MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 aprile 2022
Modifiche al decreto 2 agosto 2007, in materia di individuazione
delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo
sulla permanenza dello stato invalidante. (22A03206)
(GU n.125 del 30-5-2022)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione»;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, del citato decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80, con il quale, nel sostituire l'art. 97, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si stabilisce che i soggetti
portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti,
inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano
dato luogo al riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di
comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata
all'accertamento della permanenza della minorazione civile o
dell'handicap;
Considerato altresi' che, ai sensi del predetto art. 6, comma 3,
del citato decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato,
le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli
accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata la
documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle
commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, qualora non
acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
ai sensi del quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo
Stato in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo,
handicap e disabilita', gia' di competenza del Ministero
dell'economia e delle finanze;
Considerato che, in attuazione del richiamato art. 10 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'art. 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2007,
concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero
dell'economia e delle finanze all'INPS, dispone che, a decorrere dal
1° aprile 2007, l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo
Stato in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo,
handicap e disabilita', gia' di competenza del Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche' nei rapporti giuridici
relativi alle funzioni ad esso trasferite;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 29
marzo 2007, n. 759, con cui sono state meglio individuate le funzioni
demandate all'INPS in materia di invalidita' civile, cecita' civile,
sordomutismo, handicap e disabilita', gia' di competenza del
Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro della salute 2 agosto 2007, con il quale, in
attuazione dell'art. 6, comma 3, del citato decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006,
n. 80, sono state individuate, in particolare, le patologie rispetto
alle quali sono escluse le visite di controllo sulla permanenza dello
stato invalidante;
Visto l'art. 42-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con
cui si prevede, tra l'altro, che i soggetti per i quali sia gia'
stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o
una patologia stabilizzate o ingravescenti, di cui al citato decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, sono
esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato
invalidante da parte degli uffici dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale;
Acquisite le valutazioni tecniche del Ministero della salute
nonche' le valutazioni tecniche dell'Istituto superiore di sanita'
formulate con nota prot. n. 8365 del 4 marzo 2022;
Ritenuto, pertanto, di inserire le «malattie del motoneurone», come
di seguito indicate, tra le patologie per le quali sono escluse le
visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante:
sclerosi laterale amiotrofica (SLA), sclerosi laterale primaria
(SLP), atrofia muscolare progressiva (AMP), paralisi bulbare
progressiva (PBP), paralisi pseudobulbare e atrofia muscolare spinale
(SMA);
Decreta:
Articolo unico
Nell'elenco delle patologie rispetto alle quali sono esclusi gli
accertamenti di controllo e di revisione dello stato invalidante,
allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, del 2 agosto 2007 indicato in
premessa, al punto 8), recante l'individuazione delle patologie e
delle sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, le
parole «- atrofia muscolare progressiva» sono sostituite dalle
seguenti: «- malattie del motoneurone».
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 14 aprile 2022
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 909
Nessun commento:
Posta un commento