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giovedì 2 marzo 2023

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e elle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

 


Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

D.M. 28/12/2022

Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 febbraio 2023, n. 44.


Epigrafe


Premessa


Art. 1.Ambito di applicazione


Art. 2.Definizioni


Art. 3.Autorità competenti in materia di legislazione sociale e lavoro


Art. 4.Convenzioni per il flusso dati relativi al sistema della condizionalità sociale


Art. 5.Clausola di salvaguardia


Art. 6.Disposizioni finali


Art. 7.Entrata in vigore


D.M. 28 dicembre 2022 (1).


Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116. (2)


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 febbraio 2023, n. 44.


(2) Emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA DELLA


SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE


DI CONCERTO CON


IL MINISTRO DELL'INTERNO,


IL MINISTRO DEL LAVORO


E DELLE POLITICHE SOCIALI


E


IL MINISTRO DELLA SALUTE


Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante «Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013» ed in particolare l'art. 14 sulla condizionalità sociale;


Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «Finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», e in particolare gli articoli 87, 88 e 89 sul sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità sociale;


Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante «Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali»;


Vista la direttiva 89/391/CEE, sulle misure volte a incoraggiare il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori, ed in particolare gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;


Vista la direttiva 2009/104/CE sui requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;


Vista la direttiva 2019/1152/UE, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 13;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»;


Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettere p) e z);


Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;


Vista la legge 29 dicembre 1990 n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», in particolare l'art. 4, comma 3, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea;


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;


Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» in particolare l'art. 3, comma 1, lettera c);


Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;


Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, recante «Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro»;


Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;


Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419» ed in particolare l'art. 7-ter, comma 1 lettera c), che comprende fra le funzioni del Dipartimento di prevenzione, quale struttura operativa dell'unità sanitaria locale, la tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;


Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;


Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;


Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;


Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;


Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;


Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare l'art. 8, ove è prevista l'istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate;


Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare l'art. 13, comma 1, ove è previsto che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;


Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;


Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;


Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154», e successive modifiche ed integrazioni di cui al decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 ed in particolare l'art. 3 che prevede le funzioni dell'Organismo di coordinamento (di seguito «AGEA coordinamento»);


Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;


Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e elle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;


Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;


Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2017 recante «Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12;


Visto il Piano strategico nazionale della PAC, notificato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021 ed in particolare il capo 7.5, a mente del quale che prevede l'applicazione del meccanismo della condizionalità sociale ai beneficiari dei pagamenti diretti in ambito nazionale;


Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2022;


Ritenuto pertanto necessario adottare disposizioni applicative in materia di condizionalità sociale, attraverso l'istituzione di un sistema di controllo che utilizza il flusso di informazioni fornite dalle Autorità competenti per l'attuazione della normativa sul lavoro e la sicurezza e salute dei lavoratori sopra indicate, riguardanti le violazioni rilevate nel corso degli accertamenti svolti da tali Autorità sulle imprese agricole, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali;


Acquisiti i concerti del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute;


Decreta:



Art. 1. Ambito di applicazione


1. Il presente decreto definisce le norme relative all'applicazione in ambito nazionale, a partire dal 1° gennaio 2023, della condizionalità sociale, prevista all'art. 14 del regolamento (UE) 2021/2115 e contenuta nel Piano strategico nazionale della PAC.


2. In attuazione del comma 1, è istituito un sistema di flussi di dati relativi alle decisioni esecutive adottate dalle Autorità competenti, individuate all'art. 3, a seguito dei controlli di competenza svolti nei confronti degli agricoltori e degli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del capo II o pagamenti annuali ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115.


3. Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente, è definito il sistema sanzionatorio, nella forma di riduzioni dell'importo dell'aiuto del sostegno da versare, di cui agli articoli 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2115.



