di Campione d'Italia compete una indennita' mensile  pari

all'assegno di confine di cui all'articolo 1 della legge 28  dicembre

1989, n. 425. 

                               Art. 49 

 

            Indennita' per attivita' ispettiva tributaria 

 

  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale della Guardia di finanza spetta  un'indennita'  giornaliera

di euro 5,00 in relazione all'effettivo svolgimento, per almeno 6 ore

giornaliere di servizio, di attivita'  di  verifica  o  di  controllo

fiscale sostanziale ai fini  delle  imposte  sui  redditi,  dell'IVA,

dell'IRAP, delle accise e delle altre imposte sulla produzione e  sui

consumi nonche' di controllo a posteriori in materia di dazi doganali

ovvero  di  attivita'  di  polizia  giudiziaria  svolte   su   delega

dell'autorita'  giudiziaria  relativamente  a  reati  tributari   nei

predetti settori. 

  2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al personale della Guardia

di finanza in servizio presso le articolazioni  dei  reparti  di  cui

agli articoli 5, commi  4  e  5,  e  6,  comma  2,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente

deputate allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 1. 

  3. Con determinazione del  Comandante  Generale  della  Guardia  di

finanza e' stabilito annualmente, tenendo  conto  degli  stanziamenti

previsti per l'indennita' di cui  al  presente  articolo,  il  numero

delle  giornate  lavorative  in  relazione  alle  quali  puo'  essere

corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione  al

fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di

funzionalita'  ed  efficacia  delle  attivita'  istituzionali  e   in

funzione delle correlate disponibilita' finanziarie. 

                               Art. 50 

 

Indennita' per il personale della Guardia di finanza in  possesso  di

  qualifiche professionali nel settore cyber 

 

  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale  della  Guardia  di  finanza  in  possesso  di   qualifiche

professionali nel settore cyber spetta un'indennita'  giornaliera  di

euro 5,00 in relazione all'effettivo impiego in servizio  presso  uno

dei seguenti Reparti: 

    a) Direzione  Telematica  del  Comando  Generale,  nelle  Sezioni

deputate allo svolgimento di attivita' di protezione delle reti,  dei

sistemi informativi, dei servizi informatici  e  delle  comunicazioni

elettroniche dalle minacce informatiche; 

    b) Nucleo Speciale Tutela Privacy  e  Frodi  Tecnologiche,  nelle

articolazioni  con  compiti  di  supporto  agli  eventi   cibernetici

riferiti alle infrastrutture informatiche del Corpo; 

    c) Reparti  Tecnico-Logistico-Amministrativi,  per  attivita'  di

incident response. 

  2. Con determinazione del  Comandante  Generale  della  Guardia  di

finanza e' stabilito annualmente, tenendo  conto  degli  stanziamenti

previsti per l'indennita' di cui  al  presente  articolo,  il  numero

delle  giornate  lavorative  in  relazione  alle  quali  puo'  essere

corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione  al

fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di

funzionalita'  ed  efficacia  delle  attivita'  istituzionali  e   in

funzione delle correlate disponibilita' finanziarie. 

                               Art. 51 

 

                   Indennita' mensile artificieri 

 

  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al

personale specializzato artificiere, in possesso della  qualifica  di

operatore improvised explosive device disposal  (IEDD),  conventional

munitions disposal (CMD)  o  explosive  ordnance  disposal  (EOD)  ed

effettivamente impiegato in relazione  alla  qualifica  posseduta  e'

attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00. 

                               Art. 52 

 

                 Indennita' per soccorritori alpini 

 

  1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a  valere  dal  2022,  spetta

l'indennita' giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni di durata

non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attivita'  operativa

o di mantenimento dell'efficienza operativa, al  personale  dell'Arma

dei carabinieri abilitato al servizio  di  vigilanza  e  soccorso  in

montagna, in servizio presso il Centro addestramento alpino e i  suoi

distaccamenti,  i  reparti  di  intervento  montano,  gli   squadroni

eliportati cacciatori, le  squadre  di  soccorso  alpino  ovvero  del

servizio cinofili specializzato in soccorso  alpino  e  impiegato  in

operazioni di  ricerca  e  soccorso  in  zone  montane.  La  predetta

indennita' compete anche al personale dell'Arma  dei  carabinieri  in

possesso della specializzazione alpinistica formativa per  rocciatore

impiegato nelle medesime operazioni di soccorso alpino di durata  non

inferiore a tre ore. 

  2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a  valere  dal  2022,  spetta

l'indennita' giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni di durata

non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attivita'  operativa

o   di   mantenimento   dell'efficienza   operativa,   al   personale

specializzato «Tecnico  di  Soccorso  Alpino»,  impiegato  presso  il

Soccorso Alpino della Guardia di finanza. 

