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giovedì 9 febbraio 2023

Covid: Consulta boccia questione su sospensione sanitari no vax =

 

GIOVEDÌ 09 FEBBRAIO 2023 15.36.31

Covid: Consulta boccia questione su sospensione sanitari no vax =

Covid: Consulta boccia questione su sospensione sanitari no vax = (AGI) - Roma, 9 feb. - E' inammissibile la questione di legittimita' sollevata sulla norma che, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, non limita la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria a quelle sole prestazioni o mansioni che implicano contatti personali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del Covid-19. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con una sentenza depositata oggi e scritta dal giudice Augusto Barbera. A sollevare la questione era stato il Tar della Lombardia, chiamato a decidere sul ricorso di una psicologa che, a causa dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, era stata sospesa dall'esercizio della professione: il Tar aveva evidenziato contrasti con i principi di ragionevolezza e di proporzionalita', sanciti dall'articolo 3 della Costituzione, rilevando che in caso di omessa vaccinazione la disposizione censurata estendeva a suo parere irragionevolmente il divieto di svolgere la professione sanitaria a tutte le attivita' che richiedono l'iscrizione ad albi professionali, anche se dette attivita' non comportano alcun rischio di diffusione del Covid-19, potendo essere svolte da remoto, mediante l'utilizzo di strumenti telematici e telefonici. Le questioni sono state dichiarate inammissibili dalla Consulta a seguito del "difetto di giurisdizione" del tribunale amministrativo regionale che le ha sollevate. Secondo la giurisprudenza della Cassazione - giudice competente a decidere sulla giurisdizione - appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui viene in rilievo un diritto soggettivo - nel caso in esame, quello ad esercitare la professione sanitaria - non intermediato dall'esercizio del potere amministrativo. (AGI) La sospensione dall'esercizio della professione sanitaria discende automaticamente dall'accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale, imposto come requisito essenziale dalla legge. La competenza sulle relative controversie e', dunque, del giudice ordinario, non di quello amministrativo. Roma, 9 febbraio 2023 Oll 091536 FEB 23 NNNN

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