Art. 2. Definizioni


1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) regole di condizionalità sociale: le norme elencate all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115;

b) Autorità competenti: i soggetti di diritto interno responsabili della legislazione sociale e in materia di occupazione, di cui al successivo art. 3;

c) Organismi pagatori: i soggetti riconosciuti dall'autorità competente, designata a livello ministeriale, ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2017, con la funzione di gestire e controllare le spese finanziate dai Fondi agricoli FEAGA e FEASR;

d) AGEA coordinamento: il soggetto titolare delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74;

e) SIAN: il Sistema informativo agricolo nazionale;

f) intenzionalità dell'inosservanza contestata: violazione manifesta, tenuto conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché della inescusabilità dell'errore di diritto e della gravità dell'inosservanza;

g) definitività dell'inosservanza constatata: adempimento, nei tempi indicati dall'Autorità competente a seguito della contestazione, alla norma nazionale violata che attua le regole di condizionalità sociale, o la sentenza passata in giudicato che definisce il giudizio.



Art. 3. Autorità competenti in materia di legislazione sociale e lavoro


1. Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione della legislazione sociale e in materia di occupazione, individuate in relazione all'attuazione delle direttive citate nelle premesse del presente provvedimento, sono le seguenti:

a) Ispettorato nazionale del lavoro, con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alle direttive 2019/1152/UE, 89/391/CE e 2009/104/CE;

b) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alla direttiva 89/391/CE;

c) Ministero della salute e regioni (Aziende sanitarie locali), con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alle direttive 89/391/CE e 2009/104/CE.


2. Per l'attuazione del meccanismo relativo alla condizionalità sociale sono utilizzate le pertinenti informazioni disponibili fornite dalle Autorità competenti riguardanti le violazioni rilevate nel corso degli accertamenti da esse svolti sulle imprese agricole, nell'ambito delle ordinarie attività di verifica e controllo per quanto di rispettiva competenza istituzionale.



Art. 4. Convenzioni per il flusso dati relativi al sistema della condizionalità sociale


1. Le Autorità competenti forniscono ad AGEA coordinamento, titolare delle convenzioni con le Autorità medesime, ai fini della messa a disposizione agli organismi pagatori riconosciuti nel territorio nazionale, le informazioni in loro possesso utili all'attuazione della condizionalità sociale, come indicate all'art. 3, comma 2.


2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, AGEA coordinamento stipula con le Autorità competenti apposite convenzioni a livello nazionale, per consentire ai medesimi organismi pagatori di attuare il meccanismo sanzionatorio di riduzione degli aiuti PAC nei riguardi dei beneficiari, nei confronti dei quali sono state accertate in via definitiva violazioni delle disposizioni di cui all'art. 2.


3. Le convenzioni di cui al comma 2, stabiliscono le modalità operative dei flussi informativi fra le Autorità competenti ed AGEA coordinamento, riguardanti:

a) la tempistica delle comunicazioni sui casi di inosservanza in merito ai quali le Autorità competenti hanno preso decisioni esecutive, notificate agli organismi pagatori almeno una volta l'anno ai sensi dell'art. 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116;

b) una classificazione della persistenza o della ripetizione nel giro di tre anni civili consecutivi o dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata, nonché la definitività dell'inosservanza constatata;

c) la previsione che l'utilizzo delle informazioni notificate agli organismi pagatori è finalizzato esclusivamente all'attuazione del meccanismo di condizionalità sociale nei riguardi degli agricoltori ed altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115;

d) le specifiche tecniche sulla interoperabilità tra le banche dati delle diverse strutture centrali e periferiche delle Autorità competenti in materia con quelle del SIAN.



Art. 5. Clausola di salvaguardia


1. Le convenzioni previste all'art. 4 contengono esclusivamente i dati e le informazioni ivi indicate, al fine di garantire la chiara separazione delle rispettive responsabilità fra le Autorità competenti, AGEA coordinamento e gli organismi pagatori, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.



Art. 6. Disposizioni finali


1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Art. 7. Entrata in vigore


1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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