                               Art. 53 

 

                      Licenza e riposo solidale 

 

  1. Il personale puo' cedere, in  tutto  o  in  parte,  al  fine  di

consentire ad  altri  appartenenti  alla  stessa  Amministrazione  di

assistere i figli  minori  che,  per  le  particolari  condizioni  di

salute, necessitano di cure costanti: 

    a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita,  eccedente

le quattro settimane annue,  quantificata  in  venti  o  ventiquattro

giorni nel caso di articolazione dell'orario di  lavoro  settimanale,

rispettivamente, su cinque o sei giorni; 

    b) le quattro giornate di riposo di cui alla  legge  23  dicembre

1977, n. 937. 

  2. La cessione di cui al comma 1: 

    a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere  sottoposta

a condizione o a termine e non e' revocabile; 

    b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a  garantire

la riservatezza dei dati personali,  e  puo'  essere  effettuata  sia

mediante cessione diretta  che  con  sistemi  centralizzati,  secondo

procedure definite da ciascuna Amministrazione entro  novanta  giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione  del

parere  delle  rispettive  sezioni  del  Consiglio   centrale   della

rappresentanza militare ai sensi dell'articolo  59  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254. 

  3. Il militare ricevente: 

    a) all'atto della formalizzazione  della  richiesta  di  cessione

deve  presentare   all'Amministrazione   di   appartenenza   adeguata

certificazione, comprovante lo stato di necessita' di cui al comma 1,

rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata; 

    b)  puo'  chiedere  massimo   trenta   giorni,   fruibili   anche

consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di

centoventi giorni annui; 

    c)  puo'  avvalersi  dei   giorni   ricevuti   solo   a   seguito

dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di

riposo di cui alla  legge  23  dicembre  1977,  n.  937  allo  stesso

spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di  quelli  ricevuti

con quest'ultima. 

  4.  Una  volta   acquisiti,   i   giorni   ceduti   restano   nella

disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle  necessita'  che

hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari

i termini previsti dall'articolo 26 del decreto del Presidente  della

Repubblica 15 marzo 2018, n.  39,  per  la  fruizione  della  licenza

ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il

riposo ceduto. 

  5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i  giorni  ricevuti

devono essere restituiti dal ricevente, se ancora utilmente  fruibili

secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalita' definite ai

sensi del comma 2, lettera b). Resta  esclusa  ogni  possibilita'  di

corrispondere trattamenti economici sostitutivi. 

                               Art. 54 

 

               Trattamento economico di trasferimento 

 

  1. Il personale trasferito d'autorita' che, ove sussista l'alloggio

di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto,  ed

abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere

il rimborso: 

    a) del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00

mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque,

per un periodo non superiore a  tre  mesi,  previa  presentazione  di

formale contratto di locazione o di fattura quietanzata; 

    b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa

dell'effettiva consegna dell'alloggio temporaneamente non disponibile

per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro

1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a  tre  mesi,  previa

presentazione  di  formale  contratto  di  deposito  o   di   fattura

quietanzata. 

  2. Nelle stesse condizioni indicate al comma  1,  il  personale  ha

facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto

in relazione alla elevazione proporzionale dei  mesi  di  durata  dei

benefici e comunque non oltre i sei mesi. 

                               Art. 55 

 

                     Tutela della genitorialita' 

 

  1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26  marzo  2001,

n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si

applicano le seguenti disposizioni: 

    a)  esonero  dalla  sovrapposizione   completa   dell'orario   di

servizio, a richiesta degli  interessati,  tra  genitori,  dipendenti

dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di  eta'  per

provvedere alle materiali esigenze del minore; 

    b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente,  per  il

padre, dal servizio notturno sino al compimento  del  terzo  anno  di

eta' del figlio; 

    c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di  eta'

del figlio, per la madre dal servizio  notturno  o  dal  servizio  su

turni continuativi articolati sulle  24  ore,  o  per  le  situazioni

monoparentali dal servizio su turni continuativi articolati sulle  24

ore; 

    d) esonero, a domanda, dal servizio notturno  per  le  situazioni

monoparentali, ivi compreso il genitore unico  affidatario,  sino  al

compimento del dodicesimo anno di eta' del figlio convivente; 

    e) divieto di inviare in missione all'estero,  fuori  sede  o  in

servizio di ordine pubblico  per  piu'  di  una  giornata,  senza  il

consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a

tre anni che ha proposto istanza per  essere  esonerato  dai  servizi

continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi; 

    f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che

assistono un soggetto disabile per il  quale  risultano  gia'  godere

delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

    g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri

vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo  anno  di

eta', di frequentare il corso di formazione  presso  la  scuola  piu'

vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il  corso  stesso  si

svolge; 

    h) divieto di impiegare la madre o il  padre  che  fruiscono  dei

riposi giornalieri, ai sensi degli articoli  39  e  40,  del  decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati

sulle 24 ore. 

