Ministero dell'interno
D.M. 12/01/2023
Modalità graduali di incremento relative alle modifiche delle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e conseguente rielaborazione del piano programmatico pluriennale di cui al decreto 20 maggio 2021.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2023, n. 47.
Epigrafe
Premessa
Art. 1.Oggetto
Art. 2.Modalità graduali di incremento delle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente e di vice questore e vice questore aggiunto della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia
Art. 3.Rielaborazione del piano programmatico pluriennale, adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 maggio 2021
Art. 4.Clausola di invarianza finanziaria
Tabella A - [Modalità graduali di incremento delle dotazioni organiche delle qualifiche di primo dirigente e di vice questore e vice questore aggiunto della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia]
Tabella B - [Rielaborazione del piano programmatico pluriennale]
D.M. 12 gennaio 2023 (1).
Modalità graduali di incremento relative alle modifiche delle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e conseguente rielaborazione del piano programmatico pluriennale di cui al decreto 20 maggio 2021. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2023, n. 47.
(2) Emanato dal Ministero dell'interno.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», e, in particolare, la tabella A allegata, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica», e, in particolare, la tabella A, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato», e, in particolare, la tabella A allegata, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»;
Vista la legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate», e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera b);
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e, in particolare:
l'art. 1, comma 961, come sostituito dall'art. 17-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con appositi stanziamenti per la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'autorizzazione alle assunzioni straordinarie delle stesse Forze di polizia, di cui ai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater, 961-quinquies, 961-sexies e 961-septies del citato art. 1, al fine di potenziare gli interventi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e di quelli finalizzati alla lotta attiva agli incendi boschivi;
l'art. 1, comma 961-bis, inserito dall'art. 17-bis, comma 2, lettera b), del citato decreto-legge n. 36 del 2022, che, alle lettere a), b) e c), per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato, ha modificato, rispettivamente, le citate tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica n. 335, n. 337 e n. 338 del 1982;
il citato art. 1, comma 961-bis, che, alla lettera d), ha stabilito che le modifiche alle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente e di vice questore e vice questore aggiunto, ai sensi della lettera a) del medesimo comma 961-bis, siano effettuate gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al citato comma 961, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2022, il piano programmatico pluriennale adottato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere ii), n. 7), e fff), nonché dall'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 maggio 2021, riportandovi il complesso delle modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b), c) e d) del citato comma 961-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 maggio 2021, adottato ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettere ii), n. 7), e fff), e 3, comma 3, del decreto legislativo n. 95 del 2017, recante il piano programmatico pluriennale per la revisione, entro il 1° gennaio 2027, della dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari di Polizia, della carriera dei funzionari tecnici di Polizia e del ruolo degli ispettori, nonché la revisione della dotazione organica dei ruoli dei sovrintendenti, dei sovrintendenti tecnici e degli agenti e assistenti tecnici della Polizia di Stato;
Attesa la necessità di dare attuazione, entro il 31 dicembre 2022, al predetto art. 1, comma 961-bis, lettera d), della citata legge n. 234 del 2021;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Decreta:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui all'art. 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, le modalità graduali di incremento delle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ai sensi del successivo comma 961-bis, lettere a) e d), primo periodo.
2. In conseguenza delle modificazioni di cui al comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'art. 1, comma 961-bis, lettera d), secondo periodo, della legge n. 234 del 2021, il presente decreto rielabora il piano programmatico pluriennale adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 maggio 2021, riportando il complesso delle modificazioni delle dotazioni organiche stabilite dalle lettere a), b), c) e d), primo periodo, dell'art. 1, comma 961-bis, della legge n. 234 del 2021.
Art. 2. Modalità graduali di incremento delle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente e di vice questore e vice questore aggiunto della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia
1. Le dotazioni organiche complessive delle qualifiche di primo dirigente e di vice questore e vice questore aggiunto della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia sono modificate, entro il 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art. 1, comma 961-bis, lettere a) e d), primo periodo, della legge n. 234 del 2021, come indicato nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3. Rielaborazione del piano programmatico pluriennale, adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 maggio 2021
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'allegata tabella B, che ne costituisce parte integrante, determina il piano programmatico pluriennale di cui all'art. 2, comma 1, lettere ii), n. 7), e fff), e all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 961-bis, lettera d), secondo periodo, della legge n. 234 del 2021, la Tabella B, di cui al comma 1 del presente articolo, riporta le complessive dotazioni organiche dei ruoli e delle carriere del personale della Polizia di Stato.
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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