  2.  Il   personale   genitore   di   studenti   del   primo   ciclo

dell'istruzione affetti da disturbi  specifici  di  apprendimento  in

ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8  ottobre  2010,

n. 170, ha diritto,  salvo  che  sussistano  specifiche  esigenze  di

servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per  l'assistenza

alle attivita' scolastiche  a  casa  richiesta  dal  piano  didattico

personalizzato definito dalla scuola secondo le linee  guida  emanate

dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge  n.

170 del 2010. 

  3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono  concessi,  entro

la prima settimana di nascita  del  figlio,  due  giorni  di  licenza

straordinaria. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di  licenza

straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della

Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. 

  4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo,  i  benefici  di

cui al  presente  articolo  si  applicano  dalla  data  di  effettivo

ingresso del bambino nella famiglia. 

                               Art. 56 

 

    Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere 

 

  1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi  alla

violenza di genere, debitamente certificati  ai  sensi  dell'articolo

24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  80,  ha  il

diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi  al  percorso  di

protezione per un  periodo  massimo  di  novanta  giorni  di  licenza

straordinaria da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale  di

tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso  di  protezione

certificato. Tali periodi di assenza sono  esclusi  dal  computo  del

periodo massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo  48  del

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. 

  2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente  articolo,

la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilita',  e'  tenuta  a

farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo  almeno  sette

giorni  prima  della  decorrenza  della  licenza,  con  l'indicazione

dell'inizio e della fine del periodo  di  assenza  e  a  produrre  la

certificazione di cui al comma 1. 

  3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente e' attribuito  il

trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera.  Tale

periodo e' computato ai  fini  dell'anzianita'  di  servizio  nonche'

della  maturazione  della  licenza  ordinaria  e  della   tredicesima

mensilita'. 

  4.  L'Amministrazione  adotta  idonee   misure   a   tutela   della

riservatezza della condizione di cui al comma 1. 

                               Art. 57 

 

             Licenza straordinaria per congedo parentale 

 

  1. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  34  del  decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i  periodi  di  congedo  parentale

previsto dall'articolo  32  del  medesimo  decreto  legislativo  sono

computati nell'anzianita' di servizio, compresi gli effetti  relativi

alla  maturazione  della  licenza  ordinaria   e   alla   tredicesima

mensilita'. 

                               Art. 58 

 

                Licenza per aggiornamento scientifico 

 

  1.   Ai   fini   dell'aggiornamento   scientifico   della   propria

specializzazione  professionale,   possono   essere   autorizzati   a

usufruire, compatibilmente con  le  esigenze  di  servizio,  di  otto

giorni  di  licenza  annui  nell'ambito  dei   periodi   di   licenza

straordinaria di cui  all'articolo  48,  comma  1,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395: 

    a) gli ufficiali in servizio permanente  effettivo  del  comparto

sanitario del ruolo tecnico dell'Arma dei  carabinieri  e  del  ruolo

tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza; 

    b) i militari in  servizio  permanente  effettivo  dell'Arma  dei

carabinieri e della Guardia di finanza tenuti a  rispettare  obblighi

formativi per  l'aggiornamento  scientifico  e  per  il  mantenimento

dell'iscrizione all'albo o a un elenco professionale, ai  fini  dello

svolgimento  delle  proprie  specifiche  attribuzioni   a   beneficio

esclusivo dell'Amministrazione di appartenenza, qualora la stessa non

vi provveda in proprio ovvero attraverso convenzioni con  soggetti  o

enti esterni. 

Titolo III


                               Art. 59 

 

                         Disposizioni finali 

 

  1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano  ad  applicarsi,

ove non in contrasto con il presente decreto, le norme  previste  dai

precedenti provvedimenti di accordo e concertazione. 

                               Art. 60 

 

                        Copertura finanziaria 

 

  1. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto  e

all'onere indiretto rilevato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  7,

della  legge  31  dicembre  2009,  n.196,  complessivamente  pari   a

1.322.265.459 euro per l'anno 2022 e a 642.722.294 euro  a  decorrere

dall'anno 2023, si provvede: 

  a.  quanto  a  euro   679.543.165   per   l'anno   2022,   mediante

corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto   residui

relative all'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma

436,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  che  sono  versate

all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno; 

  b. quanto a euro  642.722.294  annui  a  decorrere  dall'anno  2022

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare. 

    Dato a Roma, addi' 20 aprile 2022 

 

                             MATTARELLA 

 

                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei

                                ministri 

 

                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica

                                amministrazione 

 

                                Lamorgese, Ministro dell'interno 

 

                                Franco,  Ministro   dell'economia   e

                                delle finanze 

 

                                Guerini, Ministro della difesa 

 

                                Cartabia, Ministro della giustizia 

Visto, il Guardasigilli: Cartabia 


Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2022 

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del

Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri,

registrazione n. 1282 

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